Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 02/01/2026, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00003/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00678/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 678 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Michela Scafetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
del provvedimento del Ministero della Difesa prot. -OMISSIS-,
per la condanna
dell’Amministrazione resistente alla modifica del conteggio dell’aspettativa considerando lo scomputo dai 585 (cinquecento/ottantacinque) giorni valutati del lasso di tempo di ingiustificato ritardo di invio alla C.M.O.;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato PNRR del giorno 20 novembre 2025 il dott. AO IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
In data -OMISSIS- il ricorrente ha iniziato un periodo di assenza per infermità protrattasi per circa 18 mesi senza soluzione di continuità, all’esito del quale, in data -OMISSIS- della 1^ -OMISSIS-, è stato disposto il congedo del militare per permanente non idoneità al servizio in modo assoluto.
In particolare, il ricorrente è entrato in malattia in data -OMISSIS-, venendo trasferito, in data -OMISSIS-.
Il -OMISSIS-, alla fine dei quarantacinque giorni di licenza straordinaria, l’odierno ricorrente è stato posto in aspettativa.
In data -OMISSIS-, è stata fissata la visita dalla 1^-OMISSIS-perché nel frattempo è stata accolta la richiesta del ricorrente di poter procedere alla visita per delega presso la -OMISSIS-.
All’esito, la -OMISSIS-, per l’emissione del giudizio medico legale di competenza.
Alla fine del mese -OMISSIS-, l’odierno ricorrente ha ricevuto la notifica del verbale della-OMISSIS-, contenente il giudizio medico legale: 120 giorni di temporanea non idoneità a decorrere dal -OMISSIS-. Nel mese di -OMISSIS-, a seguito di ulteriore richiesta, il ricorrente è stato sottoposto in data -OMISSIS- a visita per delega dalla 2^ -OMISSIS-
Con comunicazione del -OMISSIS-, quindi, il Comando ha dato conto al ricorrente che la C.M.O. lo aveva giudicato permanentemente non idoneo al servizio militare incondizionato, sì che lo stesso, a decorrere dalla data del -OMISSIS- doveva considerarsi dispensato dal servizio permanente ai sensi dell’art. 929, comma 1, lett. a., d.lgs. n. 66/2010 e che il formale provvedimento di cessazione dal servizio permanente sarebbe stato emanato dalla competente direzione una volta acquisita la documentazione necessaria.
In data -OMISSIS-, quindi, il Ministero della Difesa -con il provvedimento indicato in epigrafe- ha stabilito:
- il collocamento in aspettativa per infermità, allo stato degli atti, non dipendente da causa di servizio, per complessivi 585 (cinquecentottantacinque) giorni, dal-OMISSIS-, ai sensi dell’art. 905, comma 1, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66;
- la cessazione dal servizio permanente, per infermità, a decorrere dal -OMISSIS- con collocamento, sotto la stessa data, in congedo assoluto, ai sensi dell’art. 929, comma 1, lett. a), d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66;
- la promozione al grado di Colonnello, ai sensi dell’art. 1084-bis, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, a decorrere dal -OMISSIS-.
Avverso il predetto provvedimento, con ricorso depositato in data -OMISSIS-, il ricorrente ha proposto impugnazione chiedendone l’annullamento, per il seguente articolato motivo, in sintesi: il primo invio a visita di idoneità presso la competente Commissione Medica Ospedaliera da parte della -OMISSIS-, sarebbe avvenuto oltre il termine di 90 giorni di cui alla direttiva del Ministero della Difesa -OMISSIS-, ridotto a 60 per assenza per convalescenza; tale ritardo contrasterebbe anche con l’art. 905, d. lgs. n. 66/2010 (C.O.M.); il ritardo immotivato di invio in C.M.O., avrebbe comportato l’incremento del conteggio complessivo dell’aspettativa di più di 8 mesi, nonché il superamento anticipato dei termini cui applicare la decurtazione stipendiale; il ricorrente, quindi, in assenza dell’ingiustificato ritardo avrebbe presumibilmente maturato un periodo computabile ai fini dell’aspettativa inferiore ai 12 (dodici) mesi, per cui, di conseguenza, nessun emolumento già percepito dallo stesso dovrebbe essere restituito all’Amministrazione.
Il ricorrente oltre all’annullamento del provvedimento del Ministero della Difesa prot. -OMISSIS- ha chiesto la condanna dell’Amministrazione resistente alla modifica del conteggio dell’aspettativa considerando lo scomputo dai 585 (cinquecento/ottantacinque) giorni valutati del lasso di tempo di ingiustificato ritardo di invio alla C.M.O.
Si è costituito in giudizio il Ministero della difesa per resistere al ricorso.
Le parti hanno depositato memorie difensive.
All’esito dell’udienza straordinaria di smaltimento PNRR del 20 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
L’art. 905, comma 3, d.lgs. n. 66 del 2010, prevede che nei casi di aspettativa per infermità si provvede tempestivamente agli accertamenti sanitari.
Se il militare è giudicato ancora temporaneamente non idoneo al servizio incondizionato, l'aspettativa è prorogata fino a raggiungere il periodo massimo previsto dall’art. 912 (due anni in un quinquennio). Se allo scadere di detto periodo massimo il militare è ancora giudicato non idoneo al servizio incondizionato, lo stesso cessa dal servizio permanente, ai sensi dell’art. 929.
Il comma 7, poi, stabilisce che la cessazione dal servizio permanente si applica se il militare è giudicato permanentemente inabile al servizio incondizionato anche prima dello scadere del periodo massimo di aspettativa, ovvero quando, nel quinquennio, è giudicato non idoneo al servizio incondizionato, dopo che ha fruito del periodo massimo di aspettativa e gli sono state concesse le licenze eventualmente spettantigli.
Quindi, la norma primaria non prevede un termine specifico, se, non evidentemente, quello ultimo relativo al massimo periodo di infermità di cui all’art. 912, d.lgs. n. 66 del 2010.
Il termine di 20 giorni prima della scadenza del termine di giorni 90 (per malattia) e 60 giorni (per convalescenza) per “predisporre la richiesta dell’accertamento sanitario alla competente C.M.O.” previsto dalla circolare ministeriale del 2007 citata da parte ricorrente, non risulta essere un termine perentorio: lo dimostra, infatti, la precisazione per cui tale richiesta può essere effettuata “comunque” 30 giorni prima della scadenza del periodo massimo di assenza dal servizio previsto nel quinquennio di valutazione.
In questo senso, è possibile richiamare, mutatis mutandis , quanto statuito dallo stesso epigrafato T.A.R. nella sentenza Tar Liguria, sez. I, 16 giugno 2025, n. 702 concernente un atto della Marina Militare con il quale è stato disposto il recupero coattivo della somma di € 31.949,64 determinata al lordo delle ritenute erariali e contributive, in quanto la ricorrente è stata riconosciuta non idonea al servizio a seguito di infermità accertata dalla CMO solo a ridosso del limite massimo dei 730 giorni di aspettativa di infermità ammessa nel quinquennio.
Al riguardo, nella motivazione della predetta decisione si legge che «in seguito al collocamento in aspettativa per infermità, l’Amministrazione non ha l’obbligo di richiedere l’accertamento sull’idoneità al servizio del militare, se non all’approssimarsi della scadenza del periodo massimo di assenza dal servizio ammesso nel quinquennio di valutazione (730 giorni ex art. 912 D.Lgs. n. 66/2010). In quest’ultimo caso la richiesta di accertamento alla CMO deve essere presentata dall’Amministrazione nel termine (non perentorio) di 30 giorni anteriori alla scadenza del termine ultimo citato. In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza amministrativa condivisa dal Collegio secondo cui “ 5.5 …sebbene nella normativa citata non si rinvenga un obbligo per l’amministrazione di provvedere agli accertamenti sanitari in un momento anteriore alla scadenza del periodo massimo di aspettativa, emerge tuttavia - dalla lettera della legge - la necessità che gli accertamenti avvengano in maniera in qualche modo contestuale alla scadenza del periodo. 5.5.1. In questo senso, invero, depongono le seguenti disposizioni: a) art. 905, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010: “nei casi di aspettativa per infermità si provvede tempestivamente agli accertamenti sanitari”; b) art. 905, comma 5, del d.lgs. n. 66/2010: “se allo scadere di detto periodo massimo il militare è ancora giudicato non idoneo al servizio incondizionato, lo stesso cessa dal servizio permanente, ai sensi dell’art. 929”; c) art. 929, comma 1, del d.lgs. n. 66/2010: “il militare … cessa dal servizio permanente ed è collocato, a seconda dell’idoneità, in congedo, nella riserva o in congedo assoluto, quando …b) non ha riacquistato l’idoneità allo scadere del periodo massimo di aspettativa per infermità temporanea”; d) circolare n. 806/2000, n. 6 lett. g): “l’invio dell’interessato a visita medica – nel caso in cui lo stesso non riacquisti l’idoneità al servizio militare - in prossimità dello scadere del periodo massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio”. 5.5.2. Risulta pertanto che la normativa di riferimento, nonostante non preveda un termine perentorio per l’espletamento dell’accertamento sanitario, introduce allo stesso tempo un carattere di necessaria contestualità di esso con la scadenza del periodo massimo di aspettativa ” (Cons. Stato, sez. IV, 12.9.2018, n. 5343; in terminis cfr. anche: T.A.R. Emilia Romagna-Bologna, sez I, 31.1.2024 n. 72). Fuori da tali ipotesi, come precisato -OMISSIS-, “ in sede di valutazione da parte del D.S.S. [l’ufficiale medico, n.d.e.], possono essere frequentemente gestite, per competenza e senza l’intervento di organi collegiali, condizioni o iter sanitari che determinano periodi di assenza dal servizio per temporanea inabilità conseguente ad uno stato di malattia e/o convalescenza ”, talché in tali ipotesi detto ufficiale medico valuta discrezionalmente la situazione del militare in aspettativa per infermità, senza alcun obbligo di richiedere l’accertamento da parte della CMO. Tale discrezionalità, invero, lungi dal penalizzare il militare, costituisce una norma di favore per lo stesso il quale, quando si trova in aspettativa per infermità, dispone del congruo lasso di tempo fino a 730 giorni per guarire, potendo permanere nel frattempo nella situazione di idoneità al servizio, senza essere necessariamente sottoposto a verifiche medico-attitudinali».
In altre parole, il termine di 90 (60) giorni lamentato da parte ricorrente non è perentorio, e, conseguentemente, non è ravvisabile alcun ritardo colpevole a carico dell’Amministrazione resistente.
Pertanto, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite, attesa la particolarità della controversia, devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025, tenutasi da remoto con modalità telematiche, con l'intervento dei magistrati:
ED GI GR, Presidente
Nicola Bardino, Primo Referendario
AO IN, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AO IN | ED GI GR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.