Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 03/03/2026, n. 1641
CS
Rigetto
Sentenza 3 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità del Regolamento nella parte relativa alla formazione del Fondo incentivi per servizi e forniture

    La Corte ha ritenuto che la differenziazione delle percentuali tra lavori e servizi/forniture sia legittima e non irragionevole, basata su valutazioni discrezionali dell'Azienda sanitaria in relazione ai propri bisogni, organizzazione e risorse, nonché sull'impatto dei costi sul bilancio aziendale. Ha inoltre evidenziato che, in concreto, gli incentivi per i dipendenti nel settore servizi e forniture sono risultati superiori a quelli per i lavori, in ragione della maggior frequenza delle gare.

  • Rigettato
    Vizio di eccesso di difetto di motivazione e sproporzione tra le percentuali per la formazione del fondo lavori e fondo servizi/forniture

    Il giudice ha confermato la legittimità della differenziazione delle percentuali, ritenendola non irragionevole e basata sulle specificità del settore sanitario e sulla necessità di preservare gli equilibri di bilancio. Ha inoltre richiamato il parere del Consiglio di Stato che individua range percentuali modulati sull'importo dei lavori, servizi e forniture, rimettendo alla contrattazione decentrata integrativa l'individuazione dei criteri di ripartizione. È stato inoltre accertato che, in concreto, gli incentivi per i dipendenti nel settore servizi e forniture sono risultati superiori.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per travalicamento dei limiti di competenza

    Il Tribunale ha ritenuto che l'Azienda resistente abbia esercitato il potere in ossequio ai canoni esegetici dell'art. 113, comma 2 del d.lgs. 50/2016, definendo percentuali differenziate, immuni da vizi di irragionevolezza o sproporzione. Non sono state apprezzate ricadute negative sul trattamento economico del personale tecnico preposto al settore acquisti rispetto a quello impiegato nelle gare di lavori.

  • Inammissibile
    Violazione dell'art. 14, comma 2 del Regolamento per violazione dell'art. 113, comma 2 del d.lgs. 50/2016

    Il motivo è stato ritenuto inammissibile per genericità, poiché articolato in via meramente ipotetica e eventuale, senza che le ricorrenti avessero allegato un principio di prova a supporto della censura, ovvero la dimostrazione che ai dipendenti non potessero essere riconosciuti gli incentivi spettanti per legge.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 03/03/2026, n. 1641
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1641
    Data del deposito : 3 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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