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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 14/04/2025, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati:
Dott. Barbara Del Bono Presidente
Dott. Francesca Coccoli Consigliere
Dott. Augusta Massima Cucina Consigliere rel. riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 939/2022 R.G., posta in deliberazione all'udienza collegiale del 10.12.2024 e vertente
TRA
, titolare dell'omonima ditta individuale, rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv. Raffaele Martone, elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in
Massa Martana, al vocabolo Cicognola n.419, in virtù di procura in atti;
APPELLANTE
E in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'Avv. Adriano Di Sabatino, CP_2 elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Sant'Omero (TE), Via
Vittorio Emanuele II, n. 12, in virtù di procura in atti;
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da ordinanza all'esito della camera di consiglio da remoto del 10.12.2024.
OGGETTO: Risoluzione contrattuale per inadempimento e risarcimento danni.
Appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Teramo n. 629/2022, pubblicata il 21.06.2022.
1 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ditta Controparte_1
conveniva in giudizio nella sua qualità di venditore, al
[...] Parte_1 fine di ottenere l'accertamento e la dichiarazione di avvenuta risoluzione contrattuale per inadempimento di quest'ultimo, nonché il risarcimento dei danni subiti, con vittoria delle spese di lite.
Deduceva: - di avere stipulato, in data 27.03.2012, un contratto per la fornitura di
20.000 quintali di legna da ardere da effettuare nel periodo 20.04.2012 – 15.10.2012 ai prezzi pattuiti;
- di essere stato stabilito che, in caso di inadempienza del venditore, quest'ultimo avrebbe dovuto versare all'acquirente una somma pari ad € 15.000,00 per danni;
- di avere il venditore consegnato nei termini pattuiti un quantitativo notevolmente inferiore di legna;
- di avere pertanto la società attrice diritto ad ottenere il pagamento della somma sopra indicata a titolo di risarcimento danni.
Si costituiva quale titolare dell'omonima ditta individuale, dopo Parte_1
essere stato rimesso in termini dal giudice, chiedendo il rigetto della domanda.
Deduceva che l'attore non aveva pagato al medesimo tre carichi di legna, pari a 900 quintali, per l'importo di € 6.687,50 oltre IVA al 10%, e che, per tale motivo, egli si era rifiutato di allestire altri carichi. Poiché non era stato previsto l'inadempimento del compratore, il venditore aveva comunque già tagliato legna per 20.000 quintali - legna esposta nel bosco ad agenti atmosferici ed a furti - e dunque chiedeva in via riconvenzionale la condanna dell'attore al risarcimento del danno subito da liquidarsi quantomeno nell'importo di € 4.000,00. Precisava, ancora, che fino al momento del mancato pagamento dei tre carichi di cui sopra, egli aveva già fornito legna per €
10.000,00, pari all'acconto versato dall'attore alla stipula del contratto.
Istruita la causa con prove documentali ed orali, la causa veniva decisa ex art. 281 sexies c.p.c. con sentenza n. 629/2022 nei termini che seguono:
“1. in accoglimento parziale della domanda, condanna in qualità di Parte_1 titolare dell'omonima ditta individuale, al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro € 5.000,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
2
2. condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore, che si liquidano in euro 1.800,00, oltre spese forfetarie, i.v.a. e c.p.a. come per legge”.
Nella sentenza il giudice rilevava come, dalla documentazione in atti, dalle tre fatture prodotte (n.10 del 30.06.2012, n.11 del 31.07.2012 e n. 12 del 31.08.2012) e dalla testimonianza del teste resa, sia, sui capitoli di parte attrice, sia, su quelli Testimone_1 di parte convenuta, fosse emerso chiaramente l'inadempimento contrattuale del venditore convenuto, il quale, allo scadere dei termini espressamente pattuiti dalle parti, aveva consegnato all'acquirente, soltanto una minima parte della legna Controparte_1
di cui al contratto: condizione questa per la legittima applicazione della penale prevista in contratto. Né poteva farsi richiamo al principio inadimplenti non est adimplendum, non essendo stata data prova da parte del convenuto dell'inadempimento, in termini di mancato pagamento, della società acquirente. Ed infatti, da una parte, la lettera del
06.09.2012 prodotta dall' con cui veniva invitata la società acquirente a Parte_1 pagare 'genericamente' alcune fatture, risultava priva della cartolina di ricevimento, e dunque, non dava prova della ricezione della missiva da parte del destinatario, dall'altra,
l'unica lettera di messa in mora di cui vi era prova della ricezione da parte dell' CP_1
– lettera con cui il venditore invitava l'acquirente a pagare fatture, anch'esse
[...]
però non meglio identificate, e non prodotte, per un importo pari ad € 6.682,50 - era del
30.01.2013, inviata con racc. a/r in data 02.02.2013, e ricevuta in data 07.02.2013, e dunque quando ormai l' si era già reso inadempiente della propria Parte_1
obbligazione dovendo la consegna del legname essere effettuata nel periodo 20.04.2012
– 15.10.2012.
Ritenendo però il giudice di poter applicare l'art. 1384 c.c. ricorrendone i presupposti, questi riduceva equamente l'importo della clausola penale da € 15.000,00 ad € 5.000,00.
Quanto alla domanda riconvenzionale del convenuto, il giudice riteneva la stessa non meritevole di accoglimento stante la carenza allegatoria e probatoria.
Avverso la sentenza proponeva appello affidando l'impugnativa, di Parte_1
fatto, ad un unico motivo, ovvero la mancata considerazione da parte del primo giudice delle lettere, sopra richiamate, inviate dall' alla società e la Parte_1 Controparte_1 mancata valutazione delle due deposizioni del teste rese per l'appunto in due Tes_1 momenti diversi, e caratterizzate da un riferito 'certo imbarazzo del teste'. Scrive concludendo l'appellante: “Valutando le due deposizioni emerge che effettivamente
l'attrice non ritirò per sua decisione la legna abbondantemente messa a sua
3 disposizione dalla convenuta (…) Nel complesso si tratta di una motivazione inadeguata ed incompatibile con le risultanze processuali”.
Concludeva nei termini che seguono:
“in via preliminare, ricorrendone i presupposti di legge, sospendere l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata e, all'esito, rigettare la domanda attrice perché infondata;
accogliere la domanda riconvenzionale condannando l'attore al pagamento della somma di € 4.000 per danni. Produce gli atti già prodotti con la comparsa. Con vittoria di spese e compenso del doppio grado di giudizio”.
Si costituiva in appello l' eccependo, Controparte_1 preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 342 e 347
c.p.c.; nel merito ne invocava il rigetto, con conferma della sentenza di primo grado
(non proponeva, infatti, appello incidentale), e con il favore delle spese da distrarsi al procuratore dichiaratosi antistatario.
Preliminarmente la Corte è chiamata a pronunciarsi in merito alle eccezioni di inammissibilità dell'appello sollevate da parte appellata ex artt. 342 e 347 c.p.c..
Le eccezioni sono infondate.
Quanto all'art.342 c.p.c., la Corte, pur stigmatizzando una esposizione non proprio lineare dei motivi di appello, ritiene che dalla lettura dell'atto si possano comunque riscontrare le censure mosse alla sentenza, nonché le modifiche richieste secondo quanto statuito dalla riforma del 2012 (si richiama sul punto Cass. civ. Sez. Unite Sent.,
16/11/2017, n. 27199 secondo cui l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza però che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado. Tale linea interpretativa è stata anche di recente confermata avendo la S.C. ulteriormente chiarito che il ricorso in appello non può essere dichiarato inammissibile per genericità laddove, nonostante un contesto di ampia illustrazione e deduzione, risultino in modo sufficientemente chiaro le questioni ed i punti della sentenza di primo grado contestati, oltre che le relative doglianze (cfr Cass Civ, Sez VI 29.1.2020 n. 1935).
4 Quanto all'art. 347 c.p.c., la Corte richiama, per tutte, l'ordinanza n. 20849/2021 della
Corte di Cassazione secondo cui, è vero, che ai sensi dell'art. 347, comma 2, c.p.c.
l'appellante deve inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza impugnata, ma è parimenti vero che l'omissione del deposito non determina la sanzione dell'improcedibilità come previsto, invece, dall'art. 348 c.p.c. per la mancata costituzione nei termini o per l'omessa comparizione dell'appellante alla prima udienza ed a quella successiva all'uopo fissata. Pertanto, la mancanza in atti della sentenza impugnata non preclude al giudice la possibilità di decidere nel merito qualora, sulla base degli atti, egli disponga di elementi sufficienti. Il deposito, nel caso di specie, della scansione della copia esecutiva della sentenza in oggetto, consente, all'evidenza, alla
Corte, di decidere la problematica nel merito.
Nel merito l'appello va rigettato.
Ciò che emerge dalla documentazione in atti e dalla prova orale espletata è
l'inadempimento di - titolare dell'omonima ditta individuale - agli Parte_1
obblighi contrattuali scaturenti dalla scrittura privata del 27.03.2012.
Il teste nel rispondere al cap.3 della memoria ex art. 183, comma VI, Testimone_1
c.p.c. di parte attrice, ha riferito “Posso tuttavia affermare che le consegne effettuate furono di molto inferiori rispetto al quantitativo pattuito”. Non solo. Il teste Tes_1
ha riferito anche che era stato lo stesso a riconoscere il proprio Parte_1 inadempimento: “Posso dire che nel corso dei vari colloqui avuti con le parti, successivamente alla stipula le stesse mi hanno entrambe riferito che il quantitativo effettivamente consegnato era decisamente inferiore ai 20.000 quintali pattuiti in contratto”.
Ma vi è di più. Come correttamente rilevato dal primo giudice, i fatti riportati dal teste sembrano trovare conferma nelle fatture n. 10 del 30/06/2012, n. 11 del Tes_1
31/07/2012 e n. 12 del 31/08/2012, le uniche emesse dalla ditta per quanto Parte_1
emerso dalla produzione in atti, dalle cui descrizioni si ricava chiaramente che vi è stata una consegna parziale della merce, di molto inferiore a quanto stabilito nel contratto.
Dunque, per quanto si legge nella scrittura privata intercorsa tra le parti, al capoverso che precede la sottoscrizione della stessa, “in caso di inadempienza da parte del venditore al presente accordo contrattuale, lo stesso si intenderà senz'altro risolto con
5 diritto dell'acquirente al risarcimento dei danni che si stabiliscono nella misura di
Euro 15.000,00 (quindicimila)”.
Ciò detto, la Corte rileva che, a fronte dell'inadempimento della parte venditrice e della legittima domanda di risarcimento danni avanzata dalla parte acquirente ai sensi del contratto, il convenuto, odierno appellante, non è stato in grado di provare che i fatti fossero andati diversamente da quanto allegato, e provato, dalla società attrice. Non è stato in grado di provare, infatti, la consegna del legname nelle quantità e nei tempi previsti da contratto, e non è stato in grado di dimostrare che il suo inadempimento fosse dipeso dall'inadempimento della società attrice (per il principio inadimplenti non est adimplendum).
Ed infatti, le lettere richiamate dall' a supporto della propria linea difensiva Parte_1
in realtà non hanno giovato alla stessa perché: 1) della lettera del 06.09.2012 – asseritamente inviata alla parte acquirente prima della scadenza del termine finale di consegna, pattuito al 15.10.2012, con l'intento di sollecitare il pagamento di fatture (di cui non veniva però precisato il numero, le date e le somme dovute) per poter procedere con la fornitura (lettera che parte attrice ha sempre negato di avere ricevuto) – non vi è prova in atti, né, dell'invio, né, tantomeno, della ricezione da parte del destinatario;
2) la lettera di messa in mora del 30.01.2012, questa sì, di cui è stata fornita dall' la prova dell'invio e della ricezione, risulta essere stata inviata quando Parte_1
ormai era abbondantemente scaduto il termine ultimo per la fornitura (dovendo la consegna della legna avvenire nel periodo compreso tra il 20.04.2012 e il 15.10.2012).
A nulla possono valere le obiezioni alla ricostruzione dei fatti sopra riferiti per come emersa dalla prova testi resa in due momenti diversi.
Innanzitutto, perché dalla lettura delle dichiarazioni rese dal teste in risposta Tes_1
ai capitoli, sia, di parte attrice, che di parte convenuta, non emerge alcuna contraddizione (emerge infatti, da una parte, che l' non aveva consegnato Parte_1 all' il legname nelle quantità e nei tempi previsti da contratto, ma aveva Controparte_1
consegnato solo una minima parte dell'intero quantitativo (1/5), e dall'altra, che l' “vendeva la legna anche al dettaglio e ad altri commercianti”, circostanza Parte_1
questa che non si pone in contrasto con la precedente ma evidenzia soltanto che l' aveva tagliato legna, non solo per la società ma anche per altri Parte_1 CP_1
commercianti, e che dunque ne aveva, a prescindere, in abbondanza in giacenza nei
6 boschi); in secondo luogo, perché, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, nessun imbarazzo (comunque non utile ai fini di una valutazione prettamente tecnica e giuridica) poteva essere invocato dall'appellante stante la presenza di entrambe le parti,
a mezzo dei procuratori costituiti, alle udienze di escussione del teste (udienze del
07.11.2013 e del 08.02.2018).
Quanto alla domanda riconvenzionale, riproposta dall'appellante nelle conclusioni e neanche minimamente argomentata nell'atto introduttivo, la Corte rileva l'assenza di elementi in grado di contrastare la decisione corretta, logicamente e giuridicamente orientata, del primo giudice in termini di carenza allegatoria e probatoria (non vi è prova in atti, infatti, né, dell'avvenuto deterioramento del legname, né, della sottrazione clandestina del medesimo da parte di terzi;
anzi, la prova testi espletata, nel richiamare la giacenza del legname nei boschi per vendita della stessa al dettaglio o ad altri commercianti, lascia supporre che sia avvenuta la vendita del legname ad altri clienti).
Alla luce di quanto detto ed argomentato, la Corte ritiene pertanto che non vi siano margini per l'accoglimento dell'appello.
Le statuizioni in termini di riduzione della penale contenute nella sentenza di primo grado, in assenza di appello incidentale, devono ritenersi coperte dal giudicato.
Le spese, stante l'esito del giudizio, vanno poste a carico di parte appellante e liquidate come da dispositivo, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria.
Ai sensi dell'art. 1 comma 17 della l. 228/2012, che ha modificato l'art. 13 del d.p.r n. 115/2002 con l'inserimento del comma 1 quater (in base al quale, se l'impugnazione principale o incidentale è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis) è altresì dovuto da parte appellante il versamento di tale ulteriore somma.
P.Q.M.
la Corte di Appello di L'Aquila, sezione civile, definitivamente pronunciando:
1. rigetta l'appello;
2. condanna parte appellante al pagamento in favore di parte appellata delle spese di lite del secondo grado di giudizio che liquida in complessivi € 1.923,00, oltre rimborso
7 spese generali, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore costituito che si è dichiarato antistatario;
3. dichiara che l'appellante è tenuto al versamento di un ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso in L'Aquila, nella Camera di Consiglio del 04.04.2025.
Il Cons.Est. Dott.ssa Augusta Massima Cucina
Il Pres. Dott.ssa Barbara Del Bono
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