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Sentenza 4 ottobre 2024
Sentenza 4 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/10/2024, n. 6220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6220 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SETTIMA CIVILE così composta:
dr. Maria Rosaria Rizzo Presidente dr. Paola Agresti Consigliere relatore dr. Maria Speranza Ferrara Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1805 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, assunta in decisione all'udienza del 02.10.2024, vertente
TRA
(C.F. , in persona del Sindaco pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliata in Via del Tempio di Giove n.21 presso Pt_1 gli uffici dell'Avvocatura Capitolina, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Raspini (c.f. ) per procura generale alle C.F._1 liti per atto del 23/06/2023, Notaio Dott. in rep. n. Persona_1 Pt_1
22416, raccolta n. 11992;
– APPELLANTE -APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE –
E
(c.f. , Controparte_1 C.F._2 elettivamente dom.ta in Via D. Millelire n.6 presso lo studio Pt_1 dell'Avv. Gualtiero Cremisini (c.f. ), che la C.F._3
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 1 rappresenta e difende per procura in calce all'atto introduttivo del giudizio di primo grado,
– APPELLATA -APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE – E
Controparte_2
(già
[...] Controparte_3
) (C.F. ), in persona
[...] P.IVA_2 del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in via F. Paulucci de' Calboli n.21/E presso gli uffici dell'avvocatura, rappresentata e difesa dall'Avv. Alfonsina Di Domenico (c.f. ) per procura generale alle liti per C.F._4 atto Notaio del 4.10.2018, rep. n.3971, racc. n.2776 Per_2
– APPELLATA APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE ADESIVA–
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 1047/2019 resa in data 15.01.2019 dal Tribunale Ordinario di Roma
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con Ricorso in appello depositato in data 14.03.2019, ritualmente notificato in data 26.03.2019 unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di discussione, ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza n. 1047/2019, pubblicata in data 15.01.2019, resa dal Tribunale Ordinario di Roma nel giudizio di primo grado recante n° R.G.: 1620/2016 promosso da nei confronti di e dell' Controparte_1 Parte_1 [...]
CP_2
I fatti di causa sono così riportati nella sentenza impugnata:
“ Con ricorso ritualmente notificato, la parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' e chiedendo l'annullamento della delibera
CP_2 Parte_1 dirigenziale n. 40111 del 25.6.2013 di decadenza dall'alloggio sito in via Trivento n. 26, ll. 23, sc. P int. 4, matr. 3225152434. Tale Pt_1 immobile le era stato regolarmente assegnato al marito, cui è legittimamente subentrata, e nello stesso conviveva anche il figlio. A seguito delle nozze del figlio, la moglie di quest'ultimo è risultata proprietaria di altro immobile e, su tale presupposto, l' ha ritenuto
CP_2 non più sussistenti i requisiti di legge per l'assegnazione dell'alloggio. A sostegno della richiesta ha lamentato, sostanzialmente, il difetto di istruttoria e la inesistenza del requisito individuato dall . Si è
CP_2 costituito l e resistendo alle doglianze. Nelle
CP_2 Parte_1
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 2 more non è stata accolta la richiesta di sospensiva richiesta dalla parte ricorrente, stante la non attualità dell'ordine di rilascio con conseguente insussistenza del periculum in mora”. All'esito del giudizio il Tribunale adito ha così deciso:
“accoglie la domanda;
annulla la delibera dirigenziale n. 40111 del 25.6.2013 di decadenza dall'alloggio sito in via Trivento n. 26, ll. Pt_1
23, sc. P int. 4, matr. ; Condanna la parte resistente al P.IVA_3 pagamento della metà delle spese di lite, che si quantificano in euro 2.000,00, oltre 100,00 per spese, oltre IVA, spese generali al 15%, e CPA in favore del ricorrente.”. Il Tribunale, a fondamento della decisione, ha posto le seguenti considerazioni:
“Il ricorso è fondato. Invero si rileva quanto segue: il figlio della occupante si è sposato, in regime di separazione di beni, con la sig.ra
con la quale è andato a convivere appena Controparte_4 ultimati i lavori di ristrutturazione dell'immobile che quest'ultima aveva ricevuto in eredità. Tale circostanza è resa verosimile e confermata dal certificato di ultimazione dei lavori depositato in atti e dall'effettivo cambio di residenza del figlio, dopo tale data. È quindi evidente che si è trattato solo di un ritardo del cambio di residenza, e che il figlio era effettivamente uscito dal nucleo familiare, sicchè il requisito di legge che precluderebbe l'assegnazione non sussiste. Si deve concludere per l'accoglimento del ricorso. Non può invece essere accolta la ulteriore domanda, con la quale la parte ricorrente chiede la restituzione parziale dei canoni, in quanto l'occupante era di fatto solo la assegnataria e non più il figlio: l'inadempienza all'obbligo di comunicare la variazione rende non esigibile la restituzione. La domanda è quindi fondata in parte e va può essere accolta”. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello per i Parte_1 motivi che verranno di seguito esaminati, e ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, in accoglimento del presente appello, riformare la sentenza del Tribunale Civile di Roma, VI Sezione, Dott. Liberati, n. 1047/2019, pubblicata in data 15.1.2019, e non notificata, per tutti i motivi innanzi esposti e, per l'effetto, rigettare l'opposizione proposta dalla signora dichiarando la Controparte_1 piena legittimità ed efficacia della Determinazione Dirigenziale di decadenza dall'assegnazione di alloggio edilizia pubblica residenziale emessa da Capitale rep. n. EL/867/2015, prot. n. EL/36737/2015, Pt_1 notificata a mezzo posta in data 10.11.2015. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”. Si è costituita in giudizio la Sig.ra che ha proposto a sua Controparte_1 volta appello incidentale ritualmente notificato, ed ha rassegnato le seguenti conclusioni: “( …) rigettare l'appello proposto e confermare l'impugnata sentenza, in accoglimento dell'appello incidentale condannare
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 3 il e l' , per quanto dedotto in Controparte_5 CP_2 narrativa, in solido e/o partitamente per quanto a ciascuno di spettanza, al pagamento della somma di € 1.167,84 oltre interessi e rivalutazione monetaria, in favore dell'appellata Con vittoria di spese e CP_1 compenso professionale, oltre accessori di legge”. Si è, altresì, costituita l'appellata Ater, con comparsa di costituzione e risposta, con appello incidentale adesivo notificato, che ha rassegnato le seguenti conclusioni: “ ( ..) ritenuti fondati i motivi esposti nella presente memoria difensiva con appello incidentale adesivo, riformare in toto la sentenza n. 1047 pubblicata in data 15/01/2019 – Tribunale Civile di Roma
– sezione VI – dott. Alessio Liberati – e per l'effetto, dichiarare la legittimità della determina dirigenziale n. 40111 del 25.06.2013 di decadenza dall'alloggio sito in Via Trivento 26, Lt. 23, sc. P, int. 4, Pt_1 matr. 3225152434. Con condanna alla refusione delle spese, compensi di giudizio ed oneri riflessi del doppio grado di giudizio”.
La causa, tenutasi con la modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, è stata, quindi, trattenuta in decisione, a seguito del deposito di note di udienza da parte di e degli appellati/appellanti Parte_1 incidentali Ater e CP_1
Passando all'esame del merito con l'unico motivo di gravame, rubricato:
“ Parte_2
ARTT. 11 (in particolare comma 1 lettera c) e 13 DELLA LEGGE REGIONALE LAZIO n. 12/99; Parte_2
DEGLI ARTT. 14 e 20 del REGOLAMENTO
[...]
REGIONALE n. 2/2000. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI STABILITI DALLA L.R. 12/99 IN MATERIA DI ERP”, ha dedotto l'errore del Parte_1
Tribunale per non aver considerato che, l'uscita dal nucleo familiare nell'anno 2013 del signor con o senza ritardo, Parte_3 non avrebbe assunto alcun rilievo nell'ambito del procedimento di decadenza, in quanto i requisiti previsti dalla legge e regolanti l'assegnazione in tema di ERP, dovevano essere posseduti e mantenuti “in costanza di rapporto”, (secondo l'art 11 comma 2 della Legge Reg. n.12/99) in maniera continuativa dal momento della assegnazione dell'alloggio e fino al termine dell'assegnazione da tutti i componenti del nucleo familiare, anche se non residenti o in regime di separazione dei beni. Deduceva l'appellante che, il requisito di cui all'art. 11 lett c) della Legge Reg. n.12/1999 fosse venuto meno nel 2010, ossia nel momento in cui il signor facente parte del nucleo familiare Parte_3 dell'assegnataria, aveva contratto matrimonio con la signora CP_4 che in quanto proprietaria di un immobile dal 24.11.2009, e facente parte del nucleo familiare del marito aveva fatto venir meno il requisito di cui alla lettera c) dell'art. 11 della L.R. 12/99 relativo alla titolarità di diritti di r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 4 proprietà, usufrutto, uso ed abitazione di valore superiore al limite normativamente previsto. Parimenti con appello incidentale adesivo ha insistito per la CP_2 riforma della sentenza di prime cure sottolineando che nessun rilievo poteva avere il regime giuridico scelto in costanza di matrimonio (separazione dei beni ) e la diversità di residenza della nuora dell'assegnataria rispetto al proprio coniuge. Il motivo è fondato. E' circostanza pacifica e non contestata che , Parte_3 figlio della sig.ra facente parte del nucleo familiare della stessa, CP_1 ha contratto matrimonio nel 2010 con Controparte_4 proprietaria di un immobile sito in Via Yambo, 5; che in ragione del Pt_1 matrimonio, anche la coniuge del signor è entrata, quindi, a Parte_3 far parte del detto unico nucleo familiare;
che il Sig. Parte_3 ha continuato a risiedere nell'alloggio effettuando il cambio di residenza, solo nel 2013 a seguito della comunicazione dell'avvio del procedimento di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio. Da qui la accertata perdita del requisito di cui alla lettera C) dell'art. 11 della L.R. 12/99 che stabilisce :"I requisiti soggettivi per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa sono....c) mancanza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nell'ambito territoriale del bando di concorso e nel comune di residenza, qualora diverso da quello in cui si svolge l'attività lavorativa e, comunque, nell'ambito del territorio nazionale, su beni patrimoniali di valore complessivo superiore al limite definito nel regolamento di cui all'articolo 17, comma 1.....". Tale requisito deve poi essere posseduto "da parte del richiedente e.....anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando di concorso e permanere fino al momento dell'assegnazione ed in costanza di rapporto". Inoltre la perdita del requisito sopra citato comporta automaticamente la decadenza dall'assegnazione ed opera nello stesso momento in cui viene a verificarsi la condizione richiesta come più volte ribadito dalla Suprema Corte : “«costituisce vero e proprio diritto vivente - nella giurisprudenza sia ordinaria che amministrativa - il principio dell'automatico dispiegarsi degli effetti della decadenza ed il carattere vincolato del provvedimento dell'amministrazione che riscontri il venir meno di uno dei requisiti di legge per il permanere dell'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, avente come corollario che la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio, correlata all'avvenuto accertamento della carenza del requisito dell'impossidenza e/o del superamento dei limiti reddituali, quale previsto dalla legge per il diritto alla conservazione dell'alloggio, costituisce atto con valenza dichiarativa di un fatto estintivo già verificatosi» (in questo senso, Cass. 03/11/2021, n. 31320; Cass., Sez.
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 5 U, 28/12/2011, n. 29095; nella giurisprudenza amministrativa, Cons. Stato,
Sez. 5, 07/08/2018, n. 4848); in altri termini, e con maggiore nettezza, è stato chiarito che «la pronuncia comunale di decadenza, quando correlata all'accertamento della sopraggiunta perdita di uno dei requisiti per ottenere l'abitazione (nella specie quello dell'impossidenza di altro alloggio), si sostanzia in un atto con valenza meramente dichiarativa dell'avvenuta estinzione “di diritto” della precedente assegnazione, verificatasi nel momento stesso del concretizzarsi della causa decadenziale» (così la già citata Cass., Sez. U, n. 29095 del 2011)” ( cfr. Cass. n. 18765 /2024 in motivazione). Come rimarcato dall'Ater alcun rilievo può rivestire la circostanza che il regime patrimoniale fosse quello della separazione dei beni, non ridondando il regime patrimoniale scelto dai coniugi per regolare i rapporti patrimoniali nel corso del rapporto di coniugio sulla definizione fiscalmente intesa di nucleo familiare, ai fini delle prestazioni sociali agevolate, dovendosi, in tal caso tenere conto delle capacità reddituali di tutti i componenti. Parimenti alcun rilevo può avere la circostanza che i coniugi avessero una diversa residenza anagrafica. Sul punto ancora la Suprema Corte ha chiarito : “ - l'art. 4 del d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, il quale, nello stabilire che «Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune», ha rilievo ai soli effetti anagrafici con la conseguenza che l'eventuale scissione della famiglia anagrafica è ininfluente ai fini che qui interessano (in questa direzione, la giurisprudenza amministrativa sul tema: Cons. Stato, 21/02/2017, n. 767); - l'art.
1-bis, quarto comma, del d.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221 (dettante «Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate») sancisce l'appartenenza al medesimo nucleo familiare di coniugi aventi diversa residenza anagrafica finquando non venga pronunciata la separazione giudiziale oppure l'omologazione della separazione consensuale;
” ( cfr. ancora Cass. n. 18765 /2024 in motivazione). Deve, quindi, concludersi che nel momento in cui il signor
[...] ha contratto matrimonio con la signora Parte_3 Controparte_4
– proprietaria di un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo
[...] familiare di cui è entrata a far parte - si è concretizzata l'ipotesi disciplinata dalla legge regionale (art. 14 R.R. 2/2000) e quindi la decadenza dalla assegnazione e la successiva Determinazione Dirigenziale ha avuto un effetto meramente dichiarativo di una situazione ormai cristallizzata. Né , quindi, può assumere alcun rilievo la circostanza che l'alloggio in r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 6 questione era stato interessato da lavori di ristrutturazione, che lo avevano asseritamente reso inutilizzabile. L'appello principale deve, quindi, essere accolto. Quanto all'appello incidentale spiegato dalla volto ad ottenere la CP_1 restituzione della complessiva somma di € 1.167,84, a titolo di restituzione del maggior esborso che la medesima avrebbe effettuato a titolo di canoni di locazione, la domanda è certamente inammissibile nei confronti del ai sensi dell'art. 345 cpc, risultando per Controparte_2 tabulas dalle conclusioni del ricorso depositato nel giudizio di primo grado, nonché dalle relative note conclusive che la domanda di rimborso era stata avanzata solo nei confronti dell'Ater. Con riguardo alla domanda di restituzione parimenti avanzata nei confronti di deve rilevarsi che la domanda avanzata in I grado di CP_2 restituzione parziale dei canoni da parte della ricorrente (dal mese di luglio 2013 al mese di luglio 2015) per l'importo di €.1.167,84 è stata puntualmente contrastata da già nel giudizio di I grado, che aveva CP_2 eccepito come la comunicazione dell'uscita del figlio dal nucleo famigliare era avvenuta solo in data 04/11/2014. Anche nel presente grado ( cfr. note dell'11.6.2019 ha specificato CP_2 che a fronte della predetta comunicazione il canone era stato ridotto a decorrere dal gennaio 2015 ed il credito della nei confronti di CP_1
era stato rimborsato – a mezzo compensazione sul dovuto mensile – CP_2 sin dal mese di maggio 2016. Tale allegazioni non sono state in alcun modo contrastate dalla CP_1
e pertanto il relativo appello deve essere rigettato. In conclusione, l'appello principale di e, quindi, l'appello Parte_1 incidentale adesivo di per la riforma della sentenza impugnata, sono CP_2 fondati e devono essere accolti.
L'appello incidentale della invece, risulta in parte inammissibile CP_1 ed in parte infondato e deve essere rigettato. Dall'accoglimento dell'appello e la conseguente riforma della sentenza di prime cure, discende la necessità di provvedere alla rinnovata liquidazione delle spese anche del primo grado, in linea con la giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui “il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale” ( cfr. Cass. n. 11423/2016; n. 9064/2018).
Ciò posto alla luce dell'esito complessivo del giudizio e della integrale soccombenza della le spese di lite del doppio grado vanno CP_1 poste a suo carico in favore dell'appellante e di , Parte_1 CP_2
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 7 nei valori minimi, attesa la semplicità delle questioni trattate, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del DM n. 55/2014, (valore della causa: indeterminato non rilevante, 4°scaglione). Sussistono i presupposti per dichiarare l'appellante incidentale CP_1 tenuta al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2012.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello principale proposto da sull'appello incidentale adesivo di Parte_1 [...]
, Controparte_2 sull'appello incidentale di reciprocamente proposti, Controparte_1 avverso la sentenza n. 1047/2019, del Tribunale Ordinario di Roma, così provvede:
1) accoglie l'appello principale e l'appello incidentale adesivo di
[...]
Controparte_2
per quanto di ragione, e, per l'effetto, in parziale riforma
[...] dell'appellata sentenza, rigetta l'opposizione proposta e per l'effetto, dichiara la legittimità della determina dirigenziale di decadenza dall'alloggio sito in Via Trivento 26, Lt. 23, sc. P, int. 4, matr. Pt_1
; P.IVA_3
2) dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da CP_1 nei confronti di
[...] Parte_1
3) dichiara infondato l'appello incidentale proposto da Controparte_1 nei confronti di Controparte_2
[...]
4) condanna al pagamento delle spese di lite, in favore Controparte_1 dell'appellante che si liquidano per il primo grado in Parte_1 complessivi € per compensi, oltre a rimborso forfettario (15%), IVA e CPA nella misura di legge;
per il secondo grado, in complessivi € 4.743,00 di cui € 777,00,00 per spese ed € 3.966,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario (15%), IVA e CPA nella misura di legge;
5)condanna al pagamento delle spese di lite, in favore di Controparte_1 [...]
Controparte_2
che si liquidano per il primo grado in complessivi € 4.743,00 per
[...] compensi, oltre a rimborso forfettario (15%), IVA e CPA nella misura di legge;
per il secondo grado, in complessivi € ,00 di cui € 777,00,00 per spese ed € 3.966,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario (15%), IVA e CPA nella misura di legge;
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 8 5) dichiara tenuta al versamento dell'ulteriore somma Controparte_1 pari all'ammontare del contributo unificato dovuto ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2012.
Così deciso in Roma il giorno 2.10.2024
Il Consigliere Estensore
Il Presidente
Dr. Paola Agresti Dr. Maria Rosaria Rizzo
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 9