Articolo 3 della Legge 17 ottobre 1964, n. 1037
Articolo 2Articolo 4
Versione
2 novembre 1964
Art. 3.
Le funzioni di segretario delle Commissioni esaminatrici dei concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri sono esercitate da un funzionario della carriera, direttiva amministrativa del Ministero della sanita', designato dal medico provinciale.
Entrata in vigore il 2 novembre 1964