TAR Genova, sez. I, sentenza 02/01/2026, n. 3
TAR
Sentenza 2 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Ritardo nell'invio alla Commissione Medica Ospedaliera (CMO)

    Il Tribunale ha ritenuto che il termine per l'invio alla CMO non sia perentorio e che non vi sia stato un ritardo colpevole da parte dell'Amministrazione. La normativa primaria non prevede un termine specifico se non quello relativo al massimo periodo di infermità. La circolare ministeriale citata non stabilisce un termine perentorio, ma indica una procedura che può essere attivata anche successivamente.

  • Rigettato
    Scomputo del periodo di ingiustificato ritardo

    Poiché il ricorso principale è stato respinto, anche la domanda accessoria di modifica del conteggio dell'aspettativa è stata respinta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Genova, sez. I, sentenza 02/01/2026, n. 3
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
    Numero : 3
    Data del deposito : 2 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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