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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 20/03/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI VENEZIA dott.ssa Margherita Bortolaso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di lavoro n. 166/2023 RG promossa con ricorso da
Parte_1
con avv.to Giuseppe Ametrano
- ricorrente -
contro
Controparte_1 con avv.ti Andrea Niero e Luciana Marra
- resistente - in punto: differenze retributive - reinquadramento + altro;
decisa il 20.3.2025
FATTO
Con ricorso depositato in data 3.2.2023 la ricorrente in epigrafe indicata ha agito in giudizio nei confronti della , operante nel campo dei “restauri, Controparte_1 ristrutturazione, riparazioni e completamento immobili … costruzione di edifici residenziali e non residenziali”, e sua datrice di lavoro a far data dal 15/10/2018 al 23/02/2021, allegando:
- di essere stata assunta, con contratto a tempo determinato successivamente trasformato in indeterminato dal 31/01/2019, come impiegata inquadrata nel 4° livello del CCNL Edilizia
Artigianato e a 40 ore settimanali distribuite per 5 giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle 18.00 con due giorni di riposo;
- di avere in realtà prestato la propria attività lavorativa anche durante le domeniche e i giorni festivi, non godendo di alcun giorno di riposo;
- di essersi occupata, seguendo diligentemente indicazioni e direttive impartite direttamente dal titolare , di : Controparte_1 • coordinamento e gestione generale dell'ufficio: la ricorrente si occupava dell'apertura e della chiusura dei locali, era incaricata dell'accoglienza dei clienti, si preoccupava di gestire i rifornimenti dei materiali necessari al funzionamento dello studio (ad esempio carta, toner, etc…), rispondeva al telefono e alle mail ed occasionalmente si occupava anche delle pulizie dei locali;
• gestione della contabilità: in particolare controllava i sottoconti bancari, oltre che i conti dei clienti e dei fornitori ed era incaricata di compilare la prima nota di cassa;
all'occasione e sotto le direttive del sig. effettuava anche operazioni _1 bancarie;
• gestione del personale interno alla in particolare trasmetteva le ore Controparte_1 lavorate da ciascun dipendente affinché si potessero elaborare le buste paga, distribuiva le buste paga, raccoglieva le informazioni e la documentazione necessaria per le nuove assunzioni, con funzione di referente con cui i dipendenti si interfacciavano per ferie, permessi e qualsiasi altro tipo di comunicazione con il datore di lavoro;
• gestione dell'apparato amministrativo della società, ossia: aveva il controllo sulla creazione e la gestione della pec aziendale;
era incaricata della fatturazione elettronica anche con la creazione di un account sul provider Aruba;
si occupava della gestione, della emissione e dello scarico della fatturazione passiva;
gestiva autonomamente l'account
– essendo l'unica ad utilizzarlo – dove caricava i preventivi e la fatturazione attiva, Pt_2 oltre ad utilizzare altri portarli, come ad esempio Telemaco;
• previe disposizioni del titolare, preparazione ed elaborazione dei preventivi;
• funzione di controllo: si occupava dello “scadenzario”, ossia di un foglio excel con il dettaglio delle entrate e delle uscite dell'azienda nel breve, medio e lungo periodo;
effettuava l'analisi della redditività dei cantieri ed eseguiva anche un controllo sullo stato dei contenziosi in cui la era parte;
_1
- di avere goduto esclusivamente di una settimana di ferie l'anno (solitamente nel mese di agosto) sovente continuando comunque a prestare l'attività lavorativa in smart working ed usufruendo solo saltuariamente dei permessi maturati;
- di avere percepito, tramite bonifico, importi nettamente inferiori a quelli risultanti dalle buste paga;
- di essersi dunque in data 22/02/2021, stante la mancata corresponsione della retribuzione relativa ai mesi di febbraio, luglio e dicembre 2020, formalmente dimessa per giusta causa con decorrenza dal 23/02/2021. Tanto esposto in fatto, agisce per il pagamento del TFR relativamente agli anni 2020 e 2021 e delle differenze retributive maturate per lavoro straordinario nonché in ragione della riparametrazione del trattamento sulla base del corretto livello contrattuale spettante per le mansioni svolte durante tutto il periodo lavorato dal 15/10/2018 al 23/02/2021, ovvero del superiore 5° livello rispetto al 4° attribuito, oltre ad incidenza su scatti di anzianità, ratei di 13° mensilità e TFR.
Quantificato tale credito per reinquadramento nel 5° livello Ccnl, lavoro straordinario e festivo, indennità per ferie e permessi maturati e non goduti, scatti di anzianità nonché ratei di 13° mensilità e TFR in complessivi € 21.197,56, così conclude :
• Accertare e dichiarare che la sig.ra , fin dalla data della sua assunzione e per tutto il Parte_1 periodo di lavoro, ossia dal 15/10/2018 al 23/02/2021, ha diritto all'inquadramento nel superiore 5 Livello del CCNL Edilizia Artigianato e/o quello accertato in corso di causa per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, condannare la società Controparte_1
, (P.IVA ) in persona dell'omonimo titolare Sig. (C.F.
[...] P.IVA_1 Controparte_1
) a corrispondere alla ricorrente la somma complessiva di € 21.197,56, C.F._1 ovvero la somma minore o maggiore ritenuta di giustizia, a titolo di differenze retributive per corretto inquadramento contrattuale, maggiorazione per lavoro straordinario, maggiorazione per lavoro festivo, indennità per ferie e permessi maturati e non goduti, scatti di anzianità nonché ratei di 13° mensilità e TFR salvo errori ed omissioni come da conteggi allegati che fanno parte integrante del presente ricorso e che si intendono integralmente trascritti ovvero, in ipotesi di accordo giudiziale, a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali e moratori nonché rivalutazione monetaria come per legge, nonché il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge;
• Con vittoria di spese di lite, spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore “LegittimAzione società a responsabilità limitata tra Avvocati”, in persona del legale rappresentante p.t., antistatario.
La causa – nella quale parte convenuta si è costituita contestando ogni pretesa attorea – è stata istruita con acquisizione della documentazione offerta e prova per testi
Sono state depositate note finali autorizzate.
All' odierna udienza a seguito di discussione da remoto è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI Il ricorso in base al petitum è diretto al pagamento di differenze retributive testualmente a titolo di “corretto inquadramento contrattuale, maggiorazione per lavoro straordinario, maggiorazione per lavoro festivo, indennità per ferie e permessi maturati e non goduti, scatti di anzianità nonché ratei di 13° mensilità e TFR”, per complessivi euro 21.197,56, determinati come da seguente riepilogo (vd conclusioni + conteggio doc 4 ric):
In realtà per quanto risulta sia da tale riepilogo, sia dal sotteso sviluppo analitico dei conteggi come riportati al doc 4 ric , la quantificazione non sembra riguardare anche la maggiorazione per lavoro straordinario, bensì unicamente il reinquadramento e relativa incidenza su ratei di 13° mensilità e TFR.
e le indennità per festività, ferie e permessi maturati e non goduti.
Così è stata intesa anche dalla società convenuta che nella memoria di costituzione a pagina 4 ha sintetizzato le pretese attoree come aventi ad oggetto il “riconoscimento (e conseguente pagamento) delle asserite differenze retributive e contributive dovute all'inquadramento di livello ritenuto erroneo, nonché il pagamento del TFR relativo all'anno 2020 e 2021” ed evidenziato l' avvenuta formulazione
“esclusivamente sulla base di un asserito quanto non provato ed infondato, nonché errato, inquadramento di livello retributivo tra quelli indicati dal CCNL Edilizia-Artigianato”.
Ed in effetti le note finali autorizzate di entrambe le parti sono focalizzate sulla sola tematica del reinquadramento e relative differenze retributive, a conferma che il lavoro straordinario, pur in ricorso allegato e richiamato nel petitum, non fa in realtà parte della materia del contendere concretamente devoluta al Tribunale, chiamato a pronunciarsi sul credito di euro 21.197,56 come da conteggio, dunque rispetto al rivendicato reinquadramento nel 5° livello e relativa incidenza sui ratei di 13° mensilità e
TFR nonché su indennità per festività, ferie e permessi maturati e non goduti.
Come tali le pretese attoree vanno disattese, per i seguenti motivi.
I TESTI si sono così espressi: CP_
➢ , ex dipendente della convenuta come operaio: “ La ricorrente svolgeva Testimone_1 a presso l' ufficio di M e quando io, che di solito operavo fuori nei cantieri, passavo in ufficio, piu' volte a settimana di solito alla mattina alle 7,30 - 8 - 8,30 circa, e alla sera dopo le 17-17:30, a volte anche dopo le 18 , la trovavo sempre là. La sentivo inoltre a volte al cellulare sempre per questioni di lavoro. Non so se lavorasse anche di sabato, io di sabato di solito non lavoravo;
quanto al mese di agosto non ricordo. Le mansioni della ricorrente erano : riepilogo delle ore di lavoro svolte da noi colleghi, da ciascuno indicate;
consegna a noi colleghi delle buste paga predisposte, immagino, dal CdL;
per quanto da me verificato quando passavo rispondere al telefono ai clienti;
inoltre ricevere la consegna delle bolle dei materiali edili da noi operai ritirati presso i magazzini dove ci rifornivamo: le consegnavamo a lei oppure a volte a quando passava in cantiere;
ricevere la consegna _1 degli scontrini dei pasti. IR : Era piena eva il suo pc, ma non so in dettaglio se svolgesse ulteriori mansioni e quali. Non so nemmeno se si occupasse di predisposizione preventivi e fatturazione. Posso solo dire che spesso in ufficio trovavo solo lei, a volte c'era anche;
magari si _1 confrontavano su alcune cose ”
➢ ex dipendente: “ Conosco dal 2015, in ho iniziato a Testimone_2 _1 _1 dente nel 2018 con mansi co di cantiere geometra. La ricorrente è arrivata piu' o meno nello stesso periodo. Io operavo sia nei cantieri, sia, soprattutto alla sera, in ufficio per organizzazione lavoro, predisposizione preventivi ecc. in collaborazione con
. Come orario la ricorrente aveva pausa pranzo dalle 13 alle 14; quanto all' inizio alla
_1 mattina a volte passavo in ufficio prima di andare in cantiere e in tali occasioni l' ho vista arrivare tra le 8,30 e le 9; alla sera finiva alle 18; io andavo sempre in ufficio con alla sera dalle 16,30
_1 circa;
lavoravo anche il sabato mattina con orario 7,30-13 ( a volte ritornavo anche nel pomeriggio) e la ricorrente di sabato non c'era mai. Era l' unica impiegata e si occupava di: rispondere al telefono;
controllare la posta leggendo le pec e poi segnalando al titolare cosa era arrivato, era poi il titolare stesso che rispondeva;
riportare a pc, trascrivendoli, i preventivi predisposti a penna da me e/o ; raccogliere i rapportini degli operai con gli orario di lavoro/ presenze, che poi passava allo
_1 mercialisti e CdL Manera per le predisposizione delle buste paga. Della fatturazione si occupava personalmente , che a volte, avendo in mano lui la contrattualistica, indicava alla
_1 ricorrente i dati da inseri Non ho mai visto la ricorrente fare le pulizie”
➢ : “ Conosco i fatti di causa in quanto per un periodo ho dato una mano nell' attività CP_3 della mia ex moglie , da cui sono separato dal 2008-2009, e che era in società con Persona_1
. a dipendente di tale società, GEM Restauri;
è stata dipendente Controparte_1 Controparte_4 er quanto tempo né esattamente fino a quando;
comunque quando ha cessato è passata subito praticamente in continuità (non ho all' inizio nemmeno percepito il passaggio) alla operante nel medesimo settore della GEM e facente capo anch' essa Controparte_1 sempre a . Presso l' ufficio, già pendente il rapporto della con dunque nel
_1 Parte_1 _1 2018 (il aggio da Gem a come ho già detto, non lo nche è avvenuto
_1 in continuità e all' inizio non l' ho nemmeno percepito) a volte passavo. Trovavo in uffici la Parte_1 che faceva un po' di tutto : apriva, chiudeva, riceveva i clienti, rispondeva al telefono, caric preventivi su bozza di , teneva la prima nota e la contabilità, teneva i rapporti con i
_1 fornitori, mastrini e fat mpresi, a volte al bisogno si occupava anche delle pulizie;
quanto alla gestione della posta elettronica presumo se ne occupasse, ma non ne ho conoscenza diretta certa;
che si occupasse di prima nota invece sono certo avendo io personali competenze in materia, sono anche amministratore di srl. In ufficio andavo in orario compreso tra le 8 e le 18 in quanto
_1 dovevo parlare con che avre uto (ma così non è stato) risollevare le sorti della Gem
_1
, lui non si faceva vedere e trovavo la . Preciso meglio : all' inizio nel 2018 quantomeno fino a Parte_1 gennaio 2019 presso la vecchia sed ficio passavo assiduamente e trovavo di solito _1 presenti entrambi, e la;
que a si occupava proprio di tutto come da _1 Parte_1 mansioni sopra elencate quale unica impiegata dell' azienda;
presso la nuova sono passato a partire da giugno 2019 (da gennaio a giugno non sono mai passato), complessivamente circa 4 volte e rapidamente in quanto ho sempre trovato presente solo la e invece con cui dovevo Parte_1 _1 parlare non l' ho piu' trovato. In queste occasioni ho dunq o con la e poi riferiva a Parte_1
. Tra le 8 e le 18 da lunedì al venerdì quando andavo, ripeto, la trovavo sempre presente, _1 e, forse addirittura una sola, in cui era fuori in pausa pranzo, che si fa normalmente tra le 12,30 e le 14. Nel 2018 sono andato a volte anche di sabato mattina e anche lì l'ho trovata in ufficio al lavoro;
sempre nel 2018 sono passato anche nel mese di agosto e l' ho trovata presente, era ancora presso il vecchio ufficio via Flierisi 38, non so se fosse ancora GEM o già Ribadisco che la Elettrico CP_5 per Essebi, come già prima per Gem, si occupava operativamente di t ttività dell' ufficio, e con disponibilità, anche di orario. Le decisioni ( ad es scelta fornitori, su accordi con gli stessi, condizioni di contratto ecc) le prendeva invece . IR: non so se con la mia ex moglie avesse _1 _1 anche rapporti personali/affettivi o simili, nel 2018 ero già separato da tempo e la cosa non mi riguardava”.
➢ , ex dipendente: Ho lavorato come dipendente di er 4-5 mesi circa d' estate Persona_2 _1 (era caldo), non ricordo l' anno, ma comunque parecchio prima del Covid;
ero con un altro collega addetto a lavori in cantiere ( un po' di tutto : carpenteria, cartongesso ecc) con orario full time di regola da lunedì al venerdì oltre a qualche sabato quando serviva;
ho fatto a volte lavoro straordinario Con il collega passavamo tutte le mattine in ufficio per avere da le disposizioni di lavorio e anche _1 per prendere il materiale occorrente e il furgone aziendale;
a fine giornata di solito ripassavamo in ufficio per il resoconto e riportare il furgone, solo a volte, raramente, per lavori lontani parcheggiavamo il furgone la notte a casa. In ufficio quando passavo c'erano sempre la segretaria
, e , che per me da esterno era socio di : erano Parte_1 _1 Testimone_2 _1
o izioni di lavoro entrambi. Quant o della
, al mattina passavo in azienda alle 7,30-8, arrivava verso le 8, la ricorrente di Parte_1 _1 n la vedevo, solo qualche volta è arrivata an 8; a fine giornata passavo verso le h 18-18,30 e lei a quell'ora la a volte c'era, a volte no. Così anche nel mese di agosto. Non so se Parte_1 il sabato lavorasse. Una volt ci aspettava a fine giornate per la consegna delle buste paga (ne ho avute solo due). Quanto alla pausa pranzo non so. Da quanto avevo capito come mansioni la si occupava un po' di tutto anche se io sul punto non ero lì in ufficio e dunque non ho Parte_1 conoscenza diretta. L'ho vista al pc e al telefono, e con e a volta preparare _1 Tes_2 preventivi;
a volte se non c'era , soprattutto q se sua disposizione ci _1 diceva in quale cantiere andare e che poi lui ci avrebbe portato il materiale. Un paio di volte al mattino l' ho visto pulire ufficio e bagni. Come ho detto una volta al mese ci consegnava le buste paga. Su prima nota e incombenze contabili per conoscenza diretta non so nulla. So solo, almeno per quanto riguarda al mio stipendio, che eseguiva i bonifici su disposizione di ” _1
Poste tali risultanze d4ll' istruttoria orale, le pretese attoree non possono essere accolte.
A) REINQUADRAMENTO
Va al riguardo premesso che la Regolamentazione per gli impiegati è prevista dalla parte II Ccnl applicato artt 44 e segg e quella comune agli operai e agli impiegati dalla parte III art 77 e segg , che ricomprende la Classificazione dei lavoratori.
Dunque l' art 5 Ccnl invocato dalla , attesa la sua (pacifica) appartenenza alla categoria degli Parte_1 impiegati, non è in concreto applicabile alla fattispecie.
Nel merito le mansioni svolte dalla medesima come confermate dai testi risultano sussumibili Parte_1 nel livello 4° attribuito.
Ex art 77 Ccnl appartengono a tale livello “i lavoratori dotati di specifica preparazione professionale o esperienza di lavoro in grado di svolgere mansioni che richiedono conoscenze specifiche ed elevata capacità esecutiva eventualmente con assegnazione di coordinamento di altri lavoratori”, e tra i relativi profili sono annoverati - oltre a molteplici figure di operai altamente specializzati, con funzione anche di direzione e coordinamento dell' attività di altri lavoratori, sotto la direzione del tecnico di cantiere o direttore tecnico, e di impiegati tecnici ( assistente tecnico, addetto ai calcoli e computi relativi alla contabilità tecnico-amministrativa dei lavori e disegnatore particolarista) - anche, quali impiegati amministrativi, l' addetto all'ufficio amministrativo del personale e l' addetto ai servizi contabili.
E d' altro canto i lavoratori amministrativi in grado di eseguire operazioni esecutive quali Centralinisti telefonici, addetti alla perforazione e verifica di schede meccanografiche, stenodattilografi, addetti al controllo fatture, addetti al controllo di documenti contabili con il movimento del materiale. e -
Lavoratori che compiono lavori ed operazioni che richiedono il possesso di normali capacità conseguite con normale tirocinio appartengono addirittura all' inferiore 2° livello.
Il rivendicato 5° livello riguarda invece (la sottolineatura è aggiunta) “operai, impiegati sia tecnici che amministrativi che assolvono mansioni di concetto richiedenti iniziativa ed una determinata autonomia funzionale nell'ambito delle direttive ricevute per la cui esecuzione sia necessaria una specifica conoscenza tecnica o amministrativa, oppure comprovata pratica ed esperienza supportata dalle necessarie nozioni tecniche. In particolare sono inquadrati in tale livello i sotto indicati impiegati-operai:
- Assistente tecnico: è colui che distribuisce il lavoro agli operai, cura la esecuzione del lavoro in base a disegni e progetti, procede alla misurazione e liquidazione dei lavori affidati a cottimo e subappalto.
Ha eventualmente potestà di trattare con i fornitori provvedendo all'approvvigionamento dei materiali. Inoltre ha facoltà disciplinare sulle maestranze ed assume e licenzia operai, nell'ambito delle direttive impartite dall'impresa.
- Tecnico che provvede allo sviluppo di massima e di dettaglio dei progetti ed allo sviluppo dei calcolistatici e metrici relativi.
- Disegnatore di concetto con responsabilità di interpretazione dello sviluppo e del controllo e dei disegni.
Impiegati amministrativi di seconda categoria.
- Impiegato addetto agli approvvigionamenti ed acquisti ed alle liquidazioni dei conti dei fornitori secondo le indicazioni di massima dei diretti superiori, e che svolge tale lavoro con continuità e con diretta responsabilità nei limiti dei compiti affidatigli.
- Impiegato che cura l'applicazione e l'integrazione delle disposizioni legislative e contrattuali inerenti a stipendi e paghe e provvede alle pratiche relative presso Istituti ed Enti di assicurazione, di previdenza e di assistenza dei lavoratori e cioè con diretta responsabilità nei limiti delle indicazioni di massima dei superiori.
- Contabile che imposta il libro giornale e ne cura gli sviluppi.
- Lavoratori che, oltre alla caratteristiche di "tecnico consollista" traducono in programmi le metodologie di lavoro tecnico, con utilizzo di elaboratore quale elemento d'uso della professionalità, seguendo procedure secondo linguaggi informatici. Appartengono a tale categoria i lavoratori che svolgono un ruolo di coordinamento e di gestione di cantieri con responsabilità dei risultati globali loro assegnati.
…
Poste tali declaratorie, l' inquadramento della nel 4° livello, ricoperto, appare consono in Parte_1 quanto dall' espletata istruttoria è confermato che la stessa era sì l' unica impiega amministrativa dell' ufficio, ma, tra le varie incombenze di cui si occupava, svolgeva in autonomia solo quelle piu' semplici, costituite da operazioni esecutive quali rispondere al telefono, ricevere i clienti, controllare fatture e documenti contabili con il movimento del materiale sulla base di normali capacità, tutte attività che a monte delle sopra riportate declaratorie competono addirittura all' impiegato amministrativo di secondo livello.
Vd teste :”… riepilogo delle ore di lavoro svolte da noi colleghi, da ciascuno indicate;
consegna Tes_1 a noi coll uste paga predisposte, immagino, dal CdL;
per quanto da me verificato quando passavo rispondere al telefono ai clienti;
inoltre ricevere la consegna delle bolle dei materiali edili da noi operai ritirati presso i magazzini dove ci rifornivamo: le consegnavamo a lei oppure a volte a quando _1 passava in cantiere;
ricevere la consegna degli scontrini dei pasti.
Vd teste : “ Era l' unica impiegata e si occupava di: rispondere al telefono;
controllare la posta Tes_2 leggend i segnalando al titolare cosa era arrivato, era poi il titolare stesso che rispondeva;
riportare a pc, trascrivendoli, i preventivi predisposti a penna da me e/o ; raccogliere i _1 rapportini degli operai con gli orario di lavoro/ presenze, che poi passava allo st ercialisti e CdL Manera per le predisposizione delle buste paga. Della fatturazione si occupava personalmente _1
, che a volte, avendo in mano lui la contrattualistica, indicava alla ricorrente i dati da inserire a ho mai visto la ricorrente fare le pulizie”
Vd teste : Trovavo in uffici la che faceva un po' di tutto : apriva, chiudeva, riceveva i clienti, CP_3 Parte_1 rispond lefono, caricava a entivi su bozza di , teneva la prima nota e la _1 contabilità, teneva i rapporti con i fornitori, mastrini e fatturazio a volte al bisogno si occupava anche delle pulizie;
quanto alla gestione della posta elettronica presumo se ne occupasse, ma non ne ho conoscenza diretta certa;
che si occupasse di prima nota invece sono certo avendo io personali competenze in materia, sono anche amministratore di srl. … all' inizio nel 2018 quantomeno fino a gennaio 2019 presso la vecchia sede dell' ufficio Essebi passavo assiduamente e trovavo di solito presenti entrambi,
e la;
quest' ultima si occupava proprio di tutto come da mansioni sopra elencate quale _1 Parte_1 gat enda;
presso la nuova sono passato a partire da giugno 2019 (da gennaio a giugno non sono mai passato), complessivamente circa 4 volte e rapidamente in quanto ho sempre trovato presente solo la e invece con cui dovevo parlare non l' ho piu' trovato. In queste Parte_1 _1 occasioni ho dunque parlato con la che poi riferiva a . Tra le 8 e le 18 da lunedì al Parte_1 _1 venerdì quando andavo, ripeto, la tr pre presente, salv se addirittura una sola, in cui era fuori in pausa pranzo, che si fa normalmente tra le 12,30 e le 14. Nel 2018 sono andato a volte anche di sabato mattina e anche lì l'ho trovata in ufficio al lavoro;
sempre nel 2018 sono passato anche nel mese di agosto e l' ho trovata presente, era ancora presso il vecchio ufficio via Flierisi 38, non so se fosse ancora GEM o già Ribadisco che la Elettrico per Essebi, come già prima per Gem, si occupava CP_5 operativame tta l' attività dell' ufficio, e con disponibilità, anche di orario. Le decisioni ( ad es scelta fornitori, su accordi con gli stessi, condizioni di contratto ecc) le prendeva invece . IR: non so se _1
con la mia ex moglie avesse anche rapporti personali/affettivi o simili, già separato _1 da tempo e la cosa non mi riguardava”.
Vd teste “ Da quanto avevo capito come mansioni la si occupava un po' di tutto anche Per_2 Parte_1 se io sul ero lì in ufficio e dunque non ho conoscenz L'ho vista al pc e al telefono, e con e a volta preparare preventivi;
a volte se non c'era , soprattutto qualche _1 Tes_2 _1 sposizione ci diceva in quale cantiere andare e ci avrebbe portato il materiale. Un paio di volte al mattino l' ho visto pulire ufficio e bagni. Come ho detto una volta al mese ci consegnava le buste paga. Su prima nota e incombenze contabili per conoscenza diretta non so nulla. So solo, almeno per quanto riguarda al mio stipendio, che eseguiva i bonifici su disposizione di ” _1
Il possesso di conoscenze specifiche ed elevata capacità esecutiva con assegnazione di coordinamento di altri lavoratori eventualmente proprie delle incombenze piu' qualificate tra quelle riferite dai testi contraddistinguono, d'altro canto, come da sopra riportate declaratorie, il 4° livello ricoperto, che, infatti, ricomprende, quali impiegati amministrativi, le figure dell' addetto all'ufficio amministrativo del personale e l' addetto ai servizi contabili.
Quanto alle incombenze di concetto, in base alla risultanze dell' istruttoria orale ai fini del riconoscimento del 5° livello difettano radicalmente iniziativa e autonomia funzionale avendo infatti i testi concordemente confermato l' operatività della quale collaboratrice di Parte_1 Parte_3
e non già quale titolare in proprio con svolgimento in autonomia di funzioni implicanti
[...] necessaria specifica conoscenza tecnica o amministrativa (vd . teste quanto alla fatturazione, Tes_2 vd teste quanto a scelta fornitori, accordi con gli stessi, condizioni di contratto ecc;
vd teste CP_3 quanto a predisposizione preventivi e bonifici per gli stipendi) Per_2
Il ruolo ricoperto dalla non si attaglia in effetti a nessuno dei profili di impiegato Parte_1 amministrativo di seconda categoria ricompresi nel 5° livello, costituiti da :
- Impiegato addetto agli approvvigionamenti ed acquisti ed alle liquidazioni dei conti dei fornitori , di cui difetta in ogni caso il requisito della diretta responsabilità nei limiti dei compiti affidatigli;
- Impiegato che cura l'applicazione e l'integrazione delle disposizioni legislative e contrattuali inerenti a stipendi e paghe e provvede alle pratiche relative presso Istituti ed Enti di assicurazione, di previdenza e di assistenza dei lavoratori e cioè con diretta responsabilità nei limiti delle indicazioni di massima dei superiori: non provato .
- Contabile che imposta il libro giornale e ne cura gli sviluppi: non provato.
Come obiettato dalla società convenuta fin dalla comparsa di costituzione, e confermato poi dall' istruttoria, nell'espletamento delle mansioni la , essendo l'unica dipendente presente in Parte_1 ufficio, ha in realtà svolto il consueto ruolo di “impiegata” per cui apriva e chiudeva l'ufficio, rispondeva al telefono, alle email, compilava la prima nota interna di cassa su un foglio Excel preparato dal titolare
. _1
Di contro non gestiva la contabilità, non predisponeva i dati per i bilanci né dichiarazioni IVA o altro, essendo l' appoggiata ad uno studio professionale per l'assistenza fiscale e contabile e per Pt_4
l'elaborazione delle buste paga dei dipendenti e consulenza del lavoro, ; non effettuava di sua iniziativa alcuna operazione bancaria;
quanto ai preventivi semplicemente riportava a computer quanto predisposto dal titolare eventualmente in collaborazione con l' impiegato tecnico _1 geom;
quanto al personale raccoglieva i certificati medici che i lavoratori presentavano in Tes_2 segreteria, segnando su un foglio Excel i giorni lavorati dal personale comprese le proprie presenze quale dipendente, consegnava, su disposizioni del titolare, la busta paga a quei dipendenti che passavano per l'ufficio .
Oltretutto, quand' anche potesse ritenersi provato lo svolgimento anche di incombenze di concetto richiedenti - come da declaratoria del 5° livello - “iniziativa ed una determinata autonomia funzionale nell'ambito delle direttive ricevute per la cui esecuzione sia necessaria una specifica conoscenza tecnica o amministrativa, oppure comprovata pratica ed esperienza supportata dalle necessarie nozioni tecniche”, difetterebbe in ogni caso la prova circa la loro prevalenza, esclusa, come detto, l' applicabilità alla fattispecie dell' art 5 Ccnl siccome riguardante la sola categoria degli operai.
B) FERIE, FESTIVITA' e PERMESSI
Al riguardo la ricorrente lamenta di avere goduto esclusivamente di una settimana di ferie l'anno
(solitamente nel mese di agosto), sovente continuando comunque a prestare l'attività lavorativa in smart working ed usufruendo solo saltuariamente dei permessi maturati.
Chiede dunque il pagamento dell' indennità sostitutiva di ferie, permessi e festività non goduti.
Anche tale pretesa va disattesa considerato che la prova del mancato godimento grava - per pacifica giurisprudenza - sul lavoratore che chiede l' indennità sostitutiva.
Vd. per tutte Cass n. 7696 del 6 aprile 2020, secondo cui lavoratore che agisce in giudizio per ottenere la corresponsione dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute deve provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati.
Nel caso di specie, a fronte di inserimento di ferie e permessi in busta paga come goduti, la non Parte_1 ha fornito prova alcuna di non averli effettivamente fruiti.
La recente nota pronuncia dalla Corte di Cassazione n. 16603/2024, secondo cui - come da art 7 della direttiva 2003/88 e relativi principi della Corte di giustizia dell'Unione europea sentenze della Grande
Sezione del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/2016 e C-570/2016; C-619/2016; C-684/2016 - sul datore di lavoro grava l' onere di provare di aver messo il dipendente nelle condizioni di esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite, non sposta la questione in quanto tale onere presuppone a monte la prova – gravante sul lavoratore e mancante nel caso di specie – della mancata fruizione delle ferie.
Il ricorso va pertanto anche quanto a tale pretesa integralmente rigettato.
La natura delle questioni trattate e l' infondatezza del ricorso per inadempimento dell' onere di prova giustificano l' integrale compensazione delle spese di lite.
p.q.m.
contrariis reiectis, definitivamente decidendo, così provvede:
1. rigetta il ricorso
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite
Così deciso in Venezia – udienza 20.3.2025 .
Il Giudice