Rigetto
Sentenza 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 03/03/2026, n. 1641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1641 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01641/2026REG.PROV.COLL.
N. 09058/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9058 del 2024, proposto dalle signore -OMISSIS-, rappresentate e difese dall'avvocato Maria Rosa Pugnaghi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandra Pradella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
delle signore -OMISSIS-, non costituite in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima) n. 258/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2026 il Cons. NI AS RR e sentiti i difensori delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso proposto avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna, sede di Bologna, notificato il 13.11.2024, le signore -OMISSIS-, entrambe dipendenti della Ausl di Modena e, la signora -OMISSIS-, già dipendente di detta Azienda sanitaria; tutte titolari dell’incarico di “Coordinamento acquisizione forniture e servizi”, con incarichi di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del d.lgs. n. 50/2016, hanno impugnato la deliberazione n. 60/2023, a mezzo della quale l’Ausl intimata ha approvato il Regolamento aziendale relativo alla disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016, nella parte relativa “all’accantonamento dei fondi per incentivi per funzioni tecniche”, modulato sull'importo delle gare di servizi e forniture di cui all’art. 9, comma 7, Tabella B), oltre all’art. 14, comma 2, dello stesso Regolamento, che analogamente penalizzerebbe le ricorrenti, nel prevedere che le risorse per gli interventi qualora accantonate in misura inferiore … “si distribuiscono in proporzionale alle somme accantonate”.
1.2. Ha esposto, in punto di fatto, nell’originario ricorso, la parte appellante che: i.) l’Ausl di Modena, con la deliberazione impugnata, ha approvato il Regolamento aziendale, recante la disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall’art. 113 del d.lgs. n. 50/2016, al fine di definire le regole ( rectius : percentuali) da applicare agli importi di gara per la costituzione del Fondo incentivi nella misura massima del 2% degli importi stessi; ii.) l’art. 9, comma 7, del Regolamento prevede, poi, due distinte tabelle (“A” e “B”) per incentivare le attività di cui all’art. 113 del d.lgs. n 50/2026, a seconda che si tratti rispettivamente di lavori o servizi e forniture ; iii.) dall’esame delle predette tabelle risulterebbe che le percentuali di accantonamento previste per servizi/forniture sarebbero inferiori rispetto a quelle previste per i lavori, a parità di importo di gara; iv.) l’art. 14, comma 2, del Regolamento, inoltre, prevede che “Rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento gli interventi relativi a lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l’avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa dopo il 1 gennaio 2018, a condizione che sia previsto l’accantonamento delle risorse necessarie. Nel caso che le risorse, per gli interventi di cui al presente punto, siano state accantonate in misura inferiore, si distribuiscono in proporzionale alle somme accantonate”.
Soggiungono le ricorrenti che il suddetto Regolamento risulterebbe immediatamente lesivo, ledendo gli interessi dei dipendenti – come nel caso che qui occupa - che svolgono funzioni tecniche relative “a gare di servizi e forniture”; giacché, la composizione del fondo, viene effettuata con percentuali inferiori, rispetto a quelle stabilite riguardanti le omologhe figure tecniche addette alle “gare di lavori”. Analogamente allegano di essere penalizzate altresì dalla eventuale incapienza dei Fondi accantonati dall’1.1.2018, come sarebbe confermato dal tenore letterale del citato art. 14, comma 2, del Regolamento.
2. Tanto premesso le ricorrenti hanno denunciato, nel primo grado di giudizio, le seguenti censure.
2.1. Con un primo motivo esse hanno fatto valere, avanti al Tribunale, la illegittimità del Regolamento dell’Azienda Usl di Modena, approvato con deliberazione n 60 del 28 febbraio 2023, nella parte relativa alla formazione del Fondo, di cui all’art. 113 del d.lgs. 50/2016, per quanto concerne i servizi e forniture risultante dalla Tab. “B”.
2.2. Con un secondo motivo, le ricorrenti hanno dedotto, l’illegittimità della modalità di formazione del fondo previsto dall’art. 113 del d.lgs. 50/2016, denunziando il vizio di eccesso di difetto di motivazione oltre che di sproporzione fra, le percentuali per la formazione del fondo lavori pubblici (Tab. “A”) e Fondo servizi e forniture (Tab. “B”); ritenuta necessaria per giustificare la irragionevole disparità di percentuali e di accantonamenti, a parità di gare espletate.
2.3. Con un terzo motivo, hanno denunciato ancora il vizio di eccesso di potere per travalicamento dei limiti di competenza stabiliti per le amministrazioni aggiudicatrici (art. 113, commi 2 e 3).
2.4. Con l’ultimo motivo, infine, le ricorrenti hanno dedotto la violazione da parte dell’art. 14, comma 2, del Regolamento impugnato per violazione dell’art. 113 comma 2 d.lgs. 50/20216, relativamente all’obbligo dell’accantonamento fondi per incentivi.
2.5. Nel primo grado del giudizio si è costituita l’Azienda USL di Modena, la quale ha contestato le censure avversarie chiedendone il rigetto per infondatezza.
2.6. Con la sentenza n. 258/2024, il Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna, sede di Bologna, ha respinto il ricorso.
3. Avverso tale sentenza hanno proposto appello le originarie ricorrenti, articolando tre motivi, e ne hanno chiesto la riforma, con il conseguente annullamento degli atti gravati in prime cure.
3.1. Si è costituita l’Ausl di Modena per chiedere la reiezione del ricorso.
4. All’udienza del 22 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. L’appello è infondato.
Anzitutto il Collegio in applicazione dell’art. 73 c.p.a, dà atto di non tenere conto della nota, depositata dalle appellanti in data 20.1.2026, come espressamente rimarcato dalla difesa dell’Azienda intimata, in sede di discussione orale.
5.1.L’oggetto della controversa concerne la legittimità della delibera di approvazione del regolamento aziendale, in merito alla disciplina relativa alla corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche, in attuazione dell’art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, (“Codice dei contratti pubblici”); nella parte in cui è prevista: “la destinazione ad un apposito fondo di risorse finanziarie, in misura non superiore al 2 per cento modulate sull’importo dei lavori, servizi e forniture posti a base di gara, da destinare ai dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici a titolo di incentivo per lo svolgimento di funzioni tecniche rese in relazione all’appalto per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori, di direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico”.
5.2. Oggetto del contendere riguarda, in particolare, la parte relativa all'accantonamento dei fondi per tali incentivi, modulato sull'importo delle gare di servizi forniture, ossia con riguardo alle disposizioni del regolamento (artt. 9, co 7 e 14, co 2); che, a detta delle appellanti, risulterebbero immediatamente lesivo degli interessi dei dipendenti che, come le deducenti, svolgono funzioni tecniche, relative a “gare di servizi e forniture”.
Giova anche evidenziare che il regolamento è stato oggetto del parere n. 145/2021 del Cons. Stato, Sez. consultiva per gli atti normativi, che ne ha tracciato gli aspetti salienti in merito alla sua finalità perseguita, individuata non solo nell’assicurare la corretta ripartizione degli incentivi nello svolgimento di funzioni tecniche rese in relazione alle gare pubbliche, ma soprattutto nel migliorare la efficienza e la trasparenza nella gestione delle risorse finanziarie.
5.3. L’appello è infondato.
6. Con un primo motivo d’appello, si contesta la scelta operata dal primo giudice che, nel riunire i primi due motivi di ricorso, sarebbe incorso nel vizio di omessa pronuncia, non avendo esaminato le censure nella loro integrità. Chiede, dunque, la parte appellante che le riproposte censure siano esaminate partitamente ed analiticamente, ovviandosi così al dedotto vizio di difetto di motivazione, in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure nel trattarle congiuntamente.
Nello specifico, con il primo motivo rubricato “violazione di legge”, le appellanti sostengono che l’art. 113, co. 2, del d.lgs. 50/16, non ha contemplato una distinta modalità di calcolo per tipologie di appalti, di tal che, la quantificazione del fondo, non potrebbe subire discriminazioni, come erroneamente affermato, invece, da Tribunale; che, tale discriminazione, avrebbe fondato su una deduzione logica asseritamente inesistente là dove ha statuito che: “se è vero che la norma in questione non prevede l’identità delle percentuali; è, altrettanto vero, che non stabilisce che possano essere diversificate tra loro in maniera irragionevolmente sproporzionata, a parità di classi di importo degli appalti”. Si reitera, inoltre, il vizio di difetto di motivazione (secondo motivo assorbito), essendosi limitato, il TAR ad osservare che: “dal tenore letterale della disposizione in esame, non emerge la pretesa uniformità degli incentivi”, tanto più che il citato art. 113, non ha previsto alcuna espressa differenziazione; di qui, l’asserita irragionevolezza del regolamento, che troverebbe conferma nel raffronto con analoghi regolamenti, aventi sempre ad oggetto la disciplina degli incentivi.
6.1. Il motivo non è fondato.
6.2. In proposito, in disparte restando la questione sulla opportunità o meno del potere del giudice di assorbire le censure -in applicazione del principio di sinteticità degli atti artt. 3 c.p.a.- là dove, ne venga individuata una stretta connessione; basta, in proposito, rilevare la sua palese legittimità nelle ipotesi in cui se ne ravvisi, come nel caso all’esame (cfr. pg. n. 3 della sentenza impugnata), una coincisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto, a corredo della statuizione (art. 88 co. 2 c.p.a.).
6.3. Tanto premesso, deve essere -anzitutto- respinta la dedotta violazione di legge, dovendosi osservare che, il primo giudice, ha fatto corretta applicazione, oltre che dei canoni interpretativi di cui all’art. 12 delle preleggi, riguardo non solo al tenor letterale e teleologico dell’art. 113 del d.lgs. n. 50/2016; ma anche del citato parere n.145/2021 della Sez. consultiva di questo Consiglio di Stato, là dove individua i range percentuali, modulati sull’importo dei lavori, servizi e forniture per ciascuna delle attività individuate dal legislatore, delle risorse finanziarie da destinare all’apposito fondo, rinviando alla contrattazione decentrata integrativa in sede territoriale l’individuazione degli specifici criteri di ripartizione del fondo medesimo. Ed è questo un aspetto nodale della presente controversia che consente di individuare, come già accennato, la ratio legis della normativa in questione. A tal proposito si ricava, inoltre, dalla lettura della relazione tecnica integrativa, nonché negli allegati, che i range percentuali delle gare di servizi e forniture, fissati in misura inferiore rispetto a quelle dei lavori, sono il risultato di ponderate, oltre che discrezionali, valutazioni dell’Azienda sanitaria, fondate sull’esame dei propri bisogni, organizzazione e risorse, anche di personale, e sull’impatto dei relativi costi sul bilancio aziendale: differenziazione volta essenzialmente ad assicurare la sostenibilità, in conformità alle regole di contabilità pubblica e comunque tese garantire la parità di trattamento dei dipendenti che si occupano di funzioni tecniche nelle distinte tipologie di gare pubbliche.
6.4. Anche la decisione gravata fa menzione alla previsione normativa di cui all’art.113 cit., la cui rubrica è intitolata “Incentivi per funzioni tecniche”, là dove sottolinea “che vengano destinate ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento, modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara - senza alcuna distinzione tra le funzioni tecniche svolte dai dipendenti in relazione ad affidamenti di gestione di appalti di lavori e le funzioni tecniche svolte in occasione di affidamento in gestione di appalti servizio forniture.”
6.5. La documentazione contabile versata in atti non accredita, del resto, le conclusioni cui perviene la parte appellante dovendosi, pertanto, escludere il denunciato vizio di sproporzione tra le percentuali degli incentivi, a parità degli importi degli appalti, che si risolverebbe a sfavore degli accantonamenti per chi si occupa di servizi e forniture rispetto a chi opera nei lavori. Tale conclusione, oltre che infondata, risulta smentita dalle risultanze della documentazione contabile, versata in atti dalla Azienda appellata.
6.6. Non si può, dunque, negare che, la scelta di differenziare le percentuali degli incentivi tra le due tipologie di gare pubbliche e le relative Tabelle, non risulta affatto irragionevole, come chiarito dal TAR, traendo argomento anche dal visto parere, reso dalla Sezione normativa di questo Consiglio di Stato; né, tale opzione, conduce al paventato trattamento deteriore del personale preposto ai servizi e forniture, rispetto all’omologo personale dipendente che si occupa, invece, di lavori. E’ stato, difatti, dimostrato che -sul piano concreto- gli incentivi spettanti ai dipendenti dell’Azienda sanitaria nel settore dei servizi e forniture, sono risultati-in ragione della maggior frequenza delle gare oggetto dell’incarico delle ricorrenti-, finanche superiori rispetto a quelli dei lavori (Tab B); circostanza evidenziata dallo stesso Tribunale, sulla scorta della su vista documentazione contabile, allegata nel primo grado di giudizio.
6.7. Non è, poi, conferente la dedotta sostanziale equivalenza delle percentuali di accantonamento, previste da altri regolamenti (Reg. Regione Emilia Romagna n. 6/2019) per i dipendenti dei settori dei servizi e forniture, da un lato, e, dei lavori, dall’altro, non potendosi ragionevolmente escludere la peculiarità di ciascun settore (nella specie sanitario), caratterizzato da un elevato importo di acquisti di beni e servizi, e della precipua necessità di evitare disparità di trattamento tra i dipendenti che svolgono funzioni similari.
7. Quanto alla riproposta doglianza di difetto di motivazione del Regolamento impugnato, in relazione alle aliquote indicate nelle citate tabelle “A” e “B”, i ricorrenti lamentano, anzitutto, che erroneamente il primo giudice, in maniera non del tutto coerente con il tenore della censura, ha statuito che l’attività normativa regolamentare e sottratta ad uno specifico obbligo di motivazione.
7.1. L’interpretazione del primo giudice risulta, tuttavia, diversamente da quanto contestato dalle appellanti, aderente al dettato normativo (art. 3 co. 2 L. 241/1990), nonché conforme all’orientamento giurisprudenziale prevalente (cfr. Cons. Stato n. 7904/20). Né, tale censura, risulta “scollegata” con il dedotto rilievo di difetto di motivazione del regolamento, dovendosi, ancora una volta, rilevare che il giudice di prime cure ha fatto corretta applicazione della suestesa previsione normativa, dando conto, non solo delle specifiche ragioni che giustificano le differenziate percentuali, di cui all’art. 113, e avendo, nel contempo, acclarato che l’applicazione di tali parametri, non avrebbe reso deteriore il trattamento per i dipendenti che si occupano di servizi e forniture, rispetto all’omologo personale preposto ai lavori.
7.2. Ne consegue che la contestata differenziare le percentuali degli incentivi, non è irragionevole in considerazione della specificità del settore sanitario, espressamente considerata dal primo giudice, anche per preservare gli equilibri di bilancio (cfr. artt.8 e 9 del parere n. 1139/2019).
7.3. Analogamente sono infondati i rilievi sulla contestata metodologia adottata dall’AUSL nella individuazione delle percentuali, dovendosi ancora una volta ritenere che si tratta di una scelta ampiamente discrezionale della p.a., il cui potere, nella specie, risulta legittimamente esercitato dall’azienda sanitaria e, come sopra evidenziato, deve ritenersi immune da censure, alla luce del chiaro tenore dell’art. 113 cit. e del relativo regolamento che ne ha dato attuazione.
7.4. L’Amministrazione sanitaria ha, infatti, nello specifico, stabilito non solo le percentuali -anche in termini di risorse umane-, in considerazione delle proprie risorse (cfr. all. 3 ricorso); riservandosi, in pari tempo, di aggiornare tali stime, a seguito della prima applicazione: si è, dunque, inteso “assicurare” e “monitorare” la funzione premiante propria degli incentivi, non disgiunta dal rispetto degli equilibri del bilancio. Si legge inoltre nel regolamento (art. 9) che l’incentivo - ripartito tra le distinte figure professionali – dovrà tenere conto anche dei criteri specifici previsti in sede di contrattazione decentrata.
7.5. Si tratta di una scelta, come ben argomentato dai primi giudici, che trae fondamento non solo dalla acclarata insussistenza di un obbligo legale di stabilire percentuali identiche per gare del medesimo importo; ma anche della natura latamente discrezionale del potere conferito alle Aziende in ordine alla modulazione degli incentivi, così da poter permettere l’adattamento alle specifiche esigenze di ciascun ente e nel contempo salvaguardare – come già ricordato – il mantenimento dell’equilibrio di bilancio
7.6. Non consente di arrivare a conclusioni diverse l’ulteriore rilievo, secondo cui il Regolamento non sarebbe stato condiviso con i sindacati, essendo sufficiente a tal proposito far rinvio alla documentazione versata dalla stessa Azienda appellata, da cui risulta che: “la maggior parte delle rappresentanze sindacali del personale del Comparto Sanità hanno sottoscritto l’accordo relativo alle modalità e ai criteri di ripartizione delle risorse del fondo di cui si discute” (cfr. all. 4 e 5). Ne consegue, come condivisibilmente rilevato dal giudice di prime cure, che l’Amministrazione sanitaria ha osservato le prerogative delle rappresentanze sindacali, là dove ha individuato, in sede regolamentare, gli incentivi e demandato alla contrattazione decentrata integrativa le modalità e i criteri specifici di ripartizione, sottoscrivendo il relativo accordo con le organizzazioni sindacali, in conformità alle disposizioni dell’art. 113 del decreto più volte citato.
7.7. Con altro profilo di censura le odierne appellanti assumono, ancora, la erroneità della sentenza che non ha rilevato l’illegittimità degli atti gravati, nella parte in cui la l’AUSL avrebbe individuato le percentuali degli incentivi trasferendole in toto da quelle del citato regolamento n. 6/2019 e che, nel riprodurle, avrebbe erroneamente utilizzato le percentuali previste per la Centrale acquisti regionale nel settore sanitario, che sarebbero riferite alle sole fasi di progettazione e affidamento (art. 9 co. 9 Regolamento regionale), anziché quelle per gli acquisti di distinti settori (art. co. 5 del reg.): l’adozione delle quali, a dire delle appellanti, avrebbe potuto solo assicurare l’allineamento economico dei rispettivi dipendenti, previsto dalle disposizioni regionali medesime.
7.8. Anche questa censura risulta infondata, per il medesimo ordine di ragioni già evidenziate, là dove si è rilevato che le percentuali degli incentivi da applicare ai propri dipendenti è espressione del potere discrezionale che le disposizioni normative richiamate hanno attribuito all’ente sanitario, e che quest’ultimo ha correttamente esercitato anche in ragione delle specificità del settore in cui opera e – si ripete ancora- nel rispetto delle disponibilità di bilancio. D’altro canto, non risulta conferente, proprio in ragione delle specificità di ciascun ente e dei rispettivi settori in cui gli stessi operano, il richiamo a Regolamenti di altri enti, distinti strutturalmente dall’Azienda sanitaria. È evidente, pertanto, come anche quest’ultimo rilievo risulta inconferente, non potendosi valorizzare gli invocati confronti tra enti e regolamenti distinti.
8. Con il terzo motivo si censura la illegittimità degli atti impugnati, e la erroneità della sentenza che non avrebbe colto il significato effettivo del terzo motivo del ricorso, precisando che la dedotta violazione dei citati commi 2 e 3 dell’art. 113 del d.lgs. 50/2016, sotto il profilo dell’eccesso di potere per incompetenza, riguarderebbe la formulazione dell’art. 9, co. 7, del regolamento impugnato, là dove stabilisce le diverse percentuali degli incentivi, individuati preventivamente rispetto alla contrattazione con le rappresentanze sindacali. Secondo la tesi delle appellanti l’azienda sanitaria avrebbe così arbitrariamente ridotto le percentuali di accantonamento dei diversi fondi, pregiudicando il trattamento incentivante riguardante quel personale, numericamente differente.
8.1. Il motivo non è fondato.
8.2. Il Tribunale, non solo non ha frainteso il contenuto delle doglianze, ma risulta avere argomentato partitamente su ciascuna di esse, là dove ha -anzitutto- statuito che l’Azienda resistente ha esercitato il potere in ossequio ai canoni esegetici di cui all’art. 113 co. 2 cit., definendo mediante l’esercizio normativo secondario, le percentuali differenziate degli incentivi; immuni -come detto- dai dedotti vizi di irragionevolezza o sproporzione: non sono, dunque, apprezzabili nella sostanza le allegate ricadute negative sul trattamento economico del personale tecnico preposto al settore degli acquisti rispetto a quello impiegato nelle gare di lavori.
8.3. Infondata risulta, infine, la doglianza con cui le appellanti censurano la sentenza nella parte in cui statuisce l’inammissibilità per genericità del quarto motivo, a mezzo del quale, le originarie ricorrenti, avevano dedotto l’illegittimità dell’art. 14, comma 2, del regolamento n. 60/2023, per violazione dell’art. 113 d.lgs. 50/2016, non potendosi -in proposito- disconoscere che tale doglianza è stata articolata in via meramente ipotetica (v. ricorso originario:…”legittimare un possibile inadempimento dell’applicazione del regolamento”) ed eventuale, senza che le originarie ricorrenti avessero allegato, quanto meno un principio di prova a supporto della stessa censura: difetta, in realtà, il presupposto di tale doglianza, ossia la dimostrazione dell’eventualità che ai dipendenti dell’AUSL non potessero essere riconosciuti gli incentivi spettanti per legge.
9. Da quanto esposto risulta che la sentenza merita conferma anche laddove statuisce la correttezza delle disposizioni dell’art. 14 co. 2 del regolamento impugnato rispetto alle disposizioni dell’art. 113 del Dlgs. 50/16.
10. In conclusione, per tutte le ragioni esposte, l’appello, infondato in tutti i motivi sin qui esaminati,
Sussistono, nondimeno, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese processuali del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.
Compensa interamente tra le parti costituite le spese del presente grado del giudizio.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle ricorrenti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CH OR, Presidente
Giovanni Tulumello, Consigliere
NI AS RR, Consigliere, Estensore
Luca Di Raimondo, Consigliere
Raffaello Scarpato, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI AS RR | CH OR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.