Articolo 7 della Legge 23 novembre 1951, n. 1340
Articolo 6
Versione
2 gennaio 1952
Art. 7.
La misura del contributo da versarsi dagli interessati ai sensi o per gli effetti di cui all'art. 35-bis (nuovo) inserito nel decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172 , con la legge 24 giugno 1950, n. 465 , s'intende fissata nel tre per cento dello stipendio assegnato all'atto della immissione in ruolo. Per i riscatti eventualmente effettuati ai sensi del precitato articolo, gli interessati potranno richiedere, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il rimborso di meta' del contributo gia versato.

Entrata in vigore il 2 gennaio 1952