TRIB
Sentenza 8 giugno 2025
Sentenza 8 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/06/2025, n. 1240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1240 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2222/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Paola Larosa Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.2222 2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to STOINOIU Parte_1 C.F._1
NA NA con elezione di domicilio presso il procuratore in indirizzo telematico;
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.to PETROSINI CP_1 C.F._2
PIETRO, con elezione di domicilio presso il procuratore in indirizzo telematico.
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 18.02.2025 le parti, premesso che in data 25.06.2011 avevano contratto matrimonio in Roma e che dalla loro unione erano nati i figli (n. l'08.08.2013) Persona_1
e (n. il 29.10.2014), adivano l'intestato Tribunale al fine di ottenere la pronuncia di Persona_2 separazione consensuale.
Le parti chiedevano, pertanto, l'accoglimento delle condizioni contenute nel ricorso congiunto, come di seguito integralmente riportate:
I coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto.
La casa familiare sita in Roma, alla via Bernardini Bernardino n. 120, è assegnata alla moglie ed ai figli, con tutti gli arredi. Il marito se ne è già allontanato dal mese di settembre 2023.
I figli minori sono affidati in via congiunta ad entrambi i genitori, i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, con collocamento prevalente plesso la madre ne1l'appartamento suddetto. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative alla istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori dovranno essere
1 assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, de1l'inc1inazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli nei tempi e con le modalità di seguito indicate: a fine settimana alternati, tutti i martedì ed i giovedì pomeriggio;
il sabato pomeriggio nei fine settimana di competenza della madre, su accordo delle parti;
il papà potrà tenere i figli ogni volta che vorrà compatibilmente con i rispettivi impegni, anche al di fuori degli accordi di cui sopra.
Disporre che il padre possa tenere con sé i figli minori per 15 giorni consecutivi, durante le vacanze estive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
in difetto di accordo scritto, dal 5 al 20 agosto o dal 5 al 20 luglio ad anni alterni, fornendo reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i figli;
Disporre che, per le festività di Natale, i figli trascorrano con il padre il 24 dicembre e con la madre il 25 dicembre, ad anni alterni, il 26 dicembre con la madre o con il padre ad anni alterni;
il 3 dicembre con la madre e il primo gennaio con il padre ad anni alterni, mentre, per le festività pasquali, i figli stiano presso la madre dall'inizio delle vacanze sino al giorno di
Pasqua incluso e con il padre dal giorno di Pasquetta alla fine delle vacanze scolastiche ad anni alterni;
Disporre che i figli festeggeranno la festa della mamma e del papà, i compleanni dei rispettivi genitori con ciascuno di essi anche se non coincidenti con il giorno o settimana di spettanza ed il proprio compleanno con entrambi i genitori, salvo impossibilità degli stessi;
il signor corrisponderà alla signora a titolo di assegno di mantenimento per CP_1 Parte_1
i figli la somma di euro 650,00 (euro 325,00 per ogni figlio) che sarà versato entro il giorno o0 di ogni mese a mezzo bonifico bancario. L'importo sarà rivalutato anno per anno, secondo gli indici ISTAT.
Il Sig. corrisponderà, altresì, un contributo pari ad euro 50% del mutuo direttamente CP_1 all'istituto mutuante oltre eventuali spese mediche del cane da dividersi al 50%
L'assegno Unico verrà percepito nella misura del 100% dalla sig.ra avendo il sig. Parte_1
già prestato il consenso in tal senso. CP_1
Le spese di natura straordinaria, saranno a carico di entrambe le parti in ragione del 50% come previste dal Protocollo di questo tribunale.
Entrambi i coniugi si impegnano ad informare tempestivamente l'altro dei cambi di residenza o domicilio dei figli, del luogo nel quale si trovano anche temporaneamente e di tutti i trattamenti sanitari non urgenti che reputano necessari per i figli;
Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento in quanto dotati di proprio reddito.
Il sig. presterà il consenso, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, CP_1 al passaggio di proprietà della propria autovettura lancia y, targata FMl03HF, già in uso alla
2 sig.ra senza alcun corrispettivo di vendita. Parte_1
§§§
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e dei figli ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione e dovendosi peraltro specificare che la presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine ai trasferimenti di diritti su beni immobili eventualmente previsti nell'accordo, avendo comunque valore negoziale tra le parti.
Attesa la natura congiunta del ricorso, le spese di lite devono dichiararsi irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio in ROMA il 25/06/2011, alle condizioni CP_1 congiunte delle parti, riportate in parte motiva;
2. dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di
Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2011, atto 298, parte II, serie A06);
3. spese irripetibili.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma, in data 13.05.2025.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Paola Larosa dott.ssa Marta Ienzi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Paola Larosa Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.2222 2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to STOINOIU Parte_1 C.F._1
NA NA con elezione di domicilio presso il procuratore in indirizzo telematico;
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.to PETROSINI CP_1 C.F._2
PIETRO, con elezione di domicilio presso il procuratore in indirizzo telematico.
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 18.02.2025 le parti, premesso che in data 25.06.2011 avevano contratto matrimonio in Roma e che dalla loro unione erano nati i figli (n. l'08.08.2013) Persona_1
e (n. il 29.10.2014), adivano l'intestato Tribunale al fine di ottenere la pronuncia di Persona_2 separazione consensuale.
Le parti chiedevano, pertanto, l'accoglimento delle condizioni contenute nel ricorso congiunto, come di seguito integralmente riportate:
I coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto.
La casa familiare sita in Roma, alla via Bernardini Bernardino n. 120, è assegnata alla moglie ed ai figli, con tutti gli arredi. Il marito se ne è già allontanato dal mese di settembre 2023.
I figli minori sono affidati in via congiunta ad entrambi i genitori, i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, con collocamento prevalente plesso la madre ne1l'appartamento suddetto. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative alla istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori dovranno essere
1 assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, de1l'inc1inazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli nei tempi e con le modalità di seguito indicate: a fine settimana alternati, tutti i martedì ed i giovedì pomeriggio;
il sabato pomeriggio nei fine settimana di competenza della madre, su accordo delle parti;
il papà potrà tenere i figli ogni volta che vorrà compatibilmente con i rispettivi impegni, anche al di fuori degli accordi di cui sopra.
Disporre che il padre possa tenere con sé i figli minori per 15 giorni consecutivi, durante le vacanze estive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
in difetto di accordo scritto, dal 5 al 20 agosto o dal 5 al 20 luglio ad anni alterni, fornendo reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i figli;
Disporre che, per le festività di Natale, i figli trascorrano con il padre il 24 dicembre e con la madre il 25 dicembre, ad anni alterni, il 26 dicembre con la madre o con il padre ad anni alterni;
il 3 dicembre con la madre e il primo gennaio con il padre ad anni alterni, mentre, per le festività pasquali, i figli stiano presso la madre dall'inizio delle vacanze sino al giorno di
Pasqua incluso e con il padre dal giorno di Pasquetta alla fine delle vacanze scolastiche ad anni alterni;
Disporre che i figli festeggeranno la festa della mamma e del papà, i compleanni dei rispettivi genitori con ciascuno di essi anche se non coincidenti con il giorno o settimana di spettanza ed il proprio compleanno con entrambi i genitori, salvo impossibilità degli stessi;
il signor corrisponderà alla signora a titolo di assegno di mantenimento per CP_1 Parte_1
i figli la somma di euro 650,00 (euro 325,00 per ogni figlio) che sarà versato entro il giorno o0 di ogni mese a mezzo bonifico bancario. L'importo sarà rivalutato anno per anno, secondo gli indici ISTAT.
Il Sig. corrisponderà, altresì, un contributo pari ad euro 50% del mutuo direttamente CP_1 all'istituto mutuante oltre eventuali spese mediche del cane da dividersi al 50%
L'assegno Unico verrà percepito nella misura del 100% dalla sig.ra avendo il sig. Parte_1
già prestato il consenso in tal senso. CP_1
Le spese di natura straordinaria, saranno a carico di entrambe le parti in ragione del 50% come previste dal Protocollo di questo tribunale.
Entrambi i coniugi si impegnano ad informare tempestivamente l'altro dei cambi di residenza o domicilio dei figli, del luogo nel quale si trovano anche temporaneamente e di tutti i trattamenti sanitari non urgenti che reputano necessari per i figli;
Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento in quanto dotati di proprio reddito.
Il sig. presterà il consenso, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, CP_1 al passaggio di proprietà della propria autovettura lancia y, targata FMl03HF, già in uso alla
2 sig.ra senza alcun corrispettivo di vendita. Parte_1
§§§
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e dei figli ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione e dovendosi peraltro specificare che la presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine ai trasferimenti di diritti su beni immobili eventualmente previsti nell'accordo, avendo comunque valore negoziale tra le parti.
Attesa la natura congiunta del ricorso, le spese di lite devono dichiararsi irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio in ROMA il 25/06/2011, alle condizioni CP_1 congiunte delle parti, riportate in parte motiva;
2. dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di
Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2011, atto 298, parte II, serie A06);
3. spese irripetibili.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma, in data 13.05.2025.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Paola Larosa dott.ssa Marta Ienzi
3