Sentenza 5 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/12/2002, n. 17295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17295 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2002 |
Testo completo
1 7295 / 02 LYANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G. N. 9325/00 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Cron. 40574 SEZIONE LAVORO Rep. Composta dagi filmi Siggi Magistrati. Ud. 26.6.00 Doit. Vincenzo MILEO Presidente Dott. Ettore MERCURIO Consigliere Dott. Fernando LUPI Consigliere rel. Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: SE SE, elettivamente domiciliato in Roma, via Porta Pinciana n.4, presso l'avv. Andrea Maisani, che unitamente agli avv.Renato e Riccardo Cirillo lo rappresentano e difendono giusta procura a margine;
- ricorrente -
3045 contro 3M-ITALIA s.p.a., in persona del legale rappresentante dott. Angela Peraboni, elettivamente domiciliata in Roma alla via Gramsci 20 presso l'avv. Ottavio Pannone -1- che la rappresenta e difende giusta procura notarile in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere n.3626 del 13.12.1999 reg. gen. 0.23251993 14 57/98; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del dal Relatore Cons. Fernando Lupi;
Udito l'avv. Pannone;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo Fuzio, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 13.12.1999 il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, decidendo nei confronti di 3M ITALIA s.p.a.,sull'appello proposto da SE Sergio avverso sentenza del Pretore della sezione distaccata di Caserta, respingeva l'appello, confermado il rigetto della domanda del SE al computo del corrispettivo di una locazione di un appartamento in Roma e delle utenze connesse alla medesima nella base di calcolo del T.f.r. e delle retribuzioni differite. Osservava in motivazione che il mutamento del luogo di lavoro da Caserta a Roma, malgrado il nomen di trasferimento adottato dalle parti, doveva essere considerato trasferta deponendo per la temporaneità del mutamento, che distingue la traferta dal trasferimento, una serie di elementi. In primo luogo la breve durata dei due successivi contratti di locazione stipulati, poi la puntuale applicazione delle clausole del -2- contratto collettivo che regolano la trasferta, compresa l'erogazione della relativa indennità, quindi la mancanza della complessa procedura prevista dall'art. 14 del contratto collettivo per il trasferimento, puntualmente applicata per il trasferimento del ricorrente nel 1991 a Grassobbio. Propone ricorso per cassazione affidato a due motivi il SE, resiste con controricorso la 3M ITALIA, che ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, deducendo l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione e la violazione delle norme sulla valutazione della prova (art.360 nn. 3 e 5 c.p.c.),il ricorrente deduce che nella motivazione vi è contraddizione tra il ritenere la temporaneità dell'incarico e l'accertamento dei compiti conferiti al SE, la stipula successiva di due locazioni, l'uso esclusivo degli appartamenti da parte del dipendente e della sua famiglia, la soppressione del posto di lavoro in Caserta e l'impossibilità di determinare a priori il tempo necessario per lo svolgimento dei compiti assegnati a Roma. Assume poi che era incompatibile con la temporaneità dell'incarico ed il fatto che da un ordine di servizio della 3M risultava che la posizione di lavoro e la denominazione di essa erano nuove e non in relazione ad un singolo affare. Le censure sono infondate. Non è illogica la valutazione del Tribunale che dalla stipula di due brevi contratti di locazione, più onerosi delle locazioni per l'ordinaria durata quadriennale, -3- ha desunto un elemento in favore della temporaneità dell'incarico. Le circostanze che il posto di lavoro fosse di nuova istituzione non depone per la definitività del mutamento del luogo di lavoro, ben potendo il datore di lavoro riservarsi di valutare dopo un certo tempo la opportunità della sua scelta, come di fatti avvenne con la soppressione del posto di lavoro. La lunghezza triennale della trasferta e la non prevedibilità della sua durata non contrastano logicamente con la ritenuta temporaneità di essa. Il venir meno della esigenza della prestazione del SE in Caserta poteva essere elemento indiziario di trasferimento se fosse stato coevo con l'inizio del mutamento del luogo di lavoro, ma la circostanza non è stata accertata né è allegata dal ricorrente. Si deve concludere che le allegate circostanze non incidono sulla logicità dell'accertamento del Tribunale della temporaneità della trasferta fondato soprattutto sulla non contestata erogazione del relativo trattamento contrattuale e sul fatto che essa non fu preceduta dal procedimento previsto dal contratto collettivo per il trasferimento, osservato invece nel trasferimento del Chiaiese a Grassobbio. Con il secondo motivo il ricorrente, deducendo la violazione degli artt. 1362 e segg. c.c. con riferimento alle norme del CCNL dei dirigenti industriali che regolano il trasferimento, lamenta che il Tribunale, pur avendo correttamente individuato il L criterio contrattuale distinzione tra trasferimento e trasferta, ha disapplicato le norme contrattuali ritenendo il mutamento del luogo di lavoro trasferta e non trasferimento. -4- La censura è infondata in quanto il ricorrente riconosce che il Tribunale ha esattamente interpretato il contratto collettivo e quindi non ha violato le regole legali di interpretazione del medesimo. Infondata pure è la denuncia di disapplicazione del medesimo perchè il Tribunale, avendo accertato la natura temporanea e non definitiva del mutamento del luogo di lavoro, ha ritenuto, in conformità di quella che anche il ricorrente ammette essere la regola contrattuale, che esso fosse trasferta e non trasferimento. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.
P Q M
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 1.9.00XX.oltre € 1.500,00 di onorario di avvocato. Così deciso in Roma il 26 giugno 2002 Il Consigliere est. Il Presidente Vincenzo Millo Fernandofuk Quae IL CANCE RE Depositato in Conceteria 5,0.1.C. 2002 S E CANCELLIERE -5-