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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 20/05/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 399/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.I. dott. Andrea Milesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES, COMMA 3, C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 399/2024 promossa da:
, C.F. e , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
- con l'Avv. SAVINO GIANLUCA C.F._2
ATTORI OPPONENTI contro
(creditore procedente) - per il tramite del Procuratore speciale CP_1
CERVED CREDIT MANAGEMENT S.P.A., C.F. – con l'Avv. P.IVA_1
PIACENTINI DAVIDE
e
(creditore fondiario) - per il tramite del Procuratore speciale CP_1 CERVED CREDIT MANAGEMENT S.P.A., C.F. - con l'Avv. P.IVA_1
CARTENI GIUSEPPE
CONVENUTA OPPOSTA
Svoltasi la discussione orale e trattenuta la causa in decisione all'udienza del 8.05.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente in data 30.04.2025.
Per parte convenuta creditore fondiario: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente in data 30.04.2025.
Per parte convenuta creditore procedente: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente in data 30.04.2025.
IN FATTO E DIRITTO
e hanno introdotto il presente giudizio di merito Parte_1 Parte_2 dell'opposizione all'esecuzione dopo che il G.E., nella fase “cautelare”, aveva rigettato
1 l'istanza di sospensione della procedura all'interno della quale i due opponenti rivestono la qualità di debitori esecutati.
In questa sede, gli opponenti hanno ribadito il motivo di opposizione originariamente speso innanzi al G.E., vale a dire la carenza di legittimazione attiva in capo al creditore procedente ed all'intervenuto, per mancanza di prova della cessione del credito in loro favore.
La convenuta attraverso CERVED CREDIT MANAGEMENT SPA, si è CP_1 costituita con due diverse comparse (una in qualità di creditore procedente e l'altra in qualità di creditore fondiario intervenuto), ribadendo l'esistenza di adeguata prova della regolarità e continuità delle cessioni dagli originari creditori dei due odierni opponenti, producendo altresì nuovamente la documentazione già prodotta innanzi al G.E. per fornire la relativa prova di quanto allegato.
Trattandosi di controversia di natura eminentemente documentale, è stata disposta la discussione orale e la precisazione delle conclusioni all'udienza del 8.05.2025, senza procedere ad alcun altro incombente istruttorio.
* * *
L'opposizione proposta è solo parzialmente fondata, nei limiti e per i motivi di cui infra.
Premesso che gli opponenti non contestano né l'esistenza né la consistenza dei crediti azionati in executivis nei loro confronti, come già affermato dal G.E. in sede di sospensiva
(peraltro con pertinenti e recenti richiami giurisprudenziali), questo Tribunale accede al prevalente e preferibile orientamento interpretativo secondo cui, quando non è messa in dubbio l'esistenza o la validità degli atti di cessione, ma solo (come nel caso che ci occupa) l'inserimento dello specifico credito (o i crediti) vantato nei confronti dell'esecutato (o degli esecutati) nelle cessioni susseguitesi, la prova della attuale legittimazione del creditore procedente o intervenuto ben può essere data dalla mera produzione degli avvisi di intervenuta cessione pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 TUB, purché “l'avviso pubblicato in GU contenga criteri che consentano in modo inequivoco l'individuazione dei crediti ceduti” e sia dunque possibile “individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (cfr., da ultimo, Cass. n. 4277/2023).
Nel caso di specie, suddividendo i due crediti per cui gisce ed è intervenuta CP_1 nell'esecuzione principale, si giunge a soluzioni diametralmente opposte, essendo provata la legittimazione di in relazione al mutuo ipotecario (credito azionato quale CP_1 creditore procedente nell'esecuzione immobiliare) e non invece in relazione al mutuo fondiario (per cui è intervenuta). CP_1
Quanto al credito derivante da mutuo ipotecario di secondo grado erogato in favore di in data 5.09.2006, da cui deriva il credito vantato da quale Parte_2 CP_1 successore a titolo particolare di a sua volta successore a titolo Controparte_2 particolare di CA LA di VI s.p.a., sono chiari e precisi i due avvisi di cessione prodotti dalla difesa di CERVED ai doc. 9 (avviso cessione da CA LA di VI s.p.a. a in data 14.01.2017) e 13 (avviso cessione da Controparte_2 [...] ad in data 6.04.2021) di parte convenuta, in quanto il primo fa CP_2 CP_1 espresso riferimento, quale oggetto di cessione, a “tutti i crediti per capitale, interessi (anche di mora), spese ed altri accessori derivanti da contratti di finanziamento
(chirografari e ipotecari), aperture di credito e altri rapporti contrattuali di diversa natura e forma tecnica (i “Contratti Originari ) che, alle ore 23.59 del 30 novembre CP_3 2016 (la “Data di Valutazione”), ovvero alle diverse date di seguito indicate, soddisfino cumulativamente i seguenti criteri (i “Crediti ): CP_3
2 (i) crediti denominati in Euro e in relazione ai quali non sia consentita la conversione in diversa valuta;
(ii) crediti di titolarità di erivanti da Contratti Originari he sono stati risolti CP_3 CP_3
e, laddove applicabile, in relazione ai quali il debitore principale sia stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine;
(iii) crediti derivanti da Contratti regolati dalla legge italiana;
Parte_3
(iv) il cui relativo debitore sia stato classificato come “in sofferenza” alla Data di Valutazione ai sensi della Circolare della CA d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008;
(v) qualora i crediti siano assistiti da ipoteche su beni immobili, i relativi beni immobili ipotecati sono situati in Italia;”, con ulteriore elencazione dei crediti da ritenersi esclusi dalla cessione, secondo alcune caratteristiche e specifici numeri di NDG che non ricomprendono quello relativo alla posizione di (NDG 3035184 come Parte_2 risulta dalla dichiarazione di cessione rilasciata da – doc. 17 di parte Controparte_2 convenuta), mentre il secondo dichiara essere ricompresi nella cessione “tutti i crediti pecuniari ceduti da CA LA di VI S.p.A. e a Controparte_4 CP_2 in forza di un contratto di cessione concluso in data 6 gennaio 2017 ed individuati
[...] in applicazione dei criteri indicati nell'avviso di cessione pubblicato da Controparte_2 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, parte II, del 14 gennaio 2017”.
Dunque, parte opposta ha raggiunto adeguata prova della ricomprensione, nei negozi di cessione che si sono succeduti, del credito derivante dal rapporto di mutuo ipotecario sopra indicato ed originariamente in carico a CA LA di VI.
Quanto invece al credito derivante da mutuo ipotecario fondiario erogato in favore di e in data 3.10.2005 da CA LA di VI (in Parte_4 Parte_1 forza del quale è intervenuta nell'esecuzione principale), non può dirsi raggiunta CP_1 adeguata prova dell'attuale titolarità del credito in capo all'intervenuta, per le seguenti ragioni:
1) l'opposta ha prodotto in atti (doc. 4) solo copia della Gazzetta Ufficiale (n. 123 del 29.05.2018) contenente il testo del D.M. 22.02.2018 del Ministro dell'Economia che autorizzava i Commissari Liquidatori della LCA della CA LA di VI e di
Veneto CA a stipulare successivi contratti di cessione dei crediti deteriorati, indicandone i criteri, senza però produrre la Gazzetta ufficiale contenente l'avviso relativo all'atto di cessione poi stipulato in data 11.04.2018;
2) il credito vantato nei confronti di e non è provato che Parte_1 Parte_2 fosse stato classificato, al momento della cessione del 2018, come credito “a sofferenza”, dato che l'unica prova che l'opposta ha inteso fornire è costituita da uno scritto di CA LA di VI del 12.06.2017 (doc. 3) che costituisce comunicazione di decadenza dal beneficio del termine e messa in mora per il pagamento immediato del residuo, con avvertimento “che in caso di mancato pagamento nei termini e tempi sopra indicati, provvederemo - di iniziativa e senza obbligo di ulteriore comunicazione - a trasmettere la posizione globale al nostro Ufficio Legale Sofferenze affinché attivi ogni ritenuta azione per la tutela ed il recupero di ogni nostra ragione di credito con conseguenti ulteriori spese a vostro carico”. Tale comunicazione, oltre che non essere provata la sua trasmissione ai debitori e nemmeno la ricezione ad opera degli stessi, non dà alcuna prova certa che, dopo questo avvertimento, la posizione relativa al mutuo fondiario qui in scrutinio sia stata effettivamente posta a sofferenza, né altra documentazione relativa a tale elemento fattuale è stata prodotta dalla difesa di parte opposta;
3 3) in questo quadro di evidente e grave carenza probatoria, nemmeno può assurgere a prova principe dell'intervenuta cessione del credito per cui è intervenuta CP_1 nell'esecuzione immobiliare la certificazione rilasciata in data 29.09.2023 dal Notaio (doc. 5 prodotto con la memoria del 29.07.2024), dato che nella stessa si Persona_1 fa riferimento a due rapporti riconducibili ai due odierni debitori (individuati con il n. di
ID 07/700/10001228 e 07/700/10005742) che, però, da nessuna parte (né nella stessa dichiarazione del Notaio, né in altri documenti depositati nella presente controversia) risultano corrispondere proprio al rapporto di mutuo per cui agisce in sede CP_1 esecutiva. Anzi, proprio il fatto che i rapporti elencati nella certificazione notarile prodotta siano più d'uno (unitamente alla espressa contestazione contenuta negli atti difensivi di parte opponente) lascia ampi margini di dubbio sul fatto che, esistendo diversi rapporti tra banca e clienti, proprio quello qui d'interesse sia uno di quelli ricompresi nella cessione del 11.04.2018 indicata dalla difesa di come atto in conseguenza del quale CP_1 quest'ultima è divenuta titolare del credito verso i due odierni attori.
Tutti questi dati incerti e contrastanti rendono insufficiente la prova (che grava, pur nella considerazione della natura di accertamento negativo del presente giudizio, sul creditore,
a fronte di specifica e circostanziata eccezione operata dal debitore, che altrimenti si troverebbe a dover provare un fatto negativo che inibisce ab origine il diritto di agire in executivis) che il credito per cui il primo agisce sia stato oggetto di cessione in proprio favore ad opera del primo titolare del diritto.
In conclusione, l'opposizione è fondata solo con riferimento al mutuo fondiario utilizzato da per intervenire nell'esecuzione immobiliare n. 177/2022, rispetto alla CP_1 quale invece parte opposta ha ben il diritto di procedere sulla base del mutuo ipotecario utilizzato per procedere al pignoramento ed all'avvio dell'azione esecutiva.
La reciproca soccombenza tra le parti (tenuto conto che pur essendosi CP_1 costituita con due diversi difensori in relazione ai due titoli esecutivi contestati, è un soggetto giuridico unico) determina la compensazione delle spese di questo giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- rigetta l'opposizione proposta da e in relazione al mutuo Parte_1 Parte_2 ipotecario erogato in favore di in data 5.09.2006, con conseguente Parte_2 accertamento del diritto di (e per essa del Procuratore speciale CERVED CP_1
CREDIT MANAGEMENT S.P.A.) a procedere ad esecuzione forzata quale creditore procedente della procedura esecutiva n. 177/2022 RG Es. Immo. Tribunale di Cremona;
- accerta e dichiara che (e per essa il Procuratore speciale CERVED CP_1
CREDIT MANAGEMENT S.P.A.) non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti di e in relazione al mutuo fondiario erogato in Parte_1 Parte_2 Per_ data 3.10.2005 a rogito notaio;
- compensa integralmente tra le parti le spese di questo giudizio di merito.
Così deciso in Cremona, 20/05/2025
Il Giudice
dott. Andrea Milesi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.I. dott. Andrea Milesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES, COMMA 3, C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 399/2024 promossa da:
, C.F. e , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
- con l'Avv. SAVINO GIANLUCA C.F._2
ATTORI OPPONENTI contro
(creditore procedente) - per il tramite del Procuratore speciale CP_1
CERVED CREDIT MANAGEMENT S.P.A., C.F. – con l'Avv. P.IVA_1
PIACENTINI DAVIDE
e
(creditore fondiario) - per il tramite del Procuratore speciale CP_1 CERVED CREDIT MANAGEMENT S.P.A., C.F. - con l'Avv. P.IVA_1
CARTENI GIUSEPPE
CONVENUTA OPPOSTA
Svoltasi la discussione orale e trattenuta la causa in decisione all'udienza del 8.05.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente in data 30.04.2025.
Per parte convenuta creditore fondiario: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente in data 30.04.2025.
Per parte convenuta creditore procedente: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente in data 30.04.2025.
IN FATTO E DIRITTO
e hanno introdotto il presente giudizio di merito Parte_1 Parte_2 dell'opposizione all'esecuzione dopo che il G.E., nella fase “cautelare”, aveva rigettato
1 l'istanza di sospensione della procedura all'interno della quale i due opponenti rivestono la qualità di debitori esecutati.
In questa sede, gli opponenti hanno ribadito il motivo di opposizione originariamente speso innanzi al G.E., vale a dire la carenza di legittimazione attiva in capo al creditore procedente ed all'intervenuto, per mancanza di prova della cessione del credito in loro favore.
La convenuta attraverso CERVED CREDIT MANAGEMENT SPA, si è CP_1 costituita con due diverse comparse (una in qualità di creditore procedente e l'altra in qualità di creditore fondiario intervenuto), ribadendo l'esistenza di adeguata prova della regolarità e continuità delle cessioni dagli originari creditori dei due odierni opponenti, producendo altresì nuovamente la documentazione già prodotta innanzi al G.E. per fornire la relativa prova di quanto allegato.
Trattandosi di controversia di natura eminentemente documentale, è stata disposta la discussione orale e la precisazione delle conclusioni all'udienza del 8.05.2025, senza procedere ad alcun altro incombente istruttorio.
* * *
L'opposizione proposta è solo parzialmente fondata, nei limiti e per i motivi di cui infra.
Premesso che gli opponenti non contestano né l'esistenza né la consistenza dei crediti azionati in executivis nei loro confronti, come già affermato dal G.E. in sede di sospensiva
(peraltro con pertinenti e recenti richiami giurisprudenziali), questo Tribunale accede al prevalente e preferibile orientamento interpretativo secondo cui, quando non è messa in dubbio l'esistenza o la validità degli atti di cessione, ma solo (come nel caso che ci occupa) l'inserimento dello specifico credito (o i crediti) vantato nei confronti dell'esecutato (o degli esecutati) nelle cessioni susseguitesi, la prova della attuale legittimazione del creditore procedente o intervenuto ben può essere data dalla mera produzione degli avvisi di intervenuta cessione pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 TUB, purché “l'avviso pubblicato in GU contenga criteri che consentano in modo inequivoco l'individuazione dei crediti ceduti” e sia dunque possibile “individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (cfr., da ultimo, Cass. n. 4277/2023).
Nel caso di specie, suddividendo i due crediti per cui gisce ed è intervenuta CP_1 nell'esecuzione principale, si giunge a soluzioni diametralmente opposte, essendo provata la legittimazione di in relazione al mutuo ipotecario (credito azionato quale CP_1 creditore procedente nell'esecuzione immobiliare) e non invece in relazione al mutuo fondiario (per cui è intervenuta). CP_1
Quanto al credito derivante da mutuo ipotecario di secondo grado erogato in favore di in data 5.09.2006, da cui deriva il credito vantato da quale Parte_2 CP_1 successore a titolo particolare di a sua volta successore a titolo Controparte_2 particolare di CA LA di VI s.p.a., sono chiari e precisi i due avvisi di cessione prodotti dalla difesa di CERVED ai doc. 9 (avviso cessione da CA LA di VI s.p.a. a in data 14.01.2017) e 13 (avviso cessione da Controparte_2 [...] ad in data 6.04.2021) di parte convenuta, in quanto il primo fa CP_2 CP_1 espresso riferimento, quale oggetto di cessione, a “tutti i crediti per capitale, interessi (anche di mora), spese ed altri accessori derivanti da contratti di finanziamento
(chirografari e ipotecari), aperture di credito e altri rapporti contrattuali di diversa natura e forma tecnica (i “Contratti Originari ) che, alle ore 23.59 del 30 novembre CP_3 2016 (la “Data di Valutazione”), ovvero alle diverse date di seguito indicate, soddisfino cumulativamente i seguenti criteri (i “Crediti ): CP_3
2 (i) crediti denominati in Euro e in relazione ai quali non sia consentita la conversione in diversa valuta;
(ii) crediti di titolarità di erivanti da Contratti Originari he sono stati risolti CP_3 CP_3
e, laddove applicabile, in relazione ai quali il debitore principale sia stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine;
(iii) crediti derivanti da Contratti regolati dalla legge italiana;
Parte_3
(iv) il cui relativo debitore sia stato classificato come “in sofferenza” alla Data di Valutazione ai sensi della Circolare della CA d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008;
(v) qualora i crediti siano assistiti da ipoteche su beni immobili, i relativi beni immobili ipotecati sono situati in Italia;”, con ulteriore elencazione dei crediti da ritenersi esclusi dalla cessione, secondo alcune caratteristiche e specifici numeri di NDG che non ricomprendono quello relativo alla posizione di (NDG 3035184 come Parte_2 risulta dalla dichiarazione di cessione rilasciata da – doc. 17 di parte Controparte_2 convenuta), mentre il secondo dichiara essere ricompresi nella cessione “tutti i crediti pecuniari ceduti da CA LA di VI S.p.A. e a Controparte_4 CP_2 in forza di un contratto di cessione concluso in data 6 gennaio 2017 ed individuati
[...] in applicazione dei criteri indicati nell'avviso di cessione pubblicato da Controparte_2 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, parte II, del 14 gennaio 2017”.
Dunque, parte opposta ha raggiunto adeguata prova della ricomprensione, nei negozi di cessione che si sono succeduti, del credito derivante dal rapporto di mutuo ipotecario sopra indicato ed originariamente in carico a CA LA di VI.
Quanto invece al credito derivante da mutuo ipotecario fondiario erogato in favore di e in data 3.10.2005 da CA LA di VI (in Parte_4 Parte_1 forza del quale è intervenuta nell'esecuzione principale), non può dirsi raggiunta CP_1 adeguata prova dell'attuale titolarità del credito in capo all'intervenuta, per le seguenti ragioni:
1) l'opposta ha prodotto in atti (doc. 4) solo copia della Gazzetta Ufficiale (n. 123 del 29.05.2018) contenente il testo del D.M. 22.02.2018 del Ministro dell'Economia che autorizzava i Commissari Liquidatori della LCA della CA LA di VI e di
Veneto CA a stipulare successivi contratti di cessione dei crediti deteriorati, indicandone i criteri, senza però produrre la Gazzetta ufficiale contenente l'avviso relativo all'atto di cessione poi stipulato in data 11.04.2018;
2) il credito vantato nei confronti di e non è provato che Parte_1 Parte_2 fosse stato classificato, al momento della cessione del 2018, come credito “a sofferenza”, dato che l'unica prova che l'opposta ha inteso fornire è costituita da uno scritto di CA LA di VI del 12.06.2017 (doc. 3) che costituisce comunicazione di decadenza dal beneficio del termine e messa in mora per il pagamento immediato del residuo, con avvertimento “che in caso di mancato pagamento nei termini e tempi sopra indicati, provvederemo - di iniziativa e senza obbligo di ulteriore comunicazione - a trasmettere la posizione globale al nostro Ufficio Legale Sofferenze affinché attivi ogni ritenuta azione per la tutela ed il recupero di ogni nostra ragione di credito con conseguenti ulteriori spese a vostro carico”. Tale comunicazione, oltre che non essere provata la sua trasmissione ai debitori e nemmeno la ricezione ad opera degli stessi, non dà alcuna prova certa che, dopo questo avvertimento, la posizione relativa al mutuo fondiario qui in scrutinio sia stata effettivamente posta a sofferenza, né altra documentazione relativa a tale elemento fattuale è stata prodotta dalla difesa di parte opposta;
3 3) in questo quadro di evidente e grave carenza probatoria, nemmeno può assurgere a prova principe dell'intervenuta cessione del credito per cui è intervenuta CP_1 nell'esecuzione immobiliare la certificazione rilasciata in data 29.09.2023 dal Notaio (doc. 5 prodotto con la memoria del 29.07.2024), dato che nella stessa si Persona_1 fa riferimento a due rapporti riconducibili ai due odierni debitori (individuati con il n. di
ID 07/700/10001228 e 07/700/10005742) che, però, da nessuna parte (né nella stessa dichiarazione del Notaio, né in altri documenti depositati nella presente controversia) risultano corrispondere proprio al rapporto di mutuo per cui agisce in sede CP_1 esecutiva. Anzi, proprio il fatto che i rapporti elencati nella certificazione notarile prodotta siano più d'uno (unitamente alla espressa contestazione contenuta negli atti difensivi di parte opponente) lascia ampi margini di dubbio sul fatto che, esistendo diversi rapporti tra banca e clienti, proprio quello qui d'interesse sia uno di quelli ricompresi nella cessione del 11.04.2018 indicata dalla difesa di come atto in conseguenza del quale CP_1 quest'ultima è divenuta titolare del credito verso i due odierni attori.
Tutti questi dati incerti e contrastanti rendono insufficiente la prova (che grava, pur nella considerazione della natura di accertamento negativo del presente giudizio, sul creditore,
a fronte di specifica e circostanziata eccezione operata dal debitore, che altrimenti si troverebbe a dover provare un fatto negativo che inibisce ab origine il diritto di agire in executivis) che il credito per cui il primo agisce sia stato oggetto di cessione in proprio favore ad opera del primo titolare del diritto.
In conclusione, l'opposizione è fondata solo con riferimento al mutuo fondiario utilizzato da per intervenire nell'esecuzione immobiliare n. 177/2022, rispetto alla CP_1 quale invece parte opposta ha ben il diritto di procedere sulla base del mutuo ipotecario utilizzato per procedere al pignoramento ed all'avvio dell'azione esecutiva.
La reciproca soccombenza tra le parti (tenuto conto che pur essendosi CP_1 costituita con due diversi difensori in relazione ai due titoli esecutivi contestati, è un soggetto giuridico unico) determina la compensazione delle spese di questo giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- rigetta l'opposizione proposta da e in relazione al mutuo Parte_1 Parte_2 ipotecario erogato in favore di in data 5.09.2006, con conseguente Parte_2 accertamento del diritto di (e per essa del Procuratore speciale CERVED CP_1
CREDIT MANAGEMENT S.P.A.) a procedere ad esecuzione forzata quale creditore procedente della procedura esecutiva n. 177/2022 RG Es. Immo. Tribunale di Cremona;
- accerta e dichiara che (e per essa il Procuratore speciale CERVED CP_1
CREDIT MANAGEMENT S.P.A.) non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti di e in relazione al mutuo fondiario erogato in Parte_1 Parte_2 Per_ data 3.10.2005 a rogito notaio;
- compensa integralmente tra le parti le spese di questo giudizio di merito.
Così deciso in Cremona, 20/05/2025
Il Giudice
dott. Andrea Milesi
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