CGT1
Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Chieti, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Chieti |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 46/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CHIETI Sezione 1, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
ANDREONI PIERPAOLO MARIA, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 471/2025 depositato il 16/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Francavilla Al Mare - Corso Roma 7 66023 Francavilla Al Mare CH
elettivamente domiciliato presso Email_2
Società Riscossioni Comunali S.r.l. - 02174950697
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO PIGN.-ACC. n. 88483 IMU
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 10/2026 depositato il 04/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Proponeva ricorso il Signor Ricorrente_1 , avverso l'atto di pignoramento di crediti verso terzi, nr. D732503370 notificato in data 08.07.2025, relativo all'imposta IMU per le annualità 2015/2017, per complessive euro 2.417,53, nonché l'avviso di accertamento esecutivo nr.221445/A, notificato in data
09.07.2025, relativo all'imposta IMU anno 2019, per complessive € 711,00. Rilevava l'errore sul presupposto impositivo dell'IMU, ravvisando la legittimità dell'esenzione IMU spettante, ed avanzando istanza di sospensione. Si costituiva ritualmente la Società Risco S.r.l., Società di riscossioni comunali per il Comune di Francavilla, ribadendo l'inammissibilità della impugnazione relativamente all'atto di pignoramento verso terzi, per asserita violazione degli art.li 19 e 21, D.lgs 546/1992 rilevando altresì, la mancata prova circa la dimora abituale del ricorrente e del suo nucleo familiare. Veniva concessa con ordinanza 490/2025 la sospensione degli atti impugnati, ed alla udienza del 29.01.2026, trattata in Camera di Consiglio, il Giudice
Monocratico, esaminati gli atti e le questioni controverse, comprese le memorie depositate, si ritirava in
Camera di Consiglio deliberando come da dispositivo, tempestivamente depositato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento. In ordine alle sollevate eccezioni relative alle asserite inammissibilità delle impugnazioni, appare adeguatamente documentata la circostanza della tempestività delle stesse, stante l'irrituale notifica degli atti prodromici. In ogni caso, assorbite tutte le ulteriori questioni, appare fondata la circostanza relativa alla abitualità della dimora del Signor Ricorrente_1, nell'immobile oggetto del tributo e della richiesta di pagamento IMU per le annualità 2015, 2016, 2017 e 2019. La documentazione versata in atti, induce a ritenere la fondatezza della domanda anche alla luce della valutazione effettuata da parte della consulta in ordine all'obbligo di coabitazione stabilito per i coniugi dall'art. 43 c.c.. Vale pertanto, ritenere fondata e leggittima la sussistenza della doppia esenzione a vantaggio di entrambi i coniugi. Tale circostanziato elemento, consente di riconoscere l'esenzione IMU per l'abitazione principale per l'abitazione dei coniugi, purchè siano entrambi residenti nel medesimo comune. Il tutto nell'ottica del legislatore, da valutarsi alla luce della oggettiva tutela da prestarsi in favore dei coniugi leggittimamente coniugati, rispetto alle coppie di fatto seppur stabili. Tale deduzione, consente di ritenere accoglibile il gravame proposto, assorbita ogni ulteriore eccezione e questione proposta, e, stante la oggettiva controvertibilità della questione, di liquidare le spese in virtù del principio di soccombenza, in maniera forfettaria come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Unico Monocratico accoglie il ricorso, condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 250,00 oltre incombenti di legge. Chieti, 29.01.2026 Il Giudice Monocratico Avv.
OL EO
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CHIETI Sezione 1, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
ANDREONI PIERPAOLO MARIA, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 471/2025 depositato il 16/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Francavilla Al Mare - Corso Roma 7 66023 Francavilla Al Mare CH
elettivamente domiciliato presso Email_2
Società Riscossioni Comunali S.r.l. - 02174950697
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO PIGN.-ACC. n. 88483 IMU
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 10/2026 depositato il 04/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Proponeva ricorso il Signor Ricorrente_1 , avverso l'atto di pignoramento di crediti verso terzi, nr. D732503370 notificato in data 08.07.2025, relativo all'imposta IMU per le annualità 2015/2017, per complessive euro 2.417,53, nonché l'avviso di accertamento esecutivo nr.221445/A, notificato in data
09.07.2025, relativo all'imposta IMU anno 2019, per complessive € 711,00. Rilevava l'errore sul presupposto impositivo dell'IMU, ravvisando la legittimità dell'esenzione IMU spettante, ed avanzando istanza di sospensione. Si costituiva ritualmente la Società Risco S.r.l., Società di riscossioni comunali per il Comune di Francavilla, ribadendo l'inammissibilità della impugnazione relativamente all'atto di pignoramento verso terzi, per asserita violazione degli art.li 19 e 21, D.lgs 546/1992 rilevando altresì, la mancata prova circa la dimora abituale del ricorrente e del suo nucleo familiare. Veniva concessa con ordinanza 490/2025 la sospensione degli atti impugnati, ed alla udienza del 29.01.2026, trattata in Camera di Consiglio, il Giudice
Monocratico, esaminati gli atti e le questioni controverse, comprese le memorie depositate, si ritirava in
Camera di Consiglio deliberando come da dispositivo, tempestivamente depositato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento. In ordine alle sollevate eccezioni relative alle asserite inammissibilità delle impugnazioni, appare adeguatamente documentata la circostanza della tempestività delle stesse, stante l'irrituale notifica degli atti prodromici. In ogni caso, assorbite tutte le ulteriori questioni, appare fondata la circostanza relativa alla abitualità della dimora del Signor Ricorrente_1, nell'immobile oggetto del tributo e della richiesta di pagamento IMU per le annualità 2015, 2016, 2017 e 2019. La documentazione versata in atti, induce a ritenere la fondatezza della domanda anche alla luce della valutazione effettuata da parte della consulta in ordine all'obbligo di coabitazione stabilito per i coniugi dall'art. 43 c.c.. Vale pertanto, ritenere fondata e leggittima la sussistenza della doppia esenzione a vantaggio di entrambi i coniugi. Tale circostanziato elemento, consente di riconoscere l'esenzione IMU per l'abitazione principale per l'abitazione dei coniugi, purchè siano entrambi residenti nel medesimo comune. Il tutto nell'ottica del legislatore, da valutarsi alla luce della oggettiva tutela da prestarsi in favore dei coniugi leggittimamente coniugati, rispetto alle coppie di fatto seppur stabili. Tale deduzione, consente di ritenere accoglibile il gravame proposto, assorbita ogni ulteriore eccezione e questione proposta, e, stante la oggettiva controvertibilità della questione, di liquidare le spese in virtù del principio di soccombenza, in maniera forfettaria come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Unico Monocratico accoglie il ricorso, condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 250,00 oltre incombenti di legge. Chieti, 29.01.2026 Il Giudice Monocratico Avv.
OL EO