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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/05/2025, n. 2020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2020 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. 5436/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente rel.
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
Dott.ssa Chiara Delmonte. Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 6.5.2025 da
1) , nata a [...] il [...], c.f. , e Parte_1 CodiceFiscale_1 residente a [...], disoccupata;
cittadina brasiliana con l'Avv.
Francesco Saverio Guzzo, c.f. , pec CodiceFiscale_2 Email_1 del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Milano, via M. e G. Savarè
n.1, presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) , nato a [...] il [...], c.f. , Controparte_1 CodiceFiscale_3
e residente a [...], professione: operaio;
cittadino brasiliano con l'Avv.
Francesco Saverio Guzzo, c.f. , pec CodiceFiscale_2 Email_1 del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Milano, via M. e G. Savarè
n.1, presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano (MI) il 16.3.2017, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Milano al n.0313, P1 S anno 2017
□ separati consensualmente come da verbale ex art.711 c.p.c. del 16.5.2022, omologato dal Tribunale di
Milano, con decreto del 25.5.2022.
Dalla loro unione è nato - Milano 14.4.2019, c.f. Persona_1 [...]
, minore di età, cittadinanza italiana C.F._4
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 6.5.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) Il figlio minore è affidato in via congiunta e condivisa ad Persona_1
entrambi i genitori, mantenendo il collocamento presso la madre e, dunque, allo stato, la propria residenza in Milano, via delle Forze Armate n.260.
2) Il padre potrà far visita e tenere con sé il figlio con le seguenti modalità: Per_1
- un pomeriggio a settimana dalle ore 17:00 fino al mattino successivo;
- a fine settimana alterni, dalle ore 10:00 del sabato fino al lunedì successivo
(o alla domenica sera);
- tale turnazione potrà subire variazioni a seconda delle eventuali necessità dei genitori e del bambino. In ogni caso, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio ogni qualvolta ne faccia richiesta, concordando preventivamente con la madre giorni ed orari;
- per quindici (15) giorni consecutivi, durante le vacanze estive, il cui periodo dovrà essere concordato con la madre entro il trenta (30) giugno di ogni anno, comunicando la meta scelta per le vacanze. La madre, a sua volta, quando avrà fissato il periodo di vacanza da trascorrere con il figlio, informerà il marito circa la meta e la durata del soggiorno garantendogli comunque un preavviso di quindici (15) giorni rispetto alla data prescelta per la partenza;
- il padre, inoltre, potrà trascorrere con il figlio un'ulteriore settimana durante le vacanze natalizie, che in ogni caso comporteranno, ad anni alterni, il giorno di Natale o quello dell'ultimo dell'anno (dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio).
Potrà, inoltre, trascorrere con il figlio metà delle vacanze pasquali che comprenderanno, ad anni alterni, il giorno di Pasqua.
3) Il signor corrisponderà alla SI.ra , a titolo di contributo al Controparte_1 Pt_1 mantenimento del figlio, la somma di € 150,00 (Eurocentocinquanta/00), che verserà a mezzo di bonifico bancario anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese;
tale importo sarà annualmente rivalutato in base agli indici Istat, costo vita.
4) Il signor verserà alla signora il 50% delle Controparte_1 Parte_1
spese extra assegno relative al figlio secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal
Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e, quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento
e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche
e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida
(corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
5) I coniugi rinunciano sin d'ora, reciprocamente, a qualsivoglia assegno a titolo di mantenimento personale. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Le parti, inoltre, hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio minore non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto con rito civile in Milano
(MI) il 16.3.2017, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Milano al n.0313, P1
S anno 2017 tra la signora , nata a [...] il [...], Parte_1
c.f. , e residente a [...], CodiceFiscale_1 disoccupata;
cittadina brasiliana e il signor , nato a [...] Controparte_1
(Brasile) il 20.8.1980, c.f. , e residente a [...]
Missaglia n.36, professione: operaio;
cittadino brasiliano
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Nulla sulle spese di procedura.
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 21.5.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG