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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 11/06/2025, n. 1998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1998 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, I sezione civile, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Enrica De Sire - Presidente
2) Dott.ssa Aurelia Cuomo - Giudice rel/est.
3) Dott.ssa Jone Galasso - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5204 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021
OGGETTO: divorzio giudiziale, e vertente
T R A
, nata il [...] a [...], rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1 in atti, dall'avv. Raffaele Di Matteo, presso il cui studio, sito in Eboli (SA) alla Via Giovanni Paolo Primo
n. 10, elett.te domicilia;
RICORRENTE
E
, nato il [...] a [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Controparte_1
Alfredo Sessa, presso il cui studio, sito in Sarno (SA) alla Via Prolungamento Matteotti n. 73, elett.te domicilia;
RESISTENTE
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da atti e verbali di causa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20.10.2021, ha chiesto che fosse pronunciata la cessazione Parte_1 degli effetti civili del matrimonio contratto con in Sarno il 15.05.1997. La ricorrente Controparte_1 ha inoltre chiesto la conferma delle statuizioni adottate in sede di separazione, ad eccezione del mantenimento disposto a favore del figlio , perché economicamente autosufficiente. Persona_1
A sostegno della domanda ha dedotto: a) che le parti erano separate giusta sentenza del Tribunale di
Nocera Inferiore n. 1111/2019, pubblicata il 02.10.2019; b) che era trascorso il termine previsto per legge senza che fosse intervenuta alcuna riconciliazione;
c) che dall'unione sono nati due figli, entrambi maggiorenni: , economicamente indipendente con propria residenza diversa da quella Persona_1 del nucleo familiare, e non economicamente autosufficiente e convivente con la madre. Persona_2
Regolarmente si è costituito in giudizio il resistente , il quale pur non opponendosi alla Controparte_1 pronuncia di divorzio, ha contestato le richieste accessorie di natura economica nei suoi confronti, deducendo un grave peggioramento della propria situazione patrimoniale rispetto al momento della sentenza di separazione.
All'udienza presidenziale del 23.05.2022, resosi infruttuoso il tentativo di conciliazione, il Presidente del
Tribunale ha adottato i provvedimenti provvisori ed urgenti, confermando le statuizioni di cui alla separazione tra le parti, revocando però l'assegno di mantenimento previsto in favore di _1
, maggiorenne ed economicamente indipendente.
[...]
Incardinata la causa dinanzi al giudice istruttore, all'udienza del 11.05.2023 le parti chiedevano che il
Tribunale adito pronunziasse sentenza non definitiva sullo status.
Il Collegio, con sentenza del 17.05.2023, ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Dopodiché, con separata ordinanza ex art. 709 bis c.p.c., la causa è stata rimessa sul ruolo per la pronuncia delle statuizioni accessorie.
All'udienza del 19.02.2025, la causa, ritenuta matura, è stata rimessa al Collegio per la decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
*
Ciò posto in punto di fatto, va premesso che, essendo intervenuta nelle more del giudizio una sentenza non definitiva sullo status che ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti,
l'odierno provvedimento ha ad oggetto solo le pronunce accessorie.
Per quanto concerne i provvedimenti riguardanti la prole, è incontestato il raggiungimento dell'autosufficienza economica del figlio , sicchè alcun mantenimento dovrà essere previsto in _1 suo favore.
È poi del pari incontestato il mancato raggiungimento di siffatta autonomia economica da parte del figlio convivente con la madre. Pertanto, continua a gravare sui genitori l'obbligo di mantenimento del Per_2 giovane.
In ordine al quantum di siffatto obbligo in capo al genitore non convivente, deve evidenziarsi come parte resistente abbia depositato modelli ISEE riguardanti unicamente gli anni 2022-2023. Dunque, a prescindere dalla questione relativa all'efficacia probatoria di tali attestazioni, non è stata da lui prodotta alcuna documentazione concernente la propria situazione patrimoniale al momento della separazione.
Pertanto, in assenza di un idoneo termine di paragone, non può effettuarsi un confronto al fine di valutare l'an ed il quantum dell'assunto impoverimento del sig. rispetto all'epoca della separazione. Inoltre, CP_1 la ricorrente ha documentalmente dimostrato come la controparte risulti titolare di diversi conti correnti, nonché soprattutto di numerose quote immobiliari tali da poter essere fonti, effettive o potenziali, di reddito per l'adempimento dei propri obblighi familiari.
Per tali ragioni deve essere quindi confermato l'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne Per_2
a carico di , nella misura già prevista in sede di separazione, pari dunque ad euro 300,00 Controparte_1 mensili, da versare in favore della ricorrente entro il giorno 4 di ciascun mese a mezzo bonifico o modalità equipollente, oltre al 50% delle spese straordinarie e rivalutazione come per legge.
Quanto poi alla domanda “mantenimento” personale per la ricorrente, da riqualificarsi correttamente quale domanda di assegno divorzile, si deve tener conto del pacifico orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione, a cui questo Tribunale aderisce, secondo cui il criterio dell'inadeguatezza dei mezzi, di cui all'art. 5 co. 6 L. n. 898/1970, deve essere valutato in un'ottica che, oltre ad essere assistenziale, sia perequativa-compensativa della disparità economica dei coniugi causata dagli assetti personali e patrimoniali condivisi nel corso del rapporto coniugale.
In proposito, superando la rigida distinzione tra “criteri attributivi e determinativi dell'assegno”, S.U. n.
18287/2018 hanno adottato un criterio unitario, secondo il quale sia l'assegnazione che la determinazione dell'assegno divorzile devono avvenire contestualmente attraverso una valutazione basata sugli indici dell'art. 5 co. 6 L. div.. Quindi il giudice dovrà tener conto di: condizioni dei coniugi;
ragioni della decisione;
contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune;
reddito di entrambi;
durata del matrimonio
(alla cui luce vanno valutati i precedenti elementi).
Sul punto, la Suprema Corte, nella richiamata sentenza, ha precisato che: «L'elemento contributivo-compensativo si coniuga senza difficoltà a quello assistenziale perché entrambi sono finalizzati a ristabilire una situazione di equilibrio che con lo scioglimento del vincolo era venuta a mancare. Il nuovo testo dell'art. 5 non preclude la formulazione di un giudizio di adeguatezza anche in relazione alle legittime aspettative reddituali conseguenti al contributo personale ed economico fornito da ciascun coniuge alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno ed a quello comune.
L'adeguatezza dei mezzi deve, pertanto, essere valutata, non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva ma anche in relazione a quel che si è contribuito a realizzare in funzione della vita familiare e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi unilateralmente per una sola parte. La funzione equilibratrice dell'assegno, deve ribadirsi, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endo-coniugale ma soltanto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale. In conclusione, alla pluralità di modelli familiari consegue una molteplicità di situazioni personali conseguenti allo scioglimento del vincolo.
Il criterio individuato proprio per la sua natura composita ha l'elasticità necessaria per adeguarsi alle fattispecie concrete».
Nel caso di specie tuttavia, bisogna osservare innanzitutto che la ricorrente gode di una sua capacità reddituale, seppur modesta, per come da ella stesso dichiarato e nel contempo non ha dimostrato in giudizio gli ulteriori elementi essenziali ai fini del riconoscimento dell'assegno di divorzio in suo favore.
La domanda va pertanto rigettata. In ordine al regolamento delle spese di lite, le stesse si intendono integralmente compensate tra le parti, in ragione della natura della decisione e dei rapporti tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sul ricorso così provvede:
a) Rigetta la domanda di assegno divorzile;
b) Pone l'obbligo in capo a , di versare entro il giorno 04 di ciascun mese in Controparte_1 favore di , tramite bonifico o mezzo equivalente, l'importo di euro 300,00 Pt_1 Parte_1 quale contributo al mantenimento del figlio maggiorenne oltre al 50% delle spese Per_2 straordinarie come per legge, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica. Somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
c) Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 05.06.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Aurelia Cuomo Dott.ssa Enrica De Sire