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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/07/2025, n. 4508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4508 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
così composta: ED HE de COURTELARY Presidente Marina TUCCI Consigliere Mario MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 3819 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, decisa ai sensi degli artt. 281-sexies e 350-bis c.p.c. all'udienza del giorno 16.6.2025 tra
(cod. fisc.: ), elettivamente AR CodiceFiscale_1 domiciliato in Roma, Via Monte Zebio n. 28, presso lo studio dell'avv. Gae- tano SI (cod. fisc.: ) e dell'avv. Rosario Livio SI CodiceFiscale_2
(cod. fisc.: ), che lo rappresentano e difendono per CodiceFiscale_3 procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio iscritto al n. 34755 del r.g.a.c. dell'anno 2018 del Tribunale di Roma;
-appellante – appellato in via incidentale- e (GIÀ (cod. fisc. Controparte_1 Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 [...]
elettivamente domiciliata in Roma, Via Belsiana n. 71, presso Parte_2 lo studio dell'avv. Saverio Occhipinti (cod. fisc. ), che CodiceFiscale_4 la rappresenta e difende per procure alle liti su fogli separati allegati all'atto di citazione introduttivo del giudizio iscritto al n. 34755 del r.g.a.c. dell'anno
2018 del Tribunale di Roma e all'atto di citazione del giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. iscritto al n. 74948 del r.g.a.c. dell'anno 2017 del Tribunale di Roma;
-appellata – appellante in via incidentale- e (cod. fisc. , elettivamente domi- CP_2 CodiceFiscale_5 ciliato in Roma, Via Monte Zebio n. 28, presso lo studio dell'avv. Gaetano SI (cod. fisc. e dell'avv. Giulia SI (cod. fisc. CodiceFiscale_2
), che lo rappresentano e difendono per procura alle CodiceFiscale_6 liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
-appellato – appellato in via incidentale-
OGGETTO: causa di responsabilità verso organi amministrativi e di controllo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per : “Voglia codesta Corte d' Appello di Roma, in acco- AR glimento del presente gravame ed in riforma della impugnata sentenza n. 1293.2022 del Tribunale delle Imprese di Roma così statuire:
- accertare e dichiarare ch (CF ) era pas- Controparte_1 P.IVA_1 sivamente legittimata nei riguardi delle domande riconvenzionali di
[...]
; AR
- condannare la stessa a pagare a quest' ultimo l'importo di € 20.000,00 (per compensi di consigliere di amministrazione della società dovuti in rela- zione ai mesi di marzo ed Aprile 2017) oltre rivalutazione monetaria, inte- ressi dalle rispettive scadenze nonché di mora ex art. 1284 c.c. IV° comma dalla domanda giudiziale;
- con vittoria di spese e compensi dei due gradi di giudizio da distrarsi in favore del difensore antistatario Avv. Gaetano SI”; per “Nel merito Controparte_1
In riforma della Sentenza di Primo Grado dichiarare la legittimazione attiva della societ Controparte_1
➢ Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto;
➢ Nella denegata ipotesi di soccombenza, ridurre l'importo di condanna delle ritenute di legge (fiscali e previdenziali);
➢ In riforma della Sentenza di primo grado, nella parte in cui afferma: 'deve essere dichiarato il difetto di legittimazione attiva dell Controparte_1
(compagine costituita dall titolare di partecipazioni pari Controparte_3 all'87,81% della atteso che le condotte di mala gestio che Controparte_1 vengono ascritte ai IG.ri e sono state- CP_2 AR asseritamente- operate in danno dell che non ha partecipato Controparte_1
2 al presente giudizio;
E “
P.Q.M.
[…] 2) Dichiara il difetto di legittimazione attiva della con riferimento alla domanda di risarci- Controparte_1 mento dei danni proposta nei confronti dei IG.ri e CP_2 [...]
Parte_3
➢ accertare e dichiarare la legittimazione attiva della Società, per le moti- vazioni di cui al paragrafo 'C' del presente atto;
➢ In riforma della Sentenza di primo grado nella parte in cui afferma: 'i tre pagamenti effettuati in favore del IG. SI per l'importo complessivo di € 5.515,00 non possono essere oggetto di compensazione: il primo, infatti, pari ad € 500,00, con valuta 23/08/2016, è stato imputato ad acconto della busta paga per il mese di settembre del 2017 (risultando vigente il rapporto di lavoro dipendente nella prima settimana del mese di settembre del 2017) il secondo, pari ad € 3.500,00, con valuta 29/08/2016 ad acconto senza ulteriore indicazione (risultando in atti riscontri della richiesta di anticipa- zione della tredicesima mensilità) ed il terzo, pari ad € 1.515,00, asserita- mente a saldo della retribuzione relativa al mese di febbraio del 2016 (cfr. pag. 3 dell'atto oppositivo); non è chi non rilevi che non possa essere og- getto di compensazione quanto versato per un titolo distinto e temporal- mente antecedente a quello di remunerazione del compenso di componente di C.D.A. (in riferimento ad incarico, che ha avuto decorrenza dal 07/09/2016); pur a voler ritenere che l sia incorsa in errore Controparte_1 nell'indicare il periodo di riferimento - 2016 anziché 2017 - e che, pertanto, il terzo pagamento sia riferibile alla attività oggetto di indagine occorre con- siderare che nella contabile bancaria è indicato pagamento generico e che, comunque, in sede monitoria è stato richiesto il saldo dell'emolumento rela- tivo al mese di febbraio del 2017;' accertare e dichiarare l'indebito maturato dal IG. per Euro 4.000,00 nei riguardi della Società, per le Parte_4 motivazioni di cui al paragrafo “D” del presente atto;
➢ In riforma della Sentenza di Primo Grado, 'la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni, concretante azione di responsabilità, risulta irritual- mente proposta in quanto non preceduta da autorizzazione del consesso assembleare;
ed infatti non può essere consentito a due componenti del C.D.A., in conflitto di interessi con gli altri due, di ergersi a censori delle attività gestorie in difetto di espressa autorizzazione del consesso assem- bleare;
' e in cui afferma 'In via istruttoria la causa risulta adeguatamente
3 istruita su base documentale;
pertanto non si ravvisa la opportunità di am- mettere l'interrogatorio formale deferito ai IG.ri SI da ultimo, in Pt_1 ragione delle valutazioni infra espresse non si ravvisa la opportunità di favo- rire l'ingresso dell'accertamento peritale d'ufficio in ordine ai contenuti dell'attività gestoria dei IG.ri SI .' E 'a tutto voler concedere non Pt_1 sono stati indicati idonei riscontri a fondamento delle contestazioni mosse non potendo le carenti allegazioni di parte opponente essere surrogate dalla richiesta di accertamento contabile-fiscale di natura officiosa;
' ammettere le istanze istruttorie proposte in primo grado e quindi, condannare i IG.ri e per i danni occorsi alla Società; previ CP_2 AR ammissione dell'accertamento peritale richiesto nel primo grado di giudizio, accertare e dichiarare l'inadempimento dei consiglieri IG.ri e SI, Pt_1 ciascuno per i titoli meglio esposti nel presente atto, e, per l'effetto, condan- nare il IG. ed il IG. al risarcimento in AR CP_2 favore della Società dell'importo complessivo di Euro 33.053,00 a titolo di mancato beneficio fiscale quanto al credito d'imposta per l'attività di Ricerca e Sviluppo, per motivazioni di cui al paragrafo “E” del presente atto;
➢ In riforma della sentenza di primo grado condannare ovvero e parti se- condo la soccombenza, al pagamento delle spese del doppio grado di giu- dizio.
➢ ! Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge”; per “Voglia la Corte d' Appello di Roma, rigettata ogni con- CP_2 traria istanza, eccezione e deduzione:
1) respingere l'impugnazione incidentale proposta perché inammissibile, in- fondata in fatto e diritto.
2) ai sensi dell'art. 346 cpc. dichiarare la inammissibilità e/o la improcedibi- lità della citazione in opposizione nel proc. RG. 74948.2017 nonché dell'atto di citazione del giudizio RG. 37455.2018 in quanto carenti entrambi di spe- cifica delibera della assemblea.
3) con vittoria di spese e compensi”.
FATTO E DIRITTO
1. La ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo Controparte_1
n. 21616/2017 emesso in data 21.9.2017 dal Tribunale di Roma – Sezione
4 Specializzata in Materia di Impresa, con cui le è stato ingiunto di pagare a ex consigliere di amministrazione della stessa, € 26.000,00, CP_2 oltre interessi ed accessori, quali residui compensi dovuti allo stesso per tale carica fino alla revoca effettuata il 19.4.2017. In particolare, la società op- ponente ha dedotto che: i) detto emolumento spettava solo in funzione delle deleghe a lui attribuite per le relazioni esterne, l'attività di comunicazione e di marketing, e segnatamente per le “attività amministrative rientranti tra gli incarichi previsti dal fondo SME”; e poiché tali deleghe gli erano state ritirate (il 22.2.2017) null'altro gli era dovuto;
ii) la retribuzione lorda del mese di febbraio 2017 gli era stata corrisposta in misura ridotta, in quanto in quella sede la aveva recuperato due “anticipi stipendio” di € 500,00 Controparte_1
e di € 3.500,00 corrisposti in data 23.8.2016 e in data 29.8.2016; iii) dalla data della revoca dalla carica l'opposto non aveva comunque adempiuto alla
“rendicontazione e predisposizione dei time sheet necessari”, sicché CP_2 era inadempiente, atteso che quanto trasmesso, peraltro tardivamente,
[...] con e-mail dell'8.5.2017 era inidoneo perché “frutto di una compilazione posticcia e raffazzonata (…) senza riguardo all'effettivo lavoro svolto e co- munque privo del seppur minimo supporto documentale che ne impediva la validazione ed accettazione”.
La società opponente ha formulato, pertanto, eccependo in compensazione il proprio credito risarcitorio per non avere potuto rendicontare, nell'ambito del finanziamento del progetto “SME Instruments” di € 78.609,90, l'importo di € 55.026,93, pari al 70% delle spese ammesse a contributo destinato a copertura i costi nonché il restante 30% di tali spese, pari ad € 23.582,97.
Si è costituito nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. CP_2 il quale ha replicato che: i) il compenso di € 10.000,00 mensili, deliberato a suo favore dalla assemblea dei soci tenutasi il 7.9.2016 - e non quindi dal c.d.a. della società opponente -, non era mai stato subordinato all'esecuzione di specifiche deleghe operative, conferite invece nell'ambito del Consiglio stesso, ed era stato determinato a suo favore per il solo fatto di essere stato nominato quale componente dell'organo amministrativo collegiale della so- cietà; ii) il suo diritto al compenso si basava, pertanto, sull'art. 2389 c.c. per il fatto di amministrare la società, e non già come contropartita dell'esecu- zione di un opera ex art. 2222 c.c. o del perseguimento di uno specifico risultato e tanto meno di eventuali deleghe, che del resto gli erano state 5 attribuite nella successiva e separata seduta del c.d.a. (v. doc. n. 8 del fasci- colo di parte SI – primo grado di giudizio); e ha dedotto, altresì, di avere amministrato in coerenza coi suoi doveri di mandato, producendo al riguardo documentazione.
2. Con atto di citazione notificato il 22.5.2018, la (già Controparte_1
ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Roma – Se- Controparte_1 zione Specializzata in e Controparte_4 AR CP_2 per sentirli condannare al pagamento della somma di € 66.154,00
[...] ciascuno ovvero, in via gradata, complessivamente ad € 92.617,00, a titolo di somme non recuperate nell'ambito del Progetto “SME Instrument” per l'omessa attività di rendicontazione, e ad € 33.053,00, a titolo di mancato beneficio fiscale quanto al credito di imposta per l'attività di ricerca e svi- luppo.
Si sono costituiti in tale giudizio sia riportandosi alle difese CP_2 svolte nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo sopra indicato, ecce- pendo dunque l'inammissibilità di tale ulteriore azione perché identica a quella esercitata nel giudizio ex art. 645 c.p.c. iscritto al n. 74948 del r.g.a.c. dell'anno 2017 del Tribunale di Roma;
sia , che ha chiesto AR il rigetto delle suddette domande e, in via riconvenzionale, la condanna della società attrice al pagamento dei compensi relativi al mese di marzo e aprile 2017, pari ad € 10.000,00 per ciascuna mensilità.
3. Riunito tale secondo giudizio, iscritto al n. 34755 del r.g.a.c. dell'anno
2018 del Tribunale di Roma, al primo, con ordinanza assunta in data 3.9.2019, ed istruite le cause riunite esclusivamente mediante deposito di documentazione, con sentenza n. 1293/2022 del 26.1.2022 il Tribunale di
Roma – Sezione Specializzata in Materia di Impresa ha così statuito:
a) “accoglie parzialmente l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 21616.2017 di ”, avendo ritenuto che non gli spetti il com- CP_2 penso “lordo”, per cui era stata emessa l'ingiunzione opposta, bensì al netto degli oneri fiscali, e quindi ha “condanna[to] la a pagare al Controparte_1
IG la somma complessiva pari ad € 26.000,00 al netto delle CP_2 ritenute di legge”;
6 b) “dichiara il difetto di legittimazione attiva della con Controparte_1 riferimento alla domanda di risarcimento dei danni proposta nei confronti dei sigg.r ; CP_2 AR
c) “dichiara il difetto di legittimazione passiva della con Controparte_1 riferimento alla domanda riconvenzionale di pagamento degli emolumenti del CDA d per i mesi di marzo ed aprile 2017 proposta dal sig. CP_1
”; AR
d) “Condanna[to] la con riferimento al titolo sub 1) di cui al Controparte_1 presente dispositivo a rifondere in favore del IG e, per esso, CP_2 nei confronti del procuratore distrattario, le spese del presente giudizio che si liquidano nell'importo complessivo di € 4.835,00 oltre rimborso forfetta- rio spese generali 15% compenso, C.P.A. ed I.V.A. come per legge”.
e) “compensa fra le parti le spese di lite relative al titolo sub. 2) di cui al presente dispositivo”, vale a dire quelle relative al giudizio tra la
[...]
e . CP_1 AR
4. ha proposto appello avverso la suddetta decisione, AR evidenziando come e siano in realtà lo Controparte_1 Controparte_1 stesso soggetto giuridico, essendo la nuova denominazione sociale assunta dalla medesima società, come appunto dimostrato dal mantenimento dello stesso codice fiscale ( ). E ha chiesto, pertanto, a questo giu- P.IVA_1 dicante, in riforma della sentenza appellata, di condannare la società debi- trice, nella sua nuova denominazione di assunta dalla Controparte_1 stessa, a pagargli i compensi di consigliere di amministrazione maturati dallo stesso per i mesi di marzo ed aprile 2017, pari a complessivi € 20.000,00, oltre rivalutazione monetaria, interessi dalle rispettive scadenze, nonché in- teressi di mora ex art. 1284, co. 4, c.c., come già chiesti in via riconvenzio- nale dall'appellante nel giudizio di primo grado.
Si è costituita nel presente giudizio di appello, con compresa di costituzione e risposta depositata il 4.9.2023, la che, nello svolgere Controparte_1 il primo motivo di appello incidentale avverso la sentenza di primo grado, ha riconosciuto l'effettiva titolarità del rapporto sociale in relazione a cui ha agito in via riconvenzionale , e inoltre ha proposto ap- AR pello incidentale per sentire, previa integrazione del contraddittorio nei con- fronti di ai sensi dell'art. 331 c.p.c. o dell'art. 332 c.p.c.: i) CP_2
7 ridurre l'importo delle ritenute di legge liquidate a ii) rifor- CP_2 mare la sentenza di primo grado nella parre in cui aveva dichiarato che i tre pagamenti di complessivi € 5.515,00 non potevano essere oggetto di com- pensazione;
iii) dichiarare aveva indebitamente percepito € CP_2
4.000,00; iv) dichiarare l'inadempimento dei due consiglieri di amministra- zione alle obbligazioni assunte dagli stessi;
v) condannarli, conseguente- mente, a risarcire i danni subiti dalla società in misura pari ad € 33.053,00 a titolo di mancato beneficio fiscale.
Con ordinanza in data 25.9.2023, “considerato che la Controparte_1 ha proposto appello incidentale avverso la sentenza n. 1293/2022
[...] emessa dal Tribunale di Roma – Sezione Specializzata in Materia di Impresa in data 26.1.2022”, questa Corte ha ordinato alle parti di integrare il con- traddittorio nei confronti di Questi si è costituito con com- CP_2 parsa depositata l'11.1.2024 e ha eccepito, preliminarmente, l'inammissibi- lità dell'appello proposto in via incidentale dalla società appellata con ri- guardo al capo con cui è stata condannata a corrispondergli la somma di €
26.000,00 al netto delle ritenute fiscali, “oltre interessi legali a decorrere dalla data di pubblicazione della presente pronuncia sino a quella di effettivo soddisfo”, e ciò sia per difetto di procura al difensore per proporre tale im- pugnazione sia per tardività.
5. nel costituirsi nel presente grado di giudizio, ha eccepito CP_2 la nullità – meglio, l'inesistenza – della procura alle liti al difensore della per proporre appello incidentale avverso il capo della Controparte_1 sentenza emessa dal Tribunale di Roma che, decidendo la causa iscritta al n.
74948 del r.g.a.c. dell'anno 2017 (di opposizione al decreto ingiuntivo n. 21616/2017 emesso in data 21.9.2017), ha parzialmente accolto la stessa, condannando la società a pagare all'opposto la somma di € 26.000,00 al netto delle ritenute fiscali, “oltre interessi legali a decorrere dalla data di pubblicazione della presente pronuncia sino a quella di effettivo soddisfo”.
Tale appellato rileva, in primo luogo, che la procura alle liti allegata alla com- parsa di costituzione e risposta in appello deposita dalla Controparte_1 si riferisce al giudizio introdotto dalla stessa di responsabilità degli am-
[...] ministratori sociali, peraltro genericamente indicato nella stessa, e dunque non al separato giudizio avente ad oggetto il pagamento del compenso
8 spettante a che nella fase di opposizione ex art. 645 c.p.c. è CP_2 stato iscritto al n. 74948 del r.g.a.c. dell'anno 2017. E che, pertanto, anche qualora si volesse ritenere che la procura genericamente riferita a una causa di “azione di responsabilità” sia quella relativa alla causa proposta dalla nei confronti di e , Controparte_1 CP_2 AR tale procura avrebbe consentito al difensore di tale società di appellare inci- dentalmente (oltre al rigetto della domanda di responsabilità, ovviamente) la sola parte relativa alla domanda riconvenzionale proposta da AR
, in relazione a cui era stata peraltro dichiarato il difetto di legittima-
[...] zione passiva dell'odierna appellante in via incidentale. In particolare,
[...] rileva come “la precedente causa di opposizione RG. Parte_5
74948.2017 al D.I. - ancorché formalmente riunita con la causa risarcitoria RG. n. 34755.2018 per cui decisa con una conseguente unica pronuncia - non aveva perduto la propria autonomia (le motivazioni sono del resto anche graficamente, ben distinte)”; e deduce che, pertanto, “per appellare il capo della sentenza di pertinenza del ex consigliere il difensore CP_2 avversario, quanto meno all' atto della costituzione (art. 125 cpc.) avrebbe dovuto avere una procura ad hoc mentre quella in atti, essendo del 13.3.2018 (doc. 10) è inidonea perché è certamente quella del successivo procedimento RG. 34755.2018”.
6. È vero che la procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello, in forza del quale è stato proposto appello incidentale, è quella depositata dalla nel costituirsi nel giudizio iscritto al n. Controparte_1
34755 del r.g.a.c. dell'anno 2018 del Tribunale di Roma, introdotto dalla stessa. Ciò è quanto emerge da un raffronto tra la stessa e quella presente nel fascicolo telematico del primo grado, e segnatamente nel fascicolo di parte attrice.
Sulla scorta di tale procura il difensore della società era facoltizzato a pro- porre appello incidentale nei confronti dei capi di sentenza riguardanti la domanda risarcitoria proposta da tale società nei confronti di CP_2
e , e segnatamente laddove ha ritenuto il difetto di legit- AR timazione attiva della società attrice. Di contro, la procura rilasciata per eser- citare tale azione di responsabilità non consentiva all'avv. Saverio Occhipinti di proporre appello nei confronti di quanto statuito dalla Sezione Specializ- zata in Materia di Impresa del Tribunale di Roma nel diverso giudizio di 9 opposizione al decreto ingiuntivo n. 21616/2017 emesso in data 21.9.2017, riguardante la domanda di condanna proposta da CP_2
[...]
Il provvedimento discrezionale di riunione di più cause - e la conseguente, congiunta trattazione delle stesse - lascia immutata l'autonomia dei sin- goli giudizi e non pregiudica la sorte delle singole azioni, di modo che la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite, pur essendo formal- mente unica, si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise, mentre la liquidazione delle spese giudiziali va operata in relazione a cia- scun giudizio, atteso che solo in riferimento alle singole domande è possibile accertare la soccombenza, non potendo essere coinvolti in quest'ultima sog- getti che non sono parti in causa (cfr. Cass. civ., Sez. VI-3, ord. 16.9.2022, n. 27295; Cass. civ., Sez. I, 10.7.2014, n. 15860; Cass. civ., Sez. III, 13.7.2006, n. 15954). E ciò con ogni conseguenza anche con riguardo alla procura alle liti anche a proporre appello rilasciata nell'ambito di un grado di giudizio.
Al contempo, però, l'appello in questione poteva essere proposto dall'avv. Saverio Occhipinti, quale difensore della (poi divenuta Controparte_1 [...]
, sulla base della procura in data 1°.11.2017 rilasciata allo Controparte_5 stesso (e all'avv. Guendalina Cannizzaro) in calce all'atto di citazione in op- posizione ex art. 645 c.p.c., e segnatamente su foglio separato allegato, ai sensi del terzo periodo dell'art. 83, co. 2, c.p.c., e che è stata conferita espressamente anche per i successivi gradi di giudizio. Tale procura alle liti, pure non allegata alla comparsa di costituzione e risposta nel presente giu- dizio di appello, per non essere stata ridepositata da parte appellata nel costituirsi nello stesso, non solo è presente agli atti del fascicolo telematico del giudizio iscritto al n. 74948 del r.g.a.c. dell'anno 2017, e pertanto deve ritenersi parte anche del presente grado di giudizio (cfr., per tutte, Cass. civ., S.U., 10.7.2015, n. 14475 e, quindi, Cass. civ., Sez. II, 4.4.2017, n. 8693), ma nel presente giudizio di appello è stata depositata proprio da CP_2 nel costituirsi nello stesso (v. doc. n. 6 del fascicolo di parte SI) e
[...] nello svolgere l'eccezione in esame.
7. Solo per mera completezza di motivazione, dunque, si deve rilevare come l'eccepita inammissibilità dell'appello incidentale per mancanza di procura,
10 qualora anche fosse sussistita, sarebbe stata sanata dal deposito effettuato con note di trattazione scritta depositate in data 9.2.2024, di una procura alle liti in pari data. Con queste la ha dedotto di effet- Controparte_1 tuare tale deposito ai sensi dell'art. 182 c.p.c., osservando che “L'articolo sopra citato prevede quindi che i vizi relativi alla procura alle liti possano sempre essere sanati, eccezion fatta per il caso, non ricorrente nella fattispe- cie de qua, di procura 'inesistente' (Cfr., tra le altre, Cass. Sez. Un. n. 37434/2022), cosa che non è nel caso di specie”.
Infatti, se nella formulazione introdotta dall'art. 46, co. 2, della legge n. 69/2009 ed anteriore alla c.d. riforma Cartabia, l'art. 182, co. 2, c.p.c. non consente di "sanare" l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite, giacché in tale testo espressamente si fa riferimento ad "un vizio che deter- mina la nullità della procura", nel testo come novellato dal d.lgs. 10.10.2022, n. 149, ed applicabile al presente giudizio di appello ratione temporis, si è espressamente esteso il fenomeno giuridico della sanatoria anche alla fattispecie di inesistenza (cfr. Cass. civ., Sez. III, 9.10.2023, n. 28251; Cass. civ., S.U., 21.12.2022, n. 37434).
8. Per quanto concerne il diritto di credito azionato da in CP_2 sede monitoria, ed oggetto del giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. iscritto al n. 74948 del r.g.a.c. dell'anno 2017 del Tribunale di Roma, la decisione del Tribunale ha regolato un assetto di interessi del tutto indipen- dente da quello relativo al rapporto tra la società, opponente nel giudizio introdotto dall'altro ex amministratore, e . È quanto de- AR duce, del resto, la stessa nel costituirsi nel presente Controparte_1 giudizio, laddove ha dedotto che “la posizione del Consigliere nella Pt_1
Società differiva da quella del Consigliere SI”.
Ad avviso dell'appellato ricorrerebbe nel caso in esame la CP_2 fattispecie - non solo delle cause proposte separatamente e successivamente riunite, di cui si è detto sopra, ma anche - delle cause scindibili. E ciò deter- minerebbe, che l'impugnazione del capo della sentenza riguardante il com- penso spettante allo stesso non avrebbe potuto in ogni caso superare il ter- mine lungo dell'art. 327 c.p.c. di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza del 26.1.2022 (26.7.2022), in quanto, se è vero che l'impugnazione tardiva può rivolgersi contro capi della sentenza di primo grado autonomi e diversi
11 da quelli investiti dall'appello principale, ed anche quando sia scaduto il ter- mine per l'impugnazione principale o persino se la parte abbia prestato ac- quiescenza alla sentenza (non assumendo dunque rilevanza la stessa, sussi- stente nel caso in esame secondo quando dedotto da nel CP_2 costituirsi nel presente grado di giudizio), tale regola opererebbe soltanto nel caso di impugnazione incidentale in senso stretto, vale a dire di impu- gnazione proveniente dalla parte contro la quale è stata proposta l'impugna- zione principale, in quanto in tale caso l'interesse a rimuovere la sentenza può, anche, essere innescato dalla proposizione della censura principale.
9. È vero che l'appello proposto dalla avverso il capo Controparte_1 di sentenza che l'ha condannata a pagare a la somma di € CP_2
26.000,00 è di tipo incidentale c.d. “improprio”, perché la sentenza non è stata impugnata in via principale da ma da CP_2 AR
. Non è però possibile ritenere che il capo relativo alla condanna al
[...] pagamento del residuo compenso dovuto a per la sua attività CP_2 di amministratore sia autonomo rispetto a quello che ha statuito, ritenendo il difetto di legittimazione ad causam della società, sulla domanda risarcitoria proposta dall'odierna appellata e sulla domanda riconvenzionale proposta dall'appellante in via principale. E, conseguentemente, non si può ritenere che l'appello proposto in via incidentale dalla società avverso tale capo della sentenza di primo grado sia tardivo e che, pertanto, quanto statuito dal Tri- bunale di Roma nell'opposizione ex art. 645 c.p.c. introdotta dalla CP_1 si fosse già definitivamente stabilizzato per il decorso del termine (di
[...] sei mesi dalla pubblicazione della sentenza appellata) di cui all'art. 327 c.p.c. al momento della costituzione in giudizio dell'appellata in via principale.
È vero che – come deduce – l'appello incidentale tardivo, CP_2 quando è proposto contro una parte processuale diversa dall'appellante principale è ammissibile soltanto quando si verta in cause inscindibili o di- pendenti. In presenza di cause scindibili, invece, è inammissibile l'appello incidentale tardivo proposto dal convenuto contro il quale non sia stata pro- posta impugnazione e che abbia ricevuto la notifica degli appelli proposti dagli altri convenuti contro l'originario attore esclusivamente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 332 c.p.c. (cfr. Cass. civ., Sez. II, 18.5.2016, n. 10263; Cass. civ., Sez. III, 29.4.2006, n. 10042). Al contempo, però, la domanda proposta da in sede monitoria, e quanto dedotto al riguardo CP_2
12 dalla nel proporre opposizione ex art. 645 c.p.c., non costitui- Controparte_1 scano un capo autonomo della sentenza di primo grado rispetto a quanto statuito in ordine all'azione di responsabilità ex art. 2476 c.c. proposta dalla società con successivo e separato atto di citazione, ma riunita alla prima, trattandosi invece questa di una domanda connessa con la prima.
In primo luogo, l'azione di responsabilità, che una società cumulativamente proponga contro più amministratori e sindaci, chiedendo il ristoro dei danni che assuma verificatisi nel periodo in cui sono stati in carica e per effetto della loro concorrente inosservanza ai rispettivi obblighi, pur introducendo una pluralità di cause, alla stregua della pluralità dei titoli dedotti in giudizio, pone le cause medesime in relazione d'inscindibilità, tenendo conto che la normale autonomia e separabilità delle contese fra il creditore e i debitori in solido viene meno quando la condotta addebitata a ciascuno sia definibile come illecita solo in stretto collegamento con la valutazione della condotta dell'altro. Pertanto, qualora uno degli amministratori abbia proposto appello principale (anche se nel caso di specie non è soccombente in relazione alla stessa, ma alla domanda riconvenzionale proposta), la società può appellare, in via incidentale tardiva, ai sensi dell'art. 334 c.p.c., non soltanto contro l'appellante (indipendentemente dal fatto che l'impugnazione incidentale in- vesta capi connessi o autonomi rispetto a quelli oggetto d' impugnazione principale), ma anche contro gli altri amministratori e sindaci rimasti vittoriosi in primo grado (cfr. Cass. civ., Sez. I, 7.5.1993, n. 5263).
In secondo luogo, nel caso in esame è lo stesso che ha de- CP_2 dotto come la domanda proposta nei suoi confronti dalla Greenrail Gruop
S.r.l. nel giudizio iscritto al n. 34755 del r.g.a.c. dell'anno 2018 del Tribunale di Roma sia connessa a quella esercitata da tale società nel giudizio ex art. 645 c.p.c. iscritto al n. 74948 del r.g.a.c. dell'anno 2017 del Tribunale di
Roma.
10. È fondata la censura svolta da avverso sentenza di AR primo grado laddove ha ritenuto, con riguardo alla domanda riconvenzionale proposta dallo stesso, il difetto di legittimazione passiva della
[...] in quanto “il credito a titolo di emolumenti (per l'attività dell'ap- CP_1 pellante di componente del CDA per i mesi di Marzo ed Aprile 2017) [fosse] maturato nei confronti dell che non ha partecipato al presente CP_1
13 processo”. E parimenti è fondato il primo motivo di appello incidentale, con cui la società appellata censura la sentenza di primo grado laddove ha “di- chiarato il difetto di legittimazione attiva dell (compa- Controparte_1 gine costituita dalla titolare di partecipazioni pari Controparte_3 all'87,81% della atteso che le condotte di mala gestio che Controparte_1 vengono ascritte ai IG.ri e sono state – CP_2 AR asseritamente - operate in danno dell che non ha partecipato Controparte_1 al presente giudizio”.
La legitimatio ad causam della – peraltro, non conte- Controparte_1 stata dalla stessa quanto alla domanda di condanna proposta da
[...]
e dagli ex amministratori nei cui confronti ha proposto l'azione Parte_3 di responsabilità ex art. 2476 c.c., ma rilevata d'ufficio dal giudice di prime cure – è stata erroneamente ritenuta insussistente dal giudice di primo grado. Infatti, tale società non è un diverso soggetto, bensì la nuova ragione sociale della Controparte_1
Se il decreto ingiuntivo n. 21616/2017 del 21.9.2017 in favore di CP_2 era stato emesso nei confronti della il giudizio risarci-
[...] Controparte_1 torio per responsabilità di entrambi i consiglieri era poi stato introdotto dalla nuova denominazione sociale assunta dalla Controparte_1 CP_1
Ciò non solo è documentato agli atti del giudizio di primo grado dalla
[...] visura camerale dell'odierna appellata-appellante in via incidentale (v. doc. n.
3 del fascicolo di parte – primo grado di giudizio), ma questo si CP_1 evince anche dalla circostanza che il codice fiscale ( ) è il me- P.IVA_1 desimo.
La dunque, è sia il soggetto passivo del rapporto di Controparte_1 credito dedotto da con la domanda riconvenzionale pro- AR posta nel giudizio di responsabilità dello stesso (e di intro- CP_2 dotto dalla società, sia legittimata a proporre l'azione di responsabilità nei confronti degli ex consiglieri di amministrazione dell'allora Controparte_1
11. In base alla disciplina normativa di riferimento (Regolamento UE 1301.2013; Regolamento UE 1303.2013; Linee Guida Programma H2020-
SMEInst), affinché il personale fosse tenuto a compilare e consegnare il time- sheet al fine di consentire al datore di lavoro-committente di rendicontare validamente gli emolumenti corrisposti e fruire così dei contributi UE sul
14 costo del personale inerenti il progetto di investimento e ricerca approvato, occorreva: i) che il lavoratore avesse ricevuto, dal responsabile del personale dell'azienda (o in assenza di un responsabile di personale, dal legale rappre- sentante ), un atto formale scritto di attribuzione delle propria attività lavo- rativa alle finalità ed ai contenuti del progetto: lettera d'incarico o ordine di servizio con l'indicazione delle competenze del lavoratore, delle attività da svolgersi, del periodo in cui le stesse devono essere svolte, dell'impegno massimo previsto sul progetto (espresso preferibilmente in ore/uomo), fir- mato dal responsabile di progetto (o dal legale rappresentante in caso di mancata indicazione di un responsabile specifico di progetto) e controfirmata per presa visione da parte del lavoratore (allegato B); ii) che il lavoratore avesse avuto dal responsabile di progetto (o in mancanza dal legale rappre- sentante della società) la modulistica e le relative istruzioni sulla compila- zione (modalità, sezioni da alimentare, tempi di redazione e consegna, ecc.); iii) che fosse stata presente la documentazione integrativa del time-sheet per la rendicontazione del costo, ossia: a) dichiarazione dell'ufficio preposto al pagamento degli stipendi sul calcolo del costo orario, con evidenza di tutti gli oneri (paga base, scatti di anzianità, contributi previdenziali e assisten- ziali, quota TFR, ecc.) connessi al suo costo;
b) cedolini paga riportanti il numero ore/giorni imputate al progetto;
c) mandato di pagamento quietan- zato dall'Istituto bancario cassiere e/o tesoriere o bonifico, assegno circolare o assegno bancario non trasferibile dal quale si evinca l'importo dello sti- pendio netto accreditato al lavoratore.
Ciò rilevato, nel caso di specie non risulta provato (per non avere la
[...]
che ha proposto l'azione di responsabilità, assolto all'onere della CP_1 prova gravane in capo alla stessa):
- un atto formale scritto a firma del responsabile del personale (ovvero del legale rappresentante della di attribuzione delle attività lavo- Controparte_1 rativa di e di alle finalità e ai contenuti CP_2 AR del progetto, che, peraltro, questi avrebbero dovuto preventivamente con- trofirmare per presa visione. In particolare, non è possibile ravvisare tale atto
– diversamente da quanto deduce la società appellata – nella delibera as- sembleare del 7.9.2016, con cui sono state conferite a la CP_2 delega alle “relazioni esterne ed attività di comunicazione e marketing” ed a la delega alle “funzioni legali e finanziarie”, nell'ambito AR
15 del Progetto SME Instrument (v. doc. n. 3 del fascicolo di parte - CP_1 primo grado di giudizio);
- l'avvenuta trasmissione, a cura del responsabile di progetto (o del legale rappresentante della società), a ed a , se- CP_2 AR condo una tempistica congrua ed adeguata, delle necessarie istruzioni re- canti le modalità e i tempi di redazione del time-sheet. Al riguardo, la società appellata si è limitata ad allegare come un “Modello time sheet”, ovvero di una tabella da compilarsi nelle parti relative alle ore lavorative svolte (v. doc. n. 8 del fascicolo di parte – primo grado di giudizio), fosse stato CP_1 posto nella disponibilità degli odierni convenuti, e di tutto il personale im- piegato nel progetto;
e come, in ogni caso, i due suddetti ex consiglieri di amministrazione fossero a conoscenza dello stesso;
- il pagamento di prestazioni espressamente riferite al Progetto “SMEInst- 2016-2017” e poste a rendiconto nell'ambito di tale Progetto.
Quanto sopra rilevato, non merita allora censura quanto ritenuto dal giudice di primo grado con riguardo all'azione di responsabilità - o comunque alla domanda risarcitoria – proposta nei confronti di e quindi CP_2 anche all'eccezione di compensazione proposta dalla società nel proporre opposizione ex art. 645 c.p.c. E, del pari, si deve ritenere che la
[...] non abbia provato che anche fosse tenuto a CP_1 AR redigere i time-sheet per rendicontare, sul progetto europeo denominato
“SMEInst-2016-2017”, gli emolumenti a lui corrisposti dalla Controparte_1 sicché anche la domanda risarcitoria proposta nei confronti di tale ex consi- gliere di amministrazione non può essere accolta.
12. Ad ogni buon conto, dagli atti risulta che e CP_2 AR
non si erano rifiutati né avevano ritardato la redazione di quanto ri-
[...] chiesto, seppure non formalmente e rispettando i presupposti perché po- tesse sorgere in capo agli stessi un obbligo in tale senso. Difatti, dopo il primo invito del 12.1.2017, nonché a seguito del generico invio da parte di in data il 3.4.2017, dei relativi file in formato excell, senza Controparte_1 alcuna specifica istruzione sul come riempirli, e quindi senza il necessario modello “istruzioni per la rendicontazione”, i due allora consiglieri di ammi- nistrazione, al solo scopo di esaudire la suddetta richiesta, peraltro singolar- mente formulata dopo i sospetti, da loro palesati, di irregolarità nella
16 gestione della società, avevano comunque restituito detti file compilati con le informazioni necessarie pur non avendo alcun obbligo giuridico, dapprima per via telematica (e-mail 8.5.2017) e, quindi, in formato cartaceo in data 9.5.2017 alla sede della società, con il plico poi restituito con la dicitura destinatario trasferito
Ne consegue che, ritenuto che il parametro di valutazione dell'agire dell'ap- pellante principale e di doveva consistere nella verifica CP_2 dell'osservanza, o meno, dei doveri imposti dalla legge e dall' atto costitutivo a loro carico, l'addebito di omessa o ritardata rendicontazione mosso dalla nell'esercitare l'azione ex art. 2476 c.c. nei loro con- Controparte_1 fronti non può ritenersi fondato. In particolare, non avendo la società origi- naria attrice provato che in capo a ed a CP_2 AR sussistesse l'obbligo di compilare i time-sheet, non è possibile dedurre il loro inadempimento in ragione – non della mancata compilazione degli stessi, poiché è provato che i due li avessero compilati, quanto piuttosto – della
“time sheet venivano trasmessi oltre ogni termine legale e ragionevole e co- munque erano compilati senza criterio, e, pertanto, la loro trasmissione non era utile alla Società ai fini del conseguimento del credito d'imposta per l'anno 2016 (All.to 15 alla produzione di primo grado)”.
Non è allora possibile affermare – come fa la società appellata – che, a causa dell'inadempimento del consigliere di amministrazione , AR la “non ha potuto beneficiare del credito d'imposta per Controparte_1
l'attività di ricerca e sviluppo nell'anno contabile 2016, per un ammontare complessivo di Euro 33.053,00 (Allegato 15 alla produzione di parte in primo grado)”, deducendo quindi che “L'indebito subito dalla Società costi- tuisce un debito compensabile con il credito asseritamente vantato dal IG.
”. Pt_1
In conclusione, ritenuta l'odierna appellante in via incidentale legittimata a proporre l'azione ex art. 2476 c.c. nei confronti dei due ex consiglieri di amministrazione, la domanda risarcitoria proposta dalla società nei confronti degli stessi non può essere accolta, e quindi: a) deve essere confermata la statuizione di primo grado di condanna a corrispondere il residuo compenso spettante a per i mesi di febbraio, marzo e aprile;
b) la CP_2 [...] deve essere condanna a corrispondere a Controparte_5 AR
17 gli emolumenti dovuti per i mesi di marzo e aprile 2017, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dallo stesso nei confronti della so- cietà.
13. Nel proporre appello avverso la decisione del Tribunale di Roma,
[...]
chiede che questo giudicante, in riforma della sentenza di Parte_6 primo grado, condanni la al pagamento della somma Controparte_1
“di € 20.000,00 per gli emolumenti dei mesi marzo ed aprile 2017 (10.000,00 x 2)”, in forza della deliberazione assembleare del 7.9.2016 con cui è stato nominato consigliere di amministrazione con un emolumento mensile lordo di € 10.000,00. L'odierno appellante in via principale do- manda, dunque, il pagamento del corrispettivo lordo pattuito, laddove – come ha ritenuto il giudice di primo grado – “appare fondatamente formulato
[dalla società convenuta in riconvenzionale] il rilievo circa il c.d. quantum debeatur atteso che l'importo convenuto risulta essere quello di € 26.000,00 a netto delle ritenute di legge (fiscali e previdenziali)”.
Peraltro, la condanna degli ex amministratori al pagamento del compenso che risulta dovuto al netto degli oneri fiscali e previdenziali risultanti per legge rende inammissibile per carenza di interesse la censura svolta dalla società e volta a conseguire, con riguardo alla sua condanna in favore di disposta con la sentenza di primo grado, a ridurre l'importo CP_2 delle ritenute di legge.
Sulla somma di € 20.000,00 al netto degli oneri fiscali e previdenziali, al cui pagamento in favore di deve essere condannata la AR
devono essere riconosciuti interessi al tasso di cui Controparte_1 all'art. 5 del d.lgs. 9.10.2002, n. 231, e successive integrazioni e modifica- zioni, come previsto dall'art. 1284, co. 4, c.c., dalla data della domanda, e quindi da quella di proposizione da parte dello stesso della domanda ricon- venzionale, ossia con il 10.9.2018.
Di contro, non ha proposto appello avverso la sentenza di CP_2 primo grado laddove la Sezione Specializzata in Materia di Impresa del Tri- bunale di Roma ha statuito che, “essendo stato riconosciuto il credito a titolo di sorte capitale nella presente sede gli interessi legali competono a decor- rere dalla data di pubblicazione della presente pronuncia sino a quella di effettivo soddisfo”. Detto capo della sentenza ha peraltro assunto valore di
18 giudicato, non essendo stato oggetto di autonomo motivo di appello da parte dell'odierno appellante, come ha correttamente osservato proprio parte appellata, e quindi a tale ex consigliere di amministrazione devono essere riconosciuti interessi al tasso legale ed a decorrere dalla data di pub- blicazione della sentenza di primo grado.
14. Con il secondo motivo di appello incidentale la Controparte_1 censura la sentenza emessa dalla Sezione Specializzata in Materia di Impresa del Tribunale di Roma per non avere accolto la sua eccezione di compensa- zione della somma di € 4.000,00 corrisposta a con quanto a CP_2 questi riconosciuto a titolo di compensi quale amministratore, e segnata- mente laddove il giudice di primo grado ha ritenuto che “i tre pagamenti effettuati in favore del IG. SI per l'importo complessivo di € 5.515,00 non possono essere oggetto di compensazione: il primo, infatti, pari ad € 500,00, con valuta 23/08/2016, è stato imputato ad acconto della busta paga per il mese di settembre del 201[6] (risultando vigente il rapporto di lavoro dipendente nella prima settimana del mese di settembre del 201[6]) il secondo, pari ad € 3.500,00, con valuta 29/08/2016 ad acconto senza ulteriore indicazione (risultando in atti riscontri della richiesta di anticipa- zione della tredicesima mensilità) ed il terzo, pari ad € 1.515,00, asserita- mente a saldo della retribuzione relativa al mese di febbraio del 2016 (cfr. pag. 3 dell'atto oppositivo); non è chi non rilevi che non possa essere og- getto di compensazione quanto versato per un titolo distinto e temporal- mente antecedente a quello di remunerazione del compenso di componente di C.D.A. (in riferimento ad incarico, che ha avuto decorrenza dal 07/09/2016)”.
In particolare, l'appellante in via incidentale deduce che “Il Giudice di prime cure ha errato nella parte in cui ha dichiarato non compensabile nei confronti del IG il credito di Euro 4.000,00 documentalmente provato CP_2
e pagato da parte della Società con 3 distinti bonifici di:
• Euro 500,00 mediante bonifico bancario del 23.08.2016 (All. 10 alla pro- duzione di parte in primo grado);
• di Euro 3.500,00 mediante bonifico bancario del 29.08.2016 (All. 10 alla produzione di parte in primo grado);
19 • di Euro 1.550,00 mediante bonifico bancario del 24.03.2017 (All. 10 alla produzione di parte in primo grado) a 'saldo della busta paga di febbraio 2017'.
• E così per un totale di Euro 5.000,00 che il IG. SI ha incassato da parte della Società, oltre il dovuto”.
15. A parte il rilievo per cui la società appellante in via incidentale deduce l'erroneità della mancata compensazione di un importo di € 4.000,00, in quanto documentato da bonifici che però ammontano a complessivi € 5.550,00, come ha rilevato il giudice di primo grado (e non ad € 5.000,00, come indica parte appellante in via incidentale nel proporre appello), la cen- sura si fonda sul rilievo per cui “La motivazione omette di indicare su quale evidenza documentale e/o probatoria essa si fondi, con conseguente vizio di motivazione apparente”. La sussistenza di un precedente rapporto tra le parti, oltre ad essere stato allegato dallo stesso si evince, CP_2 tuttavia, sia dal dato temporale a cui si riferiscono i pagamenti, precedente a quello della nomina di questi quale consigliere di amministrazione, sia dalla documentazione prodotta dalla stessa società appellante, e invocata nello svolgere il motivo in esame.
La deduce, nel proporre appello incidentale, che: Controparte_1
- con riguardo al pagamento della somma di € 500,00 “la Busta paga di settembre 2016 è stata integralmente pagata dalla società al IG. SI, mediante bonifico bancario del 17.10.2016 (All.to 5 alla produzione di parte attrice)”. Anche qualora il bonifico in questione effettivamente costituisca un acconto del successivo stipendio del mese di settembre 2016, il successivo integrale versamento di quanto dovuto a tale titolo determina un indebito per una somma pari a quella di detto bonifico in data 23.8.2016.
- con riguardo al bonifico per € 3.500,00 effettuato con valuta 29.8.2016, con causale generico “acconto” (v. doc. n. 22 del fascicolo di parte CP_1
– primo grado di giudizio), deduce gli era stato invece “cor- CP_2 risposto a fronte delle varie spese che aveva continuato ad anticipare per la società (ivi docc. da 23 a 32)”. La documentazione indicata dall'appellato non giustifica, tuttavia, la sussistenza di “varie spese” che gli sarebbero state rimborsate, e peraltro una voce di rimborso per tale importo non risulta dalla
20 busta paga relativa al mese di settembre 2016 (v. do. N. 5 del fascicolo di parte – primo grado di giudizio). CP_1
16. È vero, allora, che – come ha fatto notare nel giudizio di CP_2 opposizione ex art. 645 c.p.c. e come deduce nel presente giudizio di appello
– “la causale ('rapporto coord. e continuativo') e la data (€ 500,00 valuta 23 agosto 2016; € 3.500,00 valuta 29 Agosto 2016; € 1.515,00 del Febbraio 2017 (docc. 42-43 cfr. 20-21 fasc. RG. 74948.2017) i pagamenti in que- stione erano stati tutti fatti prima che egli assumesse la carica di consigliere di amministrazione del 7 settembre 2016; è quindi evidente che si trattava pertanto dei crediti da lui maturati come Direttore Generale (docc. da 5 a 13 fascicolo RG. 74948.2017) in quanto fino alla data delle sue dimissioni (doc. 44 – cfr. doc. 21 fasc. RG. 74948.2017) non aveva avuto altri ruoli all' infuori di quello status lavorativo”.
Al contempo, però, non è possibile escludere che vi siano stati dei pagamenti ulteriori in favore di tale appellato in via incidentale rispetto a quanto spet- tante allo stesso, seppure i pagamenti in questione avrebbero riguardato emolumenti riconosciuti allo stesso quale dipendente, e non quale consi- gliere di amministrazione. Se così fosse, sussisterebbe – in astratto – il diritto della a ripetere, a titolo di indebito, la somma di € Controparte_1
4.000,00.
E' anche vero, però, che – come si legge nella sentenza di primo grado – si è trattato di pagamenti effettuati, seppure indebitamente (a quanto dedotto dalla società appellante), per “titoli distinti e temporalmente antecedenti” rispetto a quelli azionati da in sede monitoria, e quindi i pa- CP_2 gamenti in questione non potevano essere imputati dal giudice di primo grado ad una causale non solo a quella data era certamente inesistente, ma soprattutto che non è stata dedotta dalla nel contestare Controparte_1 la domanda di condanna proposte nei suoi confronti da CP_2
In altri termini, nel presente giudizio di appello la de- Controparte_1 duce di avere diritto a compensare l'importo di € 4.000,00 in quanto costi- tuenti indebito, vale a dire in quanto pagamenti effettuati in favore di
[...] sebbene allo stesso lo stipendio del febbraio 2016 fosse stato Parte_5 poi integralmente corrisposto. Con l'atto di citazione in opposizione ex art. 645 c.p.c., infatti, la società ha dedotto che “la mensilità di febbraio 2017
21 veniva integralmente saldata” a con i tre bonifici sopra ripor- CP_2 tati.
Nel dedurre la corresponsione a titolo di indebito della somma di € 4.000,00, e non il pagamento del compenso mediante gli acconti corrisposti, l'appellante in via incidentale svolge quindi una deduzione del tutto nuova rispetto a quella effettuata nel proporre opposizione avverso il decreto in- giuntivo n. 21616/2017 emesso dal Tribunale di Roma il 21.9.2017, e come tale inammissibile nel presente giudizio di appello. Come ha avuto modo di osservare la Suprema Corte, “il divieto di nova sancito dall'art. 345 cod. proc. civ., (…) riguarda non soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma anche le contestazioni nuove, ossia quelle non esplicate in primo grado e ciò perché nuove contestazioni in secondo grado, modificando i temi di indagine, trasformerebbero il giudizio d'appello da mera revisio prioris in- stantiae in iudicium novum, il che è estraneo al vigente ordinamento proces- suale. Come già affermato da[lla stessa Suprema] […] Corte (Cass. 13/10/2015, n. 20502; v. anche Cass. 28/02/2014, n. 4854), “è la logica stessa del sistema che esclude che in appello ... possano introdursi nuove contestazioni in punto di fatto (cfr., ad esempio Cass. n. 4854/2014 e Cass. n. 7878/2000)” (Cass. 13/10/2015, n. 20502)” (così Cass. civ., Sez. VI-3, ord. 1°.2.2018, n. 2529; cfr., nello stesso senso, Cass. civ., Sez. III, ord.
22.3.2022, n. 9211).
17. Con riguardo al terzo bonifico “pari ad € 1.515,00, asseritamente a saldo della retribuzione relativa al mese di febbraio del 201[7] (cfr. pag. 3 dell'atto oppositivo)” in favore di la sentenza appellata merita CP_2 invece censura.
Si evince dalla documentazione prodotta dalla società opponente nel giudi- zio ex art. 645 c.p.c., peraltro mai contestata specificamente da CP_2
che in data 24.3.2017 la ha effettuato in suo favore
[...] Controparte_1 un bonifico di € 1.550,00 con causale: Febbraio 2017” Parte_7
(v. doc. n. 10 del fascicolo di parte – primo grado di giudizio). Ne CP_1 consegue che tale importo di € 1.515,00, imputato al corrispettivo per il mese di febbraio 2017 in sede di esecuzione del bonifico da parte della debitrice, deve essere sottratto dal corrispettivo dovuto a e CP_2 per cui ha agito in sede monitoria l'odierno appellata in via incidentale.
22 Pertanto, con la presente sentenza deve essere riformato quanto statuito dal giudice di primo grado e – essendo stato già revocato con la sentenza di primo grado il decreto ingiuntivo n. 21616/2017 emesso dal Tribunale di Roma – Sezione Specializzata in Materia di Impresa il 21.9.2017 - la
[...] deve essere condannata a corrispondere a Controparte_5 CP_2
l'importo complessivo di € 24.485,00 (26.000,00 - 1.515,00).
18. Con il terzo motivo di appello incidentale si censura la sentenza di primo grado laddove ha ritenuto che “la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni, concretante azione di responsabilità, risulta irritualmente proposta in quanto non preceduta da autorizzazione del consesso assembleare”.
In primo luogo, la deduce che “Il Giudice di prime cure Controparte_1 non ha compiuto una corretta qualificazione della domanda proposta dalla Società in primo grado che concretava una ipotesi di eccezione di inadempi- mento ex art. 1460 Cc per la quale alcuna norma di legge impone una pre- cedente deliberazione societaria”.
L'assunto di parte appellante in via incidentale è privo di ogni pregio soltanto laddove si consideri che – come la stessa riconosce – con l'atto introduttivo del giudizio iscritto al n. 34755 del r.g.a.c. dell'anno 2018 del Tribunale di Roma è stata proposta dalla società l'azione di responsabilità sociale nei confronti dei due ex consiglieri di amministrazione e AR [...]
L'eccezione riconvenzionale non può essere oggetto di una Parte_5 domanda autonoma, anche se la riunione al giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. proposto dalla stessa avverso il decreto ingiuntivo Controparte_1 emesso in favore di e la proposizione di domanda riconven- CP_2 zionale da parte di ha determinato che la domanda ri- Controparte_6 sarcitoria proposta dalla società si sia contrapposta alla domanda di con- danna proposte dai due ex amministratori.
19. L'appellante in via incidentale deduce, in secondo luogo, che, essendo la una società a responsabilità limitata, non trovi applicazione Controparte_1
- in via estensiva, più che analogica - l'art. 2393 c.c., come ha invece ritenuto la Sezione Specializzata in Materia di Impresa del Tribunale di Roma. E in- voca, a sostegno del proprio assunto, l'orientamento – effettivamente sussi- stente, ma invero minoritario in giurisprudenza – della stessa Sezione Spe- cializzata in Materia di Imprese del Tribunale di Roma (cfr., tra le ultime, Trib.
23 Roma n. 14944/2023 del 18.10.2023, in https://www.eutekne.info/Se- zioni/Art_998123_l_azione_della_srl_non_richiede_l_autorizza- zione_dei_soci.aspx), difforme rispetto a quanto sostenuto dallo stesso giu- dicante con la decisione appellata.
Di contro, si deve ritenere – conformemente all'orientamento maggioritario della giurisprudenza di merito – non solo che, nonostante l'art. 2476 c.c. non rechi indicazioni in merito all'esercizio dell'azione sociale di responsabi- lità nei confronti degli amministratori di società a responsabilità limitata, deve ritenersi che questa possa essere esercitata direttamente dalla società previa deliberazione assembleare, ex art. 2393 c.c., quando l'azione è diretta a far valere la responsabilità degli amministratori per inadempimento degli obblighi imposti dalla legge o dallo statuto;
ma anche che l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità deve essere deliberato, anche nelle so- cietà a responsabilità limitata, dall'assemblea dei soci. In particolare, l'auto- rizzazione assembleare si pone come requisito necessario per attribuire al legale rappresentante della società la legittimazione processuale e la volontà dei soci deve necessariamente essere espressa mediante una deliberazione da assumersi nell'assemblea in sede ordinaria (art. 2364, co. 1, n. 4, c.c.), non essendo ammesse forme equipollenti (cfr. Trib. Firenze, 21.4.2023, n. 1208, in https://www.giurisprudenzadelleimprese.it, Codice RG 2139
2020).
20. Privo di pregio è il quarto motivo di appello incidentale, con cui si cen- sura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale di Roma ha rigettato le istanze istruttorie formulate dalla di “accer- Controparte_1 tamento peritale d'ufficio in ordine ai contenuti dell'attività gestoria dei IG.ri SI ”, e, successivamente, nella motivazione della sentenza appel- Pt_1 lata, ha rigettato la domanda di risarcimento, in quanto non supportata da
“allegazioni”.
La deduce l'illogicità della motivazione della sentenza Controparte_1 appellata, in quanto, “essendo stata rigettata l'istanza istruttoria della So- cietà di un accertamento peritale d'ufficio, non si comprende come il Giudice di prime cure abbia poi potuto rigettare la domanda proposta ad esclusiva motivazione dell'assenza di allegazioni, avendo la Società proposto un prin- cipio di priva, sufficiente a fondare il convincimento del giudicante quanto al
24 mezzo di prova richiesto”. In particolare, la società appellante censura la sentenza di primo grado laddove ha ritenuto che “In via istruttoria la causa risulta adeguatamente istruita su base documentale;
pertanto non si ravvisa la opportunità di ammettere l'interrogatorio formale deferito ai IG.ri SI e […] da ultimo, in ragione delle valutazioni infra espresse non si Pt_1 ravvisa la opportunità di favorire l'ingresso dell'accertamento peritale d'uffi- cio in ordine ai contenuti dell'attività gestoria dei IG.ri SI ”. Pt_1
Come emerge dal passaggio motivazionale sopra riportato, il giudice di primo grado ha dunque ritenuto irrilevanti ai fini della decisione le prove orali articolate da parte attrice (nel domandare la condanna al risarcimento dei danni dei due ex amministratori). Con la sentenza impugnata non ha ri- gettato la domanda proposta dalla per mancanza di Controparte_1 prova, bensì – come rileva la stessa parte appellante – per difetto di allega- zione. Non vi è, dunque, alcuna contraddizione tra il provvedimento con cui non sono state ammesse le prove e la successiva decisione assunta.
Di questo, peraltro, mostra di essere consapevole l'odierna appellante in via incidentale, la quale censura soprattutto la mancata ammissione della c.t.u. richiesta dalla stessa. E ciò sul presupposto, errato, che la stessa potesse avere valenza acquisitiva, laddove il caso in esame non rientra tra quelli in cui sia possibile derogare al divieto di indagini esplorative (cfr. Cass. civ., Sez. III, 14.2.2006, n. 3191; Cass. civ., Sez. III, 6.6.2003, n. 9060).
La consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acqui- siti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che detto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata dal giudice qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr. Cass. civ., Sez. VI-1, ord. 15.12.2017, n. 30218; Cass. civ., Sez. VI-L,
8.2.2011, n. 3130).
21. In base al principio fissato dall'art. 336, co. 1, c.p.c., secondo cui la ri- forma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte rifor- mata (cosiddetto effetto espansivo interno), la riforma, anche parziale, della
25 sentenza di primo grado determina la caducazione ex lege della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice di appello, di provvedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle stesse (cfr. Cass. civ., Sez. III, 29.10.2019, n. 27606; Cass. civ., Sez. IV-3, 24.1.2017, n. 1775; Cass. civ., Sez. L, 22.12.2009, n. 26985; Cass. civ., Sez. III, 11.6.2008, n. 15483; Cass. civ., Sez. III, 5.6.2007, n. 13059).
Nella regolazione delle spese del primo e del secondo grado di giudizio si deve avere riguardo alla complessiva soccombenza della società appellata, che deve essere riconosciuta debitrice degli emolumenti spettanti agli ex amministratori della stessa, seppure nella misura accertata dalla presente sentenza, inferiori rispetto a quelli domandati dagli stessi. All'importo rico- nosciuto vanno parametrare le spese del primo grado, avendo riguardo quanto a che lo stesso si è anche costituito e ha svolto le CP_2 proprie difese nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, e non solo in quello risarcitorio proposto dalla e del presente grado Controparte_1 di giudizio.
Le spese di lite liquidate in favore di devono essere di- AR stratte in favore dell'avv. Gaetano SI, che se ne è dichiarato antistatario con le note di trattazione scritta per l'udienza del 12.2.2024 (depositate in data 1°.2.2024), e sebbene con le note di trattazione scritta per l'udienza del 16.6.2025 (depositate in data 9.6.2025) non abbia ribadito tale dichia- razione (ma neanche l'ha espressamente rinunciata). Al riguardo, è oppor- tuno evidenziare che, sebbene l'appellato e l'appellante prin- CP_2 cipale siano assistiti dal medesimo difensore, le posizioni AR degli stessi sono distinte e le difese svolte non siano sovrapponibili (oltre ad essere ognuno difeso da un altro difensore, l'avv. Giulia SI quanto a
[...]
e l'avv. Rosario Livio SI quanto a ), con Parte_5 AR ogni conseguenza in termini di liquidazione in favore dei due ex consiglieri di amministrazione delle spese del presente grado.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede:
26 accoglie l'appello principale proposto da e l'ap- AR pello incidentale proposto dalla avverso la sentenza Controparte_1
n. 1293/2022 emessa dal Tribunale di Roma – Sezione Specializzata in Ma- teria di Impresa il 13.9.2022 e, per l'effetto, in parziale riforma di tale deci- sione: o dichiara inammissibile l'azione di responsabilità ex art. 2476 c.c. propo- sta dalla nei confronti di e Controparte_1 AR [...]
Parte_5
o condanna la a pagare a l'im- Controparte_1 CP_2 porto complessivo di € 24.485,00 al netto delle ritenute fiscali e previden- ziali, oltre interessi legali dal 13.9.2022 fino all'effettivo pagamento;
o condanna la a pagare a Controparte_1 AR
l'importo complessivo di € 20.000,00 al netto delle ritenute fiscali e previ- denziali, oltre interessi al tasso al tasso di cui all'art. 5 del d.lgs. 9.10.2002,
n. 231, e successive integrazioni e modificazioni, dal 10.9.2018 all'effettivo pagamento;
o rigetta nel resto la domanda di condanna proposta da AR
nei confronti della
[...] Controparte_1
o condanna la a rimborsare a le Controparte_1 CP_2 spese di lite del primo grado di giudizio, che liquida in € 7.000,00 per com- pensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
o condanna la a rimborsare a Controparte_1 AR le spese di lite del primo grado di giudizio, che liquida in € 5.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge, da distrarre in favore dell'avv. Gaetano ALESSI, dichiaratosene antistatario;
conferma nel resto la sentenza di primo grado;
condanna la a rimborsare a Controparte_1 AR
le spese del presente giudizio di appello, che liquida in € 4.000,00
[...] per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge, da distrarre in favore dell'avv. Gaetano ALESSI, dichiaratosene antistatario;
27 condanna la a rimborsare a le Controparte_1 CP_2 spese del presente giudizio di appello, che liquida in € 4.000,00 per com- pensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
manda alla Cancelleria di modificare il codice oggetto del presente giu- dizio con il seguente: 181003.
Roma, 16.6.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario Montanaro ED Thellung de Courtelary
28
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
così composta: ED HE de COURTELARY Presidente Marina TUCCI Consigliere Mario MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 3819 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, decisa ai sensi degli artt. 281-sexies e 350-bis c.p.c. all'udienza del giorno 16.6.2025 tra
(cod. fisc.: ), elettivamente AR CodiceFiscale_1 domiciliato in Roma, Via Monte Zebio n. 28, presso lo studio dell'avv. Gae- tano SI (cod. fisc.: ) e dell'avv. Rosario Livio SI CodiceFiscale_2
(cod. fisc.: ), che lo rappresentano e difendono per CodiceFiscale_3 procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio iscritto al n. 34755 del r.g.a.c. dell'anno 2018 del Tribunale di Roma;
-appellante – appellato in via incidentale- e (GIÀ (cod. fisc. Controparte_1 Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 [...]
elettivamente domiciliata in Roma, Via Belsiana n. 71, presso Parte_2 lo studio dell'avv. Saverio Occhipinti (cod. fisc. ), che CodiceFiscale_4 la rappresenta e difende per procure alle liti su fogli separati allegati all'atto di citazione introduttivo del giudizio iscritto al n. 34755 del r.g.a.c. dell'anno
2018 del Tribunale di Roma e all'atto di citazione del giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. iscritto al n. 74948 del r.g.a.c. dell'anno 2017 del Tribunale di Roma;
-appellata – appellante in via incidentale- e (cod. fisc. , elettivamente domi- CP_2 CodiceFiscale_5 ciliato in Roma, Via Monte Zebio n. 28, presso lo studio dell'avv. Gaetano SI (cod. fisc. e dell'avv. Giulia SI (cod. fisc. CodiceFiscale_2
), che lo rappresentano e difendono per procura alle CodiceFiscale_6 liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
-appellato – appellato in via incidentale-
OGGETTO: causa di responsabilità verso organi amministrativi e di controllo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per : “Voglia codesta Corte d' Appello di Roma, in acco- AR glimento del presente gravame ed in riforma della impugnata sentenza n. 1293.2022 del Tribunale delle Imprese di Roma così statuire:
- accertare e dichiarare ch (CF ) era pas- Controparte_1 P.IVA_1 sivamente legittimata nei riguardi delle domande riconvenzionali di
[...]
; AR
- condannare la stessa a pagare a quest' ultimo l'importo di € 20.000,00 (per compensi di consigliere di amministrazione della società dovuti in rela- zione ai mesi di marzo ed Aprile 2017) oltre rivalutazione monetaria, inte- ressi dalle rispettive scadenze nonché di mora ex art. 1284 c.c. IV° comma dalla domanda giudiziale;
- con vittoria di spese e compensi dei due gradi di giudizio da distrarsi in favore del difensore antistatario Avv. Gaetano SI”; per “Nel merito Controparte_1
In riforma della Sentenza di Primo Grado dichiarare la legittimazione attiva della societ Controparte_1
➢ Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto;
➢ Nella denegata ipotesi di soccombenza, ridurre l'importo di condanna delle ritenute di legge (fiscali e previdenziali);
➢ In riforma della Sentenza di primo grado, nella parte in cui afferma: 'deve essere dichiarato il difetto di legittimazione attiva dell Controparte_1
(compagine costituita dall titolare di partecipazioni pari Controparte_3 all'87,81% della atteso che le condotte di mala gestio che Controparte_1 vengono ascritte ai IG.ri e sono state- CP_2 AR asseritamente- operate in danno dell che non ha partecipato Controparte_1
2 al presente giudizio;
E “
P.Q.M.
[…] 2) Dichiara il difetto di legittimazione attiva della con riferimento alla domanda di risarci- Controparte_1 mento dei danni proposta nei confronti dei IG.ri e CP_2 [...]
Parte_3
➢ accertare e dichiarare la legittimazione attiva della Società, per le moti- vazioni di cui al paragrafo 'C' del presente atto;
➢ In riforma della Sentenza di primo grado nella parte in cui afferma: 'i tre pagamenti effettuati in favore del IG. SI per l'importo complessivo di € 5.515,00 non possono essere oggetto di compensazione: il primo, infatti, pari ad € 500,00, con valuta 23/08/2016, è stato imputato ad acconto della busta paga per il mese di settembre del 2017 (risultando vigente il rapporto di lavoro dipendente nella prima settimana del mese di settembre del 2017) il secondo, pari ad € 3.500,00, con valuta 29/08/2016 ad acconto senza ulteriore indicazione (risultando in atti riscontri della richiesta di anticipa- zione della tredicesima mensilità) ed il terzo, pari ad € 1.515,00, asserita- mente a saldo della retribuzione relativa al mese di febbraio del 2016 (cfr. pag. 3 dell'atto oppositivo); non è chi non rilevi che non possa essere og- getto di compensazione quanto versato per un titolo distinto e temporal- mente antecedente a quello di remunerazione del compenso di componente di C.D.A. (in riferimento ad incarico, che ha avuto decorrenza dal 07/09/2016); pur a voler ritenere che l sia incorsa in errore Controparte_1 nell'indicare il periodo di riferimento - 2016 anziché 2017 - e che, pertanto, il terzo pagamento sia riferibile alla attività oggetto di indagine occorre con- siderare che nella contabile bancaria è indicato pagamento generico e che, comunque, in sede monitoria è stato richiesto il saldo dell'emolumento rela- tivo al mese di febbraio del 2017;' accertare e dichiarare l'indebito maturato dal IG. per Euro 4.000,00 nei riguardi della Società, per le Parte_4 motivazioni di cui al paragrafo “D” del presente atto;
➢ In riforma della Sentenza di Primo Grado, 'la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni, concretante azione di responsabilità, risulta irritual- mente proposta in quanto non preceduta da autorizzazione del consesso assembleare;
ed infatti non può essere consentito a due componenti del C.D.A., in conflitto di interessi con gli altri due, di ergersi a censori delle attività gestorie in difetto di espressa autorizzazione del consesso assem- bleare;
' e in cui afferma 'In via istruttoria la causa risulta adeguatamente
3 istruita su base documentale;
pertanto non si ravvisa la opportunità di am- mettere l'interrogatorio formale deferito ai IG.ri SI da ultimo, in Pt_1 ragione delle valutazioni infra espresse non si ravvisa la opportunità di favo- rire l'ingresso dell'accertamento peritale d'ufficio in ordine ai contenuti dell'attività gestoria dei IG.ri SI .' E 'a tutto voler concedere non Pt_1 sono stati indicati idonei riscontri a fondamento delle contestazioni mosse non potendo le carenti allegazioni di parte opponente essere surrogate dalla richiesta di accertamento contabile-fiscale di natura officiosa;
' ammettere le istanze istruttorie proposte in primo grado e quindi, condannare i IG.ri e per i danni occorsi alla Società; previ CP_2 AR ammissione dell'accertamento peritale richiesto nel primo grado di giudizio, accertare e dichiarare l'inadempimento dei consiglieri IG.ri e SI, Pt_1 ciascuno per i titoli meglio esposti nel presente atto, e, per l'effetto, condan- nare il IG. ed il IG. al risarcimento in AR CP_2 favore della Società dell'importo complessivo di Euro 33.053,00 a titolo di mancato beneficio fiscale quanto al credito d'imposta per l'attività di Ricerca e Sviluppo, per motivazioni di cui al paragrafo “E” del presente atto;
➢ In riforma della sentenza di primo grado condannare ovvero e parti se- condo la soccombenza, al pagamento delle spese del doppio grado di giu- dizio.
➢ ! Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge”; per “Voglia la Corte d' Appello di Roma, rigettata ogni con- CP_2 traria istanza, eccezione e deduzione:
1) respingere l'impugnazione incidentale proposta perché inammissibile, in- fondata in fatto e diritto.
2) ai sensi dell'art. 346 cpc. dichiarare la inammissibilità e/o la improcedibi- lità della citazione in opposizione nel proc. RG. 74948.2017 nonché dell'atto di citazione del giudizio RG. 37455.2018 in quanto carenti entrambi di spe- cifica delibera della assemblea.
3) con vittoria di spese e compensi”.
FATTO E DIRITTO
1. La ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo Controparte_1
n. 21616/2017 emesso in data 21.9.2017 dal Tribunale di Roma – Sezione
4 Specializzata in Materia di Impresa, con cui le è stato ingiunto di pagare a ex consigliere di amministrazione della stessa, € 26.000,00, CP_2 oltre interessi ed accessori, quali residui compensi dovuti allo stesso per tale carica fino alla revoca effettuata il 19.4.2017. In particolare, la società op- ponente ha dedotto che: i) detto emolumento spettava solo in funzione delle deleghe a lui attribuite per le relazioni esterne, l'attività di comunicazione e di marketing, e segnatamente per le “attività amministrative rientranti tra gli incarichi previsti dal fondo SME”; e poiché tali deleghe gli erano state ritirate (il 22.2.2017) null'altro gli era dovuto;
ii) la retribuzione lorda del mese di febbraio 2017 gli era stata corrisposta in misura ridotta, in quanto in quella sede la aveva recuperato due “anticipi stipendio” di € 500,00 Controparte_1
e di € 3.500,00 corrisposti in data 23.8.2016 e in data 29.8.2016; iii) dalla data della revoca dalla carica l'opposto non aveva comunque adempiuto alla
“rendicontazione e predisposizione dei time sheet necessari”, sicché CP_2 era inadempiente, atteso che quanto trasmesso, peraltro tardivamente,
[...] con e-mail dell'8.5.2017 era inidoneo perché “frutto di una compilazione posticcia e raffazzonata (…) senza riguardo all'effettivo lavoro svolto e co- munque privo del seppur minimo supporto documentale che ne impediva la validazione ed accettazione”.
La società opponente ha formulato, pertanto, eccependo in compensazione il proprio credito risarcitorio per non avere potuto rendicontare, nell'ambito del finanziamento del progetto “SME Instruments” di € 78.609,90, l'importo di € 55.026,93, pari al 70% delle spese ammesse a contributo destinato a copertura i costi nonché il restante 30% di tali spese, pari ad € 23.582,97.
Si è costituito nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. CP_2 il quale ha replicato che: i) il compenso di € 10.000,00 mensili, deliberato a suo favore dalla assemblea dei soci tenutasi il 7.9.2016 - e non quindi dal c.d.a. della società opponente -, non era mai stato subordinato all'esecuzione di specifiche deleghe operative, conferite invece nell'ambito del Consiglio stesso, ed era stato determinato a suo favore per il solo fatto di essere stato nominato quale componente dell'organo amministrativo collegiale della so- cietà; ii) il suo diritto al compenso si basava, pertanto, sull'art. 2389 c.c. per il fatto di amministrare la società, e non già come contropartita dell'esecu- zione di un opera ex art. 2222 c.c. o del perseguimento di uno specifico risultato e tanto meno di eventuali deleghe, che del resto gli erano state 5 attribuite nella successiva e separata seduta del c.d.a. (v. doc. n. 8 del fasci- colo di parte SI – primo grado di giudizio); e ha dedotto, altresì, di avere amministrato in coerenza coi suoi doveri di mandato, producendo al riguardo documentazione.
2. Con atto di citazione notificato il 22.5.2018, la (già Controparte_1
ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Roma – Se- Controparte_1 zione Specializzata in e Controparte_4 AR CP_2 per sentirli condannare al pagamento della somma di € 66.154,00
[...] ciascuno ovvero, in via gradata, complessivamente ad € 92.617,00, a titolo di somme non recuperate nell'ambito del Progetto “SME Instrument” per l'omessa attività di rendicontazione, e ad € 33.053,00, a titolo di mancato beneficio fiscale quanto al credito di imposta per l'attività di ricerca e svi- luppo.
Si sono costituiti in tale giudizio sia riportandosi alle difese CP_2 svolte nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo sopra indicato, ecce- pendo dunque l'inammissibilità di tale ulteriore azione perché identica a quella esercitata nel giudizio ex art. 645 c.p.c. iscritto al n. 74948 del r.g.a.c. dell'anno 2017 del Tribunale di Roma;
sia , che ha chiesto AR il rigetto delle suddette domande e, in via riconvenzionale, la condanna della società attrice al pagamento dei compensi relativi al mese di marzo e aprile 2017, pari ad € 10.000,00 per ciascuna mensilità.
3. Riunito tale secondo giudizio, iscritto al n. 34755 del r.g.a.c. dell'anno
2018 del Tribunale di Roma, al primo, con ordinanza assunta in data 3.9.2019, ed istruite le cause riunite esclusivamente mediante deposito di documentazione, con sentenza n. 1293/2022 del 26.1.2022 il Tribunale di
Roma – Sezione Specializzata in Materia di Impresa ha così statuito:
a) “accoglie parzialmente l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 21616.2017 di ”, avendo ritenuto che non gli spetti il com- CP_2 penso “lordo”, per cui era stata emessa l'ingiunzione opposta, bensì al netto degli oneri fiscali, e quindi ha “condanna[to] la a pagare al Controparte_1
IG la somma complessiva pari ad € 26.000,00 al netto delle CP_2 ritenute di legge”;
6 b) “dichiara il difetto di legittimazione attiva della con Controparte_1 riferimento alla domanda di risarcimento dei danni proposta nei confronti dei sigg.r ; CP_2 AR
c) “dichiara il difetto di legittimazione passiva della con Controparte_1 riferimento alla domanda riconvenzionale di pagamento degli emolumenti del CDA d per i mesi di marzo ed aprile 2017 proposta dal sig. CP_1
”; AR
d) “Condanna[to] la con riferimento al titolo sub 1) di cui al Controparte_1 presente dispositivo a rifondere in favore del IG e, per esso, CP_2 nei confronti del procuratore distrattario, le spese del presente giudizio che si liquidano nell'importo complessivo di € 4.835,00 oltre rimborso forfetta- rio spese generali 15% compenso, C.P.A. ed I.V.A. come per legge”.
e) “compensa fra le parti le spese di lite relative al titolo sub. 2) di cui al presente dispositivo”, vale a dire quelle relative al giudizio tra la
[...]
e . CP_1 AR
4. ha proposto appello avverso la suddetta decisione, AR evidenziando come e siano in realtà lo Controparte_1 Controparte_1 stesso soggetto giuridico, essendo la nuova denominazione sociale assunta dalla medesima società, come appunto dimostrato dal mantenimento dello stesso codice fiscale ( ). E ha chiesto, pertanto, a questo giu- P.IVA_1 dicante, in riforma della sentenza appellata, di condannare la società debi- trice, nella sua nuova denominazione di assunta dalla Controparte_1 stessa, a pagargli i compensi di consigliere di amministrazione maturati dallo stesso per i mesi di marzo ed aprile 2017, pari a complessivi € 20.000,00, oltre rivalutazione monetaria, interessi dalle rispettive scadenze, nonché in- teressi di mora ex art. 1284, co. 4, c.c., come già chiesti in via riconvenzio- nale dall'appellante nel giudizio di primo grado.
Si è costituita nel presente giudizio di appello, con compresa di costituzione e risposta depositata il 4.9.2023, la che, nello svolgere Controparte_1 il primo motivo di appello incidentale avverso la sentenza di primo grado, ha riconosciuto l'effettiva titolarità del rapporto sociale in relazione a cui ha agito in via riconvenzionale , e inoltre ha proposto ap- AR pello incidentale per sentire, previa integrazione del contraddittorio nei con- fronti di ai sensi dell'art. 331 c.p.c. o dell'art. 332 c.p.c.: i) CP_2
7 ridurre l'importo delle ritenute di legge liquidate a ii) rifor- CP_2 mare la sentenza di primo grado nella parre in cui aveva dichiarato che i tre pagamenti di complessivi € 5.515,00 non potevano essere oggetto di com- pensazione;
iii) dichiarare aveva indebitamente percepito € CP_2
4.000,00; iv) dichiarare l'inadempimento dei due consiglieri di amministra- zione alle obbligazioni assunte dagli stessi;
v) condannarli, conseguente- mente, a risarcire i danni subiti dalla società in misura pari ad € 33.053,00 a titolo di mancato beneficio fiscale.
Con ordinanza in data 25.9.2023, “considerato che la Controparte_1 ha proposto appello incidentale avverso la sentenza n. 1293/2022
[...] emessa dal Tribunale di Roma – Sezione Specializzata in Materia di Impresa in data 26.1.2022”, questa Corte ha ordinato alle parti di integrare il con- traddittorio nei confronti di Questi si è costituito con com- CP_2 parsa depositata l'11.1.2024 e ha eccepito, preliminarmente, l'inammissibi- lità dell'appello proposto in via incidentale dalla società appellata con ri- guardo al capo con cui è stata condannata a corrispondergli la somma di €
26.000,00 al netto delle ritenute fiscali, “oltre interessi legali a decorrere dalla data di pubblicazione della presente pronuncia sino a quella di effettivo soddisfo”, e ciò sia per difetto di procura al difensore per proporre tale im- pugnazione sia per tardività.
5. nel costituirsi nel presente grado di giudizio, ha eccepito CP_2 la nullità – meglio, l'inesistenza – della procura alle liti al difensore della per proporre appello incidentale avverso il capo della Controparte_1 sentenza emessa dal Tribunale di Roma che, decidendo la causa iscritta al n.
74948 del r.g.a.c. dell'anno 2017 (di opposizione al decreto ingiuntivo n. 21616/2017 emesso in data 21.9.2017), ha parzialmente accolto la stessa, condannando la società a pagare all'opposto la somma di € 26.000,00 al netto delle ritenute fiscali, “oltre interessi legali a decorrere dalla data di pubblicazione della presente pronuncia sino a quella di effettivo soddisfo”.
Tale appellato rileva, in primo luogo, che la procura alle liti allegata alla com- parsa di costituzione e risposta in appello deposita dalla Controparte_1 si riferisce al giudizio introdotto dalla stessa di responsabilità degli am-
[...] ministratori sociali, peraltro genericamente indicato nella stessa, e dunque non al separato giudizio avente ad oggetto il pagamento del compenso
8 spettante a che nella fase di opposizione ex art. 645 c.p.c. è CP_2 stato iscritto al n. 74948 del r.g.a.c. dell'anno 2017. E che, pertanto, anche qualora si volesse ritenere che la procura genericamente riferita a una causa di “azione di responsabilità” sia quella relativa alla causa proposta dalla nei confronti di e , Controparte_1 CP_2 AR tale procura avrebbe consentito al difensore di tale società di appellare inci- dentalmente (oltre al rigetto della domanda di responsabilità, ovviamente) la sola parte relativa alla domanda riconvenzionale proposta da AR
, in relazione a cui era stata peraltro dichiarato il difetto di legittima-
[...] zione passiva dell'odierna appellante in via incidentale. In particolare,
[...] rileva come “la precedente causa di opposizione RG. Parte_5
74948.2017 al D.I. - ancorché formalmente riunita con la causa risarcitoria RG. n. 34755.2018 per cui decisa con una conseguente unica pronuncia - non aveva perduto la propria autonomia (le motivazioni sono del resto anche graficamente, ben distinte)”; e deduce che, pertanto, “per appellare il capo della sentenza di pertinenza del ex consigliere il difensore CP_2 avversario, quanto meno all' atto della costituzione (art. 125 cpc.) avrebbe dovuto avere una procura ad hoc mentre quella in atti, essendo del 13.3.2018 (doc. 10) è inidonea perché è certamente quella del successivo procedimento RG. 34755.2018”.
6. È vero che la procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello, in forza del quale è stato proposto appello incidentale, è quella depositata dalla nel costituirsi nel giudizio iscritto al n. Controparte_1
34755 del r.g.a.c. dell'anno 2018 del Tribunale di Roma, introdotto dalla stessa. Ciò è quanto emerge da un raffronto tra la stessa e quella presente nel fascicolo telematico del primo grado, e segnatamente nel fascicolo di parte attrice.
Sulla scorta di tale procura il difensore della società era facoltizzato a pro- porre appello incidentale nei confronti dei capi di sentenza riguardanti la domanda risarcitoria proposta da tale società nei confronti di CP_2
e , e segnatamente laddove ha ritenuto il difetto di legit- AR timazione attiva della società attrice. Di contro, la procura rilasciata per eser- citare tale azione di responsabilità non consentiva all'avv. Saverio Occhipinti di proporre appello nei confronti di quanto statuito dalla Sezione Specializ- zata in Materia di Impresa del Tribunale di Roma nel diverso giudizio di 9 opposizione al decreto ingiuntivo n. 21616/2017 emesso in data 21.9.2017, riguardante la domanda di condanna proposta da CP_2
[...]
Il provvedimento discrezionale di riunione di più cause - e la conseguente, congiunta trattazione delle stesse - lascia immutata l'autonomia dei sin- goli giudizi e non pregiudica la sorte delle singole azioni, di modo che la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite, pur essendo formal- mente unica, si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise, mentre la liquidazione delle spese giudiziali va operata in relazione a cia- scun giudizio, atteso che solo in riferimento alle singole domande è possibile accertare la soccombenza, non potendo essere coinvolti in quest'ultima sog- getti che non sono parti in causa (cfr. Cass. civ., Sez. VI-3, ord. 16.9.2022, n. 27295; Cass. civ., Sez. I, 10.7.2014, n. 15860; Cass. civ., Sez. III, 13.7.2006, n. 15954). E ciò con ogni conseguenza anche con riguardo alla procura alle liti anche a proporre appello rilasciata nell'ambito di un grado di giudizio.
Al contempo, però, l'appello in questione poteva essere proposto dall'avv. Saverio Occhipinti, quale difensore della (poi divenuta Controparte_1 [...]
, sulla base della procura in data 1°.11.2017 rilasciata allo Controparte_5 stesso (e all'avv. Guendalina Cannizzaro) in calce all'atto di citazione in op- posizione ex art. 645 c.p.c., e segnatamente su foglio separato allegato, ai sensi del terzo periodo dell'art. 83, co. 2, c.p.c., e che è stata conferita espressamente anche per i successivi gradi di giudizio. Tale procura alle liti, pure non allegata alla comparsa di costituzione e risposta nel presente giu- dizio di appello, per non essere stata ridepositata da parte appellata nel costituirsi nello stesso, non solo è presente agli atti del fascicolo telematico del giudizio iscritto al n. 74948 del r.g.a.c. dell'anno 2017, e pertanto deve ritenersi parte anche del presente grado di giudizio (cfr., per tutte, Cass. civ., S.U., 10.7.2015, n. 14475 e, quindi, Cass. civ., Sez. II, 4.4.2017, n. 8693), ma nel presente giudizio di appello è stata depositata proprio da CP_2 nel costituirsi nello stesso (v. doc. n. 6 del fascicolo di parte SI) e
[...] nello svolgere l'eccezione in esame.
7. Solo per mera completezza di motivazione, dunque, si deve rilevare come l'eccepita inammissibilità dell'appello incidentale per mancanza di procura,
10 qualora anche fosse sussistita, sarebbe stata sanata dal deposito effettuato con note di trattazione scritta depositate in data 9.2.2024, di una procura alle liti in pari data. Con queste la ha dedotto di effet- Controparte_1 tuare tale deposito ai sensi dell'art. 182 c.p.c., osservando che “L'articolo sopra citato prevede quindi che i vizi relativi alla procura alle liti possano sempre essere sanati, eccezion fatta per il caso, non ricorrente nella fattispe- cie de qua, di procura 'inesistente' (Cfr., tra le altre, Cass. Sez. Un. n. 37434/2022), cosa che non è nel caso di specie”.
Infatti, se nella formulazione introdotta dall'art. 46, co. 2, della legge n. 69/2009 ed anteriore alla c.d. riforma Cartabia, l'art. 182, co. 2, c.p.c. non consente di "sanare" l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite, giacché in tale testo espressamente si fa riferimento ad "un vizio che deter- mina la nullità della procura", nel testo come novellato dal d.lgs. 10.10.2022, n. 149, ed applicabile al presente giudizio di appello ratione temporis, si è espressamente esteso il fenomeno giuridico della sanatoria anche alla fattispecie di inesistenza (cfr. Cass. civ., Sez. III, 9.10.2023, n. 28251; Cass. civ., S.U., 21.12.2022, n. 37434).
8. Per quanto concerne il diritto di credito azionato da in CP_2 sede monitoria, ed oggetto del giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. iscritto al n. 74948 del r.g.a.c. dell'anno 2017 del Tribunale di Roma, la decisione del Tribunale ha regolato un assetto di interessi del tutto indipen- dente da quello relativo al rapporto tra la società, opponente nel giudizio introdotto dall'altro ex amministratore, e . È quanto de- AR duce, del resto, la stessa nel costituirsi nel presente Controparte_1 giudizio, laddove ha dedotto che “la posizione del Consigliere nella Pt_1
Società differiva da quella del Consigliere SI”.
Ad avviso dell'appellato ricorrerebbe nel caso in esame la CP_2 fattispecie - non solo delle cause proposte separatamente e successivamente riunite, di cui si è detto sopra, ma anche - delle cause scindibili. E ciò deter- minerebbe, che l'impugnazione del capo della sentenza riguardante il com- penso spettante allo stesso non avrebbe potuto in ogni caso superare il ter- mine lungo dell'art. 327 c.p.c. di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza del 26.1.2022 (26.7.2022), in quanto, se è vero che l'impugnazione tardiva può rivolgersi contro capi della sentenza di primo grado autonomi e diversi
11 da quelli investiti dall'appello principale, ed anche quando sia scaduto il ter- mine per l'impugnazione principale o persino se la parte abbia prestato ac- quiescenza alla sentenza (non assumendo dunque rilevanza la stessa, sussi- stente nel caso in esame secondo quando dedotto da nel CP_2 costituirsi nel presente grado di giudizio), tale regola opererebbe soltanto nel caso di impugnazione incidentale in senso stretto, vale a dire di impu- gnazione proveniente dalla parte contro la quale è stata proposta l'impugna- zione principale, in quanto in tale caso l'interesse a rimuovere la sentenza può, anche, essere innescato dalla proposizione della censura principale.
9. È vero che l'appello proposto dalla avverso il capo Controparte_1 di sentenza che l'ha condannata a pagare a la somma di € CP_2
26.000,00 è di tipo incidentale c.d. “improprio”, perché la sentenza non è stata impugnata in via principale da ma da CP_2 AR
. Non è però possibile ritenere che il capo relativo alla condanna al
[...] pagamento del residuo compenso dovuto a per la sua attività CP_2 di amministratore sia autonomo rispetto a quello che ha statuito, ritenendo il difetto di legittimazione ad causam della società, sulla domanda risarcitoria proposta dall'odierna appellata e sulla domanda riconvenzionale proposta dall'appellante in via principale. E, conseguentemente, non si può ritenere che l'appello proposto in via incidentale dalla società avverso tale capo della sentenza di primo grado sia tardivo e che, pertanto, quanto statuito dal Tri- bunale di Roma nell'opposizione ex art. 645 c.p.c. introdotta dalla CP_1 si fosse già definitivamente stabilizzato per il decorso del termine (di
[...] sei mesi dalla pubblicazione della sentenza appellata) di cui all'art. 327 c.p.c. al momento della costituzione in giudizio dell'appellata in via principale.
È vero che – come deduce – l'appello incidentale tardivo, CP_2 quando è proposto contro una parte processuale diversa dall'appellante principale è ammissibile soltanto quando si verta in cause inscindibili o di- pendenti. In presenza di cause scindibili, invece, è inammissibile l'appello incidentale tardivo proposto dal convenuto contro il quale non sia stata pro- posta impugnazione e che abbia ricevuto la notifica degli appelli proposti dagli altri convenuti contro l'originario attore esclusivamente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 332 c.p.c. (cfr. Cass. civ., Sez. II, 18.5.2016, n. 10263; Cass. civ., Sez. III, 29.4.2006, n. 10042). Al contempo, però, la domanda proposta da in sede monitoria, e quanto dedotto al riguardo CP_2
12 dalla nel proporre opposizione ex art. 645 c.p.c., non costitui- Controparte_1 scano un capo autonomo della sentenza di primo grado rispetto a quanto statuito in ordine all'azione di responsabilità ex art. 2476 c.c. proposta dalla società con successivo e separato atto di citazione, ma riunita alla prima, trattandosi invece questa di una domanda connessa con la prima.
In primo luogo, l'azione di responsabilità, che una società cumulativamente proponga contro più amministratori e sindaci, chiedendo il ristoro dei danni che assuma verificatisi nel periodo in cui sono stati in carica e per effetto della loro concorrente inosservanza ai rispettivi obblighi, pur introducendo una pluralità di cause, alla stregua della pluralità dei titoli dedotti in giudizio, pone le cause medesime in relazione d'inscindibilità, tenendo conto che la normale autonomia e separabilità delle contese fra il creditore e i debitori in solido viene meno quando la condotta addebitata a ciascuno sia definibile come illecita solo in stretto collegamento con la valutazione della condotta dell'altro. Pertanto, qualora uno degli amministratori abbia proposto appello principale (anche se nel caso di specie non è soccombente in relazione alla stessa, ma alla domanda riconvenzionale proposta), la società può appellare, in via incidentale tardiva, ai sensi dell'art. 334 c.p.c., non soltanto contro l'appellante (indipendentemente dal fatto che l'impugnazione incidentale in- vesta capi connessi o autonomi rispetto a quelli oggetto d' impugnazione principale), ma anche contro gli altri amministratori e sindaci rimasti vittoriosi in primo grado (cfr. Cass. civ., Sez. I, 7.5.1993, n. 5263).
In secondo luogo, nel caso in esame è lo stesso che ha de- CP_2 dotto come la domanda proposta nei suoi confronti dalla Greenrail Gruop
S.r.l. nel giudizio iscritto al n. 34755 del r.g.a.c. dell'anno 2018 del Tribunale di Roma sia connessa a quella esercitata da tale società nel giudizio ex art. 645 c.p.c. iscritto al n. 74948 del r.g.a.c. dell'anno 2017 del Tribunale di
Roma.
10. È fondata la censura svolta da avverso sentenza di AR primo grado laddove ha ritenuto, con riguardo alla domanda riconvenzionale proposta dallo stesso, il difetto di legittimazione passiva della
[...] in quanto “il credito a titolo di emolumenti (per l'attività dell'ap- CP_1 pellante di componente del CDA per i mesi di Marzo ed Aprile 2017) [fosse] maturato nei confronti dell che non ha partecipato al presente CP_1
13 processo”. E parimenti è fondato il primo motivo di appello incidentale, con cui la società appellata censura la sentenza di primo grado laddove ha “di- chiarato il difetto di legittimazione attiva dell (compa- Controparte_1 gine costituita dalla titolare di partecipazioni pari Controparte_3 all'87,81% della atteso che le condotte di mala gestio che Controparte_1 vengono ascritte ai IG.ri e sono state – CP_2 AR asseritamente - operate in danno dell che non ha partecipato Controparte_1 al presente giudizio”.
La legitimatio ad causam della – peraltro, non conte- Controparte_1 stata dalla stessa quanto alla domanda di condanna proposta da
[...]
e dagli ex amministratori nei cui confronti ha proposto l'azione Parte_3 di responsabilità ex art. 2476 c.c., ma rilevata d'ufficio dal giudice di prime cure – è stata erroneamente ritenuta insussistente dal giudice di primo grado. Infatti, tale società non è un diverso soggetto, bensì la nuova ragione sociale della Controparte_1
Se il decreto ingiuntivo n. 21616/2017 del 21.9.2017 in favore di CP_2 era stato emesso nei confronti della il giudizio risarci-
[...] Controparte_1 torio per responsabilità di entrambi i consiglieri era poi stato introdotto dalla nuova denominazione sociale assunta dalla Controparte_1 CP_1
Ciò non solo è documentato agli atti del giudizio di primo grado dalla
[...] visura camerale dell'odierna appellata-appellante in via incidentale (v. doc. n.
3 del fascicolo di parte – primo grado di giudizio), ma questo si CP_1 evince anche dalla circostanza che il codice fiscale ( ) è il me- P.IVA_1 desimo.
La dunque, è sia il soggetto passivo del rapporto di Controparte_1 credito dedotto da con la domanda riconvenzionale pro- AR posta nel giudizio di responsabilità dello stesso (e di intro- CP_2 dotto dalla società, sia legittimata a proporre l'azione di responsabilità nei confronti degli ex consiglieri di amministrazione dell'allora Controparte_1
11. In base alla disciplina normativa di riferimento (Regolamento UE 1301.2013; Regolamento UE 1303.2013; Linee Guida Programma H2020-
SMEInst), affinché il personale fosse tenuto a compilare e consegnare il time- sheet al fine di consentire al datore di lavoro-committente di rendicontare validamente gli emolumenti corrisposti e fruire così dei contributi UE sul
14 costo del personale inerenti il progetto di investimento e ricerca approvato, occorreva: i) che il lavoratore avesse ricevuto, dal responsabile del personale dell'azienda (o in assenza di un responsabile di personale, dal legale rappre- sentante ), un atto formale scritto di attribuzione delle propria attività lavo- rativa alle finalità ed ai contenuti del progetto: lettera d'incarico o ordine di servizio con l'indicazione delle competenze del lavoratore, delle attività da svolgersi, del periodo in cui le stesse devono essere svolte, dell'impegno massimo previsto sul progetto (espresso preferibilmente in ore/uomo), fir- mato dal responsabile di progetto (o dal legale rappresentante in caso di mancata indicazione di un responsabile specifico di progetto) e controfirmata per presa visione da parte del lavoratore (allegato B); ii) che il lavoratore avesse avuto dal responsabile di progetto (o in mancanza dal legale rappre- sentante della società) la modulistica e le relative istruzioni sulla compila- zione (modalità, sezioni da alimentare, tempi di redazione e consegna, ecc.); iii) che fosse stata presente la documentazione integrativa del time-sheet per la rendicontazione del costo, ossia: a) dichiarazione dell'ufficio preposto al pagamento degli stipendi sul calcolo del costo orario, con evidenza di tutti gli oneri (paga base, scatti di anzianità, contributi previdenziali e assisten- ziali, quota TFR, ecc.) connessi al suo costo;
b) cedolini paga riportanti il numero ore/giorni imputate al progetto;
c) mandato di pagamento quietan- zato dall'Istituto bancario cassiere e/o tesoriere o bonifico, assegno circolare o assegno bancario non trasferibile dal quale si evinca l'importo dello sti- pendio netto accreditato al lavoratore.
Ciò rilevato, nel caso di specie non risulta provato (per non avere la
[...]
che ha proposto l'azione di responsabilità, assolto all'onere della CP_1 prova gravane in capo alla stessa):
- un atto formale scritto a firma del responsabile del personale (ovvero del legale rappresentante della di attribuzione delle attività lavo- Controparte_1 rativa di e di alle finalità e ai contenuti CP_2 AR del progetto, che, peraltro, questi avrebbero dovuto preventivamente con- trofirmare per presa visione. In particolare, non è possibile ravvisare tale atto
– diversamente da quanto deduce la società appellata – nella delibera as- sembleare del 7.9.2016, con cui sono state conferite a la CP_2 delega alle “relazioni esterne ed attività di comunicazione e marketing” ed a la delega alle “funzioni legali e finanziarie”, nell'ambito AR
15 del Progetto SME Instrument (v. doc. n. 3 del fascicolo di parte - CP_1 primo grado di giudizio);
- l'avvenuta trasmissione, a cura del responsabile di progetto (o del legale rappresentante della società), a ed a , se- CP_2 AR condo una tempistica congrua ed adeguata, delle necessarie istruzioni re- canti le modalità e i tempi di redazione del time-sheet. Al riguardo, la società appellata si è limitata ad allegare come un “Modello time sheet”, ovvero di una tabella da compilarsi nelle parti relative alle ore lavorative svolte (v. doc. n. 8 del fascicolo di parte – primo grado di giudizio), fosse stato CP_1 posto nella disponibilità degli odierni convenuti, e di tutto il personale im- piegato nel progetto;
e come, in ogni caso, i due suddetti ex consiglieri di amministrazione fossero a conoscenza dello stesso;
- il pagamento di prestazioni espressamente riferite al Progetto “SMEInst- 2016-2017” e poste a rendiconto nell'ambito di tale Progetto.
Quanto sopra rilevato, non merita allora censura quanto ritenuto dal giudice di primo grado con riguardo all'azione di responsabilità - o comunque alla domanda risarcitoria – proposta nei confronti di e quindi CP_2 anche all'eccezione di compensazione proposta dalla società nel proporre opposizione ex art. 645 c.p.c. E, del pari, si deve ritenere che la
[...] non abbia provato che anche fosse tenuto a CP_1 AR redigere i time-sheet per rendicontare, sul progetto europeo denominato
“SMEInst-2016-2017”, gli emolumenti a lui corrisposti dalla Controparte_1 sicché anche la domanda risarcitoria proposta nei confronti di tale ex consi- gliere di amministrazione non può essere accolta.
12. Ad ogni buon conto, dagli atti risulta che e CP_2 AR
non si erano rifiutati né avevano ritardato la redazione di quanto ri-
[...] chiesto, seppure non formalmente e rispettando i presupposti perché po- tesse sorgere in capo agli stessi un obbligo in tale senso. Difatti, dopo il primo invito del 12.1.2017, nonché a seguito del generico invio da parte di in data il 3.4.2017, dei relativi file in formato excell, senza Controparte_1 alcuna specifica istruzione sul come riempirli, e quindi senza il necessario modello “istruzioni per la rendicontazione”, i due allora consiglieri di ammi- nistrazione, al solo scopo di esaudire la suddetta richiesta, peraltro singolar- mente formulata dopo i sospetti, da loro palesati, di irregolarità nella
16 gestione della società, avevano comunque restituito detti file compilati con le informazioni necessarie pur non avendo alcun obbligo giuridico, dapprima per via telematica (e-mail 8.5.2017) e, quindi, in formato cartaceo in data 9.5.2017 alla sede della società, con il plico poi restituito con la dicitura destinatario trasferito
Ne consegue che, ritenuto che il parametro di valutazione dell'agire dell'ap- pellante principale e di doveva consistere nella verifica CP_2 dell'osservanza, o meno, dei doveri imposti dalla legge e dall' atto costitutivo a loro carico, l'addebito di omessa o ritardata rendicontazione mosso dalla nell'esercitare l'azione ex art. 2476 c.c. nei loro con- Controparte_1 fronti non può ritenersi fondato. In particolare, non avendo la società origi- naria attrice provato che in capo a ed a CP_2 AR sussistesse l'obbligo di compilare i time-sheet, non è possibile dedurre il loro inadempimento in ragione – non della mancata compilazione degli stessi, poiché è provato che i due li avessero compilati, quanto piuttosto – della
“time sheet venivano trasmessi oltre ogni termine legale e ragionevole e co- munque erano compilati senza criterio, e, pertanto, la loro trasmissione non era utile alla Società ai fini del conseguimento del credito d'imposta per l'anno 2016 (All.to 15 alla produzione di primo grado)”.
Non è allora possibile affermare – come fa la società appellata – che, a causa dell'inadempimento del consigliere di amministrazione , AR la “non ha potuto beneficiare del credito d'imposta per Controparte_1
l'attività di ricerca e sviluppo nell'anno contabile 2016, per un ammontare complessivo di Euro 33.053,00 (Allegato 15 alla produzione di parte in primo grado)”, deducendo quindi che “L'indebito subito dalla Società costi- tuisce un debito compensabile con il credito asseritamente vantato dal IG.
”. Pt_1
In conclusione, ritenuta l'odierna appellante in via incidentale legittimata a proporre l'azione ex art. 2476 c.c. nei confronti dei due ex consiglieri di amministrazione, la domanda risarcitoria proposta dalla società nei confronti degli stessi non può essere accolta, e quindi: a) deve essere confermata la statuizione di primo grado di condanna a corrispondere il residuo compenso spettante a per i mesi di febbraio, marzo e aprile;
b) la CP_2 [...] deve essere condanna a corrispondere a Controparte_5 AR
17 gli emolumenti dovuti per i mesi di marzo e aprile 2017, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dallo stesso nei confronti della so- cietà.
13. Nel proporre appello avverso la decisione del Tribunale di Roma,
[...]
chiede che questo giudicante, in riforma della sentenza di Parte_6 primo grado, condanni la al pagamento della somma Controparte_1
“di € 20.000,00 per gli emolumenti dei mesi marzo ed aprile 2017 (10.000,00 x 2)”, in forza della deliberazione assembleare del 7.9.2016 con cui è stato nominato consigliere di amministrazione con un emolumento mensile lordo di € 10.000,00. L'odierno appellante in via principale do- manda, dunque, il pagamento del corrispettivo lordo pattuito, laddove – come ha ritenuto il giudice di primo grado – “appare fondatamente formulato
[dalla società convenuta in riconvenzionale] il rilievo circa il c.d. quantum debeatur atteso che l'importo convenuto risulta essere quello di € 26.000,00 a netto delle ritenute di legge (fiscali e previdenziali)”.
Peraltro, la condanna degli ex amministratori al pagamento del compenso che risulta dovuto al netto degli oneri fiscali e previdenziali risultanti per legge rende inammissibile per carenza di interesse la censura svolta dalla società e volta a conseguire, con riguardo alla sua condanna in favore di disposta con la sentenza di primo grado, a ridurre l'importo CP_2 delle ritenute di legge.
Sulla somma di € 20.000,00 al netto degli oneri fiscali e previdenziali, al cui pagamento in favore di deve essere condannata la AR
devono essere riconosciuti interessi al tasso di cui Controparte_1 all'art. 5 del d.lgs. 9.10.2002, n. 231, e successive integrazioni e modifica- zioni, come previsto dall'art. 1284, co. 4, c.c., dalla data della domanda, e quindi da quella di proposizione da parte dello stesso della domanda ricon- venzionale, ossia con il 10.9.2018.
Di contro, non ha proposto appello avverso la sentenza di CP_2 primo grado laddove la Sezione Specializzata in Materia di Impresa del Tri- bunale di Roma ha statuito che, “essendo stato riconosciuto il credito a titolo di sorte capitale nella presente sede gli interessi legali competono a decor- rere dalla data di pubblicazione della presente pronuncia sino a quella di effettivo soddisfo”. Detto capo della sentenza ha peraltro assunto valore di
18 giudicato, non essendo stato oggetto di autonomo motivo di appello da parte dell'odierno appellante, come ha correttamente osservato proprio parte appellata, e quindi a tale ex consigliere di amministrazione devono essere riconosciuti interessi al tasso legale ed a decorrere dalla data di pub- blicazione della sentenza di primo grado.
14. Con il secondo motivo di appello incidentale la Controparte_1 censura la sentenza emessa dalla Sezione Specializzata in Materia di Impresa del Tribunale di Roma per non avere accolto la sua eccezione di compensa- zione della somma di € 4.000,00 corrisposta a con quanto a CP_2 questi riconosciuto a titolo di compensi quale amministratore, e segnata- mente laddove il giudice di primo grado ha ritenuto che “i tre pagamenti effettuati in favore del IG. SI per l'importo complessivo di € 5.515,00 non possono essere oggetto di compensazione: il primo, infatti, pari ad € 500,00, con valuta 23/08/2016, è stato imputato ad acconto della busta paga per il mese di settembre del 201[6] (risultando vigente il rapporto di lavoro dipendente nella prima settimana del mese di settembre del 201[6]) il secondo, pari ad € 3.500,00, con valuta 29/08/2016 ad acconto senza ulteriore indicazione (risultando in atti riscontri della richiesta di anticipa- zione della tredicesima mensilità) ed il terzo, pari ad € 1.515,00, asserita- mente a saldo della retribuzione relativa al mese di febbraio del 2016 (cfr. pag. 3 dell'atto oppositivo); non è chi non rilevi che non possa essere og- getto di compensazione quanto versato per un titolo distinto e temporal- mente antecedente a quello di remunerazione del compenso di componente di C.D.A. (in riferimento ad incarico, che ha avuto decorrenza dal 07/09/2016)”.
In particolare, l'appellante in via incidentale deduce che “Il Giudice di prime cure ha errato nella parte in cui ha dichiarato non compensabile nei confronti del IG il credito di Euro 4.000,00 documentalmente provato CP_2
e pagato da parte della Società con 3 distinti bonifici di:
• Euro 500,00 mediante bonifico bancario del 23.08.2016 (All. 10 alla pro- duzione di parte in primo grado);
• di Euro 3.500,00 mediante bonifico bancario del 29.08.2016 (All. 10 alla produzione di parte in primo grado);
19 • di Euro 1.550,00 mediante bonifico bancario del 24.03.2017 (All. 10 alla produzione di parte in primo grado) a 'saldo della busta paga di febbraio 2017'.
• E così per un totale di Euro 5.000,00 che il IG. SI ha incassato da parte della Società, oltre il dovuto”.
15. A parte il rilievo per cui la società appellante in via incidentale deduce l'erroneità della mancata compensazione di un importo di € 4.000,00, in quanto documentato da bonifici che però ammontano a complessivi € 5.550,00, come ha rilevato il giudice di primo grado (e non ad € 5.000,00, come indica parte appellante in via incidentale nel proporre appello), la cen- sura si fonda sul rilievo per cui “La motivazione omette di indicare su quale evidenza documentale e/o probatoria essa si fondi, con conseguente vizio di motivazione apparente”. La sussistenza di un precedente rapporto tra le parti, oltre ad essere stato allegato dallo stesso si evince, CP_2 tuttavia, sia dal dato temporale a cui si riferiscono i pagamenti, precedente a quello della nomina di questi quale consigliere di amministrazione, sia dalla documentazione prodotta dalla stessa società appellante, e invocata nello svolgere il motivo in esame.
La deduce, nel proporre appello incidentale, che: Controparte_1
- con riguardo al pagamento della somma di € 500,00 “la Busta paga di settembre 2016 è stata integralmente pagata dalla società al IG. SI, mediante bonifico bancario del 17.10.2016 (All.to 5 alla produzione di parte attrice)”. Anche qualora il bonifico in questione effettivamente costituisca un acconto del successivo stipendio del mese di settembre 2016, il successivo integrale versamento di quanto dovuto a tale titolo determina un indebito per una somma pari a quella di detto bonifico in data 23.8.2016.
- con riguardo al bonifico per € 3.500,00 effettuato con valuta 29.8.2016, con causale generico “acconto” (v. doc. n. 22 del fascicolo di parte CP_1
– primo grado di giudizio), deduce gli era stato invece “cor- CP_2 risposto a fronte delle varie spese che aveva continuato ad anticipare per la società (ivi docc. da 23 a 32)”. La documentazione indicata dall'appellato non giustifica, tuttavia, la sussistenza di “varie spese” che gli sarebbero state rimborsate, e peraltro una voce di rimborso per tale importo non risulta dalla
20 busta paga relativa al mese di settembre 2016 (v. do. N. 5 del fascicolo di parte – primo grado di giudizio). CP_1
16. È vero, allora, che – come ha fatto notare nel giudizio di CP_2 opposizione ex art. 645 c.p.c. e come deduce nel presente giudizio di appello
– “la causale ('rapporto coord. e continuativo') e la data (€ 500,00 valuta 23 agosto 2016; € 3.500,00 valuta 29 Agosto 2016; € 1.515,00 del Febbraio 2017 (docc. 42-43 cfr. 20-21 fasc. RG. 74948.2017) i pagamenti in que- stione erano stati tutti fatti prima che egli assumesse la carica di consigliere di amministrazione del 7 settembre 2016; è quindi evidente che si trattava pertanto dei crediti da lui maturati come Direttore Generale (docc. da 5 a 13 fascicolo RG. 74948.2017) in quanto fino alla data delle sue dimissioni (doc. 44 – cfr. doc. 21 fasc. RG. 74948.2017) non aveva avuto altri ruoli all' infuori di quello status lavorativo”.
Al contempo, però, non è possibile escludere che vi siano stati dei pagamenti ulteriori in favore di tale appellato in via incidentale rispetto a quanto spet- tante allo stesso, seppure i pagamenti in questione avrebbero riguardato emolumenti riconosciuti allo stesso quale dipendente, e non quale consi- gliere di amministrazione. Se così fosse, sussisterebbe – in astratto – il diritto della a ripetere, a titolo di indebito, la somma di € Controparte_1
4.000,00.
E' anche vero, però, che – come si legge nella sentenza di primo grado – si è trattato di pagamenti effettuati, seppure indebitamente (a quanto dedotto dalla società appellante), per “titoli distinti e temporalmente antecedenti” rispetto a quelli azionati da in sede monitoria, e quindi i pa- CP_2 gamenti in questione non potevano essere imputati dal giudice di primo grado ad una causale non solo a quella data era certamente inesistente, ma soprattutto che non è stata dedotta dalla nel contestare Controparte_1 la domanda di condanna proposte nei suoi confronti da CP_2
In altri termini, nel presente giudizio di appello la de- Controparte_1 duce di avere diritto a compensare l'importo di € 4.000,00 in quanto costi- tuenti indebito, vale a dire in quanto pagamenti effettuati in favore di
[...] sebbene allo stesso lo stipendio del febbraio 2016 fosse stato Parte_5 poi integralmente corrisposto. Con l'atto di citazione in opposizione ex art. 645 c.p.c., infatti, la società ha dedotto che “la mensilità di febbraio 2017
21 veniva integralmente saldata” a con i tre bonifici sopra ripor- CP_2 tati.
Nel dedurre la corresponsione a titolo di indebito della somma di € 4.000,00, e non il pagamento del compenso mediante gli acconti corrisposti, l'appellante in via incidentale svolge quindi una deduzione del tutto nuova rispetto a quella effettuata nel proporre opposizione avverso il decreto in- giuntivo n. 21616/2017 emesso dal Tribunale di Roma il 21.9.2017, e come tale inammissibile nel presente giudizio di appello. Come ha avuto modo di osservare la Suprema Corte, “il divieto di nova sancito dall'art. 345 cod. proc. civ., (…) riguarda non soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma anche le contestazioni nuove, ossia quelle non esplicate in primo grado e ciò perché nuove contestazioni in secondo grado, modificando i temi di indagine, trasformerebbero il giudizio d'appello da mera revisio prioris in- stantiae in iudicium novum, il che è estraneo al vigente ordinamento proces- suale. Come già affermato da[lla stessa Suprema] […] Corte (Cass. 13/10/2015, n. 20502; v. anche Cass. 28/02/2014, n. 4854), “è la logica stessa del sistema che esclude che in appello ... possano introdursi nuove contestazioni in punto di fatto (cfr., ad esempio Cass. n. 4854/2014 e Cass. n. 7878/2000)” (Cass. 13/10/2015, n. 20502)” (così Cass. civ., Sez. VI-3, ord. 1°.2.2018, n. 2529; cfr., nello stesso senso, Cass. civ., Sez. III, ord.
22.3.2022, n. 9211).
17. Con riguardo al terzo bonifico “pari ad € 1.515,00, asseritamente a saldo della retribuzione relativa al mese di febbraio del 201[7] (cfr. pag. 3 dell'atto oppositivo)” in favore di la sentenza appellata merita CP_2 invece censura.
Si evince dalla documentazione prodotta dalla società opponente nel giudi- zio ex art. 645 c.p.c., peraltro mai contestata specificamente da CP_2
che in data 24.3.2017 la ha effettuato in suo favore
[...] Controparte_1 un bonifico di € 1.550,00 con causale: Febbraio 2017” Parte_7
(v. doc. n. 10 del fascicolo di parte – primo grado di giudizio). Ne CP_1 consegue che tale importo di € 1.515,00, imputato al corrispettivo per il mese di febbraio 2017 in sede di esecuzione del bonifico da parte della debitrice, deve essere sottratto dal corrispettivo dovuto a e CP_2 per cui ha agito in sede monitoria l'odierno appellata in via incidentale.
22 Pertanto, con la presente sentenza deve essere riformato quanto statuito dal giudice di primo grado e – essendo stato già revocato con la sentenza di primo grado il decreto ingiuntivo n. 21616/2017 emesso dal Tribunale di Roma – Sezione Specializzata in Materia di Impresa il 21.9.2017 - la
[...] deve essere condannata a corrispondere a Controparte_5 CP_2
l'importo complessivo di € 24.485,00 (26.000,00 - 1.515,00).
18. Con il terzo motivo di appello incidentale si censura la sentenza di primo grado laddove ha ritenuto che “la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni, concretante azione di responsabilità, risulta irritualmente proposta in quanto non preceduta da autorizzazione del consesso assembleare”.
In primo luogo, la deduce che “Il Giudice di prime cure Controparte_1 non ha compiuto una corretta qualificazione della domanda proposta dalla Società in primo grado che concretava una ipotesi di eccezione di inadempi- mento ex art. 1460 Cc per la quale alcuna norma di legge impone una pre- cedente deliberazione societaria”.
L'assunto di parte appellante in via incidentale è privo di ogni pregio soltanto laddove si consideri che – come la stessa riconosce – con l'atto introduttivo del giudizio iscritto al n. 34755 del r.g.a.c. dell'anno 2018 del Tribunale di Roma è stata proposta dalla società l'azione di responsabilità sociale nei confronti dei due ex consiglieri di amministrazione e AR [...]
L'eccezione riconvenzionale non può essere oggetto di una Parte_5 domanda autonoma, anche se la riunione al giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. proposto dalla stessa avverso il decreto ingiuntivo Controparte_1 emesso in favore di e la proposizione di domanda riconven- CP_2 zionale da parte di ha determinato che la domanda ri- Controparte_6 sarcitoria proposta dalla società si sia contrapposta alla domanda di con- danna proposte dai due ex amministratori.
19. L'appellante in via incidentale deduce, in secondo luogo, che, essendo la una società a responsabilità limitata, non trovi applicazione Controparte_1
- in via estensiva, più che analogica - l'art. 2393 c.c., come ha invece ritenuto la Sezione Specializzata in Materia di Impresa del Tribunale di Roma. E in- voca, a sostegno del proprio assunto, l'orientamento – effettivamente sussi- stente, ma invero minoritario in giurisprudenza – della stessa Sezione Spe- cializzata in Materia di Imprese del Tribunale di Roma (cfr., tra le ultime, Trib.
23 Roma n. 14944/2023 del 18.10.2023, in https://www.eutekne.info/Se- zioni/Art_998123_l_azione_della_srl_non_richiede_l_autorizza- zione_dei_soci.aspx), difforme rispetto a quanto sostenuto dallo stesso giu- dicante con la decisione appellata.
Di contro, si deve ritenere – conformemente all'orientamento maggioritario della giurisprudenza di merito – non solo che, nonostante l'art. 2476 c.c. non rechi indicazioni in merito all'esercizio dell'azione sociale di responsabi- lità nei confronti degli amministratori di società a responsabilità limitata, deve ritenersi che questa possa essere esercitata direttamente dalla società previa deliberazione assembleare, ex art. 2393 c.c., quando l'azione è diretta a far valere la responsabilità degli amministratori per inadempimento degli obblighi imposti dalla legge o dallo statuto;
ma anche che l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità deve essere deliberato, anche nelle so- cietà a responsabilità limitata, dall'assemblea dei soci. In particolare, l'auto- rizzazione assembleare si pone come requisito necessario per attribuire al legale rappresentante della società la legittimazione processuale e la volontà dei soci deve necessariamente essere espressa mediante una deliberazione da assumersi nell'assemblea in sede ordinaria (art. 2364, co. 1, n. 4, c.c.), non essendo ammesse forme equipollenti (cfr. Trib. Firenze, 21.4.2023, n. 1208, in https://www.giurisprudenzadelleimprese.it, Codice RG 2139
2020).
20. Privo di pregio è il quarto motivo di appello incidentale, con cui si cen- sura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale di Roma ha rigettato le istanze istruttorie formulate dalla di “accer- Controparte_1 tamento peritale d'ufficio in ordine ai contenuti dell'attività gestoria dei IG.ri SI ”, e, successivamente, nella motivazione della sentenza appel- Pt_1 lata, ha rigettato la domanda di risarcimento, in quanto non supportata da
“allegazioni”.
La deduce l'illogicità della motivazione della sentenza Controparte_1 appellata, in quanto, “essendo stata rigettata l'istanza istruttoria della So- cietà di un accertamento peritale d'ufficio, non si comprende come il Giudice di prime cure abbia poi potuto rigettare la domanda proposta ad esclusiva motivazione dell'assenza di allegazioni, avendo la Società proposto un prin- cipio di priva, sufficiente a fondare il convincimento del giudicante quanto al
24 mezzo di prova richiesto”. In particolare, la società appellante censura la sentenza di primo grado laddove ha ritenuto che “In via istruttoria la causa risulta adeguatamente istruita su base documentale;
pertanto non si ravvisa la opportunità di ammettere l'interrogatorio formale deferito ai IG.ri SI e […] da ultimo, in ragione delle valutazioni infra espresse non si Pt_1 ravvisa la opportunità di favorire l'ingresso dell'accertamento peritale d'uffi- cio in ordine ai contenuti dell'attività gestoria dei IG.ri SI ”. Pt_1
Come emerge dal passaggio motivazionale sopra riportato, il giudice di primo grado ha dunque ritenuto irrilevanti ai fini della decisione le prove orali articolate da parte attrice (nel domandare la condanna al risarcimento dei danni dei due ex amministratori). Con la sentenza impugnata non ha ri- gettato la domanda proposta dalla per mancanza di Controparte_1 prova, bensì – come rileva la stessa parte appellante – per difetto di allega- zione. Non vi è, dunque, alcuna contraddizione tra il provvedimento con cui non sono state ammesse le prove e la successiva decisione assunta.
Di questo, peraltro, mostra di essere consapevole l'odierna appellante in via incidentale, la quale censura soprattutto la mancata ammissione della c.t.u. richiesta dalla stessa. E ciò sul presupposto, errato, che la stessa potesse avere valenza acquisitiva, laddove il caso in esame non rientra tra quelli in cui sia possibile derogare al divieto di indagini esplorative (cfr. Cass. civ., Sez. III, 14.2.2006, n. 3191; Cass. civ., Sez. III, 6.6.2003, n. 9060).
La consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acqui- siti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che detto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata dal giudice qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr. Cass. civ., Sez. VI-1, ord. 15.12.2017, n. 30218; Cass. civ., Sez. VI-L,
8.2.2011, n. 3130).
21. In base al principio fissato dall'art. 336, co. 1, c.p.c., secondo cui la ri- forma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte rifor- mata (cosiddetto effetto espansivo interno), la riforma, anche parziale, della
25 sentenza di primo grado determina la caducazione ex lege della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice di appello, di provvedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle stesse (cfr. Cass. civ., Sez. III, 29.10.2019, n. 27606; Cass. civ., Sez. IV-3, 24.1.2017, n. 1775; Cass. civ., Sez. L, 22.12.2009, n. 26985; Cass. civ., Sez. III, 11.6.2008, n. 15483; Cass. civ., Sez. III, 5.6.2007, n. 13059).
Nella regolazione delle spese del primo e del secondo grado di giudizio si deve avere riguardo alla complessiva soccombenza della società appellata, che deve essere riconosciuta debitrice degli emolumenti spettanti agli ex amministratori della stessa, seppure nella misura accertata dalla presente sentenza, inferiori rispetto a quelli domandati dagli stessi. All'importo rico- nosciuto vanno parametrare le spese del primo grado, avendo riguardo quanto a che lo stesso si è anche costituito e ha svolto le CP_2 proprie difese nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, e non solo in quello risarcitorio proposto dalla e del presente grado Controparte_1 di giudizio.
Le spese di lite liquidate in favore di devono essere di- AR stratte in favore dell'avv. Gaetano SI, che se ne è dichiarato antistatario con le note di trattazione scritta per l'udienza del 12.2.2024 (depositate in data 1°.2.2024), e sebbene con le note di trattazione scritta per l'udienza del 16.6.2025 (depositate in data 9.6.2025) non abbia ribadito tale dichia- razione (ma neanche l'ha espressamente rinunciata). Al riguardo, è oppor- tuno evidenziare che, sebbene l'appellato e l'appellante prin- CP_2 cipale siano assistiti dal medesimo difensore, le posizioni AR degli stessi sono distinte e le difese svolte non siano sovrapponibili (oltre ad essere ognuno difeso da un altro difensore, l'avv. Giulia SI quanto a
[...]
e l'avv. Rosario Livio SI quanto a ), con Parte_5 AR ogni conseguenza in termini di liquidazione in favore dei due ex consiglieri di amministrazione delle spese del presente grado.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede:
26 accoglie l'appello principale proposto da e l'ap- AR pello incidentale proposto dalla avverso la sentenza Controparte_1
n. 1293/2022 emessa dal Tribunale di Roma – Sezione Specializzata in Ma- teria di Impresa il 13.9.2022 e, per l'effetto, in parziale riforma di tale deci- sione: o dichiara inammissibile l'azione di responsabilità ex art. 2476 c.c. propo- sta dalla nei confronti di e Controparte_1 AR [...]
Parte_5
o condanna la a pagare a l'im- Controparte_1 CP_2 porto complessivo di € 24.485,00 al netto delle ritenute fiscali e previden- ziali, oltre interessi legali dal 13.9.2022 fino all'effettivo pagamento;
o condanna la a pagare a Controparte_1 AR
l'importo complessivo di € 20.000,00 al netto delle ritenute fiscali e previ- denziali, oltre interessi al tasso al tasso di cui all'art. 5 del d.lgs. 9.10.2002,
n. 231, e successive integrazioni e modificazioni, dal 10.9.2018 all'effettivo pagamento;
o rigetta nel resto la domanda di condanna proposta da AR
nei confronti della
[...] Controparte_1
o condanna la a rimborsare a le Controparte_1 CP_2 spese di lite del primo grado di giudizio, che liquida in € 7.000,00 per com- pensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
o condanna la a rimborsare a Controparte_1 AR le spese di lite del primo grado di giudizio, che liquida in € 5.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge, da distrarre in favore dell'avv. Gaetano ALESSI, dichiaratosene antistatario;
conferma nel resto la sentenza di primo grado;
condanna la a rimborsare a Controparte_1 AR
le spese del presente giudizio di appello, che liquida in € 4.000,00
[...] per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge, da distrarre in favore dell'avv. Gaetano ALESSI, dichiaratosene antistatario;
27 condanna la a rimborsare a le Controparte_1 CP_2 spese del presente giudizio di appello, che liquida in € 4.000,00 per com- pensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
manda alla Cancelleria di modificare il codice oggetto del presente giu- dizio con il seguente: 181003.
Roma, 16.6.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario Montanaro ED Thellung de Courtelary
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