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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/11/2025, n. 4215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4215 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Presidente della 1^ sezione civile del Tribunale di Bari, Dott. Giu- seppe Disabato, in funzione di Giudice monocratico, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 3523/2025, avente ad oggetto “usucapione”, discussa ex articolo 281 sexies
c.p.c. e riservata per la decisione all'udienza del 17.11.2025
TRA
(C.F. Parte_1 [...]
), con l'Avv. LABATTAGLIA ON C.F._1
LI ZO ON (C.F.
[...]
), con l'Avv. LABATTAGLIA ON C.F._1
– PARTE ATTRICE –
CONTRO
(C.F. ), con l'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
– PARTE CONVENUTA –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata la parte attrice ha concluso come da ver- bale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4
e 118 disp. att. c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa
1 esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
“LA DOMANDA” – Gli attori allegano che la loro dante causa
[...]
prima ed essi in seguito hanno posseduto, ininterrot- Parte_2
tamente ed uti dominus, l'area identificata al Catasto Terreni del
Comune di al foglio n. 8, particella n. 552, originaria- CP_1
mente di proprietà del Comune di adiacente l'immo- CP_1
bile di loro proprietà sito in al viale delle Libertà n. CP_1
19, in Catasto Fabbricati del Comune di al foglio n. 8, CP_1
particella n. 327, sub. 35. Chiedono, quindi, dichiarare l'acquisto per usucapione da parte loro della piena proprietà della porzione dell'aerea esterna sopra indicata, e per come graficamente identifi- cata nella planimetria allegato sub 4 dell'atto di citazione, con or- dine al Conservatore dei Registri Immobiliari di di provvedere CP_1
alla trascrizione della emananda sentenza e vittoria di spese proces- suali.
“LA MANCATA COSTITUZIONE DELL'ENTE COMUNALE CONVENUTO” –
Quest'ultimo, regolarmente citato, non si è costituito ed è stata di- chiarata la sua contumacia.
“RAGIONI DELLA DECISIONE” – La domanda è fondata e va accolta.
L'usucapione, istituto disciplinato dagli articoli 1158 e ss. del c.c.,
è un mezzo di acquisto della proprietà, o di altro diritto reale, a titolo originario, cioè senza che vi sia alcun nesso di derivazione tra il diritto esercitato sul bene dal precedente titolare, che pertanto si estingue, e quello, del tutto nuovo, acquistato dal possessore con l'usucapione.
La figura in esame risponde a precise finalità socio-giuridiche tra le quali, per importanza, ricordiamo, quella di rendere più stabile la
2 proprietà (costituendo l'usucapione una ragione giustificatrice della titolarità del bene in aggiunta a quella, generalmente ma non neces- sariamente, di natura derivativa – traslativa o, all'occorrenza, in so- stituzione di essa, ove la medesima sia invalida e/o inefficace) e quella, non meno rilevante, di premiare il soggetto che ha dimo- strato una maggiore propensione allo sfruttamento e valorizzazione del bene: il tutto nell'ottica di una intensificazione della circola- zione della ricchezza e dei traffici giuridici.
L'usucapione si produce, automaticamente, per effetto del mero verificarsi delle condizioni fissate dalla legge per cui, l'eventuale pronuncia giudiziale di riconoscimento della stessa sortisce un'ef- ficacia meramente dichiarativa.
L'istituto in esame si fonda su due elementi imprescindibili, il possesso ed il tempo.
Il primo deve essere definito come l'esercizio da parte di un sog- getto, legittimato o meno, di un potere di dominazione su di una cosa. In particolare, il requisito in esame presuppone l'animus pos- sidendi, cioè la volontà da parte del soggetto di esercitare sul bene i poteri tipici del proprietario (o del titolare di un diritto reale di godimento). Inoltre, se a questa componente soggettiva si aggiunge quella oggettiva della disponibilità materiale della cosa, il possesso si definisce diretto, mentre, se il bene è detenuto da un terzo, diverso dal possessore, ma consapevole della signoria esclusiva detenuta da quest'ultimo sulla res, il possesso si qualifica come mediato.
Il possesso del bene, inoltre, per poter condurre all'usucapione, non deve essere né clandestino né violento, bensì pubblico, e se così non fosse, di esso si potrebbe tener conto solo quando lo stato di violenza o clandestinità fosse cessato. Il possesso, poi, deve essere
3 inequivoco, ossia, certo ed inidoneo a generare nei terzi il dubbio sulla effettiva intenzione del soggetto di esercitare un potere di do- minazione sulla cosa.
Il secondo elemento, e cioè il fattore temporale, è un requisito in- dispensabile per il perfezionamento dell'usucapione, perché il pos- sesso del bene deve essere continuo ed ininterrotto nel tempo. In particolare, il possesso si considera continuo quando viene eserci- tato con regolarità e, non soltanto, in modo occasionale. Non di meno, si parla di interruzione del possesso in presenza di un evento, naturale o civile, che impedisce la prosecuzione dello ius posses- sionis.
L'interruzione è naturale quando il possessore è stato privato del possesso per oltre un anno (ad es. in conseguenza di uno spoglio del bene), mentre è civile quando contro il possessore è stata esercitata una domanda giudiziale (ad es. di rivendicazione della proprietà) tesa a contestare la legittimità del potere esercitato sulla cosa.
Occorre inoltre considerare quanto statuito nell'articolo 1141 c.c., norma che al comma 1 dispone che "Si presume il possesso in colui che esercita il potere di fatto, quando non si prova che ha comin- ciato a esercitarlo semplicemente come detenzione", presunzione di possesso che "… non opera quando la relazione con il bene de- rivi non da un atto materiale di apprensione della "res", ma da un atto o da un fatto del proprietario a beneficio del detentore, nella specie un contratto di comodato, poiché in tal caso l'attività del soggetto che dispone della cosa non corrisponde all'esercizio di un diritto reale, non essendo svolta in opposizione al proprietario. Ne consegue che la detenzione di un bene immobile a titolo di como- dato precario può mutare in possesso solamente all'esito di un atto
4 d'interversione idoneo a provare con il compimento di idonee atti- vità materiali il possesso utile "ad usucapionem" in opposizione al proprietario concedente" (Cass. Civ. Sez. II, 14.10.2014, n. 21690).
Vi è poi il comma 2 della citata norma, il quale disciplina la c.d. interversione nel possesso, disponendo che "Se alcuno ha comin- ciato ad avere la detenzione, non può acquistare il possesso finché il titolo non venga a essere mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore. Ciò vale anche per i successori a titolo universale", e sul punto la giu- risprudenza ha precisato che "L'interversione del possesso, da parte del detentore di un bene, non può avvenire mediante un sem- plice atto volitivo interno, ma deve estrinsecarsi in un fatto esterno, rivolto specificamente contro il possessore, che manifesti inequivo- cabilmente l'intenzione di esercitare il possesso per conto e in nome proprio" (Cass. Civ., Sez. II, 29.5.2013, n. 13417).
Nel caso, come quello in esame, di un bene in comproprietà, la
Suprema Corte ha precisato che “In tema di comunione, non es- sendo ipotizzabile un mutamento della detenzione in possesso, né una interversione del possesso nei rapporti tra i comproprietari, ai fini della decorrenza del termine per l'usucapione è idoneo soltanto un atto (o un comportamento) il cui compimento da parte di uno dei comproprietari realizzi l'impossibilità assoluta per gli altri par- tecipanti di proseguire un rapporto materiale con il bene e, inoltre, denoti inequivocamente l'intenzione di possedere il bene in ma- niera esclusiva, sicché, in presenza di un ragionevole dubbio sul significato dell'atto materiale, il termine per l'usucapione non può cominciare a decorrere ove agli altri partecipanti non sia stata co- municata, anche con modalità non formali, la volontà di possedere
5 in via esclusiva. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha ritenuto che il giudice di merito avesse, correttamente, escluso
l'avvenuto acquisto per usucapione, da parte di un condomino, della porzione del condotto di scarico della spazzatura adiacente al suo appartamento per non essersi palesata in forme inequivoche per gli altri condomini l'intenzione di possedere attesa l'impossi- bilità, per loro, di ispezionare il condotto a causa del blocco degli sportelli di accesso - presenti su tutti i ballatoi - dovuto a ragioni pratiche e di sicurezza” – Cass. Civ. Sez. II, 9.6.2015, n. 11903).
Tornando all'esame della fattispecie, deve ritenersi che ricorrono entrambi i requisiti richiesti dalla legge per dichiarare l'usucapione del bene sopra indicato in favore dell'attore.
Il teste ha affermato, all'udienza del 17.11.2025 Testimone_1
e sotto il vincolo del giuramento, che la prima e gli istanti Parte_3
poi hanno posseduto e goduto, in modo pacifico ed ininterrotto, per oltre venti anni l'area esterna descritta in narrativa. Nessun dubbio emerge circa l'attendibilità del teste, che ha testimoniato senza avere alcun interesse diretto nella causa.
Gli attori hanno, quindi, provato ampiamente tutti gli elementi previsti dall'articolo 1158 e ss c.c., e quindi va dichiarata l'avve- nuta usucapione in loro favore del bene per cui é causa.
Nessuna statuizione va emessa sul regolamento delle spese, trat- tandosi di giudizio di usucapione, domanda non contestata dall'ente comunale convenuto.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione notificato il 13.3.2025 da Parte_1
e nei confronti del
[...] Parte_4 Controparte_2
6
[...] così provvede: CP_1
1. dichiara l'intervenuta usucapione, in favore degli attori, dell'area identificata al Catasto Terreni del Comune di CP_1
l foglio n. 8, particella n. 552, per come graficamente iden-
[...]
tificata nella planimetria allegato sub 4 dell'atto di citazione;
2. ordina all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di CP_1
– Ufficio provinciale – Territorio – Area servizi di pubblicità immobiliare di procedere alla trascrizione della presente sen- tenza, con esonero della stessa da ogni responsabilità;
3. ordina all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di CP_1
– Ufficio provinciale – Territorio – Area servizi catastali e car- tografici di procedere alla relativa voltura catastale, con esonero della stessa da ogni responsabilità;
4. nulla per le spese.
Bari, 18/11/2025. Il Presidente
Dr. Giuseppe Disabato
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Il Presidente della 1^ sezione civile del Tribunale di Bari, Dott. Giu- seppe Disabato, in funzione di Giudice monocratico, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 3523/2025, avente ad oggetto “usucapione”, discussa ex articolo 281 sexies
c.p.c. e riservata per la decisione all'udienza del 17.11.2025
TRA
(C.F. Parte_1 [...]
), con l'Avv. LABATTAGLIA ON C.F._1
LI ZO ON (C.F.
[...]
), con l'Avv. LABATTAGLIA ON C.F._1
– PARTE ATTRICE –
CONTRO
(C.F. ), con l'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
– PARTE CONVENUTA –
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All'udienza sopra citata la parte attrice ha concluso come da ver- bale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4
e 118 disp. att. c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa
1 esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
“LA DOMANDA” – Gli attori allegano che la loro dante causa
[...]
prima ed essi in seguito hanno posseduto, ininterrot- Parte_2
tamente ed uti dominus, l'area identificata al Catasto Terreni del
Comune di al foglio n. 8, particella n. 552, originaria- CP_1
mente di proprietà del Comune di adiacente l'immo- CP_1
bile di loro proprietà sito in al viale delle Libertà n. CP_1
19, in Catasto Fabbricati del Comune di al foglio n. 8, CP_1
particella n. 327, sub. 35. Chiedono, quindi, dichiarare l'acquisto per usucapione da parte loro della piena proprietà della porzione dell'aerea esterna sopra indicata, e per come graficamente identifi- cata nella planimetria allegato sub 4 dell'atto di citazione, con or- dine al Conservatore dei Registri Immobiliari di di provvedere CP_1
alla trascrizione della emananda sentenza e vittoria di spese proces- suali.
“LA MANCATA COSTITUZIONE DELL'ENTE COMUNALE CONVENUTO” –
Quest'ultimo, regolarmente citato, non si è costituito ed è stata di- chiarata la sua contumacia.
“RAGIONI DELLA DECISIONE” – La domanda è fondata e va accolta.
L'usucapione, istituto disciplinato dagli articoli 1158 e ss. del c.c.,
è un mezzo di acquisto della proprietà, o di altro diritto reale, a titolo originario, cioè senza che vi sia alcun nesso di derivazione tra il diritto esercitato sul bene dal precedente titolare, che pertanto si estingue, e quello, del tutto nuovo, acquistato dal possessore con l'usucapione.
La figura in esame risponde a precise finalità socio-giuridiche tra le quali, per importanza, ricordiamo, quella di rendere più stabile la
2 proprietà (costituendo l'usucapione una ragione giustificatrice della titolarità del bene in aggiunta a quella, generalmente ma non neces- sariamente, di natura derivativa – traslativa o, all'occorrenza, in so- stituzione di essa, ove la medesima sia invalida e/o inefficace) e quella, non meno rilevante, di premiare il soggetto che ha dimo- strato una maggiore propensione allo sfruttamento e valorizzazione del bene: il tutto nell'ottica di una intensificazione della circola- zione della ricchezza e dei traffici giuridici.
L'usucapione si produce, automaticamente, per effetto del mero verificarsi delle condizioni fissate dalla legge per cui, l'eventuale pronuncia giudiziale di riconoscimento della stessa sortisce un'ef- ficacia meramente dichiarativa.
L'istituto in esame si fonda su due elementi imprescindibili, il possesso ed il tempo.
Il primo deve essere definito come l'esercizio da parte di un sog- getto, legittimato o meno, di un potere di dominazione su di una cosa. In particolare, il requisito in esame presuppone l'animus pos- sidendi, cioè la volontà da parte del soggetto di esercitare sul bene i poteri tipici del proprietario (o del titolare di un diritto reale di godimento). Inoltre, se a questa componente soggettiva si aggiunge quella oggettiva della disponibilità materiale della cosa, il possesso si definisce diretto, mentre, se il bene è detenuto da un terzo, diverso dal possessore, ma consapevole della signoria esclusiva detenuta da quest'ultimo sulla res, il possesso si qualifica come mediato.
Il possesso del bene, inoltre, per poter condurre all'usucapione, non deve essere né clandestino né violento, bensì pubblico, e se così non fosse, di esso si potrebbe tener conto solo quando lo stato di violenza o clandestinità fosse cessato. Il possesso, poi, deve essere
3 inequivoco, ossia, certo ed inidoneo a generare nei terzi il dubbio sulla effettiva intenzione del soggetto di esercitare un potere di do- minazione sulla cosa.
Il secondo elemento, e cioè il fattore temporale, è un requisito in- dispensabile per il perfezionamento dell'usucapione, perché il pos- sesso del bene deve essere continuo ed ininterrotto nel tempo. In particolare, il possesso si considera continuo quando viene eserci- tato con regolarità e, non soltanto, in modo occasionale. Non di meno, si parla di interruzione del possesso in presenza di un evento, naturale o civile, che impedisce la prosecuzione dello ius posses- sionis.
L'interruzione è naturale quando il possessore è stato privato del possesso per oltre un anno (ad es. in conseguenza di uno spoglio del bene), mentre è civile quando contro il possessore è stata esercitata una domanda giudiziale (ad es. di rivendicazione della proprietà) tesa a contestare la legittimità del potere esercitato sulla cosa.
Occorre inoltre considerare quanto statuito nell'articolo 1141 c.c., norma che al comma 1 dispone che "Si presume il possesso in colui che esercita il potere di fatto, quando non si prova che ha comin- ciato a esercitarlo semplicemente come detenzione", presunzione di possesso che "… non opera quando la relazione con il bene de- rivi non da un atto materiale di apprensione della "res", ma da un atto o da un fatto del proprietario a beneficio del detentore, nella specie un contratto di comodato, poiché in tal caso l'attività del soggetto che dispone della cosa non corrisponde all'esercizio di un diritto reale, non essendo svolta in opposizione al proprietario. Ne consegue che la detenzione di un bene immobile a titolo di como- dato precario può mutare in possesso solamente all'esito di un atto
4 d'interversione idoneo a provare con il compimento di idonee atti- vità materiali il possesso utile "ad usucapionem" in opposizione al proprietario concedente" (Cass. Civ. Sez. II, 14.10.2014, n. 21690).
Vi è poi il comma 2 della citata norma, il quale disciplina la c.d. interversione nel possesso, disponendo che "Se alcuno ha comin- ciato ad avere la detenzione, non può acquistare il possesso finché il titolo non venga a essere mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore. Ciò vale anche per i successori a titolo universale", e sul punto la giu- risprudenza ha precisato che "L'interversione del possesso, da parte del detentore di un bene, non può avvenire mediante un sem- plice atto volitivo interno, ma deve estrinsecarsi in un fatto esterno, rivolto specificamente contro il possessore, che manifesti inequivo- cabilmente l'intenzione di esercitare il possesso per conto e in nome proprio" (Cass. Civ., Sez. II, 29.5.2013, n. 13417).
Nel caso, come quello in esame, di un bene in comproprietà, la
Suprema Corte ha precisato che “In tema di comunione, non es- sendo ipotizzabile un mutamento della detenzione in possesso, né una interversione del possesso nei rapporti tra i comproprietari, ai fini della decorrenza del termine per l'usucapione è idoneo soltanto un atto (o un comportamento) il cui compimento da parte di uno dei comproprietari realizzi l'impossibilità assoluta per gli altri par- tecipanti di proseguire un rapporto materiale con il bene e, inoltre, denoti inequivocamente l'intenzione di possedere il bene in ma- niera esclusiva, sicché, in presenza di un ragionevole dubbio sul significato dell'atto materiale, il termine per l'usucapione non può cominciare a decorrere ove agli altri partecipanti non sia stata co- municata, anche con modalità non formali, la volontà di possedere
5 in via esclusiva. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha ritenuto che il giudice di merito avesse, correttamente, escluso
l'avvenuto acquisto per usucapione, da parte di un condomino, della porzione del condotto di scarico della spazzatura adiacente al suo appartamento per non essersi palesata in forme inequivoche per gli altri condomini l'intenzione di possedere attesa l'impossi- bilità, per loro, di ispezionare il condotto a causa del blocco degli sportelli di accesso - presenti su tutti i ballatoi - dovuto a ragioni pratiche e di sicurezza” – Cass. Civ. Sez. II, 9.6.2015, n. 11903).
Tornando all'esame della fattispecie, deve ritenersi che ricorrono entrambi i requisiti richiesti dalla legge per dichiarare l'usucapione del bene sopra indicato in favore dell'attore.
Il teste ha affermato, all'udienza del 17.11.2025 Testimone_1
e sotto il vincolo del giuramento, che la prima e gli istanti Parte_3
poi hanno posseduto e goduto, in modo pacifico ed ininterrotto, per oltre venti anni l'area esterna descritta in narrativa. Nessun dubbio emerge circa l'attendibilità del teste, che ha testimoniato senza avere alcun interesse diretto nella causa.
Gli attori hanno, quindi, provato ampiamente tutti gli elementi previsti dall'articolo 1158 e ss c.c., e quindi va dichiarata l'avve- nuta usucapione in loro favore del bene per cui é causa.
Nessuna statuizione va emessa sul regolamento delle spese, trat- tandosi di giudizio di usucapione, domanda non contestata dall'ente comunale convenuto.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione notificato il 13.3.2025 da Parte_1
e nei confronti del
[...] Parte_4 Controparte_2
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[...] così provvede: CP_1
1. dichiara l'intervenuta usucapione, in favore degli attori, dell'area identificata al Catasto Terreni del Comune di CP_1
l foglio n. 8, particella n. 552, per come graficamente iden-
[...]
tificata nella planimetria allegato sub 4 dell'atto di citazione;
2. ordina all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di CP_1
– Ufficio provinciale – Territorio – Area servizi di pubblicità immobiliare di procedere alla trascrizione della presente sen- tenza, con esonero della stessa da ogni responsabilità;
3. ordina all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di CP_1
– Ufficio provinciale – Territorio – Area servizi catastali e car- tografici di procedere alla relativa voltura catastale, con esonero della stessa da ogni responsabilità;
4. nulla per le spese.
Bari, 18/11/2025. Il Presidente
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