Articolo 19 della Legge 2 febbraio 1974, n. 64
Articolo 18Articolo 20
Versione
5 aprile 1974
Art. 19. (Registro delle denunzie dei lavori)

In ogni comune deve essere tenuto un registro delle denunzie dei lavori di cui al precedente articolo 17.
Il registro deve essere esibito, costantemente aggiornato, a semplice richiesta, ai funzionari, ufficiali ed agenti indicati nel successivo articolo 29.
Entrata in vigore il 5 aprile 1974
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