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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 16/10/2025, n. 1546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1546 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice di appello, in persona della dott.ssa Magda Irato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2842 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi,
TRA
(C.F. ), nato il [...], a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
ed ivi elettivamente domiciliato, in via Nazionale n. 146, presso lo studio dell'avv. Tiziana
Munafò, rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. AL DE come da mandato in atti;
-appellante-
CONTRO
(C.F. e P.IVA , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, n.q. di Impresa designata per il FGVS, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, via II Settembre, presso lo studio dell'avv. Anna Lucia
Lucisano, rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. Antonino Parisi come da mandato in atti;
- appellata-
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace n. 971/2020 dell'11.9.2020.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: i procuratori delle parti all'udienza del 16.9.2025 precisavano le conclusioni come da verbale.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. proponeva appello avverso la sentenza n. 971/2020, depositata in Parte_1 data 11.9.2020, con cui il Giudice di Pace di Reggio Calabria rigettava la domanda di 1 risarcimento dei danni patrimoniali e non da lui patiti in ragione del sinistro avvenuto in
Reggio Calabria il 21.7.2014 - asseritamente causato da un veicolo non identificato - con condanna al pagamento delle spese processuali.
Deduceva l'erroneità della pronuncia impugnata nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto:
i) che il danneggiato non si fosse diligentemente attivato per individuare il veicolo presunto responsabile del sinistro;
ii) che le risultanze processuali non fossero sufficienti a ritenere provata la dinamica dell'incidente così come prospettata da parte attrice.
Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, accogliere in toto l'appello, previa dichiarazione di modifica dei fatti ricostruiti dal giudice di primo grado e per l'effetto riformare la sentenza impugnata, perché infondata in fatto e diritto. In particolare, voglia:
1. accertare, riconoscere e dichiarare che l'incidente per cui è causa si è verificato per responsabilità e colpa, esclusiva o concorrente, del conducente del veicolo non identificato;
2. accertare, riconoscere e dichiarare che in conseguenza del sinistro per cui è causa il sig. ha riportato lesioni personali, meglio descritte Parte_1 in precedenza, che hanno determinato in capo allo stesso un'invalidità permanente nella misura del 7%, nonché un'invalidità temporanea totale pari a giorni 50 e un'invalidità temporanea parziale pari a 56 giorni, o un'invalidità permanente e temporanea in quella diversa misura, minore o maggiore, che sarà accertata in corso di causa;
3. accertare, riconoscere e dichiarare che il sig. ha diritto al risarcimento di tutti i danni Parte_1 patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza dell'incidente de quo che si determinano in € 17.938,62, o in quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia o come emergerà in corso di causa;
4. condannare, pertanto, la società
[...]
quale impresa assicuratrice designata per la gestione dei sinistri dal FGVS, in CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni fisici e patrimoniali subiti a causa dell'incidente de quo dal sig. ed al pagamento in favore dello Parte_1 stesso di € 17.938,62 (diciassettemilanovecentotrentotto,62) o di quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia o come emergerà in corso di causa. Nonché sulla predetta somma interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo. Con vittoria di spese e di onorari di entrambi i gradi di giudizio ed importo forfetario come per
2 legge da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del procuratore e difensore distrattario che dichiara di aver anticipato le spese e non riscosso gli onorari”.
Con comparsa del 29.12.2020, si costituiva la n.q. di impresa Controparte_1
designata per il FGVS, contestando la pretesa avversaria e chiedendo, quindi, il rigetto del gravame e la conseguente conferma della sentenza impugnata, vinte le spese di causa.
Acquisito il fascicolo del primo grado del giudizio ed espletata CTU medico legale sulla persona dell'appellante la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. con concessione di termine per il deposito di note conclusive.
Quindi, all'udienza 16.9.2025, precisate le conclusioni ed esaurita la discussione orale, il Giudice assumeva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
(norma ratione temporis applicabile anche al presente giudizio in forza del D.lgs. 164/2024,
c.d. correttivo bis Cartabia).
2.Sulla diligenza posta in essere dal danneggiato per individuare il veicolo rimasto sconosciuto
Con il primo motivo di gravame, l'odierno appellante lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui il giudicante ha rigettato la domanda attorea ritenendo che il non si sia diligentemente attivato al fine di identificare il veicolo Pt_1 responsabile.
La doglianza è fondata.
L'art. 283 comma I lett. a) del D.lgs. n. 209/2005 disciplina l'ipotesi di sinistro cagionato dalla circolazione di un veicolo non identificato prevedendo che il danno alla persona sia risarcito dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, istituito presso la il quale, quindi, liquida i danni accertati tramite l'impresa di assicurazione CP_2
designata.
Spetta, pertanto, al Fondo di garanzia per le vittime della strada il risarcimento dei danni patiti da un soggetto e derivanti dalla circolazione di un veicolo non identificato.
Al riguardo è doveroso precisare il diritto al risarcimento de quo sorge non solo quando ricorre uno scontro tra veicoli ma anche quando - come nella presente fattispecie - sia mancato un urto materiale e ciononostante, a causa della condotta tenuta dal conducente di un veicolo sconosciuto, si sia verificato un fatto sinistroso (si v., ex multis, Cass. civ. n. 10301/2009).
3 Ancora, l'obbligo risarcitorio nei confronti della vittima di sinistro cagionato da un veicolo non identificato - in linea con l'art. 1, comma 4, della seconda direttiva CEE del
Consiglio del 30 dicembre 1983, n. 84/5, trasfuso nell'art. 10, comma 1, della direttiva CE del
16 settembre 2009, n. 2009/103 - sorge non soltanto qualora il responsabile si sia dato alla fuga nell'immediatezza del fatto, ma anche quando la sua identificazione sia stata impossibile per circostanze obiettive da valutare caso per caso e non imputabili a negligenza della vittima
(v. Cass. civ. 33444/2019).
Ciò posto, il danneggiato di un sinistro cagionato da un veicolo non identificato è tenuto ad assolvere ad un duplice onere probatorio.
Egli, infatti, deve fornire la prova:
i) del fatto generatore del danno, ossia che il sinistro è stato cagionato dal veicolo non identificato e, dunque, dimostrare le modalità del sinistro stesso e la sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente dell'altro mezzo;
ii) che tale veicolo sia rimasto sconosciuto (Cfr., tra le tante, Cass. civ. n.
10540/2023).
In ordine a questo secondo aspetto, al fine di dimostrare che il veicolo non identificato sia rimasto tale sino alla instaurazione del giudizio, il danneggiato deve provare di essersi attivato con la dovuta diligenza per cercare di “conoscere” e “identificare” il veicolo antagonista: il danneggiato che non intraprenda alcuna attività diretta, quantomeno, a tentare di individuare il veicolo investitore - che per questo rimane sconosciuto - non può giovarsi della propria inerzia.
In definitiva, non grava sul danneggiato un onere di diligenza superiore alle sue possibilità sia obiettive che soggettive ma è necessario/sufficiente che egli abbia tenuto una condotta diligente tale da rappresentare, secondo l'id quod plerumque accidit, un comportamento del tutto esigibile, ragionevole e adeguato alle specifiche circostanze di fatto.
Tale indispensabile diligenza minima può ritenersi provata da diverse circostanze quali, a titolo esemplificativo, la fuga da parte del veicolo investitore, la condizione psico- fisica della vittima, la presenza di testimoni, la richiesta di informazioni da parte del danneggiato e/o l'immediato coinvolgimento delle autorità competenti e la collaborazione nelle indagini.
4 Di certo, la condotta del danneggiato che, pur avendo il tempo e/o la facoltà di interloquire con il conducente presunto responsabile del sinistro o di osservare il veicolo antagonista, non si attivi al fine di rilevare i dati identificativi del conducente o del mezzo che, per questo rimangono ignoti, comporta un rimprovero di negligenza che osta all'accoglimento della domanda di risarcimento del danno (si v. sent. Trib. Napoli 6.12.2021,
Cass. civ. n. 9873/2021).
Nel caso in esame, dagli atti di causa (e, precisamente, dal contenuto della denuncia nonché dalle dichiarazioni rese dal testimone oculare in sede di SIT, dal verbale di Tes_1
accettazione presso il pronto soccorso, tutti atti contenuti nella copia del fascicolo d'indagine penale allegato all'atto introduttivo) emerge che:
i) a causa della verificazione del sinistro, il motociclista cadeva Parte_1
dal mezzo condotto finendo sul manto stradale;
ii) il conducente dell'autovettura, presunto responsabile del sinistro, non si fermava ma continuava la propria marcia;
iii) sporgeva denuncia dell'accaduto alle forze di polizia del presidio fisso Pt_1
collocato presso il pronto soccorso degli Ospedali Riunti, ove veniva trasportato per ricevere le cure necessarie, sostanzialmente subito dopo il sinistro.
Quanto esposto conduce a ritenere che, nel caso concreto, al non possa essere Pt_1 mosso alcun particolare rimprovero di mancato uso della necessaria diligenza e, in particolare, che allo stesso non possa essere addebitata la mancata identificazione del veicolo investitore: egli, infatti, ha presentato, nell'immediatezza del fatto (alle ore 11:45 e quindi poco più di due ore dopo dal riferito incidente occorso alle ore 9:30, subito dopo aver ricevuto le prime cure mediche), denuncia alle forze dell'ordine ed ha fornito loro tutte le informazioni in suo possesso circa i luoghi di causa (bretella del Calopinace), la dinamica del sinistro, i soccorritori - nonché potenziali testimoni dell'accaduto - ([…] mi hanno soccorso l'autista di un'altra autovettura […] l'uomo mi ha detto di lavorare al consorzio di via Marsala, ma non ricordo il nome [...] sul lato destra della strada vi è parcheggiato un camion, i cui titolari vendono oggetti in coccio e loro hanno visto quanto successo e mi hanno soccorso procurandomi anche dell'acqua[…]), il veicolo investitore e la relativa conducente (Fiat
PU di colore grigio con alla guida una donna) precisando che, mentre cercava di rialzarsi, vedeva che il veicolo responsabile del sinistro, dopo essersi fermato per qualche secondo,
5 riprendeva la sua sosta senza prestare alcun soccorso. Ha, infine, specificato di non poter riferire altri elementi utili ad indentificare la donna investitrice perché, una volta caduto a terra, non era riuscito a vedere altro (si v. denuncia allegata al fascicolo d'indagine penale).
La condotta dell'odierno appellante - che, come detto, ha subito sporto denuncia (al riguardo si evidenza che, in tema di sinistri stradali causati da veicoli non identificati, la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento del danno nei confronti dell'impresa designata dal FGVS, ma costituisce un indizio circa la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima: Cass. civ. n. 9873/2021) - ha consentito agli agenti di polizia di recarsi sul luogo per raccogliere informazioni del caso nonché di svolgere i primi accertamenti ai quali ha fatto seguito l'insaturazione di un procedimento penale contro ignoti pur se conclusosi con un provvedimento di archiviazione proprio a causa dell'impossibilità di identificare il responsabile dell'accaduto nonostante le indagini effettuate (v. copia fascicolo d'indagine penale allegato all'atto introduttivo).
Nel contesto sopra brevemente descritto, in sintesi, ritiene il giudicante che il Pt_1 null'altro poteva fare tanto più alla luce della circostanza di fatto, riscontrata dalle dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni testimoniali dallo che lo stesso, Tes_1 caduto in terra dal suo motociclo subito dopo l'incidente, si trovava in condizioni tali da dover essere soccorso e che, contemporaneamente, la conducente dell'autovettura investitrice si è data immediatamente alla fuga.
Da ciò discende che la sentenza di prime cure, nella parte in cui ha ritenuto che manca la prova che il si sia attivato diligentemente per identificare il veicolo investitore, deve Pt_1 essere riformata.
3.Sul raggiungimento della prova dell'an
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza di prime cure laddove il Giudice di Pace ha ritenuto il compendio probatorio in atti insufficiente a dimostrare la dinamica del sinistro per come prospettata dall'attore nell'atto introduttivo del precedente grado di giudizio;
lamenta, quindi, una erronea valutazione delle risultanze istruttorie.
Il motivo è fondato.
6 Come esposto, il ha chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali, e non, subiti Pt_1
a causa di un sinistro stradale occorsogli in data 21.7.2014 alle ore 9:30 circa, asserendo che l'incidente si è verificato in quanto una Fiat PU di colore grigio, condotta da una donna, percorrendo contromano l'intersezione che collega la via Sott'argine Calopinace con il viale
Calopinace, gli aveva tagliato la strada mentre egli percorreva, in discesa, a bordo della sua motocicletta Honda Shadow (tg. BP10671), il viale Calopinace.
Orbene, analizzate le risultanze probatorie in atti, questo Giudice ritiene che l'attore – appellante abbia assolto l'onere probatorio sullo stesso incombente dovendosi ritenere alla luce del principio del “più probabile che non” - canone ermeneutico che connota i giudizi civili nella ricostruzione del nesso causale, attesa la non necessità della certezza “oltre ogni ragionevole dubbio” che, viceversa, è richiesta nei giudizi penali - processualmente provato il sinistro nella sua storicità e la sua riconducibilità causale alla condotta colposa del conducente di un autoveicolo rimasto non identificato (Cfr. sul principio del “più probabile che non”, si v., da ultimo, Tribunale Napoli Nord sez. I, 31.8.2023, n.3620 che richiama l'indirizzo ermeneutico inaugurato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con la famosa pronuncia Cass. civ., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 581; in senso conforme, si v. Cass. civ,
16.10.2007, n. 21619; Cass. civ., 18.4.2007, n. 9238; Cass. civ. n. 5.9.2006, n. 19047; Cass. civ., 4.3.2004, n. 4400; Cass. civ., 21.1.2000 n. 632).
Più precisamente, nel presente giudizio gli elementi di maggior rilievo ai fini del decidere sono rappresentati:
- dalla deposizione del teste esaminato in primo grado;
Tes_2
- dal verbale di denuncia del sinistro;
- dal verbale di accettazione del in pronto soccorso;
Pt_1
- dalla relazione di servizio redatta dalle forze di polizia e
- dal verbale di sommarie informazioni rese nell'immediatezza del fatto da
[...]
(come noto, nell'ordinamento processuale civile vigente non vi è una norma di Parte_2
chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, sicché il giudice, potendo porre a base del proprio convincimento anche prove cd. atipiche, è legittimato ad avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, così come delle dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali:
Cass. civ. n. 1593/2017; Cass. civ. 2168/2013).
7 Orbene, tutti gli elementi probatori sopra indicati, complessivamente valutati all'esito di un rigoroso esame anche relativo alla loro conseguenzialità temporale e logica, corroborano il convincimento giudiziale circa la riconducibilità causale delle lesioni subite dal il Pt_1
21.7.2014 ad un incidente stradale occorso per la condotta di guida imprudente e negligente tenuta dal conducente di un autoveicolo rimasto sconosciuto.
In particolare, la ricostruzione della dinamica del sinistro, descritta nella denuncia sporta nell'immediatezza dell'evento lesivo, ancor prima che nella citazione, oltre che essere intrinsecamente coerente, è corroborata dalle dichiarazioni rese dal venditore ambulante,
identificato e sentito dagli agenti della squadra volante della Questura Parte_2 di Reggio Calabria il giorno stesso dell'incidente proprio grazie alle dichiarazioni rese dal nella citata denuncia. Pt_1
Lo ha riferito: Tes_1
- di aver assistito all'incidente in quanto si trovava sul marciapiede del viale
Calopinace;
- di aver visto una donna alla guida di una Fiat PU modello nuovo di colore grigio che entrava controsenso dalla via Sott'Argine Calopinace per immettersi sul viale Calopinace
e che invadeva la strada che stava percorrendo il motociclista;
- che il motociclista, giunto in prossimità dell'intersezione che collega le due sponde del viale Calopinace, frenava per evitare l'impatto e, in ragione di questa brusca frenata determinata dalla condotta della Fiat PU, cadeva per terra e scivolava con la moto per circa
20 metri;
- che non si verificava alcuna collisione materiale tra la Fiat PU e la motocicletta;
- che la donna non si fermava;
- che il dapprima da lui soccorso, veniva trasportato presso il pronto soccorso Pt_1
da alcuni parenti sopraggiunti;
- che la moto veniva parcheggiata sul marciapiede.
Per mera completezza, si riportano per esteso le dichiarazioni sul punto rese il giorno del sinistro: “[…] sono venditore ambulante di manufatti in polvere di marmo. Stamattina intorno alle ore 9:30 circa mi trovavo fermo sul marciapiede di V.le Calopinace nei pressi del civico 2 quando all'improvviso un motociclista che guidava una moto di colore rosso targa BP10671 in direzione monte mare, giunto all'intersezione che collega le due sponde
8 del v.le Calopinace frenava bruscamente e cadeva per terra e scivolava con la moto a terra per circa 20 metri. Probabilmente l'incidente è stato causato da una donna alla guida di una
Fiat PU […] di colore grigio che entrava controsenso dalla via Calopinace Sott'Argine per immettersi nel v.le Calopinace, proprio davanti a me. Dopo il ragazzo per evitarla ha frenato ed è caduto […]” (si v. verbale di sommarie informazioni allegato all'atto introduttivo).
L'informatore ha, poi, voluto specificare ulteriormente la dinamica così dichiarando:
“voglio meglio precisare la dinamica dell'incidente: il ragazzo con la moto scendeva dal
Viale Calopinace in direzione mare;
la donna che guidava la Fiat PU grigio percorreva la via Sott'Argine Calopinace in direzione monte. Poi la donna attraversava l'uscita che nel giusto senso di marcia conduce i veicoli dalla Via Calopinace alla via Sott'Argine, un po' pima di via Nicolò da Reggio, e perciò tagliava la strada al motociclista che per evitarla frenava e scivolava con la moto per terra. Poi nel contempo la donna si allontanava in direzione semafori senza fermarsi. […].” (si v. verbale di sommarie informazioni allegato all'atto introduttivo).
Sulla scorta di quanto appena esposto, quindi, contrariamente a quanto sostenuto dal
Giudice di prime cure, deve ritenersi che la dinamica del sinistro sia stata sufficientemente descritta dall'attore/appellante e corroborata, senza contraddizioni, dalle dichiarazioni rilasciate alle forze di polizia intervenute dallo soggetto terzo ed estraneo ai fatti, in Tes_1
relazione alla cui credibilità non sono emersi elementi di segno negativo.
Alcuna rilevanza assume, infatti, la circostanza che il abbia, in primo grado, Pt_1 rinunciato ad escutere lo giacché, analizzando gli atti del precedente grado, si evince Tes_1
che la rinuncia, alla quale ha aderito l' convenuta, è stata determinata da CP_3 esigenze di economia processuale e, in particolare, dalle reiterate assenze del teste, pur citato, alle udienze del 14.6.2019 e del 14.2.2020, nonché dalla considerazione che quanto dallo stesso assistito il 21.7.2014 era stato documentato dal personale della Polizia di Stato sopraggiunto su impulso del Pt_1
È appena il caso di aggiungere che non condiziona l'attendibilità del resoconto offerto dallo e, in particolare, circa la riconducibilità della caduta del motociclista alla condotta Tes_1
di guida del conducente dell'autovettura Fiat PU l'utilizzo dell'espressione
9 “probabilmente”. In parte qua, infatti, le dichiarazioni rese hanno un inevitabile contenuto valutativo sicché l'utilizzo dell'avverbio, per molti aspetti, appare persino puntuale.
Ciò che rileva prioritariamente nelle dichiarazioni dello invero, è la descrizione Tes_1
della condotta di guida dei due utenti della strada, ossia quella tenuta dal conducente del motociclo (il e quella tenuta dal conducente dell'automobile rimasta non identificata, Pt_1
risultando la valutazione della prova del nesso causale rimessa al convincimento giudiziale.
Come detto, ritenute accertate le condotte di guida del e del conducente Pt_1
l'automobile rimasta non identificata secondo le modalità descritte dal testimone oculare, la prova del nesso causale è ritenuta adempiuta dal Giudice sulla base del criterio del “più probabile che non”.
Deve peraltro aggiungersi, con un ulteriore sforzo argomentativo in punto di valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni rese dallo che le forze di polizia Tes_1
intervenute subito dopo il sinistro e che hanno documentato le relative dichiarazioni non hanno segnalato, come sarebbe stato doveroso qualora fossero sorti circa la veridicità delle informazioni ricevute, alcun elemento che possa indurre a ritenere che le dichiarazioni rese fossero imprecise o addirittura false.
In particolare, non risulta indicato alcun elemento, ad esempio coincidente con la collocazione del punto di vendita ambulante dello rispetto al luogo del sinistro, che Tes_1 possa condurre a trarre conclusioni diverse circa l'attendibilità del “riferito”.
Infine, sul punto, deve essere sottolineato che le sommarie informazioni sono state rese dallo nell'immediatezza del fatto, essendo intervenute le forze dell'ordine alle ore Tes_1
11:45 ossia a distanza di poco più di due ore dall'accaduto, e da un soggetto la cui presenza è stata effettivamente accertata dalle Autorità al pari di un motociclo (la Honda Shadow di colore rosso targata B106719 di proprietà del riverso sul marciapiede del viale Pt_1
Calopinace, all'altezza dell'intersezione, e con danni visibili (“freccia anteriore sinistra mancante;
serbatoio ammaccato nella parte sinistra;
pedalina anteriore sinistra danneggiata;
manopola sinistra manubrio danneggiata”), circostanze, queste ultime, senz'altro attestate con valenza fidefaciente.
Corrobora il quadro probatorio sin qui esaminato altresì il referto medico versato in atti, a firma del dott. attestante l'accettazione del al pronto soccorso dell'ospedale Per_1 Pt_1
Riuniti di Reggio Calabria alle 9:42 del 21.7.2014, ossia in orario compatibile con quello del
10 sinistro, all'interno del quale, nella sezione “causa dichiarata all'accettazione”, è riportata la seguente dicitura: “rif. incidente stradale. L'investitore si è allontanato senza prestare soccorso”.
In sostanza, anche per la loro conseguenzialità temporale, gli elementi probatori indicati danno conto di una verificazione dei fatti lineare e coerente.
3.1. Sull'eventuale concorso di colpa dell'attore/appellante
Da ultimo occorre esaminare la condotta di guida del dovendosi anticipare sin Pt_1 da subito che le emergenze probatorie non consentono di muovere allo stesso alcun rimprovero, per lo meno in termini di ragionevole probabilità logica, di negligenza, imperizia o imprudenza.
A tal proposito, deve ribadirsi che risulta provata la condotta di guida macroscopicamente negligente della conducente della Fiat PU, la quale, non solo percorreva contromano l'intersezione che collega la via Sott'Argine Calopinace con il Viale
Calopinace, ma, altresì, tagliava la strada al motociclista.
A fronte di una simile condotta ed in assenza di concreti elementi di addebito a carico del (se non fatti coincidere, ex se, con la stessa verificazione del sinistro) non può Pt_1 pretendersi che l'attore/danneggiato fornisca la prova positiva di aver rispettato tutte le norme prescritte dal codice della strada al fine di evitare un sinistro.
Del resto, la prova che uno dei conducenti abbia osservato le norme disciplinanti la circolazione dei veicoli e le regole di comune prudenza non deve necessariamente essere fornita in via diretta, ossia dimostrando di non aver dato un apporto causale all'incidente, ma anche tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento con il comportamento dell'altro conducente (Cass. civ. n. 9550/2009; Cass. civ., ord. n.
13672/2019).
In definitiva, ha assolto l'onere probatorio su di lui incombente e, Parte_1 pertanto, la sentenza di primo grado va riformata dovendosi accogliere la domanda di risarcimento dei danni subiti a causa del sinistro nei limiti di seguito indicati.
4 Sui danni subiti e sulla relativa quantificazione
Nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado rappresenta di aver riportato, Pt_1
in ragione dell'incidente occorsogli, dei danni alla persona consistenti nella frattura dell'emipiatto tibiale esterno sx con contusioni multiple - comportante un'invalidità
11 permanente pari al 7% nonché un'inabilità temporanea - nonché dei danni materiali al proprio motoveicolo e, precisamente, danni alla carenatura, alla freccia anteriore sinistra, al serbatoio, alla pedalina, al manubrio ed altri danni meccanici.
Chiede, quindi, il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non ammontanti ad €
17.938,62 di cui € 8.838,98 per danno biologico (inabilità permanente), € 3.865,30 per inabilità temporanea, € 4.234,34 per danno morale, € 1.000 per i danni al mezzo (v. atto di citazione fascicolo di primo grado).
Le superiori richieste vengono reiterate nel presente grado di giudizio.
4.1. Sul danno non patrimoniale
La domanda risarcitoria avente ad oggetto il danno non patrimoniale è fondata.
Al riguardo, questo Giudice condivide la valutazione effettuata dal CTU, dott.ssa nel proprio elaborato peritale, redatto con rigore metodologico e scientifico, Persona_2
in quanto suffragata dalla documentazione in atti, adeguatamente motivata ed immune da vizi logici e/o di ragionamento.
L'ausiliario, valutata la produzione documentale offerta da parte attrice ed eseguiti i necessari accertamenti specialistici ha rilevato la compatibilità delle lesioni fisiche lamentate ed accertate sulla persona del con la dinamica del sinistro descritta ed ha concluso che Pt_1
questi, in ragione dell'evento, ha riportato “frattura scomposta dell'emipiatto tibiale esterno sx trattata chirurgicamente con mezzi di osteosintesi ancora in situ, (2 viti)” e che le lesioni hanno determinato una ITA di 8 giorni, una ITP 75% di 33 giorni, una ITP al 50% di 59 giorni e una ITP al 25% di 34 giorni relativi a riposo e cure nonché dei postumi integranti un'invalidità permanente valutabile nella misura del 6% .
Più precisamente, in ordine a quest'ultimo pregiudizio, il CTU, all'esito dei chiarimenti richiesti dal giudicante, ha ulteriormente spiegato le ragioni sottese all'anzidetta quantificazione dell'invalidità permanente nella misura del 6% così precisando “sono residuati postumi funzionali a carattere permanente e non emendabili consistenti in: “Esiti algodisfunzionali e cicatriziali di frattura scomposta emipiatto tibiale esterno sx trattata chirurgicamente con mezzi di osteosintesi ancora in situ, (2 viti).” che, per analogia riteniamo congruo paragonarli rispettivamente alla voce riportata a pag. 308 della “Guida alla valutazione Medico-Legale dell'invalidità permanente” seconda edizione, (
[...]
, Giuffrè editore), relativa alle lesioni a Per_3 Persona_4 Controparte_4
12 carico del ginocchio rispettivamente: 1) “Flessione possibile fino a 90°, (da 180° a 90°)” a cui corrisponde come danno biologico una percentuale inferiore a 9% e 2) “Esiti dolorosi di lesioni anatomiche articolari documentate, in assenza di deficit della escursione articolare”, che sono quella che più si avvicinano al caso in questione ed a cui corrisponde un'invalidità permanente biologica inferiore al 3%, ed alla voce riportata a pag. 320 della “Guida alla valutazione Medico-Legale dell'invalidità permanente” seconda edizione, ( Persona_3
, Giuffrè editore), relativa al Danno Estetico e Persona_4 Controparte_4 precisamente il pregiudizio estetico complessivo lieve, che è quella che più si avvicina al caso in questione ed a cui corrisponde un'invalidità permanente biologica con indice inferiore a 5% . Pertanto, i suddetti postumi integrano un'invalidità permanente, a titolo di danno biologico, valutabile nella misura del 6%”. (si v. integrazione del 29.12.2024).
Non ha, dunque, pregio la censura sollevata dall'Assicurazione appellata, la quale lamenta che l'ausiliario avrebbe indicato il danno biologico nella misura del 5% mentre l'invalidità permanente pari al 3%; in nessun punto dell'elaborato peritale, nella versione definitiva depositata all'esito dei chiarimenti, viene indicata invalidità temporanea nella misura del 5%, quanto, poi, all'invalidità permanente si ribadisce che il CTU, dopo aver dato atto dei postumi funzionali a carattere permanente e non emendabili residuati dall'occorso e sopra richiamati, la quantifica nella misura del 6%
Tanto chiarito, al fine di liquidare l'entità dei pregiudizi accertati, si precisa che nella specie - venendo in rilievo un danno biologico permanente nella misura del 6% e, quindi, vertendo in materie di lesioni micropermanenti - occorre fare riferimento ai parametri indicati nelle tabelle allegate all'art. 139, comma IV, del Codice delle Assicurazioni.
Il danno biologico, pertanto, è pari a € 12.180,02 di cui € 8.205,28 a titolo di liquidazione del danno biologico permanente, considerato che l'attore al momento del sinistro aveva 43 anni, ed € 3.974,74 a titolo di danno biologico temporaneo (così determinata: ITT:
€449,44, ITP al 75%: € 1390,46; ITP al 50%: € 1.657,31; ITP al 25%: € 477,53).
Non si individuano, contrariamente da quanto sostenuto da parte attrice/appellante, altre significative voci di danno non patrimoniale e, precisamente, in termini di danno morale.
Come noto, il danno morale, inteso quale pretium doloris (vergogna, disperazione, sensazione di angoscia), è un pregiudizio che “[…] mantiene la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non
13 relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi” (Cass civ., sez. III, n. 25164 /2020; in senso conforme, cfr., Cass. civ. n. 910/2018, Cass. civ. n. 7513/2018, Cass. civ. n. 28989/2019; Cass civ, sez. III, n. 25164/2020).
Acclarata la sua autonomia rispetto al danno biologico, è stato, altresì, precisato che il danno morale non può essere riconosciuto in re ipsa; tuttavia, considerata la dimensione soggettiva di tale pregiudizio e che alla sua esistenza non corrisponde sempre una fenomenologia suscettibile di percezione immediata, la prova può avvenire anche mediante un percorso presuntivo.
In altri termini, fermo restando l'onere di parte danneggiata di allegare i fatti costitutivi del diritto al risarcimento [ “con specifico riguardo alle conseguenze pregiudizievoli causalmente riconducibili alla condotta, l'attività assertoria deve consistere nella compiuta descrizione di tutte le sofferenze di cui si pretende la riparazione” (Cass civ, sez. III, n.
25164 /2020)], la Suprema Corte legittima un ragionamento probatorio di tipo presuntivo in forza del quale al giudice è consentito di riconoscere come esistente un certo pregiudizio in tutti i casi in cui si verifichi una determinata lesione sulla base delle massime di esperienza.
Queste ultime si traducono in una regola di giudizio basata su leggi naturali, statistiche, di scienza o di esperienza, comunemente accettate in un determinato contesto storico. Pertanto, al fine di accertare il danno morale è possibile ricorrere al ragionamento probatorio presuntivo fondato sulle massime di esperienza.
Applicati i principi sopra richiamati alla vicenda in esame, questo Giudice ritiene di dover escludere il risarcimento del danno morale atteso che le deduzioni al riguardo formulate da sono del tutto generiche essendosi quest'ultimo limitato a quantificarlo nella misura Pt_1 di 1/3 rispetto al danno biologico (v. atto di citazione fascicolo primo grado di giudizio) senza, tuttavia, articolare e dedurre specificamente, prima ancora che provare, alcunché sulle concrete sofferenze patite di cui richiede la riparazione.
Né, l'attore - appellante, ha rappresentato situazioni circostanziate da cui è possibile evincere, anche in via presuntiva, una sofferenza diversa ed ulteriore rispetto a quella integrante il danno biologico.
Dalle superiori considerazioni discende che non può essere riconosciuto il risarcimento del danno morale non avendo il assolto l'onere assertivo sul medesimo incombente, Pt_1
14 onere che non viene certamente meno in virtù del meccanismo presuntivo legittimato dalla
Suprema Corte.
Per tali ragioni, il pregiudizio non patrimoniale subito dall'attore - appellante va liquidato nella misura di € 12.180,02, sopra indicata, comprensiva del solo danno biologico.
Al danno come sopra complessivamente riconosciuto e liquidato costituente, per unanime riconoscimento, debito di valore, vanno altresì aggiunti la rivalutazione monetaria, calcolata secondo gli indici ISTAT del costo della vita, al fine di rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato e gli interessi compensativi, nella misura legale, sul capitale via via rivalutato annualmente dalla data del fatto illecito sino alla pubblicazione della sentenza (cfr. Cass., n. 18771/2019; Cass., n. 11899/2016; Cass., Sez. Unite, n.
557/2009; Cass., Sez. Unite, n. 8521/2007; Cass., Sez. Unite, n. 1712/1995).
Tuttavia, trattandosi di danno liquidato sulla base del D.M. 16.7.2024 (pubblicato sulla
G.U. Serie Generale n. 173 del 25.7.2024), i cui importi decorrono dal mese di aprile 2024, la rivalutazione andrà effettuata solo a partire da aprile 2024 e fino alla pubblicazione della sentenza, mentre gli interessi compensativi – per evitare una ingiustificabile duplicazione risarcitoria – andranno calcolati non già sulla somma via via rivalutata, ma a far data dal sinistro sino alla c.d. “attualità”, vale a dire sulla somma liquidata, devalutata dal momento della liquidazione al momento del sinistro (ossia il 21.7.2014) e successivamente rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT del costo della vita sino alla pubblicazione della decisione (cfr. Cass. civ. n. 5503/2003).
Da tale ultima data, giacché il debito diventa di valuta, saranno dovuti gli interessi, sempre al tasso legale, sulla somma come sopra determinata, fino all'effettivo soddisfo.
4.2. Sui danni al mezzo
La domanda di risarcimento dei danni materiali riportati dalla moto del Honda Pt_1
Shadow tg. BP1067, non merita accoglimento.
Invero, l'art. 283 comma II D.L.gs. 209/2005 stabilisce che nell'ipotesi di cui all'art. 283, comma I lett. a) – ossia di sinistro provocato da veicolo non identificato - il risarcimento dei danni alle cose sussiste esclusivamente solo qualora la vittima del sinistro riporti “gravi” danni alla persona, evenienza, quest'ultima, che va senz'altro esclusa nella vicenda in esame atteso che il ha riportato delle lesioni micropermanenti. Pt_1
15 Alcuna somma può, quindi, essere liquidata a titolo di risarcimento del danno patrimoniale.
A ciò si aggiunge, peraltro, che nelle note conclusive l'appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni “Si insiste per l'accoglimento dell'appello avanzato nell'interesse del sig. e delle conclusioni ivi rassegnate. Sulla quantificazione del danno si Parte_1
aderisce alle conclusioni del CTU, con espressa rinuncia al resto” dovendosi, di conseguenza, ritenere che l'espressa rinuncia comprenda anche il risarcimento dei danni patrimoniali.
5. Spese
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite occorre rammentare che “il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione”.
(Cass. civ. sez. III, ord. n. 9064 del 12.4.2018).
In applicazione del superiore e condiviso principio, tenuto conto l'esito complessivo della lite (accoglimento della domanda risarcitoria limitatamente alla voce del danno non patrimoniale) si ritiene equo compensare per 1/3 le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
La restante parte va posta a carico dell'appellata, in ossequio alla regola della soccombenza e si liquida come in dispositivo tenuto conto del valore della causa (determinato dal decisum) applicando i valori minimi previsti le controversie di valore fino a € 26.000,00
(d.m. 55/2014 e succ. mod.) attesa la relativa semplicità delle questioni giuridiche trattate e l'attività difensiva concretamente svolta in entrambi i gradi del giudizio.
Sempre in ragione della soccombenza, le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico di parte appellata trattandosi di uno strumento funzionale ad accertare l'entità del danno non patrimoniale e tenuto conto dell'accoglimento della relativa pretesa risarcitoria.
P.Q.M.
16 Il Tribunale di Reggio Calabria, seconda sezione civile, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie parzialmente l'appello proposto da e, per l'effetto, in Parte_1
riforma della sentenza n. 971/2020 dell'11.9.2020 del Giudice di Pace di Reggio Calabria, condanna la n.q. di impresa designata ai sensi dell'art. 286 D.lgs Controparte_1
209/2005 per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della
Strada - al pagamento, in favore di , della somma di € 12.180,02, a titolo di Parte_1 risarcimento del danno non patrimoniale, per come meglio specificato in parte motiva, oltre rivalutazione dall'1.4.2024 sino alla pubblicazione della sentenza, oltre interessi compensativi sulla somma devalutata alla data del fatto (21.7.2014) e via via rivalutata sino alla pubblicazione del presente provvedimento e con ulteriore decorrenza, sulla somma così determinata, dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo dei soli interessi legali;
2. rigetta la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali;
3. compensa nella misura di 1/3 le spese di lite per entrambi i gradi del giudizio;
4. condanna la al pagamento, in favore di , della Controparte_1 Parte_1
restante parte che, già decurtata della disposta compensazione parziale, si liquida in complessivi € 2.785,66, di cui € 395,00 per spese ed € 2.390,66 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore dell'avv.
AL DE dichiaratosi antistatario;
5. pone definitivamente le spese di CTU a carico di parte appellata.
Così deciso in Reggio Calabria, 16 ottobre 2025.
Il Giudice
(dott.ssa Magda Irato)
17
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice di appello, in persona della dott.ssa Magda Irato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2842 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi,
TRA
(C.F. ), nato il [...], a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
ed ivi elettivamente domiciliato, in via Nazionale n. 146, presso lo studio dell'avv. Tiziana
Munafò, rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. AL DE come da mandato in atti;
-appellante-
CONTRO
(C.F. e P.IVA , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, n.q. di Impresa designata per il FGVS, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, via II Settembre, presso lo studio dell'avv. Anna Lucia
Lucisano, rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. Antonino Parisi come da mandato in atti;
- appellata-
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace n. 971/2020 dell'11.9.2020.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: i procuratori delle parti all'udienza del 16.9.2025 precisavano le conclusioni come da verbale.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. proponeva appello avverso la sentenza n. 971/2020, depositata in Parte_1 data 11.9.2020, con cui il Giudice di Pace di Reggio Calabria rigettava la domanda di 1 risarcimento dei danni patrimoniali e non da lui patiti in ragione del sinistro avvenuto in
Reggio Calabria il 21.7.2014 - asseritamente causato da un veicolo non identificato - con condanna al pagamento delle spese processuali.
Deduceva l'erroneità della pronuncia impugnata nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto:
i) che il danneggiato non si fosse diligentemente attivato per individuare il veicolo presunto responsabile del sinistro;
ii) che le risultanze processuali non fossero sufficienti a ritenere provata la dinamica dell'incidente così come prospettata da parte attrice.
Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, accogliere in toto l'appello, previa dichiarazione di modifica dei fatti ricostruiti dal giudice di primo grado e per l'effetto riformare la sentenza impugnata, perché infondata in fatto e diritto. In particolare, voglia:
1. accertare, riconoscere e dichiarare che l'incidente per cui è causa si è verificato per responsabilità e colpa, esclusiva o concorrente, del conducente del veicolo non identificato;
2. accertare, riconoscere e dichiarare che in conseguenza del sinistro per cui è causa il sig. ha riportato lesioni personali, meglio descritte Parte_1 in precedenza, che hanno determinato in capo allo stesso un'invalidità permanente nella misura del 7%, nonché un'invalidità temporanea totale pari a giorni 50 e un'invalidità temporanea parziale pari a 56 giorni, o un'invalidità permanente e temporanea in quella diversa misura, minore o maggiore, che sarà accertata in corso di causa;
3. accertare, riconoscere e dichiarare che il sig. ha diritto al risarcimento di tutti i danni Parte_1 patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza dell'incidente de quo che si determinano in € 17.938,62, o in quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia o come emergerà in corso di causa;
4. condannare, pertanto, la società
[...]
quale impresa assicuratrice designata per la gestione dei sinistri dal FGVS, in CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni fisici e patrimoniali subiti a causa dell'incidente de quo dal sig. ed al pagamento in favore dello Parte_1 stesso di € 17.938,62 (diciassettemilanovecentotrentotto,62) o di quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia o come emergerà in corso di causa. Nonché sulla predetta somma interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo. Con vittoria di spese e di onorari di entrambi i gradi di giudizio ed importo forfetario come per
2 legge da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del procuratore e difensore distrattario che dichiara di aver anticipato le spese e non riscosso gli onorari”.
Con comparsa del 29.12.2020, si costituiva la n.q. di impresa Controparte_1
designata per il FGVS, contestando la pretesa avversaria e chiedendo, quindi, il rigetto del gravame e la conseguente conferma della sentenza impugnata, vinte le spese di causa.
Acquisito il fascicolo del primo grado del giudizio ed espletata CTU medico legale sulla persona dell'appellante la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. con concessione di termine per il deposito di note conclusive.
Quindi, all'udienza 16.9.2025, precisate le conclusioni ed esaurita la discussione orale, il Giudice assumeva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
(norma ratione temporis applicabile anche al presente giudizio in forza del D.lgs. 164/2024,
c.d. correttivo bis Cartabia).
2.Sulla diligenza posta in essere dal danneggiato per individuare il veicolo rimasto sconosciuto
Con il primo motivo di gravame, l'odierno appellante lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui il giudicante ha rigettato la domanda attorea ritenendo che il non si sia diligentemente attivato al fine di identificare il veicolo Pt_1 responsabile.
La doglianza è fondata.
L'art. 283 comma I lett. a) del D.lgs. n. 209/2005 disciplina l'ipotesi di sinistro cagionato dalla circolazione di un veicolo non identificato prevedendo che il danno alla persona sia risarcito dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, istituito presso la il quale, quindi, liquida i danni accertati tramite l'impresa di assicurazione CP_2
designata.
Spetta, pertanto, al Fondo di garanzia per le vittime della strada il risarcimento dei danni patiti da un soggetto e derivanti dalla circolazione di un veicolo non identificato.
Al riguardo è doveroso precisare il diritto al risarcimento de quo sorge non solo quando ricorre uno scontro tra veicoli ma anche quando - come nella presente fattispecie - sia mancato un urto materiale e ciononostante, a causa della condotta tenuta dal conducente di un veicolo sconosciuto, si sia verificato un fatto sinistroso (si v., ex multis, Cass. civ. n. 10301/2009).
3 Ancora, l'obbligo risarcitorio nei confronti della vittima di sinistro cagionato da un veicolo non identificato - in linea con l'art. 1, comma 4, della seconda direttiva CEE del
Consiglio del 30 dicembre 1983, n. 84/5, trasfuso nell'art. 10, comma 1, della direttiva CE del
16 settembre 2009, n. 2009/103 - sorge non soltanto qualora il responsabile si sia dato alla fuga nell'immediatezza del fatto, ma anche quando la sua identificazione sia stata impossibile per circostanze obiettive da valutare caso per caso e non imputabili a negligenza della vittima
(v. Cass. civ. 33444/2019).
Ciò posto, il danneggiato di un sinistro cagionato da un veicolo non identificato è tenuto ad assolvere ad un duplice onere probatorio.
Egli, infatti, deve fornire la prova:
i) del fatto generatore del danno, ossia che il sinistro è stato cagionato dal veicolo non identificato e, dunque, dimostrare le modalità del sinistro stesso e la sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente dell'altro mezzo;
ii) che tale veicolo sia rimasto sconosciuto (Cfr., tra le tante, Cass. civ. n.
10540/2023).
In ordine a questo secondo aspetto, al fine di dimostrare che il veicolo non identificato sia rimasto tale sino alla instaurazione del giudizio, il danneggiato deve provare di essersi attivato con la dovuta diligenza per cercare di “conoscere” e “identificare” il veicolo antagonista: il danneggiato che non intraprenda alcuna attività diretta, quantomeno, a tentare di individuare il veicolo investitore - che per questo rimane sconosciuto - non può giovarsi della propria inerzia.
In definitiva, non grava sul danneggiato un onere di diligenza superiore alle sue possibilità sia obiettive che soggettive ma è necessario/sufficiente che egli abbia tenuto una condotta diligente tale da rappresentare, secondo l'id quod plerumque accidit, un comportamento del tutto esigibile, ragionevole e adeguato alle specifiche circostanze di fatto.
Tale indispensabile diligenza minima può ritenersi provata da diverse circostanze quali, a titolo esemplificativo, la fuga da parte del veicolo investitore, la condizione psico- fisica della vittima, la presenza di testimoni, la richiesta di informazioni da parte del danneggiato e/o l'immediato coinvolgimento delle autorità competenti e la collaborazione nelle indagini.
4 Di certo, la condotta del danneggiato che, pur avendo il tempo e/o la facoltà di interloquire con il conducente presunto responsabile del sinistro o di osservare il veicolo antagonista, non si attivi al fine di rilevare i dati identificativi del conducente o del mezzo che, per questo rimangono ignoti, comporta un rimprovero di negligenza che osta all'accoglimento della domanda di risarcimento del danno (si v. sent. Trib. Napoli 6.12.2021,
Cass. civ. n. 9873/2021).
Nel caso in esame, dagli atti di causa (e, precisamente, dal contenuto della denuncia nonché dalle dichiarazioni rese dal testimone oculare in sede di SIT, dal verbale di Tes_1
accettazione presso il pronto soccorso, tutti atti contenuti nella copia del fascicolo d'indagine penale allegato all'atto introduttivo) emerge che:
i) a causa della verificazione del sinistro, il motociclista cadeva Parte_1
dal mezzo condotto finendo sul manto stradale;
ii) il conducente dell'autovettura, presunto responsabile del sinistro, non si fermava ma continuava la propria marcia;
iii) sporgeva denuncia dell'accaduto alle forze di polizia del presidio fisso Pt_1
collocato presso il pronto soccorso degli Ospedali Riunti, ove veniva trasportato per ricevere le cure necessarie, sostanzialmente subito dopo il sinistro.
Quanto esposto conduce a ritenere che, nel caso concreto, al non possa essere Pt_1 mosso alcun particolare rimprovero di mancato uso della necessaria diligenza e, in particolare, che allo stesso non possa essere addebitata la mancata identificazione del veicolo investitore: egli, infatti, ha presentato, nell'immediatezza del fatto (alle ore 11:45 e quindi poco più di due ore dopo dal riferito incidente occorso alle ore 9:30, subito dopo aver ricevuto le prime cure mediche), denuncia alle forze dell'ordine ed ha fornito loro tutte le informazioni in suo possesso circa i luoghi di causa (bretella del Calopinace), la dinamica del sinistro, i soccorritori - nonché potenziali testimoni dell'accaduto - ([…] mi hanno soccorso l'autista di un'altra autovettura […] l'uomo mi ha detto di lavorare al consorzio di via Marsala, ma non ricordo il nome [...] sul lato destra della strada vi è parcheggiato un camion, i cui titolari vendono oggetti in coccio e loro hanno visto quanto successo e mi hanno soccorso procurandomi anche dell'acqua[…]), il veicolo investitore e la relativa conducente (Fiat
PU di colore grigio con alla guida una donna) precisando che, mentre cercava di rialzarsi, vedeva che il veicolo responsabile del sinistro, dopo essersi fermato per qualche secondo,
5 riprendeva la sua sosta senza prestare alcun soccorso. Ha, infine, specificato di non poter riferire altri elementi utili ad indentificare la donna investitrice perché, una volta caduto a terra, non era riuscito a vedere altro (si v. denuncia allegata al fascicolo d'indagine penale).
La condotta dell'odierno appellante - che, come detto, ha subito sporto denuncia (al riguardo si evidenza che, in tema di sinistri stradali causati da veicoli non identificati, la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento del danno nei confronti dell'impresa designata dal FGVS, ma costituisce un indizio circa la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima: Cass. civ. n. 9873/2021) - ha consentito agli agenti di polizia di recarsi sul luogo per raccogliere informazioni del caso nonché di svolgere i primi accertamenti ai quali ha fatto seguito l'insaturazione di un procedimento penale contro ignoti pur se conclusosi con un provvedimento di archiviazione proprio a causa dell'impossibilità di identificare il responsabile dell'accaduto nonostante le indagini effettuate (v. copia fascicolo d'indagine penale allegato all'atto introduttivo).
Nel contesto sopra brevemente descritto, in sintesi, ritiene il giudicante che il Pt_1 null'altro poteva fare tanto più alla luce della circostanza di fatto, riscontrata dalle dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni testimoniali dallo che lo stesso, Tes_1 caduto in terra dal suo motociclo subito dopo l'incidente, si trovava in condizioni tali da dover essere soccorso e che, contemporaneamente, la conducente dell'autovettura investitrice si è data immediatamente alla fuga.
Da ciò discende che la sentenza di prime cure, nella parte in cui ha ritenuto che manca la prova che il si sia attivato diligentemente per identificare il veicolo investitore, deve Pt_1 essere riformata.
3.Sul raggiungimento della prova dell'an
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza di prime cure laddove il Giudice di Pace ha ritenuto il compendio probatorio in atti insufficiente a dimostrare la dinamica del sinistro per come prospettata dall'attore nell'atto introduttivo del precedente grado di giudizio;
lamenta, quindi, una erronea valutazione delle risultanze istruttorie.
Il motivo è fondato.
6 Come esposto, il ha chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali, e non, subiti Pt_1
a causa di un sinistro stradale occorsogli in data 21.7.2014 alle ore 9:30 circa, asserendo che l'incidente si è verificato in quanto una Fiat PU di colore grigio, condotta da una donna, percorrendo contromano l'intersezione che collega la via Sott'argine Calopinace con il viale
Calopinace, gli aveva tagliato la strada mentre egli percorreva, in discesa, a bordo della sua motocicletta Honda Shadow (tg. BP10671), il viale Calopinace.
Orbene, analizzate le risultanze probatorie in atti, questo Giudice ritiene che l'attore – appellante abbia assolto l'onere probatorio sullo stesso incombente dovendosi ritenere alla luce del principio del “più probabile che non” - canone ermeneutico che connota i giudizi civili nella ricostruzione del nesso causale, attesa la non necessità della certezza “oltre ogni ragionevole dubbio” che, viceversa, è richiesta nei giudizi penali - processualmente provato il sinistro nella sua storicità e la sua riconducibilità causale alla condotta colposa del conducente di un autoveicolo rimasto non identificato (Cfr. sul principio del “più probabile che non”, si v., da ultimo, Tribunale Napoli Nord sez. I, 31.8.2023, n.3620 che richiama l'indirizzo ermeneutico inaugurato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con la famosa pronuncia Cass. civ., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 581; in senso conforme, si v. Cass. civ,
16.10.2007, n. 21619; Cass. civ., 18.4.2007, n. 9238; Cass. civ. n. 5.9.2006, n. 19047; Cass. civ., 4.3.2004, n. 4400; Cass. civ., 21.1.2000 n. 632).
Più precisamente, nel presente giudizio gli elementi di maggior rilievo ai fini del decidere sono rappresentati:
- dalla deposizione del teste esaminato in primo grado;
Tes_2
- dal verbale di denuncia del sinistro;
- dal verbale di accettazione del in pronto soccorso;
Pt_1
- dalla relazione di servizio redatta dalle forze di polizia e
- dal verbale di sommarie informazioni rese nell'immediatezza del fatto da
[...]
(come noto, nell'ordinamento processuale civile vigente non vi è una norma di Parte_2
chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, sicché il giudice, potendo porre a base del proprio convincimento anche prove cd. atipiche, è legittimato ad avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, così come delle dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali:
Cass. civ. n. 1593/2017; Cass. civ. 2168/2013).
7 Orbene, tutti gli elementi probatori sopra indicati, complessivamente valutati all'esito di un rigoroso esame anche relativo alla loro conseguenzialità temporale e logica, corroborano il convincimento giudiziale circa la riconducibilità causale delle lesioni subite dal il Pt_1
21.7.2014 ad un incidente stradale occorso per la condotta di guida imprudente e negligente tenuta dal conducente di un autoveicolo rimasto sconosciuto.
In particolare, la ricostruzione della dinamica del sinistro, descritta nella denuncia sporta nell'immediatezza dell'evento lesivo, ancor prima che nella citazione, oltre che essere intrinsecamente coerente, è corroborata dalle dichiarazioni rese dal venditore ambulante,
identificato e sentito dagli agenti della squadra volante della Questura Parte_2 di Reggio Calabria il giorno stesso dell'incidente proprio grazie alle dichiarazioni rese dal nella citata denuncia. Pt_1
Lo ha riferito: Tes_1
- di aver assistito all'incidente in quanto si trovava sul marciapiede del viale
Calopinace;
- di aver visto una donna alla guida di una Fiat PU modello nuovo di colore grigio che entrava controsenso dalla via Sott'Argine Calopinace per immettersi sul viale Calopinace
e che invadeva la strada che stava percorrendo il motociclista;
- che il motociclista, giunto in prossimità dell'intersezione che collega le due sponde del viale Calopinace, frenava per evitare l'impatto e, in ragione di questa brusca frenata determinata dalla condotta della Fiat PU, cadeva per terra e scivolava con la moto per circa
20 metri;
- che non si verificava alcuna collisione materiale tra la Fiat PU e la motocicletta;
- che la donna non si fermava;
- che il dapprima da lui soccorso, veniva trasportato presso il pronto soccorso Pt_1
da alcuni parenti sopraggiunti;
- che la moto veniva parcheggiata sul marciapiede.
Per mera completezza, si riportano per esteso le dichiarazioni sul punto rese il giorno del sinistro: “[…] sono venditore ambulante di manufatti in polvere di marmo. Stamattina intorno alle ore 9:30 circa mi trovavo fermo sul marciapiede di V.le Calopinace nei pressi del civico 2 quando all'improvviso un motociclista che guidava una moto di colore rosso targa BP10671 in direzione monte mare, giunto all'intersezione che collega le due sponde
8 del v.le Calopinace frenava bruscamente e cadeva per terra e scivolava con la moto a terra per circa 20 metri. Probabilmente l'incidente è stato causato da una donna alla guida di una
Fiat PU […] di colore grigio che entrava controsenso dalla via Calopinace Sott'Argine per immettersi nel v.le Calopinace, proprio davanti a me. Dopo il ragazzo per evitarla ha frenato ed è caduto […]” (si v. verbale di sommarie informazioni allegato all'atto introduttivo).
L'informatore ha, poi, voluto specificare ulteriormente la dinamica così dichiarando:
“voglio meglio precisare la dinamica dell'incidente: il ragazzo con la moto scendeva dal
Viale Calopinace in direzione mare;
la donna che guidava la Fiat PU grigio percorreva la via Sott'Argine Calopinace in direzione monte. Poi la donna attraversava l'uscita che nel giusto senso di marcia conduce i veicoli dalla Via Calopinace alla via Sott'Argine, un po' pima di via Nicolò da Reggio, e perciò tagliava la strada al motociclista che per evitarla frenava e scivolava con la moto per terra. Poi nel contempo la donna si allontanava in direzione semafori senza fermarsi. […].” (si v. verbale di sommarie informazioni allegato all'atto introduttivo).
Sulla scorta di quanto appena esposto, quindi, contrariamente a quanto sostenuto dal
Giudice di prime cure, deve ritenersi che la dinamica del sinistro sia stata sufficientemente descritta dall'attore/appellante e corroborata, senza contraddizioni, dalle dichiarazioni rilasciate alle forze di polizia intervenute dallo soggetto terzo ed estraneo ai fatti, in Tes_1
relazione alla cui credibilità non sono emersi elementi di segno negativo.
Alcuna rilevanza assume, infatti, la circostanza che il abbia, in primo grado, Pt_1 rinunciato ad escutere lo giacché, analizzando gli atti del precedente grado, si evince Tes_1
che la rinuncia, alla quale ha aderito l' convenuta, è stata determinata da CP_3 esigenze di economia processuale e, in particolare, dalle reiterate assenze del teste, pur citato, alle udienze del 14.6.2019 e del 14.2.2020, nonché dalla considerazione che quanto dallo stesso assistito il 21.7.2014 era stato documentato dal personale della Polizia di Stato sopraggiunto su impulso del Pt_1
È appena il caso di aggiungere che non condiziona l'attendibilità del resoconto offerto dallo e, in particolare, circa la riconducibilità della caduta del motociclista alla condotta Tes_1
di guida del conducente dell'autovettura Fiat PU l'utilizzo dell'espressione
9 “probabilmente”. In parte qua, infatti, le dichiarazioni rese hanno un inevitabile contenuto valutativo sicché l'utilizzo dell'avverbio, per molti aspetti, appare persino puntuale.
Ciò che rileva prioritariamente nelle dichiarazioni dello invero, è la descrizione Tes_1
della condotta di guida dei due utenti della strada, ossia quella tenuta dal conducente del motociclo (il e quella tenuta dal conducente dell'automobile rimasta non identificata, Pt_1
risultando la valutazione della prova del nesso causale rimessa al convincimento giudiziale.
Come detto, ritenute accertate le condotte di guida del e del conducente Pt_1
l'automobile rimasta non identificata secondo le modalità descritte dal testimone oculare, la prova del nesso causale è ritenuta adempiuta dal Giudice sulla base del criterio del “più probabile che non”.
Deve peraltro aggiungersi, con un ulteriore sforzo argomentativo in punto di valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni rese dallo che le forze di polizia Tes_1
intervenute subito dopo il sinistro e che hanno documentato le relative dichiarazioni non hanno segnalato, come sarebbe stato doveroso qualora fossero sorti circa la veridicità delle informazioni ricevute, alcun elemento che possa indurre a ritenere che le dichiarazioni rese fossero imprecise o addirittura false.
In particolare, non risulta indicato alcun elemento, ad esempio coincidente con la collocazione del punto di vendita ambulante dello rispetto al luogo del sinistro, che Tes_1 possa condurre a trarre conclusioni diverse circa l'attendibilità del “riferito”.
Infine, sul punto, deve essere sottolineato che le sommarie informazioni sono state rese dallo nell'immediatezza del fatto, essendo intervenute le forze dell'ordine alle ore Tes_1
11:45 ossia a distanza di poco più di due ore dall'accaduto, e da un soggetto la cui presenza è stata effettivamente accertata dalle Autorità al pari di un motociclo (la Honda Shadow di colore rosso targata B106719 di proprietà del riverso sul marciapiede del viale Pt_1
Calopinace, all'altezza dell'intersezione, e con danni visibili (“freccia anteriore sinistra mancante;
serbatoio ammaccato nella parte sinistra;
pedalina anteriore sinistra danneggiata;
manopola sinistra manubrio danneggiata”), circostanze, queste ultime, senz'altro attestate con valenza fidefaciente.
Corrobora il quadro probatorio sin qui esaminato altresì il referto medico versato in atti, a firma del dott. attestante l'accettazione del al pronto soccorso dell'ospedale Per_1 Pt_1
Riuniti di Reggio Calabria alle 9:42 del 21.7.2014, ossia in orario compatibile con quello del
10 sinistro, all'interno del quale, nella sezione “causa dichiarata all'accettazione”, è riportata la seguente dicitura: “rif. incidente stradale. L'investitore si è allontanato senza prestare soccorso”.
In sostanza, anche per la loro conseguenzialità temporale, gli elementi probatori indicati danno conto di una verificazione dei fatti lineare e coerente.
3.1. Sull'eventuale concorso di colpa dell'attore/appellante
Da ultimo occorre esaminare la condotta di guida del dovendosi anticipare sin Pt_1 da subito che le emergenze probatorie non consentono di muovere allo stesso alcun rimprovero, per lo meno in termini di ragionevole probabilità logica, di negligenza, imperizia o imprudenza.
A tal proposito, deve ribadirsi che risulta provata la condotta di guida macroscopicamente negligente della conducente della Fiat PU, la quale, non solo percorreva contromano l'intersezione che collega la via Sott'Argine Calopinace con il Viale
Calopinace, ma, altresì, tagliava la strada al motociclista.
A fronte di una simile condotta ed in assenza di concreti elementi di addebito a carico del (se non fatti coincidere, ex se, con la stessa verificazione del sinistro) non può Pt_1 pretendersi che l'attore/danneggiato fornisca la prova positiva di aver rispettato tutte le norme prescritte dal codice della strada al fine di evitare un sinistro.
Del resto, la prova che uno dei conducenti abbia osservato le norme disciplinanti la circolazione dei veicoli e le regole di comune prudenza non deve necessariamente essere fornita in via diretta, ossia dimostrando di non aver dato un apporto causale all'incidente, ma anche tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento con il comportamento dell'altro conducente (Cass. civ. n. 9550/2009; Cass. civ., ord. n.
13672/2019).
In definitiva, ha assolto l'onere probatorio su di lui incombente e, Parte_1 pertanto, la sentenza di primo grado va riformata dovendosi accogliere la domanda di risarcimento dei danni subiti a causa del sinistro nei limiti di seguito indicati.
4 Sui danni subiti e sulla relativa quantificazione
Nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado rappresenta di aver riportato, Pt_1
in ragione dell'incidente occorsogli, dei danni alla persona consistenti nella frattura dell'emipiatto tibiale esterno sx con contusioni multiple - comportante un'invalidità
11 permanente pari al 7% nonché un'inabilità temporanea - nonché dei danni materiali al proprio motoveicolo e, precisamente, danni alla carenatura, alla freccia anteriore sinistra, al serbatoio, alla pedalina, al manubrio ed altri danni meccanici.
Chiede, quindi, il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non ammontanti ad €
17.938,62 di cui € 8.838,98 per danno biologico (inabilità permanente), € 3.865,30 per inabilità temporanea, € 4.234,34 per danno morale, € 1.000 per i danni al mezzo (v. atto di citazione fascicolo di primo grado).
Le superiori richieste vengono reiterate nel presente grado di giudizio.
4.1. Sul danno non patrimoniale
La domanda risarcitoria avente ad oggetto il danno non patrimoniale è fondata.
Al riguardo, questo Giudice condivide la valutazione effettuata dal CTU, dott.ssa nel proprio elaborato peritale, redatto con rigore metodologico e scientifico, Persona_2
in quanto suffragata dalla documentazione in atti, adeguatamente motivata ed immune da vizi logici e/o di ragionamento.
L'ausiliario, valutata la produzione documentale offerta da parte attrice ed eseguiti i necessari accertamenti specialistici ha rilevato la compatibilità delle lesioni fisiche lamentate ed accertate sulla persona del con la dinamica del sinistro descritta ed ha concluso che Pt_1
questi, in ragione dell'evento, ha riportato “frattura scomposta dell'emipiatto tibiale esterno sx trattata chirurgicamente con mezzi di osteosintesi ancora in situ, (2 viti)” e che le lesioni hanno determinato una ITA di 8 giorni, una ITP 75% di 33 giorni, una ITP al 50% di 59 giorni e una ITP al 25% di 34 giorni relativi a riposo e cure nonché dei postumi integranti un'invalidità permanente valutabile nella misura del 6% .
Più precisamente, in ordine a quest'ultimo pregiudizio, il CTU, all'esito dei chiarimenti richiesti dal giudicante, ha ulteriormente spiegato le ragioni sottese all'anzidetta quantificazione dell'invalidità permanente nella misura del 6% così precisando “sono residuati postumi funzionali a carattere permanente e non emendabili consistenti in: “Esiti algodisfunzionali e cicatriziali di frattura scomposta emipiatto tibiale esterno sx trattata chirurgicamente con mezzi di osteosintesi ancora in situ, (2 viti).” che, per analogia riteniamo congruo paragonarli rispettivamente alla voce riportata a pag. 308 della “Guida alla valutazione Medico-Legale dell'invalidità permanente” seconda edizione, (
[...]
, Giuffrè editore), relativa alle lesioni a Per_3 Persona_4 Controparte_4
12 carico del ginocchio rispettivamente: 1) “Flessione possibile fino a 90°, (da 180° a 90°)” a cui corrisponde come danno biologico una percentuale inferiore a 9% e 2) “Esiti dolorosi di lesioni anatomiche articolari documentate, in assenza di deficit della escursione articolare”, che sono quella che più si avvicinano al caso in questione ed a cui corrisponde un'invalidità permanente biologica inferiore al 3%, ed alla voce riportata a pag. 320 della “Guida alla valutazione Medico-Legale dell'invalidità permanente” seconda edizione, ( Persona_3
, Giuffrè editore), relativa al Danno Estetico e Persona_4 Controparte_4 precisamente il pregiudizio estetico complessivo lieve, che è quella che più si avvicina al caso in questione ed a cui corrisponde un'invalidità permanente biologica con indice inferiore a 5% . Pertanto, i suddetti postumi integrano un'invalidità permanente, a titolo di danno biologico, valutabile nella misura del 6%”. (si v. integrazione del 29.12.2024).
Non ha, dunque, pregio la censura sollevata dall'Assicurazione appellata, la quale lamenta che l'ausiliario avrebbe indicato il danno biologico nella misura del 5% mentre l'invalidità permanente pari al 3%; in nessun punto dell'elaborato peritale, nella versione definitiva depositata all'esito dei chiarimenti, viene indicata invalidità temporanea nella misura del 5%, quanto, poi, all'invalidità permanente si ribadisce che il CTU, dopo aver dato atto dei postumi funzionali a carattere permanente e non emendabili residuati dall'occorso e sopra richiamati, la quantifica nella misura del 6%
Tanto chiarito, al fine di liquidare l'entità dei pregiudizi accertati, si precisa che nella specie - venendo in rilievo un danno biologico permanente nella misura del 6% e, quindi, vertendo in materie di lesioni micropermanenti - occorre fare riferimento ai parametri indicati nelle tabelle allegate all'art. 139, comma IV, del Codice delle Assicurazioni.
Il danno biologico, pertanto, è pari a € 12.180,02 di cui € 8.205,28 a titolo di liquidazione del danno biologico permanente, considerato che l'attore al momento del sinistro aveva 43 anni, ed € 3.974,74 a titolo di danno biologico temporaneo (così determinata: ITT:
€449,44, ITP al 75%: € 1390,46; ITP al 50%: € 1.657,31; ITP al 25%: € 477,53).
Non si individuano, contrariamente da quanto sostenuto da parte attrice/appellante, altre significative voci di danno non patrimoniale e, precisamente, in termini di danno morale.
Come noto, il danno morale, inteso quale pretium doloris (vergogna, disperazione, sensazione di angoscia), è un pregiudizio che “[…] mantiene la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non
13 relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi” (Cass civ., sez. III, n. 25164 /2020; in senso conforme, cfr., Cass. civ. n. 910/2018, Cass. civ. n. 7513/2018, Cass. civ. n. 28989/2019; Cass civ, sez. III, n. 25164/2020).
Acclarata la sua autonomia rispetto al danno biologico, è stato, altresì, precisato che il danno morale non può essere riconosciuto in re ipsa; tuttavia, considerata la dimensione soggettiva di tale pregiudizio e che alla sua esistenza non corrisponde sempre una fenomenologia suscettibile di percezione immediata, la prova può avvenire anche mediante un percorso presuntivo.
In altri termini, fermo restando l'onere di parte danneggiata di allegare i fatti costitutivi del diritto al risarcimento [ “con specifico riguardo alle conseguenze pregiudizievoli causalmente riconducibili alla condotta, l'attività assertoria deve consistere nella compiuta descrizione di tutte le sofferenze di cui si pretende la riparazione” (Cass civ, sez. III, n.
25164 /2020)], la Suprema Corte legittima un ragionamento probatorio di tipo presuntivo in forza del quale al giudice è consentito di riconoscere come esistente un certo pregiudizio in tutti i casi in cui si verifichi una determinata lesione sulla base delle massime di esperienza.
Queste ultime si traducono in una regola di giudizio basata su leggi naturali, statistiche, di scienza o di esperienza, comunemente accettate in un determinato contesto storico. Pertanto, al fine di accertare il danno morale è possibile ricorrere al ragionamento probatorio presuntivo fondato sulle massime di esperienza.
Applicati i principi sopra richiamati alla vicenda in esame, questo Giudice ritiene di dover escludere il risarcimento del danno morale atteso che le deduzioni al riguardo formulate da sono del tutto generiche essendosi quest'ultimo limitato a quantificarlo nella misura Pt_1 di 1/3 rispetto al danno biologico (v. atto di citazione fascicolo primo grado di giudizio) senza, tuttavia, articolare e dedurre specificamente, prima ancora che provare, alcunché sulle concrete sofferenze patite di cui richiede la riparazione.
Né, l'attore - appellante, ha rappresentato situazioni circostanziate da cui è possibile evincere, anche in via presuntiva, una sofferenza diversa ed ulteriore rispetto a quella integrante il danno biologico.
Dalle superiori considerazioni discende che non può essere riconosciuto il risarcimento del danno morale non avendo il assolto l'onere assertivo sul medesimo incombente, Pt_1
14 onere che non viene certamente meno in virtù del meccanismo presuntivo legittimato dalla
Suprema Corte.
Per tali ragioni, il pregiudizio non patrimoniale subito dall'attore - appellante va liquidato nella misura di € 12.180,02, sopra indicata, comprensiva del solo danno biologico.
Al danno come sopra complessivamente riconosciuto e liquidato costituente, per unanime riconoscimento, debito di valore, vanno altresì aggiunti la rivalutazione monetaria, calcolata secondo gli indici ISTAT del costo della vita, al fine di rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato e gli interessi compensativi, nella misura legale, sul capitale via via rivalutato annualmente dalla data del fatto illecito sino alla pubblicazione della sentenza (cfr. Cass., n. 18771/2019; Cass., n. 11899/2016; Cass., Sez. Unite, n.
557/2009; Cass., Sez. Unite, n. 8521/2007; Cass., Sez. Unite, n. 1712/1995).
Tuttavia, trattandosi di danno liquidato sulla base del D.M. 16.7.2024 (pubblicato sulla
G.U. Serie Generale n. 173 del 25.7.2024), i cui importi decorrono dal mese di aprile 2024, la rivalutazione andrà effettuata solo a partire da aprile 2024 e fino alla pubblicazione della sentenza, mentre gli interessi compensativi – per evitare una ingiustificabile duplicazione risarcitoria – andranno calcolati non già sulla somma via via rivalutata, ma a far data dal sinistro sino alla c.d. “attualità”, vale a dire sulla somma liquidata, devalutata dal momento della liquidazione al momento del sinistro (ossia il 21.7.2014) e successivamente rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT del costo della vita sino alla pubblicazione della decisione (cfr. Cass. civ. n. 5503/2003).
Da tale ultima data, giacché il debito diventa di valuta, saranno dovuti gli interessi, sempre al tasso legale, sulla somma come sopra determinata, fino all'effettivo soddisfo.
4.2. Sui danni al mezzo
La domanda di risarcimento dei danni materiali riportati dalla moto del Honda Pt_1
Shadow tg. BP1067, non merita accoglimento.
Invero, l'art. 283 comma II D.L.gs. 209/2005 stabilisce che nell'ipotesi di cui all'art. 283, comma I lett. a) – ossia di sinistro provocato da veicolo non identificato - il risarcimento dei danni alle cose sussiste esclusivamente solo qualora la vittima del sinistro riporti “gravi” danni alla persona, evenienza, quest'ultima, che va senz'altro esclusa nella vicenda in esame atteso che il ha riportato delle lesioni micropermanenti. Pt_1
15 Alcuna somma può, quindi, essere liquidata a titolo di risarcimento del danno patrimoniale.
A ciò si aggiunge, peraltro, che nelle note conclusive l'appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni “Si insiste per l'accoglimento dell'appello avanzato nell'interesse del sig. e delle conclusioni ivi rassegnate. Sulla quantificazione del danno si Parte_1
aderisce alle conclusioni del CTU, con espressa rinuncia al resto” dovendosi, di conseguenza, ritenere che l'espressa rinuncia comprenda anche il risarcimento dei danni patrimoniali.
5. Spese
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite occorre rammentare che “il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione”.
(Cass. civ. sez. III, ord. n. 9064 del 12.4.2018).
In applicazione del superiore e condiviso principio, tenuto conto l'esito complessivo della lite (accoglimento della domanda risarcitoria limitatamente alla voce del danno non patrimoniale) si ritiene equo compensare per 1/3 le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
La restante parte va posta a carico dell'appellata, in ossequio alla regola della soccombenza e si liquida come in dispositivo tenuto conto del valore della causa (determinato dal decisum) applicando i valori minimi previsti le controversie di valore fino a € 26.000,00
(d.m. 55/2014 e succ. mod.) attesa la relativa semplicità delle questioni giuridiche trattate e l'attività difensiva concretamente svolta in entrambi i gradi del giudizio.
Sempre in ragione della soccombenza, le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico di parte appellata trattandosi di uno strumento funzionale ad accertare l'entità del danno non patrimoniale e tenuto conto dell'accoglimento della relativa pretesa risarcitoria.
P.Q.M.
16 Il Tribunale di Reggio Calabria, seconda sezione civile, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie parzialmente l'appello proposto da e, per l'effetto, in Parte_1
riforma della sentenza n. 971/2020 dell'11.9.2020 del Giudice di Pace di Reggio Calabria, condanna la n.q. di impresa designata ai sensi dell'art. 286 D.lgs Controparte_1
209/2005 per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della
Strada - al pagamento, in favore di , della somma di € 12.180,02, a titolo di Parte_1 risarcimento del danno non patrimoniale, per come meglio specificato in parte motiva, oltre rivalutazione dall'1.4.2024 sino alla pubblicazione della sentenza, oltre interessi compensativi sulla somma devalutata alla data del fatto (21.7.2014) e via via rivalutata sino alla pubblicazione del presente provvedimento e con ulteriore decorrenza, sulla somma così determinata, dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo dei soli interessi legali;
2. rigetta la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali;
3. compensa nella misura di 1/3 le spese di lite per entrambi i gradi del giudizio;
4. condanna la al pagamento, in favore di , della Controparte_1 Parte_1
restante parte che, già decurtata della disposta compensazione parziale, si liquida in complessivi € 2.785,66, di cui € 395,00 per spese ed € 2.390,66 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore dell'avv.
AL DE dichiaratosi antistatario;
5. pone definitivamente le spese di CTU a carico di parte appellata.
Così deciso in Reggio Calabria, 16 ottobre 2025.
Il Giudice
(dott.ssa Magda Irato)
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