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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 05/06/2025, n. 696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 696 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2305/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Vitelli ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2305/2024 promossa da:
( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), ( ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
( ) rappresentato e difeso dall'avv. FERSINI Parte_4 C.F._4
PIER ANGELO giusta procura speciale in atti;
OPPONENTI contro
( ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t.;
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 05/06/2025 la parte opponente si riportava ai propri scritti difensivi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il presente giudizio , Parte_2 Parte_1 Parte_3 Parte_4 contestano la pretesa creditoria azionata da con il d.i. n.
[...] Controparte_1
570/2024 [in atti] emesso dall'intestato Ufficio nel fascicolo r.g. 1733/2024 per il complessivo importo di euro 31.928,00, per fatture insolute emesse per il pagamento del corrispettivo dell'attività in esecuzione del contratto di appalto stipulato dalle parti. A dire dell'opponente, il credito ingiunto non poteva ritenersi dovuto sulla base delle fatture depositate in atti, atteso che l'istante eccepiva il difetto di competenza del giudice ordinario in ragione della devoluzione della controversia al giudizio arbitrale come previsto all'art. 13 del contratto di appalto;
e nel merito la mancata allegazione delle prestazioni dedotte in giudizio.
Non si costituiva in giudizio seppur ritualmente citata per cui ne Controparte_1 veniva dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con i documenti prodotti dalla parte attrice era decisa all'udienza del 5.6.2025 trattata in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della camera di consiglio, con la presente sentenza.
L'opposizione è fondata e deve essere accolta.
Come è noto l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass. n. 2421 del 2006).
La prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto (Cass. n.
21101 del 2015; Cass. n. 17371 del 2003) il quale, peraltro, può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge (Cass. n. 5915 del 2011; Cass. n. 5071 del 2009), compresa la mancata contestazione da parte dell'opponente (convenuto) del fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della pretesa azionata: è, infatti, onere del convenuto (e, nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente), quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda, e dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati devono ritenersi non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni
(Cass. n. 25516 del 2010).
Nel caso di specie deve rilevarsi la fondatezza dell'eccezione preliminare svolta dagli opponenti, atteso che la presente controversia risulta devoluta alla competenza di un collegio arbitrale, per cui deve essere dichiarata l'incompetenza funzionale di questo
Tribunale.
Detta l'incompetenza emerge palesemente dalla lettura del testo del contratto di appalto stipulato dalle parti, nel quale all'art. 13 si stabilisce che “in caso di controversia relativa al seguente contratto le parti di comune accordo convengono di deferire la risoluzione della controversia di natura tecnica
o amministrativa al lodo di un arbitro che deciderà secondo equità e senza obbligo di osservanza dei termini
e delle procedure. L'arbitro sarà nominato di comune accordo tra le parti, o in caso di disaccordo dal
Presidente del Tribunale di Civitavecchia”. Ebbene, alla luce del chiaro disposto contenuto nella richiamata disposizione contrattuale, sono devolute alla cognizione arbitrale tutte le controversie su diritti disponibili che dovessero sorgere in dipendenza dal contratto. Infatti, il contenuto dell'art. 13 del contratto costituisce espressione della volontà delle parti di sottrarsi totalmente alla tutela giurisdizionale ordinaria per affidarsi a quella arbitrale.
L'arbitrato previsto da tale clausola, peraltro, deve qualificarsi come arbitrato rituale, attesa l'inequivoca manifestazione di volontà in tal senso rappresentata dalle parti, che hanno indicato la decisione sostitutiva di quella giudiziale. Poiché è indubbio che l'iniziativa giudiziaria di parte opposta afferisca a diritti disponibili relativi ai rapporti tra contraenti, deve concludersi che, nel rispetto dell'autonomia negoziale privata, le parti, sottoscrivendo la clausola compromissoria per arbitrato rituale di cui sopra, hanno manifestato inequivocabilmente la volontà di prescindere completamente dalla tutela giurisdizionale ordinaria. Orbene, come è noto, l'esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l'emissione di provvedimenti inaudita altera parte), ma impone a quest'ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull'esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri (cfr. Cassazione civile, sez. I, 28 luglio 1999, n.
8166). Alla luce delle precedenti considerazioni, deve, da una parte, disporsi la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, dall'altra, dichiararsi l'incompetenza del giudice ordinario a conoscere sulla domanda di pagamento proposta da . Controparte_1
Peraltro, deve osservarsi che a fronte della specifica contestazione svolta dall'opponente in ordine all'asserito inadempimento della parte convenuta, spettava a quest'ultima fornire la prova dell'esistenza del rapporto sostanziale sotteso alle fatture poste alla base del ricorso monitorio.
La parte opposta è rimasta contumace e non ha fornito la prova dell'esistenza del credito oggetto di causa.
Per le predette ragioni l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo deve essere revocato. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate in parte dispositiva ai minimi tariffari considerato il carattere elementare della controversia e le difese effettivamente svolte.
P.Q.M.
il TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo 570/2024, dichiarando l'incompetenza del Tribunale di Civitavecchia a decidere sulla pretesa creditoria di
[...]
nei confronti degli opponenti per essere devoluta la competenza a Controparte_1 conoscere della controversia alla cognizione arbitrale;
2) condanna l'opposta al pagamento, in favore della parte opponente, delle spese di lite che liquida in euro 286 per esborsi ed € 3.809 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Civitavecchia, 5 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Vitelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Vitelli ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2305/2024 promossa da:
( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), ( ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
( ) rappresentato e difeso dall'avv. FERSINI Parte_4 C.F._4
PIER ANGELO giusta procura speciale in atti;
OPPONENTI contro
( ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t.;
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 05/06/2025 la parte opponente si riportava ai propri scritti difensivi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il presente giudizio , Parte_2 Parte_1 Parte_3 Parte_4 contestano la pretesa creditoria azionata da con il d.i. n.
[...] Controparte_1
570/2024 [in atti] emesso dall'intestato Ufficio nel fascicolo r.g. 1733/2024 per il complessivo importo di euro 31.928,00, per fatture insolute emesse per il pagamento del corrispettivo dell'attività in esecuzione del contratto di appalto stipulato dalle parti. A dire dell'opponente, il credito ingiunto non poteva ritenersi dovuto sulla base delle fatture depositate in atti, atteso che l'istante eccepiva il difetto di competenza del giudice ordinario in ragione della devoluzione della controversia al giudizio arbitrale come previsto all'art. 13 del contratto di appalto;
e nel merito la mancata allegazione delle prestazioni dedotte in giudizio.
Non si costituiva in giudizio seppur ritualmente citata per cui ne Controparte_1 veniva dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con i documenti prodotti dalla parte attrice era decisa all'udienza del 5.6.2025 trattata in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della camera di consiglio, con la presente sentenza.
L'opposizione è fondata e deve essere accolta.
Come è noto l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass. n. 2421 del 2006).
La prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto (Cass. n.
21101 del 2015; Cass. n. 17371 del 2003) il quale, peraltro, può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge (Cass. n. 5915 del 2011; Cass. n. 5071 del 2009), compresa la mancata contestazione da parte dell'opponente (convenuto) del fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della pretesa azionata: è, infatti, onere del convenuto (e, nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente), quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda, e dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati devono ritenersi non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni
(Cass. n. 25516 del 2010).
Nel caso di specie deve rilevarsi la fondatezza dell'eccezione preliminare svolta dagli opponenti, atteso che la presente controversia risulta devoluta alla competenza di un collegio arbitrale, per cui deve essere dichiarata l'incompetenza funzionale di questo
Tribunale.
Detta l'incompetenza emerge palesemente dalla lettura del testo del contratto di appalto stipulato dalle parti, nel quale all'art. 13 si stabilisce che “in caso di controversia relativa al seguente contratto le parti di comune accordo convengono di deferire la risoluzione della controversia di natura tecnica
o amministrativa al lodo di un arbitro che deciderà secondo equità e senza obbligo di osservanza dei termini
e delle procedure. L'arbitro sarà nominato di comune accordo tra le parti, o in caso di disaccordo dal
Presidente del Tribunale di Civitavecchia”. Ebbene, alla luce del chiaro disposto contenuto nella richiamata disposizione contrattuale, sono devolute alla cognizione arbitrale tutte le controversie su diritti disponibili che dovessero sorgere in dipendenza dal contratto. Infatti, il contenuto dell'art. 13 del contratto costituisce espressione della volontà delle parti di sottrarsi totalmente alla tutela giurisdizionale ordinaria per affidarsi a quella arbitrale.
L'arbitrato previsto da tale clausola, peraltro, deve qualificarsi come arbitrato rituale, attesa l'inequivoca manifestazione di volontà in tal senso rappresentata dalle parti, che hanno indicato la decisione sostitutiva di quella giudiziale. Poiché è indubbio che l'iniziativa giudiziaria di parte opposta afferisca a diritti disponibili relativi ai rapporti tra contraenti, deve concludersi che, nel rispetto dell'autonomia negoziale privata, le parti, sottoscrivendo la clausola compromissoria per arbitrato rituale di cui sopra, hanno manifestato inequivocabilmente la volontà di prescindere completamente dalla tutela giurisdizionale ordinaria. Orbene, come è noto, l'esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l'emissione di provvedimenti inaudita altera parte), ma impone a quest'ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull'esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri (cfr. Cassazione civile, sez. I, 28 luglio 1999, n.
8166). Alla luce delle precedenti considerazioni, deve, da una parte, disporsi la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, dall'altra, dichiararsi l'incompetenza del giudice ordinario a conoscere sulla domanda di pagamento proposta da . Controparte_1
Peraltro, deve osservarsi che a fronte della specifica contestazione svolta dall'opponente in ordine all'asserito inadempimento della parte convenuta, spettava a quest'ultima fornire la prova dell'esistenza del rapporto sostanziale sotteso alle fatture poste alla base del ricorso monitorio.
La parte opposta è rimasta contumace e non ha fornito la prova dell'esistenza del credito oggetto di causa.
Per le predette ragioni l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo deve essere revocato. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate in parte dispositiva ai minimi tariffari considerato il carattere elementare della controversia e le difese effettivamente svolte.
P.Q.M.
il TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo 570/2024, dichiarando l'incompetenza del Tribunale di Civitavecchia a decidere sulla pretesa creditoria di
[...]
nei confronti degli opponenti per essere devoluta la competenza a Controparte_1 conoscere della controversia alla cognizione arbitrale;
2) condanna l'opposta al pagamento, in favore della parte opponente, delle spese di lite che liquida in euro 286 per esborsi ed € 3.809 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Civitavecchia, 5 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Vitelli