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Sentenza 4 novembre 2024
Sentenza 4 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 04/11/2024, n. 4819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4819 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Stefania Coppo, ha pronunciato all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8085/2023 R.G. promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. GALLO TIZIANA Parte 1
come da procura in atti
- ricorrente
Contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP 1
- resistente contumace RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Rilevato che:
in via preliminare, con decreto ritualmente comunicato alle parti è stata sostituita l'udienza del 24.10.24 con il deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
e che parte ricorrente ha depositato note di trattazione scritta;
con ricorso depositato in data 27/06/2023 parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' CP_1 al fine di ottenere la condanna dell'Istituto al pagamento dei ratei maturati a titolo di assegno ordinario d'invalidità, sulla base del decreto di omologa del
Tribunale di Napoli Nord del 3.2.23 nell'ambito del procedimento avente n.
10559/21 RG;
l' CP 1 è rimasto contumace;
-
- la difesa di parte ricorrente ha rappresentato l'intervenuta liquidazione della prestazione nelle more del giudizio chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere e la decisione limitatamente al profilo delle spese di lite;
osservato che:
- affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622;
Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151);
ritenuto che:
- effettivamente dalla documentazione prodotta è emerso che parte convenuta ha dato integrale soddisfazione alla pretesa dedotta in ricorso in un momento successivo al deposito del ricorso (cfr. comunicazione di liquidazione del 1.10.24 in atti alla produzione della parte ricorrente);
- le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata nel dispositivo, in considerazione della circostanza che la comunicazione di liquidazione è intervenuta dopo la notifica del ricorso e dopo la scadenza dei 120 giorni dall'inoltro del modello ap70 (inoltro documento in atti), da distrarsi ex art 93
c.p.c.
PQM
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando e disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' CP_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese di lite nei confronti di parte ricorrente che liquida in complessivi € 1.050,00 oltre spese generali al 15% IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art 93 c.p.c.
Aversa, 31.10.24 IL GIUDICE
d.ssa Stefania Coppo
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Stefania Coppo, ha pronunciato all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8085/2023 R.G. promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. GALLO TIZIANA Parte 1
come da procura in atti
- ricorrente
Contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP 1
- resistente contumace RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Rilevato che:
in via preliminare, con decreto ritualmente comunicato alle parti è stata sostituita l'udienza del 24.10.24 con il deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
e che parte ricorrente ha depositato note di trattazione scritta;
con ricorso depositato in data 27/06/2023 parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' CP_1 al fine di ottenere la condanna dell'Istituto al pagamento dei ratei maturati a titolo di assegno ordinario d'invalidità, sulla base del decreto di omologa del
Tribunale di Napoli Nord del 3.2.23 nell'ambito del procedimento avente n.
10559/21 RG;
l' CP 1 è rimasto contumace;
-
- la difesa di parte ricorrente ha rappresentato l'intervenuta liquidazione della prestazione nelle more del giudizio chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere e la decisione limitatamente al profilo delle spese di lite;
osservato che:
- affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622;
Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151);
ritenuto che:
- effettivamente dalla documentazione prodotta è emerso che parte convenuta ha dato integrale soddisfazione alla pretesa dedotta in ricorso in un momento successivo al deposito del ricorso (cfr. comunicazione di liquidazione del 1.10.24 in atti alla produzione della parte ricorrente);
- le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata nel dispositivo, in considerazione della circostanza che la comunicazione di liquidazione è intervenuta dopo la notifica del ricorso e dopo la scadenza dei 120 giorni dall'inoltro del modello ap70 (inoltro documento in atti), da distrarsi ex art 93
c.p.c.
PQM
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando e disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' CP_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese di lite nei confronti di parte ricorrente che liquida in complessivi € 1.050,00 oltre spese generali al 15% IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art 93 c.p.c.
Aversa, 31.10.24 IL GIUDICE
d.ssa Stefania Coppo