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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 18/03/2025, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Firenze Sezione Lavoro composta dai magistrati dott. Flavio Baraschi presidente dott. Elisabetta Tarquini consigliera rel. dott. Stefania Carlucci consigliera
All'udienza del 19.9.2024, all'esito della camera di consiglio, come da dispositivo separato ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. RG. 547/2023
promossa
da - appellante - Parte_1
Avv.ti Stefano e Sergio Zaccariello
contro
- appellato - Controparte_1
Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 87/2023 del Tribunale di Lucca giudice del lavoro, pubblicata il 9.3.2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La prof. docente iscritta nelle GPS per la provincia di Parte_1
Lucca, impugna davanti a questa Corte la sentenza 9.3.2023 del
Tribunale di Lucca, che ha respinto il ricorso da lei proposto contro il
, con cui l'originaria attrice aveva Controparte_2 lamentato l'assegnazione di incarichi di supplenze a colleghe, iscritte nella stessa graduatoria e specificamente individuate, a mezzo del riferimento al punteggio loro attribuito, collocate in posizioni inferiori alla sua, e concluso come segue: “previo accertamento del diritto della ricorrente, ordinare al
[...]
in Controparte_3 persona del dirigente pro tempore di procedere alla nomina della ricorrente nell'incarico d'insegnamento presso l'Istituto territoriale scolastico di Lucca per aver conseguito maggior punteggio e migliore posizione nella graduatoria provinciale rispetto alle insegnanti nominate, collocate in graduatoria provinciale in posizione n. 1053 e n. 1049, con ogni conseguenza di legge e, per l'effetto, condannare le resistenti al pagamento degli stipendi non percepiti a causa della mancata nomina della ricorrente, dal dì in cui la stessa sarebbe dovuta avvenire sino alla data dell'effettiva nomina e assunzione in servizio, fino al saldo effettivo, oltre interessi legali
e rivalutazione monetaria come per legge”.
2. La decisione impugnata ha sostanzialmente condiviso le difese svolte dalla resistente amministrazione scolastica. In particolare ha ritenuto provato che una delle due docenti indicate dalla lavoratrice come a lei illegittimamente preferite ( collocata nella posizione di Persona_1 graduatoria n. 1053) avesse in effetti ottenuto un incarico a tempo determinato per un posto di sostegno, per il quale l'attrice non avrebbe mai fatto domanda e cui quindi non avrebbe potuto aspirare. Quanto all'altra docente ( ), per quanto collocata in una Persona_2 posizione di graduatoria (la n. 1049) inferiore a quella occupata dall'attrice (che era al posto n. 1039), secondo il primo giudice, sarebbe stata individuata nel rispetto delle previsioni dell'O.M. 60/2020 e della circolare 25089 del 6.8.2021del MIM.
3. Sarebbe stato infatti pacifico che il posto poi assegnato alla prof.
[...] non fosse disponibile alla data della prima convocazione degli Per_2 aspiranti docenti (6.9.2021), essendosi liberato solo successivamente. Per
2 contro al 6.9.2021 nessuna delle sedi indicate come di propria preferenza dalla prof. sarebbe stata libera. Pt_1
4. Di conseguenza, il , secondo il Tribunale legittimamente, CP_1 avrebbe proceduto alle successive assegnazioni considerandola come rinunciataria, in accordo con la previsione dell'art. 14 della citata OM, secondo cui “la rinuncia a una proposta di assunzione o l'assenza dalla convocazione comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle GAE e GPS per il medesimo insegnamento anche sulle disponibilità sopraggiunte” e con la disposizione della circolare
25089/2021, che prevedeva che “la mancata presentazione dell'istanza comporta la rinuncia alla partecipazione alla procedura. La mancata indicazione di talune sedi è altresì intesa quale rinuncia per le sedi non espresse e la rinuncia all'incarico preclude il rifacimento delle operazioni anche per altra classe di concorso o tipologia di posto”.
5. La parte privata impugna la decisione davanti a questa Corte e ne chiede la riforma e l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “previo accertamento del diritto della ricorrente, ordinare al
[...]
Controparte_3
in persona del dirigente pro
[...] tempore di procedere alla nomina della ricorrente nell'incarico
d'insegnamento presso l'Istituto territoriale scolastico di Lucca, per aver conseguito maggior punteggio e migliore posizione nella graduatoria provinciale rispetto alla insegnante nominata, collocata in graduatoria provinciale in posizione n. 1049, con ogni conseguenza di legge e, per
l'effetto, condannare le resistenti al pagamento degli stipendi non percepiti
a causa della mancata nomina della ricorrente, dal dì in cui la stessa sarebbe dovuta avvenire sino alla cessazione dell'anno scolastico, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge, con ogni ulteriore statuizione di legge”.
3 6. L'attrice affida le sue ragioni a un unico, articolato motivo, con cui lamenta che il Tribunale abbia dato un'interpretazione del tutto erronea della normativa secondaria di interesse. Quelle disposizioni non avrebbero infatti in alcun modo consentito l'equiparazione tra rinuncia alla procedura, derivante dalla mancata presentazione da parte del docente della domanda, rinuncia all'incarico attribuito e invece rinuncia ad alcune delle sedi astrattamente assegnabili. In quest'ultimo caso (che
è quello qui di interesse) la rinuncia dovrebbe intendersi riferita alle sole sedi non indicate dal docente tra le proprie preferenze, non a tutte né alla procedura nel suo complesso.
7. Di conseguenza nella specie, secondo la prospettazione attrice, il avrebbe erroneamente applicato la normativa de qua, in CP_1 quanto, resosi disponibile uno dei posti indicati da come di Pt_1 propria preferenza dopo il primo turno di nomine, l'amministrazione avrebbe dovuto seguire l'ordine di graduatoria, e quindi preferirla a
[...]
(collocata in una posizione deteriore), avendo l'attrice Per_2 espressamente manifestato la propria preferenza per quella sede e non avendovi mai rinunciato.
8. In ogni caso, secondo l'appellante, la sentenza sarebbe erronea anche perché, in motivazione, non sarebbe stata in alcun modo indagata la ragione della preferenza accordata a nell'assegnazione della Per_2 sede richiesta anche da in particolare non sarebbe stato chiarito Pt_1 se avesse o meno indicato nella propria domanda tutte le sedi Per_2 disponibili (circostanza questa che sola, anche a seguire l'argomentazione del Tribunale, avrebbe consentito di attribuirle il posto in questione).
9. Si è costituita l'amministrazione per resistere e chiedere il rigetto dell'impugnazione avversaria.
10. All'udienza di discussione la Corte, anche ex art. 101 c.p.c., ha invitato l'attrice a specificare l'oggetto della propria domanda, in specie a indicare se essa dovesse riferirsi unicamente al pagamento, a titolo
4 risarcitorio, delle retribuzioni che avrebbe maturato ove le fosse Pt_1 stato attribuito l'incarico di cui si discute o se invece la pretesa dovesse intendersi riferita anche all'attribuzione del punteggio che ella avrebbe maturato in conseguenza di quel servizio. Ciò al fine di verificare l'integrità del contraddittorio.
11. All'esito la parte privata ha precisato, con nota 11.9.2024, di rivendicare in giudizio anche “l'assegnazione del punteggio e di ogni altro vantaggio che sarebbe derivato dallo svolgimento dell'anno scolastico de quo, utili per l'assegnazione delle supplenze per gli anni successivi oltre che per il passaggio in ruolo nell'amministrazione”. Ha argomentato poi in ordine alla regolare instaurazione del contraddittorio nella specie, in ragione della natura risarcitoria della pretesa agita.
12. Così riassunta la presente vicenda processuale, la Corte ritiene che il giudizio sia stato introdotto omettendo di convenirvi delle parti necessarie.
13. Risulta infatti dalle sue difese (con particolare chiarezza dalle note da ultimo depositate in questo grado) come la docente, sul presupposto di essere stata illegittimamente pretermessa rispetto ad altre colleghe nell'assegnazione di un incarico, rivendichi in giudizio, seppure a titolo risarcitorio, l'attribuzione del punteggio corrispondente al servizio non reso per fatto dell'amministrazione, con ogni effetto quanto alla sua posizione in graduatoria rispetto a futuri incarichi.
14. E' allora di una certa evidenza, ad avviso della Corte, che la pretesa agita implichi necessariamente una riformulazione della graduatoria di interesse dell'attrice, rispetto all'assetto attuale, con pregiudizio degli altri docenti che vi risultano inseriti, almeno di quelli che sarebbero sopravanzati da ove le fosse attribuito il punteggio che richiede. Pt_1
Con la necessaria conseguenza che la decisione in ordine al diritto azionato non avrebbe potuto essere assunta se non nel contraddittorio
5 anche di tali controinteressati, che da quella decisione avrebbero potuto essere pregiudicati.
15. Si tratta di una conclusione cui perviene univocamente la giurisprudenza di legittimità, anche in controversie relative al rapporto di impiego del personale scolastico.
16. Precisamente in una di tali controversie (relativa al riconoscimento del servizio militare come titolo di servizio, con conseguente assegnazione all'attore di un punteggio aggiuntivo nelle graduatorie ex lege 124/1999), la Corte regolatrice ha rilevato che “in presenza di selezioni concorsuali, allorquando, come nella fattispecie, l'attore chieda la riformulazione della graduatoria al fine di conseguire una determinata utilità (promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede ecc.), il giudizio deve svolgersi in contraddittorio degli altri partecipanti al concorso coinvolti dai necessari raffronti, e, pertanto, il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, che va escluso solo qualora la domanda sia limitata al risarcimento del danno o a pretese compatibili con i risultati della selezione (Cass. n. 14914/2008; Cass. n.
15912/2009; Cass. n. 13968/2010; Cass. n. 15981/2016; Cass. n.
988/2017)”.
17. Finalizzata la domanda, nel caso rimesso all'esame della Corte, ad ottenere “il riconoscimento del servizio militare di leva ai fini dell'aggiornamento della graduatoria di cui alla L. n. 124 del 1999 con tutte le conseguenze giuridiche ed economiche” non poteva, secondo il Giudice di nomofilachia, “essere negata la configurabilità di un rapporto sostanziale plurisoggettivo, comportando l'accoglimento della domanda la produzione di effetti, in via diretta e immediata, nella sfera giuridica di un soggetto portatore di un interesse contrario”, il collega “che precedeva il ricorrente nella graduatoria formata dall'amministrazione e che da quest'ultimo sarebbe stato superato in caso di ritenuta fondatezza del ricorso” (così Cass. 28766/2018, richiamata anche da Cass. 5679/2020).
6 18. Si tratta di principi che devono di necessità trovare applicazione anche nella specie, senza che rilevi la circostanza che i soggetti in ipotesi pregiudicati da una decisione favorevole all'attrice non siano nominativamente individuati neppure dal (che in ordine CP_1 all'integrità del contraddittorio non aveva eccepito nulla). E' infatti in atti, prodotta dall'attrice come suo doc. 3, la graduatoria provinciale nella quale è inserita, dalla quale quindi risultavano e risultano Pt_1 agevolmente individuabili i terzi controinteressati (si veda su questo specifico punto ancora il precedente citato secondo cui “l'onere della parte, che eccepisca l'incompletezza del contraddittorio, di dedurre e dimostrare le circostanze su cui essa basi la propria eccezione, sussiste in relazione ai dati che non risultino dagli atti, e, quindi, non interferisce sul compito officioso del giudice di rilevare, sulla scorta del contenuto della domanda e degli elementi da essa offerti, la mancata osservanza degli inderogabili canoni di cui agli artt. 101 e 102 c.p.c.”).
19. Deve pertanto chiudersi il giudizio con la declaratoria di nullità della sentenza impugnata ex art. 102 c.p.c., perché emessa in difetto dell'evocazione in giudizio di litisconsorti necessari. La causa deve essere quindi rimessa al Tribunale di Lucca ex art. 354 c.p.c.
20. Il rilievo d'ufficio del vizio giustifica l'integrale compensazione delle spese del doppio grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, dichiara la nullità della sentenza impugnata ex art. 102 c.p.c. e dispone la rimessione della causa al Tribunale di Lucca ex art. 354 c.p.c. Dichiara integralmente compensate le spese del doppio grado. Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 19.9.2024
Il Presidente Dott. Flavio Baraschi
La consigliera est. dott. Elisabetta Tarquini 7