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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 25/08/2025, n. 605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 605 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott.ssa Paola Di Francesco Presidente dott.ssa Federica Abiuso Giudice dott. Nicola Del Vecchio Giudice rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 591/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “separazione giudiziale” e vertente
TRA
C.F. , nata a HA AD (Marocco) in [...] Parte_1 C.F._1
12/03/1987, rappresentata e difesa dall'avv. GUASTI CRISTINA, elettivamente domiciliata come in atti
- RICORRENTE–
E
, C.F. , nato a DI AI EN LI (Marocco) in [...] CP_1 C.F._2
01/10/1982, rappresentato e difeso dall'avv. GILLI VALERIA, giusta procura a margine della comparsa di costituzione, elettivamente domiciliati come in atti
- RESISTENTE –
NONCHÉ
presso il Tribunale di Rovigo Controparte_2
- INTERVENTORE EX LEGE–
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa
Con ricorso depositato in data 10.4.2024 parte ricorrente ha introdotto il Parte_1 presente procedimento contenzioso nei confronti del marito . CP_1
Le parti hanno contratto matrimonio in data 30/12/2009 a NC (Marocco).
1 Per_ Dalla loro unione sono nati in Italia: in data 30.8.2011, il 26.1.2016 ed il Per_1 Per_2
21.8.2019.
La ricorrente ha dedotto che il AG, nel corso della convivenza, ha tenuto un atteggiamento dispotico ed autoritario nei confronti della moglie, in quanto convinto di dover controllare ogni aspetto della vita della stessa, obbligandola ad adempiere a tutte le incombenze familiari.
La ha dedotto che medesimi comportamenti sarebbero tenuti dal resistente anche nei Pt_1 confronti delle figlie e, in particolare, della primogenita disincentivando l'inclinazione della Per_1 minore allo studio, ricordandole che l'unico obiettivo da perseguire per una donna è quello di diventare una buona moglie ed obbligandola ad indossare il velo. Per_ La ricorrente ha poi dedotto che il AG avrebbe costretto la figlia più piccola, , a dormire sul pavimento, non volendo acquistare un nuovo materasso.
Inoltre, la ha allegato che il coniuge sia solito fare uso di hashish in casa, oltre che di alcol. Pt_1
Dunque, la ricorrente ha precisato di essersi rivolta ad avvocato e di avere inviato una missiva al marito, rappresentandogli la volontà di separarsi, alla ricezione della quale il resistente ha reagito abbandonando la casa familiare il 9.4.2024.
La ricorrente ha quindi chiesto adottarsi provvedimenti indifferibili ed urgenti ex art. 473-bis.15
c.p.c., oltre a provvedimenti provvisori, in conformità alle conclusioni rassegnate.
1.1 Con decreto del 19.4.2024, reso inaudita altera parte, è stato così disposto: “DICHIARA tenuto a corrispondere, con decorrenza dalla data della domanda, a CP_1
entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli Parte_1 minori, la somma di euro 525,00 (175,00 per ciascun figlio) da rivalutarsi annualmente secondo
l'indice Istat, oltre alla quota di metà delle spese straordinarie, come di seguito specificate: […]”.
Instaurato il contraddittorio, con ordinanza dell'11.7.2024 è stato confermato il predetto provvedimento.
1.2 Costituitosi in giudizio, il AG ha preliminarmente eccepito l'improcedibilità della domanda e la cessazione della materia del contendere, in quanto, in data 12.6.2024, è stata pronunciata la sentenza di divorzio n. 5662 del Tribunale Sociale di Prima istanza di NC.
In particolare, la difesa del resistente ha precisato che il procedimento in Marocco è stato instaurato con il deposito del ricorso in data 4.3.2024, dunque in data precedente all'introduzione del presente giudizio, e la citata sentenza è stata pronunciata nel contraddittorio delle parti, atteso che la Pt_1 era difesa da un avvocato.
Nel merito, il ha contestato la ricostruzione in fatto offerta dalla ricorrente, precisando come CP_1 il rapporto del padre con i figli sia buono e non sussista alcun pericolo di pregiudizio per gli stessi.
2 Il giudice delegato, tenuto conto dell'eccezione svolta e dei documenti depositati dalla difesa del resistente relativi al giudizio di divorzio in Marocco, ha invitato le parti a dedurre sugli effetti della sentenza di divorzio, pronunciata all'estero e passata in giudicato, sul presente processo.
Dunque, ritenuta la causa matura per la decisione e ritenuti non sussistenti i presupposti per l'emissione di provvedimenti provvisori, ha invitato le parti alla discussione.
2. Conclusioni delle parti
La ricorrente ha così precisato le conclusioni: “In via principale -rigettare ogni avversaria eccezione ed in particolare rigettare l'eccezione preliminare di improcedibilità avanzata dal resistente fondata sulla sentenza di divorzio e regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale pronunciata dal Tribunale del Marocco stante la mancata regolare instaurazione del contraddittorio per le ragioni enunciate a pag. 3 della memoria della ricorrente deposita il 03/09/2024; -a seguito del rigetto dell'eccezione avversaria, voglia l'ill.mo Tribunale adito accogliere le conclusioni già precedentemente rassegante nel ricorso introduttivo che qui si riportano per maggior comodità: in via definitiva -Pronunciare la separazione dei coniugi (cf ) CP_1 C.F._2 nato a DI AI EN LI in [...] l'[...] e (c.f. ), Parte_1 C.F._1 cittadina marocchina, nata in [...] il [...], ordinandone l'annotazione al competente Ufficio dello Stato Civile del Comune di Rovigo;
-dichiarare ai sensi dell'art. 151 c.c. che l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza è addebitabile al sig. ; - CP_1 disporre a favore della moglie ricorrente a far data dal deposito del ricorso e per Parte_1 il tempo utile alla ricerca di una occupazione lavorativa, un assegno mensile di mantenimento pari ad euro 400,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, o la diversa somma che il
Tribunale riterrà equa all'esito dell'istruttoria; - disporre che il padre dei minori versi alla madre, a far data dal deposito della domanda un assegno mensile di 800,00 euro a titolo di mantenimento dei tre figli, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, comprensivo delle spese straordinarie, ovvero la diversa somma che si riterrà di giustizia;
-disporre il collocamento dei tre figli minori presso la madre;
-disporre la regolamentazione del regime di visita secondo quanto riterrà più opportuno il Tribunale adito alla luce delle condotte tenuto dal sig. così come CP_1 descritte nel ricorso e ricavabili, tra l'altro, dalle note audio depositate;
-disporre la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale del sig. ai sensi dell'art. 330 c.c. nei CP_1 confronti dei figli nata il [...] a [...] (cf ); Persona_4 C.F._3 nato il [...] a [...] (cf ed infine Parte_2 C.F._4 Parte_3 nata il [...] a [...] (cf ; - nella denegata e non creduta ipotesi in cui C.F._5 non si ravvisassero i presupposti per la decadenza, disporre l'affidamento super esclusivo dei tre figli minori alla madre ovvero l'affido esclusivo;
- disporre l'assegnazione della casa familiare alla
3 madre; - disporre che l'assegno unico, attualmente percepito per intero dal convenuto, sia percepito interamente dalla madre ricorrente;
In subordine Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il
Tribunale adito ritenesse fondata l'eccezione avversaria in punto di improcedibilità, -voglia riconoscere l'efficacia della sentenza marocchina solo per ciò che concerne lo status dei coniugi con conseguente dichiarazione della cessazione della materia del contendere unicamente in riferimento alla domanda inerente la separazione personale con conseguente prosecuzione del giudizio per le ulteriori domande formulate;
-ritenute, pertanto, ammissibili le ulteriori domande formulate in riferimento all regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale ed in ordine agli alimenti stante l'impossibilità di procedere al riconoscimento della decisone straniera per il difetto della giurisdizione marocchina (art. 65 lett. a) l. 218/1995) in ordine a tali domande per le ragioni enunciate a pag 4-5 della memoria deposita il 3/09/2024 e ribadite all'udienza del 28 gennaio 2025 da intendersi qui integralmente riportate (ex art. 7 Reg. 1111/2019 la giurisdizione appartiene infatti al Giudice della residenza abituale dei minori, ovvero l'Italia nel caso di specie;
ex artt. 39 e 41 Reg.
Cit. non possono essere riconosciute sentenze straniere nell'ambito delle quali i minori non sono stati sentiti) voglia l'ill.mo Tribunale adito disporre i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti
(che allo stato non sono ancora stati emessi) ai sensi dell'art. 473 bis. 22 c.p.c.: -autorizzare i coniugi a vivere separati;
-disporre il collocamento dei figli minori presso la madre e conseguentemente l'assegnazione della casa familiare sita in S. Maria Maddalena, Occhiobello (Ro) in via Nazionale n. 26 alla ricorrente -disporre che il sig. , a far Parte_1 CP_1 data dal deposito della domanda, corrisponda alla moglie mediante bonifico un assegno di mantenimento pari a 400,00€, ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia;
-diporre che il sig.
a far data dal deposito della domanda versi alla moglie un assegno di 800,00 € per CP_1 il mantenimento dei tre figli, comprensivo delle spese straordinarie, ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia;
-disporre la sospensione dell'eserciziario della responsabilità genitoriale in capo al sig. nei confronti dei figli;
-nella denegata e non creduta ipotesi in cui il CP_1
Tribunale adito non ravvisasse i presupposti per la sospensione della responsabilità genitoriale, voglia affidare in via super esclusiva i figli alla ricorrente ovvero in via esclusiva. Parte_1
In via definitiva, all'esito dell'istruttoria condotta, voglia accogliere le conclusioni summenzionate. - in ulteriore subordine -Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale ritenesse ammissibile
l'eccezione avversaria sia in riferimento alla domanda sullo status e sia in riferimento alla domanda sull'esercizio della responsabilità genitoriale, voglia accogliere la domanda della ricorrente in riferimento al mantenimento dei minori, atteso che la decisone marocchina, la quale ha statuito un assegno di mantenimento per i tre figli minori di appena 111,00€ (37,00€ a figlio), senza tener conto delle spese straordinarie, produce un effetto contrario ai principi dell'ordine pubblico tra i quali
4 primeggia quello del best interest of child. In caso di totale riconoscimento della sentenza straniera, in assenza di un aliquid novi, sarebbe impossibile procedere ad una modifica della decisione marocchina in punto di mantenimento per i figli minorenni”.
Il resistente ha così precisato le conclusioni: “- in via principale: dichiarare l'improcedibilità del ricorso proposto dalla sig.ra per cessata materia del contendere, essendo stata Parte_1 emessa tra le parti sentenza di divorzio n. 5662 pronunciata per discordia in data 12.06.2024 dal
Tribunale Sociale di Prima istanza di NC, passata in giudicato, che regola altresì
l'affidamento e il mantenimento dei figli;
- in via subordinata, dichiarare la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di separazione con addebito e mantenimento della sig.ra
essendo stata emessa, e passata in giudicato, sentenza di divorzio n. 5662 Parte_1 pronunciata per discordia in data 12.06.2024 dal Tribunale Sociale di Prima istanza di NC
e, conseguntemente, ritenere e dichiarare la propria incompetenza funzionale in favore del Tribunale dei Minori di Venezia relativamente alla domanda ex art. 330 c.c. di parte ricorrente;
- in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale e di quella subordinata sopra indicate: nel merito, dichiarare la cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda di separazione, addebito della stessa e mantenimento della sig.ra disporre l'affidamento congiunto dei figli, derminando le modalità Parte_1 con le quali il padre li vedrà e li avrà con sé, e determinare l'ammontare del mantenimento in favore degli stessi in misura proporzionata al reddito del sig. e considerando che il CP_1 medesimo è tenuto ad osservare le disposizioni economiche imposte dalla sentenza n. 5662, pronunciata tra le parti per discordia in data 12.06.2024 dal Tribunale Sociale di Prima istanza di
NC; in via istruttoria, si insiste per l'accoglimento delle istanze e dei mezzi di prova richiesti nei propri atti del presente giudizio”.
3. Le domande di addebito della separazione
Nel costituirsi, il resistente ha dedotto che con sentenza n. 5662 del Tribunale Sociale di Prima istanza di NC nel giudizio rubricato al numero 2988/1626/2024 è stato pronunciato il divorzio tra le parti.
Ebbene, giova preliminarmente individuare gli elementi utili ai fini della disamina dell'eccezione svolta dal resistente:
- il presente processo è stato introdotto il 10.4.2025, data di deposito del ricorso;
- il processo di divorzio in Marocco è stato introdotto in data 4.3.2024 (cfr. doc. n. 1 di parte resistente);
- con sentenza del 12.6.2024 il Tribunale Sociale di Prima istanza di NC ha dichiarato il divorzio (Cfr. doc. n. 1 di parte resistente);
5 - in data 11.11.2024 è stato rilasciato attestato dalla Corte d'Appello di NC, con il quale si certifica che non è stato presentato ricorso in appello avverso alla predetta sentenza (cfr. doc. n. 25 di parte resistente).
Tanto premesso, occorre soffermarsi sugli effetti determinati sul presente processo dalla sopravvenuta pronuncia di divorzio così detto “diretto”, pronunciato dal Tribunale di NC.
Sul punto, vale precisare che è ben vero che il secondo comma dell'articolo 32 della legge n.218/1995 prevede che possa essere applicata la legge italiana soltanto laddove la separazione e lo scioglimento del matrimonio non siano previsti dalla legge straniera;
ma tale disposizione, ad avviso del Collegio, deve essere interpretata nel senso di riconoscere l'applicazione della legge italiana solo nelle ipotesi in cui lo scioglimento del vincolo matrimoniale non sia previsto in assoluto dalla legge straniera.
Invero, nella specie, l'ordinamento marocchino consente il divorzio diretto, senza previa necessità di radicare una causa di separazione legale;
previsione di maggior favore che va garantita, trattandosi della legge applicabile al caso di specie.
Ciò in quanto la separazione personale non può qualificarsi quale istituto di “applicazione necessaria”: sia in considerazione della circostanza che lo stesso ordinamento italiano prevede da sempre ipotesi di divorzio diretto (cfr. articolo 3 legge n.898/1970); sia in considerazione dei principi affermati dalla Suprema Corte in materia di delibazione di sentenze straniere di divorzio: “(…) La sentenza straniera di divorzio è contraria all'ordine pubblico italiano e non è, quindi, delibabile in
Italia solo quando sia lesiva dei principi fondamentali ed irrinunciabili dell' ordinamento interno.
Pertanto, con riguardo al principio, fondamentale ed irrinunciabile, stabilito nel nostro ordinamento per lo scioglimento del matrimonio, dell'irreversibile dissoluzione del vincolo, non può essere negata la delibazione della pronuncia del giudice straniero che abbia sciolto il matrimonio per mutuo consenso dei coniugi” (Cfr. sent. del 18.10.1991 n. 11045; sent. n. 6975 del 25.7.1997).
In questa prospettiva ermeneutica, la preventiva pronuncia di separazione non può considerarsi espressione di un principio fondamentale e irrinunciabile dell'ordinamento italiano, proprio in considerazione della circostanza che, seppure in tassative ipotesi, la stessa non è richiesta quale necessario presupposto dello scioglimento del vincolo coniugale nella legislazione nazionale.
De iure, le richiamate previsioni del diritto marocchino non possono ritenersi contrarie all'ordine pubblico (sulla non contrarietà all'ordine pubblico della previsione legislativa straniera che consenta direttamente il divorzio, senza prevedere la preventiva separazione personale, purché venga accertato l'irreparabile venir meno della comunione di vita tra i coniugi, v. Cass. sez. I, 25.07.2006, n. 16978).
3.1 Ebbene, dall'esame della sentenza del Tribunale di NC è possibile desumere che il processo di divorzio diretto è stato instaurato in data precedente al presente giudizio, dandosi atto
6 nella predetta sentenza che la data di deposito del ricorso risale al 4.3.2024, a fronte del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio risalente al 10.4.2024.
Ad ogni buon conto, la collocazione temporale, con riferimento alla domanda sullo status, appare attualmente di scarsa rilevanza, atteso che, in ogni caso, è intervenuta sentenza dichiarativa di scioglimento del matrimonio e tenuto conto dei principi desumibili dalla giurisprudenza unionale sul punto.
Infatti, nell'esaminare un caso analogo, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con sentenza del
16 gennaio 2019, ha così statuito: “Le norme sulla litispendenza di cui all'articolo 27 del regolamento n. 44/2001 e all'articolo 19 del regolamento n. 2201/2003 devono essere interpretate nel senso che, qualora, nell'ambito di una controversia in materia matrimoniale, di responsabilità genitoriale e di obbligazioni alimentari, l'autorità giurisdizionale successivamente adita abbia adottato, in violazione di tali norme, una decisione poi divenuta definitiva, esse ostano a che le autorità giurisdizionali dello Stato membro cui appartiene l'autorità giurisdizionale preventivamente adita neghino, per questo solo motivo, il riconoscimento di tale decisione In particolare, tale violazione non può, di per sé, giustificare il mancato riconoscimento di detta decisione per una sua contrarietà manifesta all'ordine pubblico di tale Stato membro”.
3.2 Ciò posto, si osserva anche che nella sentenza del Tribunale di NC si dà espressamente conto delle attività di notificazione poste in essere per portare a conoscenza l'odierna ricorrente della pendenza del processo di divorzio in Marocco.
Sul punto, sebbene la circostanza sia stata oggetto di specifica contestazione da parte della Pt_1 essa risulta documentalmente smentita.
Infatti, il resistente ha depositato:
- copia della notifica effettuata nelle mani della sorella dell'odierna ricorrente in data 6.3.2024 (cfr. doc. n. 14 di parte resistente);
- copia dell'atto depositato dal difensore della con il quale è stata richiesta l'assegnazione Pt_1 di un termine per replicare (cfr. doc. 24 di parte resistente).
Inoltre, e tanto appare dirimente, anche dalla stessa sentenza di divorzio si ricava che la Pt_1 fosse costituita ed assistita da un difensore e che sia anche stata tentata la conciliazione tra le parti
(cfr. doc. 1 di parte resistente).
E ancora, si reputa che il AG abbia anche fornito prova del passaggio in giudicato della sentenza pronunciata dal Tribunale di NC.
Infatti, come detto, ha depositato copia dell'attestazione della mancata proposizione dell'appello, evidenziando come, in ogni caso, ai sensi dell'art. 122 del codice della famiglia del Marocco sia
7 irrevocabile il divorzio pronunciato dal Tribunale, ad eccezione dei del divorzio per giuramento di castità e del divorzio per mancanza di mantenimento, ipotesi non riconducibili al caso di specie.
In questa prospettiva, tutte le questioni pure poste dalla difesa della parte ricorrente in ordine all'insussistenza del requisito ex art. 64, lett. a), l. 218/1995 devono intendersi superate, in quanto la sentenza del Tribunale di NC è passata in giudicato “secondo la legge del luogo in cui è stata pronunciata”, ai sensi dell'art. 64, lett. e), l. 218/1995.
Dunque, a parere di questo Collegio, la sentenza del Tribunale di NC va riconosciuta nella sua interezza, anche con riferimento alle statuizioni rese in punto di affidamento e di mantenimento dei figli minori, in quanto comunque non producenti effetti contrari all'ordine pubblico [art. 64, lett.
g), l. 218/1995], atteso che:
- è stato posto un assegno di mantenimento in capo al AG ed in favore dei figli;
- i figli sono stati affidati “in custodia” alla madre;
- è stato regolamentato il diritto di visita paterno.
Inoltre, per completezza si osserva che non appaiono condivisibili le ulteriori argomentazioni svolte dalla difesa della ricorrente, nella parte in cui si fa richiamo agli artt. 39 e 41 del Regolamento UE n.
1111/2019.
Infatti, in disparte ogni considerazione circa l'effettiva applicabilità delle predette norme al caso di specie, il Tribunale reputa che l'obbligatorietà dell'ascolto del minore capace di discernimento, anche nel caso di specie, debba essere inteso in una prospettiva di tutela sostanziale e non formalistica.
In questa prospettiva, non può non rilevarsi la contraddittorietà delle deduzioni della parte ricorrente, la quale si duole del mancato ascolto dei figli minori da parte del giudice marocchino, il quale ha tuttavia disposto l'affidamento e la collocazione dei figli presso la madre, come dalla stessa richiesto nel presente giudizio.
Pertanto, appaiono soddisfatti i requisiti ex art. 64 L. 31 maggio 1995, n. 218 per il riconoscimento in
Italia della sentenza straniera.
3.4 Tutto quanto premesso, giova precisare che, alla luce dei principi sopra evocati, tenuto conto che nulla osta al riconoscimento nel nostro ordinamento di sentenza di divorzio diretto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda di separazione, in relazione alla quale ed alle domande accessorie alla stessa nessuna determinazione può essere assunta dall'intestato Tribunale.
In tal senso, risulta dirimente la circostanza per cui il ricorso del processo di divorzio è stato depositato prima di quello introduttivo del presente giudizio;
dunque, la sentenza definitiva del
Tribunale di NC svolge la sua efficacia per tutto il periodo di pendenza del processo di
8 separazione, non residuando possibilità di una contestuale e differente regolamentazione da parte dell'intestato Tribunale.
Giova precisare che, a parere del Collegio, la cessazione della materia del contendere circa la domanda di separazione risulta assorbente anche rispetto alla domanda di addebito e di mantenimento del coniuge;
inoltre, le domande accessorie relative all'affidamento e mantenimento dei figli minori, in ragione delle sopravvenute statuizioni del Tribunale di NC, risultano improcedibili.
A ciò consegue la revoca dei provvedimenti pronunciati dal Tribunale ai sensi dell'art. 473-bis.15
c.p.c..
4. Sul prosieguo del giudizio
Va disposto il prosieguo dell'istruttoria con separata ordinanza di rimessione della causa davanti al giudice relatore, affinché questo Tribunale possa pronunciarsi sulle questioni relative alla domanda ex art. 330 c.c. formulata dalla ricorrente.
Anche la regolamentazione delle spese processuali va rinviata al momento di emanazione della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo –Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
DICHIARA cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di separazione, alla domanda di addebito ed alla connessa domanda ex art. 156 c.c.;
DICHIARA l'improcedibilità delle connesse domande relative all'affidamento ed al mantenimento dei figli;
REVOCA l'ordinanza ex art. 473-bis.15 c.p.c. dell'11.7.2024;
RINVIA la statuizione sulle spese al momento della emanazione della sentenza definitiva;
RIMETTE, con separata ordinanza, la causa sul ruolo del giudice istruttore.
Così deciso in Rovigo nella camera di consiglio tenutasi in data 25.8.2025.
La Presidente dott.ssa Paola Di Francesco
Il giudice estensore dott. Nicola Del Vecchio
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