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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/12/2025, n. 3993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3993 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA ALL'ESITO DI NOTE EX ART. 127 TER
n. 4990/2024 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il Giudice dott. DI DO,
Richiamato il proprio decreto con cui è stata disposta la trattazione in forma figurata della odierna udienza;
Esaminate le note di trattazione depositate in atti;
Considerato che la causa è chiamata alla odierna udienza per la discussione.
P.T.M.
Pronuncia la seguente sentenza
Santa MA Capua Vetere
Il Giudice
Dott. DI DO
1
N. 4990/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa MA Capua Vetere, in persona del giudice unico dr.
DI DO ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 4990 del Ruolo Generale degli Affari Conten- ziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale - le- sione personale - tra
in proprio e nella qualità di genitore esercente la respon- CP_1 sabilità genitoriale su (Napoli -15.11.2011-), rapp.ta e Controparte_2 difesa, come in atti, dall'Avv Luigi Iacuaniello e con questi elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Pozzuoli (NA) alla via An- tonio De Curtis n.16;
ATTRICE
e
n.q. F.G.V.S., in persona del legale rapp.te p.t., rap- Controparte_3 presentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Salvio De Lucia e presso di questi elettivamente domiciliata in Caserta (CE) al Corso Trieste n. 257;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del
11.12.2025 di discussione ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4
2
dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009,
n. 69.
Con atto di citazione, in proprio e n.q. di genitore esercente CP_1 la responsabilità genitoriale sul minore , nato a [...] il Controparte_2
15.11.2011, conveniva in giudizio le n.q. F.G.V.S. al fi- Controparte_3 ne di sentir dichiarare la esclusiva responsabilità della medesima e sentirla condannare al risarcimento dei danni patiti dal figlio minore nel sinistro oc- corso in data 22.08.2023 in Castel Volturno (CE);
A fondamento della domanda l'attrice adduceva che:
1. In data 22.08.2023 il minore si trova in sella alla sua bici e percorreva via Mi- Controparte_2 chelangelo Buonarroti, nel tenimento del comune di Castel Volturno, allor- quando, sopraggiungeva un motociclo di colore nero che lo colpiva da tergo provocandone la caduta al suolo;
2. Giunta col minore al PS “Pineta Gran- de” di Castel Volturno, veniva diagnosticato dai sanitari “frattura del III distale di tibia sn lievemente scomposta, trauma facciale con frattura della corona degli incisivi centrali” a cui seguiva applicazione di doccia gessata e trasferimento presso il
PS “Santobono Pausillipon”, vista la minore età, dove rimaneva ricoverato fino al 26.08.2023; 3. In data 10.11.2023 la madre sporgeva denuncia- quere- la presso la stazione dei CC di Castel Volturno;
4. In data 28.11.2023 veniva inviata richiesta di risarcimento danni e invito alla negoziazione assistita alla convenuta nonché alla Consap;
5. La convenuta provvedeva a sot- CP_3 toporre a visita medico legale il minore dal fiduciario della compagnia,
Dott.ssa , la quale riconosceva la compatibilità delle lesioni Persona_1
e stabiliva un DB del 5%; non si provvedeva alla liquidazione del danno a causa della discordanza tra quanto dichiarato nella querela e quanto sostenu- to dal teste escusso;
6. Il minore veniva dichiarato clini- Controparte_2 camente guarito in data 15.01.2024;
Ciò posto, l'attrice chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 1) ac- certare di dichiarare l'esclusiva responsabilità del veicolo pirata, ovvero, la Compagnia
n.q. di F.G.V.S. nella provocazione del sinistro per cui vi Controparte_4
è causa;
2) per l'effetto, condannare la convenuta CP_5 Controparte_4
n.q. F.G.V.S. al risarcimento dei danni da lesioni personali subite dal minore CP_2 per la somma che l'adito Giudice riterrà giusta ed equa liquidare e rivaluta-
[...] zione monetaria ed interessi legali come per legge, in ogni caso nei limiti dei processi di va- lore superiore a € 26.000,00 e fino a € 52.000,00; 3) condannare la parte convenute al-
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le spese e delle competenze del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario;
Si costituiva in giudizio la convenuta n.q. F.G.V.S. ad- Controparte_3 ducendo: 1) Inammissibilità/improcedibilità per violazione art 238 comma I lett b), 287, 145 e 148 Codice Ass.ni; 2) Infondatezza della domanda in quanto il fatto storico non è provato;
la citazione è generica e imprecisa, non è indicata esatta dinamica, non è indicato luogo preciso e/o elemento idoneo alla identificazione del luogo esatto in cui è avvenuto il sinistro;
non
è indicata “omissione di soccorso” in PS, né tanto meno che si trattasse di pirata della strada;
il teste indicato non compare né nella messa in mora, né in denuncia- querela, seppur parente del danneggiato;
3) la denuncia- quere- la è tardiva e ha impedito alla AG di effettuare indagini al fine di individuare il responsabile del sinistro;
4) si contesta il quantum in quanto eccessivo e non dimostrato;
5) il danno morale non è provato e, pertanto, non va rico- nosciuto.
Ciò posto le n.q. F.G.V.S. rassegnava le seguenti con- Controparte_3 clusioni: IN VIA PRELIMINARE. 1) in via preliminare ed assorbente, accertare
e dichiarare l'improponibilità, l'inammissibilità e l'improcedibilità della domanda laddove non rispettato il disposto del Decreto Legislativo n.209 del 07 Settembre 2005; 2) accer- tare e dichiarare, per le causali esposte, il difetto di legittimazione passiva di CP_6
nella qualità di Impresa designata dal Fondo Vittime della Strada;
NEL
[...]
MERITO. 3) rigettare la domanda attorea poiché infondata in fatto ed in diritto nonché destituita di ogni fondamento, non sufficientemente provata sia in ordine alla dedotta esclusiva responsabilità della convenuta, sia in relazione all'esistenza del nesso eziologico che si pretende intercorso tra le presunte lesioni subite dall'attore, con conseguente condan- na al pagamento delle spese processuali;
4) in via gradata, nella denegata ipotesi di acco- glimento della domanda attorea, l'eventuale condanna dovrà esser contenuta entro i limiti di una giusta reintegrazione patrimoniale del danneggiato, nonché nei limiti di cui all'art.
283 del D.Lgs. 209/2005, escludendo per le causali sopra esposte, il pagamento dei danni non patrimoniali non provati;
5) In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa.
In via preliminare si dichiara la proponibilità della domanda rilevando in atti l'invio della richiesta di risarcimento danni e l'invito alla negoziazione assi- stita come richiesto dal codice disciplinante la materia.
Nel merito la domanda è infondata per le ragioni che seguono.
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Invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'art. 19, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nello stabilire che l'azione per il risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione dei veicoli o dei natanti per i quali vi è l'obbligo di assicurazione è ammessa nel caso in cui il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato, ha inteso riferirsi con quest'ultima espressione ai veicoli ed ai natanti che siano rimasti scono- sciuti. È dunque onere del danneggiato che agisca in giudizio per ottenere il risarcimento del danno, dimostrare sia che il sinistro si sia verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che quest'ultimo sia rimasto sconosciuto (cfr., ex multis, Cass. 8 marzo
1990, n. 1860).
In quest'ottica, la giurisprudenza ha precisato come la prova sul punto, a ca- rico del danneggiato, debba riguardare innanzitutto la presenza di un veicolo non identificato e, in secondo luogo, la circostanza che la mancata identifi- cazione sia dipesa da impossibilità incolpevole.
L'imposizione, a carico del danneggiato, di un onere di diligenza nell'identificazione del veicolo al quale deve ascriversi il sinistro, ovvero del suo conducente, è conforme alla ratio della disposizione normativa sopra ri- chiamata, in relazione non solo al principio generale dell'onere della prova di cui all'art. 2697 del codice civile, ma altresì alla finalità perseguita dal legi- slatore di impedire eventuali frodi che potrebbero verificarsi con l'imputazione a carico di ipotetici conducenti rimasti sconosciuti sia di danni derivati da altri fatti meramente accidentali, sia di danni cagionati da veicoli noti e dichiarati non identificati al fine di evitare conseguenze penali al con- ducente, ovvero la conseguenza rappresentata dall'inasprimento dei premi assicurativi.
Naturalmente, il suddetto onere probatorio ben può essere assolto anche at- traverso il ricorso a presunzioni, purché rispondenti ai requisiti previsti dalla legge.
Ed invero, la giurisprudenza del Supremo Collegio ha evidenziato come il fatto che il veicolo investitore sia rimasto non identificato rappresenti circo- stanza che, in via presuntiva e secondo l'id quod plaerumque accidit, può ri- tenersi dimostrata dal fatto che, dopo che l'incidente sia stato denunciato al- le competenti autorità di polizia, le indagini da queste ultime compiute ov- vero disposte dall'Autorità Giudiziaria per l'identificazione del veicolo dan-
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neggiante, abbiano avuto esito negativo. Irrilevante è, per contro, l'astratta possibilità di identificare il veicolo o natante rimasto sconosciuto, mediante indagini articolate e complesse da parte dello stesso danneggiato, spesso im- possibilitato a procedervi a causa delle lesioni patite, ovvero perché non idoneo a compierle (cfr. sempre Cass. 8 marzo 1990, n. 1860).
Si è ancora affermato che va escluso ogni automatismo derivante dalla de- nuncia/querela all'autorità competente, non essendo consentito assegnare a nessuna delle due ipotesi (presenza denuncia-querela/omessa denuncia- querela) efficacia probatoria automatica;
rilevando, piuttosto, il principio del libero convincimento del giudice, nell'ambito del quale, la presenza della de- nuncia all'autorità può essere considerata idonea, in relazione alle caratteri- stiche del caso concreto e al complessivo quadro probatorio, a integrare la prova del presupposto di fatto di cui sopra è, il difetto della denuncia, può essere sintomatico della non riconducibilità della fattispecie concreta a quel- la di danno cagionato da veicolo non identificato;
con la conseguenza che, in difetto di denuncia, la sussistenza di quel presupposto ben può essere provata altrimenti, salva la possibile valenza sintomatica (Cassazione civile sez. III, 21/06/2012, n. 10323).
Pertanto, fermo restando che non può addebitarsi al danneggiato l'onere di svolgere direttamente indagini articolate o complesse, ulteriori rispetto alla denuncia dell'accaduto alle autorità competenti ed alla messa a disposizione di queste ultime di tutti gli elementi informativi disponibili, è necessario esaminare se possa dirsi sussistente la prova dell'impossibilità incolpevole dell'identificazione, allorquando non risulti la prova dell'avvenuta presenta- zione di alcuna denuncia – querela, ovvero non sia stato sufficientemente dimostrato che le indagini, avviate a seguito di tale presentazione, abbiano sortito esito negativo.
Questi i principi espressi dalla giurisprudenza, che il Tribunale condivide e fa propri, non potendo pertanto ritenersi raggiunta la prova che il veicolo è rimasto sconosciuto per fatto non imputabile all'attrice, stante la tardività ingiustificata della presentazione della querela (avvenuto in data 10 novem- bre 2023 laddove il sinistro è avvenuto in data 28 agosto 2023).
Inoltre, dalla lettura del referto di pronto soccorso in atti si evince che parte attrice ha riferito genericamente di un incidente stradale, ma senza specifica- re che lo stesso avvenne a causa di veicolo rimasto sconosciuto, né il tipo di
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veicolo.
In tal modo l'attrice, sostanzialmente, ha frustrato ogni minimo tentativo di ricostruzione della dinamica e di ricerca dell'autore dell'investimento da par- te della polizia giudiziaria.
E se è vero che la preventiva denuncia non costituisce condizione di propo- nibilità dell'azione, è altrettanto indiscutibile che il non fornire tempestiva- mente tutti gli elementi a disposizione rappresenta elemento di indubbia ri- levanza nel valutare la diligenza del danneggiato nel consentire o comunque agevolare le ricerche e l'individuazione del responsabile.
Dunque, l'attrice, non fornendo un tempestivo ausilio, quantomeno al fine di tentare una minima ricostruzione dei fatti e dell'accaduto, oltre che dell'autore del sinistro, deve imputare a sé stessa gli effetti del proprio com- portamento sostanzialmente omissivo.
Inoltre, dalla dichiarazione testimoniale del , escusso Testimone_1 in data 09.10.2025, dinanzi a codesto Giudicante, è emersa una ricostruzio- ne dei fatti totalmente opposta rispetto a quanto riferito nel libello introdut- tivo e nella denuncia- querela presentata.
Invero, dal libello introduttivo emerge che il piccolo in sella alla CP_2 bici, percorreva via Michelangelo Buonarroti, allorquando, un veicolo pro- veniente da tergo lo tamponava/investiva facendolo rovinare al suolo;
nella denuncia- querela, presentata in data 10.11.2023 ai CC di Castel Volturno,
l'attrice affermava che il minore “era per strada a giocare”; il teste, invece, af- fermava “una moto investiva il bambino sulla pista ciclabile” – “la moto aveva direzio- ne di marcia opposta al bambino”.
Non si può, non evidenziare, la discordanza nella ricostruzione del fatto sto- rico, nonché della dinamica quando, dal libello si evince che il motociclo, e non moto, aveva la stessa direzione di marcia del bambino e lo avrebbe, tamponato/investito, non si comprende esattamente. Il teste, di converso, parla di scontro frontale, affermando che il bambino si trovava sulla pista ciclabile e che, la moto, proveniente dal senso di marcia opposto, virava sul- la pista ciclabile, investiva il bambino e fuggiva.
Tale discordanza nella ricostruzione del fatto storico, unita alla tardività del- la presentazione della denuncia- querela e, all'assenza di qualsiasi altro ele- mento probatorio (assenza di intervento di autorità sul luogo del sinistro) consente di non ritenere provato il sinistro e il nesso causale tra le lesioni e
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l'evento.
Tutto ciò premesso, questo Tribunale non ritiene assolto l'onere probatorio incombente su parte attrice ex art 2697 c.c., pertanto, rigetta la domanda.
Le spese di lite
Le spese di lite del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e si liquidano secondo i criteri e nella misura minima di cui al D.M. n.
55/14, stante l'assenza di questioni di particolare complessità, avuto riguar- do al valore della causa e alla attività svolta, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
Rigetta la domanda presentata da in proprio e n.q. eser- Parte_1 cente la responsabilità genitoriale sul minore;
Persona_2
Condanna al pagamento delle spese processuali in fa- Parte_1 vore di n.q. F.G.V.S., che liquida in € 3.809,00 per Controparte_3 compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del
15% come per legge;
Santa MA Capua Vetere, 11.12.2025
Il Giudice
Dott. DI DO
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n. 4990/2024 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il Giudice dott. DI DO,
Richiamato il proprio decreto con cui è stata disposta la trattazione in forma figurata della odierna udienza;
Esaminate le note di trattazione depositate in atti;
Considerato che la causa è chiamata alla odierna udienza per la discussione.
P.T.M.
Pronuncia la seguente sentenza
Santa MA Capua Vetere
Il Giudice
Dott. DI DO
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N. 4990/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa MA Capua Vetere, in persona del giudice unico dr.
DI DO ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 4990 del Ruolo Generale degli Affari Conten- ziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale - le- sione personale - tra
in proprio e nella qualità di genitore esercente la respon- CP_1 sabilità genitoriale su (Napoli -15.11.2011-), rapp.ta e Controparte_2 difesa, come in atti, dall'Avv Luigi Iacuaniello e con questi elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Pozzuoli (NA) alla via An- tonio De Curtis n.16;
ATTRICE
e
n.q. F.G.V.S., in persona del legale rapp.te p.t., rap- Controparte_3 presentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Salvio De Lucia e presso di questi elettivamente domiciliata in Caserta (CE) al Corso Trieste n. 257;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del
11.12.2025 di discussione ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4
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dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009,
n. 69.
Con atto di citazione, in proprio e n.q. di genitore esercente CP_1 la responsabilità genitoriale sul minore , nato a [...] il Controparte_2
15.11.2011, conveniva in giudizio le n.q. F.G.V.S. al fi- Controparte_3 ne di sentir dichiarare la esclusiva responsabilità della medesima e sentirla condannare al risarcimento dei danni patiti dal figlio minore nel sinistro oc- corso in data 22.08.2023 in Castel Volturno (CE);
A fondamento della domanda l'attrice adduceva che:
1. In data 22.08.2023 il minore si trova in sella alla sua bici e percorreva via Mi- Controparte_2 chelangelo Buonarroti, nel tenimento del comune di Castel Volturno, allor- quando, sopraggiungeva un motociclo di colore nero che lo colpiva da tergo provocandone la caduta al suolo;
2. Giunta col minore al PS “Pineta Gran- de” di Castel Volturno, veniva diagnosticato dai sanitari “frattura del III distale di tibia sn lievemente scomposta, trauma facciale con frattura della corona degli incisivi centrali” a cui seguiva applicazione di doccia gessata e trasferimento presso il
PS “Santobono Pausillipon”, vista la minore età, dove rimaneva ricoverato fino al 26.08.2023; 3. In data 10.11.2023 la madre sporgeva denuncia- quere- la presso la stazione dei CC di Castel Volturno;
4. In data 28.11.2023 veniva inviata richiesta di risarcimento danni e invito alla negoziazione assistita alla convenuta nonché alla Consap;
5. La convenuta provvedeva a sot- CP_3 toporre a visita medico legale il minore dal fiduciario della compagnia,
Dott.ssa , la quale riconosceva la compatibilità delle lesioni Persona_1
e stabiliva un DB del 5%; non si provvedeva alla liquidazione del danno a causa della discordanza tra quanto dichiarato nella querela e quanto sostenu- to dal teste escusso;
6. Il minore veniva dichiarato clini- Controparte_2 camente guarito in data 15.01.2024;
Ciò posto, l'attrice chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 1) ac- certare di dichiarare l'esclusiva responsabilità del veicolo pirata, ovvero, la Compagnia
n.q. di F.G.V.S. nella provocazione del sinistro per cui vi Controparte_4
è causa;
2) per l'effetto, condannare la convenuta CP_5 Controparte_4
n.q. F.G.V.S. al risarcimento dei danni da lesioni personali subite dal minore CP_2 per la somma che l'adito Giudice riterrà giusta ed equa liquidare e rivaluta-
[...] zione monetaria ed interessi legali come per legge, in ogni caso nei limiti dei processi di va- lore superiore a € 26.000,00 e fino a € 52.000,00; 3) condannare la parte convenute al-
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le spese e delle competenze del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario;
Si costituiva in giudizio la convenuta n.q. F.G.V.S. ad- Controparte_3 ducendo: 1) Inammissibilità/improcedibilità per violazione art 238 comma I lett b), 287, 145 e 148 Codice Ass.ni; 2) Infondatezza della domanda in quanto il fatto storico non è provato;
la citazione è generica e imprecisa, non è indicata esatta dinamica, non è indicato luogo preciso e/o elemento idoneo alla identificazione del luogo esatto in cui è avvenuto il sinistro;
non
è indicata “omissione di soccorso” in PS, né tanto meno che si trattasse di pirata della strada;
il teste indicato non compare né nella messa in mora, né in denuncia- querela, seppur parente del danneggiato;
3) la denuncia- quere- la è tardiva e ha impedito alla AG di effettuare indagini al fine di individuare il responsabile del sinistro;
4) si contesta il quantum in quanto eccessivo e non dimostrato;
5) il danno morale non è provato e, pertanto, non va rico- nosciuto.
Ciò posto le n.q. F.G.V.S. rassegnava le seguenti con- Controparte_3 clusioni: IN VIA PRELIMINARE. 1) in via preliminare ed assorbente, accertare
e dichiarare l'improponibilità, l'inammissibilità e l'improcedibilità della domanda laddove non rispettato il disposto del Decreto Legislativo n.209 del 07 Settembre 2005; 2) accer- tare e dichiarare, per le causali esposte, il difetto di legittimazione passiva di CP_6
nella qualità di Impresa designata dal Fondo Vittime della Strada;
NEL
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MERITO. 3) rigettare la domanda attorea poiché infondata in fatto ed in diritto nonché destituita di ogni fondamento, non sufficientemente provata sia in ordine alla dedotta esclusiva responsabilità della convenuta, sia in relazione all'esistenza del nesso eziologico che si pretende intercorso tra le presunte lesioni subite dall'attore, con conseguente condan- na al pagamento delle spese processuali;
4) in via gradata, nella denegata ipotesi di acco- glimento della domanda attorea, l'eventuale condanna dovrà esser contenuta entro i limiti di una giusta reintegrazione patrimoniale del danneggiato, nonché nei limiti di cui all'art.
283 del D.Lgs. 209/2005, escludendo per le causali sopra esposte, il pagamento dei danni non patrimoniali non provati;
5) In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa.
In via preliminare si dichiara la proponibilità della domanda rilevando in atti l'invio della richiesta di risarcimento danni e l'invito alla negoziazione assi- stita come richiesto dal codice disciplinante la materia.
Nel merito la domanda è infondata per le ragioni che seguono.
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Invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'art. 19, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nello stabilire che l'azione per il risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione dei veicoli o dei natanti per i quali vi è l'obbligo di assicurazione è ammessa nel caso in cui il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato, ha inteso riferirsi con quest'ultima espressione ai veicoli ed ai natanti che siano rimasti scono- sciuti. È dunque onere del danneggiato che agisca in giudizio per ottenere il risarcimento del danno, dimostrare sia che il sinistro si sia verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che quest'ultimo sia rimasto sconosciuto (cfr., ex multis, Cass. 8 marzo
1990, n. 1860).
In quest'ottica, la giurisprudenza ha precisato come la prova sul punto, a ca- rico del danneggiato, debba riguardare innanzitutto la presenza di un veicolo non identificato e, in secondo luogo, la circostanza che la mancata identifi- cazione sia dipesa da impossibilità incolpevole.
L'imposizione, a carico del danneggiato, di un onere di diligenza nell'identificazione del veicolo al quale deve ascriversi il sinistro, ovvero del suo conducente, è conforme alla ratio della disposizione normativa sopra ri- chiamata, in relazione non solo al principio generale dell'onere della prova di cui all'art. 2697 del codice civile, ma altresì alla finalità perseguita dal legi- slatore di impedire eventuali frodi che potrebbero verificarsi con l'imputazione a carico di ipotetici conducenti rimasti sconosciuti sia di danni derivati da altri fatti meramente accidentali, sia di danni cagionati da veicoli noti e dichiarati non identificati al fine di evitare conseguenze penali al con- ducente, ovvero la conseguenza rappresentata dall'inasprimento dei premi assicurativi.
Naturalmente, il suddetto onere probatorio ben può essere assolto anche at- traverso il ricorso a presunzioni, purché rispondenti ai requisiti previsti dalla legge.
Ed invero, la giurisprudenza del Supremo Collegio ha evidenziato come il fatto che il veicolo investitore sia rimasto non identificato rappresenti circo- stanza che, in via presuntiva e secondo l'id quod plaerumque accidit, può ri- tenersi dimostrata dal fatto che, dopo che l'incidente sia stato denunciato al- le competenti autorità di polizia, le indagini da queste ultime compiute ov- vero disposte dall'Autorità Giudiziaria per l'identificazione del veicolo dan-
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neggiante, abbiano avuto esito negativo. Irrilevante è, per contro, l'astratta possibilità di identificare il veicolo o natante rimasto sconosciuto, mediante indagini articolate e complesse da parte dello stesso danneggiato, spesso im- possibilitato a procedervi a causa delle lesioni patite, ovvero perché non idoneo a compierle (cfr. sempre Cass. 8 marzo 1990, n. 1860).
Si è ancora affermato che va escluso ogni automatismo derivante dalla de- nuncia/querela all'autorità competente, non essendo consentito assegnare a nessuna delle due ipotesi (presenza denuncia-querela/omessa denuncia- querela) efficacia probatoria automatica;
rilevando, piuttosto, il principio del libero convincimento del giudice, nell'ambito del quale, la presenza della de- nuncia all'autorità può essere considerata idonea, in relazione alle caratteri- stiche del caso concreto e al complessivo quadro probatorio, a integrare la prova del presupposto di fatto di cui sopra è, il difetto della denuncia, può essere sintomatico della non riconducibilità della fattispecie concreta a quel- la di danno cagionato da veicolo non identificato;
con la conseguenza che, in difetto di denuncia, la sussistenza di quel presupposto ben può essere provata altrimenti, salva la possibile valenza sintomatica (Cassazione civile sez. III, 21/06/2012, n. 10323).
Pertanto, fermo restando che non può addebitarsi al danneggiato l'onere di svolgere direttamente indagini articolate o complesse, ulteriori rispetto alla denuncia dell'accaduto alle autorità competenti ed alla messa a disposizione di queste ultime di tutti gli elementi informativi disponibili, è necessario esaminare se possa dirsi sussistente la prova dell'impossibilità incolpevole dell'identificazione, allorquando non risulti la prova dell'avvenuta presenta- zione di alcuna denuncia – querela, ovvero non sia stato sufficientemente dimostrato che le indagini, avviate a seguito di tale presentazione, abbiano sortito esito negativo.
Questi i principi espressi dalla giurisprudenza, che il Tribunale condivide e fa propri, non potendo pertanto ritenersi raggiunta la prova che il veicolo è rimasto sconosciuto per fatto non imputabile all'attrice, stante la tardività ingiustificata della presentazione della querela (avvenuto in data 10 novem- bre 2023 laddove il sinistro è avvenuto in data 28 agosto 2023).
Inoltre, dalla lettura del referto di pronto soccorso in atti si evince che parte attrice ha riferito genericamente di un incidente stradale, ma senza specifica- re che lo stesso avvenne a causa di veicolo rimasto sconosciuto, né il tipo di
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veicolo.
In tal modo l'attrice, sostanzialmente, ha frustrato ogni minimo tentativo di ricostruzione della dinamica e di ricerca dell'autore dell'investimento da par- te della polizia giudiziaria.
E se è vero che la preventiva denuncia non costituisce condizione di propo- nibilità dell'azione, è altrettanto indiscutibile che il non fornire tempestiva- mente tutti gli elementi a disposizione rappresenta elemento di indubbia ri- levanza nel valutare la diligenza del danneggiato nel consentire o comunque agevolare le ricerche e l'individuazione del responsabile.
Dunque, l'attrice, non fornendo un tempestivo ausilio, quantomeno al fine di tentare una minima ricostruzione dei fatti e dell'accaduto, oltre che dell'autore del sinistro, deve imputare a sé stessa gli effetti del proprio com- portamento sostanzialmente omissivo.
Inoltre, dalla dichiarazione testimoniale del , escusso Testimone_1 in data 09.10.2025, dinanzi a codesto Giudicante, è emersa una ricostruzio- ne dei fatti totalmente opposta rispetto a quanto riferito nel libello introdut- tivo e nella denuncia- querela presentata.
Invero, dal libello introduttivo emerge che il piccolo in sella alla CP_2 bici, percorreva via Michelangelo Buonarroti, allorquando, un veicolo pro- veniente da tergo lo tamponava/investiva facendolo rovinare al suolo;
nella denuncia- querela, presentata in data 10.11.2023 ai CC di Castel Volturno,
l'attrice affermava che il minore “era per strada a giocare”; il teste, invece, af- fermava “una moto investiva il bambino sulla pista ciclabile” – “la moto aveva direzio- ne di marcia opposta al bambino”.
Non si può, non evidenziare, la discordanza nella ricostruzione del fatto sto- rico, nonché della dinamica quando, dal libello si evince che il motociclo, e non moto, aveva la stessa direzione di marcia del bambino e lo avrebbe, tamponato/investito, non si comprende esattamente. Il teste, di converso, parla di scontro frontale, affermando che il bambino si trovava sulla pista ciclabile e che, la moto, proveniente dal senso di marcia opposto, virava sul- la pista ciclabile, investiva il bambino e fuggiva.
Tale discordanza nella ricostruzione del fatto storico, unita alla tardività del- la presentazione della denuncia- querela e, all'assenza di qualsiasi altro ele- mento probatorio (assenza di intervento di autorità sul luogo del sinistro) consente di non ritenere provato il sinistro e il nesso causale tra le lesioni e
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l'evento.
Tutto ciò premesso, questo Tribunale non ritiene assolto l'onere probatorio incombente su parte attrice ex art 2697 c.c., pertanto, rigetta la domanda.
Le spese di lite
Le spese di lite del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e si liquidano secondo i criteri e nella misura minima di cui al D.M. n.
55/14, stante l'assenza di questioni di particolare complessità, avuto riguar- do al valore della causa e alla attività svolta, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
Rigetta la domanda presentata da in proprio e n.q. eser- Parte_1 cente la responsabilità genitoriale sul minore;
Persona_2
Condanna al pagamento delle spese processuali in fa- Parte_1 vore di n.q. F.G.V.S., che liquida in € 3.809,00 per Controparte_3 compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del
15% come per legge;
Santa MA Capua Vetere, 11.12.2025
Il Giudice
Dott. DI DO
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