Art. 3. Attivita' della Commissione 1. La Commissione si riunisce sulla base del programma dei lavori, definito ai sensi dell'articolo 5, ed in ogni altra circostanza ritenuta necessaria per lo svolgimento dei propri compiti. La Commissione e' convocata dal Presidente o, in sua sostituzione, dal vice direttore generale della pubblica sicurezza con funzioni vicarie.
(( 2. Per la validita' delle riunioni e' necessaria, di norma, la presenza di due terzi e, comunque, di almeno quattro dei componenti. )) 3. Le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei componenti presenti. In caso di parita' prevale il voto del Presidente.
4. Delle deliberazioni viene redatto processo verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.
(( 2. Per la validita' delle riunioni e' necessaria, di norma, la presenza di due terzi e, comunque, di almeno quattro dei componenti. )) 3. Le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei componenti presenti. In caso di parita' prevale il voto del Presidente.
4. Delle deliberazioni viene redatto processo verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.