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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 03/02/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4440 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2019,
promossa da:
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. ANNA MARIA MINAFRA, che la rappresenta e difende per procura speciale in atti,
Ricorrente
contro nato a [...] il [...], C.F. CP C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. STEFANO SIOTTO PINTOR, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
Resistente
e con la partecipazione di
AVV. FRANCESCA LOCCI, curatore speciale dei minori (C.F. Persona_1
) e (CF. ), C.F._3 Persona_2 C.F._4
Intervenuto
e l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO,
1 Intervenuto per legge
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente: “Voglia il Tribunale:
1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi, con addebito ex art. 151.2 c.c., al signor per violazione dei doveri nascenti dal matrimonio;
CP
2) Dichiarare la decadenza della responsabilità genitoriale del in virtù delle gravi violazioni CP
da questi poste in essere nei confronti dei minori;
3) A conferma dei provvedimenti presidenziali, disporre l'affidamento dei minori in via superesclusiva alla madre ex art. 337 quater c.c., la quale eserciterà in via esclusiva la responsabilità
genitoriale sui piccoli e adottando autonomamente ogni decisione di maggiore Per_1 Per_2
importanza nel loro interesse;
4) Assegnare alla ricorrente la casa coniugale, sita in Quartu S.Elena, alla via Gregorio Allegri n.
139, nella quale la signora continuerà a risiedere unitamente ai figli;
Pt_1
5) Porre a carico del resistente l'obbligo di corrispondere la complessiva somma mensile di €
300,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei minori ( € 150,00 per ciascun figlio) da versare alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT
come per legge;
6) Porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, previa esibizione della relativa documentazione;
7) Disporre che il diritto di visita potrà essere esercitato dal signor tramite incontri protetti CP
attivati dal Servizio Sociale del Comune di Quartu S. Elena;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
Nell'interesse della parte resistente: “Voglia il Tribunale:
confermare la separazione personale senza addebito di colpa, affidare i figli alla madre assegnare la casa coniugale alla moglie, porre a carico del l'obbligo di corrispondere la somma CP
complessiva di 200 euro, 100 per ciascun figlio”.
2 Nell'interesse del curatore speciale dei minori: “Si insiste, nell'esclusivo interesse dei minori,
nella pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre ed CP
affidamento super esclusivo dei minori alla madre”. Per_1 Per_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 28/05/2019, ha adito questo Tribunale chiedendo la Parte_1
pronuncia della separazione con addebito al coniuge ed altresì la decadenza del CP
medesimo dalla responsabilità genitoriale dei minori figli nati dalla unione coniugale, con la previsione di un contributo al mantenimento dei figli in capo al padre.
Ha esposto di avere contratto matrimonio civile con il convenuto in data 24/09/2011, e che dalla loro unione erano nati i figli e rispettivamente il 2/03/2012 e il 14/11/2016; che il Per_1 Per_2
titolare della nuda proprietà della casa coniugale, sita in Quartu S. Elena via Allegri n. 19, era il padre della stessa ricorrente, signor , che le aveva concesso l'immobile in comodato;
Persona_3
che il rapporto tra i coniugi, dopo un iniziale periodo di armonia, si era progressivamente deteriorato fino al venire meno di qualsiasi comunione fra loro;
che si era resa necessaria la richiesta di ordini di protezione e di allontanamento del convenuto dalla casa familiare, pronunciati in data 5/04/2019 dal Tribunale Ordinario di Cagliari;
che fin dai primi anni di convivenza il aveva compiuto reiteratamente gravi atti di violenza fisica e morale nei confronti della CP
moglie con una progressiva escalation negli ultimi anni fino ai fatti denunciati il 29/03/2019, per i quali era stata costretta a lasciare la casa coniugale e rifugiarsi presso i propri genitori, unitamente ai minori, temendo per l'incolumità propria e dei figli;
che in particolare, nella notte del 28/03/2019,
mentre si trovavano a letto, il marito le aveva sussurrato frasi come “fai schifo, sei una puttana, devi
morire male, morirete tutti, anche i tuoi genitori. Vi devasto, vi distruggo”, parole a cui erano seguite richieste sessuali che la ricorrente aveva controvoglia assecondato per paura che, in caso di rifiuto, egli potesse far del male a lei o ai figli;
che quanto accaduto non era stato che l'epilogo di anni di violenza fisica e psicologica, di sopraffazioni, vessazioni e umiliazioni;
che, in particolare, i problemi erano iniziati dopo la nascita di nel 2012, anche a causa del persistente e Per_1
volontario stato di disoccupazione del marito, per cui essa ricorrente aveva dovuto reperire
3 un'attività lavorativa che le consentisse di provvedere al sostentamento dell'intero nucleo familiare,
assunta dapprima presso l'UNHCR (Agenzia per i rifugiati dell'Onu) e poi presso il call centre
“ICALL”, con la qualifica di operatrice telefonica;
il marito, piuttosto che attivarsi per reperire un'occupazione, aveva iniziato ad accusare la moglie di intrattenere relazioni extraconiugali apostrofandola con termini quali “puttana” e affermando che i soldi da lei guadagnati altro non erano se non il frutto di prestazioni sessuali;
che già nel 2013 aveva tentato di allontanarsi dal marito quando, a seguito di una discussione per futili motivi, era stata aggredita e violentemente percossa dal marito e come era riuscita a liberarsi aveva chiamato in aiuto i Carabinieri e i suoi genitori, decidendo poi di non sporgere querela prestando fede alle promesse del marito che aveva anche tentato il suicidio, lo aveva quindi riaccolto a casa;
che la situazione, tuttavia, non era cambiata ma, anzi, peggiorata;
che dopo la nascita del secondo figlio, nel 2016, al rientro a lavoro della moglie, il aveva ripreso ad essere sempre più violento, minaccioso, possessivo, CP
ossessivo e persecutorio;
che l'uomo aveva preso a inviare alla moglie, soprattutto quando si trovava a lavoro, messaggi ingiuriosi e a sfondo sessuale, immagini e link pornografici,
comportamenti che la moglie assecondava controvoglia perché avvenivano quando il marito si trovava a casa con i bambini;
che inoltre il anche in casa e in presenza dei minori, faceva CP
uso quotidiano di sostanze stupefacenti, tentando spesso di indurre la moglie a consumare tali sostanze, senza riuscirci, convinto che ciò l'avrebbe disinibita sessualmente;
che il marito era persona psicologicamente instabile, pericolosa per sé stesso e, soprattutto, per la moglie e i figli;
che di tale preoccupante situazione aveva informato anche i suoceri in data 27/03/2019, i quali avevano confermato di essere a conoscenza dei problemi del figlio, già protagonista in passato di condotte violente nei confronti di una precedente fidanzata, tale , e che egli aveva fatto uso di Persona_4
LSD e minacciato il padre di bruciargli la macchina;
che per tali ragioni, i suoceri si erano inizialmente resi disponibili ad aiutarla a sporgere querela, salvo poi disinteressarsi e negarle qualsiasi aiuto;
che il aveva tentato il suicidio in diverse occasioni, l'ultima delle quali CP
circa un anno prima a seguito dell'ennesimo litigio fra loro, quando si era iniettato diverse unità di insulina ed era stato soccorso dal padre;
che ciò l'aveva indotta ancora una volta a restare con lui;
4 che a causa dell'iniziale stato di disoccupazione di entrambi i coniugi, i suoi genitori, preoccupati per la precarietà delle condizioni economiche della coppia, li avevano da subito aiutati con dazioni di denaro e l'acquisto di generi alimentari o beni di prima necessità, oltre a mettere a loro disposizione la casa coniugale;
che tuttavia, il marito, convinto che tali aiuti fossero mirati a controllarlo, mal tollerando lo stretto legame affettivo fra la moglie e i genitori, agiva in modo da allontanarli giungendo a minacciare la moglie, e in diverse occasioni gli stessi suoi genitori, di far loro del male;
che il marito era stato inoltre violento e persecutorio – sempre alla presenza dei minori – anche verso la badante della nonna (disabile) della ricorrente, la signora e CP_2
contro il di lei marito, signor domiciliata al piano terra dell'edificio in cui Controparte_3
vivevano i coniugi, verso i quali egli aveva frequenti e imprevedibili scatti di ira tanto che questi,
temendo per la loro incolumità, avevano registrato alcuni di questi episodi e si erano rivolti in più
occasioni ai genitori della ricorrente per chiedere aiuto;
che l'8/01/2019, a seguito dell'ennesima ed ingiustificata aggressione verbale del verso la badante, la madre della ricorrente, signora CP
, esasperata, aveva contattato telefonicamente la madre del convenuto, signora Parte_2
chiedendole di parlare con il figlio e di invitarlo a cessare le condotte violente e Parte_3
minacciose nei confronti dei signori , ma che tuttavia, la signora aveva risposto in CP_2 Pt_3
lacrime di essere a conoscenza dei problemi del figlio ma di non voler essere coinvolta per timore delle sue reazioni;
che la ricorrente, come del resto ogni persona gravitasse intorno al marito, aveva subito violenze psicologiche, denigrazioni, intimidazioni, minacce, vessazioni, rimproveri continui,
spesso in presenza dei minori, accuse ingiustificate ed ingiuriose, l'invio di messaggi, foto e link pornografici, oltre alle innumerevoli violenze fisiche e alla costrizione, per timore che egli attuasse quanto minacciato, di intrattenere rapporti sessuali non voluti;
che tali condotte del marito erano state inequivocabilmente causa di un grave pregiudizio all'integrità fisica e morale e alla libertà
della ricorrente e dei minori;
che tale situazione aveva ingenerato nella ricorrente, soprattutto nell'ultimo periodo, uno stato di malessere con “continui episodi di insonnia, diapnea, dispnea”;
che il marito rivolgeva i suoi atteggiamenti violenti anche verso i figli e in particolare, il piccolo ad esempio, mortificandolo se aveva difficoltà nel fare i compiti rivolgendogli frasi come Per_1
5 “sei scemo” e prendendolo a schiaffi;
che il inoltre, era dedito al gioco d'azzardo, e CP
spesso aveva coinvolto in tale attività anche il figlio che in diverse occasioni era rientrato a Per_1
casa con bustine piene di monete vinte alla slot machine;
che il marito, uomo giovane e perfettamente abile al lavoro, era da sempre privo di occupazione poiché a causa del suo carattere irascibile e della sua indole violenta i datori di lavoro risolvevano anticipatamente il rapporto, e al contempo, mal tollerava che la moglie lavorasse e provvedesse al sostentamento dell'intera famiglia accusandola di utilizzare la scusa del lavoro per tradirlo;
che in numerose occasioni il CP
aveva ripetuto ai minori che “alla madre non interessava niente di loro ma che pensava solo al
lavoro o ad uscire”.
Tutto ciò esposto, ha chiesto la pronuncia di addebito della separazione a Parte_1 CP
la decadenza del medesimo dalla responsabilità genitoriale dei minori, o in subordine
[...]
l'affidamento “super” esclusivo alla madre, con l'assegnazione della casa coniugale in suo favore, il versamento in capo al padre di un contributo economico per il mantenimento dei figli, e incontri in modalità protetta fra loro.
Si è costituito in giudizio non opponendosi alla pronuncia della separazione ma CP
domandando la revoca dell'ordine di protezione emesso nei suoi confronti, il rigetto della domanda di addebito, l'affidamento condiviso dei minori con diritto di visita del padre, e concordando in ordine alla richiesta economica avanzata dalla ricorrente.
Ha contestato definendoli “inveritieri ovvero ingigantiti al punto da farli apparire particolarmente
gravi” i fatti affermati dalla ricorrente, che avrebbe “esasperato” anche “i più piccoli litigi”
trasformandoli in “aggressioni o vessazione”.
Ha affermato di essere stato “geloso, soprattutto quando la moglie ha trovato un'occupazione e si è
dovuta recare fuori casa a volte per l'intera giornata. Ciò non è stato gradito e tollerato dalla
moglie la quale, ad ogni domanda circa le nuove conoscenze che la vita lavorativa le procurava, ha
accusato il marito di interferenza nella sua vita lavorativa e grave violazione della sua vita
privata”.
Il resistente ha inoltre sostenuto di non riuscire a trovare stabile occupazione a causa della
6 patologia, il diabete, da cui è affetto sin da bambino, contestando di fare uso di stupefacenti in quanto “incompatibile” con la patologia, nonché contestando di avere mai tentato il suicidio, o tenuto comportamenti pregiudizievoli verso i figli.
Sentiti i coniugi, con provvedimento assunto in data 2/03/2020, il presidente f.f., tenuto conto dell'ordine di protezione emesso nei confronti del non impugnato, e quindi delle gravi CP
condotte vessatorie verso la moglie allegate e denunciate, e considerata la conferma da parte del resistente dell'uso di sostanze stupefacenti anche durante il matrimonio, a suo dire cessato
“nell'ultimo anno”, in via temporanea e urgente, ha affidato i minori in via esclusiva alla madre,
assegnando a questa la casa coniugale e disponendo incontri protetti col padre, oltre all'invio del medesimo presso il SERD.
Il presidente ha inoltre determinando in capo al resistente un assegno di euro 300 per il mantenimento dei figli, tenendo conto di un reddito della ricorrente, impiegata in un call centre, di circa 700/900 euro al mese, e della piena capacità lavorativa del resistente che nell'udienza del
22/01/2020 aveva dichiarato “Questa estate ho lavorato come chef e cameriere di sala a Berlino per
circa tre mesi. Ho guadagnato intorno ai 5.000,00 euro complessivi”.
In ragione della domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale del resistente, proposta dalla ricorrente, l'avv. FRANCESCA LOCCI è stato nominato curatore speciale dei minori. Costituito in giudizio con comparsa depositata il 26/10/2020, ha riservato ogni domanda all'esito degli accertamenti istruttori.
Nella successiva fase del giudizio, con memoria integrativa depositata il 22/05/2020,
[...]
ha insistito nelle domande formulate confermando ogni fatto allegato, precisando le Pt_1
circostanze in cui il marito aveva tentato il suicidio nel 2013 e nel 2018.
Con comparsa depositata l'1/07/2020, ha insistito nelle domande formulate, CP
concordando con l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente e il versamento di euro 300 per i figli.
Con sentenza parziale n. 1418/2021, il tribunale ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi.
7 La causa, istruita sulle ulteriori domande formulate, mediante produzioni documentali, prova per testi, e approfondimenti dei servizi sociali, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate.
***
Sulla domanda di addebito.
Ai sensi dell'art. 151 c.c., “la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole”.
Inoltre, “il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.
La dichiarazione di addebito implica l'esistenza di comportamenti oggettivamente contrari ai doveri posti dall'art. 143 c. c. a carico dei coniugi, quali l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione, a contribuire ai bisogni della famiglia, benché nella soggettiva opinione del coniuge agente siano conformi alla propria personale etica o visione sociale o religiosa od ai propri costumi o siano espressivi di una spontanea reattività a stili di vita non condivisi.
La pronuncia non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri nascenti dal matrimonio essendo se mai necessario accertare che tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata una situazione in cui la convivenza non era più tollerabile, abbia assunto efficacia causale nel determinare tale situazione.
Con specifico riferimento alle violenze inflitte da un coniuge all'altro, la Corte di cassazione ha da tempo precisato che esse costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri coniugali e della pari dignità della persona da fondare, anche quando si sia verificato un unico episodio, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza,
ma anche la dichiarazione di addebito all'autore di esse, con esonero del giudice dalla valutazione comparativa dei comportamenti di entrambi i coniugi, altrimenti dovuta (Cass. Civ., Sez. I, ord. 9
8 maggio 2024 n. 12662).
La giurisprudenza ha avuto modo di evidenziare anche la possibile rilevanza di comportamenti descrittivamente definiti come “mobbing familiare”, cioè atteggiamenti prepotenti e sprezzanti,
villane espressioni indirizzate da un coniuge all'altro, provocazioni, offese e umiliazioni finalizzate a mettere l'altro coniuge in una posizione di inferiorità e soggezione, quale violazione del principio di uguaglianza morale e giuridica tra i coniugi (art. 3 cost.) e degli obblighi di assistenza morale e materiale e di collaborazione previsti dall'art. 143 cpc, valida causa di addebito della separazione al coniuge responsabile di tali abusi ove ricorra il nesso di causa fra gli atti stessi e il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza o del grave pregiudizio per i figli. “Questa impostazione, che
esclude ogni facilitazione probatoria per il coniuge richiedente l'addebito, neppure scalfisce (ed è
anzi coerente con) il principio secondo cui il rispetto della dignità e della personalità dei coniugi
assurge a diritto inviolabile la cui violazione può rilevare come fatto generatore di responsabilità
AQ (Cass. N. 5652/2012) anche in mancanza di una pronuncia di addebito della separazione
(v. Cass. N. 18853/2011)” (Cass. Sentenza n. 13983/2014).
Nel caso in esame, attraverso l'istruttoria espletata, i fatti affermati a fondamento della domanda di addebito appaiono provati.
Occorre muovere dall'ordine di protezione e di allontanamento del resistente emesso nell'aprile del
2019, sulla base delle stesse circostanze rappresentate dalla ricorrente nel presente giudizio e oggetto di querela (in atti), quale primo riscontro ai comportamenti violenti, talvolta anche fisicamente, sprezzanti ingiuriosi e minacciosi attuati dal marito per indurre e la moglie ad assecondare il suo volere.
Il provvedimento cautelare, non impugnato dal resistente, neppure costituito in quella procedura per difendersi, dà conto dei comportamenti maltrattanti tenuti dal resistente nel tempo culminati nelle deliranti minacce rivolte alla ricorrente tra la notte del 28 e del 29 marzo 2019, quando mentre i coniugi si trovavano a letto il resistente proferì la frase “sei una puttana, fai schifo, devi morire
male, morirete tutti anche i tuoi genitori, vi devasto vi distruggo”.
Nel presente giudizio, attraverso il documentato scambio di messaggi fra le parti, non contestato dal
9 resistente, è inoltre provato il contegno persecutorio, svilente e ingiurioso rivolto alla moglie dal resistente.
È documentato infatti il modo apertamente ingiurioso e denigratorio col quale il resistente si rivolgeva alla moglie e la accomunava ai familiari definendoli “bastardi”, “bugiardi”, “debosciati”,
“pezzi di merda”, “viscidi”.
Emerge come cercasse di impedire o condizionare la libera e serena frequentazione dei familiari da parte della moglie dicendole (solo per riportare alcune frasi) “sei la loro schiava”, “tu sei priva di
coerenza, morale e integrità…venduta sino alla morte e dopo vedrai cosa comporta una vita di
bugie e opportunismo…sei maligna dentro e l'anima ti abbandona…”.
O ancora come le intimasse “oppure visto che la tua famiglia ha creato seri problemi alla nostra
coppia e al futuro dei nostri figli è bene che chiudi i ponti! Perché i miei figli non sono in vendita.
Li voglio molto lontani dai miei figli i tuoi familiari…i tuoi parenti sono bugiardi e bastardi non
possono più avere felicità ma solo disperazione…”, “i bambini non devono stare con i viscidi” “di
certo anche loro vedranno con i mei stessi occhi, riconosceranno la falsità e li disprezzeranno come
me”, e come in modo manipolativo e intimidatorio scrivesse “amore non fare nulla per me, io mi
arrabbio comunque che sia un secondo o un'ora…non mi piace che i miei figli stiano in un
ambiente mal sano (riferendosi ai parenti della ricorrente) stai serena fatti anche tutta la sera tanto
a e (i minori) non riusciranno a manipolarli, con te sì, ma loro sanno di avere un Per_1 Per_2
padre che stacca la testa a morsi ai pezzi di merda”.
È inoltre documentato l'invio alla ricorrente, nel suo orario di lavoro, di pressanti messaggi contenenti link e immagini pornografiche, interesse questo dichiaratamente non condiviso dalla stessa, o richieste sessuali, anch'esse non gradite, che la moglie avrebbe dovuto soddisfare “per
rendere felice” il marito, addirittura sul posto di lavoro per poi trasmettergli le immagini.
Il resistente oltretutto, nell'inviarle tali pressanti richieste, non mancava di dire alla moglie di considerarla incapace di soddisfare i suoi desideri.
A connotare questo quadro di degradazione della ricorrente, vi erano anche i repentini cambi di umore del resistente che, con l'atteggiamento instabile evincibile dai messaggi, inviava in pochi
10 minuti messaggi del seguente tenore: “tu volevi solo essere carina, scusami anche se è stata una
roba umiliante volevi farmi felice perciò scusa e grazie”, e poi: “comunque io e te come coppia non
ci facciamo niente assieme”, “con te non vedo l'ora di morire, mi dai tristezza delusione
rabbia…non è bello stare con un che vive di Ego … voi siete fatti così, a me non piacete”. Pt_1
Dai messaggi in atti si evince anche la triste soggezione vissuta dalla ricorrente nell'affannoso tentativo di assecondare e placare il marito.
La prova testimoniale espletata ha offerto ulteriori riscontri alle condotte e agli atteggiamenti del resistente.
I testi e , genitori della ricorrente, hanno confermato di essere accorsi Persona_3 Parte_2
in aiuto alla figlia nel 2013 per le percosse ricevute dal marito in occasione di una violenta lite, e di averla a seguito di ciò accolta in casa insieme al nipote per qualche tempo. Nella stessa Per_1
circostanza la ricorrente aveva chiamato i Carabinieri, anch'essi intervenuti, senza poi sporgere querela perché, come confermato dai testi, il resistente aveva minacciato di suicidarsi buttandosi dal balcone della casa di sua madre se la ricorrente lo avesse abbandonato. La circostanza è riscontrata dalle stesse dichiarazioni di madre del resistente, che ha dichiarato “non aveva Parte_3
nessuna intenzione di buttarsi, era giusto per chiamare e per spaventarla”. Pt_1
È quindi plausibile che anche nel 2018 il resistente sia ricorso alla minaccia del suicidio,
iniettandosi più dosi di insulina, per coartare la volontà della moglie, da lui accusata di tradirlo, e indurla a non lasciarlo. Il teste padre del resistente, ha infatti dichiarato: “mio figlio Testimone_1
si è iniettato volontariamente, era disperato, più dosi di insulina”, “…era disperato per il fatto che
la moglie lo tradiva…”.
Ebbene, i comportamenti attribuibili al resistente sono idonei a determinare l'intollerabilità della convivenza fra i coniugi e fondare la pronuncia di addebito, e pertanto la domanda deve essere accolta.
***
Sulla domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale.
L'art. 330 c.c. stabilisce che la decadenza può essere pronunciata quando il genitore vìola o trascura
11 i doveri inerenti la responsabilità genitoriale o abusa dei relativi poteri, con grave pregiudizio del figlio. In tale caso, e per gravi motivi, il giudice può altresì ordinare l'allontanamento dalla residenza familiare del genitore o convivente reo di maltrattamenti o abusi.
La giurisprudenza ha evidenziato che si tratta di una misura protettiva verso i figli, con carattere
“sanzionatorio” per gli inadempimenti già commessi dal genitore, ma anche potenzialmente
“preventivo”, in quanto mira ad evitare la ripetizione dei danni già causati o la protrazione dei loro effetti.
Non fa venir meno l'obbligo del mantenimento dei figli e prescinde dalla circostanza che il genitore abbia agito con la coscienza di ledere gli interessi della prole, dovendo essere evitato, ove possibile,
ogni obiettivo pregiudizio anche eventuale per il minore.
Occorre inoltre esprimere un giudizio prognostico sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero,
attraverso un percorso di crescita e sviluppo delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento alla elaborazione, da parte del genitore, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché
con l'aiuto di parenti o di terzi e avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali.
Nel caso in esame, la domanda è stata proposta dalla madre lamentando che il padre nel corso della convivenza matrimoniale abbia tenuto le gravi condotte pregiudizievoli sopra enunciate, spesso anche in presenza dei figli, oltre a comportamenti mortificanti e inadeguati verso i bambini, affetti entrambi da disturbi cognitivi e dell'apprendimento.
Il padre inoltre, assuntore di sostanze stupefacenti e dedito al gioco d'azzardo, non si è mai curato durante la convivenza familiare di reperire una stabile occupazione lavorativa addossando in via esclusiva alla moglie l'onere di provvedere al sostentamento dell'intera famiglia, e al contempo colpevolizzandola e frustrandola per il tempo trascorso fuori casa, oltre a disprezzarla per gli aiuti ricevuti dai familiari.
Dall'allontanamento dalla casa coniugale il padre non si è più interessato dei figli, non occupandosene e non contribuendo alle loro necessità in nessun modo.
Il resistente ha contestato la richiesta, concludendo per l'affidamento dei minori alla madre.
12 Il curatore speciale dei minori ha chiesto conclusivamente che il resistente sia dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale.
La domanda deve essere accolta, essendo evidente all'esito del giudizio che il resistente, senza valide giustificazioni, abbia gravemente violato i doveri che la sua condizione di genitore gli imponeva, sia per il clima familiare certamente negativo generato con le proprie condotte durante la convivenza familiare, sia per non essersi in seguito curato di avere con i figli una adeguata frequentazione omettendo di contribuire alle loro necessità per lungo tempo, così esponendoli al rischio concreto di subire un serio pregiudizio della loro crescita psicofisica.
Gli stessi comportamenti vessatori verso la madre, provati in causa, dimostrano la verosimile esposizione dei minori a un ambiente familiare nocivo al loro sano ed equilibrato sviluppo.
È inoltre provato, il totale disinteresse del padre nei confronti dei figli dal momento del suo allontanamento (aprile 2019), non risultando che egli li abbia in alcun modo cercati o abbia partecipato alla loro vita, e neppure abbia contattato i servizi sociali per l'organizzazione degli incontri in spazio neutro, sottraendosi con il suo trasferimento all'estero a qualsiasi possibilità di un sostegno genitoriale.
Il padre, risultato incline per sua stessa ammissione all'uso di sostanze stupefacenti, non ha mostrato alcuna disponibilità al recupero sottraendosi anche agli accertamenti presso il SERD, e non provando in altro modo il mancato uso di sostanze.
Il resistente ha anche sistematicamente omesso qualsiasi contribuzione economica.
Neppure si conosce con precisione la sua attuale dimora abituale, essendo soltanto emerso che si sarebbe trasferito a Londra da svariati anni, dove vivrebbe e lavorerebbe.
Risulta dagli approfondimenti dei servizi sociali che sono tuttora assenti rapporti fra il padre e i minori, e che questi non chiedano del padre (il piccolo non lo ricorderebbe). Per_2
In definitiva, appare provata la sostanziale indifferenza del resistente rispetto alle esigenze morali e materiali, affettive e psicologiche dei figli, che rinvengono il loro unico e sicuro punto di riferimento genitoriale nella madre, supportata validamente dai propri familiari, risultata invece adeguata a soddisfare i bisogni affettivi e di cura dei figli, affetti entrambi da disturbi
13 dell'apprendimento e disabilità intellettiva di grado lieve (Manuel) e ritardo globale dello sviluppo prevalente nell'area del linguaggio in situazione di gravità (Gabriel).
I minori risultano infatti adeguatamente seguiti e sostenuti, e conseguono discreti risultati scolastici.
Non resta, allo stato, che prendere atto di tale situazione e dichiarare il padre decaduto dalla responsabilità genitoriale.
Va precisato che la decisione non comporta che il padre non possa in futuro avere dei contatti con i bambini, in modalità protetta e previa verifica e valutazione della madre d'intesa con i Servizi
sociali circa l'opportunità di tentare un tale riavvicinamento, ove siano stati positivamente effettuati dal padre i percorsi di recupero e sostegno genitoriale.
***
Conseguentemente, deve essere disposto l'affidamento esclusivo dei minori alla madre,
l'assegnazione alla stessa della casa coniugale, e confermato altresì, a fronte di un reddito della ricorrente pari a circa 1.100 euro al mese nel 2023 non gravato da oneri abitativi, il contributo economico già previsto in capo al padre, in possesso di una sufficiente capacità lavorativa che gli consente di vivere e mantenersi all'estero lavorando come chef o cameriere.
***
Per il criterio della soccombenza, le spese del giudizio devono porsi in capo a CP
che dovrà rifonderle, quanto alla ricorrente, in parte in favore dell'Erario (art. 133, DPR 115/2002)
e, per l'attività svolta dal momento della cessazione dei presupposti di ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato (dall'anno 2023) in favore della ricorrente. Quanto al curatore speciale dei minori, direttamente e per intero in favore dell'Erario.
Le spese sono liquidate come in dispositivo secondo lo scaglione di riferimento per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità previsto dal DM 55/2014, quanto all'attività difensiva prestata nell'interesse della ricorrente, secondo i valori medi per la fase di studio, introduttiva e istruttoria, minimi per la fase decisionale;
quanto all'attività difensiva svolta nell'interesse dei minori secondo i valori minimi per la fase di studio, introduttiva, trattazione e decisionale.
P.Q.M.
14 Il Tribunale, dato atto che con sentenza n.1481/2021 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione:
1. addebita la separazione a CP
2. dichiara decaduto dalla responsabilità genitoriale dei minori e CP Per_1
Persona_2
3. affida i minori in via esclusiva alla madre che assumerà ogni decisione anche di Parte_1
maggiore interesse per i figli;
4. assegna a la casa coniugale per continuare ad abitarvi con i figli;
Parte_1
5. pone in capo a l'obbligo di versare in favore di , entro il CP Parte_1
giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 300, a titolo di contributo al mantenimento dei minori, con rivalutazione annuale secondo ISTAT;
6. dispone che i genitori concorrano in ragione del 50% ciascuno nel pagamento delle spese straordinarie necessarie o utili nell'interesse dei figli (quali ad esempio, spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, spese di istruzione, sportive e ricreative);
7. condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di , CP Parte_1
dell'ERARIO e dell'avv. FRANCESCA LOCCI, che si liquidano per l'attività professionale svolta nell'interesse della ricorrente in complessivi euro 6.164, di cui 4.711 in favore dell'ERARIO per fase di studio, introduttiva e istruttoria, e 1.453 in favore di per la fase decisionale;
Parte_1
e si liquidano, per l'attività professionale svolta nell'interesse dei minori, in euro 3.809 in favore dell'ERARIO, oltre spese generali (15%), c.p.a. e iva;
Così deciso in Cagliari in data 10/01/2025 nella camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Francesca Lucchesi Dott. Giorgio Latti
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