Articolo 1 della Legge 7 ottobre 1986, n. 653
Articolo 2
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29 ottobre 1986
Art. 1. 1. Il limite massimo di lire 300 milioni entro il quale, per ciascun anno finanziario, possono essere concesse sovvenzioni alle associazioni d'arma dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, ai sensi della legge 22 dicembre 1980, n. 914 , e' elevato a lire 900 milioni a partire dall'esercizio finanziario 1986.
NOTE

Nota all' art. 1:
La legge n. 914/1980 aumentava, con l'art. 1, da lire 170 milioni a lire 300 milioni, a partire dell'esercizio finanziario 1979; il limite massimo entro il quale, per ciascun esercizio finanziario, potevano essere concesse sovvenzioni alle associazioni d'arma dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, ai sensi della legge 26 novembre 1969, n. 931 .
Entrata in vigore il 29 ottobre 1986
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