Art. 3.
Le funzioni di segretario delle Commissioni esaminatrici dei concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri sono esercitate da un funzionario della carriera, direttiva amministrativa del Ministero della sanita', designato dal medico provinciale.
Le funzioni di segretario delle Commissioni esaminatrici dei concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri sono esercitate da un funzionario della carriera, direttiva amministrativa del Ministero della sanita', designato dal medico provinciale.