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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 18/09/2025, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. nel procedimento r.g.n. 683/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 12.09.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 19/03/2025 da e Parte_1 [...]
rappresentati e difesi dall'avv. DE SIMONE FRANCA, tendente ad ottenere la Parte_2 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in CALVI RISORTA in data 25/03/2017; rilevato che dal matrimonio sono nati due figli, (15.01.2019) e (31.08.2021); Per_1 Per_2 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, definito con sentenza, passata in giudicato, dell'08.03.2024; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle medesime condizioni della separazione, da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1) affidamento dei figli minori e congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione principale Per_1 Per_2 presso la madre;
2) I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei propri bisogni, capacità inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con se;
2
3) Assegnare la casa coniugale, in locazione, con gli arredi ed i beni ivi contenuti alla Sig.ra la quale Parte_3 provvederà a versare il relativo pigione;
4) Quanto alla regolamentazione del diritto di visita il Sig. potrà vedere e tenere con sé i figli nei week- Parte_1 end alterni, dalle ore 15:00 del sabato sino alla domenica sera ore 22:00. Nel corso di ciascuna settimana il Sig.
[...] potrà tenerli con sé un pomeriggio a settimana dalle 19:00 sino alle 22:00 nella settimana che si conclude con il Pt_1 week-end di sua pertinenza e per due pomeriggi a settimana dalle ore 19:00 fino alle ore 22:00 nella settimana che si conclude con il week-end di pertinenza della madre. Il padre, durante le vacanze natalizie terrà con sé i figli dal 23 al 29 dicembre. Nelle vacanze pasquali il padre terrà con sé i figli trascorrendo con loro il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'angelo, ciò ad anni alterni;
nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con ciascuno dei due genitori due settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale, medesimo criterio è applicato per gli onomastici dei minori, i minori trascorreranno la festa del papà e della mamma con i rispettivi genitori;
5) Il Sig. verserà un assegno mensile di €. 400.00 a titolo di concorso al mantenimento dei figli, pari Parte_1 ad €. 200,00 a figlio;
6) La Sig.ra rinuncia all'assegno divorzile essendo autosufficiente;
Parte_3
7) L'assegno unico sarà percepito nella misura del 50% pro quota ad entrambi i genitori, nel caso di specie €. 190 cadauno il cui importo sarà destinato come per legge esclusivamente ai bisogni dei minori;
8) L'assegno di mantenimento verrà rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT:
9) Il Sig. verserà il 50% delle spese straordinarie per i figli minori, purchè previamente concordate e Parte_1 debitamente documentate dalla madre . Nello specifico: libri scolastici e altri strumenti di studio;
Parte_3 apparecchi per la salute, mensa scolastica e trasporto scolastico, attività ludico-sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN;
10) I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per i figli e per il rilascio dei rispettivi passaporti;
11) I coniugi dichiarano che hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro; rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse della prole;
visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in CALVI RISORTA il
25/03/2017 da nato a [...] il [...], e da Parte_1 [...]
nata a [...] il [...], alle condizioni sopra richiamate;
Parte_2 3
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CALVI RISORTA di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d),
D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 1, parte II, serie A, anno
2017);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 12/09/2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. nel procedimento r.g.n. 683/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 12.09.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 19/03/2025 da e Parte_1 [...]
rappresentati e difesi dall'avv. DE SIMONE FRANCA, tendente ad ottenere la Parte_2 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in CALVI RISORTA in data 25/03/2017; rilevato che dal matrimonio sono nati due figli, (15.01.2019) e (31.08.2021); Per_1 Per_2 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, definito con sentenza, passata in giudicato, dell'08.03.2024; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle medesime condizioni della separazione, da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1) affidamento dei figli minori e congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione principale Per_1 Per_2 presso la madre;
2) I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei propri bisogni, capacità inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con se;
2
3) Assegnare la casa coniugale, in locazione, con gli arredi ed i beni ivi contenuti alla Sig.ra la quale Parte_3 provvederà a versare il relativo pigione;
4) Quanto alla regolamentazione del diritto di visita il Sig. potrà vedere e tenere con sé i figli nei week- Parte_1 end alterni, dalle ore 15:00 del sabato sino alla domenica sera ore 22:00. Nel corso di ciascuna settimana il Sig.
[...] potrà tenerli con sé un pomeriggio a settimana dalle 19:00 sino alle 22:00 nella settimana che si conclude con il Pt_1 week-end di sua pertinenza e per due pomeriggi a settimana dalle ore 19:00 fino alle ore 22:00 nella settimana che si conclude con il week-end di pertinenza della madre. Il padre, durante le vacanze natalizie terrà con sé i figli dal 23 al 29 dicembre. Nelle vacanze pasquali il padre terrà con sé i figli trascorrendo con loro il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'angelo, ciò ad anni alterni;
nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con ciascuno dei due genitori due settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale, medesimo criterio è applicato per gli onomastici dei minori, i minori trascorreranno la festa del papà e della mamma con i rispettivi genitori;
5) Il Sig. verserà un assegno mensile di €. 400.00 a titolo di concorso al mantenimento dei figli, pari Parte_1 ad €. 200,00 a figlio;
6) La Sig.ra rinuncia all'assegno divorzile essendo autosufficiente;
Parte_3
7) L'assegno unico sarà percepito nella misura del 50% pro quota ad entrambi i genitori, nel caso di specie €. 190 cadauno il cui importo sarà destinato come per legge esclusivamente ai bisogni dei minori;
8) L'assegno di mantenimento verrà rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT:
9) Il Sig. verserà il 50% delle spese straordinarie per i figli minori, purchè previamente concordate e Parte_1 debitamente documentate dalla madre . Nello specifico: libri scolastici e altri strumenti di studio;
Parte_3 apparecchi per la salute, mensa scolastica e trasporto scolastico, attività ludico-sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN;
10) I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per i figli e per il rilascio dei rispettivi passaporti;
11) I coniugi dichiarano che hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro; rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse della prole;
visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in CALVI RISORTA il
25/03/2017 da nato a [...] il [...], e da Parte_1 [...]
nata a [...] il [...], alle condizioni sopra richiamate;
Parte_2 3
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CALVI RISORTA di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d),
D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 1, parte II, serie A, anno
2017);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 12/09/2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese