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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 20/03/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 697/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente
Dr. Lucia DALL'ARMELLINA Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 19.09.2022 da
– – Parte_1 Parte_2
domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale Parte_3
dello Stato che lo rappresenta e difende ex lege
-appellante- contro elettivamente domiciliata presso l'avv. Rosa CP_1
Cilea che la rappresenta e difende per mandato depositato telematicamente
- appellata contumace-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 379/22 del Tribunale di Treviso
In punto: punteggio graduatorie ATA
Causa trattata all'udienza del 13.02.2025
Conclusioni per parte appellante: “In riforma dell'appellata sentenza
n. 379/2022, pronunciata sub r.g. n. 000369/2020, depositata il giorno 1/08/2022 e notificata il 19/08/2022 del Tribunale di Treviso –
Sezione Lavoro, accertare e dichiarare la legittimità dell'operato dell'Amministrazione scolastica nella parte in cui ha ritenuto non valutabile il servizio prestato dalla Signora presso CP_1
l'Istituto Scolastico “E. Fermi” di Gioia Tauro (RC) per il periodo dal 01/09/2015 al 31/08/2016. Spese e competenze legali di ambedue i gradi rifuse”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 19.09.2022, il
[...]
ha proposto appello avverso la sentenza indicata in Parte_1
epigrafe con cui il Tribunale di Treviso ha accolto la domanda di
– appartenente al personale ATA non di ruolo – volta CP_1
ad ottenere il ripristino del punteggio decurtato nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia per il triennio 2017/2019 in conseguenza della ritenuta non valutabilità del servizio dichiarato come reso presso l'Istituto paritario Fermi di Gioia Tauro dall'1.09.2015 al 31.08.2016. Il Giudice di prime cure, nello specifico, rilevava come la ricorrente avesse dimesso in giudizio i contratti di lavoro, le buste paga riferite al periodo in questione, nonché le relative certificazioni uniche da cui sarebbe emersa prova dell'effettivo svolgimento del servizio prestato e dichiarato nella domanda amministrativa di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto.
Valutava come non decisivo il mancato versamento dei contributi che
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era stato rilevato dall'amministrazione in sede di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese in domanda.
Il ha proposto appello sulla base di un unico Parte_1
articolato motivo con cui si censura la sentenza per non aver valorizzato l'attestazione dell'Agenzia delle Entrate in ordine alla mancanza di certificazioni uniche in relazione al periodo asseritamente lavorato presso l'istituto Fermi di Gioia Tauro, nonché
l'attestazione della sede di Reggio Calabria del gennaio 2019 CP_2
con cui si negava il versamento di contributi nel periodo in contestazione da parte del medesimo istituto Fermi in favore della ricorrente. Inoltre, la lavoratrice avrebbe dovuto controllare la regolarità della propria posizione contributiva al momento della proposizione della domanda amministrativa in coerenza con quanto previsto nelle note allegate al D.M. 640/2017 laddove si prescrive che, qualora il servizio sia prestato in scuole non statali, l'aspirante deve dichiarare (sezione I, lettera M) che sia stata assolta la prestazione contributiva prevista dalle disposizioni vigenti in materia. Secondo il
Ministero, pertanto, non avrebbe potuto essere utilmente valutato un rapporto di lavoro irregolare, in relazione al quale non erano stati versati i contributi, non è noto se fosse stata corrisposta una retribuzione, non erano state rilasciate le certificazioni uniche.
Nonostante la notifica del ricorso a mezzo pec, non si è costituita in appello l'originaria ricorrente, rimanendo contumace.
La causa, dopo due rinvii d'ufficio, uno dei quali disposto in ragione del transito ad altra giurisdizione del precedente relatore, è stata discussa e decisa all'udienza del 13.02.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
~ 3 ~ Corte d'Appello di Venezia
1 - Il Collegio ritiene fondato l'appello proposto dalla difesa erariale e si richiamano sul punto le argomentazioni già svolte da questa Corte in omologa fattispecie decisa con sentenza n. 381/2024.
L'art. 7 del DM 640/2017, che regola la presentazione delle domande ai fini dell'aggiornamento delle graduatorie in esame, prevede: “È ammessa esclusivamente la dichiarazione di requisiti, qualità e titoli di cui l'aspirante sia in possesso entro la data di scadenza del termine di presentazione della domanda”.
Il punto 17 delle note di compilazione della domanda relativa alle graduatorie sub iudice prevede: “Qualora il servizio sia stato prestato in scuole non statali l'aspirante deve dichiarare (sezione I, lettera m) che sia stata assolta la prestazione contributiva prevista dalle disposizioni in materia”.
Ne consegue che le regole di presentazione delle domande relative alle graduatorie per cui è causa richiedono il possesso dei requisiti dichiarati entro la data di scadenza del termine di presentazione della domanda.
Inoltre, nelle note alla tabella di valutazione del D.M. N. 640 del 30 agosto 2017 si legge: << Il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o comunque quello relativo a periodi coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta. I periodi invece per i quali è esclusivamente prevista la conservazione del posto senza assegni, non sono valutabili, con eccezione di quelli attinenti a situazioni, legislativamente o contrattualmente disciplinate
(mandato amministrativo, maternità, servizio militare etc.) per le quali il tempo di conservazione del posto senza assegni è computato nell' anzianità di servizio a tutti gli effetti. Sono altresì valutabili, a prescindere da ogni effetto economico, quei periodi riconosciuti giuridicamente al candidato a seguito di contenzioso con pronuncia
~ 4 ~ Corte d'Appello di Venezia
definitiva favorevole >>. A ben vedere la disposizione (prima parte) si limita a chiarire che, ai fini del punteggio, può essere valutato il solo periodo lavorato (inteso come servizio effettivamente prestato e coperto da nomina o contratto) o i periodi di servizio non effettivamente lavorati ma comunque coperti da nomina o contratto e per cui è stata erogata la retribuzione, anche se ridotta. È del tutto implicito che non possa essere riconosciuto il lavoro c.d. in nero, privo di regolarizzazione. Deve infatti trattarsi di un rapporto di lavoro documentabile e verificabile dall'amministrazione (anche sotto il profilo delle specifiche mansioni svolte) nell'ambito dei controlli previsti sui servizi dichiarati.
Nel caso di specie, il termine di presentazione della domanda era il
30.10.2017 e nella domanda presentata dall'appellata è stato dichiarato il servizio prestato presso l'Istituto E. Fermi di Gioia Tauro dal giorno 1.09.2015 al giorno 31.8.2016.
Non vi è prova, in atti, che il predetto periodo risultasse coperto da versamenti contributivi alla data di scadenza di presentazione della domanda di aggiornamento della graduatoria (30.10.2017) e neppure al momento dei controlli effettuati dall'amministrazione sulla veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda. Come allegato dal Ministero, la di Reggio Calabria, in Controparte_3
data 21.01.2019 attestava l'assenza di contributi versati dall'istituto paritario Fermi per il periodo 1.09.2015-31.08.2016; il Coordinatore didattico dell'Istituto Fermi, pur confermando il servizio svolto, con la comunicazione del 5.02.2019 ammetteva come lo stesso non fosse stato regolarizzato, assumendosi l'impegno di provvedervi nel più breve tempo possibile;
l'Agenzia delle Entrate, con comunicazione del
23.03.2021 attestava “Che a carico del contribuente
[...]
nata a [...] il [...], c.f. CP_1
~ 5 ~ Corte d'Appello di Venezia
, non risultano modelli CUD rilasciati C.F._1
dall'Istituto Scolastico “E. Fermi” di Gioia Tauro (RC) per il periodo dal 01/09/2015 al 31/08/2016”. Quest'ultima dichiarazione dimessa dall'amministrazione in primo grado con nota del 28.04.2021 deve intendersi ritualmente acquisita al processo, anche ex art. 421 c.p.c., in quanto sopravvenuta in corso di causa e tenendo conto anche del fatto che il , sin dalla memoria di costituzione, aveva chiesto Parte_1
termine per poterla depositare non appena avesse avuto riscontro dall'Agenzia delle Entrate.
È ben vero che l'originaria ricorrente ha dimesso in giudizio un certificato di servizio dell'ottobre 2017 attestante lo svolgimento del servizio nel periodo dal giorno 1.09.2015 al giorno 31.08.2016 in cui si dà atto del versamento dei contributi previdenziali presso l' di CP_2
Reggio Calabria. Tuttavia, il certificato è sul punto non veritiero attese l'attestazione successiva dell' di Reggio Calabria e la CP_2
dichiarazione dello stesso Coordinatore didattico dell'Istituto Fermi con cui si ammette che a gennaio 2019 i contributi non erano ancora stati versati.
Le buste paga e le certificazioni uniche dimesse dall'appellata in primo grado sono pacificamente successive alla scadenza del termine per la presentazione della domanda e anche all'inizio dell'attività di controllo svolta dall'Amministrazione. Le buste paga sono, infatti, state emesse a febbraio 2019 (come si evince dall'esame dei documenti), le certificazioni uniche – pur riferite agli anni 2015 e
2016 – risalgono al 2019 e anche l'estratto contributivo (in cui risultano i contributi dell'Istituto Fermi) risulta emesso a settembre
2019. Risulta, quindi, evidente che alla data di presentazione della domanda di inserimento in graduatoria il rapporto di lavoro dichiarato era del tutto non regolarizzato e, non essendo state emesse le buste
~ 6 ~ Corte d'Appello di Venezia
paga, si deve escludere – per carenza di prova, che avrebbe dovuto fornire l'originaria ricorrente – che sia stata corrisposta la relativa retribuzione. Tale condizione di irregolarità (lavoro nero) non era stata sanata neppure quando sono iniziati i controlli svolti dall'Amministrazione che, pertanto, ha correttamente ritenuto non valutabile il servizio dichiarato.
In accoglimento dell'appello, conseguentemente, la sentenza impugnata deve essere riformata, con rigetto delle domande originariamente proposte in primo grado.
Le spese di lite del doppio grado possono essere compensate in ragione dell'esistenza di contrasti nella giurisprudenza di merito sulla questione dibattuta.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
− In accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza di primo grado, rigetta le domande proposte da con CP_1
il ricorso di primo grado;
− Spese del doppio grado compensate.
Venezia, 13.02.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Filippo Giordan Gianluca Alessio
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