Art. 6. Riconoscimento di requisiti tecnico-professionali 1. I soggetti che, ancorche' non piu' iscritti come imprese di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti alla data di entrata in vigore della legge 5 marzo 1990, n. 46 , ovvero come titolari o soci di imprese di autoriparazione alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 387 , dimostrino di avere svolto professionalmente l'attivita' nel corso di periodi pregressi in qualita' di titolari di imprese del settore regolarmente iscritte all'albo delle imprese artigiane di cui all' articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443 , o nel registro delle ditte di cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 , per una durata non inferiore ad un anno, hanno diritto ad ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali.
Note all'art. 6:
- Per il testo della legge 5 marzo 1990, n. 45 , vedi nota all'art. 4.
- Per il testo del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 387 , vedi nota all'art. 5.
- Per il testo dell' art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443 , vedi nota all'art. 4.
- Per il testo del R.D. 20 settembre 1934, n. 2011 , vedi nota all'art. 4.
Note all'art. 6:
- Per il testo della legge 5 marzo 1990, n. 45 , vedi nota all'art. 4.
- Per il testo del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 387 , vedi nota all'art. 5.
- Per il testo dell' art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443 , vedi nota all'art. 4.
- Per il testo del R.D. 20 settembre 1934, n. 2011 , vedi nota all'art. 4.