Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 01/04/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
RG 1516 / 2022
SENTENZA
N.
Reg. cron. n.
Reg. rep. n.
OGGETTO
Azione di condanna al pagamento di somme dovute per legge o per contratto
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SIENA SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA In persona dei Magistrati
Dott. Marianna Serrao Presidente rel-est
Dott. Michele Moggi Giudice
Dott. Giulia Capannoli Giudice
Dott. Andrea Mazzoni Esperto
Dott. Riccardo Clemente Esperto Ha pronunciato, all'esito della Camera di Consiglio , e depositato alle ore 19,57 la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 1516/22 vertente tra
, con sede in Parte_1 Castellina in Chianti (Siena), Località Casina dei Ponti n. 56 – P. IVA P.IVA_1 (“ ”), in persona del socio e amministratore, dott. Parte_1 Parte_2 nato a [...] il [...] (C.F. ) rappresentato e C.F._1 difeso dagli avv.ti Andrea Ughi , Francesco Gaviraghi e Carmen Oriani come da mandato in atti RICORRENTE CONTRO
(c.f. , con sede Controparte_1 P.IVA_2 legale in San Gimignano (SI), frazione , in persona del socio e rappresentante CP_1 legale pro tempore, (c.f. , nato a [...] il 20 CP_2 CodiceFiscale_2 dicembre 1956 rappresentata e difesa, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione , dagli Avv.ti Gherardo Soresina ,Roberto Martini e Pietro Chelazzi RESISTENTE avente ad oggetto: azione ex art. 2041 c.c. All'udienza del 1.4.2025 la causa era decisa sulle seguenti conclusioni delle parti
Per parte ricorrente : “ Voglia Codesto ill.mo Collegio, rigettata la domanda riconvenzionale per tutto quanto esposto nella memoria ex art. 416 c.p.c. del 26.11.2022 a
Pagina 1
[...]
a versare a la minor somma fra Euro 1.221.000,00 e Euro Parte_3
1.360.584,77, oltre IVA come per legge, oltre interessi e rivalutazione monetaria, o comunque quella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre IVA come per legge, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese”
Per parte resistente “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Siena, Sezione Specializzata Agraria, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e conclusione nel merito: accertare e dichiarare, per tutti i motivi indicati nel presente atto, l'inammissibilità dell'azione promossa dalla controparte o, comunque, l'infondatezza delle domande avversarie;
e, per l'effetto rigettare le domande avanzate da Parte_5 in via riconvenzionale:
- accertare e dichiarare i crediti che, per i titoli di cui al paragrafo VI, Pt_4 [...] Pt_
nei confronti di e, per l'effetto, ➢ Parte_6 Parte_5 in ogni caso: compensare i crediti che, per i titoli di cui al paragrafo VI, Controparte_1 [...]
nei confronti di Parte_6 Parte_5 per la maggiore somma, condannare agr. a pagare alla Parte_5 [...]
il maggior credito che quest'ultima vanta nei confronti della;
Parte_7 Parte_5 in via istruttoria: rinnovare la CTU disposta con l'ordinanza del 6 dicembre 2022, disponendo altresì la sostituzione del CTU;
ammettere CTU tecnico/contabile di cui al paragrafo VI.
2.2. della comparsa di costituzione e risposta diretta a confermare (tenendo conto della documentazione prodotta in giudizio (in particolare, la perizia di stima della dott.ssa del 30 gennaio 2018 depositata sub Per_1 doc. 7): l'indennità che è tenuta a pagare a favore della per Parte_5 Controparte_1 aver goduto senza titolo dell'azienda per il periodo compreso tra agosto 2015 e giugno 2019 nella somma di € 403.200, pari all'indennità di € 100.800 per 4 anni;
o i frutti civili e naturali dell'azienda oggetto di godimento, incassati (o che, comunque, avrebbe potuto Pt_ ricavare) per il periodo compreso tra il mese di agosto 2015 e il mese di Parte_5 giugno 2019, quantificati in complessivi € 600.000, pari ad € 150.000 per ciascun anno. Con vittoria di compensi e spese di causa, comprensivi di spese generali e accessori di legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' omesso il dettagliato svolgimento del processo come consentito dall'art. 132 c.p.c.
ha adito il Tribunale di Siena per sentir Parte_1 accogliere le conclusioni riportate in epigrafe.
Pagina 2 A sostegno della domanda ha assunto : che a seguito di declaratoria di nullità del contratto di affitto del 5.8.2015 con lodo arbitrale del del 3 giugno 2019, di avere diritto a ottenere da un indennizzo per le opere eseguite ai sensi dell'art. 2041 Controparte_1 c.c. essendo
, divenuta proprietaria, di una cantina il cui completamento le Controparte_1 consentirà di attuare la vinificazione integralmente con mezzi propri, con un enorme incremento di valore del compendio patrimoniale dell'azienda, oltre che di essersi avvantaggiata di altre opere ( rifacimento strada . Si costituiva che eccepiva la reviviscenza di un precedente contratto Controparte_1
, l'inammissibilità dell'azione ex art. 2041 c.c per difetto di residualità , nel merito la carenza dei presupposti per l'indennizzo per l'assenza di assoluta inutilità del manufatto denominato cantina, in realtà incompleto , irregolare , suscettibile finanche di demolizione . Formulava altresì domanda riconvenzionale per ottenere il pagamento di indennità di occupazione e dei frutti civili riscossi dalla ricorrente . La causa era istruita a mezzo consulenza tecnica d'ufficio , che vedeva anche successiva integrazione .
All'udienza del 1.4.2025 giungeva in decisione.
1. ha eccepito in primo luogo la reviviscenza , dopo la dichiarazione Controparte_1 di nullità del contratto del contratto di affitto agrario del 5.8.2015 del contratto affitto di ramo di azienda agraria sottoscritto inter partes in data 16 giugno 1997 e prorogato in data 13 ottobre 2010 . Secondo la difesa di parte convenuta , a seguito della dichiarazione di nullità del contratto di affitto del 5 agosto 2015, il rapporto contrattuale tra le Parti a cui fare riferimento per qualsiasi pretesa non sarebbe più il contratto del 5 agosto 2015, bensì il contratto del 16 giugno 1997 che prevedeva , alla'rt 5 “resta espressamente convenuto che, al termine dell'affitto, le eventuali trasformazioni, modifiche ed ampliamenti apportati, dall'affittuaria ( ), al bene da essa ricevuto in affitto, saranno ritenute dall'affittante Parte_5 ( ) senz'obbligo di corrispondere all'affittuaria medesima compenso Controparte_1 alcuno”.
Il Collegio non condivide tale prospettazione . Il contratto del 16.6.1997 è stato risolto tra le parti , come è pacifico, e non può automaticamente riprendere vigore a seguito della dichiarazione di nullità del contratto del 5.8.2015 contestualmente stipulato . Non è infatti stato offerto alcun elemento probatorio che possa indurre a ritenere che la volontà delle parti fosse nel senso di ritenere in qualche modo collegati i due contratti tale che la caducazione del secondo comportasse la reviviscenza del primo .
E nel contratto del 5.12.2015 , benchè dichiarato nullo , si legge , convenendo di risolvere il contratto del 16.6.1997
L'eccezione non può essere accolta
2. L'eccezione d'inammissibilità dell'azione di arricchimento senza causa .
A parere della resistente l'azione utilizzabile avrebbe potuto essere quella tipica del cosiddetto ”indebito”.
Pagina 3 L'art. 2040 c.c. prevede “colui al quale è restituita la cosa è tenuto a rimborsare il possessore delle spese e dei miglioramenti, a norma degli artt. 1149, 1150, 1151 e 1152 c.c.”. L'eccezione non pare condivisibile .
L'art, 2040 c.c. riguarda , come dai richiami normativi ivi contenuti ,il possessore di buona fede , ipotesi estranea al caso di specie , ove deteneva l'azienda in virtù di Parte_3 contatto d'affitto poi dichiarato nullo e per effetto della nullità tenuta alla restituzione . In assenza di titolo contrattuale ricorre la sussidiarietà dell'azione d'ingiustificato arricchimento che presuppone che il danneggiato non possa esperire altra azione per rimuovere il pregiudizio lamentato ( Cass 299988/2018; Cass n. 13203 /2023.
Presupposti dell'azione sono : l'arricchimento di un soggetto, la corrispondente diminuzione patrimoniale di un altro soggetto ( arricchimento e depauperamento devono essere l'effetto di un medesimo fatto causativo) , la mancanza di causa giustificativa .
Inoltre l'obbligo d'indennizzo non può superare né l'entità dell'arricchimento né quella dell'impoverimento .
L'indennizzo per ingiustificato arricchimento ha una funzione recuperatoria (tesa a compensare l'iniquità prodottasi mediante lo spostamento patrimoniale privo di giustificazione di fronte al diritto, sancendone la restituzione) e non corrispettiva (tesa a reintegrare il concreto ammontare del danno subìto); ne consegue che l'esecutore di una prestazione in forza di un contratto invalido non può pretendere, per compensare la diminuzione patrimoniale subìta, di ottenere quanto avrebbe percepito a titolo di utile se il rapporto negoziale fosse stato valido ed efficace perché l'esigenza restitutoria che fonda l'istituto comunque non può neutralizzare l'inesistenza ovvero l'invalidità originaria o sopravvenuta di quel rapporto.( Ordinanza n. 21138 del 29/07/2024)
3. Nel caso di specie parte ricorrente chiede accertare il diritto della medesima Parte_3 a vedersi corrispondere da parte di , ai sensi e per gli effetti
[...] Parte_4 dell'art. 2041 c.c. o a qualunque altro titolo, un indennizzo per le opere eseguite a favore di quest'ultima in esecuzione e/o in costanza del Contratto di Affitto dichiarato nullo con lodo del 3 giugno 2019, e per gli effetti condannare a versare a Parte_4 Parte_3 la minor somma fra Euro 1.221.000,00 e Euro 1.360.584,77, oltre IVA come
[...] per legge, oltre interessi e rivalutazione monetaria, o comunque quella diversa somma ritenuta di giustizia, Prima di giungere alla determinazione dell'indennizzo la Sezione ritiene di condividere , quanto al metodo ( e ai criteri di calcolo effettuati) l'elaborato peritale, facendo sin d'ora presente che la questione dei “ comparabili” non rileverà ai fini della decisione ( così da rendere neutre le osservazioni della parte resistente) . E' inoltre pacifico che non risultano effettuati i lavori per il rifacimento della strada né dell'impianto di fitodepurazione ed elettrico enologico. L'unica opera di cui si discute è dunque la cantina .
Si legge nel primo elaborato del CTU : Allo stato attuale, seppure la cantina è configurabile a tutti gli effetti come fabbricato strumentale per l'attività svolta dalla della società, non essendo questa completata ma solo allo stato “grezzo avanzato” (fabbricato già realizzato nel suo involucro esterno ma privo delle finiture e degli impianti), così com'è non incrementa ne la capacità produttiva ne tantomeno la capacità reddituale del fondo. Allo stato attuale è pertanto possibile solo determinare l'incremento patrimoniale che la cantina apporta all'azienda nello stato di fatto in cui si trova. Prima di entrare nel merito del valore della cantina è opportuno verificare se la cantina è proporzionata o meno rispetto alle esigenze produttive dell'azienda, questo a fine di verificare se quanto in corso di realizzazione corrisponde all'ordinarietà. Avendo l'azienda una superficie vitata di ha 46,6 con le dimensioni previste della cantina è possibile vinificare l'intera produzione.
Pagina 4 La cantina, come è possibile desumere dalle foto sopra allegate, non risulta completata ma solo allo stato “grezzo” pertanto allo stato non utilizzabile. La struttura risulta realizzata in cemento armato con rifinitura esterna in pietra a faccia vista tipica dei fabbricati della zona. La costruzione non è improntata al risparmio e quello che appare si può ritenere eseguito a regola d'arte. Nonostante lo stato di manutenzione inesistente negli ultimi anni, l'immobile risulta nella sostanza in buono stato di conservazione per la maggior parte della consistenza ad esclusione delle aree esterne che risultano ormai infestate da vegetazione erbacea e arbustiva. Da quanto sopra ne scaturisce che il valore attuale del manufatto è pari al 49,5% del valore della cantina finita al netto degli impianti e delle attrezzature enologiche. Quanto al valore della cantina il Collegio ritiene di aderire alla seguente conclusione del CTU Alla data del 03/06/2019 il valore del fabbricato finito è pertanto pari a € 1.016,26/mq quindi in linea con i comparabili sopra riportati. A tale data alla “cantina” non ancora completata, per le considerazioni sopra riportate è stato pertanto attribuito un valore di : INTEGRAZIONE € 1.016,26 x mq 1800 x 49,5%= € 905.487,66 . Tanto premesso ritiene il Collegio che tale valore, corrispondente a quello della cantina non completata , non sia quello dell'arricchimento corrispondente al depauperamento come sopra definiti ricordato che l'indennizzo per ingiustificato arricchimento ha una funzione recuperatoria ,tesa a compensare l'iniquità prodottasi mediante lo spostamento patrimoniale privo di giustificazione di fronte al diritto, sancendone la restituzione ,e non corrispettiva, tesa a reintegrare il concreto ammontare del danno subìto. L'acquisizione della cantina incompleta non costituisce arricchimento per LL di
, perché , per il suo completamento , occorrerebbe sostenere una spesa CP_1 superiore ( 51%) , perché non è certa né oggettiva l'utilità al servizio dell'azienda , perché sebbene non sia documentato quanto sostenuto dalla resistente ovvero che il permesso per la realizzazione della cantina non sia prorogabile, e che di conseguenza, il manufatto debba essere abbattuto, con un costo stimato intorno al mezzo milione di euro ( tali asserzioni sono rimaste prive di ogni supporto probatorio) , tuttavia anche il CTU pur ritenendo sulla base della documentazione esaminata che il manufatto risulta urbanisticamente regolare evidenzia però il completamento delle opere che necessitano, per essere realizzate , di nuovo titolo edilizio autorizzativo in conformità con gli attuali strumenti urbanistici del Comune di San Gimignano . L'alea di ulteriori costi e oneri connessi al completamento della cantina rende non configurabile l'arricchimento in termini oggettivi . E tuttavia il manufatto in questione potrà essere utilizzato, da , anche Controparte_1 in ragione dell'estensione ,per utilizzi diversi da quello di cantina ( rimessaggio, magazzino
, attività connesse a quelle principali di cui all'oggetto sociale ) . Deve quindi essere determinato , sulla base di tale considerazione , il valore dell'indennizzo del depauperamento corrispondente all'arricchimento . Ritiene la Sezione che l'indennizzo potrà essere commisurato al valore indicato dal Pt_8 ctu per il bene cantina , operato un abbattimento che appare congruo indicare nel 70% di quel valore ( attesi i diversi criteri utilizzati per la costruzione di cantina destinata alla vinificazione) L'importo riconoscibile sarà dunque pari , riferito all'anno 2019 ad € 271.646,298 ma non potrà essere maggiorato dell'Iva .
Come ha precisato la Suprema Corte ( Sentenza n. 2040 del 25/01/2022 )
“L'indennità dovuta a titolo di indebito arricchimento, prevista dall'art. 2042 c.c. e liquidata con sentenza, a seguito di azione ex art. 2041 c.c., nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dalla parte nell'erogazione della prestazione, esula dall'ambito di applicazione
Pagina 5 dell'I.V.A., per mancanza del presupposto oggettivo, non sussistendo un nesso diretto ed immediato tra la prestazione e l'indennizzo medesimo, il quale si pone fuori da un rapporto sinallagmatico ed ha, piuttosto, la funzione di compensare il pregiudizio economico di chi ha effettuato la prima, in tal modo impoverendosi, con la reintegra del patrimonio nei limiti di tale impoverimento, riequilibrando, così, l'incremento patrimoniale dell'arricchito” 28930 del 05/10/2022 L'indennizzo, però ex art. 2041 c.c., in quanto credito di valore, va liquidato alla stregua dei valori monetari corrispondenti al momento della relativa pronuncia ( Cass. n28930 del 05/10/2022) ed il giudice deve tenere conto della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla decisione, anche di ufficio, a prescindere dalla prova della sussistenza di uno specifico danno . L'importo rivalutato all'attualità sarà dunque pari ad € 350.269,95 oltre interessi legali decorrenti dal deposito della presente sentenza fino al saldo .
4. La domanda riconvenzionale . La domanda riconvenzionale non può trovare accoglimento per difetto di prova . L'unico elemento probatorio a supporto delle è costituita da una relazione di parte che com'è noto costituisce mera allegazione difensiva , al pari di quelle svolte dal difensore non accompagnate da specifici elementi di prova . Né certamente potrebbe disporsi consulenza d'ufficio da svolgersi sulla scorta delle risultanze della consulenza di parte , di cui validare le conclusioni. Null'altro pare di dover aggiungere .
Considerate le ragioni della decisione appare ultronea la richiesta di rinnovazione o integrazione della consulenza .
5. Le spese processuali . Ritiene il Collegio che possa essere configurabile reciproca soccombenza ( tenuto conto delle ragioni della decisione sulla domanda di parte ricorrente
) che può far disporre integrale compensazione delle spese così come di quelle relative alla CTU , ferma la solidarietà nei confronti del consulente
Pqm
La Sezione Specializzata agraria , come sopra composta, disattesa ogni diversa istanza e domanda così provvede 1) In parziale accoglimento della domanda di parte ricorrente condanna parte resistente a corrispondere , titolo di ingiustificato arricchimento, l'importo di Controparte_1
€ € 350.269,95 all'attualità oltre interessi legali decorrenti dal deposito della presente sentenza fino al saldo .
2) Rigetta la domanda riconvenzionale formulata da parte resistente;
3) Dichiara compensate le spese legali e le spese di ctu come liquidate in corso di causa , salva la solidarietà nei confronti del consulente
Così deciso in Siena il 1.4.2025
La presidente est Marianna Serrao
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
Pagina 6 Pagina 7