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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/04/2025, n. 1384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1384 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
III SEZIONE CIVILE
in persona del giudice monocratico designato Margherita Lojodice, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 13733 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2022
TRA
, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Raffaela Arduo in virtù di procura in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Qualiano alla via Antica Consolare Campana n. 24;
parte attrice
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., C.F. Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Daniela De Paoli in virtù di procura in atti, P.IVA_1
domiciliata, per quanto possa occorrere, ex art. 82 r.d. n. 37 del 1934, presso la cancelleria del
Tribunale di Napoli Nord;
in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Simona Napolitano in virtù di procura P.IVA_2
in atti, domiciliata, per quanto possa occorrere, ex art. 82 r.d. n. 37 del 1934, presso la cancelleria del Tribunale di Napoli Nord;
parti convenute
1 Oggetto: azione di accertamento negativo.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1
domanda di accertamento della invalidità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata ad istanza dell'agente della riscossione in data 21.10.2022, limitatamente al credito portato dalla cartella n. 07120170052139166001.
Con comparse di risposta ritualmente depositate si sono costituiti l' Controparte_1
e eccependo l'infondatezza
[...] Controparte_2
della domanda.
Attesa la natura documentale della controversia, il giudizio è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni e la causa è stata riservata in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In via preliminare, è necessario premettere, alla luce della pronuncia delle Sezioni Unite
della Suprema Corte, ordinanza n. 15354 del 22/07/2015, che: “Il fermo amministrativo di
beni mobili registrati [cui va equiparata l'iscrizione ipotecaria] ha natura non già di atto di
espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente
afflittiva volta ad indurre il debitore all'adempimento, sicché la sua impugnativa,
sostanziandosi in un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, segue le regole
generali del rito ordinario di cognizione …”.
Dunque, essendo l'esatta qualificazione dell'azione intrapresa riservata alla valutazione dell'organo giudicante, prescindendo dalla formulazione letterale e dalla prospettazione giuridica operata dalle parti (diffusamente, sul punto, Corte di Cassazione, sentenza n.10493
del 1999), la domanda deve essere (ri)qualificata come azione ordinaria di accertamento della pretesa azionata dall'agente della riscossione (cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 25745 del
22/12/2015: “L'iscrizione ipotecaria ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 si pone come
procedura alternativa all'esecuzione forzata, sicché la contestazione del diritto dell'esattore
2 ad iscrivere l'ipoteca assume le forme di un'azione di accertamento negativo, svincolata
dagli schemi delle opposizioni esecutive e sottratta, anche quando risulti affidata a motivi
formali, al termine decadenziale ex art. 617 c.p.c.”).
In ragione, dunque, della qualificazione attribuita alla domanda formulata dalla parte attrice, va osservato che l'agente della riscossione ha prodotto l'estratto di ruolo relativo al credito portato dalla cartella di pagamento n. 07120170052139166001 (cfr. art. 49
d.P..R. 602/1973).
La domanda non può, quindi, trovare accoglimento in parte qua, avendo la parte convenuta assolto all'onere probatorio, a norma dell'art. 2697 c.c. E ciò, a prescindere dalla regolarità della notifica della cartella di pagamento, circostanza che assume valore unicamente ai fini della procedura di espropriazione forzata, e non nel presente procedimento di accertamento del credito sotteso alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
Nel medesimo senso, non rileva l'avvenuto fallimento della impresa debitrice, non risultando intrapresa, con l'atto impugnato, alcuna procedura esecutiva.
Per altro verso, deve osservarsi che il rapporto di garanzia di cui alla legge n. 662 del
1996 intercorre tra il Fondo di Garanzia, gestito dalla Banca del Mezzogiorno –
Mediocredito Centrale s.p.a., e la banca erogatrice del finanziamento, mentre l'impresa beneficiaria (nonchè i garanti) resta estranea a tale rapporto.
Pertanto, non essendo in contestazione tra le parti del rapporto obbligatorio l'avvenuto pagamento dell'importo di euro 70.754,64, può ritenersi senza dubbio provata l'escussione della garanzia da parte della e la surroga del Controparte_3
Fondo nella posizione creditrice di quest'ultima.
Tale assunto risulta comprovato dalla documentazione prodotta, da cui risulta l'avvenuta liquidazione dell'importo di euro 70.754,64 in favore della banca finanziatrice,
con successiva erogazione della somma.
3 Al riguardo, occorre chiarire che, nelle ipotesi di finanziamento mediante intervento del fondo di garanzia di cui alla legge 662/1196, devono essere tenuti distinti, da un lato, il rapporto (privatistico) intercorrente tra l'istituto finanziatore, l'impresa beneficiaria ed i fideiussori, in quanto fondato sul contratto di finanziamento;
dall'altro, quello riguardante
- in qualità di gestore del fondo di garanzia - l'impresa beneficiaria ed i Controparte_2
fideiussori di quest'ultima fondato, viceversa, sulla garanzia prevista dalla legge n. 662 del
1996 e sulla surroga legale all'ente finanziatore di cui dall'art 2, comma 4, d.m. 20.6.2005 n.
18456. Quest'ultimo rapporto ha, dunque, natura pubblicistica, in ragione della fonte legale di regolamentazione e della funzione svolta della garanzia.
Per tali ragioni, a seguito dell'escussione del fondo di garanzia e del pagamento all'istituto finanziatore da parte di , si realizza una surroga ex lege che consente, CP_2
immediatamente (senza di necessità di preventiva ingiunzione), di agire nei confronti dell'impesa finanziata e di eventuali garanti, senza che le vicende relative al (diverso) rapporto di natura privatistica possano incidere sulla procedura esattoriale.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e, in difetto della nota di parte, si liquidano nella misura indicata in dispositivo. I compensi sono stati calcolati in base alle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014, con applicazione di una riduzione ai sensi dell'art. 4, comma 1, d. m. n. 55 del 2014, non essendo state svolte tutte le attività
previste dalle tabelle (compensi comprensivi della fase cautelare che si è svolta in corso di causa).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , così provvede: Parte_1
- rigetta la domanda;
- condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di giudizio, che si liquidano
[...]
4 in euro 5.031,00 per compensi, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell'avv.
Daniela De Paoli;
- condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di Controparte_2
giudizio, che si liquidano in euro 5.031,00 per compensi, oltre accessori di legge;
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 03 aprile 2025.
Il giudice monocratico
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