TRIB
Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/07/2025, n. 3488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3488 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL Tribunale Ordinario di Palermo
Sezione Lavoro
nella persona del Giudice Onorario, Dott.ssa Rosalba Musillami, nella causa iscritta al n. 13190/2024 del RGL, vertente
TRA
nato il [...] in [...], c.f. Parte_1
ed ivi residente nella via Ignazio Gioe' n. 47, C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Calogero TERMINE, elettivamente domiciliato in Agrigento nella via Leonardo Sciascia 82, giusto mandato in atti
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del suo Presidente, rappresentato e difeso dall'Avv. Rosaria
CIANCIMINO
Resistente
Oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione
All'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc del 18.07.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando: in accoglimento del ricorso, annulla l'ordinanza ingiunzione n. OI-001599596 notificata il 6/8/2024; condanna l' al pagamento della metà delle spese di lite che liquida in CP_1
complessivi € 1.300,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetario, CPA ed
IVA come per legge e che distrae in favore del procuratore, Avv. Calogero
Termine.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16.09.2024 , legale rappresentante Parte_1
della , proponeva opposizione avverso Controparte_2
l'ordinanza ingiunzione n. OI-001599596 relativa ad atto di accertamento prot.
CP_ 5500.08.01.2019.0010716 dell'8.1.2019 con la quale era stato ingiunto il pagamento della somma di € 21.201,00 a titolo di sanzione per violazione dell'art. 2 comma 1 bis comma 1 bis, del D.L. n. 463/83 convertito con modificazioni dalla
Legge n. 638/83 e ss.mm.ii. Contestava la mancata notifica dell'avviso di accertamento, atto prodromico del provvedimento di ingiunzione, la prescrizione della sanzione ed in ogni caso la decadenza dal potere sanzionatorio in capo all' , atteso che il termine per la notifica della violazione è di 90 giorni dalla CP_1
commissione dell'illecito, come disposto dall'art. 14 L. 689/81.
Contestava altresì la sproporzione tra i contributi non versati e la sanzione applicata ed in estremo subordine chiedeva la rideterminazione della sanzione nel minimo edittale.
L' si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso stante che l'avviso CP_1
di accertamento era stato regolarmente notificato il 21.01.2019 e che nessuna prescrizione poteva dirsi compiuta.
La causa veniva rinviata per discussione e decisione e, disposta la trattazione scritta, parte ricorrente depositava note. Sulle conclusioni rassegnate dalle parti, viene decisa.
*
Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono. Il D.L. n. 463/1983, art. 2 co. 1bis, conv. dalla L. n. 638/1983, nella formulazione successiva al D.lgs. n. 8/2016 punisce in maniera differente l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti, per un importo superiore a euro 10.000 annui, stabilendo la reclusione fino a 3 anni e la multa fino a euro 1.032, mentre, se l'importo è inferiore, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Il datore di lavoro non è passibile di sanzione penale, né di sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro 3 mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.
Successivamente il D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 8543, ha rideterminato l'importo delle sanzioni da un minimo di una volta e mezza ad un massimo di quattro volte l'importo omesso.
Nella fattispecie, trattandosi di omesso versamento di contributi inferiori a 10.000 euro annui, la sanzione amministrativa applicata è stata quella “ da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso “.
Ciò posto, occorre pertanto procedere con l'esame delle eccezioni sollevate in ricorso.
In merito alla notifica dell'atto prodromico, contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente, invero l'avviso di accertamento identificato con Prot. INPS
5500.08.01.2019.0010716, risulta notificato all'odierno ingiunto personalmente il
21.01.2019 (cfr: cartolina di ricevimento in atti).
Ne deriva che l'eccezione è priva di fondamento.
In merito alla decadenza dalla potestà sanzionatoria, si osserva:
L'art. 14 L. 689/81 stabilisce: “…Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. …”. Il termine indicato dall'art. 14 L. 689/81 è un termine perentorio e che proprio avuto riguardo alla perentorietà del termine l' ha emanato la circolare n. 32 CP_1
del 25.02.2022, avente ad oggetto “articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, attuativo della legge 28 aprile 2014, n. 67. Depenalizzazione parziale del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali. Disposizioni operative per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione e dell'ordinanza di archiviazione previste dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689” con la quale l' ha precisato che tra i motivi di archiviazione dell'ordinanza CP_1
ingiunzione rientra l'omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della l. n. 689/1981.
Il DL 48/2023 ha stabilito che al 2^ comma che “Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo
2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualita' oggetto di violazione”.
CP_ Nel caso de quo la violazione è relative all'annualità 2016 - 2017, pertanto l' per non incorrere in decadenza, avrebbe dovuto notificare l'atto di accertamento entro il termine di gg. 90 da quando è stato posto nelle condizioni di verificare il mancato versamento delle ritenute. Ed invero risulta per tabulas che già alla data dell'8 luglio 2017 fosse consapevole del mancato versamento delle ritenute previdenziali per l'ultimo trimestre 2016 ed il primo trimestre 2017 e così per il mese di aprile 2017 e di maggio 2017 avendo formato gli avvisi di addebito
CP_ rispettivamente in data 24 luglio 2017 e 9 settembre 2017 (cfr produzione .
CP_ La notifica intervenuta solo in data 21.01.2019 (cfr: cartolina fascicolo è intempestiva e comporta la decadenza dal potere sanzionatorio.
L'accoglimento dell'eccezione di decadenza, assorbe ogni altra questione. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, al minimo della tariffa atteso che la questione affrontata è divenuta rutinaria, a mente di quanto disposto dai D.M. 55/2014 e DM 147/2022 e con distrazione al procuratore antistatario.
PQM
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo a seguito della trattazione scritta del 18.07.2025.
Il Giudice onorario
Rosalba Musillami
Firmato digitalmente