Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 22/12/2025, n. 2111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 2111 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02111/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01862/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1862 del 2025, proposto da
EN del LT Società Agricola S.S., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Matteo Frenguelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Comune di Sovicille, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Leonardo Piochi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Unione dei Comuni della Val di Merse, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- della determinazione n. 41 del 10.01.2025, trasmessa con PEC prot. n. 2025/691 del 13.01.2025, con la quale il Responsabile del RE Tecnico Edilizia – Urbanistica del Comune di Sovicille concludeva negativamente la Conferenza di Servizi, archiviava il procedimento di PAS ed ordinava alla ricorrente di non eseguire gli interventi oggetto della PAS prot. n. 22744/2024;
- della nota del 31.01.2025, trasmessa con PEC prot. n. 2025/2008 del 31.01.2025, con la quale il Responsabile del RE Tecnico Edilizia – Urbanistica del Comune di Sovicille diffidava la ricorrente dall'effettuare i lavori di cui alla pratica suddetta, affermando che, data la precedente determinazione 41/2025, non sussistevano i presupposti per la formazione del silenzio assenso;
- di tutti gli atti presupposti, inerenti e/o conseguenziali, ivi compresi l’atto del 22.11.2024, con il quale il Responsabile del RE Tecnico Edilizia – Urbanistica del Comune di Sovicille indiceva la Conferenza di Servizi, l’atto del 22.11.24, trasmesso con PEC prot. n. 24688 in pari data, con il quale il Responsabile del Procedimento (del Comune di Sovicille) chiedeva ulteriore documentazione, i pareri espressi in seno alla Conferenza di Servizi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sovicille;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2025 il dott. RE TU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1) La società ricorrente, EN del LT Società Agricola s.s. (di seguito anche solo “EN di LT”), espone che:
- a) in data 21.10.2024 depositava, presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) istanza di Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) ex art. 6 D. Lgs. n. 28/2011, avente ad oggetto la realizzazione di un impianto per la produzione di biogas di potenza pari a 500 Sm3/h, località Piano di Rosia, su terreni distinti in catasto al Foglio 109 particelle 27, 30 e 51, aventi destinazione a zona agricola (cfr. ricevuta di accettazione PAS ed elaborati depositati, all. 5-6 ricorrente);
- b) l'istanza veniva assunta in data 21.10.24 con identificativo n. 02686020419-20102024-1846 protocollo n. 14103 e numero di pratica 390/2024;
- c) successivamente alla scadenza del termine di 30 giorni di cui al comma 4 dell'art. 6 del D.Lgs. n. 28/2011 (intervenuta in data 20.11.24), il Comune partecipava a EN di LT l’atto del 22.11.2024 (all. 3 ricorrente), con il quale indiceva la Conferenza di Servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona di cui all'art. 14-bis, comma 2, Legge n. 241/1990, riportando che l’istanza di PAS era stata presentata il 25 ottobre 2024, mentre essa era stata acquisita al protocollo comunale il 21 ottobre 2024;
- d) a tanto procedeva il Comune in quanto “...la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle Amministrazioni in indirizzo ”;
- e) nella stessa data del 22.11.2024 il Comune, con comunicazione pec prot. n. 24688 del 22.11.24 (all. 4 ricorrente), chiedeva integrazioni documentali alla ricorrente;
- f) la stessa comunicazione veniva trasmessa alla ricorrente dal SUAP della Unione dei Comuni della Val di Merse (alla quale ha aderito il Comune di Sovicille), con PEC dell'11.12.24 (all. 7 ricorrente);
- g) con pec prot. n. 2024/26176 del 13.12.2024 (all. 8 ricorrente), l'Ufficio Tecnico Edilizia/Urbanistica del Comune di Sovicille trasmetteva alla ricorrente le richieste e i contribuiti pervenuti nell'ambito della Conferenza di Servizi e, in particolare, la nota prot. n. 24688 del 22.11.2024, con la quale la stessa Amministrazione Comunale chiedeva ulteriore documentazione integrativa, nonché la richiesta integrazioni da parte del Genio Civile Toscana Sud prot. n. 26100 del 12/12/2024, il parere VV.FF. prot. n. 24937 del 26/11/2024 (favorevole ed incondizionato), il parere della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale prot. n. 25017 del 27/11/2024, con il quale detta Direzione si dichiarava incompetente ad esprimersi ed il parere RE VINCA prot. n. 25039 del 27/11/2024, nel quale si affermerebbe che l'intervento proposto è ubicato all’esterno di Aree naturali protette e di siti della Rete Natura 2000;
- h) con pec prot. n. 2024/26277 del 16.12.2024 (all. 9 ricorrente), il Comune inviava alla ricorrente la nota prot. n. 26266 del 16.12.2024, con la quale l'Ufficio Tecnico RE Patrimonio – Ambiente – Cave LL.PP. chiedeva integrazioni relative ad eventuali modifiche della viabilità;
- i) con pec del 23.12.24 (all. 10 ricorrente), la Regione Toscana trasmetteva alla ricorrente il parere della Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia, secondo il quale “...l'impianto per la produzione di biogas in oggetto rientrerebbe nel campo di applicazione della normativa in materia di VIA ove la quantità massima di gas (biogas e biometano) presente in impianto superi i 1.000 m3 (500 m3 nei casi previsti dal DM 30 marzo 2025)”;
- j) tale parere, a dire della ricorrente, sarebbe in sostanza positivo, visto che l'impianto in questione prevede la presenza in impianto di un massimo di 500 m3;
- k) con PEC prot. n. 2025/12 del 2.01.2025 (all. 11 ricorrente), il Comune di Sovicille inviava a EN di LT (oltre alle già trasmesse richiesta di integrazione del RE LL.PP. e parere della Regione Toscana di cui si è detto) il parere favorevole della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto ed Arezzo del 2.01.25 e la nota ARPAT prot. n. 2 del 2.01.2025, recante contributo tecnico non vincolante;
- l) in data 7.01.2025, la deducente dava seguito all'incombente di cui al comma 7-bis dell'art. 6 D. Lgs. n. 28/2011 (secondo cui “ Decorso il termine di cui al comma 4, secondo periodo, l'interessato alla realizzazione dell'intervento trasmette la copia della dichiarazione di cui al comma 7 per la pubblicazione sul Bollettino ufficiale regionale alla Regione sul cui territorio insiste l'intervento medesimo, che vi provvede entro i successivi dieci giorni. Dal giorno della pubblicazione ai sensi del primo periodo decorrono i termini di impugnazione previsti dalla legge ”) ed in data 15.01.2025 veniva pubblicata sul BUR Toscana la dichiarazione attestante la data di deposito dell'istanza di PAS (cfr. all. 12 ricorrente);
- m) con pec prot. n. 2025/691 del 13.01.2025 (all. 1 ricorrente), il Comune di Sovicille trasmetteva alla ricorrente la determinazione n. 41 del 10.01.2025, con la quale il Comune concludeva negativamente la Conferenza di Servizi, archiviava il procedimento di PAS ed impartiva “... ai sensi dell’art. 6 c. 4 del D.Lgs. 28/2011 all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento ”;
- n) con pec prot. n. 2025/2008 del 31.01.2025 (all. 2 ricorrente), la stessa Amministrazione Comunale diffidava EN di LT dall'effettuare i lavori di cui alla pratica in oggetto, affermando che, data la precedente determinazione n. 41/2025, “... nel procedimento in oggetto non sussistono i presupposti per la formazione del silenzio assenso ”.
2) Della determinazione n. 41 del 10 gennaio 2025, della conseguente nota di diffida del 31 gennaio 2025 e di tutti gli atti presupposti, la società ricorrente si è doluta con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, poi trasposto nella presente sede giurisdizionale.
3) Si è costituito in giudizio il Comune di Sovicille, che ha depositato documenti e, in data, 8 novembre 2025, articolata memoria difensiva, nella quale (v. pag. 15), ha fatto stato della comunicazione prot. n. 0015835/2025 del 28.10.2025 (doc. 59 comunale), con cui il SUAP incardinato nell’Unione ha avviato il procedimento “ volto, in via assolutamente cautelativa e prudenziale e, dunque, ferma ed impregiudicata l’assoluta correttezza e legittimità della determinazione del Comune di Sovicille del 10/1/2025 n. 41, della nota del Comune di Sovicille del 22/11/2014 n. prot. 24671 e della nota del Comune di Sovicille del 31/1/2025 n. prot. 2008, a ratificare e, quindi, a fare propria, per quanto occorrer possa ,” la predetta determinazione e le succitate note. Successivamente, il Comune, in data 3 dicembre 2025, ha depositato la preannunciata ratifica, resa con atto del SUAP dell’Unione dei Comuni n. 13 del 27 novembre 2025.
4) All’udienza pubblica del 10 dicembre 2025, il legale di parte ricorrente ha chiesto rinvio per proporre motivi aggiunti contro la suddetta ratifica e a tale richiesta si è opposta la difesa comunale (v. verbale). La causa è stata trattenuta in decisione, con riserva del Collegio di valutare la predetta istanza di rinvio.
DIRITTO
1) Va premesso che la determinazione n. 41/2025, emessa dall’Ufficio Tecnico-Edilizia/Urbanistica del Comune di Sovicille e alla quale ha fatto seguito la diffida ad eseguire i lavori del 31 gennaio 2025, è motivata come segue:
“ Considerato che l’art. 6 [applicabile ratione temporis al caso di specie], c. 5 del D.Lgs 28/2011 prevede che ‘qualora l'attività di costruzione e di esercizio degli impianti di cui al comma 1 sia sottoposta ad atti di assenso di competenza di amministrazioni diverse da quella comunale, e tali atti non siano allegati alla dichiarazione, l'amministrazione comunale provvede ad acquisirli d'ufficio ovvero convoca, entro venti giorni dalla presentazione della dichiarazione, una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
Considerato che il richiedente ha espressamente dichiarato di non presentare una PAS completa ed ha elencato i seguenti pareri/Nulla Osta da acquisire:
1. Edilizia Comune di Sovicille
2. ASL parere igiene e salubrità sul posto di lavoro
3. Presenza di procedimenti tutela in itinere del SABAP Siena
4. Nulla Osta ENAV/ENAC
5. Parere preliminare VVF
6. Preventivo connessione gas CE PA (risultato poi allegato alla pratica).
Considerato che, pertanto, l'attività del privato è subordinata a più atti di assenso, comunque denominati, da adottare a conclusione di distinti procedimenti di competenza di altre amministrazioni;
Tenuto conto dello svolgimento della conferenza decisoria in forma semplificata e modalità asincrona indetta con comunicazione prot. n. 24671 del 22/11/2024, alla quale sono state regolarmente invitate – allo scopo di acquisire i Nulla Osta richiesti ma anche di acquisire un contributo istruttorio – le amministrazioni di seguito elencate:
- REGIONE TOSCANA:
Direzione difesa del suolo e protezione civile;
Genio Civile Toscana sud;
Direzione tutela dell’ambiente ed energia;
RE VIA;
RE Autorizzazioni Uniche Ambientali;
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale;
Direzione Urbanistica e sostenibilità;
RE AS e VINCA;
Direzione Attività Produttive;
- VI DI SIENA;
- ARPAT;
- ENAC;
- Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo;
- Comando VV.F. di Siena;
- ATO Toscana Sud;
- Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale;
- Acquedotto del Fiora S.p.A.;
- CE srl;
- Polizia Municipale - Unione dei Comuni della Val di Merse;
- RE LL.PP., Patrimonio, Ambiente, Cave del Comune di Sovicille;
Vista la richiesta di integrazioni prot. 24688 del 22/11/2024 inoltrata dal responsabile del procedimento edilizio […];
Vista la richiesta di integrazioni prot. 26100 del 12/12/2024 inoltrata dal Genio Civile Toscana Sud;
Vista la richiesta di integrazioni prot. 26266 del 16/12/2024 inoltrata dal RE LL.PP., Patrimonio, Ambiente, Cave del Comune di Sovicille;
Vista la richiesta di integrazioni prot. 2 del 02/01/2025 inoltrata da ARPAT;
Dato atto che tutte le richieste di integrazioni, anche quelle non pervenute nei termini previsti dalla conferenza, sono state tempestivamente trasmesse al richiedente.
Considerato che per errore non era stato inserito fra i destinatari della conferenza il Servizio Prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro dell'Azienda USL Toscana Sud Est, il cui parere era stato esplicitamente indicato come necessario dal richiedente, e che tale parere è stato richiesto solo in data 02/01/2025 con nota prot. 25/2025 e 27/2025;
Considerato che i lavori della conferenza devono concludersi non oltre quarantacinque giorni dalla data di indizione della stessa e quindi entro il 07/01/2025 (data ultima per l’invio dei pareri);
Acquisite, entro il termine di conclusione della conferenza, le determinazioni delle seguenti amministrazioni:
- parere favorevole prot. 24937 del 26/11/2024 inoltrato dal Comando Vigili del Fuoco di Siena;
- parere di non competenza prot. 25039 del 27/11/2024 inoltrato dal RE Vas e Vinca della Regione Toscana;
- parere di non competenza prot. 25017 del 27/11/2024 inoltrato dal RE Agricoltura e Sviluppo Rurale della Regione Toscana;
- parere favorevole prot. 26726 del 23/12/2024 sull’esclusione dalle procedure in materia di VIA inoltrato dal RE Valutazione Impatto Ambientale della Regione Toscana;
- parere favorevole prot. 26794 del 27/12/2024 inoltrato dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo;
- parere prot. 22 del 02/01/2025 inoltrato dal RE Autorizzazioni Uniche Ambientali della Regione Toscana, nel quale si evidenzia la competenza esclusivamente in fase di rilascio di AUA (titolo necessario per l’esercizio dell’impianto), che ancora non è stata richiesta;
- parere di non competenza prot. 53 del 03/01/2025 inoltrato dalla Polizia Municipale dell’Unione dei Comuni Val di Merse;
- parere prot. 123 del 07/01/2025 inoltrato dal Genio Civile Toscana Sud, con il quale è stato dichiarato di non potersi esprimere in assenza delle integrazioni richieste, relative ad eventuali interferenze con le pertinenze idrauliche e con l’alveo dei corsi d’acqua presenti nell’area e riportati nel Reticolo Idrografico e di Gestione del Territorio Toscano di cui alla L.R.T. 79/2012;
- nota prot. 10 del 07/01/2025 trasmessa da Azienda USL Toscana Sud Est – RE Prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, nel quale si dichiara che in assenza di qualunque dato relativo al numero di addetti, alle attività da svolgere ed alle caratteristiche degli ambienti di lavoro non è possibile esprimere un parere;
- parere prot. 235 del 08/01/2025 (inviato in data 07/01/2025) inoltrato dall’Acquedotto del Fiora, nel quale si evidenzia come non siano state ricostruite le eventuali influenze che l’impianto può avere sulle risorse idriche sotterranee (in località Rosia sono presenti captazioni ad uso potabile, di importanza strategica per l’approvvigionamento della popolazione di Sovicille e Siena) né sia stato definito il fabbisogno idrico e depurativo connesso alla realizzazione dell’impianto.
Dato atto che non sono pervenute integrazioni da parte del richiedente;
Considerato che, ai sensi del co. 4 dell’art. 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle seguenti amministrazioni:
- Provincia di Siena;
- ENAC;
- ATO Toscana Sud;
- Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale;
in quanto le stesse non hanno comunicato le proprie determinazioni entro il termine fissato con la nota prot. n. 24671 del 22/11/2024;
Considerato che la PAS, ai sensi dell’art. 6 c.1 del D.Lgs 28/2011, costituisce titolo per la costruzione ed esercizio degli impianti assoggettati a tale procedura, non essendo previsto un altro successivo livello di approfondimento e/o autorizzazione;
Rilevato, dall’esame dei pareri pervenuti, che il livello di approfondimento progettuale non sia tale da consentire la maggior parte delle valutazioni tecniche richieste;
Dato atto che, come evidenziato nella richiesta di integrazioni a firma del responsabile del procedimento, la pratica risulta carente di elaborati di dettaglio relativo a caratteristiche dimensionali, costruttive, dei materiali, ed il progetto quindi, dal punto di vista edilizio-architettonico sia da considerare come un semplice schema.
Dato atto inoltre che, nonostante le carenze progettuali, il progetto manifesta chiaramente delle notevoli criticità dovute alla totale assenza di studio delle caratteristiche del luogo e delle norme urbanistiche di riferimento,
Considerato che “l'art. 12, comma 7, del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 prevede una possibile e non automatica localizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, lasciando impregiudicata una valutazione discrezionale dell'Amministrazione. Peraltro il successivo art. 6 del D.Lgs. n. 28 del 2011, sulla procedura abilitativa semplificata per gli impianti alimentati da energia rinnovabile, ha subordinato l'intervento alla compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e anche con quelli solo adottati, confermando così la natura di attività non libera e non indifferente agli strumenti urbanistici” (Cons. Stato, Sez. IV, Sent., 19/07/2017, n. 3565);
Considerato infine che la pratica risulta carente della relazione tecnica di asseverazione, a firma del Tecnico progettista, “che attesti la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie” (art. 6 c. 2 D.Lgs 28/2011). Tale relazione inoltre, ai sensi della LR 39/2005, deve contenere l’asseverazione del progettista in relazione alla conformità delle opere anche alla stessa legge 39/2005, alle sue disposizioni attuative, al Piano energetico regionale nonché a quanto previsto all'articolo 145, comma 2, lettera a), della l.r. 65/2014”.
1.1) Col primo motivo di ricorso si deduce che:
- a) il Comune di Sovicille (unitamente ai Comuni di Chiusdino, Monticiano e Murlo) ha costituto l'Unione dei Comuni della Val di Merse in dichiarata applicazione dell'art. 32 D.Lgs. n. 267/2000, dando vita, in tale modo, ad un ente locale autonomo e distinto rispetto a quelli che lo compongono (cfr. statuto in all. 13 ricorrente), differentemente dalle convezioni disciplinate dall’art. 30 D. Lgs. n. 267/2000;
- b) l'art. 2 dello Statuto prevede che l'Unione è stata costituita per la gestione di una pluralità di funzioni e servizi di competenza dei Comuni membri, della Regione Toscana, della Provincia di Siena e dello Stato, da essi delegati nelle forme previste dalla legislazione vigente, e l’art. 3, comma 2, prevede che essa “... si avvale della propria autonomia per il perseguimento dei fini istituzionali e per l'organizzazione e lo svolgimento delle proprie attività... ”;
- c) l'art. 6, comma 2, Statuto prevede che “ L’Unione esercita, in luogo e per conto di tutti i Comuni partecipanti, le funzioni ed i servizi appresso indicati:...h) Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), in continuità con l’attività già avviata e svolta a decorrere dal 1^ dicembre 2008 ”;
- d) l'art. 7 dello Statuto stabilisce che “ Le funzioni ed i servizi seguenti sono effettivamente svolti dall’Unione per i Comuni membri attenendosi alla tempistica ed alle modalità appresso indicate: in via immediata l’Unione gestisce per conto e nell’interesse di tutti i Comuni membri... le funzioni ed i servizi di cui all’art. 6, comma 2... ”, che, come detto, fa riferimento anche al SUAP;
- e) l'art. 13, comma 2, dello Statuto stabilisce che “ Dalla data di esercizio effettivo delle funzioni e dei servizi comunali da parte dell’Unione, i Comuni non adotteranno atti in difformità ”;
- f) l'art. 14 dello Statuto disciplina il “ Subentro dell’Unione per l’esercizio di funzioni conferite o assegnate ” prevedendo che l'Unione (oltre ad esercitare le funzioni già assegnate dalla Regione alla Comunità Montana Val di Merse che, all'epoca di redazione dello Statuto stava per essere estinta) “ Svolge altresì le funzioni assegnate dai Comuni, dalla Provincia e da altri Enti pubblici” ;
- g) quindi, dalle norme di statuto sopra illustrate, emerge che il Comune di Sovicille, aderendo all'Unione dei Comuni della Val di Merse, ha affidato a quest'ultima l'esercizio delle funzioni relative (anche) allo Sportello Unico per la Attività Produttive, in tale modo trasferendo tali funzioni alla Unione stessa che le esercita in suo luogo e per suo conto;
- h) ne deriva che il Comune di Sovicille, adottando i provvedimenti impugnati, ha esercitato poteri dei quali si è in precedenza spogliato (appunto in favore dell'Unione dei Comuni alla quale ha aderito), dando vita a provvedimenti nulli ai sensi dell'art. 21-septies della L. n. 241/90 per difetto assoluto di attribuzione;
- i) in subordine (cioè nell’ipotesi in cui si volesse ritenere che, aderendo all'Unione dei Comuni del Val di Merse, il Comune di Sovicille non abbia abdicato dall'esercizio del potere di definire i procedimenti attivati presso il SUAP), i provvedimenti gravati sono viziati da incompetenza, in quanto le norme dello Statuto sopra illustrate attribuiscono all'Unione stessa, ed al suo servizio SUAP, la competenza ad adottare i provvedimenti presentati al SUAP;
- j) data la nullità o, comunque, la illegittimità dei provvedimenti adottati dal Comune di Sovicille, gli stessi sono anche da considerarsi privi di effetti, con l'ovvia conseguenza che, in capo alla ricorrente, deve senz'altro ritenersi insorto il diritto di eseguire l'intervento proposto con la detta istanza di PAS, in quanto l’Amministrazione competente a definire detta istanza, cioè l'Unione dei Comuni della Val di Merse, non ha adottato, entro il termine di cui all'art. 6, comma 4, D.Lgs. n. 28/2011, motivato provvedimento di divieto di eseguire l'intervento e non ha indetto la Conferenza di Servizi.
1.2) Col secondo motivo di ricorso si deduce che:
- a) sia il Comune che l’Unione, dopo la presentazione dell'istanza di PAS, sono rimasti inerti per oltre 30 giorni;
- b) infatti, dopo il deposito da parte di EN di LT della istanza di PAS in data 21.10.2024 (cfr. all. 5 cit.), il Comune di Sovicille ha dapprima indetto la Conferenza di Servizi con atto del 22.11.2024 (all. 3 ricorrente) – con il quale ha peraltro affermato che l’istanza di PAS sarebbe stata presentata “...in data 25/10/2024...” , mentre dal protocollo la data di presentazione della PAS viene indicata come “ 2024-10-21 17:31:22 ” (all. 5 ricorrente) – ed ha poi richiesto una lunga serie di documenti con provvedimento prot. n. 24688 in pari data (cfr. all. 4 ricorrente), per poi concludere negativamente il procedimento, ordinando alla ricorrente di non eseguire l'intervento con determinazione n. 41 del 10.01.2025 (all. sub 1 cit.) e diffidando la ricorrente stessa dall'eseguire l'intervento con provvedimento del 31.01.2025 (all. sub 2 cit.);
- c) dal canto suo, il SUAP dell'Unione dei Comuni della Val di Merse non ha adottato alcun provvedimento, limitandosi a trasmettere alla ricorrente (con PEC dell'11.12.24 all. 7 ricorrente) l’atto prot. n. 24688 del 22.11.24, con il quale il Comune di Sovicille ha chiesto documentazione integrativa;
- d) tali provvedimenti sono illegittimi, in quanto emessi dopo la scadenza del termine di 30 giorni (che, nel caso di specie, deve ritenersi spirato in data 20.11.24), previsto dall'art. 6, comma 4, D. Lgs. n. 28/2011, ai sensi del quale, se il Comune non notifica entro detto termine l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento, l'attività di costruzione deve ritenersi assentita;
- e) inoltre, l’Amministrazione, con i provvedimenti di che trattasi, ha anche violato l'affidamento che la ricorrente ha riposto nella sussistenza del proprio diritto di procedere alla realizzazione dell'impianto oggetto della PAS presentata.
1.3) Col terzo motivo di ricorso si deduce che:
- a) fermo quanto precede, i provvedimenti adottati dal Comune di Sovicille risultano nulli perché con essi sono stati esercitati poteri che l'art. 6 del D. Lgs. n. 28/2011 non contempla e non attribuisce all'Amministrazione chiamata a definire una PAS;
- b) l'art. 6 D.Lgs. n. 28/2011 descrive in maniera completa ed esaustiva i provvedimenti che l'Amministrazione può adottare, con l'effetto di “tipizzare” i poteri conferiti all'Amministrazione a fronte di una istanza di PAS;
- c) alla luce di detta disposizione, una volta ricevuta la dichiarazione e la documentazione di cui al secondo comma del medesimo articolo 6, i) ai sensi del comma 4, l'Amministrazione può procedere a notificare, entro 30 giorni, l’ordine motivato di non effettuare l'intervento (nel caso in cui venga “... riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite.. .” dal comma 2), ii) ai sensi del comma 5, qualora sia necessario acquisire atti di assenso rientranti nella competenza dell’Amministrazione Comunale, la stessa Amministrazione deve emetterli nel termine previsto per la conclusione del relativo procedimento, potendo, in difetto, essere attivati i rimedi previsti contro il silenzio dell'Amministrazione dall'art. 117 c.p.a., iii) sempre ai sensi del comma 5, qualora sia necessario acquisire atti di assenso di amministrazioni diverse (non prodotti dall'istante), il Comune deve provvedere ad acquisirli d'ufficio o deve convocare una Conferenza di Servizi entro 20 giorni dalla presentazione della dichiarazione;
- d) il procedimento sopra riassunto è costruito in maniera tale da attribuire all'Amministrazione il potere di emettere l'ordine motivato di non eseguire l'intervento oppure di dare impulso al procedimento qualora risulti necessario acquisire atti di assenso (mediante emissione, entro 30 giorni, di detti atti ove rientranti nella sua competenza oppure, qualora gli stessi non rientrino nella propria competenza, mediante acquisizione d'ufficio o indizione della Conferenza di Servizi entro 20 giorni);
- e) nonostante quanto precede, con i gravati provvedimenti il Comune di Sovicille i) ha indetto la Conferenza di Servizi (con atto del 22.11.24, all. 3 ricorrente) ben oltre il termine di 20 giorni dal deposito dell'istanza di PAS e non al solo scopo di acquisire atti di assenso di competenza di amministrazioni diverse (come emerge dalla comunicazione suddetta del 22.11.2024, con cui, tra i motivi esposti al fine di giustificare l'indizione della Conferenza di Servizi, si fa riferimento al fatto che l'intervento ricade in zona agricola, alla necessità di comprendere se l'impianto debba essere qualificato come un impianto di trattamento di rifiuti, alla necessità di promuovere un modello basato sullo sviluppo dell'agricoltura biologica, alla vicina presenza di una viabilità storica, ecc.), dando poi atto di avere provveduto a detta indizione anche per acquisire un “... contributo istruttorio ...” (come emerge dalla determinazione 41 del 10.01.2025, all. 1 ricorrente), ii) ha chiamato a partecipare alla Conferenza di Servizi anche i propri uffici (visto che il detto provvedimento è stato inviato anche alla Polizia Municipale ed al settore comunale Lavori Pubblici), dai quali, semmai, avrebbe dovuto acquisire d'ufficio i relativi pareri, iii) ha chiesto integrazioni documentali con provvedimento del 22.11.24 (cfr. all. 5 ricorrente), pur avendo indetto la Conferenza di Servizi, iv) ha poi definito la Conferenza di Servizi oltre il termine massimo di 45 giorni previsto (la Conferenza è stata indetta in data 22.11.2024 e sarebbe stata pertanto da definirsi entro il 7.01.25, mentre il provvedimento conclusivo è datato 13.01.25) e comunque molto tempo dopo la scadenza del termine di cui al comma 4 dell'art 6 del D.Lgs. 28/2011, v) ha negativamente definito la Conferenza di Servizi anche per ragioni inerenti il livello progettuale relativo alla documentazione depositata unitamente alla istanza di PAS, vi) ha impartito l'ordine di non eseguire l'intervento in data 13.01.25, cioè dopo che erano trascorsi 85 giorni dal deposito della istanza di PAS, vii) ha diffidato la ricorrente a non eseguire l'intervento;
- f) tali provvedimenti non trovano alcuna corrispondenza nei poteri che il Legislatore attribuisce all'Amministrazione a fronte di una istanza di PAS, visto che l'art. 6 del D.Lgs. n. 28/2011 non prevede la possibilità di indire la Conferenza di Servizi oltre lo spirare del termine di 20 giorni o al fine di acquisire pareri di competenza della stessa Amministrazione Comunale, né di adottare ordine di non eseguire l'intervento oltre lo spirare del termine di 30 giorni o di diffidare il richiedente dall'eseguire l'intervento né, comunque, di definire negativamente l'istanza in ragione della incompletezza della documentazione depositata, come chiarisce il comma 4 dell'art. 6 del D.Lgs. 28/2011, laddove afferma che, anche a fronte dell'emissione dell'ordine motivato di non eseguire l'intervento, rimane “... salva la facoltà di ripresentare la dichiarazione, con le modifiche e le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia ”;
- g) tale norma chiarisce inoltre che, anche a fronte di una istanza incompleta, all'Amministrazione Comunale è stato attribuito solo il potere di ordinare di non eseguire l'intervento, non avendo pertanto la possibilità di chiedere integrazioni o di emettere provvedimenti sfavorevoli all'intervento;
- h) alla luce ed in ragione di tutto quanto precede, i provvedimenti adottati sono stati resi dal Comune esercitando poteri ad esso non attribuiti dall'ordinamento, perciò sono da considerarsi nulli (per difetto di attribuzione ai sensi dell'art. 21 septies della L. 241/90) anche sotto lo specifico profilo qui in considerazione.
1.4) Col quarto motivo di ricorso si deduce, in via ulteriormente subordinata, che:
- a) l'art. 13, comma 2, dello Statuto dell'Unione del Comuni della Val di Merse stabilisce che “ Dalla data di esercizio effettivo delle funzioni e dei servizi comunali da parte dell’Unione, i Comuni non adotteranno atti in difformità ”;
- b) visto e considerato che il SUAP dell'Unione dei Comuni, lasciando trascorrere il termine di 30 giorni dal deposito dell'istanza di SUAP, ha evidentemente manifestato l'intenzione di non vietare l'attività, i provvedimenti adottati dal Comune di Sovicille sono evidentemente difformi rispetto a quelli adottati dall'Unione dei Comuni ponendosi pertanto in contrasto con il citato art. 13, comma 2, della Statuto;
- c) con la gravata determina n. 41/2025, il Comune di Sovicille innanzitutto, al fine di motivare la propria decisione di indire la Conferenza di Servizi, afferma che la ricorrente avrebbe “... espressamente dichiarato di non presentare una PAS completa ed ha elencato i seguenti pareri/Nulla Osta da acquisire: 1. Edilizia Comune di Sovicille 2. ASL parere igiene e salubrità sul posto di lavoro 3. Presenza di procedimenti tutela in itinere del SABAP Siena 4. Nulla Osta ENAV/ENAC 5. Parere preliminare VVF 6. Preventivo connessione gas CE PA (risultato poi allegato alla pratica) ”;
- d) tale affermazione si basa, evidentemente, sull'elaborato allegato alla istanza di PAS denominato “elenco pareri”, nel quale si legge “ Dichiarazione OGGETTO: Elenco dei pareri e Nulla Osta da acquisire o acquisiti. 1. Edilizia Comune di Sovicille, 2. ASL parere igiene e salubrità sul posto di lavoro, 3. Presenza di procedimenti tutela in itinere del SABAP, Siena. 3. Nulla Osta ENAV/ENAC. 4. Parere preliminare VVF (acquisito), 5. Preventivo connessione gas CE PA ”;
- e) contrariamente a quanto ritenuto dall'Amministrazione Comunale, tale elaborato non ha il contenuto di una dichiarazione espressa “... di non presentare una PAS completa ...” visto che, con detta dichiarazione, si è fatto riferimento alla documentazione che si sarebbe potuto acquisire una volta completate le opere di realizzazione dell'impianto proposto (quali ad esempio il parere ASL sulla salubrità dei luoghi di lavoro);
- f) leggendo poi detta dichiarazione anche in ragione del contenuto della domanda, risulta ancora evidente come in detta dichiarazione si fa riferimento ad autorizzazioni che erano state già richieste all'epoca di presentazione della domanda (quale ad esempio il nulla-osta ENAV che l'istante ha provveduto a richiedere prima della presentazione della PAS, come si legge a pag. 8 della relazione denominata “Studio dei Vincoli” - cfr. all. 6 ricorrente - o alla presenza di procedimenti in itinere in relazione alla quale è stata presentata apposita richiesta di verifica, come si riferisce nell'elaborato denominato “ verifica dei procedimenti in itinere ”);
- g) per tale ragione i provvedimenti impugnati si rivelano illegittimi perché la Conferenza di Servizi è stata indetta in assenza dei presupposti di cui all'art. 6, comma 5, D.Lgs. n. 28/2011, non potendosi certo considerare incompleta l'istanza di PAS;
- h) guardando ancora al contenuto della determina comunale n. 41/2025, occorre poi considerare che la negativa conclusione della Conferenza di Servizi appare anche in contrasto con il disposto dell'art. 14-ter della L. 241/90 ed, in particolare, con il suo comma 7, che impone all'Amministrazione procedente di adottare la determinazione motivata di conclusione della conferenza sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti;
- i) il Comune di Sovicille ha evidentemente violato detta norma perché non ha nemmeno preso in considerazione il contenuto dei pareri pervenuti, non ha valutato se gli stessi fossero ammissibili, non ha considerato il fatto che gli stessi erano in prevalenza positivi e non si è avveduta del fatto che i (pochi) pareri negativi erano superabili;
- j) in effetti, il Comune ha ritenuto di dover concludere negativamente la Conferenza in ragione di considerazioni (per lo più inerenti al livello progettuale degli elaborati allegati alla PAS) che non hanno nulla a che vedere con una valutazione contestuale degli interessi pubblici dei quali sono portatrici le amministrazioni convocate in Conferenza di Servizi;
- k) infatti, nella determina n. 41/2025, il Comune di Sovicille dà atto che sono stati acquisite “... entro il termine di conclusione della conferenza, le determinazioni delle seguenti amministrazioni: - parere favorevole prot. 24937 del 26/11/2024 inoltrato dal Comando Vigili del Fuoco di Siena; - parere di non competenza prot. 25039 del 27/11/2024 inoltrato dal RE Vas e Vinca della Regione Toscana; - parere di non competenza prot. 25017 del 27/11/2024 inoltrato dal RE Agricoltura e Sviluppo Rurale della Regione Toscana; - parere favorevole prot. 26726 del 23/12/2024 sull’esclusione dalle procedure in materia di VIA inoltrato dal RE Valutazione Impatto Ambientale della Regione Toscana; - parere favorevole prot. 26794 del 27/12/2024 inoltrato dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena Grosseto e Arezzo; - parere prot. 22 del 02/01/2025 inoltrato dal RE Autorizzazioni Uniche Ambientali della Regione Toscana, nel quale si evidenzia la competenza esclusivamente in fase di rilascio di AUA (titolo necessario per l’esercizio dell’impianto), che ancora non è stata richiesta; - parere di non competenza prot. 53 del 03/01/2025 inoltrato dalla Polizia Municipale dell’Unione dei Comuni Val di Merse; - parere prot. 123 del 07/01/2025 inoltrato dal Genio Civile Toscana Sud, con il quale è stato dichiarato di non potersi esprimere in assenza delle integrazioni richieste, relative ad eventuali interferenze con le pertinenze idrauliche e con l’alveo dei corsi d’acqua presenti nell’area e riportati nel Reticolo Idrografico e di Gestione del Territorio Toscano di cui alla L.R.T. 79/2012; - nota prot. 10 del 07/01/2025 trasmessa da Azienda USL Toscana Sud Est – RE Prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, nel quale si dichiara che in assenza di qualunque dato relativo al numero di addetti, alle attività da svolgere ed alle caratteristiche degli ambienti di lavoro non è possibile esprimere un parere; - parere prot. 235 del 08/01/2025 (inviato in data 07/01/2025) inoltrato dall’Acquedotto del Fiora, nel quale si evidenzia come non siano state ricostruite le eventuali influenze che l’impianto può avere sulle risorse idriche sotterranee (in località Rosia sono presenti captazioni ad uso potabile, di importanza strategica per l’approvvigionamento della popolazione di Sovicille e Siena) né sia stato definito il fabbisogno idrico e depurativo connesso alla realizzazione dell’impianto ”;
- l) con il medesimo provvedimento si dà poi atto che, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 4, L. n. 241/90, deve considerarsi acquisito per silenzio assenso il parere favorevole incondizionato “... delle seguenti amministrazioni: - Provincia di Siena - ENAC - ATO Toscana Sud - Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale ”;
- m) emerge pertanto, dalla stessa determinazione n. 41/2025 gravata, che le Amministrazioni coinvolte nella Conferenza di Servizi hanno espresso, in grandissima maggioranza, parere favorevole alla realizzazione dell'impianto oggetto di PAS, circostanza questa che avrebbe già di per sé stessa imposto all'Amministrazione di concludere positivamente la Conferenza di Servizi, anche considerando che il parere favorevole è stato espresso dalle Amministrazioni preposte alla tutela ambientale e della salute (Soprintendenza, Servizi Regionali in materia di impatto ambientale, VV.FF., ecc.), quindi da Amministrazioni portatrici di interessi preponderanti nella valutazione di interventi finalizzati alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;
- n) si consideri, al riguardo, che i) i pareri “di non competenza” (resi dal settore Regionale AS e Vinca, dal settore regionale agricoltura, dalla Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni) non possono certo essere considerati negativi, risolvendosi in un non liquet (si tratta in sostanza di pareri da considerarsi favorevoli e non ammissibili in quanto non espressi in termini di assenso o dissenso), ii) il parere prot. 22 del 02/01/2025, reso dal RE Autorizzazioni Uniche Ambientali della Regione Toscana, non può considerarsi negativo perché, con esso, si afferma che la competenza di detto settore sussiste “... esclusivamente in fase di rilascio di AUA ...”, che è necessariamente da rilasciarsi dopo la realizzazione dell'impianto, visto e considerato che essa ha ad oggetto (ad esempio) l'emissione in atmosfera, che non può essere nemmeno valutata se non all'esito della realizzazione dell'impianto o almeno all'esito della progettazione esecutiva dello stesso e della concreta individuazione della tipologia di macchinari ed attrezzature che verranno utilizzati per realizzare l'impianto ed esercitare la relativa attività (progettazione ed individuazione che non sono certo necessarie in sede di istanza di PAS, dovendosi considerare certamente sufficiente una progettazione di livello definitivo e ben potendo l'istante individuare in fase realizzativa le attrezzature da utilizzare), iii) la nota prot. 10 del 07/01/2025, trasmessa dalla ASL Toscana, non ha certo valenza di parere negativo, visto che con essa ci si limita ad affermare che il parere in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro dovrà essere emesso una volta acquisite informazioni (numero addetti e caratteristiche degli ambienti di lavoro) dopo la realizzazione dell'impianto (si tratta, anche in tale caso, di informazioni per vengono acquisite in fase realizzativa), iv) il Genio Civile ha poi affermato (con parere prot. 123 del 07/01/2025) di non potersi esprimere (in assenza delle integrazioni richieste circa eventuali interferenze con le pertinenze idrauliche e con l'alveo dei corsi d'acqua), così adottando un atto sostanzialmente soprassessorio, quindi non espresso in termini di assenso o dissenso, v) altrettanto può dirsi in ordine all'Acquedotto del Fiora che, con parere prot. 235 del 08/01/2025, ha affermato che non sono state ricostruite “... le eventuali influenze che l’impianto può avere sulle risorse idriche sotterranee ...”, così adottando un atto sostanzialmente soprassessorio;
- o) da quanto sopra emerge che anche i pareri non dichiaratamente favorevoli alla realizzazione dell'impianto non sono negativi e, a ben vedere, sarebbero stati da considerare inammissibili alla luce del disposto dell'art. 14-bis, comma 3, L. n. 241/1990, nella parte in cui prevede che gli enti chiamati a partecipare alla Conferenza di Servizi devono adottare determinazioni congruamente motivate, “...formulate in termini di assenso o dissenso...” e contenenti “... ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso ...”;
- p) i pochi pareri non espressamente favorevoli all'intervento (oltre a non esprimere un chiaro dissenso degli enti coinvolti), come sopra detto, non sono espressi in termini di assenso o dissenso e non contengono la “critica costruttiva” che costituisce un elemento imprescindibile per poter considerare ammissibile, e quindi rilevante, il parere negativo espresso in seno alla Conferenza di Servizi;
- q) da quanto sopra rilevato emergerebbe quindi il totale difetto di motivazione della stessa determinazione n. 41/2025, con la quale è stata assunta una determinazione negativa in primo luogo asserendosi che “... dall’esame dei pareri pervenuti, ...il livello di approfondimento progettuale non [è] tale da consentire la maggior parte delle valutazioni tecniche richieste ”;
- r) del tutto privo di valenza motivazionale è poi l'assunto secondo il quale, “... come evidenziato nella richiesta di integrazioni a firma del responsabile del procedimento, la pratica risulta carente di elaborati di dettaglio relativi a caratteristiche dimensionali, costruttive, dei materiali, ed il progetto quindi, dal punto di vista edilizio-architettonico [è] da considerare come un semplice schema ”;
- s) fermo restando che la richiesta di integrazione del responsabile del procedimento risale al 22.11.2024 (cfr. all. 4 ricorrente), ed è stata pertanto formulata dopo il decorso del termine di cui al comma 4 dell'art. 6 del D.Lgs. 28/2011, la richiesta stessa è da considerarsi nulla in ragione di quanto sopra detto circa il fatto che il procedimento di PAS consente all'Amministrazione solamente di vietare l'intervento/di emettere i pareri di competenza comunale/di indire la Conferenza di Servizi per acquisire pareri di competenza di amministrazioni diverse, ma non consente di chiedere integrazioni documentali;
- t) a ciò si aggiunga che la presentazione di un dettagliato progetto edilizio-architettonico non è necessaria al fine di poter considerare assentibile una PAS;
- u) parimenti priva di valenza motivante sono poi le asserite “. ..criticità dovute alla totale assenza di studio delle caratteristiche del luogo e delle norme urbanistiche di riferimento ”;
- v) a tale riguardo occorre considerare che, al fine di ritenere assentibile una istanza di PAS, non è necessario alcuno studio relativo alle caratteristiche del luogo e delle norme urbanistiche di riferimento perché la realizzazione di un impianto di produzione di biometano con capacità produttiva non superiore a 500 standard metri cubi/ora è una attività liberalizzata, come emerge dal fatto che, ai sensi dell'art. 8-bis del D.Lgs. 28/2011, essa è soggetta al regime autorizzatorio della PAS;
- x) per tale ragione risultano anche inconferenti i richiami contenuti nel gravato provvedimento al disposto dell'art. 12, comma 7, del D. Lgs. n. 387/2003.
1.5) Da ultimo, parte ricorrente deduce che:
- a) i provvedimenti impugnati si risolvono in un danno per la ricorrente, che figura al 23° posto della graduatoria, pubblicata dal GSE in data 17.04.2025 (cfr. all. 15 ricorrente), “... degli impianti partecipanti alla procedura competitiva redatta ai sensi dell'art. 6 del DM 15 settembre 2022 ”;
- b) ne consegue che l'impianto di produzione di biometano proposto da EN di LT sarà gratificato da un incentivo comprendente un contributo in conto capitale pari al 40% sull'investimento da sostenersi (pari a circa 18 milioni di euro), con tariffa incentivante per 15 anni, il tutto come espressamente previsto dall'art. 4 del citato D.M. 15.09.2022.
2) Così riepilogati i motivi di ricorso, ritiene il Collegio che essi siano tutti infondati per le ragioni che seguono. Per comodità espositiva, essi saranno trattati congiuntamente.
2.1) Nella determina n. 41/2015 si dà espressamente atto del fatto che l’istanza di PAS era radicalmente carente, come ribadito dal Comune nella memoria difensiva dell’8 novembre 2025, segnatamente alle pagine da 3 a 12.
2.1.1) In via esemplificativa, basti considerare che nella determina si specifica, tra le tante carenze, che:
- a) con parere prot. 123 del 07/01/2025, inoltrato dal Genio Civile Toscana Sud, quell’Ente dichiara di “ non potersi esprimere in assenza delle integrazioni richieste, relative ad eventuali interferenze con le pertinenze idrauliche e con l’alveo dei corsi d’acqua presenti nell’area e riportati nel Reticolo Idrografico e di Gestione del Territorio Toscano di cui alla L.R.T. 79/2012 ”;
- b) con parere prot. 235 del 08/01/2025 (inviato in data 07/01/2025), inoltrato dall’Acquedotto del Fiora, “ si evidenzia come non siano state ricostruite le eventuali influenze che l’impianto può avere sulle risorse idriche sotterranee (in località Rosia sono presenti captazioni ad uso potabile, di importanza strategica per l’approvvigionamento della popolazione di Sovicille e Siena) né sia stato definito il fabbisogno idrico e depurativo connesso alla realizzazione dell’impianto” .
Al riguardo, non può certo ritenersi, come invece sostenuto da parte ricorrente (v. quarta censura), che tali due pareri avrebbero carattere soprassessorio e quindi non sarebbero ostativi. Invece, la denunciata carenza documentale – per giunta non contestata da parte ricorrente – rivela la radicale insufficienza del progetto presentato, con la conseguenza che l’impossibilità, per i suddetti Enti, di pronunciarsi al riguardo equivale a un parere negativo.
È altresì evidente che tali pareri non possano contenere nemmeno una “critica costruttiva” (come invece dedotto sempre nella quarta censura), proprio perché parte ricorrente non ha fornito alcun elemento sul quale, eventualmente, formulare una critica costruttiva.
2.1.2) Ancora, e sempre in via esemplificativa, nella determina si dà atto:
- a) del fatto che la richiedente non ha inviato integrazioni e parte ricorrente non fornisce specifica prova del contrario;
- b) di un livello di approfondimento progettuale che non è “ tale da consentire la maggior parte delle valutazioni tecniche richieste” e anche questo profilo non è contrastato dalla ricorrente.
2.1.3) Inoltre, ancora esemplificando, nella determina si specifica che:
- a) “... come evidenziato nella richiesta di integrazioni a firma del responsabile del procedimento, la pratica risulta carente di elaborati di dettaglio relativi a caratteristiche dimensionali, costruttive, dei materiali, ed il progetto quindi, dal punto di vista edilizio-architettonico [è] da considerare come un semplice schema ”;
- b) vi sono “notevoli criticità dovute alla totale assenza di studio delle caratteristiche del luogo e delle norme urbanistiche di riferimento ”.
In proposito, parte ricorrente, sostiene (v., sempre, quarta censura) che la presentazione di un dettagliato progetto edilizio non sarebbe necessaria per la PAS. Così opinando, parte ricorrente omette di considerare che, trattandosi della realizzazione di un impianto – che va quindi costruito –, è ovvio che la P.A. debba essere messa in grado di valutare cosa si intende realizzare. Prova ne sia che:
- a) l’art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 28/2011, onera il soggetto interessato di presentare “ una dichiarazione accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che attesti la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonchè il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie” ;
- b) l’art. 6, comma 4, ultimo periodo, D. Lgs. n. 28/2011, parla di attività di “ costruzione ”.
2.2) Assodato quindi che l’istanza di PAS era gravemente carente e che nessuna integrazione è stata inviata dalla ricorrente, nonostante le richieste dell’Amministrazione, è evidente che parte ricorrente non può invocare, in suo favore, alcun effetto abilitante alla costruzione dell’impianto, come invece dedotto in tutto il ricorso. E tanto si rileva anche a prescindere dalle deduzioni di parte ricorrente – comunque infondate, per quanto in appresso si dirà – intorno all’asserita impossibilità per l’Amministrazione di chiedere integrazioni o all’asserito ritardo con cui la P.A. avrebbe reso gli atti impugnati, considerato, per l’appunto, che l’invocato effetto abilitante deriva dalla completezza della documentazione, come emerge chiaramente dal dettato dell’art. 6, comma 4, ultimo periodo, D. Lgs. n. 28/2011, ove espressamente si afferma che l’attività di costruzione è assentita dopo 30 giorni dalla ricezione della “ dichiarazione di cui al comma 2”, che è quella “ accompagnata ”, tra le altre cose, dagli elaborati progettuali e dall’attestazione di compatibilità con gli strumenti urbanistici e con i regolamenti edilizi (v. comma 2), invece pacificamente mancanti nel caso di specie e che solo parte ricorrente poteva integrare, considerato che, trattandosi di un procedimento ad istanza di parte, solo la parte può rappresentare alla P.A. cosa intende realizzare, con tutti i correlati elaborati dettagliati.
2.3) Ne deriva anche che parte ricorrente non può seriamente invocare alcun legittimo affidamento sulla realizzazione dell’impianto (come dedotto, in sostanza, in tutto il ricorso), né può invocare non meglio precisati danni (come dedotto nell’ultimo profilo di doglianza, articolato dopo la quarta censura).
2.4) Venendo poi alla censura secondo cui la P.A. non avrebbe potuto chiedere integrazioni alla ricorrente ma avrebbe avuto solo la possibilità di vietare l’intervento (v. terzo e quarto motivo di ricorso), essa è manifestamente infondata perché:
- a) risponde prima di tutto a logiche di buona amministrazione richiedere integrazioni al soggetto istante, come del resto si ricava dalla regola generale di cui all’art. 6 L. n. 241/1990;
- b) non è poi vero che l’art. 6 D. Lgs. n. 28/2011 escluderebbe la possibilità che la P.A. richieda integrazioni, come infatti si ricava agilmente dall’inciso di cui al comma 4, ove si fa espressamente salva la possibilità di ripresentare la dichiarazione “ con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia ”.
2.5) Quindi, la P.A. poteva chiedere integrazioni e, risultando la necessità di acquisire atti di assenso da altre Amministrazioni, poteva legittimamente convocare la Conferenza di Servizi, come infatti avvenuto. Al riguardo, non colgono nel segno le censure di parte ricorrente secondo cui la Conferenza di Servizi sarebbe stata convocata in ritardo (v. terzo e quarto motivo), cioè oltre venti giorni dalla presentazione della dichiarazione, e secondo cui l’Amministrazione avrebbe adottato i provvedimenti comunque in ritardo, cioè oltre i 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione (v. seconda censura): fermo restando quanto si dirà in appresso sul soggetto competente per il procedimento di che trattasi, va rilevato che i termini di cui all’art. 6, commi 4 e 5, D. Lgs. n. 28/2011, decorrono dalla presentazione della dichiarazione, che, come detto, non risponde, nel caso di specie, ai contenuti previsti dal comma 2 e, pertanto non era idonea a far decorrere i termini. Quindi, solo per economia procedimentale, l’Amministrazione ha avviato la Conferenza di Servizi.
2.6) Venendo, infine, alla censura secondo cui vi sarebbe l’incompetenza del Comune in favore del SUAP dell’Unione di Comuni (v. primo motivo), essa è infondata, perché l’art. 2, comma 4, del regolamento di cui al D.P.R. n. 160/2010, sottrae alla competenza del SUAP “ gli impianti e le infrastrutture energetiche ”. Al riguardo, per sostenere che la predetta clausola di esclusione non si applicherebbe al caso di specie, con conseguente radicamento della competenza tout court del SUAP (e, quindi, con la configurazione dell’invocato vizio di competenza), parte ricorrente, nella memoria del 19 novembre 2025, ha dedotto che l’impianto in questione è un impianto di produzione di biometano da biogas, perciò non ha nulla a che vedere con un impianto di produzione di energia da biomasse, per la semplice ragione che non produce energia ma un gas combustile. Parte ricorrente spiega che “ Si tratta, come emerge dalla descrizione del ciclo produttivo contenuta nella relazione tecnica allegata all'istanza, di un impianto che, mediante il trattamento di digestione anaerobica della biomassa (reflui zootecnici, trinciati verdi, paglia, stocchi di mais, ecc.), produce biogas che, mediante idoneo trattamento, viene poi trasformato in biometano che viene poi immesso nella rete SNAM, che “...funge da vettore...” (come ripetutamente si afferma nella detta relazione) facendo così in modo che il gas combustibile prodotto viene consegnato laddove viene poi utilizzato, da soggetti diversi, per produrre energia (si pensi alle utenze domestiche dove il metano viene utilizzato per produrre energia termica). In altre parole l'impianto in questione produce il combustibile necessario (biometano) a generare energia che piuttosto viene consumata
dall'impianto stesso (nella detta relazione viene anche illustrato, appunto, il consumo di
energia necessaria al funzionamento prevedendosi anche un impianto di cogenerazione
destinato esclusivamente all'autoconsumo cioè, appunto, a produrre energia destinata
esclusivamente ad essere consumata per far funzionare l'impianto stesso e che non viene
immessa nella rete di distribuzione)” (pagg. 2-3 cit. memoria) .
Le suddette deduzioni non colgono nel segno, in quanto l’ampiezza della dizione di cui all’art. 2, comma 4, del regolamento di cui al D.P.R. n. 160/2010, che annovera “ gli impianti e le infrastrutture energetiche ”, non autorizza la suddetta distinzione invocata da parte ricorrente. In proposito, può richiamarsi, mutadis mutandis , la sentenza del Consiglio di Stato, n. 2368 del 31 marzo 2022, nella quale è stato precisato che un impianto di produzione di biometano non è assimilabile a un impianto di trattamento di rifiuti, perché “ 12.1. […] è funzionale alla produzione di energia rinnovabile sotto forma di biocarburante (biometano), utilizzando una biomassa, dunque una fonte rinnovabile, quale la frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU). Sebbene il materiale utilizzato nel processo di trasformazione per la produzione del biogas sia classificabile come “rifiuto”, il carattere biodegradabile di esso assume efficacia determinante nella qualificazione dell’intervento nel suo complesso. Invero, ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 28/2011: - per “biomassa” si intende: “la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall’agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura, gli sfalci e le potature provenienti dal verde pubblico e privato, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani” (lett. e) (nozione sostanzialmente analoga è rinvenibile all’art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 387/2003); - per “biometano” si intende il: “gas ottenuto a partire da fonti rinnovabili avente caratteristiche e condizioni di utilizzo corrispondenti a quelle del gas metano e idoneo alla immissione nella rete del gas naturale” (lett. o)” (così C.d.S. n. 2368/2022 cit.).
Inoltre, l’art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 28/2011, radica espressamente in capo al Comune la competenza in materia di PAS, al quale, come dimostrato dalla difesa dello stesso Comune (v. docc. 44 e 45 comunali), il SUAP dell’Unione trasmetteva l’istanza di PAS della ricorrente in data 25 ottobre 2024.
Per quanto appena detto, va da sé che la ratifica del SUAP dell’Unione dei Comuni n. 13 del 27 novembre 2025 è stata resa inutilmente, con la conseguenza che non vi è motivo di dar seguito alla richiesta del legale di parte ricorrente, formulata a verbale dell’udienza pubblica del 10 dicembre 2025, di rinvio della causa per la proposizione di motivi aggiunti avverso tale ratifica.
3) Alla luce di tutto quanto sopra osservato, il ricorso va respinto.
4) Le spese di lite possono essere compensate tra parte ricorrente e il Comune di Sovicille, considerata la fattispecie nel suo complesso. Nulla si dispone sulle spese di lite nei confronti dell’Unione dei Comuni della Val di Merse, in quanto non costituitasi in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di lite compensate tra parte ricorrente e il Comune di Sovicille.
Nulla spese nei confronti dell’Unione dei Comuni della Val di Merse.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ES AR, Presidente
RE TU, Primo Referendario, Estensore
Katiuscia Papi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RE TU | ES AR |
IL SEGRETARIO