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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 10/10/2025, n. 2028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2028 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 6883/2022
TRA
rappr. e dif., giusta procura in atti, dall'avv. Fiorella D'Angiolillo Parte_1 presso il cui studio elett. dom. in Piedimonte Matese alla via G. Matteotti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t, Controparte_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti in atti, dall'avv. Davide Catalano, con cui elett. dom in Caserta alla via Arena Loc. San Benedetto
RESISTENTE
OGGETTO: Ripetizione di indebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.10.2022 e ritualmente notificato, la parte ricorrente in epigrafe esponeva che, con sollecito di pagamento notificato il 06.09.2022, l' convenuto aveva CP_1 richiesto la ripetizione della somma di euro 5046,78, corrisposta a titolo di assegno di invalidità civile per il periodo dal 01.10.2019 al 31.12.2020, ritenuta non dovuta in ragione del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità per il medesimo periodo.
Tanto premesso, invocata la buona fede del pensionato e l'applicabilità della normativa in tema di indebito assistenziale, affermata, sulla base di articolate argomentazioni in fatto ed in diritto, la insussistenza del presupposto per procedere alla ripetizione delle somme corrisposte, l'istante adiva il Tribunale di S. Maria C.V., in funzione di giudice del lavoro, per sentir dichiarare non dovuta la CP_ somma richiesta dall' con vittoria di spese di lite, con attribuzione. CP_ Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' che contestava la fondatezza delle deduzioni avverse e concludeva per il rigetto della domanda. Acquisita la documentazione prodotta, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza.
**********
Il ricorso non è fondato e va, pertanto, respinto per le ragioni di seguito esposte.
Deve ritenersi circostanza pacifica tra le parti - in quanto incontestata - che il ricorrente ha percepito, nel periodo dal 01.10.2019 al 31.12.2020, contemporaneamente, l'assegno di invalidità civile e l'assegno ordinario di invalidità, prestazioni tra loro incompatibili ai sensi dell'art. 9 della legge n. 54 del 1982.
Parte attrice invoca l'applicazione della normativa concernente l'indebito in materia di prestazioni assistenziali e la operatività del principio generale dell'affidamento del pensionato in buona fede.
Ad avviso della parte, infatti, nel caso di specie, difetterebbe qualsivoglia ipotesi di dolo, essendo esclusivamente addebitabile all'ente previdenziale l'errore nella erogazione delle somme chieste in ripetizione.
L'assunto non può essere condiviso.
Come è noto, il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'«affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile» al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431) (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. n.
28771/2018).
Si è altresì precisato che, in generale, «in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite
(...) trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale» (Cass. 1 ottobre 2015, n.
19638; Cass. 17 aprile 2014, n. 8970; Cass. 23 gennaio 2008, n. 1446; Cass. 28 marzo 2006, n.
7048) e quindi, in sostanza, il dl. 850/1976, art.
3-ter, convertito in L. 29/1977 (secondo cui «gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore, degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento») ed il d.l. 173/1988, art. 3, comma 9, convertito nella L.
291/1988 (secondo cui «con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte» (risultando invece abrogata la L. 537/1993, che regolava l'indebito assistenziale all'art. 11, co. 4 e non applicabile, per eccesso del regolamento dalla delega di legge, l'art. 5, co. 5, d.p.r. 698/1994: tema v. in dettaglio, Cass. 7048/2006, cit.).
La disciplina su richiamata, tuttavia, come affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità
e di merito, non può trovare applicazione in caso di percezione di prestazioni tra loro incompatibili ex lege (cfr., in tal senso, Cass. n. 11026/2022; Cass. n. 30516/2022; Cass. n.15759/2019; Corte di
Appello di Roma, sentenza n. 3842/2024; Corte di Appello di Palermo, sentenza n. 795/2022;
Tribunale di Taranto, sentenza n. 1266/2025). CP_ E' pacifico, come risulta dallo stesso ricorso, che nel caso di specie l' ha richiesto la restituzione delle somme corrisposte indebitamente in quanto, in virtù dell'art. 9 della legge n. 54/1982,
l'assegno mensile di cui all'art.13 della legge n. 118/1971 è incompatibile con l'assegno ordinario di invalidità e che, poiché le due prestazioni erano state erogate contemporaneamente, per il periodo da ottobre 2019 a dicembre 2020, l' aveva agito per la ripetizione. CP_1
Nel caso in esame, non vertendosi nell'ipotesi di mancanza originaria o sopravvenuta di uno dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento del diritto a pensione, deve trovare applicazione la regola generale dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c., difettando regole specifiche applicabili alla fattispecie.
Va richiamato al riguardo quanto affermato dalla Suprema Corte secondo cui “le situazioni di incompatibilità, come quella in esame, non comportano l'irriconoscibilità del diritto ai trattamenti dichiarati incompatibili. Le incompatibilità non costituiscono un requisito ostativo all'insorgenza del diritto, ma devono solo essere verificate in sede di erogazione della prestazione e comportano semplicemente la facoltà dell'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole, rilevando, dunque, solo nella fase successiva all'insorgenza del diritto” (così, Cass. n. 15304/2016).
La condizione della mancata percezione di altro trattamento, pertanto, si pone come elemento esterno alla prestazione goduta che costituisce ostacolo non al suo riconoscimento, bensì all'erogazione della stessa in presenza della percezione di altro analogo trattamento.
Va affermato, dunque, che nella fattispecie difetta una specifica disciplina derogatoria, non potendo trovare applicazione in via analogica quella applicata per la differente ipotesi della insussistenza originaria o sopravvenuta dei requisiti prescritti dalla legge dovendo, conseguentemente ritenersi operante il principio generale di cui all'art. 2033 cod. civ. in materia di indebito oggettivo che è applicabile all'ipotesi in cui sia stata accertata, come nella fattispecie, l'insussistenza della condizione di erogabilità della prestazione consistente nella mancata percezione di altro trattamento incompatibile secondo il dettato legislativo.
Va, altresì, sottolineato che la ratio che disciplina il particolare regime di favore in tema di ripetibilità dei trattamenti pensionistici illegittimamente percepiti non opera nella presente fattispecie in cui il pensionato continua a godere di uno dei due trattamenti (vd. Cass. n.
5059/2018). Pertanto, una volta accertata la contemporanea erogazione delle due prestazioni - ex lege incompatibili - nell'arco dello stesso periodo di tempo, la domanda non può trovare accoglimento.
Nulla sulle spese di lite stante la rituale dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Adriana Schiavoni, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) nulla sulle spese.
Santa Maria Capua Vetere, 10 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 6883/2022
TRA
rappr. e dif., giusta procura in atti, dall'avv. Fiorella D'Angiolillo Parte_1 presso il cui studio elett. dom. in Piedimonte Matese alla via G. Matteotti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t, Controparte_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti in atti, dall'avv. Davide Catalano, con cui elett. dom in Caserta alla via Arena Loc. San Benedetto
RESISTENTE
OGGETTO: Ripetizione di indebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.10.2022 e ritualmente notificato, la parte ricorrente in epigrafe esponeva che, con sollecito di pagamento notificato il 06.09.2022, l' convenuto aveva CP_1 richiesto la ripetizione della somma di euro 5046,78, corrisposta a titolo di assegno di invalidità civile per il periodo dal 01.10.2019 al 31.12.2020, ritenuta non dovuta in ragione del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità per il medesimo periodo.
Tanto premesso, invocata la buona fede del pensionato e l'applicabilità della normativa in tema di indebito assistenziale, affermata, sulla base di articolate argomentazioni in fatto ed in diritto, la insussistenza del presupposto per procedere alla ripetizione delle somme corrisposte, l'istante adiva il Tribunale di S. Maria C.V., in funzione di giudice del lavoro, per sentir dichiarare non dovuta la CP_ somma richiesta dall' con vittoria di spese di lite, con attribuzione. CP_ Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' che contestava la fondatezza delle deduzioni avverse e concludeva per il rigetto della domanda. Acquisita la documentazione prodotta, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza.
**********
Il ricorso non è fondato e va, pertanto, respinto per le ragioni di seguito esposte.
Deve ritenersi circostanza pacifica tra le parti - in quanto incontestata - che il ricorrente ha percepito, nel periodo dal 01.10.2019 al 31.12.2020, contemporaneamente, l'assegno di invalidità civile e l'assegno ordinario di invalidità, prestazioni tra loro incompatibili ai sensi dell'art. 9 della legge n. 54 del 1982.
Parte attrice invoca l'applicazione della normativa concernente l'indebito in materia di prestazioni assistenziali e la operatività del principio generale dell'affidamento del pensionato in buona fede.
Ad avviso della parte, infatti, nel caso di specie, difetterebbe qualsivoglia ipotesi di dolo, essendo esclusivamente addebitabile all'ente previdenziale l'errore nella erogazione delle somme chieste in ripetizione.
L'assunto non può essere condiviso.
Come è noto, il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'«affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile» al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431) (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. n.
28771/2018).
Si è altresì precisato che, in generale, «in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite
(...) trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale» (Cass. 1 ottobre 2015, n.
19638; Cass. 17 aprile 2014, n. 8970; Cass. 23 gennaio 2008, n. 1446; Cass. 28 marzo 2006, n.
7048) e quindi, in sostanza, il dl. 850/1976, art.
3-ter, convertito in L. 29/1977 (secondo cui «gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore, degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento») ed il d.l. 173/1988, art. 3, comma 9, convertito nella L.
291/1988 (secondo cui «con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte» (risultando invece abrogata la L. 537/1993, che regolava l'indebito assistenziale all'art. 11, co. 4 e non applicabile, per eccesso del regolamento dalla delega di legge, l'art. 5, co. 5, d.p.r. 698/1994: tema v. in dettaglio, Cass. 7048/2006, cit.).
La disciplina su richiamata, tuttavia, come affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità
e di merito, non può trovare applicazione in caso di percezione di prestazioni tra loro incompatibili ex lege (cfr., in tal senso, Cass. n. 11026/2022; Cass. n. 30516/2022; Cass. n.15759/2019; Corte di
Appello di Roma, sentenza n. 3842/2024; Corte di Appello di Palermo, sentenza n. 795/2022;
Tribunale di Taranto, sentenza n. 1266/2025). CP_ E' pacifico, come risulta dallo stesso ricorso, che nel caso di specie l' ha richiesto la restituzione delle somme corrisposte indebitamente in quanto, in virtù dell'art. 9 della legge n. 54/1982,
l'assegno mensile di cui all'art.13 della legge n. 118/1971 è incompatibile con l'assegno ordinario di invalidità e che, poiché le due prestazioni erano state erogate contemporaneamente, per il periodo da ottobre 2019 a dicembre 2020, l' aveva agito per la ripetizione. CP_1
Nel caso in esame, non vertendosi nell'ipotesi di mancanza originaria o sopravvenuta di uno dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento del diritto a pensione, deve trovare applicazione la regola generale dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c., difettando regole specifiche applicabili alla fattispecie.
Va richiamato al riguardo quanto affermato dalla Suprema Corte secondo cui “le situazioni di incompatibilità, come quella in esame, non comportano l'irriconoscibilità del diritto ai trattamenti dichiarati incompatibili. Le incompatibilità non costituiscono un requisito ostativo all'insorgenza del diritto, ma devono solo essere verificate in sede di erogazione della prestazione e comportano semplicemente la facoltà dell'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole, rilevando, dunque, solo nella fase successiva all'insorgenza del diritto” (così, Cass. n. 15304/2016).
La condizione della mancata percezione di altro trattamento, pertanto, si pone come elemento esterno alla prestazione goduta che costituisce ostacolo non al suo riconoscimento, bensì all'erogazione della stessa in presenza della percezione di altro analogo trattamento.
Va affermato, dunque, che nella fattispecie difetta una specifica disciplina derogatoria, non potendo trovare applicazione in via analogica quella applicata per la differente ipotesi della insussistenza originaria o sopravvenuta dei requisiti prescritti dalla legge dovendo, conseguentemente ritenersi operante il principio generale di cui all'art. 2033 cod. civ. in materia di indebito oggettivo che è applicabile all'ipotesi in cui sia stata accertata, come nella fattispecie, l'insussistenza della condizione di erogabilità della prestazione consistente nella mancata percezione di altro trattamento incompatibile secondo il dettato legislativo.
Va, altresì, sottolineato che la ratio che disciplina il particolare regime di favore in tema di ripetibilità dei trattamenti pensionistici illegittimamente percepiti non opera nella presente fattispecie in cui il pensionato continua a godere di uno dei due trattamenti (vd. Cass. n.
5059/2018). Pertanto, una volta accertata la contemporanea erogazione delle due prestazioni - ex lege incompatibili - nell'arco dello stesso periodo di tempo, la domanda non può trovare accoglimento.
Nulla sulle spese di lite stante la rituale dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Adriana Schiavoni, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) nulla sulle spese.
Santa Maria Capua Vetere, 10 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni