Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/03/2025, n. 2926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2926 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
n. 8038/2022 r.g.a.c.
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, ha deliberato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 8038/2022 RGAC e vertente
TRA
(in persona del l.r.p.t.), Parte_1 Parte_2
, e Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 elettivamente domiciliati in Napoli alla Piazza G. Bovio 8 presso l'avv. Vincenzo Lipardi, dal quale sono rappresentati e difesi come da procura in calce all'atto di citazione
ATTORI
E
residente in [...] Controparte_1
CONVENUTA
Oggetto: Azione di rivendicazione ed altro
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta.
, Parte_1 Parte_2 Parte_3
, e hanno convenuto nel Parte_4 Parte_5 Parte_6 presente giudizio chiedendo di dichiarare che gli attori e non la Controparte_1 convenuta erano comproprietari della corte sita in Napoli alla Via Foria snc in CU sez pagina 1 di 3
la convenuta è rimasta contumace;
nel corso della istruttoria è stata prodotta documentazione ed è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio dall'ing. Per_1
ora la causa va decisa.
[...]
Preliminarmente, si dà atto che è stata regolarmente convenuta in Controparte_1 giudizio quando l'atto di citazione le è stato rinotificato ex art. 140 cpc con procedimento perfezionatosi in data 5/4/2022 (data apposta sull'avviso di ricevimento), citazione a comparire per il 17/1/2023.
Con verbale del 16/6/2020 il ha dissequestrato l'area per cui è causa, Controparte_2 sita in Napoli alla Via Foria/angolo Via Colonne e Via Cesare Rosaroll, restituendola a e In Controparte_1 Parte_2 Parte_1 quell'occasione, davanti agli agenti della Polizia Locale la sig,ra rivendicò di CP_1 essere proprietaria dell'area in forza di un atto stipulato in data 2/7/2014 in Napoli per notaio rep. 725, col quale l'immobile le era stato alienato dal figlio NA
; in tale atto, all'art. 3 l'alienante dichiarava che il bene gli era ER pervenuto “in virtù di possesso pacifico, continuo, pubblico e non interrotto, ultraventennale, avente i requisiti di cui agli artt. 1158 e seguenti del codice civile”; allo stesso tempo il notaio informava le parti che, relativamente all'immobile compravenduto,
“manca la continuità delle trascrizioni nel ventennio”. Gli attori hanno invece dimostrato in questa sede tramite “certificato notarile ipo-catastale” redatto in data 10/2/2022 in Giugliano in Campania dal notaio di essere comproprietari A_ per titoli del bene in questione (l'area deriva dalla demolizione di un precedente fabbricato, e poi successivamente, a quanto risulta dagli atti, ha anche subito un incendio), secondo le quote indicate nel certificato stesso. Di fronte alla continuità di titoli esibita dagli attori, la dichiarazione contenuta nell'atto del 2/7/2014, secondo cui chi alienò il bene alla convenuta lo aveva usucapito, è insufficiente: la convenuta avrebbe dovuto dimostrare il possesso ultraventennale da parte del figlio, ma non lo ha fatto. Si noti che quando alienò il bene, non aveva compiuto 29 anni: dunque, ER avrebbe dovuto cominciare ad usucapire quando non aveva neppure 9 anni, il che è davvero inverosimile.
In definitiva, dunque, l'azione va accolta, dichiarando che gli attori sono comproprietari della corte sita in Napoli alla Via Foria snc in CU sez VIC foglio 11 part. 418 e in CT foglio 79 part. 418, secondo le quote specificate nel “certificato notarile ipo-catastale” redatto in data 10/2/2022 in Giugliano in Campania dal notaio Inoltre, A_ poiché risulta che venne immessa quanto meno nel compossesso dell'area, la CP_1 stessa convenuta va condannata a rilasciarla. Non può invece essere accolta la domanda di risarcimento, in quanto dalle fotografie in atti l'area risulta allo stato totalmente inutilizzabile, né è provato che la convenuta abbia rallentato un progetto per riqualificare l'area e renderla redditizia. pagina 2 di 3 Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 8038/2022 rgac vertente tra:
, Parte_1 Parte_2 Parte_3
, e attori;
Parte_4 Parte_5 Parte_6 Controparte_1 convenuta;
così provvede: 1) Dichiara che Parte_1 Parte_2
, , e
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 sono comproprietari della corte sita in Napoli alla Via Foria snc in CU sez VIC foglio 11 part. 418 e in CT foglio 79 part. 418, secondo le quote specificate nel “certificato notarile ipo-catastale” redatto in data 10/2/2022 in Giugliano in Campania dal notaio Per_4
[...]
2) Condanna a rilasciare agli attori la corte descritta al Controparte_1 punto 1;
3) Condanna a rimborsare agli attori la somma di euro Controparte_1
1238,24 da loro versata al CTU;
4) Condanna a rimborsare agli attori le spese del Controparte_1 giudizio, che liquida in € 953 per esborsi ed € 6000 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa;
con distrazione in favore dell'avv. Vincenzo Lipardi.
Così deciso in Portici in data 23/3/2025 Il Giudice
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