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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/09/2025, n. 2134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2134 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO SEZIONE LAVORO
in persona della Giudice dott.ssa Daniela PALIAGA, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
con motivazione contestuale ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa RGL n. 3713/2025 promossa da assistita dalle avv.te Elisabetta Giuliani e Laura Scalisi;
Parte_1
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
assistito dall'avv. Tommaso Parisi CP_1
-PARTE CONVENUTA-
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
1. La concorde domanda delle parti di dichiarare cessata la materia del contendere deve essere accolta, alla luce e della cancellazione della ricorrente dalla Gestione Commercianti della posizione contributiva compiuta dall' in CP_1 data 20 giugno 2025 e del successivo sgravio degli avvisi di addebito oggetto del presente giudizio in data 9 luglio 2025.
2. Il riconoscimento della fondatezza dell'opposizione in epoca successiva alla presentazione del ricorso insito in detto sgravio appare idoneo e sufficiente a far considerare l' come soccombente virtuale ai fini della decisione sulle CP_1 spese, né sussistono ragioni che ai sensi dell'art. 92 c.p.c. consentano la compensazione delle stesse;
3. Le spese di lite vanno dunque poste a carico dell' con la richiesta CP_1 distrazione in favore della difesa di parte ricorrente.
P.Q.M.
Visto l'art. 442 c.p.c., definitivamente pronunciando,
• dichiara cessata la materia del contendere;
1 • condanna l' alla rifusione in favore di parte ricorrente CP_1 [...] delle spese di lite nell'importo di € 2.500, oltre rimborso Parte_1 forfettario 15%, Iva, Cpa, con distrazione in favore del difensore. Torino, 17 settembre 2025
LA GIUDICE
dott.ssa Daniela Paliaga
2
in persona della Giudice dott.ssa Daniela PALIAGA, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
con motivazione contestuale ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa RGL n. 3713/2025 promossa da assistita dalle avv.te Elisabetta Giuliani e Laura Scalisi;
Parte_1
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
assistito dall'avv. Tommaso Parisi CP_1
-PARTE CONVENUTA-
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
1. La concorde domanda delle parti di dichiarare cessata la materia del contendere deve essere accolta, alla luce e della cancellazione della ricorrente dalla Gestione Commercianti della posizione contributiva compiuta dall' in CP_1 data 20 giugno 2025 e del successivo sgravio degli avvisi di addebito oggetto del presente giudizio in data 9 luglio 2025.
2. Il riconoscimento della fondatezza dell'opposizione in epoca successiva alla presentazione del ricorso insito in detto sgravio appare idoneo e sufficiente a far considerare l' come soccombente virtuale ai fini della decisione sulle CP_1 spese, né sussistono ragioni che ai sensi dell'art. 92 c.p.c. consentano la compensazione delle stesse;
3. Le spese di lite vanno dunque poste a carico dell' con la richiesta CP_1 distrazione in favore della difesa di parte ricorrente.
P.Q.M.
Visto l'art. 442 c.p.c., definitivamente pronunciando,
• dichiara cessata la materia del contendere;
1 • condanna l' alla rifusione in favore di parte ricorrente CP_1 [...] delle spese di lite nell'importo di € 2.500, oltre rimborso Parte_1 forfettario 15%, Iva, Cpa, con distrazione in favore del difensore. Torino, 17 settembre 2025
LA GIUDICE
dott.ssa Daniela Paliaga
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