Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/02/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5903 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 promosso
DA
, nata a [...] in data [...] Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Nobile, presso il cui C.F._1
studio a Palermo, piazza Giovanni Amendola n. 31, è elettivamente domiciliata
E
, nato a [...] in data [...] Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Calogero Alaimo, presso il C.F._2
cui studio a Palermo, via Dante n. 55, è elettivamente domiciliato
OGGETTO: domanda congiunta di scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da ricorso depositato il 23/12/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto a
Palermo il 14/09/2018 alle condizioni del ricorso congiunto sopra indicato.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza cartolare del 12/02/2025 e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda:
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale;
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• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti hanno, inoltre, compiutamente regolato i loro rapporti successivi al divorzio nel ricorso depositato il 23/12/2024, le cui condizioni si riportano integralmente:
“1) assegnazione della casa familiare sita in Palermo in via Giuseppe Samonà, n. 14 alla
Sign.ra affinchè possa continuare ad abitarvi con la figlia Parte_1 Per_1
, ponendo a carico della stessa il pagamento delle spese condominiali, delle utenze
[...]
domestiche (acqua, gas e luce) e delle tasse di legge, come previste dall'ordinamento italiano, nonché il pagamento di ogni ulteriore spesa comunque connessa alla suddetta abitazione;
2) affidamento condiviso della figlia (nata il [...]) con domicilio Persona_1
prevalente presso la madre;
3) la frequentazione del padre con la figlia minore, in difetto di diverso accolgo, sarà così regolamentata: il Sìg. Tornabene potrà vedere e tenere con sé la figlia il martedì CP_1
dalle 14,00 alle 20,00, giorni ed orari che potranno essere variati in qualsiasi momento, previo accordo tra i due genitori, compatibilmente con gli impegni scolastici, di studio e con le esigenze di vita ordinaria della minore nonché con le esigenze lavorative dei genitori. Ed ancora, il Sig. potrà vedere e tenere con sé la figlia, a Controparte_1
settimane alterne, dalle 20,30 del sabato alle 6,30 del lunedì, previo accompagnamento della minore a scuola o presso l'abitazione della madre. II padre, inoltre, avrà diritto di tenere con sé la figlia ininterrottamente e continuativamente per un periodo di giorni 15 durante le vacanze scolastiche, e che, in caso di disaccordo, è stabilito dall'1 al 16 agosto di ogni anno. In ordine alle festività di calendario, la minore trascorrerà le festività natalizie e pasquali ad anni alterni per metà con la madre e per metà con il padre (Natale
o Capodanno, Pasqua o Pasquetta). Allo stesso modo, la minore trascorrerà anche le altre festività di calendario ad anni alterni per metà con la madre e per metà con il padre
(ad esempio, 25 aprile o 1^ maggio). Le parti si obbligano a comunicarsi reciprocamente con ragionevole anticipo gli eventuali impedimenti che comportino la necessità di variare la pattuita alternanza;
2 4) il Sig. corrisponderà alla Sig.ra un assegno Controparte_1 Parte_2 mensile di € 200,00 (duecento/00) per il mantenimento della figlia minore , Persona_1
oltre il 50 % delle spese straordinarie come da protocollo sottoscritto dal Presidente del
COA di Palermo e dal Presidente del Tribunale di Palermo.
PIANO GENITORIALE PER LA FIGLIA MINORENNE:
1. La figlia resta affidata ad entrambi i genitori i quali eserciteranno la Persona_1
responsabilità gerritoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dalla madre con cui il figlio stabilmente convive, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
2. La figlia resta collocata prevalentemente presso la dimora materna;
il Persona_1
padre potrà esercitare il diritto dì visita secondo le seguenti cadenze:
2/a) il Sig. potrà vedere e tenere con sé la figlia il martedì dalle Controparte_1
14,00 alle 20,00 giorni ed orari che potranno essere variati in qualsiasi momento, previo accordo tra i due genitori, compatibilmente con gli impegni scolastici, di studio e con le esigenze di vita ordinaria della minore nonché con le esigenze lavorative dei genitori. Ed ancora, il sig. potrà vedere e tenere con sé la figlia, a settimane Controparte_1
alterne, dalle 20,30 del sabato alle 6,30 del lunedì, previo accompagnamento della minore a scuola o presso l'abitazione della madre. Il padre, inoltre, avrà diritto di tenere con sé la figlia ininterrottamente e continuativamente per un periodo di giorni 15 durante le vacanze scolastiche, e che, in caso di disaccordo, è stabilito dall'1 al 16 agosto di ogni anno. In ordine alle festività di calendario, la minore trascorrerà le festività natalizie e pasquali ad anni alterni per metà con la madre e per metà con il padre (Natale o
Capodanno, Pasqua o Pasquetta). Allo stesso modo, la minore trascorrerà anche le altre festività di calendario ad anni alterni per metà con la madre e per metà con il padre (ad esempio, 25 aprile o 1^ maggio). Durante le festività natalizie e pasquali il figlio resterà con il padre con il principio dell'alternanza di anno in anno;
durante le vacanze estive il figlio dal 15 giugno al 30 agosto trascorrerà con il padre un periodo in Italia da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno;
3. il Sig. corrisponderà, tramite accredito in c/cintestato alla Sig.ra Controparte_1
un assegno mensile di € 200,00 (duecento/00) per il mantenimento della Parte_2
3 figlia minore , assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in Persona_1
anno al 100 % dell'indice ISTAT al consumo.
4. le spese straordinarie nell'interesse della figlia sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50 %, come da protocollo sottoscritto dal Presidente del COA di Palermo
e dal Presidente del Tribunale di Palermo”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge ed all'interesse della prole minorenne.
Non avendo il giudizio natura contenziosa, nessuna pronuncia va adottata sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando;
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Palermo il 14/09/2018 da
, nata a [...] in data [...] Parte_1
( e , nato a Palermo in [...] C.F._1 Controparte_1
08/01/1971 ( ), alle condizioni indicate nel ricorso congiunto C.F._2
depositato il 23/12/2024 e riportate in parte motiva.
2) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 396 (atto di matrimonio iscritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 78, parte I, dell'anno 2018).
3) Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 13/02/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco MI
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