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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/10/2025, n. 4782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4782 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Gennaro Iacone Presidente
2. dr. Maria Chiodi Consigliere rel.
3. dr. Luca Buccheri Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 30.09.2025, svoltasi con modalità cartolare, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4830/2021 r.g. sez. lav., vertente tra
Parte_1
- in persona del l.r.p.t. - rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA DELLO
[...]
STATO DI NAPOLI
Appellante
e
- in persona del legale rappresentante pro tempore – e CP_1 Controparte_2 rappresentati e difesi dagli avv. F. Preziosi e F. Sandulli
Appellati
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 7 ottobre 2020 la ed il Dott. proponevano Controparte_1 Controparte_2 opposizione avverso il decreto di ingiunzione n. 746808/A/NA, notificato il 10 settembre 2020 dal chiedendo Controparte_3
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1) Disponga, anche inaudita altera parte, la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto di ingiunzione n. 746808/A/NA notificato il 10 settembre 2020 dal
[...]
sussistendone i gravi motivi;
Controparte_3
2) Accolga in ogni caso la presente opposizione per tutti i motivi ampiamente esposti e per l'effetto annulli, ovvero revochi il decreto n. 746808/A/NA;
3) In via meramente gradata, modifichi il decreto n. 746808/A/NA applicando la minore sanzione di cui al co. I bis all'art. 63 del D. Lgs. n. 231/07; 4) Condanni in ogni caso il resistente al pagamento di spese e compensi del presente giudizio.
2. A sostegno delle proprie doglianze, i ricorrenti deducevano:
a. la decadenza, da parte del , dalla contestazione in ragione dell'intervenuto decorso del CP_3 termine di 90 gg. di cui all'art. 14 della L. 689/1981;
b. la nullità del decreto sanzionatorio per carenza di una valida e completa motivazione;
c. l'applicabilità, al caso de quo, dell'esimente di cui all'art. 51, co. II , del D. Lgs 231/07;
d. l'erroneità dei criteri adottati dall'Amministrazione ai fini del calcolo della sanzione e dell'oblazione.
Si costituiva in giudizio il , chiedendo il rigetto del ricorso Controparte_3 in quanto inammissibile ed infondato.
Con sentenza n. 1791/2021 del 27 ottobre 2021 il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunciando sulle domande avanzate dalla e dal Dott. , così Controparte_1 CP_2 provvedeva: “annulla il decreto di ingiunzione n. 746808/A/NA del 10.9.2020; 2.condanna la convenuta al pagamento in favore della parte opponente delle spese di lite, liquidate in complessivi
€ 1.500,00, oltre spese generali al 15%, cap e iva come per legge. Così deciso in Avellino,
27.10.2021”
Avverso tale statuizione ha proposto gravame il con ricorso depositato il 26.11.2021 CP_3 ritenendola erronea nella parte in cui ha ritenuto insussistente la contestata violazione (omessa segnalazione della negoziazione di un assegno, sopra soglia, privo della clausola di intrasferibilità).
Ha concluso per la riforma della gravata sentenza, con conferma del decreto sanzionatorio opposto;
vinte le spese di lite.
Si sono costituiti in giudizio gli appellati, in epigrafe indicati, eccependo la inammissibilità per genericità dell'appello ed hanno resistito al gravame, riproponendo le eccezioni dichiarate assorbite dal giudice di prime cure. Hanno concluso per la declaratoria di inammissibilità o, comunque, per il rigetto dell'appello, con vittoria di spese di lite.
La causa incardinata davanti alla Sezione Ordinaria veniva trasmessa alla Sezione Lavoro a seguito di provvedimento del Presidente della Corte di Appello.
Alla odierna udienza la causa è stata decisa.
***
In via preliminare va respinta la eccezione di inammissibilità per genericità dell'appello contenendo lo stesso una specifica censura alla sentenza impugnata nella parte in cui ha accolto l'eccezione relativa all'operatività, nella fattispecie, dell'esimente di cui all'art. 51, co. II, del D. Lgs 231/07.
Per una migliore comprensione dei fatti di causa è da premettere che la ed il dott. CP_1
hanno proposto opposizione avverso il Decreto Ministeriale n. 746808/A/NA Controparte_2 con il quale la ha sanzionato la violazione della Controparte_3 normativa antiriciclaggio (art. 51, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231) per aver i ricorrenti omesso di comunicare al l'operazione Controparte_3 finanziaria eseguita in violazione dell'art. 49 comma 5 del citato decreto legislativo (girata per l'incasso di assegno postale di importo di € 2.300,00 sopra soglia da parte di , Parte_2 privo della clausola di non trasferibilità).
Il procedimento sanzionatorio è stato instaurato a seguito di ricezione della comunicazione del
16.10.2018 acquisita con Pec n. 162908 (doc. 3.4) con la quale la
[...] ha comunicato i dati anagrafici del soggetto ( Controparte_4 Parte_2
) che ha girato per l'incasso l'assegno postale n. 4541633998-05 del 17.07.2018 di € 2.300,00,
[...] sopra soglia senza la clausola di non trasferibilità, rappresentando contestualmente che non era stata effettuata alcuna segnalazione in merito.
Con la medesima nota l' ha comunicato anche i dati anagrafici del responsabile dell'omessa CP_5 segnalazione, sig. titolare della Dipendenza di Avellino A. 3 al momento della Controparte_2 negoziazione dell'assegno.
Nella citata nota l'istituto di credito non ha dato comunicazione di avere certezza che l'altro Istituto di credito avesse già effettuato la segnalazione (circostanza appresa a seguito della richiesta della
. Pt_3
La mancata conoscenza da parte dei ricorrenti che l'altro istituto avesse già provveduto alla comunicazione dell'infrazione da parte del negoziatore dell'assegno integrava, a detta degli appellanti, la violazione di cui all'art. 51, comma 2, del D.lgs. 231/2007, per cui veniva inviata la contestazione dell'infrazione.
In mancanza di pagamento veniva emesso il decreto sanzionatorio oggetto dell'opposizione.
Ciò premesso in fatto ritiene la Corte che, nel caso in esame, sussista la violazione contestata.
Invero l'art. 51 del D.lgs. 231/2007 così dispone: “I soggetti obbligati che nell'esercizio delle proprie funzioni o nell' espletamento della propria attività hanno notizia di infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 6, 7 e 12, e all'articolo 50 ne riferiscono entro trenta giorni al Ministero dell'economia e delle finanze per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e per la immediata comunicazione della infrazione anche alla
Guardia di finanza la quale, ove ravvisi l'utilizzabilità di elementi ai fini dell'attività di CP_ accertamento, ne da' tempestiva comunicazione all'Agenzia entrate (…).”
Al secondo comma è poi così disposto: “In caso di infrazioni riguardanti assegni bancari , assegni circolari, libretti al portatore o titoli similari, la comunicazione deve essere effettuata dalla banca o da che li accetta in versamento e dalla banca o da che ne Controparte_6 Controparte_6 effettua l'estinzione, salvo che il soggetto tenuto alla comunicazione abbia certezza che la stessa e' stata gia' effettuata dall'altro soggetto obbligato.”
La sentenza di primo grado è erronea nell'individuare la ratio della disposizione richiamata e, per l'effetto, il vizio logico ridonda anche sulla corretta soluzione della causa.
Invero, secondo il Tribunale di Avellino “ l'obbligo informativo posto a carico degli odierni ricorrenti era già stato assolto dall'altro soggetto obbligato, in conformità alla richiamata disposizione;
deve allora ritenersi venuto meno l'obbligo della medesima comunicazione posto a carico dell'altro soggetto obbligato (soggetto ove l'assegno era stato negoziato), per effetto della comunicazione già effettuata da Deve pertanto ritenersi fondato il motivo di impugnazione;
CP_6 poiché la ratio della norma richiamata è quella di consentire il tempestivo avvio delle procedure sanzionatorie per le violazioni descritte, ed essendo l'attività di segnalazione a tale scopo finalizzata, il perseguimento dello scopo della disposizione è assicurato dalla segnalazione effettuata da uno dei soggetti obbligati. Diversamente, l'ultimo inciso della disposizione del co.2, contenente la scriminante, verrebbe svuotato di contenuto e si sanzionerebbe la mancata comunicazione come pura violazione di carattere formale, non tenendo conto della già avvenuta segnalazione, come la norma medesima richiede.
Tale ricostruzione è errata.
Il legislatore non ha inteso introdurre tale norma per evitare la moltiplicazione di sanzioni, bensì ha inteso rafforzare l'obbligo di controllo, di vigilanza e di segnalazione, prevedendo che, in caso di infrazioni relative ad assegni bancari (come nel caso in esame di assegni superiori a euro 1000,00 senza clausola di non trasferibilità), l'obbligo di segnalazione gravi non su di un solo soggetto, bensì su due soggetti, ossia sulla banca negoziatrice e sulla banca che ne effettua l'estinzione.
Il decreto n. 231/07, in altri termini, ha voluto costituire un sistema di vigilanza che deve essere realizzato in via preventiva per mezzo della collaborazione di una serie di soggetti identificati dal legislatore in modo sempre più ampio, attraverso posizioni di garanzia in cui questi vengano a trovarsi rispetto ai clienti ed ai rapporti continuativi, le prestazioni professionali e le operazioni che questi compiono attraverso di loro.
La ratio della norma è quella di rendere più rischioso per i trasgressori tenere comportamenti illeciti
"arruolando” tra gli ispettori della legalità operatori finanziari, professionisti e consulenti che normalmente assistono i potenziali trasgressori nelle loro operazioni.
Gli operatori finanziari, infatti, sono titolari dell'attività di intermediazione finanziaria e pertanto rivestono il ruolo di operatori qualificati per l'attività di vigilanza, che dovrà essere svolta quindi con la diligenza qualificata del professionista e non con la semplice diligenza del buon padre di famiglia
(Corte dì Cassazione Sezione Seconda Civile sentenza n. 20212 del 21.08.2017). Il legislatore ha voluto quindi precostituire un sistema di vigilanza particolarmente pregnante, soprattutto in materia di assegni, in modo da garantire che la segnalazione dell'operazione illecita comunque venga a conoscenza del titolare del potere sanzionatorio: due sono i soggetti obbligati, e solo quando uno di questi abbia la “certezza” che l'altro abbia effettuato la comunicazione, solo in questo caso, potrà non effettuare a sua volta la segnalazione.
La norma è costruita tenendo presente la figura della banca (che deve avere la certezza), non sull'avvenuta comunicazione aliunde dell'illecito.
In altre parole, la mera circostanza che sia già pervenuta la segnalazione da parte dell'Istituto emittente non esclude l'obbligo dell'altra banca di effettuare, a sua volta, la comunicazione dell'illecito di cui sia venuta a conoscenza.
Se il legislatore avesse voluto attribuire portata esimente alla circostanza che una segnalazione sia già avvenuta avrebbe costruito la clausola di salvezza nel modo seguente “salvo che sia già stata effettuata
(o sia già pervenuta) la segnalazione ad opera di altro obbligato ai sensi del presente articolo”.
Diversamente, il legislatore ha concentrato il fuoco della norma sulla certezza che l'altro operatore abbia della già avvenuta trasmissione della comunicazione: il mero dubbio, anche sulla completezza o meno dell'informazione, non scrimina.
Nel caso in esame gli odierni appellati non hanno dedotto né tantomeno comprovato di avere la certezza della comunicazione da parte dell'Istituto traente e pertanto sono incorsi nell'illecito contestato.
Venendo all'esame delle ulteriori doglianze sollevate in ricorso, dichiarate assorbite dal giudice di prime cure, si osserva quanto segue.
Infondata è l'eccezione di decadenza.
'E da premettere che ai sensi del co. 9 art. 65 del d.lgs. 21.11.2007 n. 231 così come modificato dal d. lgs. 21.5.2017 n. 90 “al procedimento sanzionatorio di competenza del Controparte_3
finanze si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n.
[...]
689”.
L'art. 14 della l. 689/1981 testualmente prevede che gli estremi della violazione amministrativa debbano essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di
90 giorni dall'accertamento.
'E consolidato in materia il principio secondo cui, nel caso di mancata contestazione immediata della violazione stessa, l'attività di accertamento dell'illecito non coincide con il momento in cui viene acquisito il “fatto” nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti e afferenti agli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione e, quindi, della fase finale di deliberazione, correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione.
Nel caso in esame nulla avendo dedotto i ricorrenti sulla pregressa conoscenza dell'avvenuta negoziazione dell'assegno, è da ritenere che il dies a quo del termine di decadenza non possa che decorrere dalla comunicazione del 16.10.2018 acquisita al protocollo con il n.162908 con la quale la Part
-, in risposta alla richiesta della Controparte_4 ha comunicato i dati anagrafici del soggetto ( ) che ha girato per l'incasso l'assegno Parte_2 postale n. 4541633998-05 del 17.07.2018 di € 2.300,00, sopra soglia senza la clausola di non trasferibilità, rappresentando contestualmente che non era stata effettuata alcuna segnalazione in merito.
Tempestiva è, pertanto, la contestazione di cui è causa comunicata in data 28.11.2018.
Parimenti infondata è la censura sulla nullità del provvedimento sanzionatorio per vizio di motivazione.
Su tale aspetto giova evidenziare che nel testo del decreto si evincono in maniera chiara sia le ragioni di diritto che le ragioni di fatto a sostegno del provvedimento impugnato, mediante l'indicazione delle norme che regolamentano il caso, la specifica descrizione della condotta considerata illecita, oltre che in forza del richiamo per relationem, nella premessa del provvedimento, alle risultanze degli atti e documenti istruttori ad esso prodromici.
Pertanto, l'iter che ha portato all'adozione del decreto sanzionatorio, per violazione della normativa antiriciclaggio, si è svolto nel completo rispetto della normativa che lo disciplina.
La Corte di Cassazione ha in più occasioni sottolineato la correttezza della motivazione per relationem, quale modalità di esposizione delle ragioni del provvedimento amministrativo che consente una maggiore speditezza dell'azione amministrativa, laddove l'autore del provvedimento intenda far proprio, ribadendolo, il giudizio o l'accertamento posto in essere nel corso del procedimento (Cass. civ., sent. 16/01/2007, n. 871 e Cass. civ., sent. 20/07/2009 n. 16838).
Infatti, la Suprema Corte ha affermato che “l'obbligo di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale. Ne consegue che è ammissibile la motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo, purché tale richiamo consenta l'instaurazione del giudizio di merito sull'esistenza e sulla consistenza del rapporto obbligatorio” (Cass. 22/07/2009 n.
17104). Ad abundantiam si ricorda che le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza del 28 gennaio 2010 n.
1786) hanno riconosciuto che il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa verte sul rapporto e non sull'atto, estendendosi pertanto il sindacato del giudice alla validità sostanziale del provvedimento impugnato attraverso un esame autonomo dei presupposti di fatto “con la conseguenza che […] i vizi motivazionali dell´ordinanza ingiunzione non comportano la nullità del provvedimento e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio susseguente investe il rapporto e non l'atto e, quindi sussiste la cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa e in ipotesi non esaminate o non motivatamente respinte, se riproposte nei motivi di opposizione, decidere su di esse con pienezza di poteri sia che le stesse investano questioni di diritto o questioni di fatto”.
In questo contesto, davanti al giudice, la parte è messa in condizione di far valere le sue ragioni, per cui il suo diritto di difesa è pienamente salvaguardato.
Parte appellante, infine, contesta i criteri adottati dall'Amministrazione per il calcolo della sanzione e dell'oblazione, invocando il l co. I bis all'art. 63 del D. Lgs. n. 231/07 che così testualmente recita:
“Fermo quanto previsto dal comma 1, per le violazioni di cui all'articolo 49, comma 5, relative a importi inferiori a 30.000 euro, l'entità della sanzione minima è pari al 10 per cento dell'importo trasferito in violazione della predetta disposizione. La disposizione di cui al presente comma si applica qualora ricorrano le circostanze di minore gravità della violazione, accertate ai sensi dell'articolo 67”.
La censura è infondata.
Va premesso che, per quanto attiene all'entità dell'oblazione, l'art. 65, comma 9 del decreto legislativo n. 231/2007 come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 90/2017 prevede l'applicabilità dell'art. 16 della legge 689/1981 ossia il pagamento in misura ridotta alle violazioni di cui all'art. 49 commi 1,2,3,6 e 7 e all'art. 51 il cui importo non sia superiore a 250.000,00 euro. Al fine del calcolo dell'importo dell'oblazione va tenuto conto di quanto statuito nel citato art. 16 della legge 689/1981 che recita: “ E' ammesso il pagamento in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese ….”.
Ne deriva che per il calcolo dell'oblazione si fa riferimento all'importo della sanzione.
Orbene per quanto attiene alla entità della sanzione va applicato il disposto dell'art. 63, comma 5, del
Decreto Legislativo 231/2007 come modificato dal decreto legislativo n. 90/2017 che stabilisce: “ La violazione dell'obbligo di cui all'art. 51, comma 1, … è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 a 15.000,00 euro”. Ebbene per il caso di specie l'oblazione di € 5.000,00 è stata calcolata nella misura di un terzo (€ 5.000,00) del massimo della sanzione (15.000,00) in quanto più favorevole rispetto al doppio del minimo pari ad € 6.000,00.
Nel calcolo dell'oblazione e della sanzione di cui è causa si è data pedissequa applicazione alle disposizioni normative che regolano la materia avendo come unico margine di discrezionalità quello relativo all'aspetto del favor rei.
In ordine alla riduzione invocata dalle attuali parti appellate, è da evidenziare che, per come emerge dalla disposizione da questi richiamata, la previsione di una sanzione pari al 10% dell'importo trasferito è riferito esclusivamente per le violazioni di cui all'art. 49 comma 1 se ne ricorono i presupposti.
Diversa è la previsione per il caso che ci occupa ossia per le violazioni dell'obbligo di cui all' art. 51 comma 1- che ai sensi e per gli effetti dell'art. 63 comma 5 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 a 15.000,00 euro.
Corretta, dunque, in assenza di altre deduzioni degli appellati sulla misura del quantum irrogato, la determinazione dell'oblazione e della sanzione di cui è causa.
Ritenuta la sussistenza della contestata violazione, e respinte le ulteriori doglianze sollevate nel ricorso di prime cure, l'appello va accolto con conseguente riforma della sentenza impugnata.
Considerata la controvertibilità della questione giuridica di cui è causa stimasi giusta una integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie l'appello e, in riforma, della impugnata sentenza, rigetta l'opposizione proposta in sede di prime cure;
compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Maria Chiodi dott. Gennaro Iacone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Gennaro Iacone Presidente
2. dr. Maria Chiodi Consigliere rel.
3. dr. Luca Buccheri Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 30.09.2025, svoltasi con modalità cartolare, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4830/2021 r.g. sez. lav., vertente tra
Parte_1
- in persona del l.r.p.t. - rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA DELLO
[...]
STATO DI NAPOLI
Appellante
e
- in persona del legale rappresentante pro tempore – e CP_1 Controparte_2 rappresentati e difesi dagli avv. F. Preziosi e F. Sandulli
Appellati
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 7 ottobre 2020 la ed il Dott. proponevano Controparte_1 Controparte_2 opposizione avverso il decreto di ingiunzione n. 746808/A/NA, notificato il 10 settembre 2020 dal chiedendo Controparte_3
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1) Disponga, anche inaudita altera parte, la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto di ingiunzione n. 746808/A/NA notificato il 10 settembre 2020 dal
[...]
sussistendone i gravi motivi;
Controparte_3
2) Accolga in ogni caso la presente opposizione per tutti i motivi ampiamente esposti e per l'effetto annulli, ovvero revochi il decreto n. 746808/A/NA;
3) In via meramente gradata, modifichi il decreto n. 746808/A/NA applicando la minore sanzione di cui al co. I bis all'art. 63 del D. Lgs. n. 231/07; 4) Condanni in ogni caso il resistente al pagamento di spese e compensi del presente giudizio.
2. A sostegno delle proprie doglianze, i ricorrenti deducevano:
a. la decadenza, da parte del , dalla contestazione in ragione dell'intervenuto decorso del CP_3 termine di 90 gg. di cui all'art. 14 della L. 689/1981;
b. la nullità del decreto sanzionatorio per carenza di una valida e completa motivazione;
c. l'applicabilità, al caso de quo, dell'esimente di cui all'art. 51, co. II , del D. Lgs 231/07;
d. l'erroneità dei criteri adottati dall'Amministrazione ai fini del calcolo della sanzione e dell'oblazione.
Si costituiva in giudizio il , chiedendo il rigetto del ricorso Controparte_3 in quanto inammissibile ed infondato.
Con sentenza n. 1791/2021 del 27 ottobre 2021 il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunciando sulle domande avanzate dalla e dal Dott. , così Controparte_1 CP_2 provvedeva: “annulla il decreto di ingiunzione n. 746808/A/NA del 10.9.2020; 2.condanna la convenuta al pagamento in favore della parte opponente delle spese di lite, liquidate in complessivi
€ 1.500,00, oltre spese generali al 15%, cap e iva come per legge. Così deciso in Avellino,
27.10.2021”
Avverso tale statuizione ha proposto gravame il con ricorso depositato il 26.11.2021 CP_3 ritenendola erronea nella parte in cui ha ritenuto insussistente la contestata violazione (omessa segnalazione della negoziazione di un assegno, sopra soglia, privo della clausola di intrasferibilità).
Ha concluso per la riforma della gravata sentenza, con conferma del decreto sanzionatorio opposto;
vinte le spese di lite.
Si sono costituiti in giudizio gli appellati, in epigrafe indicati, eccependo la inammissibilità per genericità dell'appello ed hanno resistito al gravame, riproponendo le eccezioni dichiarate assorbite dal giudice di prime cure. Hanno concluso per la declaratoria di inammissibilità o, comunque, per il rigetto dell'appello, con vittoria di spese di lite.
La causa incardinata davanti alla Sezione Ordinaria veniva trasmessa alla Sezione Lavoro a seguito di provvedimento del Presidente della Corte di Appello.
Alla odierna udienza la causa è stata decisa.
***
In via preliminare va respinta la eccezione di inammissibilità per genericità dell'appello contenendo lo stesso una specifica censura alla sentenza impugnata nella parte in cui ha accolto l'eccezione relativa all'operatività, nella fattispecie, dell'esimente di cui all'art. 51, co. II, del D. Lgs 231/07.
Per una migliore comprensione dei fatti di causa è da premettere che la ed il dott. CP_1
hanno proposto opposizione avverso il Decreto Ministeriale n. 746808/A/NA Controparte_2 con il quale la ha sanzionato la violazione della Controparte_3 normativa antiriciclaggio (art. 51, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231) per aver i ricorrenti omesso di comunicare al l'operazione Controparte_3 finanziaria eseguita in violazione dell'art. 49 comma 5 del citato decreto legislativo (girata per l'incasso di assegno postale di importo di € 2.300,00 sopra soglia da parte di , Parte_2 privo della clausola di non trasferibilità).
Il procedimento sanzionatorio è stato instaurato a seguito di ricezione della comunicazione del
16.10.2018 acquisita con Pec n. 162908 (doc. 3.4) con la quale la
[...] ha comunicato i dati anagrafici del soggetto ( Controparte_4 Parte_2
) che ha girato per l'incasso l'assegno postale n. 4541633998-05 del 17.07.2018 di € 2.300,00,
[...] sopra soglia senza la clausola di non trasferibilità, rappresentando contestualmente che non era stata effettuata alcuna segnalazione in merito.
Con la medesima nota l' ha comunicato anche i dati anagrafici del responsabile dell'omessa CP_5 segnalazione, sig. titolare della Dipendenza di Avellino A. 3 al momento della Controparte_2 negoziazione dell'assegno.
Nella citata nota l'istituto di credito non ha dato comunicazione di avere certezza che l'altro Istituto di credito avesse già effettuato la segnalazione (circostanza appresa a seguito della richiesta della
. Pt_3
La mancata conoscenza da parte dei ricorrenti che l'altro istituto avesse già provveduto alla comunicazione dell'infrazione da parte del negoziatore dell'assegno integrava, a detta degli appellanti, la violazione di cui all'art. 51, comma 2, del D.lgs. 231/2007, per cui veniva inviata la contestazione dell'infrazione.
In mancanza di pagamento veniva emesso il decreto sanzionatorio oggetto dell'opposizione.
Ciò premesso in fatto ritiene la Corte che, nel caso in esame, sussista la violazione contestata.
Invero l'art. 51 del D.lgs. 231/2007 così dispone: “I soggetti obbligati che nell'esercizio delle proprie funzioni o nell' espletamento della propria attività hanno notizia di infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 6, 7 e 12, e all'articolo 50 ne riferiscono entro trenta giorni al Ministero dell'economia e delle finanze per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e per la immediata comunicazione della infrazione anche alla
Guardia di finanza la quale, ove ravvisi l'utilizzabilità di elementi ai fini dell'attività di CP_ accertamento, ne da' tempestiva comunicazione all'Agenzia entrate (…).”
Al secondo comma è poi così disposto: “In caso di infrazioni riguardanti assegni bancari , assegni circolari, libretti al portatore o titoli similari, la comunicazione deve essere effettuata dalla banca o da che li accetta in versamento e dalla banca o da che ne Controparte_6 Controparte_6 effettua l'estinzione, salvo che il soggetto tenuto alla comunicazione abbia certezza che la stessa e' stata gia' effettuata dall'altro soggetto obbligato.”
La sentenza di primo grado è erronea nell'individuare la ratio della disposizione richiamata e, per l'effetto, il vizio logico ridonda anche sulla corretta soluzione della causa.
Invero, secondo il Tribunale di Avellino “ l'obbligo informativo posto a carico degli odierni ricorrenti era già stato assolto dall'altro soggetto obbligato, in conformità alla richiamata disposizione;
deve allora ritenersi venuto meno l'obbligo della medesima comunicazione posto a carico dell'altro soggetto obbligato (soggetto ove l'assegno era stato negoziato), per effetto della comunicazione già effettuata da Deve pertanto ritenersi fondato il motivo di impugnazione;
CP_6 poiché la ratio della norma richiamata è quella di consentire il tempestivo avvio delle procedure sanzionatorie per le violazioni descritte, ed essendo l'attività di segnalazione a tale scopo finalizzata, il perseguimento dello scopo della disposizione è assicurato dalla segnalazione effettuata da uno dei soggetti obbligati. Diversamente, l'ultimo inciso della disposizione del co.2, contenente la scriminante, verrebbe svuotato di contenuto e si sanzionerebbe la mancata comunicazione come pura violazione di carattere formale, non tenendo conto della già avvenuta segnalazione, come la norma medesima richiede.
Tale ricostruzione è errata.
Il legislatore non ha inteso introdurre tale norma per evitare la moltiplicazione di sanzioni, bensì ha inteso rafforzare l'obbligo di controllo, di vigilanza e di segnalazione, prevedendo che, in caso di infrazioni relative ad assegni bancari (come nel caso in esame di assegni superiori a euro 1000,00 senza clausola di non trasferibilità), l'obbligo di segnalazione gravi non su di un solo soggetto, bensì su due soggetti, ossia sulla banca negoziatrice e sulla banca che ne effettua l'estinzione.
Il decreto n. 231/07, in altri termini, ha voluto costituire un sistema di vigilanza che deve essere realizzato in via preventiva per mezzo della collaborazione di una serie di soggetti identificati dal legislatore in modo sempre più ampio, attraverso posizioni di garanzia in cui questi vengano a trovarsi rispetto ai clienti ed ai rapporti continuativi, le prestazioni professionali e le operazioni che questi compiono attraverso di loro.
La ratio della norma è quella di rendere più rischioso per i trasgressori tenere comportamenti illeciti
"arruolando” tra gli ispettori della legalità operatori finanziari, professionisti e consulenti che normalmente assistono i potenziali trasgressori nelle loro operazioni.
Gli operatori finanziari, infatti, sono titolari dell'attività di intermediazione finanziaria e pertanto rivestono il ruolo di operatori qualificati per l'attività di vigilanza, che dovrà essere svolta quindi con la diligenza qualificata del professionista e non con la semplice diligenza del buon padre di famiglia
(Corte dì Cassazione Sezione Seconda Civile sentenza n. 20212 del 21.08.2017). Il legislatore ha voluto quindi precostituire un sistema di vigilanza particolarmente pregnante, soprattutto in materia di assegni, in modo da garantire che la segnalazione dell'operazione illecita comunque venga a conoscenza del titolare del potere sanzionatorio: due sono i soggetti obbligati, e solo quando uno di questi abbia la “certezza” che l'altro abbia effettuato la comunicazione, solo in questo caso, potrà non effettuare a sua volta la segnalazione.
La norma è costruita tenendo presente la figura della banca (che deve avere la certezza), non sull'avvenuta comunicazione aliunde dell'illecito.
In altre parole, la mera circostanza che sia già pervenuta la segnalazione da parte dell'Istituto emittente non esclude l'obbligo dell'altra banca di effettuare, a sua volta, la comunicazione dell'illecito di cui sia venuta a conoscenza.
Se il legislatore avesse voluto attribuire portata esimente alla circostanza che una segnalazione sia già avvenuta avrebbe costruito la clausola di salvezza nel modo seguente “salvo che sia già stata effettuata
(o sia già pervenuta) la segnalazione ad opera di altro obbligato ai sensi del presente articolo”.
Diversamente, il legislatore ha concentrato il fuoco della norma sulla certezza che l'altro operatore abbia della già avvenuta trasmissione della comunicazione: il mero dubbio, anche sulla completezza o meno dell'informazione, non scrimina.
Nel caso in esame gli odierni appellati non hanno dedotto né tantomeno comprovato di avere la certezza della comunicazione da parte dell'Istituto traente e pertanto sono incorsi nell'illecito contestato.
Venendo all'esame delle ulteriori doglianze sollevate in ricorso, dichiarate assorbite dal giudice di prime cure, si osserva quanto segue.
Infondata è l'eccezione di decadenza.
'E da premettere che ai sensi del co. 9 art. 65 del d.lgs. 21.11.2007 n. 231 così come modificato dal d. lgs. 21.5.2017 n. 90 “al procedimento sanzionatorio di competenza del Controparte_3
finanze si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n.
[...]
689”.
L'art. 14 della l. 689/1981 testualmente prevede che gli estremi della violazione amministrativa debbano essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di
90 giorni dall'accertamento.
'E consolidato in materia il principio secondo cui, nel caso di mancata contestazione immediata della violazione stessa, l'attività di accertamento dell'illecito non coincide con il momento in cui viene acquisito il “fatto” nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti e afferenti agli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione e, quindi, della fase finale di deliberazione, correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione.
Nel caso in esame nulla avendo dedotto i ricorrenti sulla pregressa conoscenza dell'avvenuta negoziazione dell'assegno, è da ritenere che il dies a quo del termine di decadenza non possa che decorrere dalla comunicazione del 16.10.2018 acquisita al protocollo con il n.162908 con la quale la Part
-, in risposta alla richiesta della Controparte_4 ha comunicato i dati anagrafici del soggetto ( ) che ha girato per l'incasso l'assegno Parte_2 postale n. 4541633998-05 del 17.07.2018 di € 2.300,00, sopra soglia senza la clausola di non trasferibilità, rappresentando contestualmente che non era stata effettuata alcuna segnalazione in merito.
Tempestiva è, pertanto, la contestazione di cui è causa comunicata in data 28.11.2018.
Parimenti infondata è la censura sulla nullità del provvedimento sanzionatorio per vizio di motivazione.
Su tale aspetto giova evidenziare che nel testo del decreto si evincono in maniera chiara sia le ragioni di diritto che le ragioni di fatto a sostegno del provvedimento impugnato, mediante l'indicazione delle norme che regolamentano il caso, la specifica descrizione della condotta considerata illecita, oltre che in forza del richiamo per relationem, nella premessa del provvedimento, alle risultanze degli atti e documenti istruttori ad esso prodromici.
Pertanto, l'iter che ha portato all'adozione del decreto sanzionatorio, per violazione della normativa antiriciclaggio, si è svolto nel completo rispetto della normativa che lo disciplina.
La Corte di Cassazione ha in più occasioni sottolineato la correttezza della motivazione per relationem, quale modalità di esposizione delle ragioni del provvedimento amministrativo che consente una maggiore speditezza dell'azione amministrativa, laddove l'autore del provvedimento intenda far proprio, ribadendolo, il giudizio o l'accertamento posto in essere nel corso del procedimento (Cass. civ., sent. 16/01/2007, n. 871 e Cass. civ., sent. 20/07/2009 n. 16838).
Infatti, la Suprema Corte ha affermato che “l'obbligo di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale. Ne consegue che è ammissibile la motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo, purché tale richiamo consenta l'instaurazione del giudizio di merito sull'esistenza e sulla consistenza del rapporto obbligatorio” (Cass. 22/07/2009 n.
17104). Ad abundantiam si ricorda che le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza del 28 gennaio 2010 n.
1786) hanno riconosciuto che il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa verte sul rapporto e non sull'atto, estendendosi pertanto il sindacato del giudice alla validità sostanziale del provvedimento impugnato attraverso un esame autonomo dei presupposti di fatto “con la conseguenza che […] i vizi motivazionali dell´ordinanza ingiunzione non comportano la nullità del provvedimento e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio susseguente investe il rapporto e non l'atto e, quindi sussiste la cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa e in ipotesi non esaminate o non motivatamente respinte, se riproposte nei motivi di opposizione, decidere su di esse con pienezza di poteri sia che le stesse investano questioni di diritto o questioni di fatto”.
In questo contesto, davanti al giudice, la parte è messa in condizione di far valere le sue ragioni, per cui il suo diritto di difesa è pienamente salvaguardato.
Parte appellante, infine, contesta i criteri adottati dall'Amministrazione per il calcolo della sanzione e dell'oblazione, invocando il l co. I bis all'art. 63 del D. Lgs. n. 231/07 che così testualmente recita:
“Fermo quanto previsto dal comma 1, per le violazioni di cui all'articolo 49, comma 5, relative a importi inferiori a 30.000 euro, l'entità della sanzione minima è pari al 10 per cento dell'importo trasferito in violazione della predetta disposizione. La disposizione di cui al presente comma si applica qualora ricorrano le circostanze di minore gravità della violazione, accertate ai sensi dell'articolo 67”.
La censura è infondata.
Va premesso che, per quanto attiene all'entità dell'oblazione, l'art. 65, comma 9 del decreto legislativo n. 231/2007 come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 90/2017 prevede l'applicabilità dell'art. 16 della legge 689/1981 ossia il pagamento in misura ridotta alle violazioni di cui all'art. 49 commi 1,2,3,6 e 7 e all'art. 51 il cui importo non sia superiore a 250.000,00 euro. Al fine del calcolo dell'importo dell'oblazione va tenuto conto di quanto statuito nel citato art. 16 della legge 689/1981 che recita: “ E' ammesso il pagamento in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese ….”.
Ne deriva che per il calcolo dell'oblazione si fa riferimento all'importo della sanzione.
Orbene per quanto attiene alla entità della sanzione va applicato il disposto dell'art. 63, comma 5, del
Decreto Legislativo 231/2007 come modificato dal decreto legislativo n. 90/2017 che stabilisce: “ La violazione dell'obbligo di cui all'art. 51, comma 1, … è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 a 15.000,00 euro”. Ebbene per il caso di specie l'oblazione di € 5.000,00 è stata calcolata nella misura di un terzo (€ 5.000,00) del massimo della sanzione (15.000,00) in quanto più favorevole rispetto al doppio del minimo pari ad € 6.000,00.
Nel calcolo dell'oblazione e della sanzione di cui è causa si è data pedissequa applicazione alle disposizioni normative che regolano la materia avendo come unico margine di discrezionalità quello relativo all'aspetto del favor rei.
In ordine alla riduzione invocata dalle attuali parti appellate, è da evidenziare che, per come emerge dalla disposizione da questi richiamata, la previsione di una sanzione pari al 10% dell'importo trasferito è riferito esclusivamente per le violazioni di cui all'art. 49 comma 1 se ne ricorono i presupposti.
Diversa è la previsione per il caso che ci occupa ossia per le violazioni dell'obbligo di cui all' art. 51 comma 1- che ai sensi e per gli effetti dell'art. 63 comma 5 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 a 15.000,00 euro.
Corretta, dunque, in assenza di altre deduzioni degli appellati sulla misura del quantum irrogato, la determinazione dell'oblazione e della sanzione di cui è causa.
Ritenuta la sussistenza della contestata violazione, e respinte le ulteriori doglianze sollevate nel ricorso di prime cure, l'appello va accolto con conseguente riforma della sentenza impugnata.
Considerata la controvertibilità della questione giuridica di cui è causa stimasi giusta una integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie l'appello e, in riforma, della impugnata sentenza, rigetta l'opposizione proposta in sede di prime cure;
compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Maria Chiodi dott. Gennaro Iacone