Art. 1.
Con effetto dal primo giorno del mese successivo alla scadenza del periodo di isolamento del mercato zolfifero italiano previsto dal protocollo III annesso all'accordo finale di lista G del 2 marzo 1960 degli Stati membri della Comunita' economica europea, la vendita degli zolfi fusi, degli zolfi di recupero, dei concentrati di minerale di zolfo e degli zolfi filtrati prodotti nel territorio nazionale e' libera ed e' abolito il divieto di importazione degli zolfi di ogni specie di cui al regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923 , tabella A, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1498 , e alla tariffa dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723 .
Con effetto dal primo giorno del mese successivo alla scadenza del periodo di isolamento del mercato zolfifero italiano previsto dal protocollo III annesso all'accordo finale di lista G del 2 marzo 1960 degli Stati membri della Comunita' economica europea, la vendita degli zolfi fusi, degli zolfi di recupero, dei concentrati di minerale di zolfo e degli zolfi filtrati prodotti nel territorio nazionale e' libera ed e' abolito il divieto di importazione degli zolfi di ogni specie di cui al regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923 , tabella A, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1498 , e alla tariffa dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723 .