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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 14/03/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3358/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Marta Maria Recalcati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3358/2022 promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
, nata a [...] il [...] (C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv.
[...] C.F._2
Eugenio Piccolo presso lo studio del quale in Varese, Via C. Avegno n. 1, sono elettivamente giusta procura in calce al ricorso
ATTORI contro
(C.F. ) e (C.F. TR C.F._3 CP_2
), quali Associati della ASSOCIAZIONE C.F._4 CP_3
con sede in Varese, via De Cristoforis n. 8, rappresentati, assistiti e difesi
[...]
dall'avv. Anna Berra, presso il cui studio in Magenta (MI), via IV Giugno n. 41 sono elettivamente domiciliati giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTI
CONCLUSIONI per gli attori e (come da fogli depositati Parte_1 Parte_2
telematicamente in data 10 ottobre 2024):
“Piaccia al Tribunale Illustrissimo, adversis reiectis, così giudicare: NEL MERITO E IN PRINCIPALITA'
- Condannare gli Architetti e , quali Associati della TR CP_2 [...]
corrente in Varese, via De Cristoforis n. 8, al risarcimento dei Controparte_4
1 danni provocati agli attori (ricorrenti) nella misura di € 55.932,10 o in quella diversa che risulterà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia.
Rivalutazione come per Legge e interessi legali sulla somma rivalutata.
Condannare i convenuti al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. nella misura che risulterà accertata in corso di causa o in quella ritenuta di giustizia.
Spese di lite rifuse.
IN VIA ISTRUTTORIA
- Richiamate le contestazioni alle istanze istruttorie della resistente come espresse nella memoria ex art. 183 c. VI° n. 3 cpc depositata il 23/10/2023, ammettersi prova per testi sui capitoli di cui alla narrativa del ricorso introduttivo da n. 1 a n. 18, qui da intendersi richiamati, ritrascritti, e preceduti da “vero che”, espunto ogni giudizio.
Si indicano a testi:
- sig. , legale rappresentante di Vielle Srl;
Testimone_1
- sig. , legale rappresentante di SO DA Snc;
Testimone_2
- Ing. , con studio in Lissone (MB), via Cavour n. 14. Testimone_3
Con ogni più ampia riserva.
per i convenuti e quali Associati della TR CP_2
(come da fogli depositati Controparte_4
telematicamente in data 11 ottobre 2024):
“VIA PRINCIPALE
1) Rigettare le domande da chiunque formulate nei confronti degli arch. e TR
, quali Associati dell'Associazione Professionale Due Architetti, in quanto infondate CP_2 in fatto e in diritto per tutte le motivazioni esposte in atti.
IN VIA SUBORDINATA
2) Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle avverse istanze, limitarsi la quota di responsabilità degli arch. e , quali Associati TR CP_2 dell'Associazione Professionale Due Architetti, alla sole condotte agli stessi ascrivibili in ogni caso nella percentuale massima del 10% dell'importo che risulterà provato in corso di causa, espunte le voci di danno attribuibili a terzi soggetti, costituiti o meno nel presente giudizio e considerato anche il concorso di colpa di parte ricorrente ex art. 1227, comma 1, c.c.
IN VIA RICONVENZIONALE
3) Accertare e dichiarare il diritto di credito degli arch. e , quali TR CP_2
Associati dell'Associazione Professionale Due Architetti, nei confronti dei signori Parte_1 ed per i motivi dedotti in narrativa di cui all'aggiornamento della parcella del Parte_2
16.06.2021 e, per l'effetto, condannare questi ultimi al pagamento, della somma di € 6.800,00 oltre IVA e CNPAIA o di quella diversa anche maggiore somma comunque in corso di causa, oltre interessi e rivalutazioni monetaria come per legge.
IN VIA ISTRUTTORIA
2 4) Si insta per la rinnovazione di perizia per tutti i motivi dedotti in atti e con la nomina di perito diverso chiamato a rispondere sui medesimi quesiti già formulati.
5) Nell'ipotesi in cui non dovesse essere disposta la rinnovazione della perizia, gli arch. e CP_2
instano affinché il CTU venga chiamato a chiarire i seguenti aspetti: CP_1
- il mandato conferito da controparte non prevedeva alcunché in relazione alle caratteristiche acustiche di divisione degli spazi interni dell'immobile oggetto di ristrutturazione;
- il richiamato D.P.C.M. del 5 dicembre 1997 detta indicazioni per l'acustica tra immobili e non tra i locali interni di una stessa unità.
6) Ove ritenuto opportuno, si chiede che l'Il.mo Giudice adito voglia ordinare ai signori ed ex art. 210 c.p.c. l'esibizione dell'eventuale contratto di Parte_1 Parte_2 locazione sottoscritto e registrato e dei versamenti dei canoni locatizi di cui viene domandato il rimborso.
7) Ci si oppone alla richiesta di assunzione di sommarie informazioni ex adverso formulata stante la totale infondatezza della domanda come in atti.
8) Si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova, preceduti dalla locuzione
“vero che”:
1. A partire dal mese di giugno 2020 e sino al giugno 2021 con la comunicazione di fine lavori, gli arch. e si occupavano di seguire i lavori di ristrutturazione CP_2 TR dell'immobile di proprietà dei signori ed sito in Varese, via Parte_1 Parte_2
Staurenghi con le varianti richieste dalla committenza, modificando gli elaborati esecutivi, i capitolati, i computi ed i contratti già redatti, come da documento 12 che mi si rammostra?
2. In data 27.08.2020, l'arch. si recava in cantiere presso l'immobile di TR proprietà dei signori ed sito in Varese, via Staurenghi, come si Parte_1 Parte_2 evince dal documento 8 che mi si rammostra?
3. In occasione del sopralluogo di cui al capitolo che precede, assieme all'arch. CP_1
erano presenti il geom. dell'Impresa F.lli Syku, nonché dei signori
[...] CP_5 ed Parte_1 Parte_2
4. Il sopralluogo del 27.08.2020 era organizzato per verificare la fattibilità delle richieste fatte dalla committenza, come si evince dal documento 8 che mi si rammostra?
5. Le richieste della committenza di cui al capitolo che precede richiedevano la presentazione di una variante da parte degli arch. e ? CP_2 CP_1
6. I signori ed nel mese di ottobre 2020, chiedevano alla Parte_1 Parte_2 [...] di realizzare i divisori interni in legno, completi Parte_3 di porte, compreso l'arredo, del loro immobile, sito in Varese, via Staurenghi, come si evince dal documento 7 avverso che mi si rammostra?
Si indicano come testimoni: - geom. presso CP_5 Controparte_6
con sede in AZ AN (VA), via Gallarate n. 31, pec
[...] Email_1
(sui capitoli da 1 a 5);
- signor , presso OSSOLA DANTE S.N.C. con Testimone_2 Parte_3 sede in Gavirate (VA), via Gioacchino Rossini n. 14, pec (sul capitolo 6). Email_2
3 Ci si oppone sin d'ora all'ammissione dei capitoli di prova ex adverso articolati e, in caso di loro ammissione, si chiede di essere ammessi a prova contraria coi medesimi testi indicati a prova diretta.
IN OGNI CASO
9) Con vittoria di spese anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., compensi ed accessori di legge.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Svolgimento del processo e allegazioni delle parti
1.1Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e adivano l'intestato Tribunale Parte_1 Parte_2
al fine di sentir condannare gli architetti e , quali Associati della TR CP_2
al risarcimento dei danni da loro patiti in conseguenza Controparte_4 del non corretto adempimento dell'incarico loro affidato, da quantificarsi in misura pari a euro
55.932,10 o in quella diversa somma che sarebbe risultata accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia. Chiedevano inoltre di condannare i convenuti al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.
Allegavano in particolare i ricorrenti:
- di essere dottore in scienze motorie e osteopata lui e medico chirurgo lei;
- di aver acquistato nel mese di marzo 2020 un immobile a uso professionale in Varese via
Staurenghi n. 31 per svolgervi “le rispettive attività secondo le modalità di un progetto condiviso, scientificamente accreditato, fondato sulla disciplina denominata PNEI (Psico
Neuro Endocrino Immunologia) basato sul principio in virtù del quale, generandosi in un soggetto una patologia dall'insieme di emozioni percepibili e percepite, la cura si realizza attraverso l'individuazione di risposte di adattamento allo stress”;
- che per la realizzazione del progetto è “necessario che il luogo di incontro tra il medico ed il paziente risponda a criteri ad esso funzionali, che allontanino il paziente dalle situazioni patogene che ne caratterizzano lo stato d'animo: da qui, dunque, la necessità di predisporre un locale centrale, diverso da quello ove i singoli professionisti operano, nel quale il paziente, terminata la visita, possa avviarsi ad una fase introspettiva ad esito della quale egli possa scegliere se allontanarsi dall'ingresso principale per accedere immediatamente al mondo esterno ovvero, in alternativa, indirizzarvisi da altro ingresso aperto su un'area verde esterna”;
- che “per la ottimizzazione di tale percorso l'intero ambiente di lavoro deve presentare caratteristiche particolari in relazione alla scelta dei materiali, all'illuminazione, alla climatizzazione, alla insonorizzazione”;
4 - che avevano conferito ai professionisti convenuti l'incarico di progettazione della ristrutturazione dell'immobile acquistato e di direzione lavori;
- che gli spazi interni non avevano l'insonorizzazione da loro espressamente richiesta;
- che avevano introdotto procedimento di accertamento tecnico preventivo (n. 2062/21 RG) al fine di far accertare le anomalie acustiche che presentava l'immobile in seguito alla ristrutturazione;
- che il CTU nominato aveva confermato le loro doglianze.
1.2 Con memoria difensiva, depositata in data 7 aprile 2023, si costituivano i convenuti chiedendo, in via principale, il rigetto delle domande articolate dagli attori perché infondate in fatto e in diritto;
in via subordinata, la riduzione del risarcimento dovuto in ragione della condotta colposa degli attori;
in via riconvenzionale, la condanna degli attori al pagamento della parte di corrispettivo a loro dovuto e non ancora pagato.
Allegavano i convenuti:
- di non aver ricevuto espresso incarico di occuparsi dell'insonorizzazione interna tra i locali dell'appartamento;
- che il progetto richiamato dai ricorrenti non era stato condiviso in sede di elaborazione CP_7
del progetto;
- che il CTU in sede di accertamento tecnico preventivo aveva erroneamente utilizzato come parametri per valutare il rispetto dei livelli di insonorizzazione quelli di cui al DPCM 5/12/1997 relativi, invero, all'acustica tra immobili e non a quella tra locali interni alla stessa unità abitativa;
- che non era previsto legislativamente alcun livello di insonorizzazione interna in caso di studio medico;
- che la scelta del professionista al quale commissionare le porte insonorizzate era stata effettuata direttamente dai committenti, essendosi loro limitati a chiedere i preventivi;
- che i ricorrenti con la loro condotta avevano contribuito causalmente al verificarsi dei danni dagli stessi subiti, atteso che non avevano specificato l'esigenza di insonorizzazione dei locali e avevano erroneamente individuato il fornitore delle porte insonorizzate.
1.3 Con ordinanza del 26 aprile 2023 veniva mutato il rito da semplificato a ordinario e concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
Acquisito il fascicolo del procedimento di istruzione preventiva svolto ante causam (proc. n.
2065/21 RG), con ordinanza del 5 giugno 2024 veniva convocato a chiarimenti il CTU e con la
5 successiva ordinanza del 22 luglio 2024 ritenuti inammissibili i capitoli di prova articolati da parte convenuta, fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
Precisate le conclusioni come in epigrafe riportate, il Giudice, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c., tratteneva la causa in decisione.
2. Le istanze istruttorie di parte attrice
Preliminarmente, in merito alle istanze istruttorie reiterate in sede di precisazione delle conclusioni dalle parti, si ritiene di dover ribadire le valutazioni già espresse con l'ordinanza del
22 luglio 2024, anche considerato che si hanno a disposizioni sufficienti elementi per assumere la decisione.
La consulenza svolta dall'ing. in seno al procedimento di istruzione preventiva Parte_4
(n. 2065/2021 RG) che ha preceduto il presente giudizio è stata svolta correttamente e nel rispetto del diritto al contraddittorio, la motivazione è convincente e condivisibile, anche alla luce dei chiarimenti forniti all'udienza del 26 giugno 2024 (come meglio sarà spiegato infra). Non c'è quindi ragione per disporre la rinnovazione della stessa, come richiesto dai convenuti.
3. L'accertamento della responsabilità professionale dei convenuti
3.1 Gli attori hanno chiesto di accertare la responsabilità professionale dei convenuti e, conseguentemente, condannare gli stessi al risarcimento dei danni che hanno subito in conseguenza della loro condotta inadempiente.
In particolare, come anticipato, la contestazione mossa ai professionisti è quella di non aver assicurato le prestazioni acustiche degli ambienti interni come richieste dai committenti.
I convenuti, chiedendo il rigetto della domanda di accertamento della loro responsabilità, hanno:
i) contestato la circostanza che oggetto dell'incarico loro affidato era anche la cura dell'insonorizzazione interna degli ambienti, essendo invero solo quella rispetto all'esterno; ii) contestato le risultanze della ctu svolta, essendo stato utilizzato dal consulente un parametro normativo errato per valutare il livello di insonorizzazione;
iii) eccepito la sussistenza di un concorso colposo degli attori nella causazione dei danni dagli stessi subiti, non avendo loro espressamente richiesto ai professionisti la cura dell'insonorizzazione interna e avendo loro autonomamente scelto il professionista che aveva fornito le porte presenti nello studio.
Ciò posto, ad avviso del Tribunale la domanda degli attori merita accoglimento nei limiti di seguito indicati, atteso che può ritenersi provato che l'incarico conferito ai convenuti riguardava anche il profilo dell'insonorizzazione degli ambienti interni e che il ctu, in seno al procedimento
6 di istruzione preventiva svolto ante causam, ha riscontrato profili di colpa in capo agli architetti relativamente alle prestazioni della serramentistica interna (porte) dal punto di vista dell'abbattimento acustico.
3.2 Per quanto riguarda l'oggetto dell'incarico affidato ai convenuti, le contestazioni di questi ultimi non paiono convincenti, considerato che l'incarico aveva ad oggetto anche la scelta degli arredi interni e dei fornitori e che dalla documentazione agli atti emerge chiaramente che nell'interlocuzione sia tra le parti, che tra i convenuti e le ditte interpellate, il tema dell'insonorizzazione degli ambienti era determinante nelle scelte.
Innanzitutto, come detto, rileva il contenuto del contratto di conferimento dell'incarico del 19 giugno 2020, nel quale si legge che le prestazioni oggetto dell'incarico comprendevano il
“progetto esecutivo degli spazi interni comprensivo dei dettagli costruttivi sia delle finiture che degli elementi d'arredo integrati”, nonché la “valutazione dei preventivi e conseguente scelta delle ditte da incaricare in condivisione con la committenza”.
In secondo luogo, vengono in considerazione i preventivi dei fornitori che sono indirizzati ai convenuti, si riferiscono alle pareti divisorie e alle porte, fanno riferimento a incontri aventi ad oggetto la scelta delle porte (doc. 4 e 5) e all'esigenza di abbattimento dei dB (doc. 6). Inoltre, nella fattura n. 73/21 emessa dalla SO DA SN di SO CA & Co. prodotta dagli attori (doc.7) si fa espressamente riferimento all'insonorizzazione della parete.
Parimenti significativa è la lettera inviata dal fornitore delle porte agli attori Testimone_2
(doc. 24) nella quale si legge espressamente che la falegnameria aveva ricevuto da Tes_2 [...]
richiesta di realizzare porte insonorizzate. CP_8
Infine, dal punto di vista documentale rileva lo scambio di messaggi intercorso tra le parti durante la ristrutturazione avente a oggetto il profilo dell'insonorizzazione (docc. 8, 9 e 10). È chiaro il coinvolgimento dei convenuti nelle scelte relative a tale aspetto, non emergendo infatti mai alcuna contestazione sul punto a fronte delle richieste dei clienti.
Si aggiunga che sul punto il ctu ha evidenziato che “la progettazione di uno studio medico, deve tener conto della riservatezza che va garantita agli ambienti” e, quindi, a prescindere dalla condivisione da parte degli attori della volontà di realizzare un progetto può ritenersi CP_7 rientrante nell'incarico conferito ai convenuti anche la cura dell'aspetto acustico, essendo noto, invece, che l'immobile oggetto dell'intervento doveva essere adibito a studio medico.
7 E infatti, il ctu così scrive nella relazione: “Dopo la visita nei luoghi di causa, visti i lavori effettuati e lo stato dei luoghi, è palese il fatto che l'intervento realizzato è relativo alla realizzazione di tre studi medici”. Nello stesso senso rileva, per esempio, la corrispondenza via cellulare contenuta nel doc. 35 prodotto da parte attrice, nel quale si fa espressamente riferimento alla ristrutturazione di uno studio medico.
Deve, quindi, concludersi per la sussistenza del titolo invocato dagli attori nei confronti dei convenuti.
3.3 Quanto al secondo profilo di contestazione mosso dai professionisti, ovvero l'erroneità del riferimento normativo effettuato dal ctu in ragione del fatto che il DPCM citato nella relazione fornirebbe indicazioni per l'acustica tra gli immobili e non tra i locali di uno stesso immobile, deve osservarsi quanto segue.
Nella materia in esame viene, innanzitutto, in rilievo la legge quadro sull'inquinamento acustico, ovvero la L. n. 447/1995, il cui art. 3 comma 1 lett. e) ha attribuito allo Stato la determinazione dei requisiti acustici passivi e di quelli delle sorgenti sonore degli edifici, rinviando la relativa disciplina ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
In ottemperanza a tale disposizione, è stato emanato il D.P.C.M. 5 dicembre 1997, che determina i suddetti requisiti, al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore, e prescrive i limiti espressi in decibel che gli edifici costruiti dopo la sua entrata in vigore devono rispettare.
Nella materia in esame è poi intervenuta la direttiva 2002/49/CE, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, che è stata recepita con il D. Lgs. n. 194/2005 (non rilevante nel caso di specie) e poi con la L. n. 88/2009, il cui art. 11 ha nuovamente delegato il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi al fine di integrare nell'ordinamento la direttiva citata e di assicurare l'omogeneità delle normative di settore.
Particolare rilevanza ha il comma 5 dell'articolo citato, il quale dispone che “in attesa del riordino della materia, la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti di cui alla L. 26 ottobre 1995, n. 447, art. 3, comma 1, lett. e), non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi sorti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Tale disposizione è stata sostituita dall'art. 15 della L. n. 96/2010, poi dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 103/2013.
8 Orbene, se è vero che volendo considerare come rilevante ai fini dell'individuazione della legge applicabile il momento del conferimento dell'incarico di ristrutturazione ai convenuti (e quindi il
19 giugno 2020) potrebbe dubitarsi della diretta applicabilità del DPCM 5 dicembre 1997 al caso di specie, è altrettanto vero che la Suprema Corte ha chiarito che, “anche per i rapporti sorti successivamente, il D.P.C.M. può, in ogni caso, essere preso come punto di riferimento per il rispetto delle regole dell'arte nella costruzione degli edifici. Si è detto, infatti, che il D.P.C.M. 5 dicembre 1997, anche se non di immediata vigenza nei rapporti fra privati in favore degli acquirenti, può comunque essere considerato come criterio fattuale di riferimento per determinare lo stato dell'arte esigibile all'epoca di realizzazione del fabbricato al fine di verificare la sussistenza dei gravi difetti di insonorizzazione agli effetti dell'art. 1669 c.c. (Sez. 2,
Ordinanza n. 7875 del 2021). In altri termini l'accertamento dell'eventuale responsabilità per un vizio inerente all'isolamento acustico deve essere attuato tenendo conto delle norme tecniche di insonorizzazione degli edifici e dei canoni tecnici sulle sorgenti sonore suggerite dalle ordinarie regole dell'arte tra le quali il suddetto D.P.C.M. può essere preso come modello di riferimento
(Sez. 2, Ordinanza n. 21922 del 2021)” (Cass. n. 2226/2022). Ne consegue che il DPCM può essere utilizzato come riferimento per verificare eventuali difetti di insonorizzazione anche nei casi in cui lo stesso non sarebbe direttamente applicabile e ciò in tutti i casi in cui deve essere valutato l'inquinamento acustico tra distinti ambienti abitativi, pur se interni a un unico immobile.
Con riguardo poi alla nozione di ambienti abitativi viene in rilievo l'art. 2 comma 1 lett. b) della
L. n. 447/1995 il quale li definisce come “ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al D.
Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive”. Il D.P.C.M., richiamando la suddetta definizione, precisa che “ai fini dell'applicazione del decreto, gli ambienti abitativi di cui alla L. 26 ottobre 1995, n. 447, art. 2, comma 1, lett. b), sono distinti nelle categorie indicate nella tabella A allegata al decreto”. La tabella A inserisce nella categoria B gli ambienti abitativi adibiti a uffici e assimilabili.
Il consulente, chiamato a chiarimenti, all'udienza del 26 giugno 2024 ha dichiarato di aver applicato la normativa contenuta nel DPCM 5 dicembre 1997 per la valutazione
9 dell'insonorizzazione degli spazi interni dell'immobile di proprietà degli attori in quanto tale immobile contiene al proprio interno alcuni uffici per i quali l'insonorizzazione tra gli stessi va valutata come se ci fossero due abitazioni private confinanti. Inoltre, ha evidenziato che quella utilizzata è l'unica normativa di riferimento in materia.
Ritiene il Tribunale che il consulente abbia ben operato tenuto conto della destinazione a studio medico dell'immobile oggetto di ristrutturazione e del conseguente utilizzo che si sarebbe fatto dei locali interni. E infatti, considerare tali ambienti interni alla stregua di stanze di un unico appartamento, come nel caso di un'abitazione familiare, non pare soluzione corretta tenendo conto della delicata attività che si sarebbe dovuta svolgere nelle stanze dell'immobile interessato dai lavori commissionati dagli attori.
L'immobile è stato ristrutturato ricavando al suo interno tre studi che correttamente il ctu ha ritenuto integrare tre distinti ambienti abitativi, con la conseguenza che nella fattispecie in esame devono trovare applicazione, oltre ai valori limite per l'isolamento di facciata, anche i valori limite per l'isolamento delle pareti verticali interne e per l'isolamento da calpestio, da rinvenirsi nel DPCM citato.
Si aggiunga, infine, che i convenuti non hanno indicato quale altra normativa dovrebbe trovare applicazione nel caso in esame, essendosi limitati a contestare il riferimento normativo utilizzato dal ctu.
3.4 Da ultimo, anche l'eccepito concorso di colpa dei clienti nella causazione dei danni dagli stessi subiti non può ritenersi sussistente, essendo emerso da un lato che oggetto dell'incarico conferito ai convenuti era anche il profilo acustico (cfr. paragrafo 3.2) e dall'altro che la scelta del fornitore delle porte non è stata effettuata dagli attori in autonomia (cfr paragrafo 3.2 e docc. ivi citati).
3.5 Ritenute, quindi, destituite di fondamento le contestazioni ed eccezioni sollevate dai convenuti, occorre riportare alcuni passaggi della relazione depositata dal ctu, dai quali si evince con chiarezza la sussistenza delle problematiche lamentate dagli attori e la responsabilità dei convenuti.
In particolare, si legge nella relazione:
- che non può dubitarsi che l'intervento realizzato dai professionisti convenuti era finalizzato alla realizzazione di tre studi medici, in ragione dei lavori effettuati e dello stato dei luoghi di causa;
10 - che le rilevazioni effettuate in corso di ctu dell'isolamento acustico normalizzato tra gli ambienti hanno portato ai seguenti risultati:
• Locale Sorgente Ingresso Locale Ricevente Studio Medico 1 R'W 23 dBA
• Locale Sorgente Ingresso Locale Ricevente Studio Medico 2 R'W 28 dBA
• Locale Sorgente Ingresso Locale Ricevente Studio Medico 3 R'W 26 dBA
• Locale Sorgente Studio Medico 1 Locale Ricevente Studio Medico 2 R'W 25 dBA
• Locale Sorgente Studio Medico 3 Locale Ricevente Studio Medico 2 R'W 28 dBA”
- che “la tipologia di unità immobiliare come quella oggetto di causa […] si ritiene assimilabile alla categoria B: edifici adibiti a uffici ed assimilabili” per i quali il valore minimo di R'w da raggiungere deve essere >= 50 dBA, quindi, superiore a quanto risultato dalle rilevazioni effettuate;
- che “tale situazione fa sì che i pazienti nella sala d'attesa possano percepire con chiarezza quanto viene discusso all'interno dei singoli studi”;
- che “Le problematiche riscontrate principalmente sono dovute alla tipologia di porte interne posizionate tra l'ambito di ingresso / sala di attesa e gli studi medici che su tale ambiente hanno affaccio, nonché quelle poste tra i vani di intercomunicazione tra i vari studi”;
- che, infatti, “un serramento con caratteristiche certificabili di abbattimento acustico, oltrechè avere l'anta costruita con una ben specifica stratigrafia che garantisca un corretto abbattimento delle onde sonore, deve avere lungo il suo perimetro, idonee soluzioni atte ad inibire il passaggio delle onde sonore e nello specifico;
sui i lati verticali e sul voltino, debbono essere posizionate idonee guarnizioni di tipo termoacustico;
in corrispondenza del lato inferiore, dovranno essere previste idonee battute o in alternativa meccanismi a ghigliottina che garantiscano una perfetta chiusura di tutti gli interstizi”;
- che “dall'analisi della documentazione relativa al progetto redatto è emerso che è stata approntata con la non necessaria perizia la problematica relativa agli aspetti prestazionali della serramentistica interna (porte) dal punto di vista dell'abbattimento acustico”, atteso che negli elaborati tecnici agli atti di causa “nulla è evidenziato in merito alla tipologia degli infissi da porre in opera”.
- che “il progetto redatto ha prestato attenzione alle stratigrafie delle tramezzature in cartongesso ma poco ha dedicato in relazione alle prestazioni delle porte interne”;
11 - che “alla luce di ciò si ritiene che a seguito della carenza rilevata nel progetto, la responsabilità dell'insorgenza di tale inconveniente, debba essere attribuita ai progettisti che non hanno sufficientemente valutato la possibilità che una buona porta con anta insonorizzata garantisse la dovuta privacy all'interno degli ambienti, e ciò a prescindere da quanto previsto dal più volte citato DPCM”;
- che “la progettazione di uno studio medico, deve tener conto della riservatezza che va garantita agli ambienti. Le murature, dai rilievi effettuati, pare che ostacolino sufficientemente la propagazione dei rumori, una forte carenza in tal senso invece si è rilevata in relazione alle porte interne” che “così come realizzate non garantiscono il livello di insonorizzazione necessario per le caratteristiche intrinseche dell'immobile”.
4. I danni risarcibili
4.1 Accertata la responsabilità dei convenuti, devono essere valutati i danni di cui è stato chiesto il risarcimento.
Gli attori hanno quantificato tali danni in euro 55.932,10 o in quella diversa che risulterà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, somma da intendersi così costituita:
a) € 27.070,58 per la sostituzione delle porte difettose b) € 11.614,40 per costo porte e pannelli di raccordo e telai;
c) € 300,00 per acconto onorario CTU;
d) € 4.947,05 per rimborso consulente di parte nell'ATP;
e) € 5.400,07 per spese legali dell'accertamento tecnico preventivo;
f) € 6.600,00 per canoni di locazione ed oneri accessori dall'01/06/2021 al 31/05/2022
4.2 Preliminarmente occorre osservare che le voci c), d) ed e) saranno valutate nel paragrafo relativo alla spese di lite, in quanto non qualificabili come danni.
4.3 Con riguardo, invece, alla voce a), la stessa merita accoglimento nei limiti indicati dal ctu, il quale ha quantificato in euro 22.189 oltre IVA l'importo necessario per porre rimedio a quanto lamentato dagli attori.
Si legge, in particolare, nella relazione: “Per porre rimedio a quanto lamentato è senza ombra di dubbio necessario procedere alla sostituzione delle attuali porte interne con nuove porte di tipo insonorizzato dotate di certificazione ed installate secondo le specifiche impartite dal produttore
e avvallate dall'ente certificatore. Successivamente si potrà procedere alla effettuazione di un nuovo collaudo acustico per valutare se eventualmente i giunti tra i setti murari e le solette,
12 situazione su cui lo scrivente ed i consulenti della causa nutrono qualche perplessità, siano effettivamente carenti e quindi intervenire in tal senso. […]
Dette prestazioni possono essere così quantificate:
- Smontaggio dei serramenti esistenti € 100,00 * 7 = € 700,00
- Smontaggio delle pareti linea/vetrata esistente € 1.500,00
- sostituzione della parete vetrata con parete cartongesso con profilo da 75, due lastre + tre lastre, lana internamente, 9 mq circa, 180 €/mq € 1.600
- Nuovo serramento con abbattimento acustico 50 dBA € 1.800,00 * 7 = € 12.600,00
- Montaggio dei nuovi serramenti € 200,00 * 7 = € 1.400,00
- Collaudo acustico ad opere eseguite € 1.560,00
- eventualmente dopo il collaudo, se necessario, contro placcatura pareti cartongesso esistenti, con stuccatura giunti, circa 10 x 3 = 30 mq € 2.400,00
- riverniciatura locali € 429,00 il tutto per un totale massimo pari a € 22.189,00 oltre IVA nelle ragioni di legge”.
4.4 Gli attori hanno poi chiesto il risarcimento dell'importo pari al costo delle porte installate e ritenute inadeguate dal ctu, ovvero euro 11.614,40. La richiesta in esame merita accoglimento nei limiti di seguito indicati.
A sostegno della domanda gli attori hanno prodotto la fattura del falegname che ha fornito le porte (doc. 7), il sollecito del pagamento del saldo della fattura (doc. 24) e la prova del pagamento del saldo di tale fattura (doc. 25).
Ora, solo la fattura prodotta, tra le voci che porta, indica anche le porte insonorizzate per un importo pari a euro 7.280, mentre dagli altri documenti non è possibile evincere alcun elemento rilevanti ai fini della quantificazione del costo delle porte.
Ne consegue che l'unico importo di cui può essere riconosciuto il ristoro agli attori è quello pari a euro 7.280, con la precisazione che, avendo il ctu quantificato in euro 2.300 l'importo che gli attori possono ricavare vendendo le porte non adeguate, i convenuti devono essere condannati a risarcire la minor somma pari a euro 5.180.
4.5 Gli attori, infine, hanno chiesto il risarcimento dell'importo pari a € 6.600,00 per canoni di locazione ed oneri accessori dall'01/06/2021 al 31/05/2022 sostenuti in ragione del fatto che i lavori di ristrutturazione non sarebbero stati ultimati a regola d'arte entro il termine richiesto del
31 maggio 2021.
13 La domanda non merita accoglimento, atteso che, considerate le contestazioni dei convenuti, non risulta provato alcun accordo relativamente all'individuazione del 31 maggio 2021 quale data per l'ultimazione dei lavori.
4.6 In conclusione, agli attori spetta a titolo di risarcimento dei danni subiti l'importo complessivo pari a euro 26.369 (oltre IVA se dovuta).
Essendo la somma sopra indicata un debito di valore, va altresì riconosciuto agli attori il danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario che, in difetto di diversi elementi probatori, si ritiene di compensare adottando quale parametro quello degli interessi legali da calcolarsi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte
(n.1712/95), sulla somma via via rivalutata dalla produzione dell'evento di danno sino a oggi, tempo della liquidazione. Così, tenuto conto di questo criterio, - previa devalutazione alla data del fatto della somma espressa in moneta attuale - vanno aggiunti, alla somma rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT per le famiglie di impiegati e di operai, gli interessi compensativi nella misura legale dall'evento fino alla data odierna.
Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo, decorrono inoltre gli interessi legali sulle somme sopra liquidate in moneta attuale.
5. La domanda riconvenzionale
5.1 I convenuti hanno chiesto di accertare e dichiarare il loro diritto di credito nei confronti dei signori ed dovuto a titolo di adeguamento del compenso loro Parte_1 Parte_2
spettante in ragione delle varianti al progetto richieste dagli attori. In particolare, i convenuti chiedono il pagamento della somma pari a € 6.800,00 oltre IVA e CNPAIA contenuta nell'aggiornamento della parcella del 16.06.2021.
Allegavano i convenuti: - che in data 16.06.2021 avevano emesso e trasmesso ai ricorrenti l'aggiornamento della parcella per le prestazioni rese di cui al doc. 9, rimasto non saldato;
- che l'originario preventivo prevedeva un compenso di € 10.000,00 oltre accessori a favore degli esponenti sulla base di un budget di spesa dell'intervento edilizio di € 100.000, ma in seguito alle richieste e varianti fatte apportare dalla controparte e puntualmente eseguite dai resistenti, come provato dalla documentazione prodotto sub doc. 10, a consuntivo il suddetto budget era notevolmente superiore, con ciò determinando il conseguente aumento dei compensi professionali.
A sostegno della domanda i convenuti hanno prodotto anche i docc. 11 e 12.
14 5.2 A riguardo gli attori si sono opposti deducendo di non aver mai ricevuto l'aggiornamento di parcella prima dell'avvio del procedimento di istruzione preventiva e che in ogni caso nulla ero dovuto, anche perché non provato.
5.3 La domanda non merita accoglimento non avendo i convenuti fornito adeguata prova del loro credito.
E infatti, a fronte delle contestazioni mosse dagli attori non risulta provata l'esecuzione di opere extra contratto, atteso che la documentazione prodotta è in parte di formazione unilaterale (doc.
9) ed è stata tempestivamente contestata, in parte riferita alla fase originaria del rapporto contrattuale e non contiene evidenze di varianti concordate ed effettuate (docc. 10, 11 e 12).
6. Sulle spese di lite
6.1 In applicazione del principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., le spese di lite del presente procedimento e della fase di istruzione preventiva devono essere poste a carico dei convenuti.
Tali compensi si liquidano come in dispositivo applicando i valori medi di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto, per il giudizio di merito, del valore della causa come determinato sulla scorta del quantum riconosciuto agli attori e dell'attività difensiva effettivamente prestata e, per quanto riguarda la fase di istruzione preventiva, considerando il valore della causa come indeterminabile, con complessità media.
6.2 Parimenti le spese della c.t.u. espletata nel corso del procedimento di istruzione preventiva e poste provvisoriamente a carico degli attori, pari a euro 300, ovvero al fondo spese riconosciuto
(non essendo intervenuta alcuna successiva liquidazione), in applicazione della regola della soccombenza, devono essere poste a carico dei convenuti.
6.3 Quanto, invece, alle spese della CTP di parte attrice, le stesse non possono essere riconosciute non risultando agli atti la prova dell'intervenuto pagamento, ma solo la fattura emessa dal professionista. In ogni caso le stesse paiono eccessive alla luce dell'istanza di liquidazione dei propri compensi avanzata dal CTU in sede di istruzione preventiva, essendo l'importo richiesto per la CTP più del doppio di quanto indicato dal CTU ai fini della propria liquidazione.
6.4 Deve, infine, essere rigettata la domanda di condanna dei convenuti ai sensi dell'art. 96 comma 1 c.p.c., formulata dagli attori, atteso che tale fattispecie è riconducibile alla responsabilità da fatto illecito che onera chi la invoca di provare tanto il fatto illecito, quanto di
15 aver subito un danno specifico ad esso ricollegabile e gli attori non hanno assolto all'onere della prova gravante sugli stessi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. ACCERTA la responsabilità dei convenuti e , TR CP_2
quali associati della nella Controparte_4
causazione dei danni subiti dagli attori e;
Parte_1 Parte_2
2. CONDANNA i convenuti e , quali associati della TR CP_2
al risarcimento dei danni Controparte_4
patrimoniali subiti dagli attori e , pari euro pari a euro Parte_1 Parte_2
26.369 (oltre IVA se dovuta), oltre accessori come in motivazione;
3. RIGETTA la domanda riconvenzionale formulata dai convenuti e TR
, quali associati della CP_2 Controparte_4
[...]
4. CONDANNA i convenuti, e , quali associati della TR CP_2
a rifondere in favore degli attori, Controparte_4
le spese di lite che si liquidano in complessivi euro 10.672 per compensi (di cui euro 7.616 per il giudizio di merito ed euro 3.056 per la fase di istruzione preventiva), oltre i.v.a. (se dovuta), c.p.a. e 15% per spese generali;
5. PONE definitivamente a carico dei convenuti, e , TR CP_2
quali associati della le spese per Controparte_4
la CTU svolta nel procedimento di istruzione preventiva.
6. RIGETTA la domanda di condanna dei convenuti ai sensi dell'art. 96 comma 1 c.p.c.
Varese, 14 marzo 2025
Il Giudice
Marta Maria Recalcati
16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Marta Maria Recalcati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3358/2022 promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
, nata a [...] il [...] (C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv.
[...] C.F._2
Eugenio Piccolo presso lo studio del quale in Varese, Via C. Avegno n. 1, sono elettivamente giusta procura in calce al ricorso
ATTORI contro
(C.F. ) e (C.F. TR C.F._3 CP_2
), quali Associati della ASSOCIAZIONE C.F._4 CP_3
con sede in Varese, via De Cristoforis n. 8, rappresentati, assistiti e difesi
[...]
dall'avv. Anna Berra, presso il cui studio in Magenta (MI), via IV Giugno n. 41 sono elettivamente domiciliati giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTI
CONCLUSIONI per gli attori e (come da fogli depositati Parte_1 Parte_2
telematicamente in data 10 ottobre 2024):
“Piaccia al Tribunale Illustrissimo, adversis reiectis, così giudicare: NEL MERITO E IN PRINCIPALITA'
- Condannare gli Architetti e , quali Associati della TR CP_2 [...]
corrente in Varese, via De Cristoforis n. 8, al risarcimento dei Controparte_4
1 danni provocati agli attori (ricorrenti) nella misura di € 55.932,10 o in quella diversa che risulterà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia.
Rivalutazione come per Legge e interessi legali sulla somma rivalutata.
Condannare i convenuti al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. nella misura che risulterà accertata in corso di causa o in quella ritenuta di giustizia.
Spese di lite rifuse.
IN VIA ISTRUTTORIA
- Richiamate le contestazioni alle istanze istruttorie della resistente come espresse nella memoria ex art. 183 c. VI° n. 3 cpc depositata il 23/10/2023, ammettersi prova per testi sui capitoli di cui alla narrativa del ricorso introduttivo da n. 1 a n. 18, qui da intendersi richiamati, ritrascritti, e preceduti da “vero che”, espunto ogni giudizio.
Si indicano a testi:
- sig. , legale rappresentante di Vielle Srl;
Testimone_1
- sig. , legale rappresentante di SO DA Snc;
Testimone_2
- Ing. , con studio in Lissone (MB), via Cavour n. 14. Testimone_3
Con ogni più ampia riserva.
per i convenuti e quali Associati della TR CP_2
(come da fogli depositati Controparte_4
telematicamente in data 11 ottobre 2024):
“VIA PRINCIPALE
1) Rigettare le domande da chiunque formulate nei confronti degli arch. e TR
, quali Associati dell'Associazione Professionale Due Architetti, in quanto infondate CP_2 in fatto e in diritto per tutte le motivazioni esposte in atti.
IN VIA SUBORDINATA
2) Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle avverse istanze, limitarsi la quota di responsabilità degli arch. e , quali Associati TR CP_2 dell'Associazione Professionale Due Architetti, alla sole condotte agli stessi ascrivibili in ogni caso nella percentuale massima del 10% dell'importo che risulterà provato in corso di causa, espunte le voci di danno attribuibili a terzi soggetti, costituiti o meno nel presente giudizio e considerato anche il concorso di colpa di parte ricorrente ex art. 1227, comma 1, c.c.
IN VIA RICONVENZIONALE
3) Accertare e dichiarare il diritto di credito degli arch. e , quali TR CP_2
Associati dell'Associazione Professionale Due Architetti, nei confronti dei signori Parte_1 ed per i motivi dedotti in narrativa di cui all'aggiornamento della parcella del Parte_2
16.06.2021 e, per l'effetto, condannare questi ultimi al pagamento, della somma di € 6.800,00 oltre IVA e CNPAIA o di quella diversa anche maggiore somma comunque in corso di causa, oltre interessi e rivalutazioni monetaria come per legge.
IN VIA ISTRUTTORIA
2 4) Si insta per la rinnovazione di perizia per tutti i motivi dedotti in atti e con la nomina di perito diverso chiamato a rispondere sui medesimi quesiti già formulati.
5) Nell'ipotesi in cui non dovesse essere disposta la rinnovazione della perizia, gli arch. e CP_2
instano affinché il CTU venga chiamato a chiarire i seguenti aspetti: CP_1
- il mandato conferito da controparte non prevedeva alcunché in relazione alle caratteristiche acustiche di divisione degli spazi interni dell'immobile oggetto di ristrutturazione;
- il richiamato D.P.C.M. del 5 dicembre 1997 detta indicazioni per l'acustica tra immobili e non tra i locali interni di una stessa unità.
6) Ove ritenuto opportuno, si chiede che l'Il.mo Giudice adito voglia ordinare ai signori ed ex art. 210 c.p.c. l'esibizione dell'eventuale contratto di Parte_1 Parte_2 locazione sottoscritto e registrato e dei versamenti dei canoni locatizi di cui viene domandato il rimborso.
7) Ci si oppone alla richiesta di assunzione di sommarie informazioni ex adverso formulata stante la totale infondatezza della domanda come in atti.
8) Si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova, preceduti dalla locuzione
“vero che”:
1. A partire dal mese di giugno 2020 e sino al giugno 2021 con la comunicazione di fine lavori, gli arch. e si occupavano di seguire i lavori di ristrutturazione CP_2 TR dell'immobile di proprietà dei signori ed sito in Varese, via Parte_1 Parte_2
Staurenghi con le varianti richieste dalla committenza, modificando gli elaborati esecutivi, i capitolati, i computi ed i contratti già redatti, come da documento 12 che mi si rammostra?
2. In data 27.08.2020, l'arch. si recava in cantiere presso l'immobile di TR proprietà dei signori ed sito in Varese, via Staurenghi, come si Parte_1 Parte_2 evince dal documento 8 che mi si rammostra?
3. In occasione del sopralluogo di cui al capitolo che precede, assieme all'arch. CP_1
erano presenti il geom. dell'Impresa F.lli Syku, nonché dei signori
[...] CP_5 ed Parte_1 Parte_2
4. Il sopralluogo del 27.08.2020 era organizzato per verificare la fattibilità delle richieste fatte dalla committenza, come si evince dal documento 8 che mi si rammostra?
5. Le richieste della committenza di cui al capitolo che precede richiedevano la presentazione di una variante da parte degli arch. e ? CP_2 CP_1
6. I signori ed nel mese di ottobre 2020, chiedevano alla Parte_1 Parte_2 [...] di realizzare i divisori interni in legno, completi Parte_3 di porte, compreso l'arredo, del loro immobile, sito in Varese, via Staurenghi, come si evince dal documento 7 avverso che mi si rammostra?
Si indicano come testimoni: - geom. presso CP_5 Controparte_6
con sede in AZ AN (VA), via Gallarate n. 31, pec
[...] Email_1
(sui capitoli da 1 a 5);
- signor , presso OSSOLA DANTE S.N.C. con Testimone_2 Parte_3 sede in Gavirate (VA), via Gioacchino Rossini n. 14, pec (sul capitolo 6). Email_2
3 Ci si oppone sin d'ora all'ammissione dei capitoli di prova ex adverso articolati e, in caso di loro ammissione, si chiede di essere ammessi a prova contraria coi medesimi testi indicati a prova diretta.
IN OGNI CASO
9) Con vittoria di spese anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., compensi ed accessori di legge.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Svolgimento del processo e allegazioni delle parti
1.1Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e adivano l'intestato Tribunale Parte_1 Parte_2
al fine di sentir condannare gli architetti e , quali Associati della TR CP_2
al risarcimento dei danni da loro patiti in conseguenza Controparte_4 del non corretto adempimento dell'incarico loro affidato, da quantificarsi in misura pari a euro
55.932,10 o in quella diversa somma che sarebbe risultata accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia. Chiedevano inoltre di condannare i convenuti al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.
Allegavano in particolare i ricorrenti:
- di essere dottore in scienze motorie e osteopata lui e medico chirurgo lei;
- di aver acquistato nel mese di marzo 2020 un immobile a uso professionale in Varese via
Staurenghi n. 31 per svolgervi “le rispettive attività secondo le modalità di un progetto condiviso, scientificamente accreditato, fondato sulla disciplina denominata PNEI (Psico
Neuro Endocrino Immunologia) basato sul principio in virtù del quale, generandosi in un soggetto una patologia dall'insieme di emozioni percepibili e percepite, la cura si realizza attraverso l'individuazione di risposte di adattamento allo stress”;
- che per la realizzazione del progetto è “necessario che il luogo di incontro tra il medico ed il paziente risponda a criteri ad esso funzionali, che allontanino il paziente dalle situazioni patogene che ne caratterizzano lo stato d'animo: da qui, dunque, la necessità di predisporre un locale centrale, diverso da quello ove i singoli professionisti operano, nel quale il paziente, terminata la visita, possa avviarsi ad una fase introspettiva ad esito della quale egli possa scegliere se allontanarsi dall'ingresso principale per accedere immediatamente al mondo esterno ovvero, in alternativa, indirizzarvisi da altro ingresso aperto su un'area verde esterna”;
- che “per la ottimizzazione di tale percorso l'intero ambiente di lavoro deve presentare caratteristiche particolari in relazione alla scelta dei materiali, all'illuminazione, alla climatizzazione, alla insonorizzazione”;
4 - che avevano conferito ai professionisti convenuti l'incarico di progettazione della ristrutturazione dell'immobile acquistato e di direzione lavori;
- che gli spazi interni non avevano l'insonorizzazione da loro espressamente richiesta;
- che avevano introdotto procedimento di accertamento tecnico preventivo (n. 2062/21 RG) al fine di far accertare le anomalie acustiche che presentava l'immobile in seguito alla ristrutturazione;
- che il CTU nominato aveva confermato le loro doglianze.
1.2 Con memoria difensiva, depositata in data 7 aprile 2023, si costituivano i convenuti chiedendo, in via principale, il rigetto delle domande articolate dagli attori perché infondate in fatto e in diritto;
in via subordinata, la riduzione del risarcimento dovuto in ragione della condotta colposa degli attori;
in via riconvenzionale, la condanna degli attori al pagamento della parte di corrispettivo a loro dovuto e non ancora pagato.
Allegavano i convenuti:
- di non aver ricevuto espresso incarico di occuparsi dell'insonorizzazione interna tra i locali dell'appartamento;
- che il progetto richiamato dai ricorrenti non era stato condiviso in sede di elaborazione CP_7
del progetto;
- che il CTU in sede di accertamento tecnico preventivo aveva erroneamente utilizzato come parametri per valutare il rispetto dei livelli di insonorizzazione quelli di cui al DPCM 5/12/1997 relativi, invero, all'acustica tra immobili e non a quella tra locali interni alla stessa unità abitativa;
- che non era previsto legislativamente alcun livello di insonorizzazione interna in caso di studio medico;
- che la scelta del professionista al quale commissionare le porte insonorizzate era stata effettuata direttamente dai committenti, essendosi loro limitati a chiedere i preventivi;
- che i ricorrenti con la loro condotta avevano contribuito causalmente al verificarsi dei danni dagli stessi subiti, atteso che non avevano specificato l'esigenza di insonorizzazione dei locali e avevano erroneamente individuato il fornitore delle porte insonorizzate.
1.3 Con ordinanza del 26 aprile 2023 veniva mutato il rito da semplificato a ordinario e concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
Acquisito il fascicolo del procedimento di istruzione preventiva svolto ante causam (proc. n.
2065/21 RG), con ordinanza del 5 giugno 2024 veniva convocato a chiarimenti il CTU e con la
5 successiva ordinanza del 22 luglio 2024 ritenuti inammissibili i capitoli di prova articolati da parte convenuta, fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
Precisate le conclusioni come in epigrafe riportate, il Giudice, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c., tratteneva la causa in decisione.
2. Le istanze istruttorie di parte attrice
Preliminarmente, in merito alle istanze istruttorie reiterate in sede di precisazione delle conclusioni dalle parti, si ritiene di dover ribadire le valutazioni già espresse con l'ordinanza del
22 luglio 2024, anche considerato che si hanno a disposizioni sufficienti elementi per assumere la decisione.
La consulenza svolta dall'ing. in seno al procedimento di istruzione preventiva Parte_4
(n. 2065/2021 RG) che ha preceduto il presente giudizio è stata svolta correttamente e nel rispetto del diritto al contraddittorio, la motivazione è convincente e condivisibile, anche alla luce dei chiarimenti forniti all'udienza del 26 giugno 2024 (come meglio sarà spiegato infra). Non c'è quindi ragione per disporre la rinnovazione della stessa, come richiesto dai convenuti.
3. L'accertamento della responsabilità professionale dei convenuti
3.1 Gli attori hanno chiesto di accertare la responsabilità professionale dei convenuti e, conseguentemente, condannare gli stessi al risarcimento dei danni che hanno subito in conseguenza della loro condotta inadempiente.
In particolare, come anticipato, la contestazione mossa ai professionisti è quella di non aver assicurato le prestazioni acustiche degli ambienti interni come richieste dai committenti.
I convenuti, chiedendo il rigetto della domanda di accertamento della loro responsabilità, hanno:
i) contestato la circostanza che oggetto dell'incarico loro affidato era anche la cura dell'insonorizzazione interna degli ambienti, essendo invero solo quella rispetto all'esterno; ii) contestato le risultanze della ctu svolta, essendo stato utilizzato dal consulente un parametro normativo errato per valutare il livello di insonorizzazione;
iii) eccepito la sussistenza di un concorso colposo degli attori nella causazione dei danni dagli stessi subiti, non avendo loro espressamente richiesto ai professionisti la cura dell'insonorizzazione interna e avendo loro autonomamente scelto il professionista che aveva fornito le porte presenti nello studio.
Ciò posto, ad avviso del Tribunale la domanda degli attori merita accoglimento nei limiti di seguito indicati, atteso che può ritenersi provato che l'incarico conferito ai convenuti riguardava anche il profilo dell'insonorizzazione degli ambienti interni e che il ctu, in seno al procedimento
6 di istruzione preventiva svolto ante causam, ha riscontrato profili di colpa in capo agli architetti relativamente alle prestazioni della serramentistica interna (porte) dal punto di vista dell'abbattimento acustico.
3.2 Per quanto riguarda l'oggetto dell'incarico affidato ai convenuti, le contestazioni di questi ultimi non paiono convincenti, considerato che l'incarico aveva ad oggetto anche la scelta degli arredi interni e dei fornitori e che dalla documentazione agli atti emerge chiaramente che nell'interlocuzione sia tra le parti, che tra i convenuti e le ditte interpellate, il tema dell'insonorizzazione degli ambienti era determinante nelle scelte.
Innanzitutto, come detto, rileva il contenuto del contratto di conferimento dell'incarico del 19 giugno 2020, nel quale si legge che le prestazioni oggetto dell'incarico comprendevano il
“progetto esecutivo degli spazi interni comprensivo dei dettagli costruttivi sia delle finiture che degli elementi d'arredo integrati”, nonché la “valutazione dei preventivi e conseguente scelta delle ditte da incaricare in condivisione con la committenza”.
In secondo luogo, vengono in considerazione i preventivi dei fornitori che sono indirizzati ai convenuti, si riferiscono alle pareti divisorie e alle porte, fanno riferimento a incontri aventi ad oggetto la scelta delle porte (doc. 4 e 5) e all'esigenza di abbattimento dei dB (doc. 6). Inoltre, nella fattura n. 73/21 emessa dalla SO DA SN di SO CA & Co. prodotta dagli attori (doc.7) si fa espressamente riferimento all'insonorizzazione della parete.
Parimenti significativa è la lettera inviata dal fornitore delle porte agli attori Testimone_2
(doc. 24) nella quale si legge espressamente che la falegnameria aveva ricevuto da Tes_2 [...]
richiesta di realizzare porte insonorizzate. CP_8
Infine, dal punto di vista documentale rileva lo scambio di messaggi intercorso tra le parti durante la ristrutturazione avente a oggetto il profilo dell'insonorizzazione (docc. 8, 9 e 10). È chiaro il coinvolgimento dei convenuti nelle scelte relative a tale aspetto, non emergendo infatti mai alcuna contestazione sul punto a fronte delle richieste dei clienti.
Si aggiunga che sul punto il ctu ha evidenziato che “la progettazione di uno studio medico, deve tener conto della riservatezza che va garantita agli ambienti” e, quindi, a prescindere dalla condivisione da parte degli attori della volontà di realizzare un progetto può ritenersi CP_7 rientrante nell'incarico conferito ai convenuti anche la cura dell'aspetto acustico, essendo noto, invece, che l'immobile oggetto dell'intervento doveva essere adibito a studio medico.
7 E infatti, il ctu così scrive nella relazione: “Dopo la visita nei luoghi di causa, visti i lavori effettuati e lo stato dei luoghi, è palese il fatto che l'intervento realizzato è relativo alla realizzazione di tre studi medici”. Nello stesso senso rileva, per esempio, la corrispondenza via cellulare contenuta nel doc. 35 prodotto da parte attrice, nel quale si fa espressamente riferimento alla ristrutturazione di uno studio medico.
Deve, quindi, concludersi per la sussistenza del titolo invocato dagli attori nei confronti dei convenuti.
3.3 Quanto al secondo profilo di contestazione mosso dai professionisti, ovvero l'erroneità del riferimento normativo effettuato dal ctu in ragione del fatto che il DPCM citato nella relazione fornirebbe indicazioni per l'acustica tra gli immobili e non tra i locali di uno stesso immobile, deve osservarsi quanto segue.
Nella materia in esame viene, innanzitutto, in rilievo la legge quadro sull'inquinamento acustico, ovvero la L. n. 447/1995, il cui art. 3 comma 1 lett. e) ha attribuito allo Stato la determinazione dei requisiti acustici passivi e di quelli delle sorgenti sonore degli edifici, rinviando la relativa disciplina ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
In ottemperanza a tale disposizione, è stato emanato il D.P.C.M. 5 dicembre 1997, che determina i suddetti requisiti, al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore, e prescrive i limiti espressi in decibel che gli edifici costruiti dopo la sua entrata in vigore devono rispettare.
Nella materia in esame è poi intervenuta la direttiva 2002/49/CE, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, che è stata recepita con il D. Lgs. n. 194/2005 (non rilevante nel caso di specie) e poi con la L. n. 88/2009, il cui art. 11 ha nuovamente delegato il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi al fine di integrare nell'ordinamento la direttiva citata e di assicurare l'omogeneità delle normative di settore.
Particolare rilevanza ha il comma 5 dell'articolo citato, il quale dispone che “in attesa del riordino della materia, la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti di cui alla L. 26 ottobre 1995, n. 447, art. 3, comma 1, lett. e), non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi sorti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Tale disposizione è stata sostituita dall'art. 15 della L. n. 96/2010, poi dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 103/2013.
8 Orbene, se è vero che volendo considerare come rilevante ai fini dell'individuazione della legge applicabile il momento del conferimento dell'incarico di ristrutturazione ai convenuti (e quindi il
19 giugno 2020) potrebbe dubitarsi della diretta applicabilità del DPCM 5 dicembre 1997 al caso di specie, è altrettanto vero che la Suprema Corte ha chiarito che, “anche per i rapporti sorti successivamente, il D.P.C.M. può, in ogni caso, essere preso come punto di riferimento per il rispetto delle regole dell'arte nella costruzione degli edifici. Si è detto, infatti, che il D.P.C.M. 5 dicembre 1997, anche se non di immediata vigenza nei rapporti fra privati in favore degli acquirenti, può comunque essere considerato come criterio fattuale di riferimento per determinare lo stato dell'arte esigibile all'epoca di realizzazione del fabbricato al fine di verificare la sussistenza dei gravi difetti di insonorizzazione agli effetti dell'art. 1669 c.c. (Sez. 2,
Ordinanza n. 7875 del 2021). In altri termini l'accertamento dell'eventuale responsabilità per un vizio inerente all'isolamento acustico deve essere attuato tenendo conto delle norme tecniche di insonorizzazione degli edifici e dei canoni tecnici sulle sorgenti sonore suggerite dalle ordinarie regole dell'arte tra le quali il suddetto D.P.C.M. può essere preso come modello di riferimento
(Sez. 2, Ordinanza n. 21922 del 2021)” (Cass. n. 2226/2022). Ne consegue che il DPCM può essere utilizzato come riferimento per verificare eventuali difetti di insonorizzazione anche nei casi in cui lo stesso non sarebbe direttamente applicabile e ciò in tutti i casi in cui deve essere valutato l'inquinamento acustico tra distinti ambienti abitativi, pur se interni a un unico immobile.
Con riguardo poi alla nozione di ambienti abitativi viene in rilievo l'art. 2 comma 1 lett. b) della
L. n. 447/1995 il quale li definisce come “ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al D.
Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive”. Il D.P.C.M., richiamando la suddetta definizione, precisa che “ai fini dell'applicazione del decreto, gli ambienti abitativi di cui alla L. 26 ottobre 1995, n. 447, art. 2, comma 1, lett. b), sono distinti nelle categorie indicate nella tabella A allegata al decreto”. La tabella A inserisce nella categoria B gli ambienti abitativi adibiti a uffici e assimilabili.
Il consulente, chiamato a chiarimenti, all'udienza del 26 giugno 2024 ha dichiarato di aver applicato la normativa contenuta nel DPCM 5 dicembre 1997 per la valutazione
9 dell'insonorizzazione degli spazi interni dell'immobile di proprietà degli attori in quanto tale immobile contiene al proprio interno alcuni uffici per i quali l'insonorizzazione tra gli stessi va valutata come se ci fossero due abitazioni private confinanti. Inoltre, ha evidenziato che quella utilizzata è l'unica normativa di riferimento in materia.
Ritiene il Tribunale che il consulente abbia ben operato tenuto conto della destinazione a studio medico dell'immobile oggetto di ristrutturazione e del conseguente utilizzo che si sarebbe fatto dei locali interni. E infatti, considerare tali ambienti interni alla stregua di stanze di un unico appartamento, come nel caso di un'abitazione familiare, non pare soluzione corretta tenendo conto della delicata attività che si sarebbe dovuta svolgere nelle stanze dell'immobile interessato dai lavori commissionati dagli attori.
L'immobile è stato ristrutturato ricavando al suo interno tre studi che correttamente il ctu ha ritenuto integrare tre distinti ambienti abitativi, con la conseguenza che nella fattispecie in esame devono trovare applicazione, oltre ai valori limite per l'isolamento di facciata, anche i valori limite per l'isolamento delle pareti verticali interne e per l'isolamento da calpestio, da rinvenirsi nel DPCM citato.
Si aggiunga, infine, che i convenuti non hanno indicato quale altra normativa dovrebbe trovare applicazione nel caso in esame, essendosi limitati a contestare il riferimento normativo utilizzato dal ctu.
3.4 Da ultimo, anche l'eccepito concorso di colpa dei clienti nella causazione dei danni dagli stessi subiti non può ritenersi sussistente, essendo emerso da un lato che oggetto dell'incarico conferito ai convenuti era anche il profilo acustico (cfr. paragrafo 3.2) e dall'altro che la scelta del fornitore delle porte non è stata effettuata dagli attori in autonomia (cfr paragrafo 3.2 e docc. ivi citati).
3.5 Ritenute, quindi, destituite di fondamento le contestazioni ed eccezioni sollevate dai convenuti, occorre riportare alcuni passaggi della relazione depositata dal ctu, dai quali si evince con chiarezza la sussistenza delle problematiche lamentate dagli attori e la responsabilità dei convenuti.
In particolare, si legge nella relazione:
- che non può dubitarsi che l'intervento realizzato dai professionisti convenuti era finalizzato alla realizzazione di tre studi medici, in ragione dei lavori effettuati e dello stato dei luoghi di causa;
10 - che le rilevazioni effettuate in corso di ctu dell'isolamento acustico normalizzato tra gli ambienti hanno portato ai seguenti risultati:
• Locale Sorgente Ingresso Locale Ricevente Studio Medico 1 R'W 23 dBA
• Locale Sorgente Ingresso Locale Ricevente Studio Medico 2 R'W 28 dBA
• Locale Sorgente Ingresso Locale Ricevente Studio Medico 3 R'W 26 dBA
• Locale Sorgente Studio Medico 1 Locale Ricevente Studio Medico 2 R'W 25 dBA
• Locale Sorgente Studio Medico 3 Locale Ricevente Studio Medico 2 R'W 28 dBA”
- che “la tipologia di unità immobiliare come quella oggetto di causa […] si ritiene assimilabile alla categoria B: edifici adibiti a uffici ed assimilabili” per i quali il valore minimo di R'w da raggiungere deve essere >= 50 dBA, quindi, superiore a quanto risultato dalle rilevazioni effettuate;
- che “tale situazione fa sì che i pazienti nella sala d'attesa possano percepire con chiarezza quanto viene discusso all'interno dei singoli studi”;
- che “Le problematiche riscontrate principalmente sono dovute alla tipologia di porte interne posizionate tra l'ambito di ingresso / sala di attesa e gli studi medici che su tale ambiente hanno affaccio, nonché quelle poste tra i vani di intercomunicazione tra i vari studi”;
- che, infatti, “un serramento con caratteristiche certificabili di abbattimento acustico, oltrechè avere l'anta costruita con una ben specifica stratigrafia che garantisca un corretto abbattimento delle onde sonore, deve avere lungo il suo perimetro, idonee soluzioni atte ad inibire il passaggio delle onde sonore e nello specifico;
sui i lati verticali e sul voltino, debbono essere posizionate idonee guarnizioni di tipo termoacustico;
in corrispondenza del lato inferiore, dovranno essere previste idonee battute o in alternativa meccanismi a ghigliottina che garantiscano una perfetta chiusura di tutti gli interstizi”;
- che “dall'analisi della documentazione relativa al progetto redatto è emerso che è stata approntata con la non necessaria perizia la problematica relativa agli aspetti prestazionali della serramentistica interna (porte) dal punto di vista dell'abbattimento acustico”, atteso che negli elaborati tecnici agli atti di causa “nulla è evidenziato in merito alla tipologia degli infissi da porre in opera”.
- che “il progetto redatto ha prestato attenzione alle stratigrafie delle tramezzature in cartongesso ma poco ha dedicato in relazione alle prestazioni delle porte interne”;
11 - che “alla luce di ciò si ritiene che a seguito della carenza rilevata nel progetto, la responsabilità dell'insorgenza di tale inconveniente, debba essere attribuita ai progettisti che non hanno sufficientemente valutato la possibilità che una buona porta con anta insonorizzata garantisse la dovuta privacy all'interno degli ambienti, e ciò a prescindere da quanto previsto dal più volte citato DPCM”;
- che “la progettazione di uno studio medico, deve tener conto della riservatezza che va garantita agli ambienti. Le murature, dai rilievi effettuati, pare che ostacolino sufficientemente la propagazione dei rumori, una forte carenza in tal senso invece si è rilevata in relazione alle porte interne” che “così come realizzate non garantiscono il livello di insonorizzazione necessario per le caratteristiche intrinseche dell'immobile”.
4. I danni risarcibili
4.1 Accertata la responsabilità dei convenuti, devono essere valutati i danni di cui è stato chiesto il risarcimento.
Gli attori hanno quantificato tali danni in euro 55.932,10 o in quella diversa che risulterà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, somma da intendersi così costituita:
a) € 27.070,58 per la sostituzione delle porte difettose b) € 11.614,40 per costo porte e pannelli di raccordo e telai;
c) € 300,00 per acconto onorario CTU;
d) € 4.947,05 per rimborso consulente di parte nell'ATP;
e) € 5.400,07 per spese legali dell'accertamento tecnico preventivo;
f) € 6.600,00 per canoni di locazione ed oneri accessori dall'01/06/2021 al 31/05/2022
4.2 Preliminarmente occorre osservare che le voci c), d) ed e) saranno valutate nel paragrafo relativo alla spese di lite, in quanto non qualificabili come danni.
4.3 Con riguardo, invece, alla voce a), la stessa merita accoglimento nei limiti indicati dal ctu, il quale ha quantificato in euro 22.189 oltre IVA l'importo necessario per porre rimedio a quanto lamentato dagli attori.
Si legge, in particolare, nella relazione: “Per porre rimedio a quanto lamentato è senza ombra di dubbio necessario procedere alla sostituzione delle attuali porte interne con nuove porte di tipo insonorizzato dotate di certificazione ed installate secondo le specifiche impartite dal produttore
e avvallate dall'ente certificatore. Successivamente si potrà procedere alla effettuazione di un nuovo collaudo acustico per valutare se eventualmente i giunti tra i setti murari e le solette,
12 situazione su cui lo scrivente ed i consulenti della causa nutrono qualche perplessità, siano effettivamente carenti e quindi intervenire in tal senso. […]
Dette prestazioni possono essere così quantificate:
- Smontaggio dei serramenti esistenti € 100,00 * 7 = € 700,00
- Smontaggio delle pareti linea/vetrata esistente € 1.500,00
- sostituzione della parete vetrata con parete cartongesso con profilo da 75, due lastre + tre lastre, lana internamente, 9 mq circa, 180 €/mq € 1.600
- Nuovo serramento con abbattimento acustico 50 dBA € 1.800,00 * 7 = € 12.600,00
- Montaggio dei nuovi serramenti € 200,00 * 7 = € 1.400,00
- Collaudo acustico ad opere eseguite € 1.560,00
- eventualmente dopo il collaudo, se necessario, contro placcatura pareti cartongesso esistenti, con stuccatura giunti, circa 10 x 3 = 30 mq € 2.400,00
- riverniciatura locali € 429,00 il tutto per un totale massimo pari a € 22.189,00 oltre IVA nelle ragioni di legge”.
4.4 Gli attori hanno poi chiesto il risarcimento dell'importo pari al costo delle porte installate e ritenute inadeguate dal ctu, ovvero euro 11.614,40. La richiesta in esame merita accoglimento nei limiti di seguito indicati.
A sostegno della domanda gli attori hanno prodotto la fattura del falegname che ha fornito le porte (doc. 7), il sollecito del pagamento del saldo della fattura (doc. 24) e la prova del pagamento del saldo di tale fattura (doc. 25).
Ora, solo la fattura prodotta, tra le voci che porta, indica anche le porte insonorizzate per un importo pari a euro 7.280, mentre dagli altri documenti non è possibile evincere alcun elemento rilevanti ai fini della quantificazione del costo delle porte.
Ne consegue che l'unico importo di cui può essere riconosciuto il ristoro agli attori è quello pari a euro 7.280, con la precisazione che, avendo il ctu quantificato in euro 2.300 l'importo che gli attori possono ricavare vendendo le porte non adeguate, i convenuti devono essere condannati a risarcire la minor somma pari a euro 5.180.
4.5 Gli attori, infine, hanno chiesto il risarcimento dell'importo pari a € 6.600,00 per canoni di locazione ed oneri accessori dall'01/06/2021 al 31/05/2022 sostenuti in ragione del fatto che i lavori di ristrutturazione non sarebbero stati ultimati a regola d'arte entro il termine richiesto del
31 maggio 2021.
13 La domanda non merita accoglimento, atteso che, considerate le contestazioni dei convenuti, non risulta provato alcun accordo relativamente all'individuazione del 31 maggio 2021 quale data per l'ultimazione dei lavori.
4.6 In conclusione, agli attori spetta a titolo di risarcimento dei danni subiti l'importo complessivo pari a euro 26.369 (oltre IVA se dovuta).
Essendo la somma sopra indicata un debito di valore, va altresì riconosciuto agli attori il danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario che, in difetto di diversi elementi probatori, si ritiene di compensare adottando quale parametro quello degli interessi legali da calcolarsi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte
(n.1712/95), sulla somma via via rivalutata dalla produzione dell'evento di danno sino a oggi, tempo della liquidazione. Così, tenuto conto di questo criterio, - previa devalutazione alla data del fatto della somma espressa in moneta attuale - vanno aggiunti, alla somma rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT per le famiglie di impiegati e di operai, gli interessi compensativi nella misura legale dall'evento fino alla data odierna.
Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo, decorrono inoltre gli interessi legali sulle somme sopra liquidate in moneta attuale.
5. La domanda riconvenzionale
5.1 I convenuti hanno chiesto di accertare e dichiarare il loro diritto di credito nei confronti dei signori ed dovuto a titolo di adeguamento del compenso loro Parte_1 Parte_2
spettante in ragione delle varianti al progetto richieste dagli attori. In particolare, i convenuti chiedono il pagamento della somma pari a € 6.800,00 oltre IVA e CNPAIA contenuta nell'aggiornamento della parcella del 16.06.2021.
Allegavano i convenuti: - che in data 16.06.2021 avevano emesso e trasmesso ai ricorrenti l'aggiornamento della parcella per le prestazioni rese di cui al doc. 9, rimasto non saldato;
- che l'originario preventivo prevedeva un compenso di € 10.000,00 oltre accessori a favore degli esponenti sulla base di un budget di spesa dell'intervento edilizio di € 100.000, ma in seguito alle richieste e varianti fatte apportare dalla controparte e puntualmente eseguite dai resistenti, come provato dalla documentazione prodotto sub doc. 10, a consuntivo il suddetto budget era notevolmente superiore, con ciò determinando il conseguente aumento dei compensi professionali.
A sostegno della domanda i convenuti hanno prodotto anche i docc. 11 e 12.
14 5.2 A riguardo gli attori si sono opposti deducendo di non aver mai ricevuto l'aggiornamento di parcella prima dell'avvio del procedimento di istruzione preventiva e che in ogni caso nulla ero dovuto, anche perché non provato.
5.3 La domanda non merita accoglimento non avendo i convenuti fornito adeguata prova del loro credito.
E infatti, a fronte delle contestazioni mosse dagli attori non risulta provata l'esecuzione di opere extra contratto, atteso che la documentazione prodotta è in parte di formazione unilaterale (doc.
9) ed è stata tempestivamente contestata, in parte riferita alla fase originaria del rapporto contrattuale e non contiene evidenze di varianti concordate ed effettuate (docc. 10, 11 e 12).
6. Sulle spese di lite
6.1 In applicazione del principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., le spese di lite del presente procedimento e della fase di istruzione preventiva devono essere poste a carico dei convenuti.
Tali compensi si liquidano come in dispositivo applicando i valori medi di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto, per il giudizio di merito, del valore della causa come determinato sulla scorta del quantum riconosciuto agli attori e dell'attività difensiva effettivamente prestata e, per quanto riguarda la fase di istruzione preventiva, considerando il valore della causa come indeterminabile, con complessità media.
6.2 Parimenti le spese della c.t.u. espletata nel corso del procedimento di istruzione preventiva e poste provvisoriamente a carico degli attori, pari a euro 300, ovvero al fondo spese riconosciuto
(non essendo intervenuta alcuna successiva liquidazione), in applicazione della regola della soccombenza, devono essere poste a carico dei convenuti.
6.3 Quanto, invece, alle spese della CTP di parte attrice, le stesse non possono essere riconosciute non risultando agli atti la prova dell'intervenuto pagamento, ma solo la fattura emessa dal professionista. In ogni caso le stesse paiono eccessive alla luce dell'istanza di liquidazione dei propri compensi avanzata dal CTU in sede di istruzione preventiva, essendo l'importo richiesto per la CTP più del doppio di quanto indicato dal CTU ai fini della propria liquidazione.
6.4 Deve, infine, essere rigettata la domanda di condanna dei convenuti ai sensi dell'art. 96 comma 1 c.p.c., formulata dagli attori, atteso che tale fattispecie è riconducibile alla responsabilità da fatto illecito che onera chi la invoca di provare tanto il fatto illecito, quanto di
15 aver subito un danno specifico ad esso ricollegabile e gli attori non hanno assolto all'onere della prova gravante sugli stessi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. ACCERTA la responsabilità dei convenuti e , TR CP_2
quali associati della nella Controparte_4
causazione dei danni subiti dagli attori e;
Parte_1 Parte_2
2. CONDANNA i convenuti e , quali associati della TR CP_2
al risarcimento dei danni Controparte_4
patrimoniali subiti dagli attori e , pari euro pari a euro Parte_1 Parte_2
26.369 (oltre IVA se dovuta), oltre accessori come in motivazione;
3. RIGETTA la domanda riconvenzionale formulata dai convenuti e TR
, quali associati della CP_2 Controparte_4
[...]
4. CONDANNA i convenuti, e , quali associati della TR CP_2
a rifondere in favore degli attori, Controparte_4
le spese di lite che si liquidano in complessivi euro 10.672 per compensi (di cui euro 7.616 per il giudizio di merito ed euro 3.056 per la fase di istruzione preventiva), oltre i.v.a. (se dovuta), c.p.a. e 15% per spese generali;
5. PONE definitivamente a carico dei convenuti, e , TR CP_2
quali associati della le spese per Controparte_4
la CTU svolta nel procedimento di istruzione preventiva.
6. RIGETTA la domanda di condanna dei convenuti ai sensi dell'art. 96 comma 1 c.p.c.
Varese, 14 marzo 2025
Il Giudice
Marta Maria Recalcati
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