TRIB
Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 26/11/2025, n. 1502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1502 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
Segue dal verbale di udienza tenuta in data 26/11/2025 la sentenza che si dà per letta in assenza delle parti
R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 26/11/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa di lavoro tra:
, rappresentato e difeso dagli avvocati Parte_1
PA NN e AS NI, nel cui studio ha eletto domicilio ricorrente e
in persona del legale rappresentante, CP_1 nonché , rappresentati e difesi dall'avvocato Parte_2
AN FR resistente nonché
C.S. e CP_2 Controparte_3 convenuti contumaci
oggetto: retribuzione
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29/01/2021, parte ricorrente ha dedotto di aver prestato la propria attività lavorativa, con plurimi contratti a termine e in parte senza formale assunzione, presso l'Hotel Oasi del Visir in San
Vito dei Normanni (BR), struttura gestita dapprima da
[...]
, poi da e successivamente, in via Controparte_4 Controparte_1 solo apparente, dalle società e . Controparte_5 Controparte_3
L'istante ha esposto: - di aver lavorato continuativamente nel periodo dal 03.05.2014 al 31.07.2019 anche se non regolarizzato in determinati periodi (precisamente dal 01.01.2015 al 05.06.2015, dal 01.11.2016 al 31.03.2017, dal 18.09.2017 al 01.05.2018, dal 01.10.2018 al 01.03.2019); - di avere svolto attività continuativa di responsabile di sala, a fronte del formale inquadramento nei periodi regolarizzati come cameriere, 5 liv. o come commis di sala, 6 liv ccnl Turismo pubblici servizi;
- di avere osservato orari medi di 60–65 ore settimanali, percependo compensi mensili fissi di euro 1.000,00/1.200,00, spesso in contanti, senza percepire maggiorazioni per lavoro straordinario, diurno, notturno, festivo e domenicale, né ratei di 13ª, 14ª, indennità ferie e permessi non goduti, nonché T.F.R.; - che l'effettivo datore di lavoro durante l'intera durata del rapporto lavorativo fosse stato sempre
, titolare e gestore di fatto della struttura, che Parte_2 impartiva le direttive e corrispondeva le retribuzioni anche nei periodi di formale assunzione da parte delle altre società. Tutto ciò premesso, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare che per tutti i periodi di lavoro dedotti in narrativa al presente ricorso l'effettivo datore di lavoro del ricorrente è stata la di;
2. accertare e dichiarare CP_4 Parte_2 che il ricorrente, per tutti i periodi lavorativi dedotti in narrativa al presente ricorso ha svolto mansioni riconducibili al 3° Liv. CCNL Pubblici Servizi;
3. per lo effetto, accertare e dichiarare la responsabilità della di per tutti i periodi lavorativi CP_1 Parte_2 dedotti in narrativa al presente ricorso e di , anche Parte_2 per i periodi di non formale assunzione, e per i periodi dal 2.05.18 al 30.09.18 e dal 02.03.19 al 30.04.19, anche la responsabilità solidale con la C.S. 2015, e per il periodo dal 06.05.19 e sino al 31.07.19 la responsabilità solidale con la per tutti i titoli e le Controparte_6 causali addotte nella narrativa;
4. indi condannare la in CP_1 persona del legale rappresentante p.t., e di , per tutte Controparte_7
2 le ragioni di fatto e di diritto di cui al presente ricorso, al pagamento in favore dell'istante della somma che ex art. 14 T.U. delle spese di giustizia, espressamente è dichiarata in complessivi € 103.275,28 di cui € 10.199,28 a titolo di TFR, per tutti i periodi di lavoro prestati dal ricorrente, per le causali spiegate nel presente ricorso, di cui €
13.907,62, a titolo di responsabilità solidale con la e di € CP_5
6.174,95 a titolo di responsabilità solidale con la o Controparte_8 di quelle altre, maggiori o minori somme, che risulteranno dovute nel corso di causa o che saranno determinate equitativamente dal sig. Giudice, anche, occorrendo, con l'ausilio di idonea Ctu, oltre al maturando pagamento degli interessi di legge e della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dal dì della domanda e sino al soddisfo, e con riferimento a tutte le somme che saranno liquidate in suo favore, il tutto ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia;
5. condannare i convenuti, a regolarizzare ed adeguare la posizione assicurativa e previdenziale del Sig. presso gli Istituti Obbligatori Pt_1 di legge per i periodi dedotti in narrativa, per quanto di rispettiva responsabilità, per come sarà accertata”. Costituitosi in giudizio ha concluso per il rigetto Parte_2 della avversa domanda, eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione passiva.
e ritualmente CP_5 Controparte_3 evocate in giudizio sono rimaste contumaci. Istruita la causa con la prova testimoniale all'odierna udienza, il procuratore di parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al capo della pronuncia relativo alla regolarizzazione della posizione contributiva, rinuncia accettata dal procuratore della società costituita in giudizio. Entrami i procuratori hanno proceduto alla discussione ed il giudice all'esito ha pronunziato la presente sentenza con motivazione contestuale.
***********
Il ricorso merita accoglimento nei limiti che seguono. Va preliminarmente disattesa l'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva eccepita da parte resistente. Ebbene, l'istante lamenta di essere stato, nel corso dei diversi contratti succedutisi nel tempo, sottoposto sempre al solo potere disciplinare e direttivo dell'unico datore di lavoro, Sig. Parte_2
, rappresentante legale della anche nei periodi dal
[...] CP_1
2.5.18 al 30.9.2018 e dal 2.3.2019 al 30.4.2019 - formalmente assunto
3 dalla C.S. 2015 - e nel periodo dal 06.05.2019 al 31.07.2019 - formalmente assunto dalla -, società nei confronti Controparte_3 delle quali invoca la responsabilità solidale. Al fine di esaminare la predetta doglianza occorre innanzitutto ricostruire i fatti per cui è causa.
Il ricorrente dall'estratto conto previdenziale, allegato in atti, risulta assunto nei periodi oggetto di contestazione dall'azienda SRL ZO AS di , mentre nei periodi dal 2.5.2018 al 30.9.2018- Parte_2 dal 2.3.2019 al 30.4.2019 presso la SRL Semplif. Controparte_9
e dal 6.5.2019 al 31.7.2019 dalla Srl Semplif.
[...] [...]
Semplificata. CP_10
Occorre rilevare che tra la e la in data CP_1 CP_5
27.4.2018 veniva stipulato un contratto d'appalto di servizi (all. 3 fascicolo parte resistente) nel quale si legge: “ art. 1 affida Parte_2 in appalto alle condizioni previste dal presente contratto a C.S. 2015 appaltatore, che accetta, la gestione delle attività della cucina e della pizzeria con la presenza di cuoco e aiuto cuoco pizzaiolo e altro personale necessario, il lavaggio dei piatti, la gestione della sala ristorante con la presenza di camerieri a seconda delle necessità, la gestione della reception della struttura che dovrà essere presidiata negli orari di apertura della stessa il tutto dal 01/05/2018 fino al 30/04/2019”. In via preliminare, si osserva che l'art. 29 comma 2 D.Lgs n. 276/03, nel testo vigente, come modificato dal D.L n. 25/2017 convertito in L. n. 49/17 ha introdotto una responsabilità solidale nell'ambito dell'appalto di opere o servizi a carico del committente per i crediti retributivi e contributivi vantati da un lavoratore verso il datore di lavoro-appaltatore, disponendo che “In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento”. Sul punto si è espressa la Suprema Corte, la quale ha affermato che:
“è utile ricordare che, ai sensi dell'art. 29, comma 2, del D.Lgs. 276 del 2003, applicabile ratione temporis, «in caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori
4 subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti». La disposizione citata sancisce il principio della responsabilità solidale tra committente, appaltatore e subappaltatore, che garantisce il lavoratore circa il pagamento dei trattamenti retributivi dovuti in relazione all'appalto cui ha personalmente dedicato le proprie energie lavorative. In proposito, questa Corte ha chiarito, fra l'altro, che la logica della solidarietà tra l'appaltatore, eventuali subappaltatori ed il committente, nonché il dato testuale della norma, che fa riferimento al periodo di esecuzione del relativo contratto, impongono di ritenere che la solidarietà sussista solo per i crediti maturati con riguardo al periodo del rapporto lavorativo coinvolto dall'appalto stesso, con esclusione di quelli sorti in altri periodi (v. Cass. n. 17725/17); inoltre, che l'art. 29 cit. esonera il lavoratore dall'onere di provare l'entità dei debiti gravanti su ciascuna società appaltatrice convenuta in giudizio quale coobbligata (v.
Cass. n. 834 del 2019). La previsione di un vincolo di solidarietà tra committente, appaltatore ed eventuali subappaltatori è realizzata secondo un modulo legislativo che intende rafforzare l'adempimento delle obbligazioni retributive e previdenziali, ponendo a carico dell'imprenditore che impiega lavoratori dipendenti da altro imprenditore, il rischio economico di dovere rispondere in prima persona delle eventuali omissioni di tale imprenditore. La norma è volta a incentivare un utilizzo più virtuoso dei contratti di appalto, inducendo il committente (e il sub committente) a selezionare imprenditori affidabili, per evitare che i meccanismi di decentramento e di dissociazione tra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione vadano
a danno del lavoratore (v. Cass. n. 31768 del 2018; n. 22110 del 2019; v. anche Corte Cost. n. 254 del 2017)”. (Cassazione civile sez. lav., 15/10/2024, n.26760). Pertanto, la ratio legis è quella di garantire il pagamento del corrispettivo e degli oneri previdenziali dovuti al lavoratore , prevedendo la possibilità di esperire azione diretta nei confronti di un soggetto terzo, il committente, che di fatto ha beneficiato della prestazione lavorativa nell'ambito della quale tale credito è maturato. Ciò detto, la Suprema Corte con la pronuncia del 10/07/2023, n.19514 ha chiarito che “Presupposto soggettivo della responsabilità solidale ex art. 29, comma 2, d.lg. n. 276 del 2003 (ratione temporis applicabile), è che il committente eserciti attività d'impresa ovvero, quale "datore di lavoro", si serva delle prestazioni rese dai
5 dipendenti dell'appaltatore per realizzare l'oggetto della propria attività istituzionale - prendendo parte al processo di decentramento produttivo del servizio -, restando escluso dal campo di applicazione della norma (ai sensi del comma 3-ter del citato art. 29) il committente persona fisica che non eserciti attività d'impresa o professionale”.
Come evidenziato dalla sopracitata sentenza, la responsabilità ex art. 29 sopra richiamato non può essere estesa per lavori diversi da quelli appaltati e/o a lavoratori che non siano stati impiegati nell'esecuzione del contratto di appalto. Ne consegue che la responsabilità del committente incontra alcuni limiti, essendo ristretta ai soli periodi di esecuzione dell'appalto e al solo personale effettivamente impiegato nello stesso. Orbene, alla luce dei principi sopra esposti, nel caso de quo è da ritenersi sussistente la responsabilità solidale dell'odierna parte resistente con riferimento ai periodi dal 2.5.2018 al 30.9.2018 e dal 2.3.2019 al
30.4.2019 risultando, parte istante assunto alle dipendenze della CP_5
2015, sia dall'estratto contributivo sia dalla lettera di assunzione ( all. fascicolo parte ricorrente) ed essendo comprovata l'esistenza del contratto di appalto di servizi dall'1.5.2018 al 30.4.2019 intercorrente tra la e la C.S.2015 (rispetto al quale alcuna decadenza CP_1 risulta maturata attesa la pec del 22.11-2019 e la raccomndata a.r. rivevuta in data 19.2.2020), oltre ad avere trovato adeguato riscontro probatorio, come di seguito specificato, la circostanza che anche in detto periodo l'effettivo datore di lavoro sia sempre stato Controparte_4
. Parte_2
Per ciò che concerne, invece, il periodo dal 6.5.2019 al 31.7.2019, nel quale il ricorrente da estratto contributivo risulta essere alle dipendenze della nonostante non sia stato Controparte_3 dedotto, e conseguentemente provato, alcun contratto di appalto intercorrente tra le due società, rilevanza pregnante assumono le dichiarazioni rese da , in sede di interrogatorio Parte_2 formale, il quale ha riferito: “ E' vero che il Sig. ha lavorato per Pt_1 tutto l'arco temporale dedotto nel ricorso introduttivo, ovvero sino all'anno 2019 per me;
preciso che quando era assunto dalle altre società queste lo mandavano a lavorare sempre da me e sono stato sempre io a dirgli quello che doveva fare quando c'ero io chiedevo a me altrimenti io chiedevo alla cuoca o si arrangiava da solo”. Ebbene, da dette dichiarazioni, emerge inequivocabilmente che il ricorrente, nei periodi 2.5.2018-30.9.2018 e 2.3.2019-30.4.2019 - assunto
6 formalmente alle dipendenze della 2015 - e nel periodo dal 6.5.2019 CP_5 al 31.7.2019 - assunto formalmente dalla - fosse Controparte_3 soggetto al solo potere direttivo del rappresentante legale della CP_4
[...]
Dette dichiarazioni hanno valenza confessoria ai sensi all'art. 228 c.p.c., che prevede che la confessione giudiziale è spontanea "o provocata attraverso l'interrogatorio formale" che costituisce un mezzo di prova finalizzato proprio ad acquisire dichiarazioni sfavorevoli alla parte che le rende ( art. 2730 c.c): la Cassazione, al riguardo, ha chiarito che "la confessione deve avere ad oggetto fatti obiettivi - la cui qualificazione giuridica spetta al giudice del merito - e non già opinioni o giudizi" (Cass. civ. n. 21509 del 2011; sentenza n. 5725, del 27 febbraio 2019). A ciò consegue che la valutazione delle dichiarazioni rese dalla parte in sede di interrogatorio formale, ove sostenuta da motivazione congrua e logica non è censurabile in sede di legittimità e risponde, comunque, alla regola che, ove la parte riferisca fatti (a se sfavorevoli) le sue dichiarazioni hanno valore confessorio. Disattesa detta eccezione, merita accoglimento la domanda relativa alle differenze retributive per i periodi non regolarizzati (precisamente dal 01.01.2015 al 05.06.2015, dal 01.11.2016 al 31.03.2017, dal 18.09.2017 al 01.05.2018, dal 01.10.2018 al 01.03.2019), rispetto a quanto parte istante ha dichiarato di avere percepito giusta conteggi in atti. Assumono valore dirimente in tale senso le stesse dichiarazioni rilasciate da in sede di interrogatorio formale, aventi Parte_2 per le ragioni sopra ampiamente esposte natura confessoria. Difatti lo stesso ha riferito che il ricorrente “… …ha lavorato per tutto l'arco temporale dedotto nel ricorso introduttivo, ovvero sino all'anno 2019 per me;
preciso che quando era assunto dalle altre società queste lo mandavano a lavorare sempre da me e sono stato sempre io a dirgli quello che doveva fare… …”. Dette dichiarazioni hanno trovato riscontro per i periodi non regolarizzati sino al 2017 da quanto riferito da una collega del ricorrente,
la quale ha confermato “… …tutti i periodi lavorativi Testimone_1 che mi vengo letti e che ha prestato il Sig. eccezion fatta per il Pt_1 periodo, l'ultimo, dal settembre 2017 e sino al maggio 2018, poiché io non lavoravo più presso l'Hotel Oasi… …”.
Ai fini della presente controversia, non può attribuirsi alcun rilievo alla circostanza che dall'estratto contributivo , prodotto in atti, CP_11 risulti che in alcuni dei periodi oggetto di contestazione il ricorrente fosse
7 disoccupato e percettore di NASpI. Tali elementi, infatti, eventualmente rilevanti per l'accertamento di un'ipotetica indebita percezione di sussidi pubblici o per la valutazione di una possibile responsabilità penale, esulano dal perimetro del presente giudizio e non incidono sulla questione oggetto della causa.
Essendo, pertanto, emerso dall'istruttoria espletata che il datore di lavoro effettivo è stato sempre , quest'ultimo, in Parte_2 assenza dell'assolvimento dell'onere probatorio di avere corrisposto la giusta ed equa retribuzione nei periodi non regolarizzati, deve essere condannato al pagamento di quanto dovuto a titolo di retribuzione ordinaria, tredicesima mensilità, quattordicesima mensilità e tfr. Ciò posto, occorre preliminarmente dar conto che l'applicabilità al concreto caso in esame del CCNL Turismo Pubblici Esercizi è incontestato tra le parti e si desume espressamente dalle buste paga prodotte in atti- nelle quali sono indicati la qualifica, il livello, nonché gli istituti (scatti di anzianità) e voci retributive (contingenza, terzo elemento) che trovano la loro fonte proprio nella contrattazione collettiva. In sostanza, la contrattazione collettiva, non viene in evidenza come mero parametro esterno di riferimento per la determinazione della giusta retribuzione secondo i criteri stabiliti dall'art.36 Cost., ma come regime economico-normativo al quale il datore di lavoro ha espressamente aderito. Pertanto, tenuto conto dei minimi retributivi contrattuali previsti per il livello V del ccnl di settore ratione temporis applicabile (euro 1.371,75 dal 01.04.2013 al 31.12.2017, euro 1.394,39 dal 01.01.2018 al 31.12.2018 ed euro 1.412,51 dal 01.01.2019 al 31.01.2020) e di quanto percepito dal ricorrente (euro 1.000,00 mensili), la società CP_1 in persona del legale rappresentante in carica, deve essere condannata al pagamento dei seguenti importi: euro 1371,75 (retribuzione ordinaria sino al 31.12.2017) x 23,5 mesi = 32.236,12 + 1.394,39 (retribuzione ordinaria dal 01.11.2018 sino al 31.12.2018) x 7 mesi = 9.760,73 + 1.412,51
(retribuzione ordinaria dal 01.01.2019) x 2 mesi = 2.825,02 + 571,56 (13^ anno 2015) + 571,56 (14^ anno 2015) + euro 1.371,75 (13^ anno 2016)
+ euro 1.371,75 (14^ anno 2016) + 400,09 (13^ anno 2017) + 400,09 (14^ anno 2017) + 813,39 (13^ anno 2018) + 813,39 (14^ anno 2018) + 235, 41 (13^ anno 2019) + 235, 41 (14^ anno 2019) – 32.500,00
(1.000,00 x 32,5 importo pecepito), nonchè euro 3.822,68 a titolo di tfr (euro 51606,27 : 13,5), per complessivi euro 22.928,95, oltre accessori come per legge dalla maturazione al saldo.
8 La società va, inoltre, per i motivi sopra ampiamente Parte_2 esposti, condannata in solido per i periodi formalmente regolarizzati alle dipendenze delle società 2015 (dal 2.5.18 al 30.9.2018 e dal CP_5
2.3.2019 al 30.4.2019) e (dal 06.05.2019 al Controparte_3
31.07.2019) al pagamento delle differenze retributive alla retribuzione ordinaria (rispetto ad euro 1.200,00 mensili percepiti come da conteggi in atti), ai ratei di 13 e 14, nonché al tfr, stante il mancato assolvimento dell'onere probvatorio incombente sulle società convenute in merito alla corresponsione della giusta ed equa retribizone ai sensi dell'art. 36 cost. Pertanto, tenuto conto dei minimi retributivi contrattuali previsti per il livello V del ccnl di settore ratione temporis applicabile (euro 1.394,39 dal 01.01.2018 al 31.12.2018 ed euro 1.412,51 dal 01.01.2019 al 31.01.2020) e di quanto percepito dal ricorrente (euro 1.200,00 mensili), le società resistenti devono essere condannate in solido al pagamento degli importi di seguito esposti.
La società va condannata in solido con la CP_1 CP_5 al pagamento di euro 3029,77 (1.394,39 (retribuzione ordinaria): x 5 mesi= 6.971,95 + 1.412,51 (retribuzione ordinaria) x2= 2.825,02 + 580,99 (13^ anno 2018) + 580,99 (14^ anno 2018) + 235,41 (13^ anno 2019) + 235,41 (14^ anno 2019) – 8.400 (1.200,00 x 7 importo pecepito), nonchè euro 846,64 a titolo di tfr (euro 11429,77 : 13,5), per complessivi euro 3876,41, oltre accessori come per legge dalla maturazione al saldo La società va condannata in solido con la CP_1 [...] al pagamento di euro 1343,79 (1.412,51 (retribuzione CP_3 ordinaria): x 3 mesi = 4.237,53 + 353,12 (13^ anno 2019) + 353,12 (14^ anno 2019) – 3600,00 (1.200,00 x 3 importo pecepito), nonchè euro
366.20 a titolo di tfr (euro 4943,77 : 13,5), per complessivi euro 1.709,99, oltre accessori come per legge dalla maturazione al saldo. Non merita di converso accoglimento la domanda volta al riconoscimento di mansioni superiori sussumibili al terzo livello CCNL Turismo Pubblici Esercizi, a fronte del quinto livello formalmente attribuito, con conseguente condanna dei datori di lavoro alle differenze retributive dovute. Come è noto, agli effetti della tutela apprestata dall'art. 2103 c.c.- che attribuisce al lavoratore, utilizzato per un certo periodo di tempo da parte del datore di lavoro in compiti diversi e maggiormente qualificanti rispetto a quelli propri della categoria di appartenenza, il diritto non solo al trattamento economico previsto per l'attività in concreto svolta ma anche all'assegnazione definitiva alla qualifica superiore- condizione
9 essenziale è che l'assegnazione alle più elevate mansioni sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio dell'autonomia e della iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata, coerentemente con le mansioni contrattualmente previste in via esemplificativa nelle declaratorie dei singoli inquadramenti, cui vanno poi raffrontate le funzioni in concreto espletate dal lavoratore interessato (cfr. Cass., Sez. Lav., n. 4791 del 9.3.2004; idem, sent. n. 16200 del 10.7.2009). Deve ricorrere, inoltre, il carattere di prevalenza o almeno di equivalenza temporale delle stesse mansioni, in rapporto a continuità, rilevanza ed impegno giornaliero (ex plurimis, Cass. 12125/00, 11125/01, 3859/06). E', viceversa, ostativa al riconoscimento della tutela giuridica l'adibizione che rivesta carattere di temporaneità ed occasionalità (Cass. 4946/04). E', quindi, necessario accertare il verificarsi delle condizioni previste per l'acquisizione della qualifica superiore, ossia: a) quali siano state le mansioni effettivamente svolte dal ricorrente;
b) la riconducibilità di queste nelle mansioni superiori proprie della qualifica o della categoria rivendicate dal lavoratore;
c) il decorso del tempo minimo richiesto dalla legge o dalla contrattazione collettiva.
In merito all'onere della prova, la Suprema Corte ha affermato che
“Il lavoratore che rivendica nei confronti del datore di lavoro una superiore qualifica professionale in relazione alle mansioni svolte ha l'onere di dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte, il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata, la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale. Non gravando sul datore di lavoro l'onere di dimostrare la non inquadrabilità delle mansioni svolte dal lavoratore nelle norme collettive da questi invocate ai fini del preteso diritto alla qualifica superiore e di conseguenza restando ininfluente ogni ulteriore considerazione circa l'idoneità dell'offerta probatoria da parte dell'Ente.” (Cassazione civile sez. lav., 01/03/2021, n.5536). Nel caso di specie tale prova non è stata raggiunta. Ebbene, il CCNL Turismo pubblici esercizi-confesercenti ratione temporis applicabile prevede che appartengono al livello quinto “… …le lavoratrici e i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico-pratiche svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro”.
10 Nel terzo livello, invece, rientrano: “..le lavoratrici e i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportano particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza;
le lavoratrici e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisiti mediante approfondita preparazione teorica e/o tecnico pratica;
le lavoratrici e i lavoratori che, in possesso delle caratteristiche professionali di cui ai punti precedenti, hanno anche delle responsabilità di coordinamento tecnico-funzionale di altre lavoratrici e lavoratori”.
Delineati così i due livelli, l'istruttoria espletata non ha adeguatamente confortato gli assunti attorei. Generica appare la deposizione di collega di Testimone_1 lavoro del ricorrente, la quale riferiva“Confermo anche la posizione sub c) del ricorso introduttivo e ciò posso dire perché mi recavo spesso in sala e dunque posso confermare tutte le mansioni che il signor Pt_1 svolgeva e che mi vengono lette…”.Detta deposizione in tale parte risulta poco attendibile perché non è dato comprendere il motivo per il quale la ricorrente, adibita a manisoni di “lavapiatti”, si recasse spesso in sala ed avesse quindi contezza delle incombenze per altro molto eterogenee indicate al punto c) del ricorso. Anche quanto dichiarato dal teste , collega di Testimone_2 lavoro del ricorrente, non è sufficiente a corroborare l'espletamento secondo un giudizio di prevalenza delle asserite mansioni superiori, atteso che lo stesso ha riferito che: “ posso dire che allorquando mancava il Sig. che normalmente mi impartiva le direttive, mi Parte_2 dava gli ordini il Sig. … posso dire che in mancanza Parte_3 del signor era il signor che coordinava i camerieri;
Parte_2 Pt_1 null'altro so dire in merito alla circostanza di cui al punto c… …”. Del pari, la deposizione della teste non è idonea Testimone_3
a corroborare sul punto gli assunti attorei, stante l'occasionalità della percezione dell'attività lavorativa del ricorrente, avendo riferito la stessa su una unica circostanza in cui ha frequentato l'hotel per celebrare un cerimonia. Difatti, quest'ultima si è limitata a riferire che: “ per prenotare la sala mi sono interfacciata con il signor;
con lo Parte_1 stesso ho definito e concordato i dettagli di tutta la Parte_1 cerimonia., dal menù al prezzo. Mi ha elaborato anche il preventivo. ADR:” la cerimonia si è svolta di domenica a pranzo e c'era il signor che lavorava. Mi sono rivolta al signor per qualsiasi Pt_1 Pt_1
11 esigenza durante la cerimonia. È lui che mi ha rappresentato la necessità di spostarci in un'altra sala più piccola a causa di un evento concomitante nella sala che avevamo originariamente prenotato. ADR:” quel giorno vi erano anche altri camerieri, anche se non ricordo il numero, i quali comunque si interfacciavano e avevano come punto di riferimento il signor . Posso dire che era sempre lui che Parte_1 coordinava il lavoro degli altri camerieri. ADR:” se non ricordo male, diedi l'acconto della cerimonia in contanti ad , il saldo Parte_1 lo effettuai a mezzo bonifico”. Di contro, dipendente della società dal Testimone_4 Parte_2
2014 al 2018-2019, escussa in qualità di teste ha dichiarato: “ Confermo per tutto il periodo in cui io ho lavorato… il responsabile di sala era il titolare signor ”. Parte_2
Tanto premesso, si osserva al riguardo che dette deposizioni appaiono carenti di specifico e concreto riferimento al contenuto della declaratoria del superiore livello rivendicato. Pertanto, appare evidente come dalle dichiarazioni rese dai diversi testimoni non sia emerso alcun elemento attestante quel quid pluris caratterizzante la prestazione svolta, tale da giustificare un superiore inquadramento.
Del pari deve essere rigettata la domanda relativa alle differenze retributive nei periodi regolarizzati per retribuzione ordinaria, tredicesima, quattordicesima, tfr, ferie non godute e straordinario. Il pagamento della retribuzione ordinaria, conforme ai minimi contrattuali previsti dal ccnl di settore, della tredicesima, della quattordicesima e del tfr risulta corrisposta oper l'intera durata dei rapporti di lavoro formalizzati dalle da buste paga quietanzate in atti e prodotte dalla società Parte_2
Quanto al valore probatorio di dette buste paga, occorre rilevare che, secondo il più recente e condivisibile orientamento giurisprudenziale, non vi è una presunzione assoluta tra la retribuzione percepita dal lavoratore e quella spettante dalle buste paga e, pertanto, il lavoratore potrà adire le vie legali per richiedere il riconoscimento di eventuali differenze retributive anche nelle ipotesi in cui le buste paga siano state sottoscritte. In ogni caso, l'onere probatorio volto a dimostrare la non corrispondenza delle somme è interamente a carico del lavoratore onere non assolto nel caso di specie, non avendo il ricorrente articolato alcuna prova sul punto (Cass. civ. n.14411/2011),
12 Con riferimento al lavoro straordinario e festivo, giova rammentare la Corte di Cassazione, con pronuncia che questo giudice si sente di condividere ed estendibile al lavoro festivo, ha poi affermato il principio in forza del quale la prova del lavoro straordinario non possa essere raggiunta facendo ricorso a capitoli testimoniali facenti genericamente riferimento, senza ulteriori ed analitiche precisazioni, ad un lavoro straordinario svolto per un indistinto numero di giornate e per un monte ore determinato solo forfetariamente (Così cass. 11.9.1997 n. 8924). Detta prova deve essere tanto più specifica e rigorosa allorquando si deduce, come nella fattispecie in esame, un numero di ore di straordinario di così rilevante consistenza, con l'ulteriore precisazione che il dipendente deve anche provare di avere espletato l'orario normale di lavoro oltre che di avere proseguito l'attività lavorativa oltre il suddetto orario (cass., sez. lav., 29 febbraio 2009, n. 3194; cass., sez. lav., 17 ottobre 2001 n. 12695; cass., sez. lav., 29 febbraio 2009, n. 3194; cass., sez. lav., 19 giugno
2018, n. 16150). Tutti i stesti escussi non hanno saputo indicare con sufficiente certezza l'orario di lavoro del ricorrente nei distinti periodi;
vi è più che nelle buste paga in atti, firmate per ricevuta e quietanza, risulta sovente corrisposta la maggiorazione per lavoro domenicale e festivo
In definitiva, il mancato assolvimento dell'onere della prova incombente sul ricorrente, l'impossibilità di determinare con esattezza l'effettività e l'entità del lavoro straordinario espletato, precludono a questo giudice l'accoglimento della domanda. Analogamente, nulla è dovuto a titolo di indennità sostitutiva di ferie non godute, non avendo il lavoratore assolto all'onere probatorio su di lui incombente e risultando le stesse retribuite come da buste paga quietanzate in atti. In particolare, per quel che riguarda la questione inerente alla prova del mancato godimento delle ferie (quale presupposto in fatto della spettanza della relativa indennità sostitutiva), la giurisprudenza di questa
Corte ha affermato che il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta (Cass. sez. lav., 19.4.2013, n.9599; Cass. sez. lav., 7.7.2008, n. 18584; Cass. sez. lav., 16.2.2007, n. 3619; Cass. sez. lav., 21.8.2003, n. 12311; Cass. sez.
13 lav., 3.6.2000, n. 7445; Cass. sez. lav., 3.2.1999, n. 935); mentre incombe al datore di lavoro, per come detto, l'onere di fornire la prova del relativo pagamento. Nei limiti sopra esposti il ricorso merita accoglimento. Le spese, liquidate secondo il valore del decisum, seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
p.q.m.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 29/01/2021 da nei confronti di Parte_1 CP_1
, e Parte_2 CP_5 Controparte_3
così provvede:
[...] accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara che parte ricorrente ha lavorato alle dipendenze di , anche Parte_2 quale legale rappresentante della per il periodo dal Controparte_1
03.5.2014 al 31.07.2019; condanna in persona del legale rappresentante CP_1 in carica, al pagamento in favore di parte ricorrente a titolo di differenze retributive dell'importo complessivo di euro 22.928,95, di cui euro 3.822,68 a titolo di tfr, oltre accessori come per legge dalla maturazione al saldo;
condanna in solido con la , in CP_1 CP_5 persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, al pagamento di euro 3876,41, di cui euro 846,64 a titolo di tfr, oltre accessori come per legge dalla maturazione al saldo;
condanna in solido con la CP_1 [...]
in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica CP_3 al pagamento di euro 1.709,99, di cui euro 366.20 a titolo di tfr, oltre accessori come per legge dalla maturazione al saldo;
condanna in solido le società convenute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 4629,00, oltre iva, cap e rimborso spese forfettarie come per legge. Brindisi, 26.11.2025
il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
14
R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 26/11/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa di lavoro tra:
, rappresentato e difeso dagli avvocati Parte_1
PA NN e AS NI, nel cui studio ha eletto domicilio ricorrente e
in persona del legale rappresentante, CP_1 nonché , rappresentati e difesi dall'avvocato Parte_2
AN FR resistente nonché
C.S. e CP_2 Controparte_3 convenuti contumaci
oggetto: retribuzione
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29/01/2021, parte ricorrente ha dedotto di aver prestato la propria attività lavorativa, con plurimi contratti a termine e in parte senza formale assunzione, presso l'Hotel Oasi del Visir in San
Vito dei Normanni (BR), struttura gestita dapprima da
[...]
, poi da e successivamente, in via Controparte_4 Controparte_1 solo apparente, dalle società e . Controparte_5 Controparte_3
L'istante ha esposto: - di aver lavorato continuativamente nel periodo dal 03.05.2014 al 31.07.2019 anche se non regolarizzato in determinati periodi (precisamente dal 01.01.2015 al 05.06.2015, dal 01.11.2016 al 31.03.2017, dal 18.09.2017 al 01.05.2018, dal 01.10.2018 al 01.03.2019); - di avere svolto attività continuativa di responsabile di sala, a fronte del formale inquadramento nei periodi regolarizzati come cameriere, 5 liv. o come commis di sala, 6 liv ccnl Turismo pubblici servizi;
- di avere osservato orari medi di 60–65 ore settimanali, percependo compensi mensili fissi di euro 1.000,00/1.200,00, spesso in contanti, senza percepire maggiorazioni per lavoro straordinario, diurno, notturno, festivo e domenicale, né ratei di 13ª, 14ª, indennità ferie e permessi non goduti, nonché T.F.R.; - che l'effettivo datore di lavoro durante l'intera durata del rapporto lavorativo fosse stato sempre
, titolare e gestore di fatto della struttura, che Parte_2 impartiva le direttive e corrispondeva le retribuzioni anche nei periodi di formale assunzione da parte delle altre società. Tutto ciò premesso, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare che per tutti i periodi di lavoro dedotti in narrativa al presente ricorso l'effettivo datore di lavoro del ricorrente è stata la di;
2. accertare e dichiarare CP_4 Parte_2 che il ricorrente, per tutti i periodi lavorativi dedotti in narrativa al presente ricorso ha svolto mansioni riconducibili al 3° Liv. CCNL Pubblici Servizi;
3. per lo effetto, accertare e dichiarare la responsabilità della di per tutti i periodi lavorativi CP_1 Parte_2 dedotti in narrativa al presente ricorso e di , anche Parte_2 per i periodi di non formale assunzione, e per i periodi dal 2.05.18 al 30.09.18 e dal 02.03.19 al 30.04.19, anche la responsabilità solidale con la C.S. 2015, e per il periodo dal 06.05.19 e sino al 31.07.19 la responsabilità solidale con la per tutti i titoli e le Controparte_6 causali addotte nella narrativa;
4. indi condannare la in CP_1 persona del legale rappresentante p.t., e di , per tutte Controparte_7
2 le ragioni di fatto e di diritto di cui al presente ricorso, al pagamento in favore dell'istante della somma che ex art. 14 T.U. delle spese di giustizia, espressamente è dichiarata in complessivi € 103.275,28 di cui € 10.199,28 a titolo di TFR, per tutti i periodi di lavoro prestati dal ricorrente, per le causali spiegate nel presente ricorso, di cui €
13.907,62, a titolo di responsabilità solidale con la e di € CP_5
6.174,95 a titolo di responsabilità solidale con la o Controparte_8 di quelle altre, maggiori o minori somme, che risulteranno dovute nel corso di causa o che saranno determinate equitativamente dal sig. Giudice, anche, occorrendo, con l'ausilio di idonea Ctu, oltre al maturando pagamento degli interessi di legge e della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dal dì della domanda e sino al soddisfo, e con riferimento a tutte le somme che saranno liquidate in suo favore, il tutto ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia;
5. condannare i convenuti, a regolarizzare ed adeguare la posizione assicurativa e previdenziale del Sig. presso gli Istituti Obbligatori Pt_1 di legge per i periodi dedotti in narrativa, per quanto di rispettiva responsabilità, per come sarà accertata”. Costituitosi in giudizio ha concluso per il rigetto Parte_2 della avversa domanda, eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione passiva.
e ritualmente CP_5 Controparte_3 evocate in giudizio sono rimaste contumaci. Istruita la causa con la prova testimoniale all'odierna udienza, il procuratore di parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al capo della pronuncia relativo alla regolarizzazione della posizione contributiva, rinuncia accettata dal procuratore della società costituita in giudizio. Entrami i procuratori hanno proceduto alla discussione ed il giudice all'esito ha pronunziato la presente sentenza con motivazione contestuale.
***********
Il ricorso merita accoglimento nei limiti che seguono. Va preliminarmente disattesa l'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva eccepita da parte resistente. Ebbene, l'istante lamenta di essere stato, nel corso dei diversi contratti succedutisi nel tempo, sottoposto sempre al solo potere disciplinare e direttivo dell'unico datore di lavoro, Sig. Parte_2
, rappresentante legale della anche nei periodi dal
[...] CP_1
2.5.18 al 30.9.2018 e dal 2.3.2019 al 30.4.2019 - formalmente assunto
3 dalla C.S. 2015 - e nel periodo dal 06.05.2019 al 31.07.2019 - formalmente assunto dalla -, società nei confronti Controparte_3 delle quali invoca la responsabilità solidale. Al fine di esaminare la predetta doglianza occorre innanzitutto ricostruire i fatti per cui è causa.
Il ricorrente dall'estratto conto previdenziale, allegato in atti, risulta assunto nei periodi oggetto di contestazione dall'azienda SRL ZO AS di , mentre nei periodi dal 2.5.2018 al 30.9.2018- Parte_2 dal 2.3.2019 al 30.4.2019 presso la SRL Semplif. Controparte_9
e dal 6.5.2019 al 31.7.2019 dalla Srl Semplif.
[...] [...]
Semplificata. CP_10
Occorre rilevare che tra la e la in data CP_1 CP_5
27.4.2018 veniva stipulato un contratto d'appalto di servizi (all. 3 fascicolo parte resistente) nel quale si legge: “ art. 1 affida Parte_2 in appalto alle condizioni previste dal presente contratto a C.S. 2015 appaltatore, che accetta, la gestione delle attività della cucina e della pizzeria con la presenza di cuoco e aiuto cuoco pizzaiolo e altro personale necessario, il lavaggio dei piatti, la gestione della sala ristorante con la presenza di camerieri a seconda delle necessità, la gestione della reception della struttura che dovrà essere presidiata negli orari di apertura della stessa il tutto dal 01/05/2018 fino al 30/04/2019”. In via preliminare, si osserva che l'art. 29 comma 2 D.Lgs n. 276/03, nel testo vigente, come modificato dal D.L n. 25/2017 convertito in L. n. 49/17 ha introdotto una responsabilità solidale nell'ambito dell'appalto di opere o servizi a carico del committente per i crediti retributivi e contributivi vantati da un lavoratore verso il datore di lavoro-appaltatore, disponendo che “In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento”. Sul punto si è espressa la Suprema Corte, la quale ha affermato che:
“è utile ricordare che, ai sensi dell'art. 29, comma 2, del D.Lgs. 276 del 2003, applicabile ratione temporis, «in caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori
4 subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti». La disposizione citata sancisce il principio della responsabilità solidale tra committente, appaltatore e subappaltatore, che garantisce il lavoratore circa il pagamento dei trattamenti retributivi dovuti in relazione all'appalto cui ha personalmente dedicato le proprie energie lavorative. In proposito, questa Corte ha chiarito, fra l'altro, che la logica della solidarietà tra l'appaltatore, eventuali subappaltatori ed il committente, nonché il dato testuale della norma, che fa riferimento al periodo di esecuzione del relativo contratto, impongono di ritenere che la solidarietà sussista solo per i crediti maturati con riguardo al periodo del rapporto lavorativo coinvolto dall'appalto stesso, con esclusione di quelli sorti in altri periodi (v. Cass. n. 17725/17); inoltre, che l'art. 29 cit. esonera il lavoratore dall'onere di provare l'entità dei debiti gravanti su ciascuna società appaltatrice convenuta in giudizio quale coobbligata (v.
Cass. n. 834 del 2019). La previsione di un vincolo di solidarietà tra committente, appaltatore ed eventuali subappaltatori è realizzata secondo un modulo legislativo che intende rafforzare l'adempimento delle obbligazioni retributive e previdenziali, ponendo a carico dell'imprenditore che impiega lavoratori dipendenti da altro imprenditore, il rischio economico di dovere rispondere in prima persona delle eventuali omissioni di tale imprenditore. La norma è volta a incentivare un utilizzo più virtuoso dei contratti di appalto, inducendo il committente (e il sub committente) a selezionare imprenditori affidabili, per evitare che i meccanismi di decentramento e di dissociazione tra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione vadano
a danno del lavoratore (v. Cass. n. 31768 del 2018; n. 22110 del 2019; v. anche Corte Cost. n. 254 del 2017)”. (Cassazione civile sez. lav., 15/10/2024, n.26760). Pertanto, la ratio legis è quella di garantire il pagamento del corrispettivo e degli oneri previdenziali dovuti al lavoratore , prevedendo la possibilità di esperire azione diretta nei confronti di un soggetto terzo, il committente, che di fatto ha beneficiato della prestazione lavorativa nell'ambito della quale tale credito è maturato. Ciò detto, la Suprema Corte con la pronuncia del 10/07/2023, n.19514 ha chiarito che “Presupposto soggettivo della responsabilità solidale ex art. 29, comma 2, d.lg. n. 276 del 2003 (ratione temporis applicabile), è che il committente eserciti attività d'impresa ovvero, quale "datore di lavoro", si serva delle prestazioni rese dai
5 dipendenti dell'appaltatore per realizzare l'oggetto della propria attività istituzionale - prendendo parte al processo di decentramento produttivo del servizio -, restando escluso dal campo di applicazione della norma (ai sensi del comma 3-ter del citato art. 29) il committente persona fisica che non eserciti attività d'impresa o professionale”.
Come evidenziato dalla sopracitata sentenza, la responsabilità ex art. 29 sopra richiamato non può essere estesa per lavori diversi da quelli appaltati e/o a lavoratori che non siano stati impiegati nell'esecuzione del contratto di appalto. Ne consegue che la responsabilità del committente incontra alcuni limiti, essendo ristretta ai soli periodi di esecuzione dell'appalto e al solo personale effettivamente impiegato nello stesso. Orbene, alla luce dei principi sopra esposti, nel caso de quo è da ritenersi sussistente la responsabilità solidale dell'odierna parte resistente con riferimento ai periodi dal 2.5.2018 al 30.9.2018 e dal 2.3.2019 al
30.4.2019 risultando, parte istante assunto alle dipendenze della CP_5
2015, sia dall'estratto contributivo sia dalla lettera di assunzione ( all. fascicolo parte ricorrente) ed essendo comprovata l'esistenza del contratto di appalto di servizi dall'1.5.2018 al 30.4.2019 intercorrente tra la e la C.S.2015 (rispetto al quale alcuna decadenza CP_1 risulta maturata attesa la pec del 22.11-2019 e la raccomndata a.r. rivevuta in data 19.2.2020), oltre ad avere trovato adeguato riscontro probatorio, come di seguito specificato, la circostanza che anche in detto periodo l'effettivo datore di lavoro sia sempre stato Controparte_4
. Parte_2
Per ciò che concerne, invece, il periodo dal 6.5.2019 al 31.7.2019, nel quale il ricorrente da estratto contributivo risulta essere alle dipendenze della nonostante non sia stato Controparte_3 dedotto, e conseguentemente provato, alcun contratto di appalto intercorrente tra le due società, rilevanza pregnante assumono le dichiarazioni rese da , in sede di interrogatorio Parte_2 formale, il quale ha riferito: “ E' vero che il Sig. ha lavorato per Pt_1 tutto l'arco temporale dedotto nel ricorso introduttivo, ovvero sino all'anno 2019 per me;
preciso che quando era assunto dalle altre società queste lo mandavano a lavorare sempre da me e sono stato sempre io a dirgli quello che doveva fare quando c'ero io chiedevo a me altrimenti io chiedevo alla cuoca o si arrangiava da solo”. Ebbene, da dette dichiarazioni, emerge inequivocabilmente che il ricorrente, nei periodi 2.5.2018-30.9.2018 e 2.3.2019-30.4.2019 - assunto
6 formalmente alle dipendenze della 2015 - e nel periodo dal 6.5.2019 CP_5 al 31.7.2019 - assunto formalmente dalla - fosse Controparte_3 soggetto al solo potere direttivo del rappresentante legale della CP_4
[...]
Dette dichiarazioni hanno valenza confessoria ai sensi all'art. 228 c.p.c., che prevede che la confessione giudiziale è spontanea "o provocata attraverso l'interrogatorio formale" che costituisce un mezzo di prova finalizzato proprio ad acquisire dichiarazioni sfavorevoli alla parte che le rende ( art. 2730 c.c): la Cassazione, al riguardo, ha chiarito che "la confessione deve avere ad oggetto fatti obiettivi - la cui qualificazione giuridica spetta al giudice del merito - e non già opinioni o giudizi" (Cass. civ. n. 21509 del 2011; sentenza n. 5725, del 27 febbraio 2019). A ciò consegue che la valutazione delle dichiarazioni rese dalla parte in sede di interrogatorio formale, ove sostenuta da motivazione congrua e logica non è censurabile in sede di legittimità e risponde, comunque, alla regola che, ove la parte riferisca fatti (a se sfavorevoli) le sue dichiarazioni hanno valore confessorio. Disattesa detta eccezione, merita accoglimento la domanda relativa alle differenze retributive per i periodi non regolarizzati (precisamente dal 01.01.2015 al 05.06.2015, dal 01.11.2016 al 31.03.2017, dal 18.09.2017 al 01.05.2018, dal 01.10.2018 al 01.03.2019), rispetto a quanto parte istante ha dichiarato di avere percepito giusta conteggi in atti. Assumono valore dirimente in tale senso le stesse dichiarazioni rilasciate da in sede di interrogatorio formale, aventi Parte_2 per le ragioni sopra ampiamente esposte natura confessoria. Difatti lo stesso ha riferito che il ricorrente “… …ha lavorato per tutto l'arco temporale dedotto nel ricorso introduttivo, ovvero sino all'anno 2019 per me;
preciso che quando era assunto dalle altre società queste lo mandavano a lavorare sempre da me e sono stato sempre io a dirgli quello che doveva fare… …”. Dette dichiarazioni hanno trovato riscontro per i periodi non regolarizzati sino al 2017 da quanto riferito da una collega del ricorrente,
la quale ha confermato “… …tutti i periodi lavorativi Testimone_1 che mi vengo letti e che ha prestato il Sig. eccezion fatta per il Pt_1 periodo, l'ultimo, dal settembre 2017 e sino al maggio 2018, poiché io non lavoravo più presso l'Hotel Oasi… …”.
Ai fini della presente controversia, non può attribuirsi alcun rilievo alla circostanza che dall'estratto contributivo , prodotto in atti, CP_11 risulti che in alcuni dei periodi oggetto di contestazione il ricorrente fosse
7 disoccupato e percettore di NASpI. Tali elementi, infatti, eventualmente rilevanti per l'accertamento di un'ipotetica indebita percezione di sussidi pubblici o per la valutazione di una possibile responsabilità penale, esulano dal perimetro del presente giudizio e non incidono sulla questione oggetto della causa.
Essendo, pertanto, emerso dall'istruttoria espletata che il datore di lavoro effettivo è stato sempre , quest'ultimo, in Parte_2 assenza dell'assolvimento dell'onere probatorio di avere corrisposto la giusta ed equa retribuzione nei periodi non regolarizzati, deve essere condannato al pagamento di quanto dovuto a titolo di retribuzione ordinaria, tredicesima mensilità, quattordicesima mensilità e tfr. Ciò posto, occorre preliminarmente dar conto che l'applicabilità al concreto caso in esame del CCNL Turismo Pubblici Esercizi è incontestato tra le parti e si desume espressamente dalle buste paga prodotte in atti- nelle quali sono indicati la qualifica, il livello, nonché gli istituti (scatti di anzianità) e voci retributive (contingenza, terzo elemento) che trovano la loro fonte proprio nella contrattazione collettiva. In sostanza, la contrattazione collettiva, non viene in evidenza come mero parametro esterno di riferimento per la determinazione della giusta retribuzione secondo i criteri stabiliti dall'art.36 Cost., ma come regime economico-normativo al quale il datore di lavoro ha espressamente aderito. Pertanto, tenuto conto dei minimi retributivi contrattuali previsti per il livello V del ccnl di settore ratione temporis applicabile (euro 1.371,75 dal 01.04.2013 al 31.12.2017, euro 1.394,39 dal 01.01.2018 al 31.12.2018 ed euro 1.412,51 dal 01.01.2019 al 31.01.2020) e di quanto percepito dal ricorrente (euro 1.000,00 mensili), la società CP_1 in persona del legale rappresentante in carica, deve essere condannata al pagamento dei seguenti importi: euro 1371,75 (retribuzione ordinaria sino al 31.12.2017) x 23,5 mesi = 32.236,12 + 1.394,39 (retribuzione ordinaria dal 01.11.2018 sino al 31.12.2018) x 7 mesi = 9.760,73 + 1.412,51
(retribuzione ordinaria dal 01.01.2019) x 2 mesi = 2.825,02 + 571,56 (13^ anno 2015) + 571,56 (14^ anno 2015) + euro 1.371,75 (13^ anno 2016)
+ euro 1.371,75 (14^ anno 2016) + 400,09 (13^ anno 2017) + 400,09 (14^ anno 2017) + 813,39 (13^ anno 2018) + 813,39 (14^ anno 2018) + 235, 41 (13^ anno 2019) + 235, 41 (14^ anno 2019) – 32.500,00
(1.000,00 x 32,5 importo pecepito), nonchè euro 3.822,68 a titolo di tfr (euro 51606,27 : 13,5), per complessivi euro 22.928,95, oltre accessori come per legge dalla maturazione al saldo.
8 La società va, inoltre, per i motivi sopra ampiamente Parte_2 esposti, condannata in solido per i periodi formalmente regolarizzati alle dipendenze delle società 2015 (dal 2.5.18 al 30.9.2018 e dal CP_5
2.3.2019 al 30.4.2019) e (dal 06.05.2019 al Controparte_3
31.07.2019) al pagamento delle differenze retributive alla retribuzione ordinaria (rispetto ad euro 1.200,00 mensili percepiti come da conteggi in atti), ai ratei di 13 e 14, nonché al tfr, stante il mancato assolvimento dell'onere probvatorio incombente sulle società convenute in merito alla corresponsione della giusta ed equa retribizone ai sensi dell'art. 36 cost. Pertanto, tenuto conto dei minimi retributivi contrattuali previsti per il livello V del ccnl di settore ratione temporis applicabile (euro 1.394,39 dal 01.01.2018 al 31.12.2018 ed euro 1.412,51 dal 01.01.2019 al 31.01.2020) e di quanto percepito dal ricorrente (euro 1.200,00 mensili), le società resistenti devono essere condannate in solido al pagamento degli importi di seguito esposti.
La società va condannata in solido con la CP_1 CP_5 al pagamento di euro 3029,77 (1.394,39 (retribuzione ordinaria): x 5 mesi= 6.971,95 + 1.412,51 (retribuzione ordinaria) x2= 2.825,02 + 580,99 (13^ anno 2018) + 580,99 (14^ anno 2018) + 235,41 (13^ anno 2019) + 235,41 (14^ anno 2019) – 8.400 (1.200,00 x 7 importo pecepito), nonchè euro 846,64 a titolo di tfr (euro 11429,77 : 13,5), per complessivi euro 3876,41, oltre accessori come per legge dalla maturazione al saldo La società va condannata in solido con la CP_1 [...] al pagamento di euro 1343,79 (1.412,51 (retribuzione CP_3 ordinaria): x 3 mesi = 4.237,53 + 353,12 (13^ anno 2019) + 353,12 (14^ anno 2019) – 3600,00 (1.200,00 x 3 importo pecepito), nonchè euro
366.20 a titolo di tfr (euro 4943,77 : 13,5), per complessivi euro 1.709,99, oltre accessori come per legge dalla maturazione al saldo. Non merita di converso accoglimento la domanda volta al riconoscimento di mansioni superiori sussumibili al terzo livello CCNL Turismo Pubblici Esercizi, a fronte del quinto livello formalmente attribuito, con conseguente condanna dei datori di lavoro alle differenze retributive dovute. Come è noto, agli effetti della tutela apprestata dall'art. 2103 c.c.- che attribuisce al lavoratore, utilizzato per un certo periodo di tempo da parte del datore di lavoro in compiti diversi e maggiormente qualificanti rispetto a quelli propri della categoria di appartenenza, il diritto non solo al trattamento economico previsto per l'attività in concreto svolta ma anche all'assegnazione definitiva alla qualifica superiore- condizione
9 essenziale è che l'assegnazione alle più elevate mansioni sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio dell'autonomia e della iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata, coerentemente con le mansioni contrattualmente previste in via esemplificativa nelle declaratorie dei singoli inquadramenti, cui vanno poi raffrontate le funzioni in concreto espletate dal lavoratore interessato (cfr. Cass., Sez. Lav., n. 4791 del 9.3.2004; idem, sent. n. 16200 del 10.7.2009). Deve ricorrere, inoltre, il carattere di prevalenza o almeno di equivalenza temporale delle stesse mansioni, in rapporto a continuità, rilevanza ed impegno giornaliero (ex plurimis, Cass. 12125/00, 11125/01, 3859/06). E', viceversa, ostativa al riconoscimento della tutela giuridica l'adibizione che rivesta carattere di temporaneità ed occasionalità (Cass. 4946/04). E', quindi, necessario accertare il verificarsi delle condizioni previste per l'acquisizione della qualifica superiore, ossia: a) quali siano state le mansioni effettivamente svolte dal ricorrente;
b) la riconducibilità di queste nelle mansioni superiori proprie della qualifica o della categoria rivendicate dal lavoratore;
c) il decorso del tempo minimo richiesto dalla legge o dalla contrattazione collettiva.
In merito all'onere della prova, la Suprema Corte ha affermato che
“Il lavoratore che rivendica nei confronti del datore di lavoro una superiore qualifica professionale in relazione alle mansioni svolte ha l'onere di dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte, il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata, la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale. Non gravando sul datore di lavoro l'onere di dimostrare la non inquadrabilità delle mansioni svolte dal lavoratore nelle norme collettive da questi invocate ai fini del preteso diritto alla qualifica superiore e di conseguenza restando ininfluente ogni ulteriore considerazione circa l'idoneità dell'offerta probatoria da parte dell'Ente.” (Cassazione civile sez. lav., 01/03/2021, n.5536). Nel caso di specie tale prova non è stata raggiunta. Ebbene, il CCNL Turismo pubblici esercizi-confesercenti ratione temporis applicabile prevede che appartengono al livello quinto “… …le lavoratrici e i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico-pratiche svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro”.
10 Nel terzo livello, invece, rientrano: “..le lavoratrici e i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportano particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza;
le lavoratrici e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisiti mediante approfondita preparazione teorica e/o tecnico pratica;
le lavoratrici e i lavoratori che, in possesso delle caratteristiche professionali di cui ai punti precedenti, hanno anche delle responsabilità di coordinamento tecnico-funzionale di altre lavoratrici e lavoratori”.
Delineati così i due livelli, l'istruttoria espletata non ha adeguatamente confortato gli assunti attorei. Generica appare la deposizione di collega di Testimone_1 lavoro del ricorrente, la quale riferiva“Confermo anche la posizione sub c) del ricorso introduttivo e ciò posso dire perché mi recavo spesso in sala e dunque posso confermare tutte le mansioni che il signor Pt_1 svolgeva e che mi vengono lette…”.Detta deposizione in tale parte risulta poco attendibile perché non è dato comprendere il motivo per il quale la ricorrente, adibita a manisoni di “lavapiatti”, si recasse spesso in sala ed avesse quindi contezza delle incombenze per altro molto eterogenee indicate al punto c) del ricorso. Anche quanto dichiarato dal teste , collega di Testimone_2 lavoro del ricorrente, non è sufficiente a corroborare l'espletamento secondo un giudizio di prevalenza delle asserite mansioni superiori, atteso che lo stesso ha riferito che: “ posso dire che allorquando mancava il Sig. che normalmente mi impartiva le direttive, mi Parte_2 dava gli ordini il Sig. … posso dire che in mancanza Parte_3 del signor era il signor che coordinava i camerieri;
Parte_2 Pt_1 null'altro so dire in merito alla circostanza di cui al punto c… …”. Del pari, la deposizione della teste non è idonea Testimone_3
a corroborare sul punto gli assunti attorei, stante l'occasionalità della percezione dell'attività lavorativa del ricorrente, avendo riferito la stessa su una unica circostanza in cui ha frequentato l'hotel per celebrare un cerimonia. Difatti, quest'ultima si è limitata a riferire che: “ per prenotare la sala mi sono interfacciata con il signor;
con lo Parte_1 stesso ho definito e concordato i dettagli di tutta la Parte_1 cerimonia., dal menù al prezzo. Mi ha elaborato anche il preventivo. ADR:” la cerimonia si è svolta di domenica a pranzo e c'era il signor che lavorava. Mi sono rivolta al signor per qualsiasi Pt_1 Pt_1
11 esigenza durante la cerimonia. È lui che mi ha rappresentato la necessità di spostarci in un'altra sala più piccola a causa di un evento concomitante nella sala che avevamo originariamente prenotato. ADR:” quel giorno vi erano anche altri camerieri, anche se non ricordo il numero, i quali comunque si interfacciavano e avevano come punto di riferimento il signor . Posso dire che era sempre lui che Parte_1 coordinava il lavoro degli altri camerieri. ADR:” se non ricordo male, diedi l'acconto della cerimonia in contanti ad , il saldo Parte_1 lo effettuai a mezzo bonifico”. Di contro, dipendente della società dal Testimone_4 Parte_2
2014 al 2018-2019, escussa in qualità di teste ha dichiarato: “ Confermo per tutto il periodo in cui io ho lavorato… il responsabile di sala era il titolare signor ”. Parte_2
Tanto premesso, si osserva al riguardo che dette deposizioni appaiono carenti di specifico e concreto riferimento al contenuto della declaratoria del superiore livello rivendicato. Pertanto, appare evidente come dalle dichiarazioni rese dai diversi testimoni non sia emerso alcun elemento attestante quel quid pluris caratterizzante la prestazione svolta, tale da giustificare un superiore inquadramento.
Del pari deve essere rigettata la domanda relativa alle differenze retributive nei periodi regolarizzati per retribuzione ordinaria, tredicesima, quattordicesima, tfr, ferie non godute e straordinario. Il pagamento della retribuzione ordinaria, conforme ai minimi contrattuali previsti dal ccnl di settore, della tredicesima, della quattordicesima e del tfr risulta corrisposta oper l'intera durata dei rapporti di lavoro formalizzati dalle da buste paga quietanzate in atti e prodotte dalla società Parte_2
Quanto al valore probatorio di dette buste paga, occorre rilevare che, secondo il più recente e condivisibile orientamento giurisprudenziale, non vi è una presunzione assoluta tra la retribuzione percepita dal lavoratore e quella spettante dalle buste paga e, pertanto, il lavoratore potrà adire le vie legali per richiedere il riconoscimento di eventuali differenze retributive anche nelle ipotesi in cui le buste paga siano state sottoscritte. In ogni caso, l'onere probatorio volto a dimostrare la non corrispondenza delle somme è interamente a carico del lavoratore onere non assolto nel caso di specie, non avendo il ricorrente articolato alcuna prova sul punto (Cass. civ. n.14411/2011),
12 Con riferimento al lavoro straordinario e festivo, giova rammentare la Corte di Cassazione, con pronuncia che questo giudice si sente di condividere ed estendibile al lavoro festivo, ha poi affermato il principio in forza del quale la prova del lavoro straordinario non possa essere raggiunta facendo ricorso a capitoli testimoniali facenti genericamente riferimento, senza ulteriori ed analitiche precisazioni, ad un lavoro straordinario svolto per un indistinto numero di giornate e per un monte ore determinato solo forfetariamente (Così cass. 11.9.1997 n. 8924). Detta prova deve essere tanto più specifica e rigorosa allorquando si deduce, come nella fattispecie in esame, un numero di ore di straordinario di così rilevante consistenza, con l'ulteriore precisazione che il dipendente deve anche provare di avere espletato l'orario normale di lavoro oltre che di avere proseguito l'attività lavorativa oltre il suddetto orario (cass., sez. lav., 29 febbraio 2009, n. 3194; cass., sez. lav., 17 ottobre 2001 n. 12695; cass., sez. lav., 29 febbraio 2009, n. 3194; cass., sez. lav., 19 giugno
2018, n. 16150). Tutti i stesti escussi non hanno saputo indicare con sufficiente certezza l'orario di lavoro del ricorrente nei distinti periodi;
vi è più che nelle buste paga in atti, firmate per ricevuta e quietanza, risulta sovente corrisposta la maggiorazione per lavoro domenicale e festivo
In definitiva, il mancato assolvimento dell'onere della prova incombente sul ricorrente, l'impossibilità di determinare con esattezza l'effettività e l'entità del lavoro straordinario espletato, precludono a questo giudice l'accoglimento della domanda. Analogamente, nulla è dovuto a titolo di indennità sostitutiva di ferie non godute, non avendo il lavoratore assolto all'onere probatorio su di lui incombente e risultando le stesse retribuite come da buste paga quietanzate in atti. In particolare, per quel che riguarda la questione inerente alla prova del mancato godimento delle ferie (quale presupposto in fatto della spettanza della relativa indennità sostitutiva), la giurisprudenza di questa
Corte ha affermato che il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta (Cass. sez. lav., 19.4.2013, n.9599; Cass. sez. lav., 7.7.2008, n. 18584; Cass. sez. lav., 16.2.2007, n. 3619; Cass. sez. lav., 21.8.2003, n. 12311; Cass. sez.
13 lav., 3.6.2000, n. 7445; Cass. sez. lav., 3.2.1999, n. 935); mentre incombe al datore di lavoro, per come detto, l'onere di fornire la prova del relativo pagamento. Nei limiti sopra esposti il ricorso merita accoglimento. Le spese, liquidate secondo il valore del decisum, seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
p.q.m.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 29/01/2021 da nei confronti di Parte_1 CP_1
, e Parte_2 CP_5 Controparte_3
così provvede:
[...] accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara che parte ricorrente ha lavorato alle dipendenze di , anche Parte_2 quale legale rappresentante della per il periodo dal Controparte_1
03.5.2014 al 31.07.2019; condanna in persona del legale rappresentante CP_1 in carica, al pagamento in favore di parte ricorrente a titolo di differenze retributive dell'importo complessivo di euro 22.928,95, di cui euro 3.822,68 a titolo di tfr, oltre accessori come per legge dalla maturazione al saldo;
condanna in solido con la , in CP_1 CP_5 persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, al pagamento di euro 3876,41, di cui euro 846,64 a titolo di tfr, oltre accessori come per legge dalla maturazione al saldo;
condanna in solido con la CP_1 [...]
in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica CP_3 al pagamento di euro 1.709,99, di cui euro 366.20 a titolo di tfr, oltre accessori come per legge dalla maturazione al saldo;
condanna in solido le società convenute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 4629,00, oltre iva, cap e rimborso spese forfettarie come per legge. Brindisi, 26.11.2025
il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
14