Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 22/05/2025, n. 982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 982 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
6691/2018 R.G. TRIBUNALE ORDINARIO DI MESSINA Seconda Sezione Civile VERBALE DELLA CAUSA Oggi 22/05/2025, alle ore 11.06, innanzi al Presidente di Sezione, dott. Ugo Scavuzzo, sono comparsi: per l'Avv. G. Saitta per delega dell'Avv. G. Neri il quale rappresenta che è Parte_1 stato eseguito un pagamento di € 3.000,00 come documentato il 20 maggio 2025 per cui il debito residuo è di € 27.000,00; per , presente personalmente, l'Avv. A. Nastasi conferma la circostanza Controparte_1 indicata da controparte;
nel dettaglio,
- 6 maggio 2020 € 30.000,00;
- 4 agosto 2020 € 10.000,00;
- 3 settembre 2021 € 5.000,00;
- 30 ottobre 2024 € 5.000,00 e in ultimo il 20 maggio 2025 € 3.000,00 con assegno circolare. L'Avv. Saitta chiede la revoca del decreto ingiuntivo e l'Avv. Nastasi si riporta alle note conclusive depositate in atti. Il Presidente di Sezione invita quindi alla discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. Le parti presenti discutono oralmente la causa illustrando brevemente le conclusioni già rassegnate in atti e verbali. Quindi, il giudice decide la causa con motivazione contestuale ex art. 281 sexies c.p.c., di cui dà lettura in udienza.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MESSINA II SEZIONE CIVILE In fatto ed in diritto Con atto di citazione del 10.12.2018 , nato a [...] Parte_1 il 25.09.1974, C.F. , residente in [...]
199/A, scala B, formulava opposizione avverso il decreto ingiuntivo notificatogli da CP_1
, nata a [...] il [...], c.f.: in data 19.11.2018,
[...] C.F._2 emesso il 31.10.2018 in ragione di ricorso monitorio accolto dal magistrato adito e con il quale gli è stato ingiunto il pagamento della somma di euro 80.000,00 per tesi della sig.ra concessa al in prestito per l'acquisto di un bene immobile Controparte_1 Parte_1
e versata a mezzo bonifico bancario del 31.10.2017/1.11.2017 sul conto corrente di quest'ultimo; si doleva del fatto che il decreto ingiuntivo fosse stato emesso in forza di un semplice estratto di conto corrente bancario, nonché del fatto che il decreto ingiuntivo fosse pagina1 di 4
deduceva, peraltro, di aver riconosciuto già nel mese di giugno 2018 di dover restituire alla sig.ra la somma di euro 80.000,00 e di aver Controparte_1 convenuto già nel settembre del 2018 e prima dell'emissione del decreto ingiuntivo una restituzione rateale della somma Con Si costituiva , la quale evidenziava di aver erogato il prestito della Controparte_1 somma in contesa convenendo la restituzione di essa in due soluzioni, l'ultima con scadenza giugno 2018; deduceva di aver invano richiesto la restituzione dell'importo erogato a titolo di mutuo e di aver richiesto, quindi, sempre invano, l'intero in data di poco antecedente al deposito del ricorso monitorio e chiedeva quindi il rigetto dell'opposizione. All'udienza del 4.2.2020 parte opponente formulava proposta di pagamento della somma di euro 30.000,00 con assegno circolare, si impegnava al pagamento della somma ulteriore di euro 10.000,00 entro il 10.3.2020 e della residua somma di euro 40.000,00 con rate mensili di euro 500,00. Dopo alcuni rinvii funzionali al perfezionamento di una soluzione alternativa della controversia, il Giudice fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni del 21.3.2024, poi differita, su istanza congiunta delle parti, all'udienza del 10.10.2024. All'udienza del 22.5.2025 la causa, in esito alla discussione orale, era decisa. L'opposizione proposta è infondata nel merito e ciò per quanto di ragione. Deve, invero, rammentarsi che nel giudizio che si instaura all'esito di opposizione a decreto ingiuntivo, le parti, pur risultando processualmente invertite, conservano la loro posizione sostanziale (ossia il creditore opposto deve considerarsi attore in senso sostanziale e il debitore opponente convenuto di fatto), con la conseguente permanenza dei rispettivi oneri probatori ai sensi dell'art. 2697 c.c., che, in costanza di azione per inadempimento contrattuale, postula che sia il creditore opposto a dover provare l'esistenza del contratto, oltre che allegare l'inadempimento del debitore, incombendo su quest'ultimo l'onere di allegare e di provare l'esatto adempimento dell'obbligazione posta a suo carico. In tema di responsabilità contrattuale è, infatti, pacifico l'orientamento giurisprudenziale per il quale colui che agisce per l'inadempimento ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, potendo anche solamente allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte mentre è onere del debitore convenuto fornire la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo (Cass. Civ. Sez. Un., 30.10.2001 n. 13533; Cass. Civ., sez. III, 20.01.2015 n. 826; Cass. Civ., sez. II, 12.6.2018 n. 15328). Orbene, nel caso di ispecie, pacifico il dato sulla consegna del danaro oggetto del contratto di mutuo tra privati;
v'è prova piena ricavabile dall'estratto del conto corrente della odierna opposta prodotto già in fase monitoria e veicolato nel presente giudizio;
è pacifico, perché mai contestato dalla odierna opponente, che la somma di euro 80.000,00 sia stata erogata in prestito dalla parte opposta alla opponente e che quest'ultima si fosse impegnata alla restituzione;
è documentato che parte opposta abbia chiesto la restituzione della somma con missiva del 15.5.2018, così come v'è prova che parte opponente abbia replicato alla richiesta impegnandosi alla restituzione rateale del dovuto. Parte opponente ha effettivamente documentato di aver offerto nella pendenza del ricorso monitorio la somma di euro 30.000,00 alla sig.ra ed è pacifico che Controparte_1
pagina2 di 4 la somma sia stata rifiutata con la contestuale richiesta dell'intero; dal che si ricava logicamente che la somma fosse, stante anche l'assenza di pattuizione alcuna anche solo verbale sui tempi dell'adempimento dell'obbligazione gravante sul mutuatario, già esigibile (in restituzione) al momento della richiesta avanzata da parte opposta nel maggio del 2018. A ciò va soggiunto, anche al fine di comprendere la rilevanza di siffatta offerta non reale di pagamento, che, in tema di adempimento dell'obbligazione contrattuale (nel caso in ispecie la restituzione della somma mutuata dall'opposta alla parte opponente), la mancata previsione di un termine entro il quale la prestazione debba essere consensualmente eseguita autorizza il creditore ad esigerla immediatamente, senza necessità di ricorrere al giudice – come preteso dall'odierna parte opponente nelle missive documentate e con il ricorso monitorio - a norma e per gli effetti di cui all'art. 1183 c.c. quando, come nella specie, deve ritenersi decorso, anche alla luce dei rapporti pacificamente esistenti tra le parti (e tra queste anche il coniuge dell'opponente) un congruo termine dal perfezionamento dell'erogazione della somma a titolo di mutuo (dal novembre 2017 al maggio 2018).
A ciò va ulteriormente soggiunto che l'offerta del debitore – peraltro reiterata anche all'udienza del 4.2.2020 – per essere idonea a costituire in mora il creditore deve necessariamente comprendere la totalità della somma dovuta, con gli interessi (legali o convenzionali) maturati e le spese documentate;
nella specie parte opponente ha offerto meno della metà della somma avuta in prestito, ne discende la legittimità del rifiuto del creditore fondato, appunto, sull'inidoneità della somma offerta a coprire l'intero ammontare del credito;
siffatto condotta non viola il disposto dell'art. 1220 c.c. Dal che se ne ricava la legittima emissione del decreto ingiuntivo opposto per l'intero ammontare;
sennonché v'è prova che nella pendenza del giudizio d'opposizione sono state corrisposte da parte opponente e incassate da parte opposta somme per un montante complessivo di 53.000,00; le parti hanno, infatti, nel corso dell'udienza destinata alla discussione allegato che il credito residuo di parte opposta è pari alla data odierna ad euro 27.000,00 (già 30.000,00 alla data delle note conclusive del creditore opposto del 12.5.2025); il decreto ingiuntivo va, allora, revocato e parte opponente condannata al pagamento in favore di parte opposta della somma di euro 27.000,00 oltre interessi legali, in mancanza di specifica imputazione dei pagamenti parziali medio tempore intervenuti, dalla data dell'ultimo pagamento di euro 3.000,00 e fino al soddisfo effettivo. Il comportamento extra processuale e processuale della parte opponente legittima la compensazione delle spese di lite nella misura di ½ con la condanna dell'opponente al pagamento in favore di parte opposta del residuo mezzo liquidato in dispositivo in base alla tariffa vigente, al valore della causa (euro 80.000,00), alle quattro fasi di giudizio, parametri minimi
P.Q.M.
il Presidente della II Sezione Civile, dott. Ugo Scavuzzo, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando, nel giudizio iscritto al n. 6691.2018 R.G.A.C. proposto da
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 residente in [...], scala B, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Giuseppe Neri (C.F. ) del Foro di Reggio C.F._3
Calabria, ed elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, via Caprera n. 26, nello studio legale del predetto difensore, opponente, contro nata a [...] il Controparte_1
31.03.1951, c.f.: , ivi residente in [...], Pal. Contraffatto, CodiceFiscale_4
Scala B, Piano 5, 98123, rappresentata e difesa, dall' Avv. Alessandro Nastasi del Foro di pagina3 di 4 Messina, c.f. , ivi con studio in Strada San Giacomo n. 19 ove elegge C.F._5 domicilio, in virtù di mandato in atti, opposta e ricorrente in monitorio, così provvede: A) revoca il decreto ingiuntivo e condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta della somma di euro 27.000,00 oltre interessi nella misura legale con la decorrenza indicata in parte motiva;
B) dichiara compensate nella misura di ½ le spese di lite e condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta del residuo mezzo liquidato in complessivi euro 3.026,00 oltre s.g. al 15%, iva e cassa. Così deciso in Messina il 22.5.2025
Il Presidente di Sezione dott. Ugo Scavuzzo
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