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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 10/12/2025, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 476/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verbania
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 476/2025 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Maria Teresa Parte_1 C.F._1
NZ e dall'avv. Francesco Portiglia presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliato in
Domodossola, via Galletti, 62, giusta procura allegata al ricorso;
RICORRENTE contro
(C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Marisa Zariani CP_1 C.F._2 presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Domodossola, via al Calvario, 15, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
RESISTENTE
e con l'intervento del PM
Oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“Voglia il Tribunale adito
NEL MERITO
1) DICHIARARE lo scioglimento del matrimonio civile, contratto fra le parti in BAVENO (VCO) in data 04.06.2011, atto trascritto presso i Registri dello stato Civile del Comune di BAVENO, (atto
pagina 1 di 5 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di BAVENO (VCO) al N.° 2 - Parte 1ª -
Serie - – Anno 2011) con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile di quel Comune di procedere alla annotazione della sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 04.07.1939 N.° 1238, sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
2) STABILIRE l'affidamento condiviso dei figli minori , nata il [...] a [...] e Per_1
, nato il [...] a Varese, ad [...] i genitori con collocazione e residenza presso Per_2
l'abitazione della madre con previsione del diritto di visita da riconoscersi al padre, con le seguenti modalità:
1) a fine settimana alternati, dalle ore 09,30 del sabato fino alla domenica alle 21,00 quando il lunedì non vi è scuola, mentre alle ore 20,30 quando il lunedì vi è scuola;
2) due pomeriggi infrasettimanali dalle ore 18,30 alle 20,30 nel periodo scolastico, mentre sino alle ore 21,00 se il giorno successivo non vi è scuola;
3) alternativamente il giorno di Natale il pranzo con un genitore e la cena con l'altro ad anni alternati;
parimenti il giorno di Capodanno ed anche quello dell'Epifania e così anche per il giorno di
Pasqua e del Lunedì dell'Angelo; nel periodo delle vacanze natalizie;
i due bambini potranno stare con ciascuno dei genitori sette giorni anche non consecutivi da comunicare entro il 30 settembre di ogni anno;
nel periodo delle vacanze pasquali i due bambini potranno stare con ciascuno dei genitori tre giorni anche non consecutivi da comunicare entro il 28 febbraio di ogni anno, mentre nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con ciascuno dei genitori due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro la fine del mese di febbraio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno di compleanno dei figli si seguirà il criterio dell'alternanza annuale. Il compleanno del padre
e la Festa del Papà con il padre ed il compleanno della madre e la Festa della Mamma con la madre.
Con l'obbligo dei genitori di stare con i propri figli minori senza delegare a terzi, in assenza dei genitori, la gestione dei figli.
Fatto salvo, in ogni caso, il mantenimento di stabili e significativi rapporti tra i minori ed i nonni materni e paterni.
3) STABILIRE l'obbligo in capo al ricorrente di concorrere al mantenimento dei figli, mediante versamento di un assegno mensile pari ad € 1.400,00 (€ 700,00 cadauno); somma da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese. Con la previsione della rivalutazione Istat.
4) STABILIRE che il padre data l'entità dell'assegno versato a titolo di mantenimento dei figli come indicato al punto 3) possa percepire e trattenere per intero gli assegni familiari e/o assegno unico.
5) STABILIRE l'obbligo in capo al padre di concorrere alle spese mediche non assistite dal SSN nazionale, odontoiatriche, scolastiche, sportive e/o ricreative dei figli, nella misura pari al 60% a pagina 2 di 5 carico del padre e del restante 40% a carico della madre secondo quanto prevede il protocollo in uso presso il Tribunale di Verbania;
6) CONFERMARE L'ASSEGNAZIONE della casa coniugale alla resistente con mobili ed arredi.
7) DARE ATTO CHE il sig. verserà, per intero, la rata del mutuo acceso Parte_1 per l'acquisto dell'immobile adibito a casa familiare.
Quando l'immobile sarà venduto, la moglie riconoscerà al marito quanto da Lui versato per la quota pari al 50% della rata del mutuo di spettanza della moglie, ad eccezione dell'importo di € 15.000,00 che le parti sin d'ora convengono a titolo di assegno divorzile una tantum.
8) DISPORRE l'incasso, a favore della signora , della somma pari al 50% di CP_1 quanto versato dal sig. sul secondo pilastro, dal giorno del matrimonio Parte_1 sino all'emissione della sentenza di scioglimento del matrimonio.
CON compensazione delle spese e compensi di causa”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorso è fondato e va accolto.
e il 4.6.2011, hanno contratto a Baveno matrimonio civile Parte_1 CP_1
(atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Baveno al n. 2 parte I).
Si sono poi separati con sentenza del tribunale di Verbania n. 171/2023, pubblicata il 30.5.2023, passata in giudicato il 13.6.2023.
Sussistono, pertanto, i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b)
L.
1.12.1970 n. 898, e successive modifiche, venuta meno la comunione morale e spirituale della famiglia, non essendosi, i coniugi, più riconciliati dalla separazione.
In corso di giudizio, le parti hanno trovato un accordo quanto all'affidamento, all'assegnazione della casa coniugale e al contributo al mantenimento dei figli minori, e nati il 25.6.2015, Per_1 Per_2 che merita di essere recepito, stante la conformità alle previsioni di cui agli artt. 337 ter e ss. c.c..
Va, infine, dato atto che, sulla scorta degli accordi tra le parti, il ricorrente verserà, per intero, la rata del mutuo acceso per l'acquisto dell'immobile adibito a casa familiare;
quando l'immobile sarà venduto, la moglie riconoscerà al marito quanto dal medesimo versato per la quota pari al 50% della rata del mutuo di spettanza della moglie, ad eccezione dell'importo di € 15.000,00 convenuto a titolo di assegno divorzile una tantum; la moglie incasserà la somma pari al 50% di quanto versato dal marito sul secondo pilastro, dal giorno del matrimonio sino all'emissione della sentenza di scioglimento del matrimonio.
pagina 3 di 5 Spese processuali compensate, come da conclusioni congiunte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1 CP_1 in Baveno il 4.6.2011, trascritto nei registri dello stato civile del comune di Baveno, al n. 2,
[...] parte I, anno 2011;
- affida i figli minori in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione e residenza presso l'abitazione della madre, cui è assegnata la casa coniugale;
- dispone che il padre tenga i figli con sè con le seguenti modalità:
1) a fine settimana alternati, dalle ore 09,30 del sabato fino alla domenica alle 21,00 quando il lunedì non vi è scuola, mentre alle ore 20,30 quando il lunedì vi è scuola;
2) due pomeriggi infrasettimanali dalle ore 18,30 alle 20,30 nel periodo scolastico, mentre sino alle ore
21,00 se il giorno successivo non vi è scuola;
3) alternativamente il giorno di Natale il pranzo con un genitore e la cena con l'altro ad anni alternati;
parimenti il giorno di Capodanno ed anche quello dell'Epifania e così anche per il giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo; nel periodo delle vacanze natalizie;
i due bambini potranno stare con ciascuno dei genitori sette giorni anche non consecutivi da comunicare entro il 30 settembre di ogni anno;
nel periodo delle vacanze pasquali i due bambini potranno stare con ciascuno dei genitori tre giorni anche non consecutivi da comunicare entro il 28 febbraio di ogni anno, mentre nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con ciascuno dei genitori due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro la fine del mese di febbraio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno di compleanno dei figli si seguirà il criterio dell'alternanza annuale. Il compleanno del padre e la Festa del
Papà con il padre ed il compleanno della madre e la Festa della Mamma con la madre;
con l'obbligo dei genitori di stare con i propri figli minori senza delegare a terzi, in assenza dei genitori, la gestione dei figli;
fatto salvo, in ogni caso, il mantenimento di stabili e significativi rapporti tra i minori ed i nonni materni e paterni.
- pone a carico del ricorrente, quale contributo al mantenimento dei figli, l'obbligo di versare alla resistente, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 1.400,00 (€ 700,00 per ciascun figlio), annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, oltre al 60% delle spese mediche non assistite dal
SSN nazionale, odontoiatriche, scolastiche, sportive e/o ricreative dei figli, il restante 40% a carico della madre secondo quanto prevede il protocollo in uso presso il Tribunale di Verbania;
pagina 4 di 5 - dispone che l'assegno unico per i figli sia percepito dal ricorrente in via esclusiva.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Verbania di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio delle parti e alle ulteriori incombenze di cui al
DPR 396/2000.
Spese di lite compensate
Così deciso in Verbania il 4.12.2025
Il Giudice rel. dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente dott.ssa Monica BARCO
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verbania
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 476/2025 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Maria Teresa Parte_1 C.F._1
NZ e dall'avv. Francesco Portiglia presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliato in
Domodossola, via Galletti, 62, giusta procura allegata al ricorso;
RICORRENTE contro
(C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Marisa Zariani CP_1 C.F._2 presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Domodossola, via al Calvario, 15, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
RESISTENTE
e con l'intervento del PM
Oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“Voglia il Tribunale adito
NEL MERITO
1) DICHIARARE lo scioglimento del matrimonio civile, contratto fra le parti in BAVENO (VCO) in data 04.06.2011, atto trascritto presso i Registri dello stato Civile del Comune di BAVENO, (atto
pagina 1 di 5 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di BAVENO (VCO) al N.° 2 - Parte 1ª -
Serie - – Anno 2011) con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile di quel Comune di procedere alla annotazione della sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 04.07.1939 N.° 1238, sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
2) STABILIRE l'affidamento condiviso dei figli minori , nata il [...] a [...] e Per_1
, nato il [...] a Varese, ad [...] i genitori con collocazione e residenza presso Per_2
l'abitazione della madre con previsione del diritto di visita da riconoscersi al padre, con le seguenti modalità:
1) a fine settimana alternati, dalle ore 09,30 del sabato fino alla domenica alle 21,00 quando il lunedì non vi è scuola, mentre alle ore 20,30 quando il lunedì vi è scuola;
2) due pomeriggi infrasettimanali dalle ore 18,30 alle 20,30 nel periodo scolastico, mentre sino alle ore 21,00 se il giorno successivo non vi è scuola;
3) alternativamente il giorno di Natale il pranzo con un genitore e la cena con l'altro ad anni alternati;
parimenti il giorno di Capodanno ed anche quello dell'Epifania e così anche per il giorno di
Pasqua e del Lunedì dell'Angelo; nel periodo delle vacanze natalizie;
i due bambini potranno stare con ciascuno dei genitori sette giorni anche non consecutivi da comunicare entro il 30 settembre di ogni anno;
nel periodo delle vacanze pasquali i due bambini potranno stare con ciascuno dei genitori tre giorni anche non consecutivi da comunicare entro il 28 febbraio di ogni anno, mentre nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con ciascuno dei genitori due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro la fine del mese di febbraio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno di compleanno dei figli si seguirà il criterio dell'alternanza annuale. Il compleanno del padre
e la Festa del Papà con il padre ed il compleanno della madre e la Festa della Mamma con la madre.
Con l'obbligo dei genitori di stare con i propri figli minori senza delegare a terzi, in assenza dei genitori, la gestione dei figli.
Fatto salvo, in ogni caso, il mantenimento di stabili e significativi rapporti tra i minori ed i nonni materni e paterni.
3) STABILIRE l'obbligo in capo al ricorrente di concorrere al mantenimento dei figli, mediante versamento di un assegno mensile pari ad € 1.400,00 (€ 700,00 cadauno); somma da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese. Con la previsione della rivalutazione Istat.
4) STABILIRE che il padre data l'entità dell'assegno versato a titolo di mantenimento dei figli come indicato al punto 3) possa percepire e trattenere per intero gli assegni familiari e/o assegno unico.
5) STABILIRE l'obbligo in capo al padre di concorrere alle spese mediche non assistite dal SSN nazionale, odontoiatriche, scolastiche, sportive e/o ricreative dei figli, nella misura pari al 60% a pagina 2 di 5 carico del padre e del restante 40% a carico della madre secondo quanto prevede il protocollo in uso presso il Tribunale di Verbania;
6) CONFERMARE L'ASSEGNAZIONE della casa coniugale alla resistente con mobili ed arredi.
7) DARE ATTO CHE il sig. verserà, per intero, la rata del mutuo acceso Parte_1 per l'acquisto dell'immobile adibito a casa familiare.
Quando l'immobile sarà venduto, la moglie riconoscerà al marito quanto da Lui versato per la quota pari al 50% della rata del mutuo di spettanza della moglie, ad eccezione dell'importo di € 15.000,00 che le parti sin d'ora convengono a titolo di assegno divorzile una tantum.
8) DISPORRE l'incasso, a favore della signora , della somma pari al 50% di CP_1 quanto versato dal sig. sul secondo pilastro, dal giorno del matrimonio Parte_1 sino all'emissione della sentenza di scioglimento del matrimonio.
CON compensazione delle spese e compensi di causa”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorso è fondato e va accolto.
e il 4.6.2011, hanno contratto a Baveno matrimonio civile Parte_1 CP_1
(atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Baveno al n. 2 parte I).
Si sono poi separati con sentenza del tribunale di Verbania n. 171/2023, pubblicata il 30.5.2023, passata in giudicato il 13.6.2023.
Sussistono, pertanto, i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b)
L.
1.12.1970 n. 898, e successive modifiche, venuta meno la comunione morale e spirituale della famiglia, non essendosi, i coniugi, più riconciliati dalla separazione.
In corso di giudizio, le parti hanno trovato un accordo quanto all'affidamento, all'assegnazione della casa coniugale e al contributo al mantenimento dei figli minori, e nati il 25.6.2015, Per_1 Per_2 che merita di essere recepito, stante la conformità alle previsioni di cui agli artt. 337 ter e ss. c.c..
Va, infine, dato atto che, sulla scorta degli accordi tra le parti, il ricorrente verserà, per intero, la rata del mutuo acceso per l'acquisto dell'immobile adibito a casa familiare;
quando l'immobile sarà venduto, la moglie riconoscerà al marito quanto dal medesimo versato per la quota pari al 50% della rata del mutuo di spettanza della moglie, ad eccezione dell'importo di € 15.000,00 convenuto a titolo di assegno divorzile una tantum; la moglie incasserà la somma pari al 50% di quanto versato dal marito sul secondo pilastro, dal giorno del matrimonio sino all'emissione della sentenza di scioglimento del matrimonio.
pagina 3 di 5 Spese processuali compensate, come da conclusioni congiunte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1 CP_1 in Baveno il 4.6.2011, trascritto nei registri dello stato civile del comune di Baveno, al n. 2,
[...] parte I, anno 2011;
- affida i figli minori in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione e residenza presso l'abitazione della madre, cui è assegnata la casa coniugale;
- dispone che il padre tenga i figli con sè con le seguenti modalità:
1) a fine settimana alternati, dalle ore 09,30 del sabato fino alla domenica alle 21,00 quando il lunedì non vi è scuola, mentre alle ore 20,30 quando il lunedì vi è scuola;
2) due pomeriggi infrasettimanali dalle ore 18,30 alle 20,30 nel periodo scolastico, mentre sino alle ore
21,00 se il giorno successivo non vi è scuola;
3) alternativamente il giorno di Natale il pranzo con un genitore e la cena con l'altro ad anni alternati;
parimenti il giorno di Capodanno ed anche quello dell'Epifania e così anche per il giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo; nel periodo delle vacanze natalizie;
i due bambini potranno stare con ciascuno dei genitori sette giorni anche non consecutivi da comunicare entro il 30 settembre di ogni anno;
nel periodo delle vacanze pasquali i due bambini potranno stare con ciascuno dei genitori tre giorni anche non consecutivi da comunicare entro il 28 febbraio di ogni anno, mentre nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con ciascuno dei genitori due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro la fine del mese di febbraio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno di compleanno dei figli si seguirà il criterio dell'alternanza annuale. Il compleanno del padre e la Festa del
Papà con il padre ed il compleanno della madre e la Festa della Mamma con la madre;
con l'obbligo dei genitori di stare con i propri figli minori senza delegare a terzi, in assenza dei genitori, la gestione dei figli;
fatto salvo, in ogni caso, il mantenimento di stabili e significativi rapporti tra i minori ed i nonni materni e paterni.
- pone a carico del ricorrente, quale contributo al mantenimento dei figli, l'obbligo di versare alla resistente, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 1.400,00 (€ 700,00 per ciascun figlio), annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, oltre al 60% delle spese mediche non assistite dal
SSN nazionale, odontoiatriche, scolastiche, sportive e/o ricreative dei figli, il restante 40% a carico della madre secondo quanto prevede il protocollo in uso presso il Tribunale di Verbania;
pagina 4 di 5 - dispone che l'assegno unico per i figli sia percepito dal ricorrente in via esclusiva.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Verbania di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio delle parti e alle ulteriori incombenze di cui al
DPR 396/2000.
Spese di lite compensate
Così deciso in Verbania il 4.12.2025
Il Giudice rel. dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente dott.ssa Monica BARCO
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