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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/06/2025, n. 2416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2416 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Carmen Lombardi Giudice rel.
- dott.ssa Milena Cortigiano Giudice
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del
17/06/2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2962/2024 R.G.
TRA rappresentato
Parte_1
e difeso dagli avvocati Raffaele De Luca Tamajo e Maria Teresa Salimbene
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
IN FATTO E IN DIRITTO
1.- Con ricorso 14.11.2024 la società istante impugnava la sentenza n. 6632/2024 del Tribunale di Napoli con la quale era stata parzialmente accolta l'impugnativa di provvedimenti di collocazione in per il periodo dall'1.11.2011 al 31.8.2017, CP_2
lamentando, preliminarmente, l'evidente errore materiale da cui era affetta la pronuncia, per la cui correzione era stata formulata separata istanza.
L'appellato non si è costituito in questo giudizio, avendo proposto appello avverso la medesima sentenza – all'esito del procedimento di correzione di errore materiale – con distinta impugnazione rubricata al n. 702/2025 R.G..
Alla presente precedente l'appellante ha dichiarato di non aver notificato il ricorso introduttivo;
la Corte, quindi, decide la causa come da dispositivo con contestuale motivazione. L'appello va dichiarato improcedibile, non avendo parte appellante dato prova di aver regolarmente notificato il ricorso.
Com'è noto, per giurisprudenza granitica della S.C., nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. lav., 03-07-2018, n. 17368; Cass. civ. [ord.], sez. VI, 15-12-2015, n. 25274). L'appellante, invero, non ha mai dato prova, nel corso del giudizio, di aver notificato il ricorso,dichiarando espressamente di non avervi provveduto.
Nulla per le spese di lite in mancanza di costituzione della parte appellata.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
a) dichiara la improcedibilità dell'appello;
b) nulla per le spese di lite.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit.
Così deciso in Napoli, il 17/06/2025
L'estensore Il Presidente dott.ssa Carmen Lombardi dott. Gennaro Iacone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Carmen Lombardi Giudice rel.
- dott.ssa Milena Cortigiano Giudice
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del
17/06/2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2962/2024 R.G.
TRA rappresentato
Parte_1
e difeso dagli avvocati Raffaele De Luca Tamajo e Maria Teresa Salimbene
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
IN FATTO E IN DIRITTO
1.- Con ricorso 14.11.2024 la società istante impugnava la sentenza n. 6632/2024 del Tribunale di Napoli con la quale era stata parzialmente accolta l'impugnativa di provvedimenti di collocazione in per il periodo dall'1.11.2011 al 31.8.2017, CP_2
lamentando, preliminarmente, l'evidente errore materiale da cui era affetta la pronuncia, per la cui correzione era stata formulata separata istanza.
L'appellato non si è costituito in questo giudizio, avendo proposto appello avverso la medesima sentenza – all'esito del procedimento di correzione di errore materiale – con distinta impugnazione rubricata al n. 702/2025 R.G..
Alla presente precedente l'appellante ha dichiarato di non aver notificato il ricorso introduttivo;
la Corte, quindi, decide la causa come da dispositivo con contestuale motivazione. L'appello va dichiarato improcedibile, non avendo parte appellante dato prova di aver regolarmente notificato il ricorso.
Com'è noto, per giurisprudenza granitica della S.C., nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. lav., 03-07-2018, n. 17368; Cass. civ. [ord.], sez. VI, 15-12-2015, n. 25274). L'appellante, invero, non ha mai dato prova, nel corso del giudizio, di aver notificato il ricorso,dichiarando espressamente di non avervi provveduto.
Nulla per le spese di lite in mancanza di costituzione della parte appellata.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
a) dichiara la improcedibilità dell'appello;
b) nulla per le spese di lite.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit.
Così deciso in Napoli, il 17/06/2025
L'estensore Il Presidente dott.ssa Carmen Lombardi dott. Gennaro Iacone