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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 27/03/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1225/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Verbale della causa n. R.G. 1225/2024
tra per gli avv.ti dell'avv. FAVERO LORENZO e Parte_1
FINOCCHIARO TANIA,
RICORRENTE/OPPONENTE
e per 'avv. Controparte_1
RAGOGNA PIETRO,
CONVENUTA/OPPOSTA
Oggi 27 marzo 2025 ad ore 9,00 innanzi al dott. Francesco Tonon, sono comparsi: l'avvocato Tania Finocchiaro per parte ricorrente/opponente,
l'avvocato Pietro Ragogna per la convenuta/opposta.
E' presente il dott. Tommaso Filipuzzi, tirocinante ex art. 73 D.L. 69/13.
Si dà atto che il Giudice provvede a redigere personalmente il verbale mediante Consolle.
L'avv. Finocchiaro conclude come da note conclusive.
L'avv. Ragogna conclude come da note conclusive e dimette parere del
CNF relativamente al correttivo della Riforma Cartabia in punto mediazione pagina 1 di 8 entrata in vigore il 25 gennaio 2025, e sentenze relative alla fattura che costituisce indizio, mentre per scrittura privata si deve intendere la scrittura che riporta la sottoscrizione della parte che manda la lettera, e, quindi, mancando un principio della prova per scritto non sono ammissibili le prove dedotte da controparte.
L'avvocato Finocchiaro, richiamandosi agli atti, sulla produzione avversaria si oppone alla sua acquisizione trattandosi di documentazione prodotta tardivamente, oltre le note conclusive.
Il Giudice rilevato che le sentenze sono sempre producibili dalle parti anche in sede di discussione, ne ammette la produzione e, invece, relativamente al parere del CNF circa gli effetti della Riforma Cartabia, trattandosi di contributo dottrinale, tra l'altro su un aspetto della Riforma Cartabia entrato in vigore dopo i fatti di causa (mediazione compresa), non ne ammette la produzione.
Il Giudice invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza,
come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Verbale chiuso ad ore 9,35
Il Giudice
dott. Francesco Tonon
pagina 2 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dott. Francesco Tonon
ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1225/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. FAVERO LORENZO e dell'avv. FINOCCHIARO TANIA, giusto mandato in atti,
RICORRENTE/OPPONENTE
contro
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RAGOGNA PIETRO, giusto P.IVA_1
mandato in atti
CONVENUTA/OPPOSTA
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno
Ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 3 di 8 L'avvocato ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 358/24 del 20 maggio 2024 emesso da questo Tribunale a favore di per canoni di locazione e spese Controparte_1
condominiali per complessivi euro 2.949,59, oltre interessi e spese legali.
L'opponente ha eccepito in via preliminare il mancato esperimento della mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale avanzata dall'opposta, nella sua veste di attrice sostanziale (trattasi, nella fattispecie, di pretesa creditoria fondata su un rapporto locativo).
In particolare parte opponente ha dedotto che l'opposta, senza la benché
minima giustificazione, ha omesso di presenziare a mezzo del suo legale rappresentante agli incontri di mediazione svolti nelle date del 7.6.2024 e
20.6.2024, ai quali hanno partecipato il Sig. e l'Avv. Pietro Parte_2
Ragogna (7.6.2024) e in seguito il solo Avv. Ragogna Pietro (20.6.2024), in virtù
di deleghe inesistenti e, comunque, totalmente invalide ed inefficaci, in quanto:
1) prive dell'imprescindibile requisito di forma richiesto ad substantiam (atto pubblico o scrittura privata autenticata: cfr. esemplificativamente Corte App.
Napoli, sentenza n. 1860/2024 pronunciata il 24.4.2024 e Tribunale Matera,
sentenza 785/2023); 2) in apparenza rilasciate dall'amministratore delegato soggetto che è in ogni caso del tutto privo di legittimazione e Parte_3
di capacità d'investimento, non essendo debitamente dimostrati e documentati i suoi poteri di rappresentanza della società; 3) in favore di soggetti solo limitatamente e de relato a conoscenza dei fatti oggetto di contesa (non avendo mai personalmente partecipato ed assistito alle trattative ed alla stipula del contratto per cui è causa) ma, soprattutto, privi degli imprescindibili poteri di effettiva rappresentanza e disposizione del diritto sostanziale finalizzato alla composizione della controversia (cfr. Corte Cass., sentenza n. 8473/2019).
Parte opposta, di fronte alle deduzioni di controparte, ha così replicato: 1) pagina 4 di 8 quanto ai requisiti richiesti per la rappresentanza in mediazione l'art. 8 D Lgs
28/2010 richiede che il rappresentante “sia munito dei poteri necessari per la composizione della controversia”, ma non fa esplicito riferimento alla necessità di “apposita procura sostanziale” come anche evidenziato nella sentenza del
27.03.2019 n. 8473; 2) in ogni caso sussiste delega rilasciata dall'amministratore delegato sia a favore del sig. sia a favore dell'avv. Parte_3 Parte_2
Ragogna; 3) i rappresentanti o delegati erano a conoscenza dei fatti per essere delegato dal consiglio di amministrazione a seguire i contratti di Parte_2
locazione e l'avv. Ragogna per essere rimasto in contatto con l'avv. a Pt_1
partire dalla lettera di sollecito del 2 dicembre 2023.
Anche recentemente diverse pronunce hanno interessato la tematica,
ribadendo il principio che per poter sostituire validamente la parte in mediazione,
il delegato deve essere munito di procura speciale sostanziale, trattandosi di rappresentanza avente natura negoziale e non processuale (Trib. Pesaro n.
674/2024: v. anche Trib. Catania n. 4267/2024 secondo cui la procura deve essere speciale, contenente lo specifico oggetto della partecipazione alla procedura e sostanziale, per poter disporre dei diritti sostanziali che ne formano oggetto;
il tutto a pena di improcedibilità del giudizio).
Di particolare interesse, dunque, la recente pronuncia n. 316/2024 del
Tribunale di Firenze che riafferma la possibilità per la parte di “farsi sostituire
da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che l'assiste nel procedimento di mediazione, perché dotato di apposita procura sostanziale (Cass. n. 8473/2019; Cass. n. 20643/2023)”.
A conferma di quanto sopra, la pronuncia del Tribunale Napoli-Nord
sentenza n. 2844/2024, per la quale anche l'avvocato delegato a partecipare alla mediazione in luogo del proprio assistito assente deve munirsi di procura speciale sostanziale. pagina 5 di 8 Il Tribunale ricorda che la Corte di Cassazione, nelle pronunce n.
8473/2019 e 20643/2023 ha chiarito che “In materia di mediazione obbligatoria, davanti al mediatore è necessaria la comparizione “personale” delle parti,
assistite dal difensore. Tuttavia, la parte ben può decidere di farsi sostituire da un proprio “rappresentante sostanziale”, eventualmente anche dallo stesso difensore che l'assiste nel procedimento di mediazione, purché però sia dotato di
“apposita procura sostanziale”.
La giurisprudenza di merito prevalente, a cui anche questo Giudice si uniforma, ha ritenuto e ritiene avverata la condizione di procedibilità del giudizio solo nel caso di partecipazione personale della parte alla procedura mediazione,
ovvero di un suo procuratore speciale munito di procura notarile.
Nel caso di specie è pacifico che la delega rilasciata dall'Amministratore
Delegato della società convenuta/opposta è stata rilasciata utilizzando un modulo prestampato, senza alcuna autentica notarile e soprattutto senza alcuna indicazione della fonte [statuto sociale o delibera del CdA ad hoc] del potere di delega esercitato dall'Amministratore Delegato, invero di tale potere non è stata fornita idonea documentazione neppure a posteriori nel presente giudizio.
Ciò chiarito, si rileva che, nel solco dell'orientamento giurisprudenziale maggioritario sopra analizzato, che sostiene la tesi secondo cui le parti devono partecipare personalmente alla mediazione, salvo abbiano conferito delega sostanziale a un rappresentante, l'applicazione dei suesposti principi, nel caso di mancata valida partecipazione della parte alla mediazione - intesa quale comparizione personale a tale procedura oppure, in presenza di giustificati motivi, di delega all'uopo validamente conferita dalla parte al proprio rappresentante - conduce alla declaratoria d'improcedibilità della domanda
giudiziale (cfr. Trib. Ascoli Piceno, sent., 26/06/2020, n. 429; Trib. Ascoli
Piceno, sent., 26/06/2020, n. 429; Trib. Treviso sez. III, sent., 18/06/2020, n. pagina 6 di 8 829; Trib. Roma, sez. V, sent., 03/06/2020, n. 7981; Trib. Salerno sez. I, sent.,
11/03/2020, n. 919; Trib. Salerno sez. I, sent., 15/01/2020, n. 210; Cass. civ. sez.
III, sent., 05/07/2019, n. 18068; Cass. civ. sez. III, sent., 27/03/2019, n. 8473;
Trib. Velletri, sez. II, sent., 22/05/2018, n. 1247), sulla base dell'assunto secondo cui in tali ipotesi non può sostanzialmente ritenersi “ritualmente esperita la condizione di procedibilità” di che trattasi (cfr. App. Napoli sez. VII, sent.,
19/09/2022, n. 3843).
Per tali ragioni l'opposizione va accolta, e per l'effetto va revocato il d.i.
opposto.
L'attuale art. 12 – bis, D.lgs 28/2010 prevede che “
1. Dalla mancata
partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro del procedimento di
mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. 2.
Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice
condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una
somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio..”.
Le spese del presente procedimento, comprese quelle di mediazione,
seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del
D.M. 37 del 2018 e ss. modifiche, evidenziando in particolare che nella presente causa non si rinvengono specifici elementi di personalizzazione che giustifichino il discostarsi dai valori medi per le fasi e le attività effettivamente svolte.
Non possono, invece, essere accolte le istanze di parte opponente di vedersi riconosciuta una somma a titolo di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e di pagamento di un ulteriore somma da determinarsi ai sensi dell'art. 12 bis D.lgs. 28/2010 in misura corrispondente alle spese di giudizio pagina 7 di 8 maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione: la normativa di riferimento prevede una facoltà del Giudice di accordare tali forme di risarcimento e non un obbligo, ragion per cui nel caso di specie non sono rinvenibili giustificati motivi per sanzionare ulteriormente la mancata partecipazione [in realtà si è trattata di una partecipazione non valida] della convenuta/opposta, già “sanzionata” con l'improcedibilità della propria domanda e con il pagamento delle spese di lite, comprese quella della mediazione.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) accoglie, per le ragioni di cui alla parte motiva, l'opposizione e per l'effetto revoca il d.i. opposto;
2) condanna parte convenuta/opposta a rifondere a parte opponente le spese legali del presente procedimento, comprese quelle della mediazione, che si liquidano in euro 315,12 per esborsi e in euro 2.552,00 per compenso, oltre ad
I.V.A., C.N.P.A. e al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso
ex DM n. 37 del 2018 e ss. modifiche;
3) condanna al versamento Controparte_1
all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Pordenone, il 27 marzo 2025.
Il Giudice
- dott. Francesco Tonon -
pagina 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Verbale della causa n. R.G. 1225/2024
tra per gli avv.ti dell'avv. FAVERO LORENZO e Parte_1
FINOCCHIARO TANIA,
RICORRENTE/OPPONENTE
e per 'avv. Controparte_1
RAGOGNA PIETRO,
CONVENUTA/OPPOSTA
Oggi 27 marzo 2025 ad ore 9,00 innanzi al dott. Francesco Tonon, sono comparsi: l'avvocato Tania Finocchiaro per parte ricorrente/opponente,
l'avvocato Pietro Ragogna per la convenuta/opposta.
E' presente il dott. Tommaso Filipuzzi, tirocinante ex art. 73 D.L. 69/13.
Si dà atto che il Giudice provvede a redigere personalmente il verbale mediante Consolle.
L'avv. Finocchiaro conclude come da note conclusive.
L'avv. Ragogna conclude come da note conclusive e dimette parere del
CNF relativamente al correttivo della Riforma Cartabia in punto mediazione pagina 1 di 8 entrata in vigore il 25 gennaio 2025, e sentenze relative alla fattura che costituisce indizio, mentre per scrittura privata si deve intendere la scrittura che riporta la sottoscrizione della parte che manda la lettera, e, quindi, mancando un principio della prova per scritto non sono ammissibili le prove dedotte da controparte.
L'avvocato Finocchiaro, richiamandosi agli atti, sulla produzione avversaria si oppone alla sua acquisizione trattandosi di documentazione prodotta tardivamente, oltre le note conclusive.
Il Giudice rilevato che le sentenze sono sempre producibili dalle parti anche in sede di discussione, ne ammette la produzione e, invece, relativamente al parere del CNF circa gli effetti della Riforma Cartabia, trattandosi di contributo dottrinale, tra l'altro su un aspetto della Riforma Cartabia entrato in vigore dopo i fatti di causa (mediazione compresa), non ne ammette la produzione.
Il Giudice invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza,
come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Verbale chiuso ad ore 9,35
Il Giudice
dott. Francesco Tonon
pagina 2 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dott. Francesco Tonon
ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1225/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. FAVERO LORENZO e dell'avv. FINOCCHIARO TANIA, giusto mandato in atti,
RICORRENTE/OPPONENTE
contro
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RAGOGNA PIETRO, giusto P.IVA_1
mandato in atti
CONVENUTA/OPPOSTA
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno
Ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 3 di 8 L'avvocato ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 358/24 del 20 maggio 2024 emesso da questo Tribunale a favore di per canoni di locazione e spese Controparte_1
condominiali per complessivi euro 2.949,59, oltre interessi e spese legali.
L'opponente ha eccepito in via preliminare il mancato esperimento della mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale avanzata dall'opposta, nella sua veste di attrice sostanziale (trattasi, nella fattispecie, di pretesa creditoria fondata su un rapporto locativo).
In particolare parte opponente ha dedotto che l'opposta, senza la benché
minima giustificazione, ha omesso di presenziare a mezzo del suo legale rappresentante agli incontri di mediazione svolti nelle date del 7.6.2024 e
20.6.2024, ai quali hanno partecipato il Sig. e l'Avv. Pietro Parte_2
Ragogna (7.6.2024) e in seguito il solo Avv. Ragogna Pietro (20.6.2024), in virtù
di deleghe inesistenti e, comunque, totalmente invalide ed inefficaci, in quanto:
1) prive dell'imprescindibile requisito di forma richiesto ad substantiam (atto pubblico o scrittura privata autenticata: cfr. esemplificativamente Corte App.
Napoli, sentenza n. 1860/2024 pronunciata il 24.4.2024 e Tribunale Matera,
sentenza 785/2023); 2) in apparenza rilasciate dall'amministratore delegato soggetto che è in ogni caso del tutto privo di legittimazione e Parte_3
di capacità d'investimento, non essendo debitamente dimostrati e documentati i suoi poteri di rappresentanza della società; 3) in favore di soggetti solo limitatamente e de relato a conoscenza dei fatti oggetto di contesa (non avendo mai personalmente partecipato ed assistito alle trattative ed alla stipula del contratto per cui è causa) ma, soprattutto, privi degli imprescindibili poteri di effettiva rappresentanza e disposizione del diritto sostanziale finalizzato alla composizione della controversia (cfr. Corte Cass., sentenza n. 8473/2019).
Parte opposta, di fronte alle deduzioni di controparte, ha così replicato: 1) pagina 4 di 8 quanto ai requisiti richiesti per la rappresentanza in mediazione l'art. 8 D Lgs
28/2010 richiede che il rappresentante “sia munito dei poteri necessari per la composizione della controversia”, ma non fa esplicito riferimento alla necessità di “apposita procura sostanziale” come anche evidenziato nella sentenza del
27.03.2019 n. 8473; 2) in ogni caso sussiste delega rilasciata dall'amministratore delegato sia a favore del sig. sia a favore dell'avv. Parte_3 Parte_2
Ragogna; 3) i rappresentanti o delegati erano a conoscenza dei fatti per essere delegato dal consiglio di amministrazione a seguire i contratti di Parte_2
locazione e l'avv. Ragogna per essere rimasto in contatto con l'avv. a Pt_1
partire dalla lettera di sollecito del 2 dicembre 2023.
Anche recentemente diverse pronunce hanno interessato la tematica,
ribadendo il principio che per poter sostituire validamente la parte in mediazione,
il delegato deve essere munito di procura speciale sostanziale, trattandosi di rappresentanza avente natura negoziale e non processuale (Trib. Pesaro n.
674/2024: v. anche Trib. Catania n. 4267/2024 secondo cui la procura deve essere speciale, contenente lo specifico oggetto della partecipazione alla procedura e sostanziale, per poter disporre dei diritti sostanziali che ne formano oggetto;
il tutto a pena di improcedibilità del giudizio).
Di particolare interesse, dunque, la recente pronuncia n. 316/2024 del
Tribunale di Firenze che riafferma la possibilità per la parte di “farsi sostituire
da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che l'assiste nel procedimento di mediazione, perché dotato di apposita procura sostanziale (Cass. n. 8473/2019; Cass. n. 20643/2023)”.
A conferma di quanto sopra, la pronuncia del Tribunale Napoli-Nord
sentenza n. 2844/2024, per la quale anche l'avvocato delegato a partecipare alla mediazione in luogo del proprio assistito assente deve munirsi di procura speciale sostanziale. pagina 5 di 8 Il Tribunale ricorda che la Corte di Cassazione, nelle pronunce n.
8473/2019 e 20643/2023 ha chiarito che “In materia di mediazione obbligatoria, davanti al mediatore è necessaria la comparizione “personale” delle parti,
assistite dal difensore. Tuttavia, la parte ben può decidere di farsi sostituire da un proprio “rappresentante sostanziale”, eventualmente anche dallo stesso difensore che l'assiste nel procedimento di mediazione, purché però sia dotato di
“apposita procura sostanziale”.
La giurisprudenza di merito prevalente, a cui anche questo Giudice si uniforma, ha ritenuto e ritiene avverata la condizione di procedibilità del giudizio solo nel caso di partecipazione personale della parte alla procedura mediazione,
ovvero di un suo procuratore speciale munito di procura notarile.
Nel caso di specie è pacifico che la delega rilasciata dall'Amministratore
Delegato della società convenuta/opposta è stata rilasciata utilizzando un modulo prestampato, senza alcuna autentica notarile e soprattutto senza alcuna indicazione della fonte [statuto sociale o delibera del CdA ad hoc] del potere di delega esercitato dall'Amministratore Delegato, invero di tale potere non è stata fornita idonea documentazione neppure a posteriori nel presente giudizio.
Ciò chiarito, si rileva che, nel solco dell'orientamento giurisprudenziale maggioritario sopra analizzato, che sostiene la tesi secondo cui le parti devono partecipare personalmente alla mediazione, salvo abbiano conferito delega sostanziale a un rappresentante, l'applicazione dei suesposti principi, nel caso di mancata valida partecipazione della parte alla mediazione - intesa quale comparizione personale a tale procedura oppure, in presenza di giustificati motivi, di delega all'uopo validamente conferita dalla parte al proprio rappresentante - conduce alla declaratoria d'improcedibilità della domanda
giudiziale (cfr. Trib. Ascoli Piceno, sent., 26/06/2020, n. 429; Trib. Ascoli
Piceno, sent., 26/06/2020, n. 429; Trib. Treviso sez. III, sent., 18/06/2020, n. pagina 6 di 8 829; Trib. Roma, sez. V, sent., 03/06/2020, n. 7981; Trib. Salerno sez. I, sent.,
11/03/2020, n. 919; Trib. Salerno sez. I, sent., 15/01/2020, n. 210; Cass. civ. sez.
III, sent., 05/07/2019, n. 18068; Cass. civ. sez. III, sent., 27/03/2019, n. 8473;
Trib. Velletri, sez. II, sent., 22/05/2018, n. 1247), sulla base dell'assunto secondo cui in tali ipotesi non può sostanzialmente ritenersi “ritualmente esperita la condizione di procedibilità” di che trattasi (cfr. App. Napoli sez. VII, sent.,
19/09/2022, n. 3843).
Per tali ragioni l'opposizione va accolta, e per l'effetto va revocato il d.i.
opposto.
L'attuale art. 12 – bis, D.lgs 28/2010 prevede che “
1. Dalla mancata
partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro del procedimento di
mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. 2.
Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice
condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una
somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio..”.
Le spese del presente procedimento, comprese quelle di mediazione,
seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del
D.M. 37 del 2018 e ss. modifiche, evidenziando in particolare che nella presente causa non si rinvengono specifici elementi di personalizzazione che giustifichino il discostarsi dai valori medi per le fasi e le attività effettivamente svolte.
Non possono, invece, essere accolte le istanze di parte opponente di vedersi riconosciuta una somma a titolo di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e di pagamento di un ulteriore somma da determinarsi ai sensi dell'art. 12 bis D.lgs. 28/2010 in misura corrispondente alle spese di giudizio pagina 7 di 8 maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione: la normativa di riferimento prevede una facoltà del Giudice di accordare tali forme di risarcimento e non un obbligo, ragion per cui nel caso di specie non sono rinvenibili giustificati motivi per sanzionare ulteriormente la mancata partecipazione [in realtà si è trattata di una partecipazione non valida] della convenuta/opposta, già “sanzionata” con l'improcedibilità della propria domanda e con il pagamento delle spese di lite, comprese quella della mediazione.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) accoglie, per le ragioni di cui alla parte motiva, l'opposizione e per l'effetto revoca il d.i. opposto;
2) condanna parte convenuta/opposta a rifondere a parte opponente le spese legali del presente procedimento, comprese quelle della mediazione, che si liquidano in euro 315,12 per esborsi e in euro 2.552,00 per compenso, oltre ad
I.V.A., C.N.P.A. e al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso
ex DM n. 37 del 2018 e ss. modifiche;
3) condanna al versamento Controparte_1
all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Pordenone, il 27 marzo 2025.
Il Giudice
- dott. Francesco Tonon -
pagina 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;