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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 02/12/2024, n. 6071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 6071 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1965/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Isabella Messina Giudice Rel. dott. Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1965/2024 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. LAURA DURANTE, Parte_1 C.F._1 presso il cui studio è elettivamente domiciliato
-ricorrente- contro
(C.F. ) con il patrocinio degli avv,ti RODICA Controparte_1 C.F._2
SMARANDACHE e MIHAELA MANUELA CUCU, presso il cui studio è elettivamente domiciliata
-convenuta-
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e parte convenuta:
“pronunciare la separazione personale tra e ordinando all'ufficiale di Parte_1 Controparte_1 stato civile di trascrivere l'emananda sentenza. Dare atto che i coniugi rinunciano reciprocamente a chiedersi la liquidazione di un contributo nel loro mantenimento. Dare atto che i coniugi nulla hanno reciprocamente a pretendere in virtù dell'intercorso rapporto di coniugio. Spese del procedimento compensate”
Per il Pubblico Ministero: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Salbertrand, il Parte_1 Controparte_1
18/01/2020.
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato in data 31/01/2024 chiedeva a questo Tribunale di pronunciare Parte_1 la separazione personale dei coniugi predetti, con addebito alla moglie.
pagina 1 di 2 si è costituita in giudizio con comparsa di risposta depositata il 11/09/2024 Controparte_1 instando anch'ella per la pronuncia della separazione.
In data 16/9/2024 e 19/9/2024 le parti depositavano note congiunte in cui davano atto che era stato raggiunto un accordo, chiedevano la revoca dell'udienza fissata per il 14/10/2024 e un rinvio per la precisazione congiunta delle conclusioni.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., dichiarando di aver raggiunto un accordo e precisavano congiuntamente le conclusioni.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione è accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1
c.c.
Vi è accordo economico.
Le spese sono compensate in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, contrariis reiectis,
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
DA' ATTO che i coniugi rinunciano reciprocamente alla richiesta di mantenimento all'altra parte.
DA' ATTO che i coniugi nulla hanno reciprocamente a pretendere in virtù dell'intercorso rapporto di coniugio.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 29.11.2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Isabella Messina Giudice Rel. dott. Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1965/2024 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. LAURA DURANTE, Parte_1 C.F._1 presso il cui studio è elettivamente domiciliato
-ricorrente- contro
(C.F. ) con il patrocinio degli avv,ti RODICA Controparte_1 C.F._2
SMARANDACHE e MIHAELA MANUELA CUCU, presso il cui studio è elettivamente domiciliata
-convenuta-
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e parte convenuta:
“pronunciare la separazione personale tra e ordinando all'ufficiale di Parte_1 Controparte_1 stato civile di trascrivere l'emananda sentenza. Dare atto che i coniugi rinunciano reciprocamente a chiedersi la liquidazione di un contributo nel loro mantenimento. Dare atto che i coniugi nulla hanno reciprocamente a pretendere in virtù dell'intercorso rapporto di coniugio. Spese del procedimento compensate”
Per il Pubblico Ministero: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Salbertrand, il Parte_1 Controparte_1
18/01/2020.
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato in data 31/01/2024 chiedeva a questo Tribunale di pronunciare Parte_1 la separazione personale dei coniugi predetti, con addebito alla moglie.
pagina 1 di 2 si è costituita in giudizio con comparsa di risposta depositata il 11/09/2024 Controparte_1 instando anch'ella per la pronuncia della separazione.
In data 16/9/2024 e 19/9/2024 le parti depositavano note congiunte in cui davano atto che era stato raggiunto un accordo, chiedevano la revoca dell'udienza fissata per il 14/10/2024 e un rinvio per la precisazione congiunta delle conclusioni.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., dichiarando di aver raggiunto un accordo e precisavano congiuntamente le conclusioni.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione è accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1
c.c.
Vi è accordo economico.
Le spese sono compensate in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, contrariis reiectis,
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
DA' ATTO che i coniugi rinunciano reciprocamente alla richiesta di mantenimento all'altra parte.
DA' ATTO che i coniugi nulla hanno reciprocamente a pretendere in virtù dell'intercorso rapporto di coniugio.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 29.11.2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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