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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 08/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-------------
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
SEZIONE III CIVILE in composizione monocratica, nella persona della dr.ssa Roberta Vaccaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6766 dell'anno 2022 R.G. vertente
TRA
- , Cod.Fisc. , rappresentata e difesa dall'Avv. LUIGI Parte_1 C.F._1
BIGAGLI del foro di PR ( con studio a Vaiano in Via Casadonica n. 15 C.F._2
presso il quale elegge domicilio (cfr. indirizzo pec), giusta procura in calce (collazionata telematicamente) all'atto di citazione;
ATTORE-OPPONENTE
E
- (C.F. e P. I.V.A. ), in persona del legale Controparte_1 PartitaIVA_1
rappresentante pro tempore, e per essa per essa, quale mandataria, giusta procura speciale per atto a rogito Notaio di Roma del 7.6.2021 - Rep. 15823, Persona_1 Controparte_2
(già , docc. 1 e 2) in persona del legale rappresentante p.t., codice
[...] Controparte_3
fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma Partita Iva n. P.IVA_2
, rappresentata e difesa dall'avv. EUGENIO FORNI, presso il cui studio in Modena, P.IVA_3
VIA EMILIA EST 18/2, è elettivamente domiciliata, giusta procura in calce (collazionata telematicamente) alla comparsa costitutiva;
CONVENUTA-OPPOSTA
Oggetto: giudizio di merito ex art. 616 opposizione ex art. 615 comma 2 c.p.c
Conclusioni delle parti: “I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei rispettivi atti introduttivi e memorie ex art. 183 comma 6 n.1 c.p.c.; inoltre, parte opponente solleva l'ulteriore questione relativa al difetto di rappresentanza sostanziale e processuale della e della mandante per violazione dell'art. 2 comma Controparte_3 CP_1
3 e 6 della L. 130/1999 per non essere iscritte all'albo ex art.106 TUB;
in subordine, per non essere legittimi soggetti incaricati dell'attività di recupero del credito cartolarizzato con conseguente nullità degli atti esecutivi opposti. Il creditore opposto eccepisce preliminarmente l'inammissibilità per mutatio libelli del motivo di opposizione innanzi sollevato nonché l'infondatezza nel merito e chiede dichiararsi l'inammissibilità della nota non autorizzata con allegata documentazione che parte opponente assume essere stata depositata telematicamente il 19.06.2024 ed accettata in data odierna;
le parti chiedono in ogni caso assegnarsi i termini ex art. 190 c.p.c.” (cfr. verbale d'udienza del 20.06.2024).
FATTO
Con atto di citazione ex art. 616 c.p.c., notificato alla controparte a mezzo pec il 2.11.2022 ed in pari data iscritto a ruolo, l'attrice in epigrafe (parte esecutata) ha introdotto il giudizio di merito dell'opposizione esecutiva ex artt. 615 co. 2 c.p.c. proposta con ricorso innanzi al GE dell'esecuzione immobiliare dell'intestato Tribunale RGE 124/2021, contestando il diritto del creditore opposto (intervento in surroga ex art. 111 c.p.c. dell'originario creditore procedente di agire esecutivamente per carenza di legittimazione attiva e nullità dei due Controparte_4
titoli esecutivi (mutui fondiari) azionati per violazione del limite di finanziabilità di cui all'art. 38 Tub (motivi disattesi, ai fini della sospensione ex art. 624 c.p.c. , dal giudice dell'esecuzione con ordinanza del 20.02.2022, confermata in sede di reclamo giusta ordinanza del 13.05.2022
RG 1325/2022).
Con comparsa di risposta del 15.2.2023 si è costituito in giudizio il creditore opposto, eccependo preliminarmente la improcedibilità/inammissibilità del presente giudizio per tardiva introduzione del giudizio di merito, nonché, nel merito, l'infondatezza dell'opposizione.
Con la memoria ex art. 183 sesto comma n. 1 c.p.c. l'opponente, alla luce del revirement giurisprudenziale frattanto intervenuto, ha rinunciato al motivo di opposizione ex art. 615 co. 2
c.p.c. relativo alla nullità dei contratti di mutuo per violazione del limite di finanziabilità di cui all'art. 38 TUB, insistendo per la procedibilità della domanda (e conseguente tempestività dell'introduzione del giudizio di merito) e, nel merito, per l'accertamento del difetto di legittimazione ad agire del creditore opposto.
Indi, la causa, istruita documentalmente, all'udienza del 20.06.2024, sulle conclusioni in epigrafe trascritte è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
DIRITTO
Assorbita ogni decisione nel merito, l'opposizione ex art. 615 co. 2 c.p.c. in esame va dichiarata improcedibile per tardiva introduzione del presente giudizio, ben oltre il termine perentorio del 21.05.2022, assegnato dal GE ai sensi dell'art. 616 c.p.c. con l'ordinanza definitoria della fase oppositiva endo-esecutiva (doc. 4 bis fascicolo parte opposta), confermata dal giudice del reclamo ( cfr. ordinanza del 13.05.2022 in RG 1325/2022).
Come chiarito dalla Suprema Corte con ordinanza 17.01.2018 n.1058 “la conseguenza del mancato rispetto di un termine perentorio - e come tale è espressamente indicato il termine
…previsto dall'art. 616 c.p.c. - è l'improcedibilità , che non ammette sanatorie. I termini perentori infatti non sono prorogabili, né soggetti a sospensione o interruzione se non nei casi previsti dalla legge, sicché resta a carico di chi non lo rispetti il rischio delle conseguenze pregiudizievoli o delle decadenza conseguenti al mancato rispetto del termine stesso” (cfr. altresì Cass. ordinanza n. 21512 del 27/07/2021 quanto al rispetto del termine perentorio di introduzione del giudizio di merito ex art. 616 c.p.c. con la notifica dell'atto di citazione e non anche con la successiva iscrizione a ruolo).
Non appare condivisibile, al riguardo, la tesi di parte opponente, secondo cui nel caso di specie, pur essendo stato pacificamente introdotto il giudizio di merito (il 2.11.2022) a distanza di oltre cinque mesi dalla scadenza del termine perentorio (del 21.05.2022) assegnato dal GE ai sensi dell'art. 616 c.p.c., la domanda sarebbe procedibile, in quanto:
“in seguito alla sospensione dell'unico procuratore del procedimento di opposizione all'esecuzione, Avv. Luigi Bigagli, a far data dal 8.2.2022 al 8.8.2022 (doc.14), dopo il deposito delle note di trattazione scritta autorizzate e prima del provvedimento del G.E. del 20.2.2022, il procedimento di opposizione all'esecuzione nel suo complesso è risultato colpito dall'interruzione automatica del procedimento e dei termini processuali ex art. artt. 301, comma 1, 304 e 298 c.p.c. fino al 8.8.2022 (doc.14), data dalla quale decorre nuovamente per intero il termine assegnato dal G.E. di giorni 90. L'introduzione del giudizio di merito appare dunque tempestiva essendo stata effettuata in data 2.11.2022 con atto di citazione per la prosecuzione del giudizio e la introduzione del giudizio di merito”.
Ed invero, in senso contrario, si osserva che, chiusa la fase sommario-cautelare avanti al
GE (artt. 624 e 618 c.p.c.) e prima dell'introduzione del giudizio di cognizione piena (id est, nella specie, mediante notifica dell'atto di citazione ed iscrizione a ruolo della causa, “nel termine perentorio” assegnato dal GE), non è neppure ipotizzabile un processo oppositivo suscettibile di essere interrotto ai sensi delle norme citate dall'opponente, manifestamente inconferenti nella specie (essendo meramente eventuale e rimessa all'impulso della parte interessata l'introduzione del giudizio -di cognizione- di merito).
Né assume rilievo, in senso contrario (al fine di ritenere 'pendente' il “processo” nelle more dell'introduzione del giudizio di cognizione/merito ex art. 616 c.p.c.) la struttura bifasica delle opposizioni esecutive ex artt. 615 co. 2 e 617 co. 2 c.p.c., connotata da una fase necessaria, inderogabile, sommario-cautelare avanti al GE e dalla successiva fase (meramente eventuale) di cognizione piena avanti ad altro Giudice (appunto della cognizione).
Come infatti testualmente previsto dall'art. 616 c.p.c. e ribadito dalla S.C. con ordinanza n. 11918 del 13/04/2022 “l'iscrizione a ruolo assolve alla funzione di rimarcare l'autonomia della fase a cognizione piena rispetto a quella sommaria dell'opposizione”, al punto che, essendo meramente eventuale il giudizio di merito (rimesso all'impulso di parte), il GE è tenuto a liquidare le spese di lite della fase sommario-cautelare (cfr. ex multis , Cass. n. 22503 del 27 ottobre 2011).
Ed ancora, in via esemplificativa, al fine di meglio chiarire la netta distinzione tra le ipotesi
(tassative) di interruzione del processo di cui al combinato disposto degli artt. 301 e 299 c.p.c. invocate dall'opponente e quelle (parimenti tassative) di interruzione dei termini perentori, non appare superfluo rammentare i seguenti principi enucleati da Cass. ord.
n. 2107 del 24/01/2023 :
- l'art. 301 c.p.c. dispone che se la parte è costituita a mezzo di difensore, la morte, la radiazione o la sospensione dall'albo costituiscono eventi interruttivi del processo dal momento di detti eventi e si applica l'art. 299 c.p.c.;
- a norma dell'art. 328 c.p.c. se durante la pendenza del termine di cui all'art. 325 c.p.c. si verificano gli eventi di cui all'art. 299 c.p.c., detto termine è interrotto e il nuovo termine decorre dal momento in cui la notifica è rinnovata alla parte personalmente;
- la Corte costituzionale, con sentenza n. 41 del 1986, ha dichiarato parzialmente illegittimo l'art. 328 nella parte in cui non prevedeva, fra le cause di interruzione del termine breve per impugnare la sentenza, la morte, la radiazione e la sospensione del procuratore costituito, sopravvenute nel corso del termine stesso;
- “di seguito questa Corte, con riferimento all'art. 328 c.p.c. come risultante dall'intervento additivo del giudice delle leggi, ha distinto l'ipotesi in cui la mancanza del difensore interviene in un momento processuale in cui la parte, munitasi di un difensore, resta personalmente indifferente rispetto allo svolgimento del processo, stando in giudizio per mezzo del difensore, dal caso in cui tale evento sopravvenga (o persista) nel termine per impugnare. In tale ipotesi, che ricorre nel caso in esame, la notifica della sentenza alla parte personalmente costituisce
l'unico mezzo per far decorrere il termine breve dell'art. 325 c.c. poiché la parte difesa dall'avvocato sospeso, radiato o deceduto è così posta in condizione di informarsi del perché abbia ricevuto la notifica e del perché non sia stata eseguita al difensore ed è quindi nella possibilità di rivolgersi ad altro professionista per proporre una tempestiva impugnazione.
(così, in motivazione, Cass. s.u. 8.2.2010, n. 2714)”. In definitiva, gli eventi di cui all'art. 301 c.p.c., a seguito dell'intervento additivo della
Corte Cost, assumono rilievo ai soli fini della interruzione del termine perentorio “breve” per proporre impugnazione (non anche del termine lungo), prevedendo quale unico adempimento
(giammai anomale interruzioni/riassunzioni dopo tre mesi dalla cessazione dell'evento) la notifica alla parte personalmente “così posta nelle condizioni di rivolgersi ad altro difensore per proporre tempestiva impugnazione”, se ed in quanto rimasta “sprovvista dell'unico difensore (per morte, radiazione o sospensione dall'albo di quest'ultimo) durante il termine breve per impugnare” (cfr. Cass. ordinanza n. 11298 del 10 maggio 2018).
Né sarebbe ragionevolmente ipotizzabile, nella fattispecie in esame, una dilatazione ad libitum del termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito (secondo la ricostruzione di parte opponente) in funzione della durata della sospensione del difensore della parte opponente (intervenuta dopo la discussione dell'incidente oppositivo endo-esecutivo e, dunque, una volta esaurita l'attività difensiva per detta fase), pur avendo la medesima parte prontamente provveduto a sostituirlo per la fase di reclamo avverso l'ordinanza del GE.
Ed infatti, come osservato da parte opposta, “nella fase di reclamo, proposto con ricorso depositato in data 3.3.2022 , la SI.ra era assistita da un altro legale (Avv. Lucio Parte_2
Russo), in sostituzione del precedente difensore, che ben avrebbe potuto introdurre il giudizio di merito entro il termine previsto del 21.5.2022” .
Orbene, proprio la pronta sostituzione del difensore sospeso con altro difensore, il quale ha tempestivamente proposto reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. avverso l'ordinanza del GE conclusiva della fase oppositiva endo-esecutiva (reiterando i medesimi motivi di opposizione innanzi proposti) depone inequivocabilmente per l'assenza di qualsivoglia lesione al diritto di difesa della parte (cfr. altresì la data indicata, 2.11.2022, in calce alla 'nuova procura' conferita per il giudizio di merito).
Corollario di quanto sopra è dunque la declaratoria in rito di improcedibilità dell'opposizione ex art. 615 co. 2 c.p.c. in esame, per tardiva introduzione ex art. 616 c.p.c. del presente giudizio di merito.
E', conseguentemente, preclusa la disamina delle questioni nel merito, non senza rammentare, incidenter tantum, l'ormai univoco orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass., ord. n. 7243 del 18/03/2024, in termini sentenza n. 12007 del 03/05/2024) di segno contrario all'eccezione (nuova) sollevata dalla parte opponente in sede di precisazioni delle conclusioni.
3- Sulle spese di lite
Le spese di lite, liquidate tra i minimi e medi tabellari, in considerazione della complessità minima e decisione in rito della controversia (esclusa la fase istruttoria), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, nella composizione in epigrafe, definitivamente pronunciando, assorbita ogni ulteriore domanda e/o eccezione, così provvede:
1) DICHIARA l'improcedibilità dell'opposizione ex art. 615 co. 2 c.p.c. in oggetto, per tardiva introduzione del presente giudizio di merito, oltre il termine perentorio di cui all'art. 616 c.p.c. assegnato dal GE dell'esecuzione RGE 124/2021 con ordinanza del GE del 20.02.2022;
2) CONDANNA l'opponente alla refusione, in favore del creditore opposto, in persona del rappresentante legale p.t., delle spese di lite, liquidate in € 5.493,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali del 15% ed accessori (IVA e CPA) di legge.
Così deciso in Modena, l'8.01.2025 Il Giudice Roberta Vaccaro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
SEZIONE III CIVILE in composizione monocratica, nella persona della dr.ssa Roberta Vaccaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6766 dell'anno 2022 R.G. vertente
TRA
- , Cod.Fisc. , rappresentata e difesa dall'Avv. LUIGI Parte_1 C.F._1
BIGAGLI del foro di PR ( con studio a Vaiano in Via Casadonica n. 15 C.F._2
presso il quale elegge domicilio (cfr. indirizzo pec), giusta procura in calce (collazionata telematicamente) all'atto di citazione;
ATTORE-OPPONENTE
E
- (C.F. e P. I.V.A. ), in persona del legale Controparte_1 PartitaIVA_1
rappresentante pro tempore, e per essa per essa, quale mandataria, giusta procura speciale per atto a rogito Notaio di Roma del 7.6.2021 - Rep. 15823, Persona_1 Controparte_2
(già , docc. 1 e 2) in persona del legale rappresentante p.t., codice
[...] Controparte_3
fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma Partita Iva n. P.IVA_2
, rappresentata e difesa dall'avv. EUGENIO FORNI, presso il cui studio in Modena, P.IVA_3
VIA EMILIA EST 18/2, è elettivamente domiciliata, giusta procura in calce (collazionata telematicamente) alla comparsa costitutiva;
CONVENUTA-OPPOSTA
Oggetto: giudizio di merito ex art. 616 opposizione ex art. 615 comma 2 c.p.c
Conclusioni delle parti: “I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei rispettivi atti introduttivi e memorie ex art. 183 comma 6 n.1 c.p.c.; inoltre, parte opponente solleva l'ulteriore questione relativa al difetto di rappresentanza sostanziale e processuale della e della mandante per violazione dell'art. 2 comma Controparte_3 CP_1
3 e 6 della L. 130/1999 per non essere iscritte all'albo ex art.106 TUB;
in subordine, per non essere legittimi soggetti incaricati dell'attività di recupero del credito cartolarizzato con conseguente nullità degli atti esecutivi opposti. Il creditore opposto eccepisce preliminarmente l'inammissibilità per mutatio libelli del motivo di opposizione innanzi sollevato nonché l'infondatezza nel merito e chiede dichiararsi l'inammissibilità della nota non autorizzata con allegata documentazione che parte opponente assume essere stata depositata telematicamente il 19.06.2024 ed accettata in data odierna;
le parti chiedono in ogni caso assegnarsi i termini ex art. 190 c.p.c.” (cfr. verbale d'udienza del 20.06.2024).
FATTO
Con atto di citazione ex art. 616 c.p.c., notificato alla controparte a mezzo pec il 2.11.2022 ed in pari data iscritto a ruolo, l'attrice in epigrafe (parte esecutata) ha introdotto il giudizio di merito dell'opposizione esecutiva ex artt. 615 co. 2 c.p.c. proposta con ricorso innanzi al GE dell'esecuzione immobiliare dell'intestato Tribunale RGE 124/2021, contestando il diritto del creditore opposto (intervento in surroga ex art. 111 c.p.c. dell'originario creditore procedente di agire esecutivamente per carenza di legittimazione attiva e nullità dei due Controparte_4
titoli esecutivi (mutui fondiari) azionati per violazione del limite di finanziabilità di cui all'art. 38 Tub (motivi disattesi, ai fini della sospensione ex art. 624 c.p.c. , dal giudice dell'esecuzione con ordinanza del 20.02.2022, confermata in sede di reclamo giusta ordinanza del 13.05.2022
RG 1325/2022).
Con comparsa di risposta del 15.2.2023 si è costituito in giudizio il creditore opposto, eccependo preliminarmente la improcedibilità/inammissibilità del presente giudizio per tardiva introduzione del giudizio di merito, nonché, nel merito, l'infondatezza dell'opposizione.
Con la memoria ex art. 183 sesto comma n. 1 c.p.c. l'opponente, alla luce del revirement giurisprudenziale frattanto intervenuto, ha rinunciato al motivo di opposizione ex art. 615 co. 2
c.p.c. relativo alla nullità dei contratti di mutuo per violazione del limite di finanziabilità di cui all'art. 38 TUB, insistendo per la procedibilità della domanda (e conseguente tempestività dell'introduzione del giudizio di merito) e, nel merito, per l'accertamento del difetto di legittimazione ad agire del creditore opposto.
Indi, la causa, istruita documentalmente, all'udienza del 20.06.2024, sulle conclusioni in epigrafe trascritte è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
DIRITTO
Assorbita ogni decisione nel merito, l'opposizione ex art. 615 co. 2 c.p.c. in esame va dichiarata improcedibile per tardiva introduzione del presente giudizio, ben oltre il termine perentorio del 21.05.2022, assegnato dal GE ai sensi dell'art. 616 c.p.c. con l'ordinanza definitoria della fase oppositiva endo-esecutiva (doc. 4 bis fascicolo parte opposta), confermata dal giudice del reclamo ( cfr. ordinanza del 13.05.2022 in RG 1325/2022).
Come chiarito dalla Suprema Corte con ordinanza 17.01.2018 n.1058 “la conseguenza del mancato rispetto di un termine perentorio - e come tale è espressamente indicato il termine
…previsto dall'art. 616 c.p.c. - è l'improcedibilità , che non ammette sanatorie. I termini perentori infatti non sono prorogabili, né soggetti a sospensione o interruzione se non nei casi previsti dalla legge, sicché resta a carico di chi non lo rispetti il rischio delle conseguenze pregiudizievoli o delle decadenza conseguenti al mancato rispetto del termine stesso” (cfr. altresì Cass. ordinanza n. 21512 del 27/07/2021 quanto al rispetto del termine perentorio di introduzione del giudizio di merito ex art. 616 c.p.c. con la notifica dell'atto di citazione e non anche con la successiva iscrizione a ruolo).
Non appare condivisibile, al riguardo, la tesi di parte opponente, secondo cui nel caso di specie, pur essendo stato pacificamente introdotto il giudizio di merito (il 2.11.2022) a distanza di oltre cinque mesi dalla scadenza del termine perentorio (del 21.05.2022) assegnato dal GE ai sensi dell'art. 616 c.p.c., la domanda sarebbe procedibile, in quanto:
“in seguito alla sospensione dell'unico procuratore del procedimento di opposizione all'esecuzione, Avv. Luigi Bigagli, a far data dal 8.2.2022 al 8.8.2022 (doc.14), dopo il deposito delle note di trattazione scritta autorizzate e prima del provvedimento del G.E. del 20.2.2022, il procedimento di opposizione all'esecuzione nel suo complesso è risultato colpito dall'interruzione automatica del procedimento e dei termini processuali ex art. artt. 301, comma 1, 304 e 298 c.p.c. fino al 8.8.2022 (doc.14), data dalla quale decorre nuovamente per intero il termine assegnato dal G.E. di giorni 90. L'introduzione del giudizio di merito appare dunque tempestiva essendo stata effettuata in data 2.11.2022 con atto di citazione per la prosecuzione del giudizio e la introduzione del giudizio di merito”.
Ed invero, in senso contrario, si osserva che, chiusa la fase sommario-cautelare avanti al
GE (artt. 624 e 618 c.p.c.) e prima dell'introduzione del giudizio di cognizione piena (id est, nella specie, mediante notifica dell'atto di citazione ed iscrizione a ruolo della causa, “nel termine perentorio” assegnato dal GE), non è neppure ipotizzabile un processo oppositivo suscettibile di essere interrotto ai sensi delle norme citate dall'opponente, manifestamente inconferenti nella specie (essendo meramente eventuale e rimessa all'impulso della parte interessata l'introduzione del giudizio -di cognizione- di merito).
Né assume rilievo, in senso contrario (al fine di ritenere 'pendente' il “processo” nelle more dell'introduzione del giudizio di cognizione/merito ex art. 616 c.p.c.) la struttura bifasica delle opposizioni esecutive ex artt. 615 co. 2 e 617 co. 2 c.p.c., connotata da una fase necessaria, inderogabile, sommario-cautelare avanti al GE e dalla successiva fase (meramente eventuale) di cognizione piena avanti ad altro Giudice (appunto della cognizione).
Come infatti testualmente previsto dall'art. 616 c.p.c. e ribadito dalla S.C. con ordinanza n. 11918 del 13/04/2022 “l'iscrizione a ruolo assolve alla funzione di rimarcare l'autonomia della fase a cognizione piena rispetto a quella sommaria dell'opposizione”, al punto che, essendo meramente eventuale il giudizio di merito (rimesso all'impulso di parte), il GE è tenuto a liquidare le spese di lite della fase sommario-cautelare (cfr. ex multis , Cass. n. 22503 del 27 ottobre 2011).
Ed ancora, in via esemplificativa, al fine di meglio chiarire la netta distinzione tra le ipotesi
(tassative) di interruzione del processo di cui al combinato disposto degli artt. 301 e 299 c.p.c. invocate dall'opponente e quelle (parimenti tassative) di interruzione dei termini perentori, non appare superfluo rammentare i seguenti principi enucleati da Cass. ord.
n. 2107 del 24/01/2023 :
- l'art. 301 c.p.c. dispone che se la parte è costituita a mezzo di difensore, la morte, la radiazione o la sospensione dall'albo costituiscono eventi interruttivi del processo dal momento di detti eventi e si applica l'art. 299 c.p.c.;
- a norma dell'art. 328 c.p.c. se durante la pendenza del termine di cui all'art. 325 c.p.c. si verificano gli eventi di cui all'art. 299 c.p.c., detto termine è interrotto e il nuovo termine decorre dal momento in cui la notifica è rinnovata alla parte personalmente;
- la Corte costituzionale, con sentenza n. 41 del 1986, ha dichiarato parzialmente illegittimo l'art. 328 nella parte in cui non prevedeva, fra le cause di interruzione del termine breve per impugnare la sentenza, la morte, la radiazione e la sospensione del procuratore costituito, sopravvenute nel corso del termine stesso;
- “di seguito questa Corte, con riferimento all'art. 328 c.p.c. come risultante dall'intervento additivo del giudice delle leggi, ha distinto l'ipotesi in cui la mancanza del difensore interviene in un momento processuale in cui la parte, munitasi di un difensore, resta personalmente indifferente rispetto allo svolgimento del processo, stando in giudizio per mezzo del difensore, dal caso in cui tale evento sopravvenga (o persista) nel termine per impugnare. In tale ipotesi, che ricorre nel caso in esame, la notifica della sentenza alla parte personalmente costituisce
l'unico mezzo per far decorrere il termine breve dell'art. 325 c.c. poiché la parte difesa dall'avvocato sospeso, radiato o deceduto è così posta in condizione di informarsi del perché abbia ricevuto la notifica e del perché non sia stata eseguita al difensore ed è quindi nella possibilità di rivolgersi ad altro professionista per proporre una tempestiva impugnazione.
(così, in motivazione, Cass. s.u. 8.2.2010, n. 2714)”. In definitiva, gli eventi di cui all'art. 301 c.p.c., a seguito dell'intervento additivo della
Corte Cost, assumono rilievo ai soli fini della interruzione del termine perentorio “breve” per proporre impugnazione (non anche del termine lungo), prevedendo quale unico adempimento
(giammai anomale interruzioni/riassunzioni dopo tre mesi dalla cessazione dell'evento) la notifica alla parte personalmente “così posta nelle condizioni di rivolgersi ad altro difensore per proporre tempestiva impugnazione”, se ed in quanto rimasta “sprovvista dell'unico difensore (per morte, radiazione o sospensione dall'albo di quest'ultimo) durante il termine breve per impugnare” (cfr. Cass. ordinanza n. 11298 del 10 maggio 2018).
Né sarebbe ragionevolmente ipotizzabile, nella fattispecie in esame, una dilatazione ad libitum del termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito (secondo la ricostruzione di parte opponente) in funzione della durata della sospensione del difensore della parte opponente (intervenuta dopo la discussione dell'incidente oppositivo endo-esecutivo e, dunque, una volta esaurita l'attività difensiva per detta fase), pur avendo la medesima parte prontamente provveduto a sostituirlo per la fase di reclamo avverso l'ordinanza del GE.
Ed infatti, come osservato da parte opposta, “nella fase di reclamo, proposto con ricorso depositato in data 3.3.2022 , la SI.ra era assistita da un altro legale (Avv. Lucio Parte_2
Russo), in sostituzione del precedente difensore, che ben avrebbe potuto introdurre il giudizio di merito entro il termine previsto del 21.5.2022” .
Orbene, proprio la pronta sostituzione del difensore sospeso con altro difensore, il quale ha tempestivamente proposto reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. avverso l'ordinanza del GE conclusiva della fase oppositiva endo-esecutiva (reiterando i medesimi motivi di opposizione innanzi proposti) depone inequivocabilmente per l'assenza di qualsivoglia lesione al diritto di difesa della parte (cfr. altresì la data indicata, 2.11.2022, in calce alla 'nuova procura' conferita per il giudizio di merito).
Corollario di quanto sopra è dunque la declaratoria in rito di improcedibilità dell'opposizione ex art. 615 co. 2 c.p.c. in esame, per tardiva introduzione ex art. 616 c.p.c. del presente giudizio di merito.
E', conseguentemente, preclusa la disamina delle questioni nel merito, non senza rammentare, incidenter tantum, l'ormai univoco orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass., ord. n. 7243 del 18/03/2024, in termini sentenza n. 12007 del 03/05/2024) di segno contrario all'eccezione (nuova) sollevata dalla parte opponente in sede di precisazioni delle conclusioni.
3- Sulle spese di lite
Le spese di lite, liquidate tra i minimi e medi tabellari, in considerazione della complessità minima e decisione in rito della controversia (esclusa la fase istruttoria), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, nella composizione in epigrafe, definitivamente pronunciando, assorbita ogni ulteriore domanda e/o eccezione, così provvede:
1) DICHIARA l'improcedibilità dell'opposizione ex art. 615 co. 2 c.p.c. in oggetto, per tardiva introduzione del presente giudizio di merito, oltre il termine perentorio di cui all'art. 616 c.p.c. assegnato dal GE dell'esecuzione RGE 124/2021 con ordinanza del GE del 20.02.2022;
2) CONDANNA l'opponente alla refusione, in favore del creditore opposto, in persona del rappresentante legale p.t., delle spese di lite, liquidate in € 5.493,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali del 15% ed accessori (IVA e CPA) di legge.
Così deciso in Modena, l'8.01.2025 Il Giudice Roberta Vaccaro