Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 14/03/2025, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
RGAC 2966/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I sezione civile
Il collegio riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
Liborio Fazzi Presidente
Francesco Campagna Giudice relatore
Flavio Tovani Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile indicata in epigrafe, riservata alla decisione collegiale all'udienza del in cui sono parti
, nato a [...] il [...], (cod. fisc.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. ANTONINO DELFINO C.F._1 presso cui ha eletto domicilio;
-ricorrente- nata a [...] il [...], (cod. fisc.: Parte_2
), in proprio e nella qualità di genitore esercente la C.F._2 responsabilità genitoriale sul figlio nato a [...] il Persona_1
09.07.2022 rappresentata e difesa dall'avv. PASQUALE CANANZI presso cui ha eletto domicilio;
-resistente-
P.M. sede
- interveniente-
Conclusioni delle parti
Come da verbale dell'udienza del 20.2.25
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso del 23.9.22 chiedeva: 1) di essere autorizzato a Parte_1 riconoscere il minore nato a [...] il [...], Persona_1 previo esame del DNA, e di ordinare all'ufficio dello stato civile di annotare sullo stato di nascita del minore che egli ne è il padre;
2) di assumere tutti i provvedimenti opportuni in relazione all'affidamento e al mantenimento del minore ai sensi dell'articolo 315 bis cc e al suo cognome ai sensi dell'articolo 262 cc e, per l'effetto,
1
[...]
nato a [...] il [...] Persona_2
Con costituzione del 3.5.23 manifestava il proprio consenso al Parte_2 riconoscimento della paternità da parte del ricorrente ed evidenziava come pertanto non ricorressero i presupposti per l'applicazione dell'art. 250 co. 4 c.c, dovendo trovare applicazione la disciplina di cui agli art. 250 co. 1 e 254 c.c.
Ritiene questo collegio che in ragione del consenso prestato dalla resistente al riconoscimento della paternità del proprio figlio da parte del ricorrente debba ritenersi cessata la materia del contendere e a norma degli artt. 250 e 254 co. 1 c.c. (previgenti) gli atti debbano essere rimessi all'ufficiale dello Stato civile per l'annotazione del riconoscimento sull'atto di nascita del minore.
Non può applicarsi, neppure in via analogica, la disciplina di cui all'art. 250 co. 4 c.c., in quanto la legge attribuisce al giudice il potere di provvedere in ordine ai profili di cui agli artt. 262 e 315 bis c.c. solo nel caso in cui manchi il consenso dell'altro genitore che, nel caso di specie, sussiste.
Ne discende che non residui alcun potere in capo a questo tribunale con riferimento alle ulteriori domande proposte dalle parti.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere.
Considerata la manifestata volontà positiva del riconoscimento da entrambe le parti, dispone ai sensi dell'art. 46 DPR 396/00 la trasmissione degli atti all'ufficiale dello
Stato civile competente affinchè annoti sull'atto di nascita del minore Persona_1
nato a [...] il [...], che egli è figlio di nata
[...] Parte_2
a Milano il 22.10.1996, e di nato a [...] il [...]. Parte_1
Si comunichi.
Spese compensate.
Reggio Calabria, 14/03/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Francesco Campagna Giuseppe Campagna
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