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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 28/04/2025, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Rita Cuzzola ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2020 2019 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
FORMICA FRANCA PATRIZIA e dall'Avv. PINO PAOLO, come da procura in atti. attore, contro
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. SIRACUSA CP_1 CodiceFiscale_2
ANGELO come da procura in atti. convenuto,
Controparte_2
[...]
[...]
Chiamati in causa contumaci avente ad oggetto: solo danni a cose.
Conclusioni delle parti: le parti concludevano come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., , premettendo di essere comproprietario indiviso Parte_1
insieme ai germani , e dei beni immobili caduti in CP_1 CP_2 Controparte_2 successione per la morte del padre e per la donazione della madre , e che CP_3 Controparte_2
con accordo sottoscritto il 22.02.2017 tutti gli eredi avevano concordato una suddivisione bonaria e che l'immobile a lui assegnato era stato riconsegnato dal resistente danneggiato, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1) Ritenere e dichiarare la piena ed esclusiva responsabilità del Sig. per tutti i danni cagionati CP_1
all'immobile di cui in premessa e per l'effetto;
2) Condannare lo stesso al pagamento, in favore dell'odierno ricorrente, della complessiva somma di Euro 15.740,00 oltre IVA come per legge così come quantificata in base alla CTU a firma dell'arch. per quanto indicato Per_1
in premessa;
3) In via subordinata, ritenuto che l'espletamento della CTU è compatibile con il rito sommario., se del caso disporre
C.T.U. al fine di accertare e quantificare i danni subiti dall'odierno ricorrente per quanto indicato in premessa;
Si costituiva il resistente il quale contestava le domande avverse e ne chiedeva il rigetto, CP_1
eccependo, preliminarmente, l'inefficacia del piano di divisione.
Disposto dal giudice il mutamento di rito si ordinava la integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari e l'esperimento della mediazione obbligatoria.
Concessi i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c., dopo il deposito di note istruttorie, venivano ammessi gli interrogatori formali all'esito dei quali il giudice rigettava le ulteriori richieste e fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
Dopo una serie di rinvii, la causa giungeva all'udienza per la discussione, da trattarsi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
******
Preliminarmente, si dichiara la contumacia di , e i Controparte_2 CP_2 Controparte_2
quali, regolarmente citati, non si sono costituiti in giudizio.
Le domande di parte attrice sono infondate e non meritano di essere accolte.
Come già descritto nell'atto introduttivo del presente giudizio, le parti in causa sono comproprietari, pro indiviso, dei beni immobili caduti in successione in morte del padre . CP_3 Orbene, come è noto, la legge disciplina, oltre la divisione giudiziale dei beni caduti in successione, anche la divisione c.d. contrattuale.
Essa consiste in un frazionamento fra tutti gli eredi, nel rispetto delle quote a ciascuno spettanti, di tutti i beni facenti parte dell'eredità. In tal modo, ogni singolo erede diventa unico proprietario esclusivo dei beni che gli vengono assegnati.
L'accordo stipulato dai coeredi prende il nome di contratto divisionale e conduce allo scioglimento della comunione ereditaria.
La legge prevede, in tal caso, l'accordo unanime dei coeredi pertanto, per la stipula di un valido contratto di divisione, è necessaria la partecipazione di tutti i coeredi che devono essere d'accordo all'unanimità sulla ripartizione dei beni ereditari.
Inoltre, perché il contratto sia valido, nel caso in cui abbia come oggetto la divisione di beni immobili, deve essere redatto in forma scritta, ex art. 1350 c.c., e, come costantemente stabilito dalla giurisprudenza, che questo giudice condivide, le firme dei sottoscrittori devono essere autenticate.
Appare chiaro che il verbale sopra citato, anche se si volesse ritenere quale un preliminare di divisione,
è affetto da nullità insanabile per due ordini di motivi e precisamente: non riporta l'accordo unanime di tutti i coeredi stante l'assenza di e e le firme apposte non sono CP_2 Controparte_2
autenticate.
Si precisa che i coeredi , almeno con riferimento alla prima assemblea, e CP_2 Controparte_2
si riconoscono assenti in quanto non vi è prova, in atti, delle deleghe dagli stessi rilasciate.
In ogni caso l'accordo sopra citato è sottoposto a condizione. La sua efficacia è legata alla donazione dei beni della coerede che, ad oggi, non si è validamente, tramite atto pubblico come Controparte_2
richiesto dalla legge, verificata.
Alla luce di quanto sopra appare evidente che il risulta carente di legittimazione Parte_1
attiva nell'azione di risarcimento del danno, non essendo proprietario dell'immobile a lui assegnato nel citato accordo.
Non si accoglie, infine, la nuova domanda di risarcimento del danno formulata nella qualità di coproprietario in quanto si continua a rivendicare il risarcimento per intero e non quota parte.
Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico dell'attore, in Parte_1
favore del convenuto , nella misura liquidata in dispositivo in applicazione del D.M. n. CP_1
147/22, avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva svolta, nei valori minimi stante la modesta complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, disattesa ogni contraria e ulteriore istanza, pronunciando nel giudizio n. 2020/2019 R.G., così provvede:
- rigetta la domanda di;
Parte_1
- condanna l'attore alla rifusione delle spese processuali sostenute nel presente giudizio dal convenuto
, liquidate in €.2.540,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e CP_1
c.p.a., se dovute, come per legge;
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 28/04/2025 .
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Maria Rita Cuzzola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Rita Cuzzola ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2020 2019 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
FORMICA FRANCA PATRIZIA e dall'Avv. PINO PAOLO, come da procura in atti. attore, contro
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. SIRACUSA CP_1 CodiceFiscale_2
ANGELO come da procura in atti. convenuto,
Controparte_2
[...]
[...]
Chiamati in causa contumaci avente ad oggetto: solo danni a cose.
Conclusioni delle parti: le parti concludevano come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., , premettendo di essere comproprietario indiviso Parte_1
insieme ai germani , e dei beni immobili caduti in CP_1 CP_2 Controparte_2 successione per la morte del padre e per la donazione della madre , e che CP_3 Controparte_2
con accordo sottoscritto il 22.02.2017 tutti gli eredi avevano concordato una suddivisione bonaria e che l'immobile a lui assegnato era stato riconsegnato dal resistente danneggiato, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1) Ritenere e dichiarare la piena ed esclusiva responsabilità del Sig. per tutti i danni cagionati CP_1
all'immobile di cui in premessa e per l'effetto;
2) Condannare lo stesso al pagamento, in favore dell'odierno ricorrente, della complessiva somma di Euro 15.740,00 oltre IVA come per legge così come quantificata in base alla CTU a firma dell'arch. per quanto indicato Per_1
in premessa;
3) In via subordinata, ritenuto che l'espletamento della CTU è compatibile con il rito sommario., se del caso disporre
C.T.U. al fine di accertare e quantificare i danni subiti dall'odierno ricorrente per quanto indicato in premessa;
Si costituiva il resistente il quale contestava le domande avverse e ne chiedeva il rigetto, CP_1
eccependo, preliminarmente, l'inefficacia del piano di divisione.
Disposto dal giudice il mutamento di rito si ordinava la integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari e l'esperimento della mediazione obbligatoria.
Concessi i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c., dopo il deposito di note istruttorie, venivano ammessi gli interrogatori formali all'esito dei quali il giudice rigettava le ulteriori richieste e fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
Dopo una serie di rinvii, la causa giungeva all'udienza per la discussione, da trattarsi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
******
Preliminarmente, si dichiara la contumacia di , e i Controparte_2 CP_2 Controparte_2
quali, regolarmente citati, non si sono costituiti in giudizio.
Le domande di parte attrice sono infondate e non meritano di essere accolte.
Come già descritto nell'atto introduttivo del presente giudizio, le parti in causa sono comproprietari, pro indiviso, dei beni immobili caduti in successione in morte del padre . CP_3 Orbene, come è noto, la legge disciplina, oltre la divisione giudiziale dei beni caduti in successione, anche la divisione c.d. contrattuale.
Essa consiste in un frazionamento fra tutti gli eredi, nel rispetto delle quote a ciascuno spettanti, di tutti i beni facenti parte dell'eredità. In tal modo, ogni singolo erede diventa unico proprietario esclusivo dei beni che gli vengono assegnati.
L'accordo stipulato dai coeredi prende il nome di contratto divisionale e conduce allo scioglimento della comunione ereditaria.
La legge prevede, in tal caso, l'accordo unanime dei coeredi pertanto, per la stipula di un valido contratto di divisione, è necessaria la partecipazione di tutti i coeredi che devono essere d'accordo all'unanimità sulla ripartizione dei beni ereditari.
Inoltre, perché il contratto sia valido, nel caso in cui abbia come oggetto la divisione di beni immobili, deve essere redatto in forma scritta, ex art. 1350 c.c., e, come costantemente stabilito dalla giurisprudenza, che questo giudice condivide, le firme dei sottoscrittori devono essere autenticate.
Appare chiaro che il verbale sopra citato, anche se si volesse ritenere quale un preliminare di divisione,
è affetto da nullità insanabile per due ordini di motivi e precisamente: non riporta l'accordo unanime di tutti i coeredi stante l'assenza di e e le firme apposte non sono CP_2 Controparte_2
autenticate.
Si precisa che i coeredi , almeno con riferimento alla prima assemblea, e CP_2 Controparte_2
si riconoscono assenti in quanto non vi è prova, in atti, delle deleghe dagli stessi rilasciate.
In ogni caso l'accordo sopra citato è sottoposto a condizione. La sua efficacia è legata alla donazione dei beni della coerede che, ad oggi, non si è validamente, tramite atto pubblico come Controparte_2
richiesto dalla legge, verificata.
Alla luce di quanto sopra appare evidente che il risulta carente di legittimazione Parte_1
attiva nell'azione di risarcimento del danno, non essendo proprietario dell'immobile a lui assegnato nel citato accordo.
Non si accoglie, infine, la nuova domanda di risarcimento del danno formulata nella qualità di coproprietario in quanto si continua a rivendicare il risarcimento per intero e non quota parte.
Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico dell'attore, in Parte_1
favore del convenuto , nella misura liquidata in dispositivo in applicazione del D.M. n. CP_1
147/22, avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva svolta, nei valori minimi stante la modesta complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, disattesa ogni contraria e ulteriore istanza, pronunciando nel giudizio n. 2020/2019 R.G., così provvede:
- rigetta la domanda di;
Parte_1
- condanna l'attore alla rifusione delle spese processuali sostenute nel presente giudizio dal convenuto
, liquidate in €.2.540,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e CP_1
c.p.a., se dovute, come per legge;
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 28/04/2025 .
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Maria Rita Cuzzola