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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 30/09/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
963/25 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel.
Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
Dott.ssa ELISA IACONE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.V.G. 963/25 promossa da:
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Parte_1
Parroni Dino, parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
ricorrente
e
, nata a [...] il [...], con il patrocinio Controparte_1 dell'Avv. Parroni Dino, parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 08/10/2016 in Terni (TR) precisando che dall'unione non sono nati figli e che a far data dalla comparizione dinanzi al Tribunale in sede di separazione non vi era stata alcuna forma di riconciliazione.
All'udienza di comparizione delle parti tenuta con modalità di scambio note scritte esperito negativamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato le condizioni del divorzio nei seguenti termini:
“I ricorrenti, disponendo ciascuno di un reddito adeguato in grado di consentirgli di mantenere lo stesso tenore di vita osservato nel corso del matrimonio, non hanno diritto al contributo di mantenimento;
CP_
- Il cane di nome acquistato in costanza di matrimonio, resterà nella dimora del sig. , con facoltà per la sig.ra di prelevarlo quando vorrà. Parte_1 Controparte_1
- I ricorrenti hanno risolto tutte le questioni economiche e non hanno più nulla a pretendere l'uno dall'altro.
- I coniugi confermano reciprocamente il consenso, già prestato con il ricorso per la separazione personale, al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e/o documenti equipollenti validi per l'espatrio”.
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia che la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine legale a far data da quando i coniugi comparvero dinanzi al Tribunale in occasione della loro separazione personale divenuta definitiva. Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, per l'accoglimento della domanda.
Le condizioni del divorzio congiunto, sopra riportate, sono da ritenere congrue.
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 08/10/2016 tra e in Terni (TR), alle condizioni Parte_1 Controparte_1 indicate nel ricorso congiunto;
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di TERNI (TR) (atto n. 66, parte II, serie A, Uff. 1, anno 2016); spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio del 10 settembre 2025
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel.
Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
Dott.ssa ELISA IACONE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.V.G. 963/25 promossa da:
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Parte_1
Parroni Dino, parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
ricorrente
e
, nata a [...] il [...], con il patrocinio Controparte_1 dell'Avv. Parroni Dino, parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 08/10/2016 in Terni (TR) precisando che dall'unione non sono nati figli e che a far data dalla comparizione dinanzi al Tribunale in sede di separazione non vi era stata alcuna forma di riconciliazione.
All'udienza di comparizione delle parti tenuta con modalità di scambio note scritte esperito negativamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato le condizioni del divorzio nei seguenti termini:
“I ricorrenti, disponendo ciascuno di un reddito adeguato in grado di consentirgli di mantenere lo stesso tenore di vita osservato nel corso del matrimonio, non hanno diritto al contributo di mantenimento;
CP_
- Il cane di nome acquistato in costanza di matrimonio, resterà nella dimora del sig. , con facoltà per la sig.ra di prelevarlo quando vorrà. Parte_1 Controparte_1
- I ricorrenti hanno risolto tutte le questioni economiche e non hanno più nulla a pretendere l'uno dall'altro.
- I coniugi confermano reciprocamente il consenso, già prestato con il ricorso per la separazione personale, al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e/o documenti equipollenti validi per l'espatrio”.
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia che la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine legale a far data da quando i coniugi comparvero dinanzi al Tribunale in occasione della loro separazione personale divenuta definitiva. Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, per l'accoglimento della domanda.
Le condizioni del divorzio congiunto, sopra riportate, sono da ritenere congrue.
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 08/10/2016 tra e in Terni (TR), alle condizioni Parte_1 Controparte_1 indicate nel ricorso congiunto;
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di TERNI (TR) (atto n. 66, parte II, serie A, Uff. 1, anno 2016); spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio del 10 settembre 2025
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti