Art. 4.
Il contributo e' concesso con provvedimento del Ministro per il turismo e per lo spettacolo, previo parere di una Commissione, nominata con suo decreto, composta da:
1) il direttore generale del turismo del Ministero del turismo e dello spettacolo;
2) un rappresentante dei Ministero del tesoro;
3) un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;
4) un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio;
5) un rappresentante degli Enti provinciali per il turismo;
6) un rappresentante dell'Unione nazionale delle province italiane;
7) un rappresentante dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani;
8) un rappresentante dell'Unione nazionale delle camere di commercio;
9) un rappresentante delle Aziende di cura, soggiorno e turismo;
10) un rappresentante della Federazione delle Associazioni italiane Alberghi e Turismo (F.A.I.A.T).
La Commissione e' presieduta dal Ministero per il turismo e per lo spettacolo ed in sua vece dal Sottosegretario di Stato.
Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario della carriera direttiva del Ministero del turismo e dello spettacolo, con qualifica non inferiore, a quella di consigliere di 1ª classe.
Potranno essere richiesti pareri alle associazioni ed enti interessati allo sviluppo turistico nazionale.
Per i contributi destinati a Regioni a statuto speciale deve altresi' essere sentita, la Regione interessata.
Con il provvedimento di concessione del contributo si stabiliscono i termini entro i quali le opere debbono essere iniziate ed ultimate.
Il contributo e' concesso con provvedimento del Ministro per il turismo e per lo spettacolo, previo parere di una Commissione, nominata con suo decreto, composta da:
1) il direttore generale del turismo del Ministero del turismo e dello spettacolo;
2) un rappresentante dei Ministero del tesoro;
3) un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;
4) un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio;
5) un rappresentante degli Enti provinciali per il turismo;
6) un rappresentante dell'Unione nazionale delle province italiane;
7) un rappresentante dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani;
8) un rappresentante dell'Unione nazionale delle camere di commercio;
9) un rappresentante delle Aziende di cura, soggiorno e turismo;
10) un rappresentante della Federazione delle Associazioni italiane Alberghi e Turismo (F.A.I.A.T).
La Commissione e' presieduta dal Ministero per il turismo e per lo spettacolo ed in sua vece dal Sottosegretario di Stato.
Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario della carriera direttiva del Ministero del turismo e dello spettacolo, con qualifica non inferiore, a quella di consigliere di 1ª classe.
Potranno essere richiesti pareri alle associazioni ed enti interessati allo sviluppo turistico nazionale.
Per i contributi destinati a Regioni a statuto speciale deve altresi' essere sentita, la Regione interessata.
Con il provvedimento di concessione del contributo si stabiliscono i termini entro i quali le opere debbono essere iniziate ed ultimate.